ALLEGRINI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna all'esame dell'Aula del Senato in quarta lettura la ratifica della Convenzione di Lanzarote, accompagnata da alcune norme di adeguamento interno.
Voglio dare brevemente conto all'Aula dell'iter d'esame del provvedimento. Questo, approvato una prima volta con modificazioni in sede referente il 3 agosto 2011, è stato rinviato il successivo 12 ottobre nel corso dell'esame in discussione generale in Assemblea alle Commissioni riunite 2a e 3a al fine di superare alcuni nodi tecnici emersi nel dibattito, con particolare riguardo ai profili della competenza delle procure sui reati ai danni dei minori.
Il nuovo esame in sede referente si è concluso nel mese di ottobre con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo già licenziato dalle Commissioni riunite. Illustrerò quindi le modifiche apportate dalle Commissioni riunite 2a e 3a al disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati.
In primo luogo, le Commissioni riunite sono intervenute, approvando gli identici emendamenti 4.1 (Benedetti Valentini), 4.2 (Perduca) e 4.3 (Caruso), sulla nuova fattispecie di reato di «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia», riducendo da tre anni a un anno e sei mesi la pena minima prevista. È il caso di osservare come in tal modo sia stato ripristinato il quadro sanzionatorio stabilito nel testo licenziato dal Senato in seconda lettura.
Sempre con riguardo all'articolo 4, è stato approvato l'emendamento 4.4 del senatore Caruso con il quale, attraverso l'inserimento nel testo del disegno di legge della lettera a-bis), si introduce nel codice penale una nuova disposizione: l'articolo 203-bis. In tal modo si inserisce nel codice penale quanto già codificato dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 663 del 1986 (la cosiddetta legge Gozzini). Di tale norma della legge da ultimo citata si dispone, al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge, l'espressa abrogazione.
Oggetto di attento esame è stata poi la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, recante modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale in materia di competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori.
Per una più completa istruttoria legislativa sulla questione, le Commissioni riunite hanno ritenuto di procedere all'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza, del coordinatore per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'interno, dottor Vulpiani; dei procuratori della Repubblica di Catania, Milano, Firenze e Bologna; dei rappresentanti delle associazioni «Telefono azzurro» e «Telefono arcobaleno» e del procuratore nazionale antimafia dottor Grasso.
Dalle audizioni sono emerse valutazioni diverse. I rappresentanti delle procure della Repubblica di Firenze e di Milano e il coordinatore per la sicurezza informatica del Ministero dell'interno, nonché i rappresentanti di «Telefono azzurro» si sono espressi a favore del mantenimento della competenza in capo alle procure distrettuali, in relazione, in particolare, alle peculiarità dei reati commessi con lo strumento informatico. In senso nettamente contrario, e quindi in favore del ripristino della competenza delle procure circondariali, si sono espressi il rappresentante della procura della Repubblica di Catania e gli esponenti dell'associazione «Telefono arcobaleno».
Una posizione intermedia e più critica, infine, è stata espressa, da un lato, dal procuratore della Repubblica di Bologna, il quale ha ritenuto che solo quei reati che sono commessi con lo strumento informatico debbano essere mantenuti alla competenza in sede distrettuale e, dall'altro, dal procuratore nazionale antimafia, il quale ha ritenuto che, tenuto conto del fatto che in questa materia si registra una crescente presenza di attività della criminalità organizzata, quei reati che presentano anche potenzialmente natura associativa debbano essere attribuiti alla competenza delle direzioni distrettuali antimafia, mentre quelli che non presentano queste caratteristiche possano essere riportati alla competenza delle procure circondariali.
Le Commissioni riunite hanno quindi approvato l'emendamento 5.100 della relatrice per la 2a Commissione, con il quale è stata riscritta la lettera a) del comma 1
dell'articolo 5, che distingue l'attribuzione della competenza sui singoli reati a seconda che essi siano stati perpetrati con il coinvolgimento di associazioni criminali, ovvero realizzati mediante l'utilizzo dello strumento informatico. In particolare, modificando l'elenco di reati di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, risultano attribuiti alla competenza delle procure distrettuali antimafia anche i procedimenti per i reati: di istigazione a pratica di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis, in merito al quale ricordo ai colleghi che c'è comunque un'aporia nel testo della Camera, quindi noi procediamo ad una sua ricollocazione); di associazione a delinquere, di cui al settimo comma dell'articolo 416 del codice penale (introdotta dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge); di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione - anche per via telematica - di materiale pornografico e di distribuzione e divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori (articolo 600-ter, terzo comma); di pornografìa virtuale (articolo 600-quater.l) e di turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies).
È opportuno osservare come la competenza delle procure distrettuali antimafia su tali delitti sia prevista dall'articolo 70-bis del regio decreto n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario), il quale, nel disciplinare per l'appunto le procure distrettuali antimafia, al primo comma, fa espresso rinvio ai «procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale».
Sono, poi, sottratte, attraverso una modifica apportata al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, alle procure distrettuali le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero per i reati di prostituzione minorile (articolo 600-bis); di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater); di pornografia minorile (articolo 600-ter), che, ove non commesse in forma associativa e ad eccezione della fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 600-ter, passano alle procure circondariali; nonché per i reati di pornografia virtuale (articolo 600-quater.l.) e di turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies), che passano invece alle procure distrettuali antimafia.