il giorno 18 maggio scorso, l'interrogante, assieme alla senatrice Rosy Mauro, venivano definiti in un articolo pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" e a firma Walter Galbiati, come "Bonnie & Clyde". A tal riguardo non è chiaro se l'accostamento alla coppia sia il frutto di una distorsione storica oppure di un uso strumentale e pregiudizievole della professione giornalistica. Per restare ai fatti, "Bonnie & Clyde" era una coppia di criminali che agiva negli Stati Uniti durante gli anni 30 e che si rese responsabile di numerose rapine a mano armata, furti e persino omicidi. L'articolo in questione, con dovizia di superflui particolari tali da assomigliare più ad un rotocalco che ad un quotidiano nazionale, descrive una serie di comportamenti personali, che nulla hanno a che vedere con fatti rilevanti ma il cui unico intento è quello di far presupporre, nella mente del lettore, che i due in questione abbiano agito al di fuori della legalità. Si legge infatti che i due agivano con "velocità d'azione", "operazione chirurgica", "colpo da cineteca" "borse e valigie" per il trasporto di diamanti, quando anche chi non li ha mai visti sa che i diamanti, proprio per le loro caratteristiche, possono essere trasportati in una semplice tasca di una giacca;
il dovere più pregnante di un giornalista e fondamento del diritto di cronaca è quello di rappresentare la verità; quando però alla verità non fa eco altrettanta onestà intellettuale e comportamenti etici, ecco che viene meno il ruolo dell'informazione stessa e che la rappresentazione della realtà viene incautamente stravolta. Per questo, le norme che regolano il comportamento del giornalista, contenute nel codice di protezione dei dati personali e nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, sono vere e proprie norme di legge la cui violazione prevede la responsabilità civile e/o penale del giornalista;
ciò detto l'articolo nel merito cita una serie di informazioni e dati personali, la cui divulgazione non ha alcuna rilevanza ai fini dell'interesse pubblico e sociale mentre al contrario contrasta con il rispetto della sfera privata e dei diritti fondamentali della persona. In particolare infatti vengono diffuse alcune informazioni relative ai conti correnti degli interroganti e a movimentazioni bancarie perfettamente lecite, sulle quali peraltro non esiste allo stato attuale una indagine della procura, ma al contrario l'interrogante ha dimostrato, con riscontri alla mano, di aver operato nella assoluta legalità;
il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 stabilisce, all'articolo 2, che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali". Nel caso in specie e quindi nel rapporto tra istituto di credito e cliente, la legge prevede che la comunicazione a terzi di dati personali relativi ad un cliente è ammessa solo ed unicamente attraverso il consenso esplicito dell'interessato, salvo alcune deroghe precise stabilite dallo stesso codice ma che non rientrano in questo caso. Al contrario, la Banca Popolare di Verona, in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, attraverso un suo incaricato nella persona di Francesco Di Silvestri, responsabile della sede di Roma, ha divulgato dati personali, coperti dal segreto bancario, senza alcun consenso degli interessati e, quindi, per scopi illeciti,
si chiede di sapere:
quale sia la valutazione del Governo, per gli aspetti di propria competenza, sulla vicenda richiamata in premessa, con particolare riferimento al mancato rispetto del diritto alla riservatezza e alle disposizioni sul trattamento dei dati bancari;
quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere anche al fine di sollecitare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia, quale organo di vigilanza sul sistema bancario, ad avviare le indagini di competenza, al fine di assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti della Banca Popolare di Verona per essersi resa responsabile del mancato rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali nel settore bancario;
quali ulteriori iniziative di competenza il Governo intenda assumere anche al fine di sollecitare l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ad avviare indagini volte a verificare se il giornalista e la testata nazionale "la Repubblica" si siano resi responsabili di aver leso la dignità e le libertà fondamentali dell'interrogante, ed assumere le iniziative sanzionatorie conseguenti.
(3-02881)