BONFRISCO, GARAVAGLIA Mariapia - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
nella frazione di Verona Santa Maria in stelle, nella Valpantena, si trova il pantheon, luogo di culto sotterraneo, importante testimonianza del primo cristianesimo nella città e monumento di grande valore culturale, storico e religioso, attualmente in fase di restauro;
da articoli recentemente apparsi sulla stampa locale si apprende che, a poca distanza dal sito, in un prossimo futuro, potrebbero sorgere diverse tipologie di costruzioni destinate ad abitazione, secondo quanto previsto dal piano degli interventi del Comune di Verona;
tale possibilità è stata confermata dalle dichiarazioni rilasciate dal vice sindaco e assessore all'urbanistica del Comune di Verona, Vito Giacino, in cui si è espresso l'appoggio al previsto intervento edificativo che dovrebbe consentire alle nuove generazioni di continuare a vivere nella zona del monumento;
sulla utilità del nuovo progetto edilizio si sono espressi negativamente studiosi ed esponenti non solo di forze politiche, ma anche di associazioni e comitati in difesa del patrimonio ambientale, storico e culturale della città,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del piano degli interventi che il Comune di Verona ha in animo di realizzare nella frazione di Santa Maria in stelle e quali siano le sue valutazioni al riguardo;
se non ritenga che tale progetto edilizio, sebbene intenda dare risposta a legittime aspettative dei cittadini che vivono in quella frazione, costituisca un intervento che, senza prestare adeguata attenzione alla storia ed al patrimonio culturale della città, rischia di mettere a repentaglio l'assetto urbanistico, paesaggistico ed ambientale della zona e produrre danni rilevanti ad un luogo quasi unico al mondo;
se intenda intraprendere iniziative di propria competenza volte, invece, a tutelare e valorizzare adeguatamente un luogo sacro ed un monumento dall'inestimabile valore culturale e storico, in considerazione del fatto che un corretto utilizzo dei beni culturali comporta anche ricchezza economica per il territorio e, più in generale, per il Paese.
(4-07494)
BEVILACQUA, SAIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
l'autonomia del Trentino-Alto Adige discende da un progetto promosso ed interpretato dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Alcide De Gasperi;
la dimensione regionale del Trentino corrispondeva in via prioritaria all'esigenza di garantire un contesto demografico e territoriale tale da evitare che la minoranza di lingua tedesca concentrata nella provincia di Bolzano si trasformasse in maggioranza;
per l'azione irresponsabile, a giudizio degli interroganti, dei rappresentanti politici ed amministrativi della comunità di lingua italiana, le principali competenze sono state progressivamente trasferite dalla Regione alle due Province autonome ponendo, con questa impostazione, le basi di un processo di emarginazione e penalizzazione della parte oggettivamente più debole;
allo stato la componente di lingua italiana risulta interessata da una fase di crescente regressione numerica e sociale;
alla luce della situazione appare importante e necessario, ad avviso degli interroganti, invertire la tendenza recuperando, laddove possibile, ambito per ambito, un ruolo significativo e prevalente per il livello regionale;
considerato che:
secondo insistenti indiscrezioni, all'interno di una nota informativa dell'INPS, sarebbe stata definita opportuna l'equiparazione degli assetti territoriali alla declinazione locale del principio di autonomia attraverso la soppressione della Direzione regionale ed il trasferimento delle funzioni alle due strutture operative provinciali;
tale scelta, se confermata, toglierebbe all'INPS parte di quell'immagine e quella credibilità istituzionali che oggi detiene grazie al modello organizzativo vigente secondo il quale i cittadini di lingua italiana sono certi di vedere tutelati e riconosciuti i loro diritti,
si chiede di sapere se al Presidente del Consiglio dei ministri risulti che le indiscrezioni relative all'INPS, che tanta preoccupazione destano nella popolazione di lingua italiana, siano fondate e, in ogni caso, se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di fornire adeguata rassicurazione riguardo il mantenimento dei livelli organizzativi attualmente esistenti.
(4-07495)
PINOTTI, ARMATO - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
la Commissione europea ha approvato nel dicembre 2011 la nuova disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2011/C 364/06), pubblicata in Gazzetta ufficiale della Comunità europea il 14 dicembre 2011;
questa nuova disciplina sostituisce la precedente e stabilisce il quadro, valido fino al 31 dicembre 2013, all'interno del quale conferire aiuti di Stato per l'innovazione nel settore della cantieristica navale e consente inoltre, diversamente dalla situazione precedente, che l'aiuto abbia un'intensità anche del 30 per cento qualora finalizzato alla tutela dell'ambiente (con alcune condizioni);
diversi Stati europei, in seguito all'approvazione del nuovo Framework, hanno notificato alla Commissione l'intenzione di attivare degli schemi di aiuti al settore della cantieristica navale in base alle disposizioni della disciplina: Olanda, Finlandia, Spagna, Francia e Germania metteranno infatti a disposizione delle aziende rinnovate ed aumentate risorse per sostenere i loro cantieri con aiuti per l'innovazione;
pur essendo consci della difficile situazione di bilancio, si ritiene che il settore della cantieristica rimanga molto importante per il tessuto industriale italiano e che sia importante sostenerlo in questa situazione di grande difficoltà, permettendogli di competere su un piano di parità con gli altri cantieri europei;
il settore della cantieristica, già fortemente in difficoltà, necessita di ogni aiuto possibile per superare la sua situazione di grave crisi ed è per questo necessario che ogni opportunità, a livello europeo, nazionale e locale, sia colta ed appieno sfruttata. La possibilità di offrire una serie di aiuti per l'innovazione non deve quindi essere in alcun modo tralasciata,
si chiede di sapere se il Governo intenda avviare un piano di aiuti per l'innovazione al settore della cantieristica che sfrutti appieno le nuove possibilità aperte dalla disciplina approvata nel mese di dicembre 2011.
(4-07496)
PINZGER - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", e successive modificazioni, disciplina all'articolo 20-ter il rilascio del certificato di appartenenza ovvero di aggregazione al gruppo linguistico tedesco, italiano o ladino, che può essere richiesto per tutte le finalità previste dalla legge. In particolare l'art. 20-ter prescrive quanto segue: "Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia (...) ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. (...) Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato in apposita busta (...) consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in relazione al luogo di residenza (...) La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite della sezione distaccata. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite della sezione distaccata";
l'utenza presenta richiesta di rilascio di certificati di appartenenza linguistica, per esempio, nei casi di partecipazione a concorsi pubblici o di richiesta di accesso all'edilizia pubblica o convenzionata;
sino al 1999 il servizio era stato gestito dalle allora Preture (oggi soppresse); successivamente, sino al 2005, il servizio era stato assegnato ai vari Comuni; dopo il 2005, a seguito della necessità di garantire maggiore riservatezza, il servizio è stato trasferito al Tribunale;
al competente Tribunale di Bolzano vengono richiesti ogni anno circa 15.000 certificati di appartenenza linguistica;
gli uffici del Tribunale di Bolzano preposti al servizio sono al collasso in quanto il carico di lavoro è sempre più pesante e il personale a disposizione non è sufficiente;
gli impiegati in servizio sono 3, devono gestire ogni giorno anche più di 100 richieste che giungono da tutta la provincia e di conseguenza hanno avuto anche problemi di salute derivanti dallo stato di stress con cui sono costretti a lavorare;
gli uffici competenti sono obbligati ad utilizzare un sistema di archiviazione unicamente cartaceo in quanto una graduale informatizzazione degli archivi, che agevolerebbe notevolmente il lavoro, richiederebbe un investimento di almeno 150.000 euro; l'informatizzazione inoltre viene negata da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il quale sostiene che l'eventuale inserimento della dichiarazione etnica dei singoli cittadini in un database informatico costituirebbe una violazione alla riservatezza;
l'ufficio ha grossi problemi di comunicazione con la periferia, in quanto essa avviene per posta. Di conseguenza la semplice richiesta di un certificato di un cittadino di Brunico o Malles impiega dai 4 ai 5 giorni per essere inoltrata all'ufficio di Bolzano; anche la risposta viaggia per posta con un'ulteriore settimana per giungere a destinazione;
considerato che:
per ottenere un certificato sono ormai necessari dai 30 ai 60 giorni;
la presidenza del Tribunale di Bolzano negli ultimi due anni ha segnalato più volte al Ministero della giustizia, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione oltre che al garante per la privacy e al Commissario del Governo la situazione drammatica del servizio, che, oltre al pericolo di una prossima implosione dello stesso, è diventato sempre più scadente per gli utenti;
il grido di allarme non ha fruttato iniziative utili all'eliminazione delle difficoltà ne è bastato quantomeno a fare sperare in opportuni prossimi interventi;
la presidenza del Tribunale ha dichiarato che, con decorrenza dal 1° giugno 2012, tutti i servizi inerenti all'amministrazione delle dichiarazioni di appartenenza o aggregazione a uno dei gruppo linguistici della provincia di Bolzano dovranno essere sospesi a tempo indeterminato per impossibilità a gestire ulteriormente una situazione ormai al limite,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, non ritenga opportuno intervenire mettendo un adeguato numero di funzionari e operatori a disposizione del Tribunale di Bolzano per svolgere il servizio;
se intenda intervenire per quanto di competenza ai fini di autorizzare la digitalizzazione degli archivi e del servizio del rilascio delle attestazioni, nonché mettere a disposizione le somme necessarie ai fini della sua realizzazione;
se non ritenga opportuno valutare la possibilità di restituire il servizio alle competenze dei Comuni.
(4-07497)
LANNUTTI - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che
i quotidiani romani e nazionali hanno dato notizia di un'inchiesta del pubblico ministero Paolo Ielo incardinata presso la Procura della Repubblica di Roma sul consigliere comunale romano Orsi e sul suo consulente commercialista Umberto Santich, in relazione ad alcune vicende finanziarie ed immobiliari conseguenti alla distorsione di fondi pubblici destinati a bambini gravemente malati e disabili della Campania;
"Il Messaggero" del 6 febbraio 2011 in particolare riportava alcune dichiarazioni al pubblico ministero Ielo di Vincenzo La Musta (ex collaboratore di Orsi) a proposito di come Orsi recuperasse il denaro per acquistare gli immobili nelle circa 200 aste delle cartolarizzazioni del ministero del Tesoro: «La provvista la realizzava attraverso sue società. La contabilità è tenuta in Toscana, presso il commercialista Franco Celsi (...) so che si approvvigionava anche a Benevento, al sud, con flussi finanziari che venivano schermati da società del gruppo. La contabilità reale, tuttavia, è tenuta da Umberto Santich (...) socio della società "la Fontana", con sede a Minturno, che utilizza per le compravendite immobiliari. Una parte delle quote è detenuta da una fiduciaria in Svizzera»;
dalle visure camerali presso la Camera di commercio si rilevano le seguenti attività di Umberto Santich come ex azionista o azionista o socio delle seguenti società: Svimm immobiliare Srl, Seam 3A Srl, Dimensione virtuale Srl, Balestrari Prati Srl, Balestrari Campo Srl, Ostara Srl, Industriando Srl, Memory in Life Srl, Mirabilia Re Srl, Fontana Srl;
dalla consultazione dei documenti camerali si rileva che Santich è inoltre stato o è tuttora amministratore: preposto in Lucia Srl uni personale; U.R. Srl.; Um. MA. Immobiliare Snc; Kairus Immobiliare Sas.; Unica società di mutuo soccorso; Phantasia Sas; Elco Sas; Il Vascello Sas ; Ism Snc; Bullicante Immobiliare Srl; Svimm Immobiliare Srl; Fin Social Srl;
in Fin Social Srl è socio azionista nonché consigliere di amministrazione Antonio Domenico Provenzani;
la Fontana Srl con sede in Minturno, provincia di Latina, sarebbe stata, per quanto apparso sulla stampa citata, il presumibile vettore principe di pulizia dei capitali illeciti della vicenda Orsi;
gli azionisti di Fontana Srl sono lo stesso Umberto Santich e la Mitone Holding Sa, corso Elvezia n. 13, Lugano, cioè una fiduciaria schermo svizzera;
lo stesso Umberto Santich risulta essere stato amministratore di Fin Social Srl, impresa sostanzialmente di lobbying nei Paesi poveri nel cui sito web si legge testualmente che Fin Social è attiva "in particolar modo in numerosi paesi in via di sviluppo, dove è parte integrante dell'economia e della società. In Africa, in modo particolare Fin Social attraverso le sue forti relazioni con vari governi, istituzioni finanziarie ed economiche, è in grado di offrire agevolazioni per quanto concerne l'aspetto commerciale che per quello degli investimenti";
esiste una organizzazione non governativa italiana, il CINS, attiva nella cooperazione internazionale verso i Paesi poveri, finanziata dal Ministero degli affari esteri e da altre istituzioni internazionali;
da circa un anno mezzo il CINS sembra essere entrato in una fase di dismissione di attività;
risulta che fino a poco tempo fa il Presidente del CINS era un certo Umberto Santich e in ogni caso che il 28 aprile 2009 Irene Pivetti, presidente della fondazione "Learn to be Free", conduce un'iniziativa a Roma sulla cooperazione in Colombia con il Presidente del CINS, Umberto Santich;
risulta che il CINS era presieduto fino a pochi anni fa da Beniamino Quintieri, che divenne il commissario di Governo per l'EXPO Shangai 2010 ed aveva come legale rappresentante Antonio Domenico Provenzani, che doveva pacificamente siglare i progetti da sottoporre al Ministero degli affari esteri per un eventuale finanziamento;
premesso che sul sito del Ministero relativo alle prestazioni professionali per il 2011-2012 in tabella è previsto un compenso per 75.000 euro complessivi per Umberto Santich, e che nella stessa tabella dei consulenti del Ministero, insieme a Santich, appare anche l'avvocato Marco Rago, compensato con 110.000 euro e tra l'altro incaricato di varie mansioni dal commissario di Governo per l'Expo Shangai 2010,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che Umberto Santich di Fin Social Srl, implicato nell'indagine citata del Pubblico ministero Paolo Ielo, ed Umberto Santich della ONG CINS ed Umberto Santich, consulente del Ministero per il 2011 e per il 2012 siano la stessa persona;
se il Ministro in indirizzo non ritenga, qualora Umberto Santich sia la medesima persona e non si tratti di un caso di omonimia, per lo meno inopportuno che uno stesso individuo possa intercambiabilmente essere, o essere stato, in imprese di lobbying impegnate in business all'estero nei Paesi poveri, presidente di una ONG di cooperazione, finanziata tra l'altro dal Ministero degli affari esteri, ed inoltre consulente di rilievo dello stesso Ministero;
nel caso in cui Umberto Santich sia la medesima persona e non si tratti di un caso di omonimia, quali siano i motivi per cui, alla luce dell'indagine del pubblico ministero Ielo della Procura della Repubblica di Roma, non si sia provveduto alla sospensione dell'incarico di consulenza per il Ministero a Santich;
se Antonio Domenico Provenzani di Fin Social Srl risulti essere lo stesso Antonio Domenico Provenzani legale rappresentante della ONG CINS;
nel caso in cui Antonio Domenico Provenzani sia la medesima persona e non si tratti di un caso di omonimia, non ritenga per lo meno inopportuno che uno stesso individuo possa intercambiabilmente essere o essere stato in imprese di lobbying impegnate in business all'estero nei Paesi poveri, e legale rappresentante di un'ONG di cooperazione finanziata tra l'altro dal Ministero cui chiedeva e dalla quale otteneva fondi;
quali iniziative intenda adottare al fine di dirimere tutti i possibili i conflitti di interessi nelle persone incaricate dallo stesso Ministero, allontanando ogni sospetto su vicende che appaiono espressione di difesa di interessi privati in contrasto con la tutela dell'interesse generale;
se risultino essere stati, o vi siano tuttora, rapporti intercorsi tra il Ministero degli affari esteri e le società Finsocial e Fontana.
(4-07498)
LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
da due anni 8 famiglie sono costrette a vivere lontane dalle loro abitazioni rese inagibili e inabitabili nel 2009-2010 durante la realizzazione della terza corsia del Grande raccordo anulare (GRA), appalto ANAS per il Comune di Roma, in zona Cassia. Le case inagibili in via Volusia sono 3, per un totale di 11 appartamenti;
la prima casa è stata evacuata nell'agosto del 2009, le altre due l'11 maggio 2010 e da allora le famiglie interessate stanno affrontando innumerevoli difficoltà, tra cui i traslochi, la ricerca di altre abitazioni dove trasferirsi, la cura di malattie depressive, cui si aggiungono tutte le questioni giudiziarie derivatene con le relative spese da sostenere;
in questi anni si sono susseguite cause giudiziarie, ancora in corso, dei residenti nei confronti dell'ANAS e delle tre ditte appaltatrici che hanno condotto i lavori e un ricorso al TAR contro la decisione del Comune di Roma che ha intimato ai proprietari di mettere in sicurezza le case danneggiate;
il TAR ha dato ragione ai cittadini ed ha sentenziato che il Comune, in quanto mandatario dell'opera di realizzazione del GRA, deve mettere in sicurezza le case;
considerato che:
l'inagibilità delle abitazioni in questione è stata determinata dallo smottamento dei terreni nel corso della realizzazione della galleria Cassia per il completamento del GRA;
da quel momento i cittadini di via Volusia sono stati completamente abbandonati e costretti dall'amministrazione capitolina a lasciare le loro abitazioni perché pericolose;
già dal 2010 i cittadini in questione stanno pagando l'IRPEF e l'ICI (ridotta al 50 per cento) per queste case che, seppur inagibili ed inabitabili, sono considerate seconde case tenute a "disposizione";
sebbene non abitino più in via Volusia e non sia dato loro sapere quando potranno farvi ritorno, saranno comunque tenuti alla corresponsione dell'Imu;
il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
le fondazioni bancarie che in virtù della legge sono preposte a nominare dirigenti, presidenti, amministratori delegati e consiglieri di amministrazione delle banche e che hanno ricevuto dalle stesse, in una fase di durissima crisi, dividendi per 2,1 miliardi di euro, con un patrimonio immobiliare stimato tra i 12 e i 15 miliardi di euro, sono state esentate dal pagamento dell'Imu al contrario delle case dei vecchi ricoverati negli ospizi assoggettati al pagamento della tassa, oppure degli emigranti i quali hanno mantenuto la casa di proprietà in Italia e devono pagare l'imposta come seconda casa, senza contare gli agricoltori che devono pagare l'Imu sui fienili, sui cascinali e sulle rimesse delle attrezzature agricole,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga intervenire, nelle opportune sedi normative, anche rivedendo il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, al fine di esentare completamente dall'imposta i fabbricati inagibili e inabitabili, poiché è inconcepibile che su di essi si paghi un'imposta, come nel caso in premessa dove, a causa dell'inagibilità delle proprie abitazioni, i cittadini non ne usufruiscono da circa due anni;
se non ritenga, inoltre, che sia iniquo e scandaloso esentare dal pagamento dell'Imu le ricche fondazioni bancarie che solo per quest'anno sono state bonificate di dividendi per oltre 2 miliardi di euro, su un patrimonio immobiliare stimato tra i 12 e i 15 miliardi di euro;
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di correggere la normativa recentemente introdotta sull'Imu, garantendo maggiore equità tra i contribuenti che non possono essere suddivisi tra privilegiati come le fondazioni bancarie e comuni.
(4-07499)
LANNUTTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
sono giunte all'interrogante numerose segnalazioni di persone portatrici di handicap che vengono multate per aver parcheggiato la propria auto in zone a parcometro senza aver pagato il ticket per la sosta effettuata;
in particolare il caso di un invalido multato per non aver pagato la somma prevista per la sosta effettuata in una zona a parcometro dell'Argentario;
il portatore di handicap presentava ricorso per opporsi avverso l'ordinanza-ingiunzione relativa al verbale di contravvenzione redatto dalla Polizia municipale di Monte Argentario, confermato pure dalla Prefettura di Grosseto chiedendo al ricorrente addirittura il pagamento delle spese;
l'amministrazione si costituiva in giudizio per chiedere la convalida dell'atto opposto con vittoria delle spese;
il giudice di pace, dopo aver sollevato alcune irregolarità relative alla redazione del verbale di contravvenzione anche relativamente alla valenza delle infrazioni contestate, ha dato ragione all'utente stradale ;
nella circostanza il conducente del veicolo verbalizzato aveva ritenuto di avere titolo idoneo per beneficiare della disciplina derogatoria di cui all'art. 188 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 295 del 1992, in quanto tale norma autorizza i "veicoli al servizio di persone invalide" a sostare "nelle aree di parcheggio a tempo determinato" senza "limiti di tempo";
si ha presente la recente, e ad oggi unica, sentenza della Suprema Corte, richiamata dalle amministrazioni interessate nelle loro controdeduzioni, che ha ritenuto di escludere la deroga del pagamento per i veicoli al servizio di persone invalide, in quanto, secondo tale Collegio, l'art. 188 del codice della strada. autorizza soltanto la sosta a tempo indeterminato e non già l'invocata esenzione di pagamento nel caso di parcheggio in aree blu, alla cui onerosità economica deve soggiacere anche il disabile, non essendo vigente una norma che escluda l'obbligo del ticket;
per effetto di tale orientamento giurisprudenziale molti Comuni, in specie quelli di piccole dimensioni, soprattutto a vocazione turistica, si sono subito orientati a sanzionare il parcheggio dei veicoli al servizio di persone invalide, ove non abbiano esposto il tagliando di pagamento, e ciò, tra l'altro, a differenza di quanto avviene nelle città metropolitane, le cui autorità preposte al traffico non hanno inteso recepire siffatta impostazione giurisprudenziale;
in proposito si ha motivo di ritenere che l'adozione di questo criterio determini, in pratica, un'indubbia disparità di trattamento tra le persone con sufficiente capacità motoria e i disabili, il cui riconosciuto diritto a fruire della sosta a tempo indeterminato, se assume rilevanza nelle zone a parcheggio libero o a disco orario, ai sensi dell'art. 157 del codice della strada è del tutto privo di valenza nelle zone a parcometro, la cui diffusione, per le note ragioni di deficit di cassa delle amministrazioni comunali, è ormai in crescita esponenziale;
è evidente che il disabile, in particolare se non accompagnato da persone cosiddette normali, incontra una certa significativa maggiore difficoltà a raggiungere la postazione che rilascia il ticket, spesso ubicata in luoghi nascosti e non facilmente accessibili;
l'art. 11 del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 di cui al stabilisce che i detentori di contrassegno autorizzativo sono abilitati a parcheggiare gratuitamente anche in zone a pagamento, ove risulti che gli stalli ad essi riservati nelle immediate vicinanze siano già occupati;
pertanto la disposizione dell'art. 188 del codice della strada avrebbe meritato di essere interpretata dall'amministrazione nel senso più favorevole alla situazione di una persona con ridotta mobilità, tanto più nel caso in cui il conducente del veicolo sia proprio lo stesso invalido, senza la presenza di altre persone a bordo, in quanto non lo si può ulteriormente penalizzare a dovere raggiungere a piedi il parchimetro, spesso lontano dal parcheggio o, come nel caso de quo, posizionato su alti marciapiedi non muniti neppure di scivolo;
trattandosi di una persona qualificata con ridotta mobilità, l'obbligo di pagamento del parcheggio nelle zone a parcometro, la cui vigenza è, in pratica, stabilita solo da un'interpretazione della richiamata sentenza della Suprema Corte, potrebbe sembrare per lo meno vessatorio, in considerazione dell'indubbia difficoltà che può comportare tale richiesto adempimento, sì da qualificarsi come un ulteriore onere che viene posto a carico del disabile, ovviamente con riferimento alle persone effettivamente portatrici di disabilità e non ai fruitori di permessi falsi o taroccati, nei confronti dei quali il "controllo" degli agenti verbalizzanti potrebbe, anzi dovrebbe più efficacemente esplicarsi;
inoltre l'amministrazione resistente, pure avendo presente le iniziative della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati in materia di riforma del codice della strada, non ha tenuto conto più propriamente e significativamente della legge di delega di riforma del codice della strada, per effetto della quale il legislatore è chiamato ad "esplicitare" il diritto previsto dall'art. 188 del codice della strada ossia nel senso indicato dalla richiamata Commissione permanente, e ciò significa che la norma che verrà adottata avrà carattere e valenza interpretativo di un diritto da considerarsi già sussistente che, quindi, può trovare un'auspicabile immediata applicazione,
si chiede di sapere:
se, a giudizio del Ministro in indirizzo, detta prassi, prevalente ormai in tutti i Comuni piccoli, più o meno turistici, non rappresenti un'incivile disparità di trattamento tra le persone con sufficiente capacità motoria e i disabili, se non una vera e propria vessazione, visto che spesso i parchimetri sono totalmente inaccessibili poiché posti sopra marciapiedi privi di scivoli e comunque impossibili da raggiungere per chi è in carrozzina;
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire ai cittadini portatori di handicap il rispetto dei diritti stabiliti dalla legge, riportando equità di trattamento tra le persone abili e quelle diversamente abili, considerato che tale oggettiva disparità di maniera nei confronti delle persone disabili potrebbe essere valutata come indice di possibile incostituzionalità della disposizione delegata (art. 188 del codice della strada), con riferimento alla legge delega riguardante l'introduzione di norme e dispositivi che facilitino la mobilità dei non vedenti e dei portatori di handicap .
(4-07500)
PETERLINI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
l'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", disciplina il rilascio del certificato di appartenenza, ovvero di aggregazione, al gruppo linguistico tedesco, italiano oppure ladino;
ogni cittadino residente nella provincia, rendendo una dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in base al luogo di residenza, può ottenere la certificazione utile, ad esempio per partecipare ai concorsi pubblici, tramite il tribunale stesso;
tale certificazione può anche essere rilasciata dalla competente sezione distaccata;
il servizio fino al 2005 era curato con successo dai Comuni e dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano; poi, in virtù delle modifiche apportate al citato decreto del Presidente della Repubblica con il decreto legislativo n. 99 del 2005, è stato attribuito, per questioni legate alla privacy, al tribunale di Bolzano, sempre più oberato in considerazione delle numerose competenze assegnategli;
il numero delle richieste è particolarmente elevato: ogni anno al tribunale di Bolzano vengono richiesti circa 20.000 attestati di appartenenza o aggregazione linguistica;
gli uffici del tribunale, chiamati ad espletare anche tale gravoso compito (che comprende, oltre al rilascio, anche la tenuta delle dichiarazioni, nonché il contatto diretto con l'utenza) risultano di fatto ingolfati dall'attività, anche in relazione all'esiguo numero di addetti al servizio;
all'ufficio centrale, infatti, gli addetti alla gestione delle numerosissime richieste provenienti da cittadini di tutta la provincia sono solo 3, i quali hanno anche riportato problematiche legate allo stress cui sono sottoposti nello svolgimento del proprio lavoro;
per snellire le procedure e il carico di lavoro non è neanche in atto l'informatizzazione degli archivi, in quanto si richiederebbe un notevole investimento economico, cui al momento non pare possibile far fronte;
la possibilità dell'informatizzazione viene peraltro osteggiata dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, poiché l'eventuale raccolta delle dichiarazioni etniche dei singoli cittadini in un database informatico costituirebbe una violazione della riservatezza;
la presidenza del tribunale ha sollevato in tutte le sedi la drammatica situazione che caratterizza il servizio, chiedendo una radicale ristrutturazione dello stesso, senza tuttavia ottenere alcuna risposta; ha reso quindi noto che lo stesso non potrà esser garantito oltre per l'impossibilità della gestione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire in merito alla situazione con estrema urgenza;
se in considerazione dello stato di ingestibilità del servizio di amministrazione delle dichiarazioni di appartenenza o aggregazione linguistica, non ritenga di dover proporre alla Commissione paritetica una norma di attuazione, ex articolo 107 dello Statuto di autonomia, che ripristini in capo ai Comuni il servizio, soluzione già sperimentata con successo negli anni 2001-2005, in tal modo garantendo l'immediatezza del servizio, la riduzione del rischio di possibili errori, nonché la necessità di scomodi e costosi accessi diretti degli utenti agli uffici del tribunale.
(4-07501)
POLI BORTONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'art. 3 della Costituzione italiana recita che: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge", principio che deve trovare applicazione anche per gli interventi fiscali;
al fine di garantire, in ambito fiscale, un sistema equo ed imparziale, è necessario che le imposte e le tasse vengano pagate esclusivamente sui redditi effettivamente incassati durante l'anno, come pure è imprescindibile che per la "sopravvivenza" e la crescita delle aziende l'imposta sul valore aggiunto venga versata allo Stato nel momento in cui la stessa sia effettivamente incassata dalle aziende stesse;
il mancato rispetto del principio costituzionale comporta che a talune categorie di soggetti economici sia concesso il versamento dell'Iva nelle casse erariali, nonché il pagamento delle tasse a seguito dell'incasso del correlato corrispettivo, mentre ad altre categorie - dalle quali peraltro è strettamente dipendente il buon andamento dell'economia nazionale - questa procedura è negata, tanto che a queste ultime il sistema fiscale italiano impone che, correlatamente all'avvenuta fatturazione ed indipendentemente dall'incasso del corrispettivo, vengano comunque versate le tasse e le imposte;
diretta conseguenza di ciò è che le aziende subiscono l'aumento della propria posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito, fino a giungere alla sospensione dei finanziamenti, e ciò causa, come immaginabile, la messa in liquidazione o, peggio ancora, il fallimento delle imprese, con progressivo ed inarrestabile aumento della disoccupazione strutturale;
la discriminazione fiscale, di cui larga fascia degli imprenditori è vittima, viene peraltro esercitata dallo Stato, che ricorre a metodi poco ortodossi di intimidazione nei confronti degli imprenditori attraverso la legge che regolamenta Equitalia SpA, i cui effetti sono intesi comunemente come intimidazione ai cittadini ed agli imprenditori che, come purtroppo si apprende, ricorrono ad atti estremi di disperazione,
l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo se non ritenga di poter prevedere l'applicazione della tassazione e il versamento dell'Iva per cassa.
(4-07502)