il giorno 18 maggio 2012 il quotidiano nazionale "La Repubblica" alle pagine 12 e 13 ha pubblicato un articolo sull'interrogante che parlava di alcuni suoi conti correnti, operazioni bancarie e investimenti effettuati con la Banca Popolare di Verona (oggi Banco Popolare) ricostruendo i fatti con evidente intento diffamatorio;
questo articolo affermava testualmente: "Il blitz è confermato dai responsabili della banca e messo nero su bianco in un rapporto interno", e di seguito riportava in parte un rapporto interno dei responsabili dell'istituto bancario, divulgato senza alcuna autorizzazione dell'interrogante e violando palesemente le norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, oltre che in spregio a tutte le regole deontologiche;
le informazioni predette, diffuse all'esterno da funzionari dell'istituto di credito, sono così state utilizzate dai giornalisti per confezionare articoli diffamatori, dando vita a strumentali ricostruzioni al solo scopo di continuare a criminalizzare la sottoscritta e ad alimentare la macchina del fango;
la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce con l'articolo 8 il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, stabilendo che "Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge" ed inoltre che "Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente";
l'articolo 6, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998) sancisce che: "La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie e i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica";
il Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 53 del 25 ottobre 2007 ha redatto le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario" che prevedono il rispetto dei dati personali dei clienti ed il cosiddetto segreto bancario;
in tale normativa è stabilito che la comunicazione a terzi di dati personali relativi a un cliente è ammessa solo se lo stesso vi acconsente e gli istituti di credito e il personale incaricato dell'esecuzione delle operazioni bancarie di volta in volta richieste devono mantenere il riserbo sulle informazioni utilizzate. In particolare, il segreto bancario si sostanzia nel dovere della banca di mantenere il riserbo in ordine alle notizie riguardanti i clienti nell'esercizio dell'attività bancaria, rispetto alle quali sussiste un interesse, meritevole di tutela, a che non siano divulgate o comunicate a terzi. Inoltre il segreto bancario è desunto anche dalla clausola generale di correttezza e di buona fede tra banca e cliente (artt. 1175 e 1375 del codice civile);
considerato che:
l'articolo in questione è solo un esempio, tra tanti, di quanto sia delicato l'equilibrio tra diritto di cronaca e rispetto delle persone, e di quanto i mass media possano violare la privacy delle persone pubbliche;
talvolta la diffusione di informazioni di ogni tipo intorno a fatti di cronaca arriva a violare la dignità delle persone e va oltre ogni norma deontologica o giuridica, e ciò potrebbe accadere non solo per persone note ma anche nei confronti di qualunque cittadino, fatto questo altrettanto grave;
la vicenda in questione ha messo in luce aspetti preoccupanti circa la tutela dei dati personali, soprattutto da parte di alcuni istituti finanziari che hanno divulgato rapporti interni all'esterno, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, che era del tutto all'oscuro;
al Ministero dell'economia e delle finanze, tra gli altri compiti, spetta anche la vigilanza sulla Banca d'Italia e sugli altri enti del settore;
la Banca d'Italia dovrebbe controllare che gli intermediari bancari e finanziari siano gestiti in modo sano e prudente, oltre che dovrebbe tutelare la correttezza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per rendere sempre migliori i rapporti con la clientela, sanzionando i comportamenti scorretti e poco trasparenti nei confronti della clientela,
l'interrogante chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Governo, per gli aspetti di propria competenza, sulla vicenda illustrata in premessa;
quali azioni il Governo intenda promuovere affinché sia maggiormente rispettato il diritto alla privacy riconosciuto a ogni cittadino e per far sì che vengano rispettate le norme in materia di tutela del trattamento di dati personali della clientela in ambito bancario;
se il Governo non ritenga opportuno attuare un intervento urgente di chiarificazione e sollecitare l'avvio di indagini da parte delle autorità preposte, ovvero del Garante per la protezione dei dati personali e della Banca d'Italia, per far luce sul fenomeno della diffusione di dati personali da parte di istituzioni creditizie;
se intenda intervenire sull'Ordine dei giornalisti richiamando in particolare il rispetto del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e del codice in materia di protezione dei dati personali, a giudizio dell'interrogante palesemente violati per creare - al di là del fatto che il soggetto riveste un'importante carica pubblica - il "mostro in prima pagina";
quali misure urgenti di carattere normativo intenda attivare per far sì che si tutelino meglio i diritti di tutti i cittadini in materia di normativa sulla privacy, specie per ciò che concerne i dati personali trattati dalle istituzioni bancarie.
(4-07537)