LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale QP2 da noi proposta affronta diversi punti. Mi soffermerò su quello che ritengo più viziato da manifesta incostituzionalità.
Sappiamo che originariamente questo testo prevedeva una norma assurda, ossia si assumeva che, qualora il giudice avesse ritenuto l'insussistenza dei motivi a fondamento del licenziamento, avrebbe dovuto dichiarare nullo il licenziamento e, nel contempo, risolvere il rapporto di lavoro. Ovviamente questa era una contraddizione in termini. Non era un testo che poteva reggere ad una lettura anche superficiale. Se si dichiara nullo il licenziamento, non può poi il giudice nello stesso atto dichiarare la risoluzione del rapporto. Ed allora si è modificata la norma e, così come è stato fatto, si è peggiorata la situazione di incostituzionalità. Noi sappiamo che il profilo di costituzionalità di una norma, in termini di diritti soggettivi, riguarda la parità di trattamento in presenza di status giuridici omologhi, nel senso che sul presupposto di una condizione giuridica omologa non può esserci un diverso trattamento.
Cosa è successo e cosa invece contiene l'articolo 14 che modifica l'articolo 18? Partiamo dal quarto capoverso della lettera b), di cui al comma 1, che è importante, in quanto riguarda i licenziamenti disciplinari, che ritroviamo successivamente. Il quarto capoverso recita testualmente: «Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato» - o perché il lavoratore non l'ha commesso - «annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro». Quindi, al licenziamento disciplinare insussistente consegue la nullità del licenziamento ed il reintegro nel posto di lavoro.
Il quinto capoverso stabilisce: «Il giudice, nelle altre ipotesi» - non siamo più nel licenziamento disciplinare - «in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro dichiara risolto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità...». Quindi, il licenziamento è ingiusto, ma il rapporto è dichiarato risolto.
Il paradosso arriva al settimo capoverso dove, si legge: «Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma» (quello che prevede il reintegro in caso di licenziamento insussistente), in due ipotesi molto specifiche. Si prosegue: «Può altresì applicare la predetta disciplina» ossia quella prevista del quarto comma, quindi il reintegro «nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo». Quindi, nel caso in cui il giudice accerti l'insussistenza del giustificato o motivo della giusta causa. Continuiamo la lettura: «Nelle altre ipotesi» - ne risulta un'altra fattispecie, ma non riusciamo a capire quali sarebbero le altre ipotesi - «in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma», ossia la risoluzione del rapporto di lavoro.
Quindi, se il licenziamento è motivato da ragioni insussistenti, il giudice può ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro; se il licenziamento è motivato da ragioni insussistenti, ma l'insussistenza non sia manifesta, il giudice deve dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro. Insomma, lo status giuridico di cui è destinatario il lavoratore è quello dell'accertamento di insussistenza del giustificato motivo o della giusta causa. È il sostantivo che va preso in considerazione nei giudizi di costituzionalità, ossia l'accertamento di «insussistenza»; invece ci si è spostati sull'aggettivo: «la manifesta insussistenza», che determina la possibilità del reintegro; l'insussistenza non manifesta determina obbligatoriamente la risoluzione del rapporto di lavoro. Ma l'insussistenza è frutto di un accertamento; l'esito dell'insussistenza non può basarsi sulla complessità o sulle modalità di accertamento adottate dal giudice.
Il destino del lavoratore, che si vede dichiarare insussistenti i motivi del suo licenziamento, non può dipendere dalle modalità di accertamento del giudice. È l'approdo del giudizio che determina i criteri di omologo trattamento. Nel momento in cui il giudice accerta, in maniera complessa o in maniera semplice, che la giusta causa o il giustificato motivo è insussistente, la conseguenza deve essere identica: non può dipendere, in un caso la possibilità del reintegro e nell'altro caso l'obbligatorietà della risoluzione del rapporto di lavoro, da quello che fa il giudice, da come il giudice lo fa e attraverso quale complessità. Non c'entra il lavoratore con tutto ciò.
Noi stiamo parlando di situazioni giuridiche come effetto di un giudizio di accertamento: quello è l'atto che vale ai fini di verificare l'omologo trattamento, non le modalità dell'accertamento. Se l'accertamento è per l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, non può un aggettivo cambiare il destino di una persona, perché non è pensabile che se è insussistente il motivo in un caso c'è il licenziamento e nell'altro ci può essere il reintegro. (Applausi dal Gruppo IdV). Questa è una manifesta incostituzionalità, e dovete vergognarvi di chiamarla riforma. (Applausi dal Gruppo IdV. Commenti del senatore Gramazio).