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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 738 del 06/06/2012


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (3284)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

    1.  È convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

    2.  Le disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

    3.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi)

        1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

        2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

        3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.

        4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

        5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

2.1

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA, CASTELLI

Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 6 e 15.

2.2

POLI BORTONE

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

POLI BORTONE

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.4

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «può nominare un Commissario straordinario,» inserire le seguenti: «il quale presta la propria opera a titolo gratuito».

        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b) e conseguentemente ancora, sopprimere l'articolo 15.

2.5 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 3 corretto

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche».

2.5 (testo 3 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche».

2.7

TANCREDI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta» inserire le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

2.401

BASTICO, TANCREDI

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «indiretta e», inserire le seguenti: «, limitatamente alla spesa sanitaria,».

2.203

PISTORIO

Decaduto

Al comma 2 sopprimere le parole: «e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario».

2.11

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario», con le seguenti: «, le amministrazioni regionali commissariate, nonché quelle sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario».

2.9

PASTORE

V. testo 2

Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» inserire le seguenti: «le società controllate da soggetti pubblici nonché».

2.9 (testo 2)

PASTORE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «diretta e indiretta e» inserire le seguenti: «le società non quotate controllate da soggetti pubblici nonché».

2.12 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 3 corretto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza indennità né compensi aggiuntivi».

2.12 (testo 3 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi».

2.13

POLI BORTONE

Approvato

Sopprimere il comma 3.

2.14

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto».

2.15

POLI BORTONE

Inammissibile

Al comma 3 sostituire le parole: «esclusi dall'» con le seguenti: «inclusi nell'».

2.202

D'ALIA, DELLA MONICA, LI GOTTI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.13

Al comma 3, sostituire le parole: «e la Corte costituzionale» con le seguenti: «, la Corte costituzionale ed il Consiglio superiore della magistratura».

2.201 (testo 2)

SAIA, TANCREDI

Precluso dall'approvazione dell'em. 2.13

Al comma 3, dopo le parole: «Corte costituzionale» inserire le seguenti: «nonché le società non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 i cui ricavi derivano prevalentemente da attività svolte in concorrenza».

2.17

PETERLINI, PINZGER, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, FOSSON (*)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei princìpi previsti dal presente decreto compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.18

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano»

        Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. L'adeguamento ai parametri di cui al presente decreto da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie previste dalla normativa vigente».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Organizzazione e programma di lavoro)

        1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:

            a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;

            b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

            c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

            d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.

        2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.

EMENDAMENTI

3.1

POLI BORTONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura massima pari a euro 16 mila nell'anno 2012 e a euro 8 mila nell'anno 2013».

3.3

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.5

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura massima complessiva pari a euro 16 mila nell'anno 2012 e a euro 8 mila nell'anno 2013».

3.6

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «può avvalersi» aggiungere le seguenti: «esclusivamente e».

3.7

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «finanza pubblica», inserire le seguenti: «, quindi a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

3.9 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresì alle competenti Commissioni parlamentari».

3.10

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI, DIVINA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Commissario riferisce trimestralmente alla Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Relazione al Parlamento)

        1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.

        2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.

EMENDAMENTI

4.1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2 corretto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato ogni sei mesi riferisce alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012».

4.1 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato ogni sei mesi riferisce alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012».

4.4

POLI BORTONE

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «semestralmente» con la seguente: «trimestralmente».

4.5

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI, DIVINA

Precluso

AI comma 1 sostituire la parola: «semestralmente» con la seguente: «quadrimestralmente».

4.200

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI, DIVINA

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato ed il Commissario riferiscono bimestralmente alle competenti Commissioni Parlamentari sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto».

        Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».

4.7

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, CALDEROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla Conferenza Stato-Regione e autonomie locali».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Poteri)

        1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.

        2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

        3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.

        4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

        5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:

            a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;

            b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.

        6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.

        7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

        8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

POLI BORTONE

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

        Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «Il Commissario» con le seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze».

5.2

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ha diritto di corrispondere», con le seguenti: «può relazionarsi».

5.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza».

5.3

BASTICO, LEGNINI, BIANCO, AGOSTINI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «e al Consiglio regionale interessato» con le seguenti: «e al Presidente della Regione interessata» e sostituire le parole: «e propone a tal fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi» con le seguenti: «e formula a tale fine raccomandazioni sugli interventi di carattere amministrativo, regolamentare e legislativi da intraprendere».

5.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «e al Consiglio regionale interessato» con le seguenti: «e al Presidente della Regione interessata».

5.6

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero della difesa si dovrà provvedere alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite alle missioni per approvvigionamenti militari finalizzate all'acquisto di sistemi d'arma e di armamenti e alla costruzione e acquisizione di impianti e servizi».

5.7

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 3 , aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero degli affari esteri, si dovrà provvedere alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).».

5.8

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero dell'interno, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative all'attività di contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè di prevenzione dal rischio e dal soccorso pubblico».

5.9

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero dell'interno, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione ''Ordine pubblico e sicurezza''.».

5.10

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione ''Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente''.».

5.11

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione ''Diritti sociali e politiche sociali''.».

5.12

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla istruzione scolastica pubblica.».

5.13

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero della salute, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione ''Tutela della salute''.».

5.14

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero per i beni culturali, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione ''Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici''.».

5.15

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle dotazioni del Ministero della Giustizia, non possono essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla missione ''Giustizia minorile''».

5.16

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono, in ogni caso, essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla difesa del suolo e alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico».

5.17

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono, in ogni caso, essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, nonché relative alla bonifica dei siti contaminati».

5.18

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono, in ogni caso, essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative all'amministrazione della giustizia.».

5.19

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono, in ogni caso, essere oggetto di soppressione o di riduzione le voci di costo relative all'amministrazione della giustizia civile e penale».

5.20

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo corretto

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata», inserire le seguenti: «ovvero, per gli enti locali, il Presidente della provincia e il Sindaco interessato».

5.20 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5, alinea, dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata», inserire le seguenti: «ovvero, per gli enti locali, il Presidente della provincia interessata e il Sindaco del comune interessato».

5.23 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «anche per ragioni di opportunità» con le seguenti: «anche per motivate ragioni di opportunità».

5.25

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e di monitoraggio dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva».

5.26

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti».

5.35

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo corretto

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali di acquisto regionali».

5.35 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto».

5.29

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico».

5.30

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione».

5.31

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle spese relative all'indirizzo politico di ciascuna amministrazione».

5.32

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «con particolare riferimento a quelle per la locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni».

5.33

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai costi per le consulenze e le collaborazioni esterne».

5.34

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e acquisizione di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa».

5.36 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2 corretto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Il commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.36 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Il commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

G5.100

DE TONI

V. testo 2

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,

        premesso che:

            l'articolo 5 del provvedimento in esame conferisce al Commissario straordinario alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di spending review. Ai sensi del comma 7 del citato articolo, il medesimo Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa, fissando un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

            la Gestione Governativa Navigazione Laghi, ai sensi della legge 18 luglio 1957, n. 614, deve garantire, in nome e per conto dello Stato, le linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, nonché, in applicazione della «Convenzione Italo-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano», promossa e sottoscritta dai rispettivi Governi, anche il servizio di trasporto pubblico nel bacino svizzero del lago Maggiore, prevedendo che l'eventuale disavanzo di bilancio sia coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui spetta la vigilanza sull'amministrazione affidata al gestore;

            la Gestione provvede ai compiti ad essa assegnati, garantendo ogni anno il trasporto di circa 9.000.000 passeggeri e di 700.000 veicoli, mediante una flotta composta complessivamente di novantasei navi, tra piroscafi, motonavi, traghetti per trasporto automezzi, mezzi veloci, sulle tre Direzioni di Esercizio: lago Maggiore, lago di Garda e lago di Como. Per effetto di una serie di misure adottate nel corso degli ultimi anni, ed in particolare nel 2011, la riduzione di trasferimenti attesi per il 2012 è pari ad un importo complessivo di tredici milioni di euro, pari a circa il cinquanta per cento del fabbisogno minimo di risorse necessarie alla copertura dei costi di esercizio. Tali interventi rischiano di generare effetti negativi sia in termini di servizio all'utenza che in termini occupazionali, con inevitabili riflessi sull'intera economia dei territori interessati;

        considerato che:

            la spending review dovrebbe prevedere il passaggio da una allocazione delle risorse ai soggetti, le amministrazioni, ad una allocazione delle risorse riferita alle funzioni da svolgere. L'accento sulle funzioni, e sui loro costi, consente la individuazione e il finanziamento di quelle che corrispondono effettivamente a criteri di utilità. Questa articolazione sposta la centralità delle scelte di spesa dalle amministrazioni che gestiscono le risorse alle finalità cui le stesse sono destinate,

        impegna il Governo:

            tenuto conto delle funzioni essenziali e non rinuncia bili delegate alla Gestione Governativa per il pubblico servizio e per il ruolo di volano per lo sviluppo economico e la crescita dei territori serviti che le attività della Gestione rivestono, nonché per il forte richiamo turistico delle stesse, a non procedere ad ulteriori riduzioni dei trasferimenti per la navigazione e il trasporto per vie d'acqua interne, con particolare riferimento ai laghi Maggiore, di Garda e di Como.

G5.100 (testo 2)

DE TONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,

        premesso che:

            l'articolo 5 del provvedimento in esame conferisce al Commissario straordinario alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell'attività di spending review. Ai sensi del comma 7 del citato articolo, il medesimo Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa, fissando un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

            la Gestione Governativa Navigazione Laghi, ai sensi della legge 18 luglio 1957, n. 614, deve garantire, in nome e per conto dello Stato, le linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, nonché, in applicazione della «Convenzione Italo-Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano», promossa e sottoscritta dai rispettivi Governi, anche il servizio di trasporto pubblico nel bacino svizzero del lago Maggiore, prevedendo che l'eventuale disavanzo di bilancio sia coperto con i fondi stanziati annualmente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui spetta la vigilanza sull'amministrazione affidata al gestore;

            la Gestione provvede ai compiti ad essa assegnati, garantendo ogni anno il trasporto di circa 9.000.000 passeggeri e di 700.000 veicoli, mediante una flotta composta complessivamente di novantasei navi, tra piroscafi, motonavi, traghetti per trasporto automezzi, mezzi veloci, sulle tre Direzioni di Esercizio: lago Maggiore, lago di Garda e lago di Como. Per effetto di una serie di misure adottate nel corso degli ultimi anni, ed in particolare nel 2011, la riduzione di trasferimenti attesi per il 2012 è pari ad un importo complessivo di tredici milioni di euro, pari a circa il cinquanta per cento del fabbisogno minimo di risorse necessarie alla copertura dei costi di esercizio. Tali interventi rischiano di generare effetti negativi sia in termini di servizio all'utenza che in termini occupazionali, con inevitabili riflessi sull'intera economia dei territori interessati;

        considerato che:

            la spending review dovrebbe prevedere il passaggio da una allocazione delle risorse ai soggetti, le amministrazioni, ad una allocazione delle risorse riferita alle funzioni da svolgere. L'accento sulle funzioni, e sui loro costi, consente la individuazione e il finanziamento di quelle che corrispondono effettivamente a criteri di utilità. Questa articolazione sposta la centralità delle scelte di spesa dalle amministrazioni che gestiscono le risorse alle finalità cui le stesse sono destinate,

        impegna il Governo:

            tenuto conto delle funzioni essenziali e non rinuncia bili delegate alla Gestione Governativa per il pubblico servizio e per il ruolo di volano per lo sviluppo economico e la crescita dei territori serviti che le attività della Gestione rivestono, nonché per il forte richiamo turistico delle stesse, a non procedere ad ulteriori riduzioni dei trasferimenti per la navigazione e il trasporto per vie d'acqua interne, con particolare riferimento ai laghi Maggiore, di Garda e di Como che non siano giustificati da impegni inderogabili.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia)

        1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

ORDINE DEL GIORNO PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

G14.100

CICOLANI, MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            invita il Governo a promuovere iniziative legislative volte a sopprimere le disposizioni in materia di riordino dell'ANAS Spa, contenute nell'articolo 36, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

________________

(*) Non accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14 E ORDINE DEL GIORNO

14.0.1

PASTORE

Ritirato e trasformato nell'odg G14.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici)

        1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

        2. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

        3. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

        4. Definiti i procedimenti di cui al comma 2, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

G14.0.1 (già em. 14.0.1)

PASTORE

V. testo 2

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 3284 «Conversione in legge del decreto-legge in materia di razionalizzazione della spesa pubblica»,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare idonee iniziative volte alla soppressione di commissariati per la liquidazione degli usi civici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'emendamento 14.0.1.

G14.0.1 (già em. 14.0.1) (testo 2)

PASTORE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3284 «Conversione in legge del decreto-legge in materia di razionalizzazione della spesa pubblica»,

        impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare idonee iniziative volte alla soppressione dei commissariati per la liquidazione degli usi civici superati dall'attuale assetto legislativo, tenuto conto della profonda riforma dell'organizzazione della giustizia.

________________

(*) Accolto dal Governo

14.0.2

PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. All'articolo 1, comma 24 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

            - sono soppresse le parole: "del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e";

            - alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Il Governo è autorizzato ad avviare e concludere con la Santa Sede la revisione degli accordi conclusi in ordine alle festività"».

14.0.3

PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214)

        1. All'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se non posti a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica"».

14.0.4

BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. In parziale deroga all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di vendita di immobili di cui all'articolo 6, comma 2-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'importo eccedente il valore destinato al ripiano del disavanzo sanitario dell'esercizio 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere utilizzate dalla Regione per finalità extrasanitarie».

14.0.200

MANTOVANI, GARAVAGLIA MASSIMO, SERAFINI GIANCARLO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di revisori dei conti)

        1. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedali ere e aziende sanitarie locali è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

14.0.201

VICARI

Ritirato e trasformato nell'odg G14.201 (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

        1. Non sono dovute commissioni per i bonifici bancari destinati alla raccolta di fondi finalizzati alle popolazioni dell'Emilia colpite dagli eventi sismici del 2012. Nei casi in cui, nelle fasi di adeguamento dei sistemi informatici, sia stata pagata una commissioni su tali bonifici, l'intermediario provvede a stornarne il costo a favore dell'ordinante».

________________

(*) Cfr. Seduta n. 73

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