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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 734 del 31/05/2012


DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (3249)

EMENDAMENTO 41.900, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 41 A 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

41.900

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Testo dell'emendamento 41.900 in formato PDF

EMENDAMENTO 55.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 55 A 77 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

55.900 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Testo dell'emendamento 55.900 in formato PDF

CORREZIONI APPORTATE DAL GOVERNO ALL'EMENDAMENTO 55.900

Al comma 41, lettera b), le parole: «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «superiore almeno»;

Al comma 48, lettera b), inserire la seguente lettera:

«a) servizi per l'impiego e politiche attive;».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore, Castro

            All'articolo 1:

        al comma 30, sostituire le parole: "articolo 9 della presente legge" con le seguenti: "il comma 26 del presente articolo";

        al comma 32, lettera c), sostituire la parola: "Ministero", con la seguente: "Ministro";

        al comma 40, capoverso "articolo 7", al comma 8, dopo le parole: "procedura civile", sopprimere il segno espressivo: "»";

        al comma 47, sostituire la parola: "62" con la seguente: "68";

        al comma 48, terzo periodo, sostituire le parole: "della presente legge", con le seguenti: "del presente articolo";

        al comma 51, secondo perìodo, sostituire le parole: "della presente legge", con le seguenti: "del presente articolo";

        al comma 67, sostituire le parole: "a 64", con le seguenti: "a 66".

            All'articolo 2:

        al comma 1, sopprimere le parole di rubrica: "ambito di applicazione";

        al comma 56, al secondo periodo, sostituire le parole: "dagli articoli 23 e seguenti della presente legge" con le seguenti: "dai commi 23 e seguenti dell'articolo 1".

            All'articolo 3:

        al comma 42, sostituire le parole: "dal presente articolo", con le seguenti: "dalla presente legge";

        al comma 44, sostituire le parole: "dal presente articolo", con le seguenti: "dalla presente legge";

        al comma 45, sostituire le parole: "dal presente articolo", con le seguenti: "dalla presente legge".

            All'articolo 4:

        al comma 25, lettera b), sostituire le parole: "anche con", con le seguenti: "anche conto";

        al comma 44, sostituire le parole: "al presente articolo", con le seguenti:"ai commi da 40 a 43";

        al comma 50, sostituire le parole: "al presente articolo", con le seguenti: "ai commi da 33 a 49";

        al comma 58, nell'alinea e alla lettera a), sostituire le parole: "al comma 64", con le seguenti: "ai commi da 64 a 68";

        al comma 75, secondo periodo, dopo la parola: "48", inserire le seguenti: "lettera b)".

ARTICOLI DA 1 A 77 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3249, NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge e sistema di monitoraggio e valutazione)

    1.  La presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in particolare:

        a)  favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;

        b)  valorizzando l'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

        c)  ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione altresì di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie;

        d)  rendendo più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone;

        e)  contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;

        f)  promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita economica;

        g) favorendo nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro;

        h) promuovendo modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese.

    2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

    3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui al comma 1. Il sistema assicura altresì elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parità di trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.

    4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali anonimi, relativi ad età, genere, area di residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e del monitoraggio.

    6. L'attuazione delle disposizioni del presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Art. 2.

(Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

    1.  Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono princìpi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

    2. Al fine dell'applicazione del comma 1 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Capo II

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 3.

(Contratti a tempo determinato)

    1.  Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:

    «01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;

        b)  all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva»;

        c)  all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;

        d)  all'articolo 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    «2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di proroga»;

        e)  all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;

        f)  all'articolo 5, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. Le modalità di comunicazione sono fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

        g)  all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

        h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste»;

        i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».

    2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»;

        a)  al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.»;

        b)  all'articolo 23, il comma 2 è abrogato.

    3. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni»;

        b)  la lettera d) è abrogata.

    4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 3 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1º gennaio 2013.

    5. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

(Contratto di inserimento)

    1.  Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276, sono abrogati.

    2. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Apprendistato)

    1. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    «a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»;

        b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato»;

        c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»;

        d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

    «3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

    3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità».

    2. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure professionali dell'artigianato individuate della contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento».

    3. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1º gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

    4. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n.  167, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è fissata nella misura del 30 per cento.

Art. 6.

(Lavoro a tempo parziale)

    1.  All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 7, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

    «3-bis) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma.».

        b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il predetto consenso».

Art. 7.

(Lavoro intermittente)

    1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 34:

            1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono soppresse;

            2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età»;

        b)  all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»;

        c) l'articolo 37 è abrogato.

    2. I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Lavoro a progetto)

    1.  Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

    «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

        b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire»;

        c) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

    «Art. 63. - (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

    2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto»;

        d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o della fase di esso» sono soppresse;

        e) il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

    «2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro»;

        f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;

        g) al comma 2 dell'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

    2. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

    3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

    1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

    «Art. 69-bis. - (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1.  Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

        a)  che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;

        b)  che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

        c)  che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

    2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

        a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

        b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

    3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entra in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

    4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente».

    2. La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.

Art. 10.

(Associazione in partecipazione con apporto di lavoro)

    1.  All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

    2. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

    3.  I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dall'articolo 9 della presente legge.

    4. L'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

Art. 11.

(Lavoro accessorio)

    1.  Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

    «Art. 70. - (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

        a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

        b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

    3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

    4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno»;

        b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali»;

        c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».

    2.  Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

Art. 12.

(Tirocini formativi e di orientamento)

    1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

        a)  revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

        b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

        c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

        d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

    2. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

    3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

DISCIPLINA IN TEMA DI FLESSIBILITÀ IN USCITA E TUTELE DEL LAVORATORE

Sezione I - Disposizioni in materia di licenziamenti individuali

Art. 13.

(Modifiche alla legge 15 luglio 1966, n. 604)

    1.  Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

    «2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».

    2. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta».

    3. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

    4. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

    «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.

    2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

    3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

    4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

    5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

    6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

    7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

    8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile».

    9. In caso di legittimo e documentato imperdimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un masimo di quindici giorni».

    5. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato.

Art. 14.

(Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)

    1.  All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;

        b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:

    «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

    Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

    Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

    Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

    Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

    Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

    Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

    Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.

    Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

    Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.».

    c)  all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma».

    2. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».

Sezione II - Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi

Art. 15.

(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

    1.  All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».

    2. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».

    3. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

Sezione III - Rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti

Art. 16.

(Ambito di applicazione)

    1.  Le disposizioni della presente sezione si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Art. 17.

(Tutela urgente)

    1.  La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di cui all'articolo 16 si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia.

    2. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda.

    3. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 2 non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18.

(Opposizione)

    1.  Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui all'articolo 16 della presente legge, salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.

    2. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

    3. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.

    4. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 2 del presente articolo.

    5. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma del comma 3.

    6. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non è fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale il giudice ne dispone la separazione.

    7. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonché disposti d'ufficio, ai sensi dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Art. 19.

(Reclamo e ricorso per cassazione)

    1.  Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

    2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

    3. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18. Alla prima udienza, la corte può sospendere l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.

    4. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

    5. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a norma del comma 3.

    6. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

    7. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.

Art. 20.

(Priorità nella trattazione delle controversie)

    1.  Alla trattazione delle controversie regolate dagli articoli da 16 a 19 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle udienze.

    2. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1.

Art. 21.

(Disciplina transitoria e disposizioni finanziarie)

    1.  Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1.

    3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate.

Capo IV

AMMORTIZZATORI SOCIALI, TUTELE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO E PROTEZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI

Sezione I - Ammortizzatori sociali

Art. 22.

(Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) - Ambito di applicazione)

    1.  A decorrere dal 1º gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

    2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

    3. Le disposizioni di cui alla presente sezione non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 23.

(Requisiti)

    1.  L'indennità di cui all'articolo 22 è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

        a)  siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

        b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

    2. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di cui all'articolo 22 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della presente legge.

Art. 24.

(Importo dell'indennità e contribuzione figurativa)

    1.  L'indennità di cui all'articolo 22 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

    2. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n.  427, e successive modificazioni.

    3. All'indennità di cui all'articolo 22 non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.  41.

    4. All'indennità di cui all'articolo 22 si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennità medesima, ove dovuta, viene ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

    5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 1 degli ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Art. 25.

(Durata)

    1.  A decorrere dal 1º gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:

        a)  per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'indennità di cui all'articolo 22 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui all'articolo 28 (mini-ASpI);

        b)  per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo ai sensi dell'articolo 23 ovvero dell'articolo 28 della presente legge.

Art. 26.

(Procedura)

    1.  L'indennità di cui all'articolo 22 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

    2. Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

    3. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

Art. 27.

(Tutele della nuova occupazione)

    1.  In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità di cui all'articolo 22 è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

    2. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui all'articolo 28.

    3. In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.

    4. Nei casi di cui al comma 3, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e viene riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

    5. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 22 può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 28.

(Assicurazione sociale per l'impiego. Trattamenti brevi (mini-ASpI))

    1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 22 che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di importo pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI.

    2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

    3. All'indennità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, e agli articoli 23, commi 1, lettera a), e 2, 24, 26 e 27.

    4. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

    5. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Art. 29.

(Contribuzione di finanziamento)

    1.  Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, al finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28 della presente legge concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

    2. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi di cui al comma 1, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le misure compensative di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

    3. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 1 non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di riduzione risultino già applicate, si potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI, così come definita dagli articoli 22 e seguenti, con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui agli articoli 24 e 28 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai citati articoli 24 e 28 e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.

    4. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 1, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

    5. Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica:

        a)  ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

        b)  ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede per l'anno 2013 a valere sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2014, n. 183, e per gli anni 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto;

        c)  agli apprendisti;

        d)  ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

    6. Nei limiti delle ultime sei mensilità il contributo addizionale di cui al comma 4 è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

    7. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 6.

    8. Il contributo di cui al comma 7 è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

    9. Il contributo di cui al comma 7 non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.  223.

    10. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 7 non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto.

    11. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma 7 del presente articolo è moltiplicato per tre volte.

    12. A decorrere dal 1º gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        «e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

    13. L'aliquota contributiva di cui al comma 12, di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

    14. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».

    15. A decorrere dal 1º gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è ridotta al 2,6 per cento.

Art. 30.

(Decadenza)

    1.  Si decade dalla fruizione delle indennità di cui alla presente sezione nei seguenti casi:

        a)  perdita dello stato di disoccupazione;

        b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione di cui all'articolo 27, comma 3;

        c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

        d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASpI.

    2. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.

Art. 31.

(Contenzioso)

    1.  All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

        «d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».

    2. Ai contributi di cui all'articolo 29 della presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 32.

(Disposizioni transitorie relative alla durata)

    1.  In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

    2. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

        a)  per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

        b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

        c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

Art. 33.

(Disposizioni transitorie relative all'indennità di mobilità e alle indennità speciali di disoccupazione in edilizia)

    1.  Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:

        a)  lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

            1)  lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

            2)  lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

        b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

            1)  lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

            2)  lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

        c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

            1)  lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

            2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

        d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

            1)  lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

            2)  lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Art. 34.

(Addizionale sui diritti d'imbarco)

    1.  A decorrere dal 1º gennaio 2016 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

    2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  al comma 2, dopo le parole: «è destinato» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;

        b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

    «3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

    3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.

    3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

    3. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma 2 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

    4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    «h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni».

Art. 35.

(Indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi disoccupati)

    1.  A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.  335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

        a)  abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;

        b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;

        c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

        d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;

        e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

    2. L'indennità è pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

    3. L'importo di cui al comma 2 è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.

    4. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

    5. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.

    6. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi; b) l'indennità di cui al comma 2 è pari ad una somma del 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma  1 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni a valere, per l'anno 2013, sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto. Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure recate dagli articoli 8 e seguenti della presente legge, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al presente articolo alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dall'articolo 28.

Art. 36.

(Aumento contributivo lavoratori iscritti Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995)

    1.  All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018».

Art. 37.

(Revoca di prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati di tipo terroristico e mafioso e per il reato di strage)

    1. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

    2. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 1, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

    3. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

    4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 1, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, primo periodo.

    5. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

    6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Art. 38.

(Gestione della transizione verso il nuovo assetto di ammortizzatori sociali)

    1.  Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo.

    2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.

    3. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

    4. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 39.

(Aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

    1.  Con effetto dal 1º gennaio 2013 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero già interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Art. 40.

(Abrogazioni e modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

    1.  A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

        a)  articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

        b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

        c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

    2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

    3. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

        a)  articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

        b)  articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

        c)  articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

        d)  articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

        e)  articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

        f)  articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

        g)  articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

    4. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;

        b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;

        c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;

      d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;

        e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

    5. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».

Sezione II - Tutele in costanza di rapporto di lavoro

Art. 41.

(Estensione della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria a particolari settori)

    1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

    «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

        a)  imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

        b)  agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

        c)  imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

        d)  imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

        e)  imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

Art. 42.

(Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale)

    1.  A decorrere dal 1º gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

    2. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n.  84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.  407.

Art. 43.

(Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali)

    1.  Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

    2. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma  1.

    3. Con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui all'articolo 49.

    4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 1, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

    5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

    6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

    7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

    8. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

        a)  assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;

        b)  prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

        c)  contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

    9. Per le finalità di cui al comma 8, i fondi di cui al comma 1 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 1, anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1º gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

    10. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

Art. 44.

(Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo)

    1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 43 e dalle relative disposizioni attuative di cui agli articoli 46 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo 43 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 1 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'articolo 43, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

        a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

        b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

        c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

        d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 43, comma 10;

        e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

    3. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

    4. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al presente articolo, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 43. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede per l'anno 2013 sulla dotazione del Fondo per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrata dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e per gli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

    5. Le disposizioni di cui al comma 4 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Art. 45.

(Fondo di solidarietà residuale per l'integrazione salariale)

    1.  Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui all'articolo 43, ovvero ai sensi dell'articolo 44, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

    2. Il fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dall'articolo 46, garantisce la prestazione di cui all'articolo 48, comma 1, per una durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

    3. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui all'articolo 49, comma 1, e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

Art. 46.

(Contributi di finanziamento)

    1.  I decreti di cui agli articoli 43 e 45 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 3 dell'articolo 47.

    2. Qualora sia prevista la prestazione di cui all'articolo 48, comma 1, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui agli articoli 43 e 45 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

    3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

    4. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Art. 47.

(Risorse finanziarie)

    1.  I fondi istituiti ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

    2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

    3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 43 e 45 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento.

    4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il comitato amministratore di cui all'articolo 49 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

    5. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 4, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 48.

(Prestazioni)

    1.  I fondi di cui all'articolo 43 assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

    2. I fondi di cui all'articolo 43 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

        a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI;

        b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

        c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

    3. Nei casi di cui al comma 1, i fondi di cui agli articoli 43 e 45 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

    4. La contribuzione correlata di cui al comma 3 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 2. In tal caso, il fondo di cui all'articolo 43 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

Art. 49.

(Gestione dei fondi)

    1.  Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 43, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:

        a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

        b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

        c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

        d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

        e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

        f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

    2. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    3. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

    4. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

    5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

    6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

    7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Art. 50.

(Riconversione dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

    1.  La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 30 giugno 2013.

    2. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.

Art. 51.

(Riconversione del fondo di cui all'articolo 1-terdel decreto-legge 5 ottobre 2004, n.   249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291)

    1.  La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Art. 52.

(Riconversione del fondo di solidarietà di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

    1.  La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dal presente capo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

Art. 53.

(Abrogazioni)

    1.  A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

        a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

        b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

    2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:

        a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

        b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;

        c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

        d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 54.

(Modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

    1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;

        b) al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;

        c) dopo il comma 476 è inserito il seguente:

    «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:

        a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

        b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

        c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;

        d) il comma 477 è sostituito dal seguente:

    «477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

        a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

        b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

        c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;

        e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;

        f) il comma 479 è sostituito dal seguente:

    «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

        a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

        b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

        c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento».

    2. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Sezione III

Interventi in favore dei lavoratori anziani e incentivi all'occupazione

Art. 55.

(Interventi in favore dei lavoratori anziani)

    1.  Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

    2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

    3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fidejussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

    4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.

    5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

    6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della fidejussione.

    7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.

Art. 56.

(Incentivi all'occupazione per i lavoratori anziani e le donne nelle aree svantaggiate)

    1.  In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1º gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

    2. Nei casi di cui al comma 1, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 1.

    3. Nei casi di cui al comma 1, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Art. 57.

(Princìpi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni)

    1.  Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti princìpi:

        a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

        b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

        c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

        d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

    2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.  276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

    3. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

    4. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Capo V

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Art. 58.

(Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco)

    1.  Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

    «4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».

    2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    3. In alternativa alla procedura di cui al comma 2, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.

    4. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 3, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2 ovvero all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 6.

    5. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 3, si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla lavoratrice o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

    6. Nei sette giorni di cui al comma 4, che possono sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La revoca può essere comunicata in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del recesso consegue la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente percepito in forza di esse.

    7. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 2 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 3, il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

    8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 59.

(Sostegno alla genitorialità)

    1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

        a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto, e quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 75 della presente legge;

        b) nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 2, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

    2. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 3:

        a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo;

        b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 1, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

    3. Il decreto di cui al comma 2 provvede altresì a determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 1, lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel limite delle quali è riconosciuto il beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.

Art. 60.

(Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili e disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello)

    1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore»;

        b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;

        c)  all'articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto, in fine, il seguente:

    «8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;

        d)  all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

    2. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

    3. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero già impegnate per le medesime finalità.

Art. 61.

(Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati)

    1. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera  b)».

Art. 62.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale negli appalti)

    1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,»;

        b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

Art. 63.

Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in materia di regolazione dei trattamenti di lavoro nelle imprese ferroviarie)

    1. All'articolo 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: «definiti dalla contrattazione collettiva» è inserita la seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli decentrati».

Capo VI

POLITICHE ATTIVE E SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 64.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

    1.  Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

    «1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

        a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

        b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità più efficaci di ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

        c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;

        d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del reddito.

    1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione professionale della durata complessiva non inferiore a due settimane adeguata alle competenze professionali del disoccupato»;

        b) all'articolo 3 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi per l'impiego»;

        c) all'articolo 4, comma 1:

            1)  la lettera a) è abrogata;

            2)  alla lettera c), le parole: «con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;

            3)  la lettera d) è sostituita dalla seguente:

        «d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».

Art. 65.

(Sistema informativo ASpI; monitoraggio dei livelli essenziali dei servizi erogati; sistema premiale)

    1.  Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in coerenza con i documenti di programmazione degli interventi cofinanziati con fondi strutturali europei è definito un sistema di premialità, per la ripartizione delle risorse del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di politiche attive e servizi per l'impiego.

    2. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.

    3. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2000, è fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma 2, con le modalità definite dall'INPS, i dati essenziali concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali.

    4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 66.

(Semplificazione delle procedure in materia di acquisizione dello stato di disoccupazione)

    1.  Nei casi di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, può essere resa dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione al servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui all'articolo 65 della presente legge.

    2. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le Regioni e le Province mettono a disposizione dell'INPS, secondo modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative all'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Art. 67.

(Offerta di lavoro congrua)

    1.  Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del Capo IV, Sezione II, della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

    2. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

        a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

        b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

    4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

    5. È fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui al presente articolo all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

    6. Avverso il provvedimento di cui al comma 5 è ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

Art. 68.

(Abrogazioni)

    1. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'articolo 1-quinquies è abrogato.

    2. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogato.

Art. 69.

(Delega al Governo in materia di politiche attive e servizi per l'impiego)

    1.  All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281»;

        b) al comma 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) servizi per l'impiego e politiche attive;»;

        c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

    «e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione;

    e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;

    e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;

    e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;

    e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità».

    2. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30, alinea, della legge n.  247 del 2007 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificata dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli emanandi decreti con le disposizioni di cui al presente Capo.

Capo VII

APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 70.

(Finalità)

    1.  In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.

    2. Per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, o di una certificazione riconosciuta.

    3. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

    4. Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Art. 71.

(Reti territoriali dei servizi)

    1. Con la medesima intesa di cui all'articolo 70, comma 1, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

        a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all'articolo 70, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

        b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

        c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

    2. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

        a) le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

        b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

        c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;

        d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.

    3.  Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 72.

(Delega al Governo per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 74, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui all'articolo 70, commi 3 e 4, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 74;

        b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;

        c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;

        d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

        e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 74;

        f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;

        g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.

    2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

    3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

    4. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.

Art. 73.

(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica)

    1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;

        b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

        c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;

        d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

        e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

        f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;

        g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

    2. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) eg) del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 1 potrà essere adottato solo dopo che la legge di stabilità relativa all'esercizio in corso al momento della sua adozione avrà disposto le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.

Art. 74.

(Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze)

    1.  Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda sustandard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei princìpi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.

    2. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui all'articolo 70, comma 1, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

    3. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui all'articolo 70 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione nel caso degli apprendimenti non formali e informali secondo quanto previsto all'articolo 72.

    4. Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

    5. Con il medesimo decreto legislativo di cui all'articolo 72, comma 1, sono definiti:

        a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai princìpi di cui al comma 1, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

        b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

        c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.

Capo VIII

COPERTURA FINANZIARIA

Art. 75.

(Copertura finanziaria)

    1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014, 2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno 2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

        a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013, 2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti dagli articoli 76 e 77;

        b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907 milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322 milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479 milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie del Programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

    2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedienti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196 del 2009, il ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.  196. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 76.

(Misure fiscali)

    1.  All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»;

        b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento».

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

    3. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2013.

    4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'articolo 34 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1º luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalità previste dalla disposizione di cui all'articolo 34, comma 2, lettera b), e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 34.

    5. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2012.

Art. 77.

(Riduzione delle spese di funzionamento di enti)

    1.  L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del richiamato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

    2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versate entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

    3. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SUGLI EMENDAMENTI 1.900, 22.900 (TESTO CORRETTO), 41.900 E 55.900 (TESTO CORRETTO)

G100

PISTORIO

Precluso

Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che,

            l'Italia è l'unico paese nel contesto europeo per differenziali tra area centro-nord e sud e non sarà in grado di rendere efficaci le riforme indispensabili per uscire dall'attuale gravissima crisi se non potrà partire da una posizione di riequilibrio territoriale garantendo, nel contempo, la necessaria coesione sociale;

            i vari governi che si sono succeduti hanno dimostrato incapacità, negligenza, scarsa lungimiranza e poca determinazione nell'introdurre, ai fini del mantenimento della coesione sociale non disgiunta dalla coesione territoriale, un modello efficace di sviluppo per i territori meridionali, che faccia perno su regimi fiscali e contributivi differenziati rispetto al resto del Paese;

            per invertire la tendenza occorre, individuare politiche fiscali «business-oriented» che siano in grado, in un periodo di tempo relativamente breve, di ridurre in maniera significativa la pressione fiscale complessiva, in particolare a carico delle imprese e, partitamente, sul versante del costo del lavoro, al fine di rendere competitivo il sistema meridionale e la sua capacità di attrarre investimenti dall'estero;

            occorre, inoltre, introdurre agevolazioni fiscali e contributive per un periodo transitorio, ma sufficientemente lungo per garantire alle imprese il ritorno degli investimenti, altrimenti, così come è accaduto nel passato, il beneficio conseguito con l'applicazione della fiscalità di vantaggio si esaurisce con la cessazione dell'efficacia delle misure agevolative introdotte. Il problema non è solo quello di far nascere nuove imprese ma soprattutto quello di farle sopravvivere e diventare grandi, in un contesto territoriale in cui vi sia contemporaneamente la realizzazione di infrastrutture, l'efficientamento dei servizi pubblici e l'effettivo e significativo arricchimento del tessuto economico e produttivo locale base per la crescita sociale poggiante saldamente sull'occupazione di carattere di stabilità;

            per agevolare la crescita nel Sud, è necessario, in sostanza, conseguire un triplice obiettivo, quello di sostenere le imprese già localizzate sul territorio, concorrere alla creazione di nuove imprese e attrarre le imprese già localizzate in altri territori italiani o esteri centrando, in tal modo, l'obiettivo di una significativa crescita occupazionale;

            la normativa comunitaria in genere ritiene compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, elementi questi che sono presenti, attualmente in tutta la loro gravità, nel mezzogiorno d'Italia;

            la prospettiva di regimi fiscali e contributivi territorialmente differenziati sembra rappresentare, quindi, il primo passo per incoraggiare la crescita in un paese come l'Italia in cui persiste, da troppo tempo, un considerevole squilibrio territoriale interno;

            alcune ipotesi di interventi, nell'ambito di una riduzione del costo del lavoro, possono essere:

                a) l'abbattimento completo delle imposte sul reddito delle società, per le imprese che assumono a tempo indeterminato almeno quindici lavoratori di cui almeno un terzo donne;

                b) un significativo sgravio contributivo a carico delle imprese;

                c) l'adozione di misure di carattere sperimentale, anche limitate a particolari distretti industriali o a forte vocazione imprenditoriale, attualmente in grave crisi occupazionale, volte a permettere forme di contrattazione differenziata rispetto a quella nazionale che, a fronte di concessioni a differenze retributive sul piano nazionale, possano garantire un significativo aumento dell'occupazione stabile in quei territori;

                d) l'esenzione totale Irap sulla quota relativa alle spese per il personale;

                e) esenzione sugli utili reinvestiti in ricerca e innovazione;

                f) l'introduzione della continuità territoriale delle merci destinata all'abbattimento dei costi di trasporto merci tra le imprese e i mercati continentali: pedaggi autostradali, costi marittimi, ferroviari ed aeroportuali;

        considerato che:

            tra le finalità della legge di delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, vi è «l'individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate» e la prescrizione, in ottemperanza al quinto comma dell'articolo 119 della costituzione, di attuare interventi speciali diretti «a rimuovere gli squilibri strutturali di natura economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate» attraverso «piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione»;

            l'Unione Europea ha adottato il regolamento n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che autorizza la Commissione, a dichiarare, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, aiuti di stato compatibili con il mercato comune e quindi non soggetti all'obbligo di notifica quelli a favore delle piccole e medie imprese, a favore della, ricerca e dello sviluppo, a favore della tutela dell'ambiente, a favore dell'occupazione e della formazione nonché l'erogazione degli aiuti a finalità regionale nei settori dell'innovazione tecnologica, delle telecomunicazioni, dell'energia, del turismo, dell'agricoltura, e dei settore manifatturiero,

        impegna il Governo:

            ad adoperarsi con la Comunità europea al fine di superare tutte le difficoltà normative volte all'applicazione, nella logica di una riduzione del costo del lavoro, di interventi organici di carattere fiscale e interventi volti alla riduzione del peso contributivo a carico delle imprese nelle aree del Mezzogiorno d'Italia. Sperimentando anche forme di contrattazione differenziata al Sud rispetto alla contrattazione nazionale ovvero limitandola a distretti specifici che presentino particolari vocazioni industriali o imprenditoriali di altro tipo o zone ove la crisi occupazionale desta particolari preoccupazioni sul piano della coesione e della tenuta del tessuto sociale;

G101

PISTORIO

Precluso

        Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che:

            all'articolo 2, comma 1, del DL 201/2011 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, si prevede, che «A decorrere dal periodo d'imposta in corso a1 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), l-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997»;

            il comma 2, lettera b), prevede per le aree dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1) un innalzamento «a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;

            nelle Regioni del Mezzogiorno la fascia di età 35-50 anni incontra grandi difficoltà nell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

            dall'ultimo Rapporto Svimez emerge che «calano assunti a tempo indeterminato, crescono atipici e cassintegrati. Nel 2010 gli occupati in Italia sono stati 22 milioni 872mila unità, 153mila in meno rispetto al 2009, di cui 86.600 nel solo Mezzogiorno. Se si analizzano gli andamenti trimestrali dell'occupazione, emerge che la crisi è iniziata prima al Sud e lì sembra durare più a lungo. Gli occupati al Sud sono quindi tornati ai livelli di dieci anni fa. In Campania lavora meno del 40% della popolazione in età da lavoro, in Calabria è il 42,4%, in Sicilia il 42,6%. Tra il 2003 e il 2010 gli inattivi in età da lavoro sono cresciuti nel Sud di oltre 750 mila unità»,

        impegna il Governo:

            ad estendere le agevolazioni previste della legge 22 dicembre, n. 214, anche alla fascia di età 35-50 anni e ad individuare le risorse finanziarie necessarie nella lotta all'evasione fiscale.

G102

PISTORIO

Precluso

Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che:

            al Sud, secondo un recente rapporto Svimez due giovani su tre sono senza un lavoro e oltre il 30% dei laureati non ha un impiego e non studia;

            nel Sud il tasso di occupazione giovanile (15-34 anni) è giunto ad appena il 31,7% (il dato medio del 2009 era del 33,3%; per le donne non raggiunge che il 23,3%), segnando un divario di 25 punti con il Nord del Paese (56,5%);

            aumentano anche i cosiddetti Neet (Not in education, employment or training) i giovani con alto livello di istituzione che non lavorano e non studiano, quasi un terzo dei diplomati e oltre il 30% dei laureati meridionali al di sotto dei 34 anni. Sono dati che vanno di pari passo con la diminuzione dei consumi da parte delle famiglie, che, specie quelle del Sud, sono in estrema difficoltà;

            le manovre e le politiche di governo che hanno apportato i tagli delle spese e l'aumento delle entrate tese al pareggio di bilancio indeboliscono le famiglie e le loro capacità di consumo;

            la laurea paga in ritardo soprattutto per i laureati del Sud: il tasso di occupazione dei laureati con età compresa tra i 25 e i 34 anni è stato del 54% al Sud, contro un 75% riscontrato nelle regioni del Centro e settentrionali. Solo dopo i 40 anni il tasso di occupazione si allinea tra Nord e Sud. Si tratta di 1,2 milioni di persone. Gli altri 850 mila sono invece nelle regioni del Nord. Un fenomeno che riguarda soprattutto le giovani donne che vivono nel Mezzogiorno;

            secondo la documentazione più recente (Istat), a gennaio 2012, i tassi di disoccupazione giovanile nel nostro Paese hanno raggiunto livelli superiori al 31%. Contemporaneamente emergono aree a rischio di marginalità per i giovani non inseriti in un percorso scolastico/universitario/formativo e neppure impegnati in un'attività lavorativa. In Italia il fenomeno riguarda oltre due milioni di giovani (più del 22% della popolazione di età 15-29 anni). Su questo terreno la posizione dell'Italia, al vertice della graduatoria europea, è distante dai principali paesi quali Germania (l0,7), Regno Unito e Francia (entrambi 14,6), risultando così particolarmente allarmante;

            i dati sui mutamenti della struttura dell'occupazione italiana relativi al 2004-2010, unitamente a quelli sulla dinamica degli investimenti in capitale fisso (beni strumentali durevoli come impianti, macchine, costruzioni, ecc.) relativi allo stesso periodo e proiettati al 2012 e 2013, offrono una convincente chiave di lettura delle cause dell'andamento sfavorevole dell'occupazione più qualificata e motivi di timore per il futuro;

            tra il 2004 e il 2008, quindi negli anni precedenti alla crisi, tranne che in una breve fase di crescita moderata, l'Italia ha fatto segnare una riduzione della quota di occupati nelle professioni ad alta specializzazione, in controtendenza rispetto al complesso dei paesi dell'Unione Europea. Un'asimmetria di comportamento che si è accentuata nel corso della crisi: mentre al contrarsi dell'occupazione, negli altri paesi è cresciuta la quota di occupati ad alta qualificazione, nel nostro paese è avvenuto il contrario;

            sarebbe un errore imperdonabile sottovalutare o tardare ad affrontare in modo deciso le questioni della condizione giovanile e della valorizzazione del capitale umano; non facendosi carico di quanti, anche al termine di lunghi, faticosi e costosi processi formativi, affrontano crescenti difficoltà ad affacciarsi sul mercato del lavoro, a conquistare la propria autonomia, a progettare il proprio futuro;

            i più recenti risultati dell'indagine Excelsior-Unioncamere sui fabbisogni occupazionali delle imprese italiane (che non comprende il settore della pubblica amministrazione) testimoniano il crescente peso relativo dei laureati sul complesso delle assunzioni previste. Ma la consistenza della domanda di laureati, complessivamente pari a 74mila nel 2011 (il 12,5% di tutte le assunzioni previste) conferma la ridotta utilizzazione di personale con formazione universitaria. Negli USA, le più recenti previsioni, elaborate per il decennio 2008- 2018, stimano il fabbisogno di laureati pari al 31% del complesso delle nuove assunzioni;

            in istituzione superiore e ricerca il nostro Paese investe quote di PIL assai inferiori a quanto vi destinano i principali competitori a livello mondiale. La documentazione ufficiale più recente ci dice che, fra i 31 paesi dell'OECD considerati, il finanziamento italiano, pubblico e privato, in istruzione universitaria è più elevato solo di quello della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria (l'Italia destina l'1 % del PIL, contro l'1,2 della Germania e del Regno Unito, l'1,4 della Francia e il 2,7 degli Stati Uniti). Né le cose vanno meglio nel settore strategico della Ricerca e Sviluppo; il nostro Paese, nel 2009, ha destinato ad esso l'1,26% del PIL, risultando così ultimo fra i paesi europei più avanzati (Svezia 3,62%, Germania 2,82%, Francia 2,21%, Regno Unito 1,87%). In un settore come questo, cruciale per la possibilità di competere a livello internazionale, risulta debole anche l'apporto proveniente dal mondo delle imprese. In Italia il concorso del mondo imprenditoriale è pari allo 0,67% del PIL, poco più della metà dell'investimento complessivo, molto meno di quanto non avviene nei paesi più avanzati;

            si acuisce il divario territoriale Nord-Sud. L'occupazione dei laureati specialistici residenti al Nord, ad un anno dalla conclusione degli studi, è superiore di 13,5 punti percentuali rispetto ai colleghi residenti nel Mezzogiorno; fra i laureati del 2010 il divario è lievitato a 17 punti percentuali;

            contemporaneamente la disoccupazione, che fra i laureati residenti al Sud è superiore di 11,7 punti percentuali rispetto ai residenti al Nord, ha visto il divario crescere raggiungendo 17,8 punti percentuali;

            non è un caso che la mobilità territoriale per motivi di lavoro (spesso preceduta da mobilità per motivi di studio), appare quasi del tutto assente nel Nord (dove l'unico flusso di una certa consistenza, 3%, va all'estero), mentre fra i laureati residenti nel Mezzogiorno raggiunge quote consistenti (un terzo degli occupati che si spostano prevalentemente al Nord, 18%, e al Centro, 12),

        impegna il Governo:

            ad adoperarsi per l'adozione di un Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Sud del Paese, al fine di eliminare, o quantomeno a ridurre drasticamente, il fenomeno della migrazione intellettuale e il grande differenziale tra la formazione universitaria di capitale umano e la sua utilizzazione nel mercato del lavoro e il suo inserimento stabile nel tessuto sociale ed economico dei territori meridionali. Un piano finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento alÌ area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

G103

DE ANGELIS, RUTELLI, DE LUCA CRISTINA, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA

Precluso

Il Senato,

            esaminato l'AS 3249 «Disposizioni in materia di, riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che:

            a seguito della riforma delle pensioni del 2011 si stima che siano oltre 350.000 coloro che all'interno di un'azienda hanno firmato volontariamente un accordo, collettivo o individuale, di accompagnamento alla conclusione del contratto di lavoro e che si trovano a non avere né un lavoro né una pensione a causa dell'entrata in vigore della riforma;

            situazione ancor più grave è quella di coloro che, in assenza dì lavoro o di altro sostegno al reddito, avendo maturato i 40 anni di contributi erano semplicemente in attesa della prima finestra utile del 2012 per accedere al trattamento pensionistico, e che, in conseguenza della riforma pensionistica, si trovano ad attendere altri 4 anni avendo nel frattempo attinto ai propri risparmi per le esigenze di vita quotidiana;

            l'ordine del giorno 9/4865-B/20, accolto dal Governo nella seduta della Camera dei Deputati del 23.2.2012, ha posto la necessità di intervenire in favore dei lavoratori che al 31.12.2012 avevano cessato l'attività lavorativa a qualsiasi titolo, pur restando privi di alcuna forma di sostegno al reddito, in attesa del compimento dell'età minima per l'accesso al trattamento pensionistico,

        impegna il Governo:

            a prendere nella dovuta considerazione, adottando provvedimenti risolutivi, la condizione di quanti) senza distinzione alcuna, a seguito della entrata in vigore della riforma delle pensioni del 2011, sono privi di reddito o di altre forme di sostegno al reddito o di eventuali trattamenti pensionistici e che, pertanto, versano in situazioni di grave disagio personale e di fragilità umana.

G104

DE ANGELIS, RUTELLI, DE LUCA CRISTINA, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA

Precluso

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 24 ha soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2012 le pensioni di anzianità, innalzando altresì il requisito anagrafico minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

            una parte certamente non trascurabile degli accordi di incentivo all'esodo sottoscritti negli anni scorsi dai lavoratori in accordo con le aziende, i sindacati e con il benestare del governo, prevedono la messa in mobilità e erogazione a favore del lavoratore di un incentivo economico sufficiente ad accompagnare il lavoratore medesimo fino al pensionamento, ma per un periodo massimo di due o tre anni; gli accordi stessi, infatti, sono stati stipulati in riferimento alla normativa previdenziale precedente la riforma introdotta con il decreto-legge «salva-Italia»;

            con l'approvazione del citato decreto-legge «salva-Italia» l'età minima per il pensionamento risulta in talune circostanze prolungata anche di quattro o cinque anni rispetto alla normativa previgente; si sono prodotte perciò moltissime situazioni nelle quali i lavoratori «esodati» con un incentivo economico pari a due o al massimo tre anni equivalenti di retribuzione esauriscono l'incentivo medesimo senza aver raggiunto i nuovi requisiti minimi di pensionamento, e restano dunque privi di un qualsiasi tipo di reddito;

            i lavoratori che si trovano nelle condizioni illustrate dalla precedente premessa, secondo i calcoli del governo sarebbero al massimo 65.000, ma secondo i calcoli delle associazioni sindacali sarebbero molti di più, e il loro numero potrebbe superare anche i 300.000;

        il decreto-legge «salva-Italia all'articolo 24 comma 14 ha già stabilito una apposita deroga all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica per venire in contro ai lavoratori esodati che si trovano nelle condizioni illustrate nelle premesse precedenti,

        impegna il Governo:

            ad adottare, previo confronto con le parti sociali, le opportune iniziative normative al fine di includere tra i soggetti interessati dalle deroghe di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, e che in data successiva al 4 dicembre 2011 abbiano risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali stipulati in azienda antecedentemente al 4 dicembre 2011, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo a l'esodo stipulati antecedentemente al 4 dicembre 2011, a condizione che la data dell'accordo individuale o collettivo risulti da elementi certi e oggettivi quali gli accordi sottoscritti in azienda seguiti dai verbali di conciliazione in sede sindacale, trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro o ad altri soggetti equipollenti.

G105

VICARI

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che:

            - il problema dei cosiddetti «esodati», lavoratori in numero non ancora ben definito, senza più impiego e senza requisiti per il pensionamento, continua a destare grande preoccupazione;

            - quello degli esodati è un evento sociale molto sentito dalla popolazione, che deve coinvolgere tutte le forze politiche ma soprattutto il governo che, ancorché tecnico, non può non adoperarsi al massimo per assicurare una equità elementare ma essenziale all'interno di una società civile;

            - nei giorni scorsi il Ministro del lavoro annunciava la presentazione di strumenti legislativi da parte del governo per la tutela di 65.000 ex lavoratori riconosciuti nel diritto di poter accedere alla pensione sulla base della normativa vigente prima della riforma in itinere, motivando l'adozione delle misure nei confronti di una ristretta platea con la mancanza di sufficienti risorse finanziarie;

            - quanto annunciato dal Ministro determinerebbe inevitabilmente disparità di trattamento tra lavoratori che versano nelle stesse condizioni,

        impegna il Governo:

            - a valutare la possibilità di adottare, nei confronti dei lavoratori esodati, le misure annunciate in tempi più ristretti possibile ed a favore della totalità degli aventi diritto al trattamento pensionistico.

G106

BUGNANO, CARLINO, GIAMBRONE

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 3249-A recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

        premesso che:

            in tutta Italia i lavoratori occupati nel settore dello sport sono un milione e duecentomila ma solo cinquantamila sarebbe titolare di un contratto di lavoro;

            il 96 per cento degli occupati nel settore sportivo non ha alcun tipo di contratto, mentre i restanti sono titolari o di contratti di lavoro cosiddetti atipici o di partita IVA;

        considerato che:

            per i dipendenti di impianti sportivi l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro è stato firmato dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalla Federazione degli imprenditori di impianti sportivi (FIIS) nel 2009 ed è tutt'ora in vigore;

            alla FIIS fanno capo gli impianti e le relative discipline sportive sia individuali sia di squadra;

            la FIIS impone ai lavoratori l'iscrizione annuale alle rispettive federazioni sportive senza tuttavia prevedere per i lavoratori stessi alcuna copertura previdenziale o assistenziale;

            la FIIS opera non solo attraverso rapporti diretti con le imprese e le associazioni sportive, ma anche mediante convenzioni e accordi con enti e federazioni,

        impegna il governo:

            ad adottare opportune iniziative legislative al fine di:

                garantire l'effettiva applicazione da parte dei datori dei lavoro del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello sport;

                subordinare le concessioni e le convenzioni con gli enti locali delle strutture affiliate alla FIIS alla stipula dei contratti regolari fra datori di lavoro e lavoratori dello sport.

1.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.201

CARLINO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «La presente legge, nel rispetto del primo articolo della Costituzione, riconosce e valorizza la pari dignità del lavoro in qualunque forma espletato e dispone misure e interventi volti a facilitare la creazione di occasioni di lavoro sia subordinato che autonomo, a tempo indeterminato o determinato, anche secondo le linee espresse in proposito dagli organismi dell'Unione europea. A tal fine, per contribuire altresì alla crescita occupazionale, sociale, economica, sia in termini qualitativi, sia con la riduzione permanente del tasso di disoccupazione, agisce in particolare:».

1.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «inclusivo e».

1.203

PISTORIO

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «tasso di disoccupazione» inserire le seguenti: «garantendo nel contempo equità sociale ed equità territoriale,».

1.204

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

            «a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato;

            b) valorizzando l'apprendistato come modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

            c) contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali;».

1.205

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

            «a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili nella forma del lavoro subordinato a tempo indeterminato;».

1.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: «cosiddetto contratto dominante».

1.206

PISTORIO

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per giungere in tempi certi e ragionevoli all'eliminazione totale della precarietà».

1.207

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) valorizzando l'apprendistato come modalità prioritaria di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;».

1.208

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali;».

1.209

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

            «c) ridistribuendo in modo più equo le tutele dell'impiego e contrastando, al contempo, l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità;».

1.210

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «dall'altro» fino a: «relative controversie».

        Conseguentemente, sopprimere le parole: «da un lato».

1.11

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «coerente», inserire la seguente: «efficace».

1.211

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «ultracinquantenni», con la seguente: «ultraquarantacinquenni».

1.212

PISTORIO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) favorendo la crescita occupazionale nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso una significativa riduzione del costo del lavoro con un abbattimento degli obblighi contributivi e fiscali a carico delle imprese, anche prevedendo una differenziazione territoriale tra Nord e Sud del Paese».

1.213

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) favorendo l'inclusione di soggetti diversamente abili».

1.214

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «di entrata e di uscita nell'impiego,», aggiungere le seguenti: «anche con riguardo al diverso impatto territoriale,».

1.215

CARLINO, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            «a) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: "Il sistema di cui al comma 2 assicura," inserire le seguenti: "con il supporto dell'ISFOL e";

            b) al comma 4, al primo periodo, sostituire la parole: "a gruppi di ricerca collegati a Università, enti di ricerca o enti che hanno anche", con le seguenti: "all'ISFOL, che opererà anche in collaborazione con altri organismi quali gruppi di ricerca collegati ad università, agenzie e enti anche con"».

1.18

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «con cadenza almeno annuale», inserire le seguenti: «e con presentazione presso le commissioni parlamentari competenti».

1.216

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure», aggiungere le seguenti: «individuate dalla presente legge, e».

1.20

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I rapporti di cui al comma precedente sono presentati annualmente presso le commissioni parlamentari competenti.».

1.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché elementi cognitivi sulla precarietà dei soggetti occupati».

1.21

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti della riforma».

1.351

MAZZATORTA

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «italiani e esteri», inserire le seguenti: «nonché agli organismi paritetici nazionali».

1.22

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle commissioni parlamentari competenti».

2.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Ai fini dell'equiparazione del trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

            2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

            3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

            4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».

2.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi ad applicare la disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore di cui alla presente legge ai dipendenti pubblici».

2.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. In sede di rinnovo dei contratti nel pubblico impiego si procederà all'armonizzazione della disciplina di cui al Capo III della presente legge».

2.205

GARAVAGLIA MASSIMO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario».

2.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 43 della presente legge.».

2.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al capo III della presente legge dovrà trovare applicazione anche al settore del pubblico impiego.».

G2.100

THALER AUSSERHOFER

Precluso

Il Senato,

            tenuto conto che siamo in presenza di una crisi economica e finanziaria che interessa tutta la zona UE, e non solo, e che secondo molti osservatori qualificati è destinata a protrarsi ancora per alcuni anni,

            che il nostro Paese è tra quelli più pesantemente esposti a causa dell'elevato debito pubblico ed ai ritardi maturati nell'adozione di efficaci rifonne strutturali, sia in ambito economico che in quello sociale e del lavoro;

            che questa situazione ha costretto il Governo ad operare in emergenza adottando provvedimenti di rigore per fare fronte agli impegni comunitari e, soprattutto, per l'esistere alle pressioni speculative dei mercati;

            considerato che a questo punto il rigore da solo, senza interventi per la crescita e lo sviluppo, non basta a garantire la stabilità dei conti economici nel tempo;

            che per restituire competitività alle nostre imprese è necessario che agli attesi provvedimenti di rilancio economico si accompagnino anche misure per la maggiore efficienza degli apparati burocratici dello Stato per accrescerne l'efficienza e quindi la produttività,

        impegna il Governo:

            ad avviare un tavolo di conceltazione con le categorie interessate al fine di equiparare contratti collettivi di lavoro tra pubblico e privato;

            a valutare l'ipotesi di chiedere alle categorie interessate del pubblico impiego, come gesto di solidarietà nazionale, di rinunciare ad almeno un giorno di ferie contrattuali obbligatorie.

G2.101

GARAVAGLIA MASSIMO, MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA, VACCARI, VALLARDI, PITTONI, ADERENTI

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che:

            la vigente disciplina in materia di lavoro fissa in quaranta ore settimanali l'orario normale di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire un orario inferiore;

            il CCNL del pubblico impiego fissa l'orario ordinario di lavoro in 36 ore settimanali;

            un aumento dell'orario di lavoro comporta una maggiore produttività del lavoro, il che aumenterà, a parità di salario e di costo del lavoro, il prodotto finalel ovvero l'efficienza e la razionalizzazione della spesa pubblica;

            un intervento in tale direzione si inquadra nell'azione di spending review intrapresa dalla maggioranza governativa per evitare inefficienze, eliminare sprechi ed ottenere risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita,

        impegna il Governo:

            a valutare, in sede di presentazione degli atti di indirizzo all'ARAN per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, l'opportunità di procedere all'armonizzazione dell'orario di lavoro nel settore pubblico a quello del settore privato, elevando il primo a quaranta ore settimanali.

G2.102

THALER AUSSERHOFER

Precluso

Il Senato

        tenuto conto che siamo in presenza di una crisi economica e fmanziaria che interessa tutta la zona DE, e non solo, e che secondo molti osservatori qualificati è destinata a protrarsi ancora per alcuni anni,

            che il nostro Paese è tra quelli più pesantemente esposti a causa dell'elevato debito pubblico ed ai ritardi maturati ne1l'adozione di efficaci riforme strutturali, sia in ambito economico che in quello sociale e del lavoro;

            che questa situazione ha costretto il Govemo ad operare in emergenza adottando provvedimenti di rigore per fare fronte agli impegni comunitari e, soprattutto, per resistere alle pressioni speculative dei mercati;

            considerato che a questo punto il rigore da solo, senza interventi per la crescita e lo sviluppo, non basta a garantire la stabilità dei conti economici nel tempo;

            che per restituire competitività alle nostre imprese è necessario che agli attesi provvedimenti di rilancio economico si accompagnino anche misure per la maggiore efficienza degli apparati burocratici dello Stato per accrescerne l'efficienza e quindi la produttività,

        impegna il Governo:

            ad avviare un tavolo di concertazione con le categorie interessate al fine di equiparare i contratti collettivi di lavoro tra pubblico e privato;

            a rivedere i contratti collettivi di lavoro per il pubblico impiego, in particolare alla voce orario di lavoro settimanale al fine di ricondurre questa fattispecie, cosi come avviene diffusamente nel settore privato, a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che ha recepito attuando nel nostro ordinamento le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE.

G2.103

FLERES

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che:

            l'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tratta delle deroghe ai limiti di spesa per personale a contratto delle autonomie speciali;

            in particolare, il comma 24-bis, introdotto al Senato, autorizza le Regioni a statuto speciale ed i relativi enti territoriali, al superamento - a determinati limiti e condizioni - dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28 (che riduce del 50% rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i contratti di formazione lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003);

            ai fini del superamento, la disposizione in esame prevede le seguenti condizioni: che il superamento consegua alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, e dai relativi enti territoriali; che il superamento sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite dalle regioni stesse attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno. La disposizione lascia comunque fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti nell'articolo  14;

            le amministrazioni sono chiamate ad assumere prioritariamente i lavoratori considerati dalla disposizione in esame nel caso in cui le assunzioni siano consentite dalla normativa vigente, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti;

            il comma 24-ter prevede che le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione per le proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis sopra citato,

        impegna il Governo:

            a prevedere una proroga della disposizione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 per i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente e a valutare l'opportunità di tenere conto, nella predisposizione del patto di stabilità, delle vacanze organiche colmate con personale in questione.

G2.104

GIAMBRONE, CARLINO

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 3249-A recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

        premesso che:

            il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce una nuova disciplina previdenziale e l'articolo 24, comma 14 stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, senza tener conto della particolare specifica normativa che permette, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;

            come dimostrano i dati ufficiali forniti dal Miur, che collocano i docenti italiani tra i più anziani dei Paesi Europei, gli interventi volti a ridurre le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento incidono sull'invecchiamento del corpo insegnante,

        impegna il Governo:

            a porre in essere un adeguato intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2.0.200

CARLINO, PARDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

        1. All'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" sono abrogate».

2.0.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni temporanee In materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarle e l'attuazione di programmi di formazione professionale)

        1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

            a) diminuire l'orario di lavoro normale settimanale;

            b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

            c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

        2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto.

        3. Copia del contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.

        4. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

        5. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:

            a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizlone delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

            b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

        6. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione In carriera.

        7. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionlstico del lavoratore.

        8. La retribuzione di cui al comma 7 non può comunque essere inferiore al minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore Interessato.

        9. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista al sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensllità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilltà aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.

        10. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.

        11. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibllità sottoscritte. l costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

            a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.000 euro;

            b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro;

            c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

        12. Le agevolazioni di cui al comma 11 sono sempre cumulablli con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'Imponibile soggetto aIl'IRAP.

        13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 10, 11 e 12, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 20151, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge».

3.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente periodo:«Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente:

        "01. Nell'ambito dei princìpi richiamati nell'articolo 1 della presente legge, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma principale di rapporto di lavoro. Altre forme di lavoro alternative ed a termine sono consentite secondo la normativa vigente per assicurare flessibilità alle imprese, opportunità di lavoro e guadagno;"».

3.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», sostituire la parola: «comune» con la seguente: «prevalente».

3.203

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d) e h).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.204

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) le parole da: "anche se" fino alla fine del comma sono abrogate;

                2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore"».

        Conseguentemente:

            a) al comma 1, sopprimere le lettere c), d), h);

            b) sopprimere il comma 2.

3.205

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) al comma 1, le parole da: "anche se" fino alla fine del comma, sono abrogate;».

        Conseguentemente:

            1. Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), h);

            2. Sopprimere il comma 2.

3.206

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la retribuzione lorda del prestatore superi l'importo di 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero l'importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore";».

        Conseguentemente:

            1. Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), h);

            2. Sopprimere il comma 2.

3.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di durata non superiore a ventiquattro mesi concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione"».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

        «1-bis. Qualora il numero complessivo di lavoratori a tempo determinato non superi il 5 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito di un'unità produttiva, il requisito di cui al comma 1 non è richiesto al fini dell'impiego nella medesima unità produttiva, per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, di lavoratori subordinati a tempo determinato e di lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

3.209

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

        «1-bis. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, la retribuzione lorda del prestatore non può essere di importo inferiore a 25.000 euro su base annua con riferimento ad una prestazione a tempo pieno ovvero di importo equivalente pro quota per prestazioni di durata inferiore.";».

        Conseguentemente:

            a) al comma 1, sopprimere le lettere c), d), h);

            b) sopprimere il comma 2.

3.210

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

        «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, al fini dell'impiego a tempo determinato per lo svolgimento di qualsiasi tipo di mansione, per un numero massimo di lavoratori pari al 15 per cento del totale dei lavoratori subordinati a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A tal fine si assume a riferimento la platea dei lavoratori impiegati nella stessa unità produttiva alla data di stipula del nuovi contratti».

3.211

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis», con il seguente:

        «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, nella forma del contratto a tempo determinato».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.212

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis)», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

3.213

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma l, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.214

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale limite massimo di durata non trova applicazione per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i rapporti di apprendistato, superiore al 70 per cento della media annuale sul totale dei rapporti di lavoro subordinato».

3.215

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto per i contratti a termine stipulati entro il limite percentuale del 9 per cento degli addetti a tempo indeterminato occupati nell'impresa o, nel caso di organizzazioni plurilocalizzate, nel gruppo di imprese di riferimento».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.216

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Al comma l, apportare le seguenti modifiche:

        1. Alla lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo»;

        2. Alla lettera g), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenata giorni» e le parole: «novanta giorni» con «quarantacinque giorni».

3.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis)» sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «9 per cento».

3.217

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.218

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

            «e) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        "2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini"».

3.219

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis,» dopo le parole: «Indicando altresì la durata della prosecuzione», aggiungere le seguenti: «a pena della definitiva decadenza del contratto medesimo».

3.34

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «2 mesi».

3.35

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «45 giorni».

3.36

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con il medesimo decreto sono altresì determinate le sanzioni a carico del datore di lavoro nelle ipotesi di omessa comunicazione».

3.42

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.270

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «venti giorni» e le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

3.220

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni», e le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.221

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I nuovi termini di intervallo non si applicano ai contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali».

3.222

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi dall'applicazione dei nuovi termini di intervallo i contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività staglonali».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.223

DE LUCA CRISTINA, RUTELLI, BRUNO, GERMONTANI, VALDITARA

Precluso

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente».

3.352

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.

3.224

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.225

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

            «i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti tra i medesimi soggetti ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che, in ogni caso, dei periodi di missione svolti a norma del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276"».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.226

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

            «i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi non si tiene conto dei periodi di missione svolti ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 e dei comma 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.227

VITA, SBARBATI, DE LUCA CRISTINA

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Sono esclusi dalla disciplina sulla proroga dei contratti, sulla scadenza del termine e sulle sanzioni amministrative di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni e integrazioni."».

3.228

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

            «i-bis) all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni"».

3.229

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

            «i-bis) all'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego prima dell'inizio della prestazione lavorativa, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate uiteriori modalità semplificate di comunicazione."».

3.230

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) all'articolo 20, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell'ipotesi di somministrazione a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di un lavoratore inviato per la prima volta presso l'utilizzatore successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di somminlstrazione di lavoratori assunti dall'agenzia per il lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del presente decreto."».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

3.231

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

            «a-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            "c-bis) per l lavoratori assunti dall'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato";

            a-ter) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo le parole: "preveda l'utilizzo" sono aggiunte le seguenti: ", all'atto dell'assunzione";

            a-quater) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

        "2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-quater e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore"».

3.232

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            "d) di lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo Indeterminato"».

2.233

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 20 comma 5-ter, primo periodo dopo le parole: "preveda l'utilizzo" sono aggiunte le seguenti: "all'atto dell'assunzione"».

3.234

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.85

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.235

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        "5-bis. L'indennità di cui al comma 5 si applica anche nei casi in cui il giudice dichiari la costituzione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero in conseguenza di qualsiasi ragione di invalidità, ivi compresa la nullità, inerente rapporti di lavoro in somministrazione"».

3.91

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

3.0.200

FASANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mansioni del lavoratore)

        1. Il comma secondo, dell'articolo 2103, del codice civile, è sostituito dal seguente:

        "Ogni patto contrario è nullo, salvo quelli intervenuti nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo 2113 del codice civile."».

3.0.201

FASANO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Orario di lavoro)

        1. Il comma 2, dell'articolo 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:

        "2. La durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, salvo casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive".

        2. Il comma 3, dell'articolo 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:

        "3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le trecento ore annuali."».

4.200

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 53.

4.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.202

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La lettera a), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è soppressa.

4.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

5.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.201

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5, - (Apprendistato) - 1. Al testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

                "a-bis) previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5";

            b) all'articolo 2, al comma 3, primo periodo, le parole: ", direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276", sono abrogate;

            c) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

            d) all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni.";

            e) all'articolo 4, comma 2, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate;

            f) all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere." sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.";

            g) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

            h) all'articolo 7, il comma 4 è abrogato.

            i) all'articolo 7, comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

5.203

MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «a-bis)» sostituire le parole: «durata minima del contratto non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «durata minima del contratto non inferiore ad un anno».

5.204

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

            b) al comma i, lettera d), capoverso «3-bis», le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

            c) al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo;

            d) al comma 4, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.205

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

            b) al comma 1, lettera d), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

            c) al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.206

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

            b) al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo;

            c) sopprimere il comma 4.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.207

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            a) sopprimere la lettera c);

            b) al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.208

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

5.209

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

A1 comma 1, lettera c), capoverso «3» sopprimere le parole: «o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

5.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera c), capoverso «3» sostituire le parole: «dieci unità» con le seguenti: «quindici» unità».

5.210

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera d), comma 3-bis alle parole: «L'assunzione» premettere le seguenti: «Salvo diversa previsione del contratti collettivi nazionali, aziendali o territoriali,».

5.211

MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis» sostituire le parole: «di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro» con le seguenti: «di almeno l'80 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro».

5.212

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            «a) al comma 1, lettera d), capoverso "3-bis", le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

            b) al comma 1, lettera d), capoverso "3-bis, sopprimere il secondo periodo;

            c) sopprimere il comma 4».

5.213

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            «a) al comma 1, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

            b) al comma 1, lettera d), capoverso "3-bis", sopprimere il secondo periodo;

            c) al comma 4, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

5.214

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            «a) al comma 1, lettera d), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

            b) al comma 4, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

5.215

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «dallo stesso datore di lavoro» inserire le seguenti: «assunti con contratto di apprendistato professionalizzante».

5.216

CARLINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «assunti con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4».

5.217

CARLINO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

5.218

PISTORIO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-bis» secondo periodo, dopo le parole: «giusta causa», inserire le seguenti: «nonché per gli ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

5.219

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le eseguenti modifiche:

        «1) al comma 1, lettera d), capoverso "3-bis", sopprimere il secondo periodo.

        2) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        "1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

            b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni";

        1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate;

        1-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.";

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

            c) il comma 4 è abrogato;

            d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

        Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

5.220

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «3-bis», inserire il seguente:

        «3-bis.1. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale possono prevedere deroghe alle disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis del presente articolo».

5.221

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «3-ter», sostituire le parole: «dieci unità» con le seguenti: «quindici unità».

        Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

5.222

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

        1. Al comma 1, lettera d), capoverso «3-ter.», dopo le parole: «inferiore a dieci unità» aggiungere le seguenti: «esclusi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a nove mesi».

        2. Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «e la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro", al comma 3, la parola "triennio" è sostituita con la seguente "quadriennio" allo stesso comma sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Il monte complessivo di cui al precedente periodo non può essere superiore a 80 ore per la durata del quadriennio qualora l'apprendista sia in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di laurea o laurea magistrale. La formazione può essere erogata integralmente dall'azienda, o da altra struttura di riferimento dalla stessa indicata».

        3. Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Ai maggiori oneri, di cui ai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.223

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, la parola: «quindici», è sostituita con la seguente: «sedici»;

            b) al secondo periodo, le parole: «a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni.»;

        1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate;

        1-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.», sono sostituite dalle seguenti: «al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.»

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo dì apprendistato.»;

            c) il comma 4 è abrogato;

            d) al comma 9, le parole: «, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo., sono abrogate».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.224

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI, BARBOLINI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "15 anni" sono sostituite dalle seguenti: "16 anni".

        1-ter. All'articolo 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 8 è abrogato».

5.351

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SBARBATI

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis) all'articolo 3 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Nella Provincia Autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, trova applicazione, previa intesa fra le parti sociali a livello nazionale o territoriale, anche per l'apprendistato di cui all'articolo 3."».

5.225

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici"».

5.226

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici;"

            b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

5.227

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

        Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

5.228

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate».

        Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

5.229

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto."

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

            c) il comma 4 è abrogato;

            d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.230

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n, 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere:", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.";

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato."».

5.231

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è abrogato;

            b) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.232

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

            b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni";

        1-ter. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate;

        1-quater. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto.";

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

            c) il comma 4 è abrogato;

            d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.233

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici";

            b) al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni."».

5.234

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la parola: "quindici", è sostituita con la seguente: "sedici".».

5.235

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 3, comma 1, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, al secondo periodo, le parole: "a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale." sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

5.236

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento." sono abrogate».

5.237

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto";

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato.";

            c) il comma 4 è abrogato;

            d) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.238

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.", sono sostituite dalle seguenti: "al datore di lavoro un termine per adempiere non superiore alla durata residua del contratto";

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Laddove persista l'inadempimento di cui al comma 1, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento contrattuale che sarebbe stato conseguito dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato."».

5.239

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'articolo 7, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 4 è abrogato;

            b) al comma 9, le parole: ", con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.", sono abrogate».

5.240

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SBARBATI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 4 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, le previsioni del comma 5 sono applicabili, previa intesa con le parti sociali a livello territoriale, anche ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di una qualifica ovvero un diploma professionale, fatte salve le disposizioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3».

5.241

PASSONI, GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera 1-bis) è aggiunta la seguente:

            "i-ter) in tutti i settori produttivi privati, in caso di utilizzo di uno o più lavoratori assunti dal somministratore con contratto di apprendistato, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. In questo caso la durata massima del contratto di somministrazione coincide con la durata del contratto di apprendistato prevista, per il tipo di mansione, dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore."».

5.242

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

5.243

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al comma 3, dell'articolo 20, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera i-bis) inserire la seguente:

            "i-ter) in tutti i settori produttivi privati, in caso di utilizzo di uno o più lavoratori assunti dal somministratore con contratto di apprendistato, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011. In questo caso la durata massima del contratto di somministrazione coincide con la durata del contratto di apprendistato prevista, per il tipo di mansione, dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore".

        4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis valutati in 30 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, spprimere la lettera a).

6.7 (testo 2)

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per le nuove assunzioni con contratto a tempo parziale delle categorie di lavoratori studenti al primo impiego sono ridotti di due punti percentuali gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.».

        Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

        «3. A decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

        4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011, è sostituito dal seguente:

        "31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

            a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

            b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

            c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

            d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

            e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

            f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

            g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

            h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui."».

        Conseguentemente, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

7.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.12

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

        «01) al comma 1, le parole: "ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.", sono sostituite dalle seguenti: "anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno"».

7.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        «1-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1-bis. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"».

7.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 2) sostituire le parole: «cinquantacinque anni di età» con le seguenti: «quarantacinque anni di età».

7.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», dopo la parola: «sms» inserire la seguente: «con avviso di ricezione».

7.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.4000», con le seguenti: «sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 800».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

7.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400», con le seguenti: «sanzione amministrativa da euro 200 ad euro 1.200».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa del tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

7.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «da euro 400 ad euro 2.400» con le seguenti: «da euro 200 ad euro 1.000».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

8.200

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

        "1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per esecuzione dell'attività lavorativa. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto, identifica le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. Il suddetto decreto può essere modificato dagli accordi Interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, aziendale o territoriale".».

8.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Ai comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

        «1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e per attività svolte autonomamente dal collaboratore che dovrà coordinarsi con l'organizzazione del medesimo committente. Il progetto deve prevedere un termine finale, essere articolato nel contenuto ed essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. Il progetto può anche rientrare nell'ambito dell'oggetto sociale del committente, ma non può essere individuato attraverso il mero richiamo all'attività svolta dal committente. L'attività oggetto della collaborazione a progetto non può essere meramente esecutiva».

8.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», premettere il seguente periodo: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

8.204

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Al comma 1 lettera a), capoverso «1» sostituire le parole: «Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio,» con le seguenti: «Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,».

8.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostItuire le parole da: «Ferma restando» fino a: «commercio» con le seguenti: «Ferma restando la disciplina dei soggetti che svolgono le attività di cui agli articoli 73 e 74 del decreto legIslativo 26 marzo 2010, n. 59».

8.15

AMATO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «rappresentanti di commercio» inserire le seguenti: «e del mandatari S.I.A.E.».

8.206

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: «rappresentanti di commercio» inserire le seguenti: «e dei mandatari S.I.A.E.».

8.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio», aggiungere le seguenti: «e degli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173».

8.19

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o territoriale».

8.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «b)», dopo la parola: «descrizione» aggiungere le seguenti: «e durata».

8.209

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire la parole da: «svolta con modalità» fino a: «sul plano nazionale» con le seguenti: «identica, per mansioni e ambiti dI responsabilità, a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, ricorrendo altresì gli indici identificativi della subordinazione».

8.37

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «sia svolta con modalità analoghe a quella svolta» con le seguenti: «riguardi l'esecuzione di progetti analoghi a quelli svolti».

8.43

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o territoriale».

8.210

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli agenti e ai rappresentanti di commercio ed a quel professionisti che operano con modalità analoghe da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata In vigore della presente legge».

9.1

VALDITARA, DE LUCA CRISTINA, BALDASSARRI, GERMONTANI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.3

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.5

VALDITARA, DE LUCA CRISTINA, BALDASSARRI, GERMONTANI

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo l'articolo 69 è aggiunto il seguente:

        «Art. 69-bis. - (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono sempre considerate prestazioni di lavoro autonomo ad eccezione del caso in cui ricorrano tutte congiuntamente le seguenti condizioni:

            a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente non inferiore all'anno solare;

            b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca il 100 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

            c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente e che vi si rechi giornalmente, secondo orari predeterminati, per svolgere la propria prestazione lavorativa.

        Esclusivamente nel caso in cui ricorrano congiuntamente le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, la prestazione lavorativa si presume resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa».

9.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 1, premettere le parole: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

9.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sopprimere le parole: «salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente».

9.206

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            «a) al comma 1, capoverso "69-bis", comma 1, dopo le parole "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,", inserire le seguenti: "o rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile";

            b) al comma 1, capoverso "69-bis", comma 1, lettera a), le parole: "otto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

            c) al comma 1, capoverso "69-bis, comma 1, lettera b), le parole: "80 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";

            d) al comma 1, capoverso "69-bis", comma 1, lettera c), sopprimere la parola: "fissa";

            e) sopprimere i commi 2 e 3».

9.207

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, capo verso «69-bis», dopo le parole: «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,», inserire le seguenti: «o rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile».

9.201

MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            «a) sostituire le parole: "qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti" con le seguenti: "qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti";

            b) sostituire le parole: "la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare" con le seguenti: "la collaborazione abbia una durata superiore a un anno"».

9.202

SBARBATI, D'ALIA, DE LUCA CRISTINA, RUTELLI, SCARABOSIO, MORRA, SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 69-bis», comma 1, sostituire le parole: «qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti» con le seguenti: «quando ricorrano i seguenti presupposti».

9.203

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», apportare le seguenti modifiche:

            1. Al comma 1, dopo le parole: «almeno due dei seguenti presupposti» aggiungere le seguenti: «di cui uno deve essere quello previsto alla successiva lettera c)»;

            2. Al comma 2, dopo le parole: «la prestazione lavorativa presenti» aggiungere le seguenti: «almeno uno dei»;

9.208

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, lettera a), le parole: «otto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

            b) al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, lettera b), le parole: «80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

            c) al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «fissa»;

            d) sopprimere i commi 2 e 3.

9.209

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1:

            a) alla lettera a), le parole: «otto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

            b) alla lettera b), le parole: «80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

            c) alla lettera c), sopprimere la parola: «fissa».

9.210

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, alla lettera a), le parole: «otto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

9.270

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» lettera a), sostituire le parole: «otto mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

9.211

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a prestazioni periodiche e non a singole attività svolte».

9.212

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione si riferisca a medesime prestazioni ripetute e non a singole attività svolte».

9.271

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» lettera b), sostituire le parole: «più dell'80 per cento» con le seguenti: «il 100 per cento».

9.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis» comma 1, lettera b), sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «95 per cento».

9.213

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, capoverso «69-bis», comma 1, alla lettera b), le parole: «80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».

9.30

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.214

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, alla lettera c), sopprimere la parola: «fissa».

9.215

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: «di lavoro», inserire le seguenti: «a lui riservata in maniera esclusiva».

9.216

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sopprimere i commi 2 e 3.

9.217

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sopprimere il comma 2.

9.218

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 69-bis» sopprimere il comma 3.

9.219

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. La presunzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento ai rapporti instaurati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

        4-bis. Nel caso di accertamento giudiziale, ai sensi del comma 1, il contratto di lavoro autonomo viene convertito in contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari a quella del contratto originario. In tal caso, la mancanza di progetto rappresenta una eccezione alla regola generale assimilabile ai casi di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

9.220

ALBERTI CASELLATI, MORRA, PONTONE, FASANO, BIANCHI, SCARABOSIO, DE ECCHER, BEVILACQUA, DI STEFANO, MUGNAI, D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 51 interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto sia riconducibile anche indirettamente alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.».

9.221

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente Capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1,».

9.222

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 59-bis», al comma 4, sostituire le parole: «ivi compresa la» con le seguenti: «ad eccezione della».

9.48

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 69-bis», al comma 5, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335» inserire le seguenti: «al netto delle eventuali rivalse Inps già versate».

9.223

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «appositi albi professionali», aggiungere le seguenti: «ordini ed elenchi».

9.224

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in appositi albi professionali», aggiungere le seguenti: «incompatibili con la prestazione di lavoro subordinato».

9.225

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i contratti di consulenza che richiedono un apporto di competenza professionale specifica nella fase operativa».

9.204

SCARABOSIO, SBARBATI

Precluso

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

        Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione» con le seguenti: «svolte da soggetti iscritti».

9.226

CAGNIN, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sopprimere le parole: "Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre,";

            b) al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo"».

        Conseguentemente al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano di revisione integrale della spesa pubblica di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

10.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.1

MENARDI

Precluso

Sopprimere il comma 1.

10.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sostituire i commi 1 e 3 con i seguenti:

        «1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile"».

        3. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

10.202

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il conferimento dell'associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale o di convivenza more uxorio o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato"».

10.203

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Il conferimento dell'associato non può consistere in una prestazione di lavoro, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale o di convivenza more uxorio o di parentela entro il primo grado. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato,"».

            b) sopprimere il comma 2.

10.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, prima della parola: «Qualora» premettere le seguenti: «Fatte salve diverse disposizioni previste in contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale,».

10.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.».

10.206

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Precluso

Al comma 1, al primo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: «Qualora il conferimento dell'associato consista solo in una prestazione di lavoro, i rapporti di associazione in partecipazione possono essere instaurati esclusivamente nel caso in cui gli associati e l'associante siano legati da rapporto coniugale o di parentela entro il primo grado.».

10.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per i contratti di associazione in partecipazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.3

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 11. - (Lavoro accessorio). - 1. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, in deroga alla normativa vigente, possono essere rese da tutti i soggetti che vogliono svolgere attività lavorative a favore di terzi, in maniera saltuaria e senza vincoli contrattuali oltre a quelli previsti dal presente articolo.

        2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte liberamente, a favore di chiunque, ad eccezione delle seguenti categorie:

            a) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo indeterminato di qualsiasi tipo;

            b) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo determinato di qualsiasi tipo. Il divieto si estende anche per i tempi successivi alla scadenza del contratto;

            c) impresa, o imprese ad esse collegate, dalla quale il prestatore d'opera sia stato posto in cassa integrazione guadagni;

            d) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in mobilità;

            e) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in pensionamento, sia anticipato sia per raggiunti limiti di età;

            f) soggetti in congedo per malattia, infortunio, maternità, se retribuiti, oppure in permesso, retribuiti o no, di ogni tipo o in distacco sindacale.

        3. Per accedere allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è sufficiente un semplice accordo tra le parti, anche verbale.

        4. Il pagamento della prestazione avviene tramite voucher, di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali.

        5. I tagli previsti sono di valore nominale lordo da 10, 25 e 50 euro. Il controvalore netto, che verrà incassato dal prestatore d'opera, a semplice presentazione presso qualsiasi Ufficio postale, è rispettivamente di 8 euro per il voucher di valore nominale lordo di 10 euro, 20 euro per il voucher di valore nominale lordo 25 euro e di 40 euro per il voucher di valore nominale lordo di 50 euro.

        6. Il voucher è un documento costituito da:

            a) codice a barre che ne identifica la unicità ed altri dati tecnici;

            b) codice fiscale del committente o datore di lavoro;

            c) codice fiscale del percipiente o prestatore d'opera;

            d) valore lordo e valore netto;

            e) data di acquisto;

            f) data della prestazione d'opera.

        7. Il differenziale fra il valore lordo ed il valore netto del voucher rappresenta la parte che, calcolata percentualmente sul valore lordo, è destinata:

            a) per il 5 per cento all'INPS, in conto contribuzione pensionistico;

            b) per il 12,50 per cento all'Agenzia delle entrate, in conto fiscalità generale;

            c) per l'1,50 per cento all'INAIL, in conto contributo infortuni;

            d) per l'1 per cento a favore delle Poste italiane S.p.A., per aggio di collocamento.

        8. Sia il committente o datore di lavoro, sia il percipiente o prestatore d'opera, non sono obbligati a dichiarare o certificare la prestazione lavorativa.

        9. Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura.

        10. Il 5 per cento del valore lordo del buono percepito, ai sensi del comma 7 del presente articolo, si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Qualora il prestatore d'opera non abbia aperto nessuna posizione previdenziale vi provvede l'INPS al momento dell'incasso del primo voucher.

        11. L'importo massimo che un prestatore d'opera può incassare, in conformità alla presente legge, è di 10.000 euro annui, come sommatoria di tutti i valori netti dei voucher incassati.

        12. Gli importi incassati che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria.

        13. Il committente può dedurre dal proprio imponibile, IRPEF o IRES, l'importo netto del voucher.

        14. Le disposizioni di cui al presente articolo sono valide cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.201

CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», dopo le parole: «meramente occasionale» inserire le seguenti: «, episodica e discontinua».

11.202

CAGNIN, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «art.70», al primo periodo sostituire le parole: «con riferimento alla totalità dei committenti» con le seguenti: «per ciascun committente» ed al secondo periodo sostituire le parole: «complessivo di 5.000 euro» con le seguenti: «di 5.000 euro per ciascun committente».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.9

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma l, sostituire le parole: «a compensi superiori a 5.000 euro» con le seguenti: «a compensi superiori a 10.000 euro» e dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tuttavia, i compensi che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria».

11.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.350

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, SBARBATI

Precluso

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «superiori a 5.000 euro» con le seguenti: «superiori a 8.000 euro».

            b) sostituire le parole: «nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti» con le seguenti: «nei confronti dei committenti di tutti settori produttivi» .

            c) sostituire le parole:«superiori a 2.000 euro» con le seguenti: «superiori a 3.000 euro».

11.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70» al comma 1, sopprimere il periodo da: «Fermo restando» fino a: «ai sensi del presente comma».

        Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.12

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il lavoro accessorio può essere svolto liberamente, a favore di chiunque, ad eccezione delle seguenti categorie:

            a) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo indeterminato di qualsiasi tipo;

            b) enti o imprese, oppure enti o imprese ad essi collegate, con cui il prestatore d'opera abbia in essere un contratto a tempo determinato di qualsiasi tipo. Il divieto si estende anche per i tempi successivi alla scadenza del contratto;

            c) impresa, o imprese ad esse collegate, dalla quale il prestatore d'opera sia stato posto in cassa integrazione guadagni;

            d) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in mobilità;

            e) enti o imprese dalle quali il prestatore d'opera sia stato posto in pensionamento, sia anticipato sia per raggiunti limiti di età;

            f) soggetti in congedo per malattia, infortunio, maternità, se retribuiti, oppure in permesso, retribuiti o no, di ogni tipo o in distacco sindacale».

11.205

DE LUCA CRISTINA, RUTELLI, BRUNO, GERMONTANI, VALDITARA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70» comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «3.500 euro».

11.206

VALLARDI, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a), dopo le parole: «pensionati», inserire le seguenti: «, da casalinghe».

11.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «venticinque anni» con le seguenti: «trentacinque anni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «venticinque anni» con le seguenti: «trenta anni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.209

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «venticinque anni» con le seguenti: «ventinove anni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.210

SBARBATI, D'ALIA, PINZGER

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 2, lettera a) sostituire le parole: «venticinque anni» con le seguenti: «ventotto anni».

11.211

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli Enti Locali che si avvalgono delle prestazioni di lavoro accessorio per lavori di utilità sociale sul proprio territorio, finalizzati a potenziare i servizi alla comunità, le relative spese sono conteggiate tra le spese per il sociale.».

        Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.212

SALTAMARTINI

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», comma 3, dopo le parole: «patto di stabilità interno» inserire il seguente periodo: «Per gli Enti Locali, che hanno rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio, i limiti di compenso di cui al comma 1 sono elevati a ottomila euro».

11.213

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al fine di dare piena attuazione in materia di libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi, le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».

        Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.214

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

A comma 1, alla lettera a), capoverso «art. 70», dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Le società appaltatrici dei servizi possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 presso impianti fieristici ed eventi culturali, nonché presso tutti gli impianti sportivi a prescindere dalla capienza».

        Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

11.215

VALLARDI, MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.30

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.31

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali», inserire le seguenti: «, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

11.33

PALMIZIO, PISCITELLI, CARRARA, VILLARI, FLERES

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Il pagamento della prestazione avviene tramite voucher, di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali.

        1-ter. I tagli previsti sono di valore nominale lordo da 10, 25 e 50 euro. Il controvalore netto, che verrà incassato dal prestatore d'opera, a semplice presentazione presso qualsiasi Ufficio postale, è rispettivamente di 8 euro per il voucher di valore nominale lordo di 10 euro, 20 euro per il voucher di valore nominale lordo 25 euro e di 40 euro per il voucher di valore nominale lordo di 50 euro.

        1-quater. Il voucher è un documento costituito da:

            a) codice a barre che ne identifica la unicità ed altri dati tecnici;

            b) codice fiscale del committente o datore di lavoro;

            c) codice fiscale del percipiente o prestatore d'opera;

            d) valore lordo e valore netto;

            e) data di acquisto;

            f) data della prestazione d'opera.

        1-quinquies. Il differenziale fra il valore lordo ed il valore netto del voucher rappresenta la parte che, calcolata percentualmente sul valore lordo, è destinata:

            a) per il 5 per cento all'INPS, in conto contribuzione pensionistico;

            b) per il 12,50 per cento all'Agenzia delle entrate, in conto fiscalità generale;

            c) per l'1,50 per cento all'INAIL, in conto contributo infortuni;

            d) per l'1 per cento a favore delle Poste italiane S.p.A., per aggio di collocamento.

        1-sexies. Sia il committente o datore di lavoro, sia il percipiente o prestatore d'opera, non sono obbligati a dichiarare o certificare la prestazione lavorativa.

        1-septies. Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura.

        1-octies. Il 5 per cento del valore lordo del buono percepito, ai sensi del comma 7 del presente articolo, si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Qualora il prestatore d'opera non abbia aperto nessuna posizione previdenziale vi provvede l'INPS al momento dell'incasso del primo voucher».

11.216

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «31 maggio 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Al capoverso «art. 70», comma 1, sostituire le parole: «5.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».

        Conseguente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

G11.100

THALER AUSSERHOFER

Precluso

Il Senato,

            nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che:

            durante l'esame del disegno di legge la Commissione lavoro e previdenza sociale ha accolto l'emendamento dei relatori n. 11.100 (testo 2 corretto) sull'utilizzo dei voucher in agricoltura prevedendo per le aziende agricole sotto i 7 mila euro di fatturato di poter retribuire con i voucher chiunque (ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) e per le aziende agricole con fatturato sopra i 7 mila euro di poter retribuire con i voucher solo le attività lavorative occasionali effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età;

        considerato che:

            le aziende agricole con un fatturato sotto i 7 mila euro sono generalmente solo quelle di autoconsumo;

            per le casalinghe il lavoro occasionale svolto in agricoltura permette di conciliare al meglio i tempi tra i compiti lavorativi e quelli familiari oltre a costituire una accessoria fonte di guadagno,

        impegna il Governo a rivedere la norma al fine di consentire anche alle casalinghe ingiustamente escluse di poter svolgere lavoro occasionale anche nelle aziende agricole con un fatturato sopra i 7 mila euro.

11.0.200

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

        1. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

11.0.201

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifica della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

        1. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

12.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «forme» con la seguente: «tipologie».

12.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) previsione di un rimborso spese in relazione alla prestazione svolta».

12.201

DE LUCA CRISTINA, RUTELLI, BRUNO, GERMONTANI, VALDITARA

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) l'indennità di cui alla precedente lettera d) è esente dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed assistenziali».

12.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: "di formazione e lavoro" sono inserite le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato"».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

12.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere il comma 2.

12.352

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «500»

12.353

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «6.000 euro», con le seguenti: «3.000 euro»

12.354

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis) All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dopo le parole: "di formazione e lavoro" sono inserite le seguenti: "e per i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, assunti con contratto a tempo indeterminato".»

        Conseguentemente, all'articolo 75, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

        2-ter.. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente: "31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dallo gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

            a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

            b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

            c) a 120 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

            d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

            e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

            f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

            g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

            h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui'"».

12.0.200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione del compenso orario minimo)

        1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito il compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una attività lavorativa, inclusi quelli con contenuto formativo, come individuato sulla base di apposita intesa con le parti sociali da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il decreto di cui al presente comma è adottato su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, approvata dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

        2. Il salario base dei lavoratori dipendenti non può essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1.

12.0.201

CARLINO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica della legge 23 aprile 2004, n. 124)

        1. All'articolo 13, della legge 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        "2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le ipotesi di illegittima conclusione e di mancata trasformazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di lavoro precario subordinato, o parasubordinato. Alle medesime ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 del decreto 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 e successive modifiche, diminuite di due terzi.

        2-ter. Ai fini del comma precedente sono considerati contratti di lavoro precario i contratti di lavoro a termine, i contratti di somministrazione a termine, i contratti a progetto, i contratti di prestazioni occasionali, i contratti di apprendistato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di associazione in partecipazione con previsione di termine finale"».

12.0.202

CARLINO, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608)

        1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma effettuate dai datori di lavoro sono pubbliche ed il servizio territorialmente competente, su richiesta delle organizzazioni sindacali locali o di qualsiasi interessato, ne rilascia, con riguardo ad ogni datore di lavoro, elenco certificato relativo alle assunzioni e cessazioni intervenute nei tre anni precedenti"».

12.0.203

CARLINO

Precluso

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

        1. Ai datori di lavoro con lavoratori in servizio da almeno 36 mesi continuativi con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, Il e III del Titolo V e Capi I e Il del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è fatto obbligo di assumere i lavoratori stessi con contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro deve comunicazione l'avvenuta assunzione all'Ufficio provinciale del lavoro».

13.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

13.201

CARLINO, BUGNANO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere il comma 4.

        Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al sesto capoverso, le parole: «, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,», sono sostituite con le seguenti: «e della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge,»;

            b) al settimo capoverso, le parole: «e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.» sono soppresse.

13.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere il comma 4.

13.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 1 sostituire le parole: «deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore» con le seguenti: «deve essere comunicato dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e contestualmente al lavoratore».

13.203

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 7», al comma 1, sostituire le parole: «del luogo dove il lavoratore presta la sua opera,», con le seguenti: «del luogo dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto».

13.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 3, sostituire la parola: «richiesta» con la seguente: «comunicazione».

13.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 4, sopprimere le parole da: «è recapitata», fino a: «ovvero».

13.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4 capoverso «Art. 7», al comma 5, sostituire le parole: «ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro» con le seguenti: «ovvero dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12».

13.206

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «o da un iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

13.19

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 7», al comma 6, sostituire le parole: «venti giorni» con: «quindici giorni».

13.352

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 9, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

14.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere l'articolo.

14.201

CARLINO, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 14. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300). - 1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, primo comma, la parola: "quindici" è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: "dieci"».

14.202

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere il comma 1.

14.203

CARLINO, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, primo comma, la parola: "quindici" è sostituita, ovunque ricorra, con la seguente: "dieci"».

14.204

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, sopprimere le lettere a) e c).

14.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), primo capoverso sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro novanta giorni».

14.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), primo capoverso sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro sessanta giorni».

14.10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), primo capoverso sostituire le parole: «servizio entro trenta giorni», con le seguenti: «servizio entro 45 giorni».

14.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), primo comma, sostituire le parole: «dall'invito del datore di lavoro», con le seguenti: «dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza».

14.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), secondo comma, dopo le parole: «un'indennità commisurata» aggiungere le seguenti: «alla durata del rapporto di lavoro ed».

14.207

SCARABOSIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), terzo comma, dopo le parole: «in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro» aggiungere le seguenti: «che è possibile esclusivamente se la sentenza di primo grado sia stata emessa entro dodici mesi dalla presentazione del ricorso».

14.208

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), terzo comma, prima della parola: «pari» inserire le seguenti: «commisurata alla durata del rapporto di lavoro e».

14.209

SCARABOSIO

Precluso

Al comma 1, lettera b), terzo comma, sostituire la parola: «pari» con le seguenti: «commisurata alla durata del rapporto di lavoro e fino».

14.210

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera b), al terzo capoverso, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: «La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio».

14.20

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b) terzo capoverso, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

14.21

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

14.211

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), al terzo comma, sostituire le parole: «dall'invito del datore» con le seguenti: «dal ricevimento dell'invito» e al quarto comma, sostituire le parole: «dall'invito del datore di lavoro» con le seguenti: «dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro o dalla comunicazione del deposito della sentenza».

14.212

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), al quarto comma, sostituire le parole da: «sulla base delle previsioni» fino a: «codici disciplinari applicabili» con le seguenti: «sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili».

14.213

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 1, lettera b), quarto capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole: «nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione».

14.214

TOFANI, SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 1, lettera b), quarto comma sopprimere le parole: «In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto».

14.215

TOFANI, SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 1, lettera b), settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Deve altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».

14.216

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), settimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Deve altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo».

14.217

LI GOTTI, PEDICA

Precluso

Al comma 1, alla lettera b), al settimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Applica altresì la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo».

14.218

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), settimo capoverso, sostituire le parole: «può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «Il giudice altresì applica la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se ciò è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero dal contratto collettivo aziendale o territoriale applicabile all'unità produttiva In cui Il lavoratore risulta stabilmente occupato».

14.219

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» con le seguenti: «In mancanza di qualunque nesso causale tra il fatto addotto a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso, il giudice può applicare la predetta disciplina;».

14.220

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), settimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo» con le seguenti: «la mancanza di un qualunque nesso causale tra il fatto utilizzato a sostegno del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed il licenziamento stesso».

14.221

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il comma settimo, inserire il seguente:

        «Il datore di lavoro che intenda indicare i medesimi fatti o circostanze sia come motivo soggettivo che come motivo oggettivo di licenziamento è tenuto a esperire contestualmente sia il procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sia il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma dell'articolo 13 della presente legge».

14.222

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole: «più di quindici», ovunque ricorrano, con le seguenti: «più di venti».

14.223

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), ottavo capoverso, sostituire le parole: «più di cinque», ovunque ricorrano, con le seguenti: «più di dieci».

14.224

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo l'ottavo comma, inserire il seguente:

        «In caso di incorporazlone o di fusione di due o più imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione del processo di incorporazione o di fusione, occupino ciascuna alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a 15, la disciplina di cui ai commi che precedono, si applica decorsi cinque anni dall'incorporazione o dalla fusione, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.».

14.38

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), decimo comma, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

14.39

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), decimo comma, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

14.40

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), decimo comma, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

14.225

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «La prescrizione dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro assistiti dalle tutele dell'articolo 18, dal comma quarto al comma settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge, decorre in corso di rapporto».

14.226

CARLINO, PEDICA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

15.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

15.200

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sopprimere l'arlicolo.

16.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

16.0.200

TOFANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 700 del codice di procedura civile in materia di provvedimenti d'urgenza)

        1. All'articolo 700 del codice di procedura civile, dopo le parole: "questo capo," inserire le seguenti: "per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300"».

17.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

17.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con le seguenti: «dieci giorni».

17.8

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: «o revocata».

18.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

18.200

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «può essere proposta opposizione» fino a:«innanzi al tribunale» con le seguenti: «può essere proposto ricorso davanti allo stesso giudice».

        Conseguentemente, alla rubrica la parola: «opposizione» è sostituita dalla seguente: «ricorso».

18.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

18.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

18.7

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

18.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. Alla prima udienza il giudice può sospendere o revocare l'efficacia dell'ordinanza di accoglimento o dI rigetto di cui all'articolo 17, comma 2, se ricorrono gravi motivi».

18.10

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «dieci giorni», con le altre: «sette giorni».

18.202

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

18.203

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Sostituire la rubrica con la seguente: «Fase di merito della tutela d'urgenza».

19.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

19.200

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19.

(Appello e ricorso per cassazione)

        1. L'appello contro la sentenza di cui all'articolo 18 deve essere proposto con ricorso davanti alla Corte d'Appello territorialmente competente nel termine di trenta giorni dal deposito della sentenza.

        2. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal deposito della stessa. La sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla corte d'appello, che prowede a norma del comma 3.

        3. La corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.

        4. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione Il del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

19.201

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. La sentenza che decide sul ricorso può essere impugnata davanti alla corte d'appello entro trenta giorni dal deposito della sentenza, in deroga all'articolo 327 del codice di procedura civile.».

        Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: «reclamo» con la parola: «appello».

19.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire le parole: «Il reclamo» con le seguenti: «L'opposizione».

        Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «Reclamo» con la seguente: «Opposizione».

19.5

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

19.6

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

19.202

BUGNANO, CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «se ricorrono gravi motivi» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 431 del codice di procedura civile».

19.8

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «sette giorni».

19.9

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

19.203

BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore.» con le seguenti: «dal deposito della sentenza».

19.0.200

CARLINO, PARDI, PEDICA,

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 614-bis del codice di procedura civile, al primo comma, sopprimere l'ultimo periodo».

20.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.200

CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 21. - (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro.

        2. Gli articoli da 16 a 20 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Dall'attuazione delle disposizioni della presente sezione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate».

21.201

CARLINO, BELISARIO, PEDICA

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e finali».

21.0.200

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 30 è abrogato;

            b) all'articolo 31, i commi 9, 10, 11 e 13 sono abrogati;

            c) all'articolo 32, i commi 2, 3, 4, 5, e 6 sono abrogati;

            d) all'articolo 50, le parole da "nonché abbia" a "precedentemente in essere", sono sostituite con le seguenti: "purché il contratto sia stato a tempo pieno e indeterminato"».

21.0.201

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Abrogazione dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n.183)

        1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato».

21.0.202

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 1 è abrogato».

21.0.203

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 2 è abrogato».

21.0.204

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 3 è abrogato».

21.0.205

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, i commi 10 e 11 sono abrogati».

21.0.206

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro",».

21.0.207

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole da: "La clausola compromissoria" a: "tutti gli altri casi" sono sostituite dalle seguenti: "La clausola compromissoria, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova e comunque non prima che il rapporto di lavoro sia instaurato a tempo indeterminato".».

21.0.208

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010, n. 183, al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ", all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria", sono abrogate;

            b) la parola: "eventuali" è abrogata».

21.0.209

CARLINO, PARDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 31, comma 10, primo periodo, della legge 4 novembre 2010 n. 103, dopo le parole: "le parti contrattuali" sono aggiunte le seguenti: "e, senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria,"».

21.0.210

CARLINO, PARDI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 31, comma 10, della legge 4 novembre 2010 n. 103, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatte salve le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro».

21.0.211

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n.183)

        1. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 11 è abrogato».

21.0.212

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 2 è abrogato».

21.0.213

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 3 è abrogato».

21.0.214

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 4 è abrogato».

21.0.215

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'alticolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 9 è abrogato».

21.0.216

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 32, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 103, le lettere c) e d) sono abrogate».

21.0.217

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 32, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la lettera c) è abrogata».

21.0.218

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 5 è abrogato».

21.0.219

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica deff'arlicolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

        1. All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il comma 6 è abrogato».

21.0.220

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente sezione si applica la disciplina di cui alla Sezione Il del Capo I del Titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, in materia di procedimento per controversie individuali di lavoro».

21.0.221

CARLINO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Sezione II-bis - Disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato

Art. 21-bis.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

        1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 410. - (Tentativo obbligatorio di conciliazione) - La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.

        Il primo comma non si applica:

            a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

            b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza.

        Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso. Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell'apposito albo, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

        Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

        Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.

        Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

        Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

        Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è statò pronunciato.

        Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412quater, commi terzo, quarto e quinto".

Art. 21-ter.

(Processo verbale di conciliazione)

        1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione) - Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un mese dalla data iniziale.

        Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

        Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

        Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliato re, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

        Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, [o dichiara esecutivo con decreto".

Art. 21-quater.

(Verbale di mancata conciliazione)

        1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 412. - (Verbale di mancata conciliazione). - Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal conciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

        In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell'attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest'ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito. Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dell'articolo 411, quinto comma.

        Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

        Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412.1, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza davanti a sé entro quindici giorni, attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l'onere del pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore a nonna dell'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

        Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

        Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore al convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

        Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative".

Art. 21-quinquies.

(Arbitrato facoltativo)

        1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedra civile è inserito il seguente:

        "Art. 412. - (Arbitrato facoltativo) - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

        Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione dell'articolo 429, comma terzo.

        Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice".

Art. 21-sexies.

(Impugnazione del lodo arbitrale)

        1. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 412-ter. - (Impugnazione del lodo arbitra/e) - Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell'articolo 412.1, terzo comma.

        L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo".

Art. 21-septies.

(Altre modalità di conciliazione)

        1. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione) - Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all'articolo 409 può essere altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

        Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l'articolo 411, quinto comma.

        Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

        Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

        Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

        Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412".

Art. 21-octies.

(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)

        1. Al libro secondo, titolo IV, capo I, sezione I, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 412-quater, è aggiunto, in fine, il seguente:

        "Art. 412-quinquies. - (Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva) - Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-quater, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

        Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412.1, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbitrale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

        Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-ter".

Art. 21-novies.

(Modifica dei termini per le fasi processuali)

        1. All'articolo 415 del codice di procedura civile, dopo il comma settimo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

        Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell'attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto".

Art. 21-decies.

(Domande il1«via riconvenzionale)

        1. All'articolo 418 del codice di procedura civile, dopo il comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente:

        "Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 410, ottavo comma".

Art. 21-undecies.

(Discussione della causa)

        1. All'articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Nell'udienza fissata per [a discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.";

            b) il terzo comma è abrogato;

            c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo".

Art. 21-duodecies.

(Albo dei conciliatori)

        1. Dopo l'articolo 146-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

        "Art. 146-ter.- (Albo dei conciliatori) - Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

        All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo.

        La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l'ammissione. Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-quater, comma primo, del codice.

        I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

        Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

        Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un'indentità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. L'indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto !'indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l'onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

        Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-quater del codice il compenso è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell'onere in misura uguale tra le parti".

Art. 21-terdecies.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)

        1. Dopo l'articolo 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

        "Art. 64-bis. - (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali) - 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile".

Art. 21-quaterdecies.

(Esonero da responsabilità)

        1. Dopo l'articolo 64-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 64-ter. - (Esonero da responsabilità) - 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa".

Art. 21-quinquiesdecies.

(Norma transitoria)

        1. Per gli anni 2013 e 2014 agli oneri per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 146ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, ai conciliatori nominati dal giudice ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39. comma 13. del decreto-Ieage 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

            a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

            b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

            c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

            d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

            e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

        3. Il presidente del tribunale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esaminate le domande, determina l'elenco degli iscritti all'albo di cui all'articolo 146ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.

        4. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo il giudice può affidare il tentativo di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all'articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 21-sexiesdecies.

(Modifiche e abrogazioni)

        1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, le seguenti disposizioni:

            a) articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

            b) articolo 410-bis del codice di procedura civile;

            c) articoli 79, 82 e 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        3. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

            a) articolo 412-bis del codice di procedura civile;

            b) articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

21.0.222

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 410 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al terzo comma, le parole: "a livello territoriale", sono sostituite con le seguenti: "su base nazionale";

            b) al settimo comma, le parole: "il lavoratore può farsi assistere anche", sono sostituite con le seguenti: "il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche"»

21.0223

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 410 del codice di procedura civile, al terzo comma, le parole: "a livello territoriale", sono sostituite con le seguenti: "su base nazionale"».

21.0.224

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 410 del codice di procedura civile, al settimo comma, le parole: "il lavoratore può farsi assistere anche", sono sostituite con le seguenti: "il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche"».

21.0.225

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, le parole: "e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari" sono abrogate».

21.0.226

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 412, secondo comma, numero 2), del codice di procedura civile, dopo le parole: "l'eventuale richiesta di decidere secondo equità" inserire le seguenti: "limitatamente ai diritti disponibili è"».

21.0.227

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile)

        All'articolo 412, quarto comma del codice di procedura civile, le parole da: "Sulle controversie" fino a "con decreto" sono abrogate».

21.0.228

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 412-quater, primo comma, del codice di procedura civile, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà",»

21.0.229

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 412-quater, terzo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, le parole: "e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei princìpi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari" sono abrogate.

21.0.230

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 412-quater, terzo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: "l'eventuale richiesta di decidere secondo equità" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai diritti disponibili e».

21.0.231

CARLINO, PARDI, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile)

        1. All'articolo 412-quater, decimo comma, del codice di procedura civile, le parole da: "Sulle controversie" fino a: "con decreto» sono soppresse"».

22.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

22.201

CARLINO, BUGNANO, PEDICA

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpl» sono inserite le seguenti: «tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, II e III del Titolo V e Capi I e II del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché».

        Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, sostituire le parole:

            «1.719 milioni di euro per l'anno 2013,

            2.921 milioni di euro per l'anno 2014,

            2.501 milioni di euro per l'anno 2015,

            2.482 milioni di euro per l'anno 2016,

            2.038 milioni di euro per l'anno 2017,

            2.142 milioni di euro per l'anno 2018,

            2.148 milioni di euro per l'anno 2019,

            2.195 milioni di euro per l'anno 2020,

            e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,»

        con le seguenti:

            «2.719 milioni di euro per l'anno 2013,

            3.921 milioni di euro per l'anno 2014,

            3.501 milioni di euro per l'anno 2015,

            3.482 milioni di euro per l'anno 2016,

            3.038 milioni di euro per l'anno 2017,

            3.142 milioni di euro per l'anno 2018,

            3.148 milioni di euro per l'anno 2019,

            3.195 milioni di euro per l'anno 2020

            e 3.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»;

        e conseguentemente, al medesimo articolo 70, comma 11 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 71.»;

        e conseguentemente ancora, all'articolo 71, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        "1. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento".

        5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 5-bis, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».

G22.100

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 3249-A recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

        premesso che:

            in base alle disposizioni di cui agli articoli 22 e seguenti del!'AS 3249-A tutte le forme di tutela per la disoccupazione involontaria confluiscono nella nuova Assicurazione sociale per impiego (ASPI), con il graduale superamento della vigente indennità di mobilità, attraverso un periodo transitorio che si completerà nel 2017;

            rispetto alla vigente indennità di mobilità l'ambito di applicazione dell'ASPI viene esteso agli apprendisti e ai dipendenti della pubblica amministrazione con contratti di lavoro non a tempo indeterminato;

            l'articolo 35 del medesimo AS 3249-A disciplina, a decorrere dal 2013, l'indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocomittenza, iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica INPS separata e non titolari anche di reddito di lavoro autonomo già prevista dall'articolo 19, comma 2, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,

        impegna il Governo:

            a porre in essere le iniziative normative necessarie al fine di includere nell'ambito di applicazione dell'ASpl tutti i lavoratori con contratti di cui al Capo I del Titolo III, ai Capi I, Il e III del Titolo V e Capi I e Il del Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

23.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

23.1

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno due anni di assicurazione» con le seguenti: «un'anzianità assicurativa pari ad almeno due anni».

24.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

24.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «riduzione del 15 per cento» con le seguenti: «riduzione del 5 per cento».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

24.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «riduzione del 15 per cento» con le seguenti: «riduzione del 10 per cento».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

24.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni».

        Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industrIale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

24.204

CARLINO

Precluso

Sostituire il comma 5, con il seguente:

        «5. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi secondo le norme vigenti».

25.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

25.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «55 anni» con le seguenti: «45 anni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

25.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «55 anni» con le seguenti: «50 anni».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

25.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel medesimo periodo» con le seguenti: «nello stesso arco temporale».

25.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Al lavoratore destinatario dell'indennità di cui all'articolo 22 che ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle non ancora percepite.

        1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determInate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma».

26.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

26.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Al comma 1, sostituIre le parole: «dall'ottavo» con la seguente: «dal».

        Conseguentemente, dopo la parola: «ovvero» sopprimere le seguenti: «dal giorno successivo».

        Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

26.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «due mesi», con le seguenti: «tre mesi».

27.2

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «tre mesi».

27.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».

27.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

27.2a

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «un mese», con le seguenti: «tre mesi».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

27.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «due mesi».

        Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 70 della presente legge.

28.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

28.201

PASSONI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, FOLLINI, PERTOLDI, RANDAZZO, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpI» con le seguenti: «calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento. Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei periodi effettivamente lavorati negli ultimi due anni.».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno» con le seguenti: «pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno».

        Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

        «5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-ter.

        5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere daIl'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

28.202

CARLINO

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 sostituire le parole: «pari a quanto definito nell'articolo 24, denominata mini-ASpl.» con le seguenti: «calcolato con le stesse modalità previste dal comma 2 dell'articolo 24, applicando in luogo della percentuale del 75 per cento, la percentuale del 45 per cento»;

            b) al comma 2 le parole: «pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno», sono sostituite con le seguenti: «pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno,».

28.203

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. A decorrere daIl'anno 2015, l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tre mensilità di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.

        1-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui all'articolo 36, comma 1, è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 1-bis.

        1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter si provvede, a decorrere dall'anno 2015, entro il limite di 800 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-quinquies.

        1-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno pari a 50 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

        Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: «finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 28» con le seguenti: «finanziamento delle indennità di cui agli articoli da 22 a 27 e all'articolo 28, comma 1».

29.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

29.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «anche per gli apprendisti».

29.202

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

        «1. Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a), dopo le parole: "assenti", aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il contributo addizionale di cui al comma 4 non si applica, altresì, ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori che siano stati assegnati ad altre mansioni per effetto di una accertata inidoneità fisica temporanea;";

            b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            "d-bis) ai lavoratori dipendenti delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali alle quali si applica la legge 12 giugno 1990, n. 146".

        2. Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 5, valutati in 10 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009, nel programma 'Programmazione economicofinanziaria e politiche di bilancio' della missione 'Politiche economico-finanziarie e di bilancio' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti , variazioni di bilancio"».

25.350

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SBARBATI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 5, lettera b), dopo la parola: «modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonché delle ulteriori attività individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368»;

            2) al comma 6, sostituire le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» con le seguenti: «Nei limiti delle ultime dodici mensilità» e, al secondo periodo, le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».

29.351

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, SBARBATI

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sopprimere le seguenti parole: «al 31 dicembre 2015»;

            b) sopprimere le seguenti parole: «entro il 31 dicembre 2011».

29.352

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Precluso

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni».

29.203

IZZO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 5, dopo la lettera d), inserire la seguente:

                «d-bis) ai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276».

            2) Abrogare il comma 15.

29.204

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «d-bis) ai lavoratori assunti a termine per punte stagionali di attività. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutate in 60 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

29.205

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La restituzione del contributo addizionale di cui al comma 4, avviene altresì in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine, nell'ambito di specifiche graduatorie. In tale caso, l'entità complessiva della restituzione realizzabile non potrà comunque superare l'ammontare dei contributi addizionali versati per un numero di contratti a termine pari alla quantità di lavoratori complessivamente stabilizzati in ciascun anno e fermo restando il limite di sei mensilità pro capite e la restituzione avverrà entro il mese di gennaio di ciascun anno con riferimento alle stabilizzazioni operate nell'anno solare precedente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro si provvede per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

29.206

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

        «1. Al comma 7, dopo le parole: "dalle dimissioni", inserire le seguenti: "non per giusta causa, dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal ficenziamento per motivi disciplinari,".

        2. Al comma 8 dopo le parole: "dalle dimissioni" aggiungere le seguenti: "non per giusta causa" e dopo le parole: "dal recesso del lavoratore," aggiungere le seguenti: "dalla risoluzione consensuale del rapporto o dal licenziamento per motivi disciplinari,".

        3. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        "8-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8, valutate in 60 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ai interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma 'Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio' della missione 'Politiche economico-finanziarie e di bilancio' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

29.353

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Precluso

Al comma 7, dopo la parola: «dimissioni» aggiungere le seguenti: «e da risoluzione consensuale».

29.354

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Precluso

Sopprimere il comma 8.

29.355

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Precluso

Al comma 8 dopo la parola: «dimissioni» aggiungere le seguenti: «e da risoluzione consensuale».

29.356

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, SBARBATI

Precluso

Al comma 12, sostituire le parole: «una contribuzione pari all'1,31 per cento» con le seguenti: «una contribuzione pari allo 0,20 per cento».

30.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

30.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

            «d-bis) tutte le altre ipotesi previste dalla legge».

31.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

31.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera d-bis), dopo le parole: «per l'impiego» inserire le seguenti: «(ASpI e mini-ASpI)».

32.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

33.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

34.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

34.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «2016» con la seguente: «2018».

34.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «2016» con la seguente: «2017».

35.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

35.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare;

            b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 150 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto».

        Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), si provvede, a decorrere dall'anno 2013, entro il limite di 250 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-quinquies.

        5-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

35.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) abbiano operato nel corso dell'anno solare precedente in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, intendendo per tale la committenza dalla quale il prestatore ricavi più del 75 per cento dei compensi complessivamente percepiti nel corso dello stesso anno solare».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 75 della presente legge.

35.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) abbiano conseguito dal monocommittente o committente prevalente compensi di importo inferiore al 130 per cento dei minimi previsti dalla disciplina collegava applicabile nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione. Ai fini del raffronto, nel compenso di riferimento devono essere computati anche i ratei delle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il trattamento di fine rapporto».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

35.4

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «15.000».

        Conseguentemente, all'articolo 70, sono aggiunti i seguenti commi:

        «3. A decorrere dal 1º gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

        4. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

        "31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

            a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

            b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

            c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

            d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

            e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

            f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

            g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

            h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".».

35.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere il comma 5.

36.1

MENARDI

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

36.201

MARINO IGNAZIO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «e al secondo periodo» fino alla fine del comma con le seguenti: «e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione, con esclusione dei titolari di borsa di studio, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018"».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

        1-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo dì 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

36.202

CARLINO

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono addebitare ai committenti, con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, in via definitiva e a titolo di contributo previdenziale, una percentuale nella misura del 5 per cento dei compensi lordi. Tale importo addebitato ai committenti è escluso dalla base imponibile IRPEF».

36.203

ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO, PINOTTI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'incremento contributivo di cui al comma 1 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal fine, si assume a tiferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente».

G36.100

ICHINO, SBARBATI, DE LUCA CRISTINA

Precluso

Il Senato,

        considerato che:

            - la contribuzione previdenziale sui redditi dei liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'lnps grava interamente sui medesimi;

            - già oggi la detta contribuzione previdenziale grava su di essi, in rapporto al costo orario complessivo del loro lavoro, in misura superiore rispetto a a quanto essa grava sul costo orario complessivo del lavoro subordinato;

            - già oggi la contribuzione previdenziale grava su di essi in misura nettamente superiore rispetto a quanto essa grava sui redditi dei liberi professionisti iscritti alle Casse pensionistiche di categoria,

        impegna il Governo:

            ad operare affinché, nell'ambito di una generale armonizzazione delle aliquote di contribuzione previdenziale gravanti sui liberi professionisti, a partire dal 2013 l'aliquota gravante sui liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'lnps venga allineata a quella media delle altre categorie.

38.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

38.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «specifici accordi governativi» aggiungere le seguenti: «con le Regioni».

38.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Possono essere destinatari del trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione del fondi di solidarietà di cui al successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di Integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni del fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti In oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal del decreto legislativo n. 314 del 1997».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

38.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «riqualificazione professionale» aggiungere le seguenti: «, organizzati anche dalle regioni».

39.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

39.0.200

GIAMBRONE, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Tutela dei lavoratori dello spettacolo)

        1. Ha diritto all'indennità disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.

        2. Il numero 5º dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.

        3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: "120 contributi giornalieri" sono sostituite dalle seguenti: "60 contributi giornalieri"».

40.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

40.201

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

41.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

42.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

42.250

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 dell'articolo 37 è soppresso».

42.0.250

POLI BORTONE, FLERES

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)

        1. Il presente articolo consente la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge n. 144 del 1999,.

        2. I lavoratori di cui al comma 1 sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

        3. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

42.0.200

VICARI, SPADONI URBANI

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifica dell'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertIto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

        1. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con re organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, sono stabiliti tempi e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo"».

43.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

43.250

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «più rappresentative a livello territoriale».

43.251

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «gestioni», inserire la seguente: «autonome».

43.201

VICARI, SPADONI URBANI

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera;

            «c-bis) prestare garanzie volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività Imprenditoriali e professionali.».

43.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «c-bis) prestare garanzie volte a favorire l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività Imprenditoriali e professionali.».

43.203

ALLEGRINI, BIANCHI, MORRA

Precluso

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. I datori di lavoro agricolo che, sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola presentate all'INPS, applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono iscritti al Fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituito dalle organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo diversa ed espressa volontà.».

44.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

45.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

46.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

47.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

48.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

49.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

50.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

51.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

52.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

52.250

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "definiti dalla contrattazione collettiva" è inserita la seguente: "nazionale"».

53.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

54.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

54.0.200

ANDRIA, PIGNEDOLI, GRANAIOLA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

            b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività complessi ad interventi straordinari di manutenzione, an1ll1odeniamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientai e, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

        2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.

        5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

55.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

55.201

BIANCHI, BEVILACQUA, DI STEFANO, SPADONI URBANI, RIZZOTTI

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I lavoratori che usufruiscono, da almeno 10 anni, delle agevolazioni previste dall'articolo 33 della legge 104 del 1992, ovvero che si dedicano al lavoro di cura e assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità che assuma connotazione di gravità al sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 al quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento e non in grado dì compiere gli atti quotidiani della vita, che siano in possèsso dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, coinvolti nel programma di cui al comma l, devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, negli otto anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro».

56.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

56.201

IZZO

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 1, sostituire le parole: «in somministrazione», con le seguenti: «anche a scopo di somministrazione»;

            2) al comma 3, dopo le parole: «qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «anche a scopo di somministrazione».

56.202

SBARBATI, D'ALIA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            1) al comma 1, dopo le parole: «a tempo determinato, anche in somministrazione» inserire le seguenti: «e di inserimento» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro si provvede, per gli anni dal 2012 al 2015, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»;

            2) al comma 4, la parola: «annualmente» è soppressa, e dopo le parole: «delle politiche sociali» sono aggiunte le seguenti: «con previsione triennale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

56.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «anche in somministrazione» aggiungere le seguenti: «e di inserimento,».

56.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «fino al diciottesimo mese» con le seguenti: «fino al ventiquattresimo mese»,

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

56.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «anche in somministrazione».

56.206

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «per un periodo di diciotto mesi» con le seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 75 della presente legge.

56.207

MAZZATORTA, MARAVENTANO, MURA

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retrIbuito da almeno diciotto mesi».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa dei tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 70 della presente legge.

56.208

SPADONI URBANI, VICARI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

        Conseguentemente, al relativo onere, valutato in 3 mln di euro per il 2013, 6 mln per i120l4,9 mln per il 2015, 15 mln per il 2016 e 65 mln di euro a decorrere dal 2017, si provvede, per il triennio 2013-2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per il 2016 e a decorrere dal 2017 mediante pari riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b)della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

56.0.200

PISTORIO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure per l'incentivazione dell'occupazione nelle regioni meridionali)

        1. I datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna che assumono con contratti a tempo indeterminato lavoratori residenti nelle suddette regioni o da queste emigratiper motivi di lavoro, sono esonerati, per la durata di ventiquattro mesi, dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico.

        2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata dai datori di lavoro in alternativa al licenziamento dei lavoratori.

        3. Sono fatte salve le maggiori agevolazioni già previste dalla normativa vigente».

        Conseguentemente dopo l'articolo 76, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni)

        1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 5 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2012, è dovuta una imposta pari allo 0,7 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 20 Il, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

57.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

57.350

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla legge» con le seguenti: «dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni».

57.351

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contratto collettivo» inserire le seguenti: «di riferimento».

57.201

PISTORIO

Precluso

Sopprimere il comma 3.

57.0.200

CARLINO, PEDICA

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

        1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 27, ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,".».

58.200

CARLONI, CHIAROMONTE, MAZZUCONI, MAGISTRELLI, NEGRI, ADAMO, DONAGGIO, FRANCO VITTORIA, ARMATO, INCOSTANTE, ANTEZZA, FIORONI, SOLIANI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, PIGNEDOLI, PINOTTI, BARBOLINI, MONGIELLO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 58. - (Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco). - 1. Il comma 4 dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

        "4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro".

        2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata secondo modalità individuate con decreto non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione territoriale del lavoro il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

        3. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 2, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 2, che gli sia stato trasmesso dal datore di lavoro tramite comunicazione scritta.

        4. In alternativa alla procedura di cui al comma 2, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore, nonché dal prestatore o dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro, nonché dai centri per l'impiego.

        5. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionate, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

        6. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla. data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

        7. Con il decreto di cui ai commi 2 e 6 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

        8. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 6, che garantiscano al con tempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo pe110do del comma 3».

58.201

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 58. - (Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro). - 1. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui i commi da 2 a 6 del presente articolo.

        2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

        3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili . gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

        4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

        5. I moduli di cui i commi 3 e 4, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

            a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;

            b) la data di emissione;

            c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;

            d) i dati identificativi del datore di lavoro, délla datrice di lavoro o del committente;

            e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;

            f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;

            g) la qualifica; h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;

            i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;

            I) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;

            m) ogni altro elemento utile.

        I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

        6. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui al comma 5, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma 6-ter dell'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

        7. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

        8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

58.202

CARLINO

Precluso

Sostituire i commi da 2 a 8, con i seguenti:

        «2. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4,del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto ha validità solo se le stesse siano contenute su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego, e sottoscritte dal lavoratore in presenza di un soggetto preposto a questo fine dipendente di una di queste strutture.

        2-bis. I moduli di cui al comma 2, predisposti secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

        2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

        2-quater. I moduli di cui al comma 2 sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-bis, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 2-bis.

        2-quinquies. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

58.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sostituire i commi da 2 a 7 con il seguente:

        «2. Il lavoratore o la lavoratrice presenta le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego territorialmente competente, che le acquisisce, e, previa convalida, le restituisce alla persona interessata con il compito di consegnarle al datore di lavoro o al committente».

58.204

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, ovvero presso le sedi degli Uffici della Consigliera di parità territoriale».

58.205

CARLINO, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 4, premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo,»;

            b) al comma 4, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

            c) il comma 6, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

            d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

        «8. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il datore di lavoro abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, si applica la disciplina di cui al ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificati dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge».

58.206

CARLINO, PEDICA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 4, premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo,»;

            b) al comma 4, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

            c) al comma 6, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

            d) al comma 8, primo periodo, le parole: «da euro 5.000 ad euro 30.000», sono sostituite dalle seguenti: « da euro 15.000 ad euro 50.000».

58.207

CARLINO, PEDICA

Precluso

Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) alle parole: «Nell'ipotesi in cui», premettere le seguenti parole: «Salvo giustificato motivo,»;

            b) le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

        Conseguentemente, al comma 6, le parole: «sette giorni», sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

58.208

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        «8. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il datore di lavoro abusa del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, sia applica la disciplina di cui al ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificati dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge.»

58.209

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «da euro 5.000 ad euro 30.000.», con le seguenti: «da euro 15.000 ad euro 50.000».

G58.200

PISTORIO

Precluso

        Il Senato, nell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di rifonna del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»,

        premesso che:

            l'Istat rivela dati allarmanti sui livelli di occupazione femminile nel Mezzogiorno d'Italia, nel primo trimestre 2011: il tasso di disoccupazione femminile ha raggiunto il 42,4%, con picchi del 46,1 %, il che vuol dire che 4 donne su 10, di età compresa tra i 15 e i 24 anni, è inoccupata, registrando in tal modo il più alto tasso di disoccupazione dall'inizio delle serie storiche omogenee, ovvero dal 2004;

            tale dato è ancor più preoccupante se si considera che il tasso di disoccupazione generale è invece sceso portandosi a quota 8,6% rispetto al 9,1% del primo trimestre del 2010, mentre il tasso di disoccupazione femminile nel Mezzogiorno, nello stesso periodo, è passato dal 40,6% al 42,4%;

            l'occupazione femminile, che rappresenta un elemento fondante per lo sviluppo e la crescita economica del sistema produttivo nazionale e locale, si è connotata storicamente nel Mezzogiorno per tassi di crescita modestissimi, se non di segno negativo, risultando uno dei primi segnali che indicano la presenza di situazioni di crisi economica non sorretta da scelte di politica economica e sociale all'altezza;

            è tempo ormai di invertire questa tendenza storica con una vera e propria «scossa» volta a creare una rete di protezione sociale ed economica per le lavoratrici donne,

        impegna il Governo:

            a prevedere, con carattere d'urgenza, atti normativi che introducano norme finalizzate a dare un forte impulso all'occupazione femminile nel Mezzogiorno prevedendo in particolare:

                a) per ogni donna lavoratrice assunta un credito d'imposta al datore di lavoro pari al 70% dell'importo salariale complessivo per tre anni che aumenta all'80% per le cosiddette donne lavoratrici svantaggiate (inoccupate da più di sei mesi, prive di diploma, che abbiano superato 50 anni, che vivano sole con una o più persone a carico, ovvero membri di una minoranza nazionale, ovvero occupate in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna);

                b) la fiscalizzazione degli oneri sociali per tre anni in caso. di assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ovvero familiari non auto sufficienti;

                c) una detrazione d'imposta, per le donne lavoratrici, pari a 500 euro per ogni figlio di età inferiore a 18 anni, o familiare disabile grave, o familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

59.200

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sopprimere l'articolo.

59.201

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

Precluso

Sostituire l'articolo 59 con i seguenti:

        «Art. 59. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). - 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

        "1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2";

            b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

        "Art. 28. - (Congedo di paternità). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:

            a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

            b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datare di lavoro.

        2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

        3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede. con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

        3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

        "1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

            a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

            b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al15 per cento della raccolta del 2008;

            c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

            d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

            e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008".

        Art. 59-bis. - (Indennità universale per maternità). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

            b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a) della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

            c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b), del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

            d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

            e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera a) del presente comma.

59.202

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 59. - (Sostegno alla genitorialità). - 1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione del tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:

            a) al padre lavoratore dipendente, entro I cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire comunicazione in forma scritta al datore di lavoro. All'onere derivante dalla presente lettera valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante ride terminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'aliquota di accisa del tabacchi lavorati, nonché al sensi dell'articolo 70 della presente legge;

            b) è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting da richiedere al datore di lavoro.

        2. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente articolo, il numero, l'importo e le modalità di corresponsione del voucher di cui alla lettera b) del comma 1, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza».

59.203

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) il padre, qualora sia lavoratore dipendente a tempo indeterminato anche della pubblica amministrazione, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro fra il quarto ed il sesto mese dalla nascita del figlio per un periodo di cinque giorni continuativi in sostituzione della madre. A lui spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale della lavoratrice madre. Il padre. lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro, almeno quindici giorni prima dall'inizio dell'astensione, la comunicazione in forma scritta del giorni prescelti. La richiesta deve essere corredata da con testuale dichiarazione della madre, se lavoratrice dipendente od autonoma, di non avvalersi dei giorni di astensione nei quali è obbligato il padre».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante rideterminazione, in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere, con decreto del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato, dell'aliquota di accisa del tabacchi lavorati, nonché ai sensi dell'articolo 75 della presente legge.

59.204

FRANCO VITTORIA, GHEDINI, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, DE LUCA CRISTINA, MONGIELLO, CARLONI

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire i periodi primo, secondo e terzo con i seguenti: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, in aggiunta all'obbligo di astensione della madre, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), quinto periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «121 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «108 milioni».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente all'anno 2015, per un onere pari a 43 milioni di euro mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato.»

59.205

MAZZATORTA, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio o dall'adozione di un minore, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, con un riconoscimento di un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione».

        Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «78 milioni» con le seguenti: «131 milioni» e le parole: «65 milioni» con le seguenti: «118 milioni».

59.206

GHEDINI, FRANCO VITTORIA, BLAZINA, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, ADAMO, ARMATO, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, INCOSTANTE, PINOTTI, DE LUCA CRISTINA, MONGIELLO, CARLONI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) in via sperimentale, per i tre anni d'imposta 2013-2015, alle imprese del settore privato in cui la retribuzione pro capite media effettiva corrisposta alle lavoratrici donne è p