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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 729 del 23/05/2012


PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MURA, MARAVENTANO, ADERENTI, BOLDI, BRICOLO, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MAZZATORTA, MONTANI, MONTI CESARINO, PITTONI, RIZZI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Respinta (*)

Il Senato, esaminato il disegno di legge Atto Senato n. 3249 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),

        premesso che:

            prima di ogni altra argomentazione, nel merito del provvedimento in esame, è necessario evidenziare come il presente disegno di legge nei fatti violi il principio di cui al secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione (i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore). Tale, forte, affermazione trova giustificazione nella evidente contraddizione tra la rubrica, la relazione introduttiva e il testo dell'articolato del disegno di legge governativo, che da un lato enuncia una riforma del lavoro finalizzata ad una prospettiva di crescita e dall'altro lato in sostanza non fa altro che limitare, costringere i diritti acquisiti dei lavoratori producendo nei fatti una accentuazione della precarizzazione del mercato del lavoro con il solo ed unico fine di uniformarsi alle richieste dei mercati internazionali in una logica di riduzione del differenziale sui titoli pubblici;

            la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, questo enunciato dogmatico rappresenta la base sulla quale è stato redatto il testo della Costituzione, individuando proprio nel lavoro il primo ed organico strumento dal quale derivano tutti i principi fondamentali dell'uomo. Formula che nel tempo ha rappresentato un punto cardine dal quale il legislatore e la magistratura, nel ruolo di interprete della normativa, non può discostarsi, evidenziando una giusta asimmetria tra i diritti dei lavoratori rispetto a qualsiasi altro diritto contrapposto;

            l'iniziativa legislativa del Governo uniformandosi ad un sistema globalizzato che si fonda sulla progressiva, graduale rimozione di alcune garanzie riconosciute ai lavoratori allo scopo di favorire una competitività delle imprese e di arginare il diffondersi degli effetti della congiuntura economica, nei fatti si dimostra di per se fallimentare. La cronicizzazione di una perdurante precarietà ed inferiorità dei lavoratori avvenuta negli ultimi dieci anni nei Paesi industriali è una delle principali cause dell'attuale crisi economica. Quindi, oltre ad essere irragionevole il tentativo del Governo di perseguire attraverso questa riforrna del lavoro l'ottenimento di effetti diversi, rispetto alle medesime politiche che si sono dimostrate disastrose negli altri Paesi occidentali, presenta profili manifestamente incostituzionali rispetto ai diritti sanciti ex articoli 35, 36, 37, 38 e 41 della Costituzione;

            la nuova disciplina dei licenziamenti introdotta dal presente disegno di legge per la sua natura estremamente complessa presenta diversi profili di criticità che comporteranno una crescita esponenziale del contenzioso. Tale osservazione vale tanto per i licenziamenti disciplinari, nei quali l'inesistenza dell'addebito rappresenta un'ipotesi piuttosto rara, quanto per quelli economici.

            In merito, infatti, alla motivazione economica al licenziamento così come disciplinata nell'articolato del Governo, per la sua impossibilità intrinseca a distinguere tra una ragione infondata o manifestamente infondata fa venire meno il discrimine dal punto di vista giuridico non reggendo alla verifica di costituzionalità.

            In conclusione appare evidente il profilo di incostituzionalità nella violazione del principio di eguaglianza sancito ex articolo 3 della Costituzione in merito all'esclusione del settore statale dalla riforma;

            delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3249.

QP2

LI GOTTI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

Respinta (*)

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 3249 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"

        premesso che:

            il rilievo costituzionale del diritto del lavoro costituisce una delle manifestazioni più significative ed importanti di quella caratterizzazione in senso sociale dello Stato democratico che trova nella Carta costituzionale la sua espressione fondamentale;

            la nostra Carta costituzionale si apre con la definizione della forma di Stato «repubblicana», «democratica» e «fondata sul lavoro». Oltre all'elevato valore simbolico, il suo significato profondo si concreta nel legame, nel nostro sistema costituzionale, tra la centralità della persona umana e quella del lavoro, non come fine a se stesso, né come mero strumento per il conseguimento dei mezzi di sussistenza, bensì come tramite necessario per l'affermazione della personalità. Tale orientamento è stato, peraltro, costantemente confermato dalla Corte costituzionale: in tal senso possono citarsi le sentenze n. 1 del 1986, n. 419 e n. 219 del 1993, nonché la sentenza n. 390 del 1999, secondo cui l'affermazione costituzionale del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni, rispecchia il valore riconosciuto al lavoro, posto tra le basi dell'ordinamento (articolo 1 Della Costituzione), nel quale si manifesta anche la dignità e la libertà di scelta della persona;

            la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno riconosciuto particolare rilievo proprio alle disposizioni costituzionali di principio, specie nell'ambito interpretativo: esse hanno il compito di orientare l'interpretazione, non solo della legislazione ordinaria, ma anche delle altre disposizioni della Costituzione, secondo la c.d. "interpretazione per valori" (o per principi). Una forza particolare spetta, in tale ambito, ai "principi fondamentali" o "supremi", tra i quali indubbiamente si inserisce, alla luce della collocazione costituzionale e dei lavori preparatori, la formula dell'articolo 1;

            il rapporto interprivato di maggior rilievo sul piano costituzionale è ormai il rapporto di lavoro, che non viene tutelato soltanto per mezzo di un'attività amministrativa, riconducibile alla funzione dello Stato, ma viene disciplinato, in funzione protettiva del lavoratore, anche al livello dell'autonomia dei privati, sia nelle loro organizzazioni collettive che come singoli. È quindi evidente la considerazione del lavoratore quale «soggetto-contraente più debole» a fondamento della Carta costituzionale;

            questo appare dalla nutrita presenza del riferimento al «lavoro» o ai «lavoratori» nella Costituzione italiana: a partire dall'articolo 3, comma secondo (ove ci si riferisce alla necessità che la Repubblica rimuova "gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economia e sociale del paese") e dall'articolo 4, ove si individua un vero e proprio "diritto al lavoro" ("La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto"). In particolare da quest'ultima previsione è stata fatta derivare, in via interpretativa, l'esigenza di politiche che puntino alla piena e finanche alla stabile occupazione. Si aggiungano, inoltre, l'articolo 35, secondo il quale "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", l'articolo 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente); l'articolo 37 (parità retributiva tra uomo e donna e tutela del lavoro minorile e femminile); l'articolo 38 (previdenza e sicurezza sociale); gli articoli 39 e 40 (sindacato, contratto collettivo e diritto di sciopero);

            in definitiva, tutte queste norme sono riconducibili ad un matrice unitaria: la rilevanza riconosciuta dal legislatore costituzionale alla posizione soggettiva debole del lavoratore, connessa alla tutela della libertà e dignità sociale;

        considerato, inoltre, che:

            dal Titolo V della Parte Seconda della Costituzione deriva una significativa ridislocazione di poteri legislativi in materia di lavoro. Nel medesimo articolo 117 della Costituzione si registra, infatti, la coesistenza delle due voci, potenzialmente tali da poter ospitare il diritto del lavoro: l'"ordinamento civile" assegnato alla competenza esclusiva dello Stato, ex articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e la "tutela e sicurezza del lavoro" attribuito alla competenza legislativa concorrente ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riconducibile all'organizzazione di controllo e di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione, nonché la previdenza complementare e integrativa;

            pertanto, rientrando la regolamentazione dei contratti e dei rapporti di lavoro nella competenza esclusiva dello Stato, appare necessario definire l'oggetto della competenza concorrente (terzo comma dell'articolo 117) e di quella piena o esclusiva (quarto comma dell'articolo 117) della Regione. Segnatamente, quanto agli ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione e cassa integrazione), la necessità di coordinarli con le politiche attive del lavoro, anche sulla base delle indicazioni europee, suggerirebbe di comprenderli nell'ambito della competenza concorrente, mentre la loro correlazione con la disoccupazione e con lo status professionale dei destinatari (cfr. articolo 38, secondo comma, della Costituzione) sembrerebbe viceversa ricondurli nell'ambito della "previdenza sociale" demandata in via esclusiva alla competenza legislativa statale;

            è inoltre oggetto di competenza legislativa regionale la materia della istruzione e formazione professionale, in forza del metodo di riparto delle competenze, fondato sulla attribuzione alle Regioni di una potestà legislativa generale (cfr. articolo 117, quarto comma, della Costituzione), compressa solo nelle materie riservate alla competenza statale esclusiva o concorrente. La istruzione e formazione professionale rappresenta, infatti, un settore materiale espressamente escluso dalla competenza concorrente (Stato-Regioni) in materia di istruzione, il che rende indiscutibile la conclusione che esso rientri nell'ambito della competenza esclusiva regionale. Ne deriva, tra l'altro, che la disciplina dei contratti formativi, come l' apprendistato e i contratti di formazione e lavoro, finisca per coinvolgere verticalmente sia la competenza esclusiva dello Stato, sia la competenza concorrente Stato-Regioni, sia infine la competenza esclusiva delle Regioni;

            il testo dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni la materia della "tutela e sicurezza del lavoro", nella quale devono considerarsi rientranti le politiche attive del lavoro, il mercato del lavoro, i servizi per l'impiego, le agenzie di mediazione e di lavoro interinale, gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione, nonché l'attività di controllo e di vigilanza. Negli ambiti materiali attribuiti alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, s'impone pertanto al legislatore statale un mutamento di tecnica legislativa (normazione di principio e non di dettaglio). Sotto questo specifico profilo, disegno di legge n. 3249 in oggetto, non costituisce affatto un esempio di normazione compatibile con il riparto competenziale disposto dalla Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione repubblicana;

        valutato, in particolare, che:

            l'articolo 3, comma 1, lettera b), incide in maniera estremamente negativa sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al D.lgs. n. 368 del 2001, di attuazione della Direttiva 1999/70/CE, il cui articolo 1, comma 1 dispone che: «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo». Ai sensi del comma 2 del predetto articolo, «L'apposizione del termine è priva di effetti se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1». Ciò nasceva dall'esigenza di evitare che, attraverso il ricorso ad una successione reiterata di contratti di lavoro a tempo determinato, fosse possibile aggirare fraudolentemente, la regola generale secondo cui, per far fronte ad esigenze permanenti, il datore di lavoro dovrebbe sempre ricorrere al contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto a tempo determinato avrebbe dunque dovuto rappresentare una eccezione cui ricorrere soltanto a fronte di esigenze temporanee ed eccezionali. L'A.S.3249, pur enunciando nella Relazione di voler rispettare lo spirito della citata direttiva comunitaria, all'articolo 3, comma 1, lettera b), introduce una disposizione che consentirà alle imprese di ricorrere al contratto a tempo determinato non in ipotesi eccezionali o temporanee, legate ad esigenze oggettive e riscontrabili, bensì in qualsiasi occasione, anche se legata ad esigenze permanenti, come ad esempio la carenza strutturale di organico. Tale norma si pone in totale contraddizione con quanto espressamente perseguito dalla direttiva comunitaria. Ciò in quanto la previsione di cui all'articolo 3, lettera b), che consente di non indicare la causale, ossia le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo per l'apposizione del termine al primo rapporto a tempo determinato di "durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione". Ne deriva che il datore di lavoro potrà liberamente stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, per qualsiasi esigenza, dunque anche per far fronte al normale fabbisogno ordinario di personale, purché ciò avvenga sempre con un diverso lavoratore. Questo, in palese violazione con l'articolo 10 e 117, comma primo, della Carta costituzionale, in riferimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e da quelli internazionali;

            l'articolo 9, comma 1, prevede che, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ove ricorrano almeno due delle tre condizioni elencate alle lettere a), b), c) dello stesso comma, siano considerate necessariamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Se l'intenzione è evidentemente quella di porre un freno al deprecabile fenomeno delle cosiddette "finte partite IVA", occorre però segnalare che la formulazione della norma, nella sua rigidità porrebbe sicuramente gravi problemi in sede applicativa. Ciò perché, in caso di controversia promossa dal lavoratore a partita IVA, la verifica in sede giudiziale della ricorrenza delle condizioni che fanno scattare la citata presunzione non consentirebbe al giudice di qualificare il rapporto di lavoro diversamente da una collaborazione coordinata e continuativa. Ciò naturalmente non è corretto, poiché il giudice è tenuto a qualificare il rapporto di lavoro in base al concreto contenuto dello stesso e, pertanto, la norma che imponesse di qualificarlo soltanto come collaborazione coordinata e continuativa si porrebbe inevitabilmente in contrasto con principi giurisprudenziali consolidati. L'articolo 9, comma 1, infatti, attribuisce al committente/datore di lavoro, la possibilità di fornire prova contraria, ossia prova della genuinità del rapporto di lavoro autonomo, ma non prevede, invece, alcuna possibilità per il lavoratore di provare che in realtà il rapporto di lavoro sia riconducibile al lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 c.c., né che il giudice possa d'ufficio qualificarlo come tale. La norma, infatti, prevede in maniera categorica che, escluso il rapporto di lavoro autonomo, la prestazione lavorativa debba essere inquadrata nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative. Ciò in palese violazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 121 del 1993, e cioè che spetta al giudice qualificare il rapporto di lavoro in base al suo concreto atteggiarsi ed il legislatore, travalicando i propri limiti, non potrebbe negare la qualificazione di rapporto di lavoro subordinato ad una rapporto di lavoro che ne presenti le caratteristiche oggettive. Pertanto la norma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost), con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost) ed infine con il diritto alla giusta retribuzione (articolo 36 Della Costituzione);

            con gli articoli da 13 a 21 si riscrive la normativa sulla flessibilità in uscita, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, nonché il relativo regime di garanzie dei lavoratori. In particolare, l'articolo 14, che incide sulle tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, sostituisce i primi sei commi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificando il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi con una disciplina illogica e contraddittoria. Il quarto capoverso del suddetto articolo prevede, con riguardo ai licenziamenti cosiddetti disciplinari, che nei casi in cui non sussistano la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, il giudice annulli il licenziamento e condanni il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente. Diversamente, invece, nei casi di cui al quinto capoverso della lettera b), ovvero in tutti gli altri casi in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, non trova più applicazione la tutela speciale della reintegrazione ma unicamente quella risarcitoria. Inoltre, il settimo capoverso della lettera b) del comma 1, da un lato, prevede che il giudice, nel caso in cui accerti la "manifesta insussistenza" del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, applichi la tutela speciale della reintegrazione di cui al quarto capoverso e, dall'altro, stabilisce che, in tutte le altre ipotesi in cui il giudice accerti che non ricorrano gli estremi del predetto giustificato motivo, debba essere applicata la disciplina risarcitoria di cui al quinto comma. Se appare coerente che nel caso di insussistenza del fatto che ha dato luogo al licenziamento si proceda alla reintegrazione, del tutto irragionevole risulta essere la previsione per la quale in tutti gli altri casi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo il giudice possa assicurare una tutela risarcitoria. La schizofrenia legislativa nella scelta fra la reintegrazione da un lato e l'opzione fra integrazione e misura risarcitoria dall'altro, di cui ai capoversi quarto, quinto e settimo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 14, viene aggravata, nel capoverso settimo, da un riferimento alla "manifesta infondatezza", categoria, questa, comprensibile solo nei casi di procedure cautelari;

            il medesimo articolo 14, comma 1, lettera b), quarto capoverso, espone il giudice ad un'eccessiva responsabilità nella determinazione della "diligenza" con cui il lavoratore licenziato si è dedicato alla ricerca di una nuova occupazione . Con riferimento ai predetti profili concernenti l'articolo 14 l'unica modificazione introdotta dalla commissione in sede referente, è consistita nell'espungere la legge dal novero delle fonti che, oltre ai contratti collettivi e ai codici disciplinari applicabili, in base alle quali una condotta è punibile con sanzione conservativa, nell'ambito delle ipotesi in cui il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria. Si rileva, quindi, non solo che è stata mantenuta una eccessiva discrezionalità nella valutazione del pur incongruo requisito della manifesta insussistenza ma anche il permanere di una evidente ed ingiustificata disarmonia fra i rimedi previsti a seconda dei diversi estremi del giustificato motivo, con ciò disarticolando una tutela giurisdizionale attualmente coerente e armonica;

            l'articolo 15, comma 2, dispone che «Gli eventuali vizi della comunicazione [...] possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». Si tratta della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, all'interno della quale devono necessariamente essere contenute alcune importanti informazioni, come ad esempio, i motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, o i motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a tale situazione, ed evitare, in tutto o in parte i licenziamenti, ovvero ancora, il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali di tale personale eccedente, ecc.. L'importanza di tale comunicazione è evidente nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/91. Ciò perché essa ha fortemente limitato il potere di accertamento della magistratura, la quale, in conformità con l'articolo 41 della Costituzione, non può sindacare le scelte discrezionali operate dall'imprenditore che decide di modificare la struttura della sua azienda, potendo esclusivamente verificare la correttezza formale dell'intera procedura, attraverso l'esame, in primis, della comunicazione di avvio della stessa. La finalità di tale comunicazione è duplice. Da un lato, essa risponde alla necessità di informare adeguatamente le organizzazioni sindacali con le quali l'azienda è tenuta a confrontarsi nel corso della procedura, in modo da favorire una effettiva gestione contrattata della procedura di riduzione del personale; dall'altro, essa è diretta a soddisfare una oggettiva esigenza di trasparenza del processo decisionale che poi sfocerà nel collocamento in mobilità o nell'intimazione dei licenziamenti al personale in esubero. Il potere di verificare l'effettiva sussistenza delle ragioni addotte dall'imprenditore a fondamento del licenziamento collettivo spetta soltanto alle organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione di avvio della procedura. Tale comunicazione, se incompleta, reticente o viziata, risulta impeditiva di una proficua partecipazione alla cogestione della procedura da parte del sindacato, che non avendo avuto la concreta possibilità di svolgere il suo ruolo di cogestione della procedura, non sarà in grado di manifestare una piena e consapevole adesione in sede di accordo con l'azienda. È pertanto ovvio che l'intervenuto accordo, così raggiunto, non possa sanare ex post il vizio della comunicazione iniziale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 15 ottobre 2002, n. 14616, hanno infatti affermato che "l'intervenuto accordo con le organizzazioni sindacali, non può sanare ex post il vizio della comunicazione di avvio della procedura". Poiché al Giudice del Lavoro è preclusa ogni possibilità di controllare nel merito le cause che hanno determinato la necessità di ricorrere al licenziamento collettivo, precludergli anche la possibilità di verificare la correttezza formale della comunicazione di avvio della procedura, come disposto dall'articolo 15, comma 2, significa privare irrimediabilmente il lavoratore di qualsiasi tutela contro il licenziamento illegittimo e ciò in palese violazione dell'articolo 24 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza desumibile dall'articolo all'articolo 3 Della Costituzione;

            l'articolo 19, introducendo la possibilità della inibitoria della esecutorietà della sentenza con cui si dispone il reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato, non solo non consente di assicurare al lavoratore, nel nuovo rito speciale, le stesse garanzie processuali in ordine all'esecutorietà delle sentenze che gli sono assicurate nel rito ordinario, ma crea una evidente disarmonia nel sistema vigente. Nell'ordinamento, infatti, la sentenza con cui viene disposto il reintegro ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 non solo è provvisoriamente esecutiva ma è, per consolidata e uniforme giurisprudenza, non soggetta all'inibitoria di cui all'articolo 431 del codice di procedura civile e quindi la provvisoria esecutorietà di cui essa è dotata ex lege non è suscettibile di essere sospesa. Tale articolo si pone in contrasto con un principio generale del rito del lavoro, che prevede una disciplina differenziata della sospensione dell'esecutività della sentenza a seconda che si tratti di decisione favorevole al lavoratore ovvero al datore di lavoro, dovendosi riconoscere maggiori garanzie processuali al lavoratore e conseguendo da ciò un parametro più rigido per la sospensione dell'esecutività della sentenza a favore del medesimo . Nel trattare in modo omogeneo due situazioni disomogenee, ai fini della possibilità di ottenere la sospensiva di una sentenza sfavorevole, la disposizione in esame viola palesemente il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Della Costituzione, laddove il codice di procedura civile, consentendo la sospensione degli effetti della sentenza in caso di "gravissimo danno", nell'ipotesi in cui l'istanza sia avanzata dal lavoratore, attualmente esonera dal dovere di valutare anche la fondatezza della domanda ;

            con riferimento al ripristino del tentativo obbligatorio di conciliazione nel caso di licenziamento economico - istituto abrogato dalla legge n. 183 del 2010 - l'articolo 13, comma 4, primo capoverso, nell'indicare la direzione territoriale del lavoro competente per la procedura conciliativa, non appare coordinato con le vigenti prescrizioni di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, che individua la competenza del giudice nel rito del lavoro. La disciplina processuale predetta, per gli aspetti sopra evidenziati e nel suo complesso, si pone quindi in contrasto sia con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost) che con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost)

        valutato inoltre che:

            ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, l'A.S. 3249 è stato assegnato dalla Presidenza del Senato alla Commissione Giustizia, per un parere consultivo, definito di carattere «facoltativo». Va altresì considerato che i pareri della Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento risultano di carattere «obbligatorio», in presenza di «disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni penali o amministrative» A tal riguardo, deve rilevarsi come in seno alla Commissione Giustizia, in data 17 aprile 2012, il Relatore abbia opportunamente ritenuto di «circoscrivere l'esame del disegno di legge, ai soli articoli che, a vario titolo, afferiscono a profili di competenza della Commissione». Ha segnalato, quindi, gli articoli da 13 a 21, «con i quali si riscrive la normativa sulla flessibilità in uscita, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, nonché il relativo regime di garanzie dei lavoratori». In tale ambito egli ha poi precisato: «L'articolo 14, che disciplina le tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, sostituisce i primi sei commi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificando il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi»;

            a conferma di ciò, nel corso della discussione generale, l'articolo 14 è stato non solo reiteratamente menzionato, ma ha sostanzialmente rappresentato il fulcro politico e giuridico del dibattito in sede consultiva. L'articolo in questione, così come individuato dal Relatore in Commissione Giustizia, oltre ad afferire all'ambito facoltativo del parere consultivo, concerne - per espressa ammissione - il regime sanzionatorio e, pertanto, lato sensu, l'ambito penale-amministrativo, ricadendo nel profilo «obbligatorio» del parere consultivo. Nella redazione del parere approvato dalla Commissione Giustizia, nonostante reiterate richieste, risulta omesso ogni riferimento all'articolo 14 ed a tal proposito, la Correlatrice ha precisato che «tale decisione è stata assunta in considerazione del fatto che le modifiche apportate dall'articolo 14 alla legge n. 300 del 1970 non afferiscono direttamente a profili di competenza della Commissione giustizia». Del pari, il Sottosegretario alla Giustizia ha fatto presente che «tale ricostruzione appare condivisibile nella parte in cui anche in sede di predisposizione del disegno di legge l'articolo 14 è stato elaborato dal Ministero del welfare, ritenendosi che le disposizioni da esso introdotte fossero per lo più di carattere sostanziale»;

            tale scelta omissiva, di carattere marcatamente politico, costituisce, a giudizio dei sottoscrittori della presente questione incidentale, un palese vizio in procedendo nell'ambito della procedimento legislativo - di cui all'articolo 72, primo comma, della Costituzione - riferito nel caso di specie alla sede consultiva, tenuto conto che, al di là di disposizioni di carattere sostanziale, la norma interviene direttamente in materia di tutela giurisdizionale. Ne derivava, pertanto, un dovere in capo alla Commissione, la quale non poteva precludersi dall'esprimere, con le suddette motivazioni, un parere sull'articolo 14, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento;

            a tal riguardo, al di là della connessione della questione con la insindacabilità da parte della Corte costituzionale degli interna corporis acta, è il caso di evidenziare la Sentenza della Corte costituzionale n. 379 del 1996 che, al punto 9 del considerato in diritto sancisce che «[...] nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà»;

            valutata la violazione, palese oltre che latente, degli articoli 3, 4, 10, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 117 della Costituzione,

        delibera

            ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato n. 3249.

________________

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione