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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 738 del 06/06/2012


LONGO (PdL). Signor Presidente, signore e signori del Senato, noi senatori che non partecipiamo alla Giunta conosciamo, come ha ricordato il relatore Sanna, soltanto una piccola parte di quanto è stato posto a conoscenza della Giunta stessa. Quindi, in realtà, votiamo come coloro che danno fiducia sui presupposti a ciò che la Giunta ha deliberato e che ci viene raccontato, sul quale non possiamo ovviamente avanzare dubbi di sorta.

Ma io voglio richiamare l'attenzione sull'esistenza di un possibile fumus persecutionis, partendo da un dato semplicissimo che qui qualche volta si dimentica. Il relatore Sanna non ha detto, per la concinnitas del suo intervento, che la richiesta di custodia cautelare, ancorché attenuata, è stata avanzata soltanto per l'eventualità di ripetizioni di reati, ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura penale. Io vi annoierò, ma è bene che lo si legga. Questo articolo dice che una delle ragioni - l'unica per cui si chiede la limitazione della libertà personale del nostro senatore - sussiste «quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto» ­ e prego di prestare attenzione ­ «e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni». Queste è la legge e la volontà del legislatore.

Quando ho richiamato l'attenzione sul fenomeno per cui il giudice, nel togliere la libertà personale, deve tener conto della personalità della persona sottoposta alle indagini, mi corre l'obbligo di leggere testualmente quanto ha scritto il giudice delle indagini preliminari a tal proposito: «Nei confronti di De Gregorio Sergio, nonostante l'estrema gravità delle condotte di reato» - che non c'entrano nulla con la possibilità, l'eventualità o la probabilità della commissione di nuovi reati - «a lui ascritte, il corretto comportamento da lui tenuto post delictum (il De Gregorio si è spontaneamente presentato agli inquirenti ed ha prodotto documentazione relativa alla B.V.P.; inoltre ha reso delle dichiarazioni che» - attenzione alla personalità come è valutata - «, anche se certamente non di natura confessoria, lasciano trasparire una iniziale presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte), la correttezza istituzionale dimostrata (il De Gregorio è Senatore), l'apprezzabile disponibilità a chiarire la sua posizione, inducono» - ecco la conclusione del fumus persecutionis - «, allo stato, fatte salve ulteriori e diverse valutazioni, a ritenere idonea alla cautela la misura degli arresti domiciliari».

Qui c'è un'immediata contraddizione tra il disposto della lettera d) dell'articolo 274 del codice di procedura penale e la stessa valutazione che della personalità fa il giudice delle indagini preliminari. Bilanciate il discorso del pubblico ministero e ne rampolla, a mio modesto avviso, al di là dei miei pregiudizi, per pure rimangono, il fumus persecutionis, forse qualcosa di più, a prescindere dal fatto che ogni volta che si chiede, da parte della magistratura, la limitazione di una libertà personale di chiunque, c'è sempre un fumus persecutionis. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.