DELLA MONICA (PD). Se non si parifica la tutela dei diritti in questa situazione, che è quella più sentita dalle persone anche perché è la più diffusa (oggi esistono coppie di fatto che vivono addirittura nelle famiglie di origine e che, quando si separano e devono affidare i figli, hanno problemi gravissimi), non si parificano veramente i figli dei genitori non coniugati. Inoltre, anche i figli dei genitori cosiddetti annullati non hanno garanzie. Le stesse garanzie tra separazione e divorzio sono diverse: più garantiste quelle del divorzio rispetto alla separazione in materia di sequestro e di pagamento diretto dei terzi, più complicate e meno forti quelle della separazione. Nulla di previsto per i figli dei genitori non coniugati e cosiddetti annullati.
Bisogna colmare alcuni deficit normativi per tutti in materia di ascolto del figlio minore: la previsione di cui all'articolo 155-sexies del codice civile è insufficiente.
Bisogna colmare un grave deficit di tutela relativamente alla mancata previsione di trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare: succede infatti che, nelle more tra l'atto introduttivo del giudizio e il provvedimento assegnativo, si verifichino atti dismissivi da parte del proprietario della casa familiare, con totale negazione della tutela del figlio minore.
Bisogna infine chiarire per legge quello che è un principio di giurisprudenza ribadito più volte, e cioè che nei procedimenti che riguardano affidamento e mantenimento dei figli minori il giudice ha poteri propri, sia istruttori sia decisori, e può andare anche oltre il richiesto per tutelare l'interesse del minore.
Bisogna inoltre precisare che il trasferimento delle competenze dal tribunale per i minorenni al giudice ordinario non sarebbe sufficiente ad attuare le stesse garanzie, perché il vuoto normativo in tema di rito va colmato con espresse e precise previsioni normative. Intendiamo dire che il semplice trasferimento delle procedure, con la sola individuazione della camera di consiglio, non è in grado di colmare quel vuoto di tutele processuali che si verificherebbe se le norme non venissero integrate.
Gli emendamenti 3.100 e 3.200 hanno quindi la finalità di colmare tale vuoto normativo e di attuare un completo sistema di tutele che parifichi le condizioni di tutti i figli (separati, divorziati e annullati e nati fuori dal matrimonio) nei procedimenti che riguardano il loro affidamento e mantenimento, con le tutte le conseguenti specifiche e differenze.
L'emendamento 3.101 prevede la delega al Governo in tema di processo, di garanzie e unificazione davanti a un giudice specializzato. In effetti, ciò che non ci ha fatto convergere sull'emendamento Berselli è un problema di necessaria parità di trattamento da assicurare anche nella sede processuale che, con il semplice riferimento lo spostamento al giudice ordinario delle procedure alla camera di consiglio, non sarebbe assolutamente completo.
L'emendamento 3.200 reca invece una delega legislativa al Governo solo in tema di unificazione di garanzie, di ascolto e di giudice, prevedendo la concentrazione di competenze davanti al giudice ordinario con la modifica dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ma dettando già le regole del procedimento per il mantenimento e l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
L'emendamento 3.103 non risolve assolutamente nulla, perché già si applicano le norme, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed esso lascerebbe sussistere tutti gli attuali deficit di tutela.
In sostanza, dobbiamo sottolineare che, se assumiamo un provvedimento così importante, quale quello della parificazione dei diritti sostanziali, che risponde ad una esigenza di tutela dei diritti fondamentali e anche all'esigenza che l'Italia dia seguito a convenzioni internazionali (a cui si sta sottraendo da molto tempo) dobbiamo assolutamente creare un sistema uniforme anche per il rito processuale. Infatti, si possono agire tutti i diritti, e ottenerli in maniera paritaria, soltanto se il rito è lo stesso.
Chiaramente, se il Governo assume la delega può risolvere un problema molto serio che si è verificato: una diversa visione, tra l'altro, tra Camera e Senato sull'immediato spostamento al giudice ordinario delle questioni attinenti anche ai figli nati fuori del matrimonio rispetto ai figli nati nel matrimonio, questi ultimi, in realtà, hanno una procedura già normata, poiché il loro affidamento è generalmente conseguente ad un giudizio di separazione o di divorzio e volgono, quindi, le normative tipiche anche di questi riti.
Questa è la ragione per cui non possiamo convergere sull'emendamento Berselli, perché è estremamente riduttivo. Quindi, delle due l'una: o il Governo prende la delega e, nel giro di brevissimo tempo secondo criteri ben definiti, adotta una disciplina unitaria che effettivamente parifica tutti i figli nati dentro e fuori del matrimonio o, al massimo, si può anche prevedere uno spostamento dinanzi al giudice ordinario, ma si debbono prevedere norme precise - come abbiamo fatto - per estendere effettivamente tutti i diritti. Tuttavia, poiché non è possibile essere sicuri che tutte le tutele siano garantite in maniera uguale e non ci siano norme di coordinamento da dove prendere in considerazione, è assolutamente necessario anche in questo caso che al Governo sia affidata la delega e che, nel giro di brevissimo tempo, esso attui quella unificazione anche di rito che riteniamo indispensabile per l'effettiva parità di trattamento. (Applausi dal Gruppo PD).