FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, RUSCONI, SOLIANI, VITA - Al Ministro della salute - Premesso che:
in data 29 settembre 2010 il Senato ha approvato definitivamente il testo del disegno di legge recante: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" (Atto Senato 1006 in testo unificato con l'Atto Senato 1036);
la legge 8 ottobre 2010, n. 170, che, all'articolo 1, comma 1, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA", all'art. 3, comma 1, stabilisce che: "La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate";
la medesima legge all'articolo 7, comma 1, prevede che: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3";
considerato inoltre che:
nonostante la lettera delle disposizioni richiamate, ad oggi non si è ancora provveduto ad emanare le linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, della citata legge;
l'enorme ritardo sta creando un vuoto che compromette l'intero impianto della legge;
la mancanza di tali previsioni provoca gravi disagi alle famiglie, che si vedono rifiutare, stante la lettera del citato articolo 3, comma 1, diagnosi private;
tali disagi sono ulteriormente aggravati dal fatto che, in assenza di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, le poche Regioni che hanno già deliberato in tal senso lo hanno fatto seguendo criteri difformi, generando problemi di competenze e ulteriori difficoltà per le famiglie;
secondo quanto risulta all'interrogante, il Comitato tecnico scientifico, istituito dalla citata legge e composto da esperti di comprovata competenza sui DSA, avrebbe già nel luglio 2011 predisposto un testo di decreto attuativo ai sensi del citato articolo 7, comma 1, e il testo in oggetto, una volta corretto secondo le indicazioni del Ministero della salute, è stato nuovamente rinviato presso gli uffici competenti di tale Ministero,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, al fine di uniformare la disciplina in materia su tutto il territorio nazionale, nonché al fine di rendere effettive le disposizioni di cui alla medesima legge e ridurre i gravi disagi che, in mancanza di tale effettività, si sono trovati a subire studenti, famiglie e operatori scolastici.
(3-02893)