premesso che:
l'Italia detiene la leadership europea dei prodotti iscritti nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, e l'elevata qualità dei nostri prodotti fa del sistema agroalimentare italiano un'eccellenza di livello mondiale con standard produttivi di livello superiore a qualsiasi altro Paese europeo;
la tutela dei prodotti agroalimentari è condizione indispensabile non solo alla difesa delle nostre produzioni ma anche alla conservazione e promozione delle identità dei territori e alle sapienti tecniche di produzione strettamente legate alle aree geografiche di provenienza;
la difesa delle produzioni tipiche non può prescindere dal contrasto alla contraffazione e da un'informazione chiara e trasparente ai consumatori, posto che l'agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della competitività internazionale dei prodotti italiani di qualità, e che circa tre prodotti su quattro sono venduti come made in Italy pur essendo ottenuti da materia prima straniera;
l'uso ingannevole di nomi, denominazioni, immagini e loghi allo scopo di falsificare l'identità merceologica degli alimenti è ormai un'emergenza in continuo aumento e al fine di contrastare il dilagare di pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti, in particolare per quanto concerne la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati, assume un'importanza vitale la questione dell'etichettatura d'origine dei prodotti alimentari;
l'indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate e dell'eventuale impiego di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati è l'unica informazione che garantisca sicurezza e trasparenza ai consumatori;
è ormai più di un anno che si attende l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che dispone l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, con la previsione di adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi prescritti,
impegna il Governo a provvedere con urgenza all'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera.
(1-00648)