sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni di persone portatrici di handicap che vengono multate per aver parcheggiato la propria auto in zone a parcometro senza aver pagato il ticket per la sosta effettuata;
in particolare il caso di un invalido multato per non aver pagato la somma prevista per la sosta effettuata in una zona a parcometro dell'Argentario;
il portatore di handicap presentava ricorso per opporsi avverso l'ordinanza-ingiunzione relativa al verbale di contravvenzione redatto dalla Polizia municipale di Monte Argentario, confermato pure dalla Prefettura di Grosseto chiedendo al ricorrente addirittura il pagamento delle spese;
l'amministrazione si costituiva in giudizio per chiedere la convalida dell'atto opposto con vittoria delle spese;
il giudice di pace, dopo aver sollevato alcune irregolarità relative alla redazione del verbale di contravvenzione anche relativamente alla valenza delle infrazioni contestate, ha dato ragione all'utente stradale ;
nella circostanza il conducente del veicolo verbalizzato aveva ritenuto di avere titolo idoneo per beneficiare della disciplina derogatoria di cui all'art. 188 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 295 del 1992, in quanto tale norma autorizza i "veicoli al servizio di persone invalide" a sostare "nelle aree di parcheggio a tempo determinato" senza "limiti di tempo";
si ha presente la recente, e ad oggi unica, sentenza della Suprema Corte, richiamata dalle amministrazioni interessate nelle loro controdeduzioni, che ha ritenuto di escludere la deroga del pagamento per i veicoli al servizio di persone invalide, in quanto, secondo tale Collegio, l'art. 188 del codice della strada. autorizza soltanto la sosta a tempo indeterminato e non già l'invocata esenzione di pagamento nel caso di parcheggio in aree blu, alla cui onerosità economica deve soggiacere anche il disabile, non essendo vigente una norma che escluda l'obbligo del ticket;
per effetto di tale orientamento giurisprudenziale molti Comuni, in specie quelli di piccole dimensioni, soprattutto a vocazione turistica, si sono subito orientati a sanzionare il parcheggio dei veicoli al servizio di persone invalide, ove non abbiano esposto il tagliando di pagamento, e ciò, tra l'altro, a differenza di quanto avviene nelle città metropolitane, le cui autorità preposte al traffico non hanno inteso recepire siffatta impostazione giurisprudenziale;
in proposito si ha motivo di ritenere che l'adozione di questo criterio determini, in pratica, un'indubbia disparità di trattamento tra le persone con sufficiente capacità motoria e i disabili, il cui riconosciuto diritto a fruire della sosta a tempo indeterminato, se assume rilevanza nelle zone a parcheggio libero o a disco orario, ai sensi dell'art. 157 del codice della strada è del tutto privo di valenza nelle zone a parcometro, la cui diffusione, per le note ragioni di deficit di cassa delle amministrazioni comunali, è ormai in crescita esponenziale;
è evidente che il disabile, in particolare se non accompagnato da persone cosiddette normali, incontra una certa significativa maggiore difficoltà a raggiungere la postazione che rilascia il ticket, spesso ubicata in luoghi nascosti e non facilmente accessibili;
l'art. 11 del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 di cui al stabilisce che i detentori di contrassegno autorizzativo sono abilitati a parcheggiare gratuitamente anche in zone a pagamento, ove risulti che gli stalli ad essi riservati nelle immediate vicinanze siano già occupati;
pertanto la disposizione dell'art. 188 del codice della strada avrebbe meritato di essere interpretata dall'amministrazione nel senso più favorevole alla situazione di una persona con ridotta mobilità, tanto più nel caso in cui il conducente del veicolo sia proprio lo stesso invalido, senza la presenza di altre persone a bordo, in quanto non lo si può ulteriormente penalizzare a dovere raggiungere a piedi il parchimetro, spesso lontano dal parcheggio o, come nel caso de quo, posizionato su alti marciapiedi non muniti neppure di scivolo;
trattandosi di una persona qualificata con ridotta mobilità, l'obbligo di pagamento del parcheggio nelle zone a parcometro, la cui vigenza è, in pratica, stabilita solo da un'interpretazione della richiamata sentenza della Suprema Corte, potrebbe sembrare per lo meno vessatorio, in considerazione dell'indubbia difficoltà che può comportare tale richiesto adempimento, sì da qualificarsi come un ulteriore onere che viene posto a carico del disabile, ovviamente con riferimento alle persone effettivamente portatrici di disabilità e non ai fruitori di permessi falsi o taroccati, nei confronti dei quali il "controllo" degli agenti verbalizzanti potrebbe, anzi dovrebbe più efficacemente esplicarsi;
inoltre l'amministrazione resistente, pure avendo presente le iniziative della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati in materia di riforma del codice della strada, non ha tenuto conto più propriamente e significativamente della legge di delega di riforma del codice della strada, per effetto della quale il legislatore è chiamato ad "esplicitare" il diritto previsto dall'art. 188 del codice della strada ossia nel senso indicato dalla richiamata Commissione permanente, e ciò significa che la norma che verrà adottata avrà carattere e valenza interpretativo di un diritto da considerarsi già sussistente che, quindi, può trovare un'auspicabile immediata applicazione,
si chiede di sapere:
se, a giudizio del Ministro in indirizzo, detta prassi, prevalente ormai in tutti i Comuni piccoli, più o meno turistici, non rappresenti un'incivile disparità di trattamento tra le persone con sufficiente capacità motoria e i disabili, se non una vera e propria vessazione, visto che spesso i parchimetri sono totalmente inaccessibili poiché posti sopra marciapiedi privi di scivoli e comunque impossibili da raggiungere per chi è in carrozzina;
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire ai cittadini portatori di handicap il rispetto dei diritti stabiliti dalla legge, riportando equità di trattamento tra le persone abili e quelle diversamente abili, considerato che tale oggettiva disparità di maniera nei confronti delle persone disabili potrebbe essere valutata come indice di possibile incostituzionalità della disposizione delegata (art. 188 del codice della strada), con riferimento alla legge delega riguardante l'introduzione di norme e dispositivi che facilitino la mobilità dei non vedenti e dei portatori di handicap .
(4-07500)