La mozione 1-00641, dei senatori Maraventano ed altri, pubblicata il 15 maggio 2012, deve intendersi riformulata come segue:
MARAVENTANO, TORRI, MAZZATORTA, MURA, PITTONI, CAGNIN, VALLARDI, VALLI. - Il Senato,
premesso che:
il comma 18 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto salva Italia, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 si proceda all'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento di quiescenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché del comparto del Soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";
in considerazione della predetta specificità lavorativa del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è indubbio che un innalzamento tout court dell'età pensionabile possa ostacolare la reale capacità operativa dei lavoratori in questione, con conseguenti inevitabili riflessi anche sul livello di efficienza della sicurezza del Paese;
il riconoscimento della specificità del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico, infatti, ha proprio lo scopo di valutare la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, considerando le condizioni di impiego operativo altamente rischioso cui è soggetto, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche necessariamente correlate con il requisito anagrafico;
ne consegue che l'intervento regolamentare deve rispondere ai principi ed ai limiti recati dalla delega prevista nel cosiddetto decreto Salva Italia. In tale contesto, i contenuti del regolamento di armonizzazione devono, per espresso dettato legislativo, tenere conto delle peculiarità ordinamentali delle Amministrazioni del comparto, tra le quali l'esigenza funzionale di limiti di età necessariamente più contenuti rispetto al resto dei lavoratori. Tutto questo senza che la riconosciuta richiamata specificità del comparto possa tradursi in una incomprensibile penalizzazione;
il personale del comparto Sicurezza e Difesa, peraltro, gode di un'autonomia contrattuale limitata rispetto all'esercizio dei diritti sindacali fondamentali, per via del mancato riconoscimento del diritto di sciopero e della piena libertà di organizzazione sindacale e di altri diritti costituzionalmente riconosciuti al resto dei lavoratori;
esiste, altresì, il problema di assicurare a tutte le componenti del comparto Sicurezza e Difesa e Vigili del fuoco esposto ad attività dal rischio comparabile un trattamento equipollente anche sotto il profilo della tutela infortunistica, con particolare riguardo al personale volontario dei Vigili del fuoco, attualmente penalizzato;
il Governo non ha ancora esercitato le deleghe previste dal comma 7 dell'art. 27 della legge n. 183 del 2010, relative all'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, nonché all'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito;
ribadendo altresì l'opportunità di un inserimento organico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel comparto Sicurezza e Difesa, prevedendo nel concreto la necessità di armonizzare progressivamente gli istituti retributivi, a partire dalla prossima tornata contrattuale;
ritenendo infine auspicabile l'allargamento del medesimo comparto anche al personale delle polizie locali e provinciali,
impegna il Governo:
1) ad adottare il regolamento di armonizzazione, di cui al comma 18 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto Salva Italia, solo nel momento in cui sia stata definitivamente prevista la possibilità per il personale del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico di aderire a forme pensionistiche complementari (il cosiddetto II pilastro), al pari di quanto previsto da anni, con i relativi provvedimenti di contrattazione, nei confronti di tutti i lavoratori pubblici e privati;
2) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, norme di tutela delle specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico, con particolare riguardo all'allungamento dell'età pensionabile per il personale operativo in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
3) ad ancorare organicamente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle polizie locali e provinciali al comparto Sicurezza e Difesa;
4) ad attuare la delega di cui al comma 7 dell'art. 27 della legge n. 183 del 2010, eliminando le differenze di trattamento attualmente esistenti all'interno del comparto Sicurezza e Difesa tra categorie di personale diverse, ma esposte alla stessa tipologia di rischio, com'è il caso del personale volontario dei Vigili del fuoco incaricato del Soccorso tecnico urgente alla stessa stregua di quello permanente in forza al Corpo;
5) a garantire, con disposizioni transitorie, la certezza dei rapporti giuridici già consolidati o in via di maturazione che, per esigenze funzionali, potranno essere prolungati solo su base volontaria;
6) a mantenere l'attuale normativa della "pensione privilegiata" in considerazione che il personale del comparto espleta attività ad elevato rischio, condotte spesso in condizioni ambientali avverse, in Patria ed all'estero;
7) ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con le rappresentanze sindacali ed il Comitato centrale di rappresentanza (i Cocer) per giungere ad un regolamento di armonizzazione sostanzialmente condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;
8) ad aprire, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, un tavolo sulla previdenza complementare, al fine anche di salvaguardare il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo;
9) ad utilizzare parte dei nuovi risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel richiamato regolamento di armonizzazione per l'avvio di forme pensionistiche complementari;
10) ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo - coordinata con la gradualità dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione - e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.
(1-00641) (Testo 2)