Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 723 del 16/05/2012


Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00640, dei senatori Rutelli ed altri, pubblicata il 15 maggio 2012, deve intendersi riformulata come segue:

CONTINI, RUTELLI, DE ANGELIS, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, DE LUCA Cristina, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA. - Il Senato,

premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, introducendo una riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha delineato un nuovo assetto normativo dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 20, analogamente a quanto previsto per altri comparti, ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto Sicurezza e Difesa, attraverso procedure di concertazione;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, approvato con una pressoché totale convergenza di tutte le forze politiche, ha riconosciuto la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, "ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale";

tale specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente trova ragione nella peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché nei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti e nei correlati impieghi in attività usuranti;

tale disposizione è base di riferimento per l'intero quadro normativo riguardante le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e costituisce, altresì, norma programmatica in quanto prevede, al comma 2 dell'articolo 19, che la disciplina attuativa del predetto principio di specificità «è definita con successivi provvedimenti legislativi»;

il concetto di specificità mira, quindi, a rappresentare la particolare condizione del personale delle Forze armate delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che è assoggettato ad un complesso di limitazioni e obblighi del tutto peculiari, nonché ad una condizione di impiego altamente usurante che presuppone il costante possesso di idoneità psicofisica e il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, con controlli medici, prove fisiche, severe attività addestrative;

ne consegue, quindi, l'esigenza funzionale delle amministrazioni del comparto che gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia debbano essere necessariamente destinatari di limiti di età per il collocamento in quiescenza diversi rispetto ai lavoratori pubblici e privati, proprio per essere in grado di contrastare efficacemente ogni possibile minaccia. È di tutta evidenza come questa esigenza, intimamente connessa con i peculiari compiti istituzionali, non possa tradursi in una ingiustificata penalizzazione nei confronti del personale;

nonostante la declamata specificità, per tutti i lavoratori pubblici e privati sono state avviate da tempo forme previdenziali complementari, finalizzate a coprire il divario tra quanto si è percepito in servizio e quanto invece si è maturato in termini di pensione, mentre per il personale dei citati comparti tale forma di previdenza è tuttora da definire;

il Governo all'atto dell'emanazione del cosiddetto decreto-legge salva Italia ha, tenuto conto del particolare ruolo che tale comparto ha nell'ambito della pubblica amministrazione, prevedendo, proprio in virtù della specificità, l'emanazione di un regolamento volto ad armonizzare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale con quello delineato in senso generale per tutti i lavoratori pubblici e privati, previa valutazione della fattibilità funzionale e tenendo conto delle peculiarità delle singole Forze armate e Corpi armati militari e civili dello Stato, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il regolamento di armonizzazione in materia pensionistica, deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2012, e rappresenta, pertanto, il primo vero passo di concreta attuazione della specificità, che lo Stato riconosce a tale personale, chiamato ad assicurare il bene della vita a tutela della collettività, anche a rischio della propria incolumità personale;

l'articolo 24, commi 6, 7, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, in vigore dal 6 dicembre 2011 per il comparto pubblico e privato, disciplina i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata. Tali disposizioni, in estrema sintesi, prevedono che dal 2012: a) il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia portato da 65 a 66 anni; b) il requisito per il diritto alla pensione anticipata sia conseguito alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità per gli uomini e del 41° anno e un mese di anzianità per le donne; c) l'adeguamento automatico all'aspettativa di vita operi, oltre che per i limiti di età anagrafica, anche per quelli di contribuzione;

tali requisiti, in base al combinato disposto dei commi 3 e 18 del medesimo articolo 24, non si applicano direttamente al personale del comparto Sicurezza e Difesa, per il quale è prevista, invece, l'adozione di un regolamento (comma 18) per introdurre le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, con la finalità di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento;

si tratta di un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, vale a dire di un regolamento con il quale il Governo, in base ad espressa delega di legge, è autorizzato a disciplinare, nei limiti della delega, materie che normalmente sono disciplinate da norme di rango primario, ragione per cui è prevista l'acquisizione del parere della Commissioni parlamentari;

considerato che:

l'armonizzazione, in base all'interpretazione letterale e logica della norma, deve ovviamente essere riferita ai soli contenuti innovativi dell'art. 24 (requisiti di accesso al trattamento pensionistico), che costituiscono, in questo senso, il solo parametro di riferimento. Quindi, l'eventuale intervento su altri istituti peculiari previsti dall'attuale quadro normativo, nei confronti del personale del comparto, è da ritenersi assolutamente fuori delega;

l'art. 24 reca disposizioni volte a innalzare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso alla pensione, prevedendo anche il loro aggiornamento automatico in relazione all'andamento statistico dell'aspettativa di vita, e non tratta, invece, in alcun modo, altre questioni o particolari istituti afferenti alla materia pensionistica;

deve ritenersi preclusa la possibilità di intervenire con tale regolamento per modificare o abrogare la specifica normativa sugli istituti pensionistici peculiari del comparto, quali la cosiddetta supervalutazione dei servizi, la pensione privilegiata e principalmente l'ausiliaria, ovvero l'omologo istituto delle Forze di polizia,

impegna il Governo:

1) ad avviare sullo specifico tema dell'armonizzazione un tavolo tecnico di confronto con le rappresentanze sindacali ed i Consigli centrali di rappresentanza (i Cocer);

2) ad articolare il regolamento di armonizzazione sul solo innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata e sui relativi meccanismi di adeguamento automatico;

3) a prevedere nel suo ambito norme di tutela della specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e di quello del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico che, per esigenze funzionali è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati, con trattamenti pensionistici sostanzialmente più contenuti;

4) ad avviare un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con tutte le amministrazioni del comparto, le rappresentanze sindacali ed i Cocer per dettare, attraverso un provvedimento di concertazione, le regole per l'avvio di forme pensionistiche integrative per i lavoratori del comparto Sicurezza e Difesa e per salvaguardare la loro peculiarità nei trattamenti previdenziali.

(1-00640) (Testo 2)