ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)
1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica.
EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI
PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA, CASTELLI
Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 6 e 15.
PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «può nominare un Commissario straordinario,» inserire le seguenti: «il quale presta la propria opera a titolo gratuito».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b) e conseguentemente ancora, sopprimere l'articolo 15.
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 3 corretto
Al comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche».
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche».
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta» inserire le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «indiretta e», inserire le seguenti: «, limitatamente alla spesa sanitaria,».
Decaduto
Al comma 2 sopprimere le parole: «e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario».
PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario», con le seguenti: «, le amministrazioni regionali commissariate, nonché quelle sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario».
V. testo 2
Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» inserire le seguenti: «le società controllate da soggetti pubblici nonché».
Approvato
Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» inserire le seguenti: «le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché».
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 3 corretto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza indennità né compensi aggiuntivi».
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi».
PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Inammissibile
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto».
Inammissibile
Al comma 3 sostituire le parole: «esclusi dall'» con le seguenti: «inclusi nell'».
D'ALIA, DELLA MONICA, LI GOTTI
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.13
Al comma 3, sostituire le parole: «e la Corte costituzionale» con le seguenti: «, la Corte costituzionale ed il Consiglio superiore della magistratura».
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.13
Al comma 3, dopo le parole: «Corte costituzionale» inserire le seguenti: «nonché le società non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 i cui ricavi derivano prevalentemente da attività svolte in concorrenza».
PETERLINI, PINZGER, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, FOSSON (*)
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei princìpi previsti dal presente decreto compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. L'adeguamento ai parametri di cui al presente decreto da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente».