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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 725 del 17/05/2012


ORDINI DEL GIORNO

G1

CONTINI, FLERES

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

le energie rinnovabili costituiscono un tassello fondamentale della strategia energetica nel Paese, e ciò anche in funzione del corretto recepimento della normativa europea in materia di politiche energetiche sostenibili nonché del raggiungimento dei traguardi fissati anche a livello europeo per il 2020, il 2030 e il 2050;

le disposizioni introdotte con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel recepire la direttiva europea 2009/28/CE, hanno notevolmente modificato la normativa riguardante il settore delle energie rinnovabili incidendo in modo particolare su tutti gli incentivi alle fonti rinnovabili con impatto sostanzialmente indistinto su tutti i settori di generazione della filiera: eolico, geotermico, biomasse e idroelettrico;

il predetto intervento normativo ha prodotto ed è destinato a produrre su tutto il comparto delle rinnovabili, almeno nel breve periodo, ricadute economiche negative abbastanza rilevanti in generale, ma il cui peso aumenta in relazione alla specificità del segmento considerato; a tali ricadute negative va ad aggiungersi l'incertezza normativa dovuta in parte al ritardo nella emanazione dei decreti ministeriali di attuazione;

sul segmento della cogenerazione di elettricità e calore da biomasse liquide, il mutamento del quadro normativo ha prodotto un impatto economico molto negativo dovuto alla riduzione degli incentivi; tale effetto negativo, sommato all'incremento delle quotazioni internazionali dei bioliquidi e alle difficoltà sul mercato dell'energia, sta rendendo molto diffìcile la situazione di molte aziende e mette a rischio la sopravvivenza stessa di molti impianti di generazione;

dal 2004 al 2011 la cogenerazione da biomasse liquide ha conosciuto una fase di notevole sviluppo con l'apporto di cospicui investimenti (oltre mezzo miliardo di euro), tanto che a fine 2010 la capacità produttiva installata era di circa 650 MW; il segmento della cogenerazione da biomasse liquide si è mostrato un notevole volano sia in termini di indotto (impiantistica, logistica e manutenzione) sia in termini di occupazione; si valuta infatti che il fatturato annuo sia di circa 1 miliardo di euro (750 milioni diretto, 250 milioni di indotto), e che gli occupati totali siano circa 5.000 (metà personale diretto, metà del settore indotto); sotto il profilo delle entrate tributarie dell'erario, il segmento della cogenerazione da biomasse liquide, tenuto conto anche dell'indotto, si traduce in 150 milioni di euro all'anno di IVA e 80 milioni di euro di incassi doganali legati all'importazione dall'estero dei bioliquidi;

gli impianti di cogenerazione sono generalmente complementari all'attività produttiva di aziende manifatturiere che ne utilizzano sia l'energia elettrica sia il calore e che, in questo modo, realizzano importanti economie di scala vantaggiose sotto il profilo della competitività industriale; l'entrata in attività degli impianti di cogenerazione ha contribuito positivamente negli ultimi anni all'internazionalizzazione delle imprese, creando i presupposti per una integrazione verticale della filiera nazionale con le produzioni agro-energetiche realizzate soprattutto in Paesi in via di sviluppo;

gli impianti di cogenerazione da biomasse liquide hanno importanti caratteristiche tecniche positive sia sotto il profilo della produzione sia dell'impatto ambientale e, in particolare, consentono una piena programmabilità e stabilità di produzione, al pari dei tradizionali impianti termoelettrici a combustibile fossili, ma non sono gravati dall'emission trading scheme e quindi non devono ricorrere all'assegnazione delle quote di emissione con notevole risparmio di costi;

il riscadenzamento del rilascio dei certificati verdi, che in base alla nuova normativa potrà avvenire a cadenza semestrale in due soli momenti dell'anno, provoca alle aziende che esercitano impianti di cogenerazione da biomasse liquide un danno anche dal punto di vista finanziario, in quanto esse sono obbligate a pagare con largo anticipo il biocombustibile prima di poterlo utilizzare; tale danno va ad aggiungersi a quello più strettamente economico determinato dal taglio degli incentivi operato per via legislativa;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 24, prevede, per gli impianti alimentati da bioliquidi, la possibilità che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, definisca entro il 2012 criteri di integrazione dei ricavi o prezzi minimi garantiti in modo tale da assicurare l'esercizio economicamente conveniente di tali impianti che partecipano al mercato elettrico,

impegna il Governo:

1) a ripristinare condizioni di congrua remunerazione degli impianti di cogenerazione da biomasse liquide, adeguando opportunamente il coefficiente e il prezzo di ritiro dei certificati verdi per mezzo dei decreti ministeriali di attuazione previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

2) a rivedere, per gli impianti di generazione alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, le scadenze per il rilascio dei certificati verdi con cadenza mensile, ripristinando condizioni il più possibile vicine alla situazione precedente alla normativa introdotta dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

G1 (Testo 2)

CONTINI, FLERES

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le energie rinnovabili costituiscono un tassello fondamentale della strategia energetica nel Paese, e ciò anche in funzione del corretto recepimento della normativa europea in materia di politiche energetiche sostenibili nonché del raggiungimento dei traguardi fissati anche a livello europeo per il 2020, il 2030 e il 2050;

le disposizioni introdotte con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel recepire la direttiva europea 2009/28/CE, hanno notevolmente modificato la normativa riguardante il settore delle energie rinnovabili incidendo in modo particolare su tutti gli incentivi alle fonti rinnovabili con impatto sostanzialmente indistinto su tutti i settori di generazione della filiera: eolico, geotermico, biomasse e idroelettrico;

il predetto intervento normativo ha prodotto ed è destinato a produrre su tutto il comparto delle rinnovabili, almeno nel breve periodo, ricadute economiche negative abbastanza rilevanti in generale, ma il cui peso aumenta in relazione alla specificità del segmento considerato; a tali ricadute negative va ad aggiungersi l'incertezza normativa dovuta in parte al ritardo nella emanazione dei decreti ministeriali di attuazione;

sul segmento della cogenerazione di elettricità e calore da biomasse liquide, il mutamento del quadro normativo ha prodotto un impatto economico molto negativo dovuto alla riduzione degli incentivi; tale effetto negativo, sommato all'incremento delle quotazioni internazionali dei bioliquidi e alle difficoltà sul mercato dell'energia, sta rendendo molto diffìcile la situazione di molte aziende e mette a rischio la sopravvivenza stessa di molti impianti di generazione;

dal 2004 al 2011 la cogenerazione da biomasse liquide ha conosciuto una fase di notevole sviluppo con l'apporto di cospicui investimenti (oltre mezzo miliardo di euro), tanto che a fine 2010 la capacità produttiva installata era di circa 650 MW; il segmento della cogenerazione da biomasse liquide si è mostrato un notevole volano sia in termini di indotto (impiantistica, logistica e manutenzione) sia in termini di occupazione; si valuta infatti che il fatturato annuo sia di circa 1 miliardo di euro (750 milioni diretto, 250 milioni di indotto), e che gli occupati totali siano circa 5.000 (metà personale diretto, metà del settore indotto); sotto il profilo delle entrate tributarie dell'erario, il segmento della cogenerazione da biomasse liquide, tenuto conto anche dell'indotto, si traduce in 150 milioni di euro all'anno di IVA e 80 milioni di euro di incassi doganali legati all'importazione dall'estero dei bioliquidi;

gli impianti di cogenerazione sono generalmente complementari all'attività produttiva di aziende manifatturiere che ne utilizzano sia l'energia elettrica sia il calore e che, in questo modo, realizzano importanti economie di scala vantaggiose sotto il profilo della competitività industriale; l'entrata in attività degli impianti di cogenerazione ha contribuito positivamente negli ultimi anni all'internazionalizzazione delle imprese, creando i presupposti per una integrazione verticale della filiera nazionale con le produzioni agro-energetiche realizzate soprattutto in Paesi in via di sviluppo;

gli impianti di cogenerazione da biomasse liquide hanno importanti caratteristiche tecniche positive sia sotto il profilo della produzione sia dell'impatto ambientale e, in particolare, consentono una piena programmabilità e stabilità di produzione, al pari dei tradizionali impianti termoelettrici a combustibile fossili, ma non sono gravati dall'emission trading scheme e quindi non devono ricorrere all'assegnazione delle quote di emissione con notevole risparmio di costi;

il riscadenzamento del rilascio dei certificati verdi, che in base alla nuova normativa potrà avvenire a cadenza semestrale in due soli momenti dell'anno, provoca alle aziende che esercitano impianti di cogenerazione da biomasse liquide un danno anche dal punto di vista finanziario, in quanto esse sono obbligate a pagare con largo anticipo il biocombustibile prima di poterlo utilizzare; tale danno va ad aggiungersi a quello più strettamente economico determinato dal taglio degli incentivi operato per via legislativa;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 24, prevede, per gli impianti alimentati da bioliquidi, la possibilità che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, definisca entro il 2012 criteri di integrazione dei ricavi o prezzi minimi garantiti in modo tale da assicurare l'esercizio economicamente conveniente di tali impianti che partecipano al mercato elettrico,

impegna il Governo a valutare possibili revisioni, per gli impianti di generazione alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, delle scadenze per il rilascio dei certificati verdi con cadenza mensile, ripristinando condizioni il più possibile vicine alla situazione precedente alla normativa introdotta dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

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(*) Accolto dal Governo