DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo (24-216-873-894-1086-1114-1218-1548-1589-1590-1761-2319-2784-2875-2941-3183-3204-3210-3252)
Risultanti dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali:
Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24)
Revisione della Costituzione (216)
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (873)
Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (894)
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo (1086)
Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali (1114)
Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1218)
Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale (1548)
Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonchè i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1589)
Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo (1590)
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1761)
Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319)
Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale (2784)
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati (2875)
Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (2941)
Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)
Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo (3204)
Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento (3210)
Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni (3252)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinta (*)
Il Senato,
preso atto che:
la riforma della Costituzione repubblicana - al netto dei contenuti - comporta un esercizio di sovranità che necessita un Parlamento autorevole, pienamente legittimato dal voto popolare, in grado di veicolare e rappresentare democraticamente la popolazione nazionale;
in luogo di una drastica riduzione del numero dei parlamentari, della soppressione integrale delle amministrazioni provinciali, dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e, soprattutto, di una nuova legge elettorale che metta i cittadini in condizione di scegliere effettivamente i propri rappresentanti, il presente disegno di legge costituzionale mostra, assai nitidamente, una precisa volontà sabotatrice proprio in riferimento alle suddette ineludibili riforme: le sole in grado di dare salvezza al Paese;
perdura, con riguardo alla modifica dell'assetto istituzionale, una preoccupante e totale assenza di dibatto pubblico sia sul merito che sul metodo dell'intervento "riformatore" in corso, cogliendo l'occasione di una opinione pubblica ragionevolmente preoccupata ed «anestetizzata» dalla rilevantissima crisi economico-finanziaria e dai suoi incerti risvolti nazionali e sovranazionali;
tutte le Costituzioni sono opere dotate di senso unitario e lo sono per il concetto stesso di costituzione. Se non lo fossero - se cioè fossero scindibili in parti indipendenti - non "costituirebbero" unità politica ed istituzionale. Il senso di una parte potrebbe essere messo contro il senso dell'altra e, introducendosi "sensi" diversi, si farebbe opera non di costituzione ma di distruzione. Questo vale in generale e, in particolare, vale con riguardo alla distinzione tra la prima e la seconda parte della nostra carta Costituzionale. Non è vero che si può modificare una delle due parti, lasciando intatta l'altra. La prima parte della Costituzione, che contiene principi fondamentali di sostanza, non è indipendente dalla seconda, che contiene le norme organizzative che servono a farli valere o che, comunque, ne condizionano l'attuazione;
premesso che:
sotto il profilo generale, il disegno di legge all'esame appare timido su talune questioni condivisibili come la (parzialissima) riduzione del numero dei parlamentari, confuso sul nuovo procedimento legislativo e l'assetto bicamerale, nonchè pericoloso con riferimento al netto sbilanciamento costituzionale a favore dei già ampi poteri del Governo (rectius: del Presidente del Consiglio);
va inoltre stigmatizzato con forza il rifiuto, da parte della Commissione Affari Costituzionali, non solo di un esame temporalmente congruo delle questioni poste dai disegni di legge e dagli emendamenti, ma soprattutto di predisporre adeguate audizioni per acquisire elementi informativi e valutazioni, in particolare di esperti esterni al Parlamento, anche con specifico riguardo ai modelli costituzionali stranieri. Si è in presenza, in altri termini, del tangibile rischio che una rilevantissima riforma costituzionale venga adottata sulla base del lavoro di un gruppo assai ristretto di persone, a bassa legittimazione tecnica e politica, con un inesistente controllo da parte dell'opinione pubblica, compresa quella piccola parte di essa costituita dai tecnici del diritto, e in particolare del diritto pubblico e costituzionale;
considerato, in particolare, che sotto il profilo contenutistico:
gli articoli 1, 2 e 3 prevedono una risibile riduzione del numero dei deputati (da 630 a 508, di cui 8 eletti all'estero) e dei senatori (da 315 a 254, di cui 4 all'estero). Scende altresì l'elettorato passivo alla Camera (da 25 a 21 anni) e al Senato (da 40 a 35 anni), compreso quello attivo per il Senato (da 25 anni a 18);
l'articolo 4, pur opportunamente introducendo in Costituzione l'«opposizione parlamentare», mantiene la subalternità formale tra «prerogative e poteri» del Governo e della maggioranza, da un lato - peraltro già sufficientemente ed abbondantemente disciplinati dai Regolamenti parlamentari - e «diritti» delle opposizioni, dall'altro. Non contempla, inoltre, l'unica vera ed inedita garanzia formale e sostanziale delle opposizioni parlamentari: la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale, contro le violazioni del regolamento, da parte di tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative. In tale modo, si sarebbe effettivamente superata una delle più significative "zone d'ombra", non giustiziabili, ancora presenti nel nostro ordinamento, che si colloca in una posizione sempre più isolata nella prospettiva comparata. Rendere giustiziabili le violazioni dei regolamenti parlamentari significa porre fine a una salvaguardia - divenuta nei fatti un "privilegio" - che ha perduto la sua ragione d'essere, nonché trasformare finalmente le regole parlamentari in vero e proprio "diritto", consentendo una effettiva garanzia delle opposizioni e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nel sistema parlamentare;
l'articolo 5, da valutare comunque positivamente, non fa altro che riproporre testualmente, in via costituzionale, l'articolo 1, comma 2, del Regolamento del Senato, identico all'articolo 48-bis del Regolamento della Camera, con riferimento ai doveri dei deputati e dei senatori di partecipare alle sedute delle rispettive Commissioni ed Assemblee;
l'articolo 6, dispone l'eliminazione dell'avverbio «collettivamente», riferita al procedimento legislativo, connessa alla riforma della procedura bicamerale di approvazione;
con l'articolo 7 il presente disegno di legge modifica il procedimento legislativo di cui all'articolo 72 della Costituzione vigente. Il nuovo terzo comma, primo periodo, dispone che «L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». È disposto altresì che: «Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando i disegni di legge riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119 della Costituzione, alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi». Orbene, non appare chiaro se tali differenziazioni di materia producano effetti anche sull'impulso parlamentare, ossia se i deputati e i senatori trovino, nell'esercizio dell'iniziativa legislativa, un limite della competenza (quale?) alla Camera di appartenenza, potendosi invece desumere che il disegno di legge presentato da un deputato inizi l'iter presso il Senato o viceversa. In altre parole, il delicato rapporto tra assegnazione, inizio dell'esame ed ambito dell'iniziativa legislativa non trova adeguata soluzione nell'oscurità della formulazione adottata dal testo approvato in Commissione. In particolare, l'«inizio» dell'esame dei disegni di legge, regolato dai Regolamenti parlamentari, verrà a dipendere dalla discrezionalità delle scelte compiute dagli Organi camerali, stante l'assenza di una chiara delimitazione di presentazione materiale da parte dei deputati e dei senatori. In altri termini, disporre l'«inizio» dei disegni di legge, in una Camera, per via costituzionale, senza riferimenti oggettivi e soggettivi puntuali, non può che costituire un palese rischio di irragionevolezza sistemica, differenziando irragionevolamente l'ambito dell'iniziativa legislativa dei parlamentari dalla funzione legislativa della Camera di appartenenza;
all'articolo 7, al quarto comma, è sancito che «I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti». Un ordinamento costituzionale deve essere, per definizione, non solo armonico ma non può strutturarsi per «compartimenti stagni», esplicitamente inibendo ad altri organi costituzionali di intervenire per bilanciare ed equilibrare i poteri. É pertanto irragionevole la precisazione di «insindacabilità in alcuna sede», riferita a decisioni di organi con rilevanza costituzionale, peraltro in regime di co-decisione, attestato il concreto e non remoto rischio di impasse istituzionale, senza alcuna possibilità di soluzione. È peraltro prevedibile che questo problema si ponga in riferimento a disegni di legge che intervengono in materia attribuita alla potestà legislativa regionale, laddove il terzo comma del novellato articolo 72 parrebbe rimettere l'avvio dell'esame al Senato, mentre il secondo comma del medesimo articolo, qualora i disegni di legge siano di iniziativa dovernativa, prescrive l'esame collettivo delle due Camere. A condizione, però, che il Governo presenti il disegno di legge in questione "al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica", enunciazione assolutamente vaga ed i cui presupposti sembrano rimessi tanto alla relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge, quanto all'intesa dei due Presidenti delle Camere ;
all'articolo 7, nel comma settimo, è pericolosamente costituzionalizzato il c.d. «voto bloccato». È disposto infatti che «Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale». É chiaro che tale articolo - estendendo a qualsiasi provvedimento il meccanismo della c.d. "ghigliottina" oggi applicato (e raramente) ai decreti legge - determinerebbe un predominio assoluto dell'Esecutivo in Parlamento, sancendo la fine del parlamentarismo contemporaneo. Un ulteriore potenziamento, ingiustificato e squilibrato, dei già assai rilevanti poteri del Governo in Parlamento. Si segnala, inoltre, che al Governo viene attribuita la possibilità di decidere anche che i disegni di legge esaminati da una Camera, al di fuori dai casi di esercizio collettivo della funzione legislativa, siano esaminati dall'altra Camera persino laddove questa non ne faccia richiesta, complicando ulteriormente il già confuso e stentato quadro di superamento del bicameralismo delineato dal disegno di legge in esame, frutto dell'estemporaneo esame di un emendamento riformulato in Commissione referente;
con riferimento all'articolo 7, ultimo comma, appare scontato che la Camera che non ha esaminato il disegno di legge delibererà assai spesso di attribuirsene il riesame, specie se è necessario soltanto un terzo dei componenti per la richiesta. Meccanismo che sarà prevedibilmente utilizzato, anche puramente, a fini oppositori: si tratta, pertanto, di una riproposizione «gattopardesca» del vigente bicameralismo perfetto. Si profila, dunque, come la «non riforma del bicameralismo italiano», atteso che le modificazioni proposte lasciano intatti i problemi e si avventurano su percorsi incerti, del tutto inediti nell'ambito del diritto comparato. In altri termini, la differenziazione consisterebbe non nella prevalenza di una delle due Camere sull'altra nella maggioranza dei procedimenti decisionali (come accade in quasi tutti i sistemi bicamerali europei), ma nella persistente contitolarità da parte delle due Camere delle medesime funzioni, affiancata, però, da una priorità di inizio di esame da parte di ciascuna di esse in relazione alla materia cui il progetto di legge si riferisce, senza però alcuna garanzia di chiusura efficiente del procedimento legislativo, se non per via dell'astratta fissazione di termini temporali di esame che si prestano a manovre dilatorie e di aggiramento sin da ora prevedibili. Non si è dunque scelta la auspicabile istituzione di una «Camera prevalente» di stampo comparato, ma Camera e Senato restano formalmente e di fatto su un piano di identicità: ciascuna di esse con un suo «terreno di caccia privilegiato», definito secondo la limitata distinzione fra materie. Non a caso, salvi i predetti termini temporali astrattamente prefissati ( avulsi da ogni considerazione pratica circa la concreta vita parlamentare) per il riesame della seconda Camera, i disegni di legge si intendono definitivamente approvati solo in presenza di una conforme deliberazione delle due Camere, mantenendo in questi nuovi termini la navetta parlamentare;
l'articolo 8 introduce una modifica formale connessa al mutamento del procedimento legislativo;
l'articolo 9, con riguardo all'articolo 75 della Costituzione, ed in considerazione dell'omologazione dell'elettorato attivo tra Camera e Senato, fa riferimento ai cittadini elettori lato sensu;
l'articolo 10 dispone l'inserimento del potere del Presidente del Consiglio di proporre al Presidente della Repubblica la revoca dei ministri, che va ad aggiungersi alla nomina già vigente;
l'articolo 11 è volto a modificare l'articolo 94 della Costituzione. L'articolo 92 vigente dispone che «il Governo della repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri». Tuttavia, il nuovo articolo 94 assegna la fiducia parlamentare al solo Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella nostra forma di governo parlamentare appare un non senso la fiducia in capo al solo Presidente del Consiglio, escludendo i Ministri che verrebbero quindi slegati e liberati da un rapporto fiduciario con il Parlamento. Sarebbe, conseguentemente, esclusa la mozione di sfiducia individuale, prezioso strumento parlamentare di indirizzo e controllo. Riguardo, poi, alla formazione del Governo, se si vuole rafforzare il Governo nel suo Presidente occorrerebbe - coerentemente - che il candidato Presidente del Consiglio ottenga prima la fiducia delle Camere, e poi proceda alla formazione del Governo, perchè di sua esclusiva responsabilità politica. Non invece l'opposto, come deducibile dall'art. 11 della proposta in esame;
pare altresì irragionevole l'inserimento del Parlamento in seduta comune nel procedimento sfiduciario, al netto del mantenimento costituzionale di due Camere con la medesima legittimità politica ed elettorale. Ancor più illogica risulta la previsione della sfiducia in seno al Parlamento in seduta comune - con un quorum richiedente innalzato eccessivamente da un decimo ad un terzo - mentre la fiducia al Presidente del Consiglio verrebbe mantenuta alle due Camere distinte;
nel novellato articolo 94 si prevede che qualora una Camera respinga la questione di fiducia, questa o entrambe le Camere possano essere sciolte su richiesta del dimissionario Presidente del Consiglio dei Ministri. La richiesta di scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, da parte del Presidente del Consiglio, al netto della sua inopportunità politica e costituzionale, non appare neppure adeguatamente coordinata con l'art. 88 della Costituzione vigente (e non toccato dal disegno di legge in esame) che, ragionevolmente, assegna al Presidente della Repubblica il potere, sentiti i loro Presidenti, di sciogliere le Camere. Viene comunque menzionato, ancora una volta, l'inserimento del Parlamento in seduta comune nel procedimento volto a bloccare tale esito del procedimento sfiduciario, che porrebbe uno sbarramento anche alla decisione del Presidente della Repubblica sulla richiesta del Presidente del Consiglio. Appare evidente come le modifiche recate dal presente disegno di legge all'articolo 94 della Costituzione, rechino, per la loro formulazione, procedure foriere di caos e di ulteriori potenziali conflitti costituzionali, del tutto inopportune e viziate da illogicità;
l'articolo 12 inserisce la Commissione paritetica per le questioni regionali, istituita presso il Senato, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 126 Cost.;
con l'articolo 13 si istituisce, presso il Senato, la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto su proposta della Giunta dai rispettivi Consigli, e da un eguale numero di senatori che rispecchi la proporzione tra i gruppi parlamentari. Dà parere obbligatorio sui disegni di legge riguardanti prevalentemente principi fondamentali della legislazione concorrente. Si tratta, nei fatti, della Commissione per le questioni regionali, così come integrata dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ma sinora mai concretamente attuata dai Regolamenti parlamentari, così come in essa disciplinato;
valutato, quindi, che:
occorre verificare la compatibilità del presente disegno di legge con quelli che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno definito limiti espressi o impliciti alla revisione della Carta costituzionale. «Siffatti limiti sono dati da quelle norme-principio sulle quali si fonda e nelle quali si identifica l'intero sistema costituzionale, che in esse rinviene i valori politici che lo alimentano e lo stabilizzano nel tempo» (T. Martines, 1996): uno per tutti il principio di eguaglianza, sia formale che sostanziale, fra tutti i cittadini (art. 3 Cost.) cui peraltro è connesso il principio di ragionevolezza. Un mutamento di tale principio sarebbe da considerare, infatti, come la conseguenza di una diversa interpretazione, da parte dell'ordinamento, dei rapporti sociali interstatuali: non si avrebbe più una Costituzione modificata, bensì una «nuova» Costituzione;
a tal proposito, la Corte costituzionale nella capitale sentenza n. 1146 del 1988 ha affermato che: "La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana";
"questa Corte" - prosegue la citata sentenza n. 1146 - "ha del resto già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale (...)". La Consulta giunge a dichiarare che : "Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore";
tale riconoscimento della sindacabilità delle leggi costituzionali per violazione dei «principi supremi» rappresenta un momento di svolta nel dibattito sulla sussistenza di limiti di ordine materiale alla revisione ovvero alla integrazione della Costituzione. Nonostante la Corte costituzionale non abbia mai fornito criteri univoci sui quali basarsi per ricostruire un possibile "catalogo" di tali principi, essa ha comunque utilizzato la locuzione «principi supremi» in riferimento ad una vasta serie di norme della Costituzione, concernenti la sovranità popolare (Corte cost. n. 18/1982 e n. 571/1989), l'ordinamento democratico (Corte cost. n. 30/1971), il principio di uguaglianza (Corte cost. n. 101 /1965 e 49/1966), il principio di unità della giurisdizione (Corte cost. n. 30/1971), il diritto di difesa giurisdizionale (Corte cost. n. 18/1982 e 232/1989), il principio di laicità dello stato (ovviamente nella declinazione che dello stesso è stata fornita dalla stessa giurisprudenza costituzionale: Corte cost. n. 203/1989 e 259/1990), nonché una serie di diritti variamente riconducibili alla categoria dei diritti «inviolabili» ex art. 2 Cost. (come il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni: Corte cost. n. 366/1991; il diritto all'identità personale e sessuale: Corte cost. n. 176/1988 e 161/1985; la protezione dei diritti inalienabili della persona umana: Corte cost. n. 183/73, 170/84, 232/89; il diritto alla salute: Corte cost. n. 307 e 455/1990; il diritto al lavoro: Corte cost. n. 45/1965 e 10/1994, la protezione della famiglia: Corte cost. n. 181/1976, la tutela dell'ambiente: Corte cost. n. 459/1989);
in tal senso, pertanto, il mutamento della forma di governo - attraverso un aggravato predominio assoluto, ancorché irragionevole dell'Esecutivo, a palese detrimento delle Camere rappresentative - muterebbe il nucleo della forma di governo parlamentare, sì come delineata dai Costituenti, attraverso una soluzione del tutto inedita, non praticata in nessun ordinamento comparato. L'ipotesi delineata rischia, in altri termini, di rappresentare solo il prodotto irragionevole di un sistema politico delegittimato ed agonizzante, non in grado di riscrivere adeguate regole costituzionali, riferite ad ordinamento democratico moderno ed efficiente;
considerato, infine, che:
risulta che il Gruppo Parlamentare di maggioranza relativa intenderebbe presentare, in Assemblea, una proposta emendativa attraverso cui introdurre, nel nostro sistema costituzionale, una forma di governo semi presidenziale. Al netto di una valutazione sul merito, è opportuno stigmatizzare formalmente tale possibilità in quanto essa vanificherebbe, in un sol colpo, il pur insufficiente esame in sede referente dell'A.S. 24 e connessi. Trattandosi di una riforma radicale e profondissima della Seconda Parte della Costituzione repubblicana in via emendativa, dovrà necessariamente valutarsi la sua «improponibilità» ai sensi dell'art. 97 del Regolamento del Senato, in quanto non solo «estranea all'oggetto della discussione», ma «formulata in termini sconvenienti»; perchè andrebbe altresì valutata la compatibilità di una proposta emendativa in tal senso anche con l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione vigente che dispone la procedura normale di approvazione (prima Commissione, poi Aula) per i disegni di legge in materia costituzionale;
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 24 e connessi.
________________
(*) Sulla proposta di questione pregiudiziale presentata e su quella avanzata in forma orale dal senatore Mura è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.
PROPOSTE DI QUESTIONE SOSPENSIVA
BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinta (*)
Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 24 e connessi, concernente la Riforma del Parlamento e forma di Governo;
considerato che:
in luogo della ineludibilità di una drastica riduzione del numero dei parlamentari e di una nuova legge elettorale, il presente disegno di legge costituzionale rappresenta, assai nitidamente, il subdolo desiderio di mantenere viva la situazione vigente;
il Partito dell'"Italia dei Valori" ha contribuito a raccogliere numerosissime firme, per il referendum elettorale del 2011, sebbene non sia stato ammesso dalla Corte costituzionale. Esso avrebbe non solo cancellato la vigente legge elettorale, ma avrebbe reintrodotto il collegio elettorale, istituito dal c.d. Mattarelum: sistema elettorale scritto "sotto dettatura" della volontà popolare espressa nel referendum del 1993 che introduceva, al posto della disciplina precedente (di tipo proporzionale), un sistema misto, in base al quale i seggi di Camera e Senato erano assegnati per il 75% mediante l'elezione di candidati in altrettanti collegi uninominali, e per il restante 25% con metodo proporzionale;
altro effetto del referendum elettorale sarebbe stato quello di abrogare, di fatto in maniera totale, la legge elettorale cosiddetta "porcellum", eliminando tutti i suoi principali contenuti: liste bloccate, premio di maggioranza, distribuzione proporzionale dei seggi, soglie di sbarramento assai esigue. L'effetto dei quesiti sarebbe stato quello di eliminare, come detto, la disciplina sostitutiva, con l'effetto di ripristinare quella sostituita, con cui l'Italia ha conosciuto, per la prima volta nella sua storia politica, l'alternanza degli schieramenti di governo, nel 1996 e nel 2001. Il "Mattarellum", attraverso i collegi uninominali, ha permesso all'elettore di scegliere direttamente il candidato del proprio territorio, rendendo effettivo il diritto di voto che la lista bloccata invece svilisce, costringendo l'elettore a ratificare scelte fatte da pochi, trasformando il Parlamento in un consesso di nominati e non di eletti;
in ogni caso, è ormai quanto mai necessaria una riforma della legge elettorale vigente, attraverso l'abrogazione integrale della legge "porcellum", ricreando un più stretto legame fra eletti ed elettori;
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di rinviare la discussione dell'Atto Senato n. 24 e connessi, successivamente all'approvazione definitiva di nuove norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
CARLINO, BUGNANO, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinta (*)
Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 24 e connessi, concernente la Riforma del Parlamento e forma di Governo;
considerato che:
l'articolo 51 della Costituzione repubblicana recita solennemente che «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»;
l'articolo 117, comma 7, dispone inoltre che le leggi regionali «rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso alle cariche elettive»;
la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare (nella sentenza n. 49 del 2003) che «Le nuove disposizioni costituzionali, con cui si è riformulato l'art. 51 nei termini suddetti, pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale». Inoltre, con la più recente sentenza n. 4 del 2010, il Giudice delle leggi ha sottolineato altresì, che la parità di accesso alle cariche elettive rappresenta una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali, limitato ad una preferenza, introducendo, solo nel ristretto ambito elettorale, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva. In altri termini, è opportuno garantire l'eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata attraverso norme che promuovano il riequilibrio di genere nelle rappresentanze istituzionali;
il riconoscimento del principio di parità tra uomo e donna fa parte anche degli obiettivi dell'Unione europea (UE) e il principio di non discriminazione, ad esso strettamente connesso, è stato rafforzato dai trattati di Amsterdam e di Lisbona. L'ordinamento comunitario deve, nel suo complesso, adottare tutte i provvedimenti necessari per combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, anche in campo politico ed elettorale;
considerato che:
il problema della sottorappresentazione delle donne nei luoghi decisionali della politica richiede un intervento urgente, anche di carattere normativo, ancorché in attesa della definizione di nuovo e diverso sistema di elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;
la situazione italiana mette in evidenza, infatti, il persistere di una condizione di disparità sulla base del genere, che può essere considerato come uno degli indicatori di un basso tasso di democraticità del nostro sistema. La questione non si limita ai dati quantitativi, ma investe la concreta possibilità per una delle componenti della società di incidere sui processi decisionali e di "fare" le politiche. Per il pieno esercizio dei diritti politici, in particolare del diritto elettorale passivo limitato di fatto per le donne, risultano essere fondamentali le modalità di accesso agli organi elettivi ed in particolare i meccanismi di formazione e selezione della rappresentanza e della leadership. La necessità improcrastinabile di risolvere la disuguaglianza rende il dibattito sulle azioni positive in materia elettorale un elemento centrale della riflessione politica sulla democrazia paritaria;
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di rinviare la discussione dell'Atto Senato n. 24 e connessi, successivamente all'approvazione definitiva di norme in materia di accesso alle cariche elettive in condizioni di parità tra donne e uomini, nell'ambito della legislazione elettorale, per le circoscrizioni comunali, per i comuni, per le città metropolitane, per le province, per le regioni a statuto ordinario e speciale laddove non previsto, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.
BUGNANO, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinta (*)
Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 24 e connessi, concernente la Riforma del Parlamento e forma di Governo;
considerato che:
la nostra Costituzione repubblicana riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici nell'assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita politica: l'articolo 49 stabilisce, infatti, che «tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale»;
non si è mai proceduto ad una regolamentazione dei partiti politici, le cui basi giuridiche sono dunque limitate alle scarne disposizioni costituzionali citate e a poche altre norme contenute in leggi ordinarie attinenti a specifici ambiti, quali il finanziamento della politica, la partecipazione alle elezioni, la propaganda politica ed elettorale. La giurisprudenza costituzionale, dal canto suo, pur riconoscendo che "i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche", ha sinora negato una loro qualificazione come poteri dello Stato (Corte cost., ord. 79/2006);
la parola «partito» oggi è sinonimo di «sfiducia», di «discredito». L'agonia (in Italia, con il governo dei tecnici) o la cattiva salute in molti Paesi occidentali di quella che era stata la creatura privilegiata del Novecento, il partito, è una questione politica di prim'ordine. La loro rinascita, attraverso una riforma radicale resta l'unica via - anche se stretta - perché la politica possa tornare a essere spazio di partecipazione, di inclusione attiva, di consapevole e condivisa libertà;
è allora preminente definire con la norma i contenuti e i criteri attuativi del metodo democratico interno ai partiti al fine di determinare la politica nazionale, regionale e locale, disciplinando al contempo l'attività associativa e stabilendo i diritti e i doveri degli associati. Intraprendere iniziative legislative tese ad attuare l'articolo 49 attraverso il pluralismo ed il metodo democratico interni ai partiti, contribuisce a ridurre il divario che di fatto esiste fra Costituzione formale e Costituzione materiale, nel superiore interesse della democrazia e della effettiva partecipazione dei cittadini a determinare la politica nazionale, regionale e locale; considerato inoltre che:
l'ineludibilità riformatrice con riferimento al sistema partitico necessita segnatamente: a) della soppressione integrale dei rimborsi elettorali che, reintrodotti nonostante il referendum popolare del 1993, rappresentano un ingente e illegittimo sperpero delle risorse pubbliche. Non si tratta solo della quantità di denaro erogato dalle casse pubbliche, quanto della facilità e della leggerezza con le quali esso viene assegnato, dell'assenza di regole, verifiche e certificazioni dei bilanci dei partiti e delle loro spese elettorali; b) di una più rigida «legislazione elettorale di contorno», irrigidendo le cause di incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità del mandato politico a tutti i livelli, con particolare riferimento alle condanne definitive, alle cariche elettive e di governo, nonché ai ruoli di amministrazione, rappresentanza e gestione di società concessionarie di servizi pubblici (per tutti: conflitto di interessi che andrebbe regolato con una normativa puntuale che prescinde dal contingente); c) di una robusta legge sui partiti politici, di attuazione con cui si attui l'art. 49 della Costituzione, come già previsto dal disegno di legge all'attenzione del Senato, presentato dal Consiglio Regionale del Piemonte;
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di rinviare la discussione dell'Atto Senato n. 24 e connessi, successivamente all'approvazione definitiva delle norme di cui in premessa, volte a disciplinare organicamente il partito politico, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
PORETTI, PERDUCA
Respinta (*)
Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 24 e connessi, concernente la Riforma del Parlamento e forma di Governo,
considerato che:
si prevede una drastica diminuzione del numero dei membri del Parlamento che potrebbe ulteriormente minare il rapporto tra elettore ed eletto andando ad ampliare il territorio che ogni singolo Parlamentare rappresenta;
si prevede altresì la riduzione dei membri del Parlamento eletti nelle circoscrizioni Estero;
si prevede tra l'altro l'abbassamento dell'età tanto dell'elettorato attivo che passivo per quanto riguarda il Senato, andando ad ampliare il numero di coloro che potranno eleggere i Senatori.
Considerato quindi che tali modifiche costituzionali implicano una radicale revisione del sistema elettorale col quale vengono eletti Deputati, Senatori nonché i membri del Parlamento delle circoscrizioni estere;
considerato infine che sono state presentate decine di proposte di legge di modifica del sistema elettorale tutte di segno diverso e che l'iter è stato incardinato in Commissione affari costituzionali, tra le quali una presentata dai senatori radicali Perduca e Poretti,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di rinviare la discussione dell'Atto Senato n. 24 e connessi all'approvazione definitiva di una nuova legge elettorale.
PORETTI, PERDUCA, BONINO
Respinta (*)
Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 24 e connessi, concernente la Riforma del Parlamento e forma di Governo,
considerato che:
si prevede una drastica diminuzione del numero dei membri del Parlamento che potrebbe ulteriormente minare il rapporto tra elettore ed eletto andando ad ampliare il territorio che ogni singolo Parlamentare rappresenta;
si prevede altresì la riduzione dei membri del Parlamento eletti nelle circoscrizioni Estero;
tale proposta di riforma costituzionale non affronta i temi legati allo status giuridico dei Partiti.
Considerato quindi che tali modifiche costituzionali andrebbero a modificare la struttura dello Stato senza però toccare lo strumento col quale il consenso elettorale e la vita parlamentare vengono organizzati;
alla Camera dei Deputati è incardinato l'iter legislativo di riforma dell'articolo 49 della Costituzione che recita che "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale." sulla base di un disegno di legge presentato dal deputato radicale Maurizio Turco;
considerato infine quindi che una volta avviata una modifica della Costituzione si affrontino contemporaneamente tutti i suoi aspetti,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di rinviare la discussione dell'Atto Senato n. 24 e connessi successivamente all'approvazione definitiva delle norme che disciplinano organicamente i temi al centro dell'articolo 49 della Costituzione.
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(*) Su tutte le proposte di questione sospensiva presentate e su quella avanzata in forma orale dal senatore Divina è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, commi 5 e 6, del Regolamento, un'unica votazione