la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", prevedeva all'art. 1, commi 367 e seguenti, che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa, il Ministero della giustizia avrebbe dovuto stipulare con una società posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (prima Riscossione SpA, ora Equitalia SpA), una o più convenzioni per la gestione dei crediti del Ministero stesso;
con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie, tale società dovrebbe provvedere alla gestione del credito attraverso l'acquisizione dei dati del debitore e quantificazione e iscrizione a ruolo del credito;
risulta all'interrogante che nel mese di marzo 2011, tra il Ministero della giustizia e la società Equitalia giustizia SpA, sia stata effettivamente stipulata tale convenzione;
in materia di concessione di servizi, secondo la Corte di giustizia 7 dicembre 2000, causa 324/1998, e 13 ottobre 2005, causa 458/2003, occorre un elevato livello di pubblicità e gli Stati membri non possono mantenere in vigore norme che consentano l'attribuzione di concessioni di servizi senza l'espletamento di gara pubblica;
considerato che:
all'art. 2, comma 3, della convenzione, si precisa che la società di riscossione deve procedere alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, prevedendo dunque che la stessa abbia diritto di ricevere da parte del Ministero ogni atto relativo alla situazione del soggetto interessato, sentenze incluse;
in base all'art. 23, i costi sostenuti per la gestione del servizio saranno coperti con le maggiori entrate realizzate per le spese e le spese pecuniarie di cui al testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, determinate rispetto alla media annua delle entrate del quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, individuata in circa 16 milioni di euro;
per le prestazioni rese il Ministero riconosce alla società un contributo annuo pari all'importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio, incrementato di una certa percentuale nel caso in cui il numero delle partite lavorate risultasse, a consuntivo, superiore di almeno il 5 per cento rispetto a quello previsto nel piano;
tale percentuale aggiuntiva non sembrerebbe essere sottoposta alla ricontrattazione di un tetto massimo di contribuzione, prevista alla fine del triennio 2010-2012, nella considerazione della stabilizzazione della struttura di Equitalia, degli importi occorrenti per la gestione del servizio e dell'andamento effettivo delle entrate accertate;
considerato che:
alcune fasi del processo rimarrebbero comunque nella gestione dell'ufficio giudiziario, che dovrà necessariamente comunicare con la società Equitalia, ai fini della trasmissione dei dati e di ogni nozione ritenuti utili ai fini dell'accertamento e della riscossione;
la Commissione paritetica prevista per il coordinamento delle attività oggetto della convenzione e dei rapporti tra uffici e società, sembrerebbe, da quanto risulta all'interrogante, non ancora istituita, sebbene la stessa fosse prevista già alla data della stipula della convenzione;
l'art. 29 della convenzione prevede inoltre che la stessa abbia durata di 15 anni in sede di prima applicazione e, successivamente, di 10 anni rinnovabili tacitamente;
l'art. 57, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", stabilisce la nullità delle clausole contrattuali contenenti la previsione di rinnovo tacito;
in applicazione analogica di questo dettato, coerentemente con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da tempo, e comunque nel rispetto di un principio generale dell'ordinamento comunitario che ritiene illegittima la prassi del rinnovo tacito, sembrerebbe all'interrogante che una clausola simile si ponga in aperto contrasto e con la normativa nazionale e con quella comunitaria;
mentre numerose amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle locali, decidono in un momento simile di revocare la concessione a Equitalia SpA, a giudizio dell'interrogante in maniera del tutto singolare il Ministero della giustizia procede ad ampliare il ricorso alla medesima società mediante esternalizzazione di un servizio già svolto a costo nullo dal personale in servizio presso gli uffici giudiziari,
si chiede di sapere:
se non si ritenga che tale esternalizzazione di servizi sia incoerente con un principio di razionalizzazione di risorse e di risparmio di spesa, rappresentando un danno erariale causato dalle minori entrate in tal modo realizzate;
se non si ritenga fatto di grave entità l'aver concesso a Equitalia l'acquisizione di dati sensibili relativi al debitore, comprensivi della trasmissione di tutti i dati in possesso, ivi incluse le sentenze stesse;
quali accorgimenti si intendano adottare, nel caso in cui si ritenesse opportuno procedere in tal senso, al fine di evitare qualsiasi automaticità nel rinnovo della convenzione, restituendo trasparenza e legittimità all'attuazione di pratiche così significative e che coincidono altresì con il diritto alla privacy di soggetti privati.
(4-07477)