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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 738 del 06/06/2012


EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14 E ORDINE DEL GIORNO

14.0.1

PASTORE

Ritirato e trasformato nell'odg G14.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

        2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

        3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

        4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

G14.0.1 (già em. 14.0.1)

PASTORE

V. testo 2

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 3284 «Conversione in legge del decreto-legge in materia di razionalizzazione della spesa pubblica»,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare idonee iniziative volte alla soppressione di commissariati per la liquidazione degli usi civici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'emendamento 14.0.1.

G14.0.1 (già em. 14.0.1) (testo 2)

PASTORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3284 «Conversione in legge del decreto-legge in materia di razionalizzazione della spesa pubblica»,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare idonee iniziative volte alla soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici superati dall'attuale assetto legislativo, tenuto conto della profonda riforma dell'organizzazione della giustizia.

________________

(*) Accolto dal Governo

14.0.2

PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. All'articolo 1, comma 24 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

            - sono soppresse le parole: "del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e";

            - alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Il Governo è autorizzato ad avviare e concludere con la Santa Sede la revisione degli accordi conclusi in ordine alle festività"».

14.0.3

PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214)

        1. All'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se non posti a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica"».

14.0.4

BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie».

14.0.200

MANTOVANI, GARAVAGLIA MASSIMO, SERAFINI GIANCARLO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di revisori dei conti)

        1. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedali ere e aziende sanitarie locali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

14.0.201

VICARI

Ritirato e trasformato nell'odg G14.201 (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. Non sono dovute commissioni per i bonifici bancari destinati alla raccolta di fondi finalizzati alle popolazioni dell'Emilia colpite dagli eventi sismici del 2012. Nei casi in cui, nelle fasi di adeguamento dei sistemi informatici, sia stata pagata una commissioni su tali bonifici, l'intermediario provvede a stornarne il costo a favore dell'ordinante».

________________

(*) Cfr. Seduta n. 73

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