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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 723 del 16/05/2012


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

723a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2012

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente NANIA,

indi del vice presidente CHITI

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente NANIA

La seduta inizia alle ore 9,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 10 maggio.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

MUGNAI (PdL). Ricorda l'impegno politico e le doti umane dell'ex senatore Piero Pellicini, scomparso giovedì scorso dopo lunga e dolorosa malattia.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller)

(128) PORETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali

(2051) ARMATO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali

(2122) MAGISTRELLI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di filiazione

(2836) THALER AUSSERHOFER. - Nuove norme in materia di filiazione

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2805, nel testo proposto dalla Commissione. Nella seduta di ieri sono stati approvati i primi due articoli. Riprende l'esame dell'articolo 3 (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile).

DELLA MONICA (PD). Gli emendamenti 3.101 e 3.200 sono volti a sanare le disparità esistenti sul trattamento processuale dei figli di genitori non coniugati, che non godono delle stesse garanzie dei figli di genitori coniugati separati o divorziati. Per i primi, infatti, non vi è un rito normato, il processo non ha una vera istruttoria e una fase conclusiva in cui siano rispettati i diritti della difesa e non vi sono le stesse garanzie. Vanno inoltre superati alcuni deficit normativi in materia di ascolto del figlio minore e chiarito per legge che nei procedimenti concernenti affidamento e mantenimento dei figli minori il giudice ha poteri propri sia istruttori che decisori. In tale ottica, l'emendamento 3.101 prevede la delega al Governo in tema di processo, garanzie e unificazione davanti a un giudice specializzato; l'emendamento 3.200 prevede invece la delega solo in tema di unificazione di garanzie, ascolto e giudizio, disponendo la concentrazione di competenze davanti al giudice ordinario, ma dettando già le regole del procedimento per i figli nati fuori dal matrimonio.

BERSELLI (PdL). Esaminando i disegni di legge nn. 1211 e 1412 nel 2010, il Senato aveva già previsto la competenza del tribunale ordinario per le questioni di affidamento e mantenimento di tutti i figli. Invece, per quanto concerne competenze e procedure, il testo approvato dalla Camera ha confermato la competenza del tribunale ordinario per le questioni attinenti i figli nati nel matrimonio, mentre ha attribuito al tribunale per i minorenni la competenza sulle questioni relative ai figli nati da genitori non coniugati. La soluzione individuata dalla Camera rappresenta dunque un arretramento nella parificazione della tutela dei diritti di tutti i figli; pertanto, la soluzione proposta con le modifiche proposte dalla Commissione e con l'emendamento 3.103, che prevede l'applicazione - in quanto compatibili - degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, rappresenta un efficace punto di mediazione.

FINOCCHIARO (PD). L'Assemblea del Senato concorda nell'attribuire al tribunale ordinario anche la competenza sulle questioni relative ai figli naturali, segnando così un contrasto con quanto deliberato dalla Camera. Il testo licenziato dalla Commissione giustizia tenta di ricondurre alla competenza del giudice ordinario la maggior parte dei profili; si tratta di un lavoro molto fine, che tuttavia non raccoglie gli orientamenti prevalenti in Assemblea, volti a stabilire la generale competenza del giudice ordinario e a definire le procedure per un'effettiva tutela di tutti i figli. Propone pertanto di procedere all'approvazione della parte sostanziale del provvedimento e di stralciare gli articoli 3 e 4 per ritornare in Commissione, dove lavorare celermente all'istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari.

GALLONE, relatrice. L'equiparazione dello status giuridico di tutti i figli passa anche da un'equanime attribuzione di competenze allo stesso giudice; pertanto, stralciando la parte procedimentale si renderebbe monco il provvedimento e si resterebbe alla situazione attuale, senza un'effettiva tutela dei diritti di tutti i figli. Si oppone quindi allo stralcio: l'approvazione del testo licenziato dalla Commissione spingerà all'urgente istituzione di sezioni specializzate per la famiglia.

MURA (LNP). Il Gruppo è contrario allo stralcio perché procedendo in tal modo si renderebbe incompleto il provvedimento: si enuncerebbe il principio, ma non si darebbe corso ai necessari adeguamenti processuali. Peraltro, non appare opportuno procedere all'istituzione del tribunale per la famiglia all'interno del provvedimento in esame e per questo ha sottoscritto l'emendamento 3.103. Per addivenire ad un punto di equilibrio propone una breve sospensione.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Non condivide la richiesta di stralcio. L'istituzione del tribunale per la famiglia è ampiamente condivisa, ma è stata già troppe volte rimandata: è quindi preferibile licenziare un testo, per quanto incompleto, dotato di una propria coerenza interna.

LI GOTTI (IdV). E' contrario all'ipotesi di una sospensione che non consentirebbe di superare le divergenze riguardanti non il principio della modifica della competenza (essendo tutti convergenti sull'ipotesi di affidare al giudice ordinario anche le competenze per i figli naturali) bensì il metodo per conseguire questo risultato. Appare più opportuno approvare il testo che afferma il principio della equiparazione dei figli e trovare una sintesi per gli altri aspetti, che sarebbe già un ottimo risultato, per poi affidare ad un diverso provvedimento la soluzione di tutti i complessi problemi di natura processuale, che vengono affrontati anche in altri disegni di legge all'esame del Parlamento.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il Gruppo è favorevole alla proposta del senatore Berselli ed è contrario alla proposta di stralcio. Se l'obiettivo finale è l'istituzione del tribunale della famiglia, la soluzione transitoria deve essere quella di garantire l'eguaglianza sul piano della procedura.

CALIENDO (PdL). E' contrario alla proposta di stralcio: senza la parte processuale, il riconoscimento dell'eguaglianza è monco. Se l'istituzione del tribunale per la famiglia è obiettivo condiviso, propone il ritiro di tutti gli emendamenti, l'approvazione del testo proposto dalla Commissione e l'adozione della procedura d'urgenza per approvare il disegno di legge istitutivo del tribunale per la famiglia.

ALBERTI CASELLATI (PdL). A titolo personale, è favorevole alla proposta di stralcio. Di sostanza analoga era la proposta dell'emendamento 3.100 di sostituire gli articoli 3 e 4 con una delega al Governo per l'istituzione del tribunale per la famiglia. La parte relativa alla procedura è stata aggiunta al nucleo originario del disegno di legge e il testo attuale è insoddisfacente perché, anche affidando tutta la competenza al giudice ordinario, permarrebbero procedure differenziate per figli naturali e figli legittimi. La strada obbligata è l'istituzione del tribunale per la famiglia, che peraltro non crea problemi di copertura finanziaria, come non li ha creati la recente istituzione del tribunale per le imprese.

GIOVANARDI (PdL). Annuncia l'astensione tecnica per rilevare che le ragioni contrarie alla parificazione immediata delle procedure sono pretestuose.

PORETTI (PD). E' favorevole all'emendamento del senatore Berselli. Lo stralcio proprio della parte sulla quale più incisivi devono essere gli interventi di modifica del testo della Camera per dare attuazione pratica al principio dell'eguale trattamento dei figli naturali, rende di fatto inutile tutto il processo emendativo: meglio sarebbe stato allora confermare il testo Camera, pur con tutti i suoi difetti, ed avere finalmente l'enunciazione per legge del principio della parificazione dei diritti dei figli nati dentro e fuori del matrimonio.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sulla proposta di stralcio S3.100 si rimette all'Assemblea.

La proposta di stralcio degli articoli 3 e 4, avanzata dalla senatrice Finocchiaro, risulta respinta.

PRESIDENTE. Ricorda che sull'emendamento 3.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALLONE, relatrice. Invita a ritirare gli emendamenti 3.100, 3.101 e 3.200, diversamente il parere è contrario. E' favorevole all'emendamento 3.103.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si rimette all'Assemblea.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Mantiene l'emendamento 3.100.

SERAFINI Anna Maria (PD). L'Assemblea sta maturando l'errato convincimento secondo cui l'unificazione della competenza comporta anche l'unificazione delle procedure. Lo spostamento della competenza al tribunale ordinario non rappresenta una maggiore tutela per i minori, ma risponde agli interessi della lobby degli avvocati. Invita il presidente Berselli a cercare l'unità, anziché dividere l'Assemblea e annuncia voto favorevole all'emendamento 3.100 della senatrice Casellati che conferisce una delega al Governo per istituire sezioni specializzate per le controversie familiari.

GALLONE, relatrice. Invita la senatrice Casellati a trasformare l'emendamento 3.100 in un ordine del giorno, diversamente il parere è contrario.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Non accetta l'invito della relatrice, non comprendendo peraltro le ragioni del parere contrario della Commissione bilancio.

GASPARRI (PdL). La trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno rappresenta l'ipotesi più ragionevole, anche perché difficilmente l'istituzione del tribunale per la famiglia potrebbe avvenire a costo zero.

LI GOTTI (IdV). Annuncia voto contrario all'emendamento 3.100 che conferisce una delega al Governo mentre il disegno di legge di origine parlamentare per istituire il tribunale per la famiglia è in avanzato stato di esame.

L'emendamento 3.100 risulta respinto.

CALIENDO (PdL). Bisognerebbe salvaguardare l'unanimità sul provvedimento e accantonare gli emendamenti all'articolo 3, chiedendo la procedura d'urgenza per l'esame di un provvedimento specifico sull'istituzione del tribunale per la famiglia.

DELLA MONICA (PD). Mantiene l'emendamento 3.101 e lo modifica, prevedendo un termine più breve per l'emanazione di un decreto delegato contenente una disciplina unitaria nei procedimenti per l'affidamento e il mantenimento dei figli (v. testo 2 nell'allegato A). L'interesse da tutelare è quello del minore e l'emendamento 3.103 del senatore Berselli non sana le lacune normative esistenti a livello procedimentale.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). È auspicabile che sia ritirato l'emendamento 3.101 (testo 2) che, come avrebbe dovuto esserlo l'emendamento 3.100, per non costringere l'Assemblea a votare contro proposte condivisibili nella sostanza ma necessarie di aggiustamenti di carattere sia ordinamentale che procedurale. Il tema dell'istituzione di sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia sarà certamente affrontato dalla Commissione giustizia, ma attraverso un testo organico ad hoc e non con emendamenti incidentali.

BERSELLI (PdL). Come Presidente della Commissione giustizia, annuncia la richiesta della dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in riferimento ai disegni di legge vertenti sul tribunale per la famiglia già affidati alla Commissione stessa.

DELLA MONICA (PD). Pur apprezzando l'iniziativa del presidente Berselli, mantiene l'emendamento 3.101.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Preannuncia il voto favorevole a tutti gli emendamenti che puntano all'armonizzazione della disciplina processuale, poiché esiste la seria questione dell'allineamento dei diritti processuali con quelli sostanziali conferiti ai figli naturali. Sebbene appaia prematura l'istituzione di un tribunale per la famiglia, non si può lasciare la materia del coordinamento processuale alla interpretazione del giudice, aprendo la strada a conflitti di giurisdizione che andrebbero a danneggiare proprio quei soggetti che si intendono tutelare. È comunque da rilevare che la Commissione di merito dovrebbe produrre testi più chiari e definiti su cui l'Assemblea possa esprimersi con maggiore celerità.

LI GOTTI (IdV). Le difficoltà emerse nell'esame del provvedimento non possono essere imputate alla Commissione giustizia, che si è limitata a modificare il testo pervenuto dalla Camera laddove quello, in contrasto con la parte di natura sostanziale della legge, prevedeva l'individuazione della competenza al tribunale per i minorenni in materia di riconoscimento dei figli naturali. A complicare il confronto sono intervenute invece delle problematiche che non erano emerse in Commissione e che vertono su una materia complessa come l'istituzione di un tribunale specializzato per la famiglia. Nell'emendamento 3.101 (testo 2) si rileva inoltre un'omissione formale laddove non si fa riferimento, nella delega al Governo, alla materia del riconoscimento.

Presidenza del vice presidente CHITI

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La presentazione di emendamenti vertenti sull'armonizzazione del trattamento processuale a quello sostanziale non deve sorprendere, dal momento che già la Commissione giustizia, sebbene in termini diversi, aveva presentato un emendamento sulla stessa materia. Un maggiore coordinamento in sede di Commissione avrebbe potuto rendere più agevole il dibattito in Aula.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Auspica che gli emendamenti all'articolo 3 vengano ritirati, in quanto è difficile affrontare in Aula una materia complessa come l'istituzione di un tribunale per la famiglia, peraltro in una delega che dovrebbe esplicitare precisi parametri al Governo per quanto riguarda la disciplina da conferire a questa sezione speciale, un lavoro tecnico che sarebbe più tipico della Commissione di merito. L'argomento dovrebbe comunque più opportunamente essere trattato separatamente, anche per non appesantire l'iter della riforma epocale che si sta per approvare sull'equiparazione dei diritti sostanziali dei figli naturali e legittimi.

BRICOLO (LNP). A fronte delle problematiche emerse, propone che gli emendamenti all'articolo 3 siano sottoposti ad un nuovo esame della Commissione di merito e che a tal fine sia disposta un'inversione dell'ordine dei lavori dell'Assemblea, passando alla discussione del punto successivo.

DELLA MONICA (PD). Non ritiene opportuno il rinvio dell'emendamento 3.101 (testo 2) in Commissione ed insiste per la sua votazione, accogliendo la correzione formale volta ad inserire il riferimento al riconoscimento. I criteri della delega appaiono del resto del tutto chiari e vertendo la norma sull'affidamento ad un unico giudice che abbia competenze specialistiche di tutte le procedure che riguardano i figli nati dentro e fuori il matrimonio, che può essere anche il giudice ordinario, non vi è necessità di individuare risorse economiche di copertura.

BERSELLI (PdL). La Commissione giustizia aveva apportato già una modifica al testo della Camera, che l'altro ramo del Parlamento avrebbe certamente e facilmente accolto, relativamente all'affidamento al giudice ordinario con procedura in camera di consiglio, che prevede giù tutte le tutele del caso nei confronti dei minori. Gli emendamenti, fra l'altro incompatibili fra loro, che stanno appesantendo la discussione non sono stati presentati in Aula e non, come sarebbe stato opportuno, in Commissione e difficilmente, vista la loro complessità, saranno accolti dalla Camera.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). La proposta di inversione dell'ordine dei lavori è accoglibile se si ritiene che i tempi aggiuntivi concessi alla Commissione giustizia siano utili a pervenire ad un testo condiviso.

FINOCCHIARO (PD). Concorda con la proposta di sospensione dell'esame del provvedimento, affinché in sede di Commissione siano sciolti i nodi cruciali e si trovi un punto unificante, che potrebbe essere quello dell'istituzione del tribunale per la famiglia, che potrebbe rimuovere gli ostacoli all'approvazione definitiva del provvedimento.

GASPARRI (PdL). Concorda sulla proposta di sospensione dell'esame del provvedimento, affinché in Commissione si apportino piccoli aggiustamenti, ferma restando la libertà del Senato di mantenere una posizione propria rispetto all'orientamento dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La Commissione giustizia potrà utilizzare le ore che precedono la seduta pomeridiana per mettere a punto una soluzione.

LI GOTTI (IdV). Concorda con la proposta di sospensione, auspicando che il tempo concesso sia sufficiente.

TEDESCO (Misto). Si dichiara a favore della proposta di sospensione, utile a rendere produttivo il lavoro che si sta compiendo e a ripristinare l'iter procedurale corretto, con la sottoposizione degli emendamenti alla valutazione della Commissione di merito.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Pur concordando con la proposta di sospensione, ricorda che è stato già bocciato un emendamento all'articolo 3 analogo a quelli che saranno rinviati alla Commissione.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Concorda con la proposta di sospensione, ma sembra improbabile che due ore siano sufficienti alla Commissione giustizia per portare a termine il complesso lavoro di riesame degli emendamenti e probabilmente dell'intera struttura del testo.

LEGNINI (PD). Chiede lo spostamento della discussione dei disegni di legge in titolo all'ultimo punto del calendario dei lavori previsto per la settimana.

BERSELLI (PdL). Accoglie la proposta del senatore Bricolo, tuttavia bisogna prendere atto che l'Assemblea ha bocciato l'emendamento 3.100 e che la pausa prima dell'inizio della seduta pomeridiana non è sufficiente la colmare le divergenze esistenti. Occorre altresì considerare l'importanza degli altri argomenti all'esame dell'Assemblea, degli impegni già fissati dalla Commissione giustizia e di quelli politici connessi allo svolgimento del secondo turno delle elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Tecnicamente, non è stato proposto un rinvio del provvedimento in Commissione, ma una sospensione della discussione. La Commissione non può tornare su deliberazioni già fatte dall'Assemblea, ma cercare di individuare un punto di convergenza da riproporre all'esame dell'Assemblea. Ad ogni modo, la discussione e la votazione del provvedimento in esame saranno svolte nella seduta di domani.

CALIENDO (PdL). L'emendamento 3.101 (testo 2) prevede una delega al Governo che va riempita di contenuti, che erano contenuti nell'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Ribadisce che la Commissione non può tornare ad esaminare emendamenti su cui l'Assemblea si è già espressa, ma valutare l'esistenza di una convergenza su un testo da portare all'esame dell'Aula. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

CASSON (PD). L'emendamento 3.100 riguardava l'istituzione del tribunale per la persona e la famiglia, mentre l'emendamento 3.101 propone una delega al Governo per l'emanazione di una disciplina unitaria nei procedimenti per l'affidamento e il mantenimento dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile. Quindi non si può tornare a discutere del tribunale per la famiglia.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione giustizia ha ricevuto un mandato specifico.

DELLA MONICA (PD). Chiede che la Commissione sia autorizzata a riunirsi subito.

PRESIDENTE. In questo momento non è possibile, ma potrà utilizzare la pausa prima della seduta pomeridiana e si potrà convocare anche al termine della stessa.

Discussione del disegno di legge:

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

PALMIZIO, relatore. Il disegno di legge reca ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale e numerose norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Si propone all'esame dell'Assemblea il testo approvato nella seduta del 3 agosto 2011 dalle Commissioni riunite 2a e 3a, dopo il rinvio del provvedimento in Commissione, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 12 ottobre 2011. Occorre giungere rapidamente alla definizione del provvedimento, per consentire l'entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote, che riveste una importanza fondamentale a tutela dell'integrità fisica e psichica dei bambini.

ALLEGRINI, relatrice. Durante l'esame da parte delle Commissioni riunite sono state approvate modifiche al testo approvato dalla Camera sulla nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia, ripristinando il quadro sanzionatorio stabilito dal Senato. Le Commissioni hanno altresì distinto l'attribuzione della competenza sui singoli reati, a seconda che essi siano stati commessi con il coinvolgimento di associazioni criminali o realizzati mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Sono quindi attribuiti alla competenza delle procure distrettuali antimafia alcuni reati, tra cui l'istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia, distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione di materiale pornografico o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori e di turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CAROFIGLIO (PD). Il provvedimento è importante per il suo contenuto e perché veicola l'idea che su materie particolarmente sensibili, come quelle penali e processuali, è necessaria un'omogeneizzazione all'interno dell'Unione europea. Per quanto concerne la suddivisione delle competenze tra procure distrettuali antimafia e procure circondariali non possono esservi certezze assolute, poiché solo durante lo svolgimento di un'indagine si può capire se un reato ha una matrice associativa o è di carattere isolato. Esprime un giudizio positivo sull'accertamento della pericolosità sociale per la custodia cautelare nei confronti dei soggetti dediti alle pratiche richiamate. Poiché la duplicazione degli ambiti di competenza prevista dal testo in esame rischia di far disperdere competenze ed energie investigative, è opportuno ripristinare un'attribuzione di competenza unitaria.

MURA (LNP). La Lega chiede di non aver nessuna tolleranza verso comportamenti abietti come la pedopornografia, quindi è ampiamente soddisfatta per la ratifica della Convenzione di Lanzarote, che reca un'ampia disciplina di contrasto allo sfruttamento e all'abuso sessuale dei minori. L'azione deve essere improntata alla massima attenzione, perseguendo chi commette tali reati con un inasprimento delle pene e, al contempo, tutelando le vittime. Positiva è l'individuazione di alcune aggravanti, come il fatto che un omicidio sia commesso in occasione della commissione di reati di prostituzione minorile, pornografia, maltrattamenti contro familiari e conviventi; ugualmente apprezzabili sono l'individuazione di una nuova fattispecie penale per chi assiste a esibizioni pedopornografiche e l'estensione della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo dei reati in argomento. È opportuno valutare il caso di chi richiede di essere volontariamente sottoposto ad un processo di castrazione chimica, con cui si intende il blocco di impulsi incontrollabili attraverso farmaci specifici. Positiva è infine la possibilità per il condannato di accedere al trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno.

ADAMO (PD). Il provvedimento in esame pone al centro dell'attenzione il bambino o il ragazzo in quanto soggetto portatore di diritti. La ratifica della Convenzione non comporta solo l'aggravamento di pene e sanzioni, ma richiede anche ai Paesi di promuovere iniziative di intelligence e di prevenzione sulla via di un'armonizzazione della disciplina nel contesto europeo, perché in questa epoca la diffusione dell'abuso sui minori si è ampliata a causa delle tecnologie informatiche e per una maggiore mobilità della popolazione. L'Italia giunge in ritardo alla ratifica per questioni procedurali inerenti la competenza sui reati relativi agli abusi sessuali sui minorenni. Sul tema non ci sono certezze assolute, ma dall'esame della Convenzione e per via della trasformazione del reato si comprende che la necessità di competenza e specializzazione del magistrato è forte; pertanto, per il Gruppo Partito Democratico è giusto attribuire la competenza in materia alle procure distrettuali antimafia. Non si deve dare il sospetto che una posizione espressa su questi temi possa essere volta a incidere su processi in corso o dare indicazioni sulla riorganizzazione del sistema giudiziario.

LI GOTTI (IdV). Bisogna trovare una soluzione che eviti una spaccatura con la Camera, con cui si regista un'amplia convergenza, ma una forte divergenza sulla competenza in materia di sfruttamento sessuale dei minorenni. Il Gruppo Italia dei Valori ritiene che tale competenza debba essere affidata ad un unico organismo e non suddivisa tra procure distrettuali antimafia e procure circondariali, anche in considerazione degli sviluppi che le indagini possono avere. Tuttavia, in considerazione dell'importanza della Convenzione e del ritardo con cui giunge alla ratifica, è meglio approvare il provvedimento nel testo licenziato dalla Camera, che eventualmente potrà essere corretto in seguito, anche dopo un periodo di sperimentazione.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Si unisce all'appello accorato per l'approvazione definitiva di un testo di grande impatto culturale, etico e giuridico che recepisce la Convenzione di Lanzarote e obbliga gli Stati europei ad armonizzare gli strumenti sanzionatori contro i reati di abuso sessuale dei minori. L'Italia, che non brilla nelle classifiche internazionali per rispetto della dignità dei minori, dovrebbe dedicare maggiore impegno alla prevenzione. Coglie l'occasione per invitare il Governo a vigilare affinché nella programmazione televisiva siano rispettate le fasce di protezione dei minori.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Sollecita lo svolgimento di un'interrogazione sul sovraffollamento del carcere di Lecce e sulla gestione delle risorse assegnate al Ministero della giustizia.

GRAMAZIO (PdL). In relazione ai proclami da parte delle nuove BR sul ferimento di un dirigente aziendale dell'Ansaldo, chiede un'informativa del Sottosegretario con delega per i Servizi segreti. Coglie l'occasione per esprimere il suo giudizio sulla procedura adottata per la richiesta di intervento a fine seduta, alquanto restrittiva della libertà dei parlamentari.

ARMATO (PD). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-06918 sulla sospensione dei lavori di restauro della Chiesa della Sacra Famiglia dei cinesi a Napoli.

LANNUTTI (IdV). Sollecita lo svolgimento di diversi atti di sindacato ispettivo su Agenzia debiti Spa che specula sulla crisi economica.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà interprete delle richieste avanzate. Al senatore Gramazio ricorda che la procedura di richiesta di intervento a fine seduta è stata indicata in una delibera della Giunta per il Regolamento.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,39).

Sulla scomparsa di Piero Pellicini

MUGNAI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, giovedì scorso si è spento, dopo una lunga e dolorosa malattia, sopportata con grande dignità e con quel senso dell'ironia che mai lo ha abbandonato, Piero Pellicini, che è stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2006, ininterrottamente eletto nel collegio di Varese. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo - come chi in questo momento sta parlando - non può che ricordarne a tutti le grandi doti umane, il senso di responsabilità e di dedizione con cui si è dedicato alla sua attività professionale (è stato un penalista di fama), all'impegno politico come rappresentante della Destra nel varesotto in tutti i lunghi anni della sua militanza, e all'attività sportiva (è stato un velista di fama nazionale), non trascurando quella signorilità e, al tempo stesso, quella grande umanità con cui ha costantemente adempiuto ai propri doveri.

Negli ultimi giorni - e concludo, signor Presidente, ma tenevo a svolgere questo intervento per la grande amicizia che mi legava a Piero Pellicini - egli è riuscito a dare forza e coraggio ai suoi familiari con quella amabile ironia che sapeva, da toscano e lombardo di adozione, fare anche su se stesso.

È stato un uomo che ha onorato il Senato e, pertanto, credo sia giusto che nel Senato sia ricordato. (Applausi).

PRESIDENTE. Anche la Presidenza si associa alle parole del senatore Mugnai, come credo tutti i colleghi che lo hanno conosciuto e lo ricordano.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller)

(128) PORETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali

(2051) ARMATO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali

(2122) MAGISTRELLI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di filiazione

(2836) THALER AUSSERHOFER. - Nuove norme in materia di filiazione

(Relazione orale) (ore 9,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 2805, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller, 128, 2051, 2122 e 2836.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2805, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3, che ora riprendiamo. (Brusìo. Richiami del Presidente).

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei chiarire i motivi per i quali abbiamo presentato gli emendamenti 3.101 e 3.200. La questione ad essi sottesa è quella del trattamento processuale dei figli nati da genitori non coniugati, che è assolutamente deteriore rispetto a quello dei figli dei genitori coniugati previsto da separazione e divorzio.

Per i figli dei genitori non coniugati non vi è un rito normato e non vi sono le stesse garanzie. Ad esempio, il giudice non deve emettere subito i provvedimenti provvisori per stabilirne affidamento e mantenimento; anche quando tale provvedimento è assunto, non costituisce titolo esecutivo (e quindi, se il genitore non paga spontaneamente, l'altro non ha gli stessi strumenti per ottenere l'esecuzione forzata), non è ultrattivo e non è reclamabile, come succede per i figli dei genitori coniugati in separazione e divorzio. (Brusìo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio. Senatore Bornacin, riusciamo ad ascoltare la sua conversazione!

Prego, senatrice Della Monica, prosegua pure il suo intervento.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ripeto il concetto espresso, perché credo sia interessante comprendere la ragione per cui si vuole intervenire in questa materia.

Per i figli dei genitori non coniugati non vi è un rito normato e non vi sono le stesse garanzie. Ad esempio, il giudice non deve emettere subito i provvedimenti provvisori per stabilirne affidamento e mantenimento; anche quando tale provvedimento è assunto non costituisce titolo esecutivo, e quindi se il genitore non paga spontaneamente l'altro genitore non ha gli stessi strumenti per ottenerne l'esecuzione forzata. Il provvedimento non è ultrattivo e non è reclamabile, come succede invece per i figli dei genitori coniugati in separazione e divorzio. Il processo... (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, credo sia un argomento di grande interesse riguardante problemi concreti di ogni giorno che interessano le famiglie, alle cui difficoltà tutti dovremmo essere attenti. Ci sono tante coppie e tante famiglie con problemi di questo tipo. Prego, senatrice Della Monica.

DELLA MONICA (PD). Il processo, dicevo, non ha una vera e propria istruttoria, e nemmeno una fase conclusiva nelle quali siano rispettati i diritti di difesa. Non è anzi nemmeno prevista la difesa obbligatoria. Il termine per impugnare in appello è solo di 10 giorni, rispetto ai 30 giorni previsti per le situazioni che riguardano i figli dei genitori coniugati in separazione e divorzio. Il provvedimento di Corte d'appello non è ricorribile in Cassazione per tutti i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile.

Inoltre, non vi sono le stesse garanzie patrimoniali. Il genitore creditore del mantenimento non può accendere ipoteca giudiziale, non può chiedere il pagamento diretto ai terzi obbligati nei confronti del genitore che deve corrispondere il mantenimento (ad esempio, al datore di lavoro). Il giudice non può ordinare al genitore che deve corrispondere il mantenimento di prestare idonea garanzia personale e reale. Insomma, i figli dei genitori non coniugati ricevono un trattamento deteriore nel periodo della loro maggiore fragilità, che è quello della crisi disgregativa della relazione tra i genitori. (Brusìo) Signor Presidente, non riesco a sentire nemmeno la mia voce.

PRESIDENTE. Colleghi dei banchi del centrodestra dove si fanno tanti discorsi per la difesa della famiglia (Applausi dei senatori Poretti e Perduca), perché i figli sono "pezzi 'e core", vi prego di ascoltare quanto viene detto su questo argomento, che è davvero molto importante.

DELLA MONICA (PD). Se non si parifica la tutela dei diritti in questa situazione, che è quella più sentita dalle persone anche perché è la più diffusa (oggi esistono coppie di fatto che vivono addirittura nelle famiglie di origine e che, quando si separano e devono affidare i figli, hanno problemi gravissimi), non si parificano veramente i figli dei genitori non coniugati. Inoltre, anche i figli dei genitori cosiddetti annullati non hanno garanzie. Le stesse garanzie tra separazione e divorzio sono diverse: più garantiste quelle del divorzio rispetto alla separazione in materia di sequestro e di pagamento diretto dei terzi, più complicate e meno forti quelle della separazione. Nulla di previsto per i figli dei genitori non coniugati e cosiddetti annullati.

Bisogna colmare alcuni deficit normativi per tutti in materia di ascolto del figlio minore: la previsione di cui all'articolo 155-sexies del codice civile è insufficiente.

Bisogna colmare un grave deficit di tutela relativamente alla mancata previsione di trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare: succede infatti che, nelle more tra l'atto introduttivo del giudizio e il provvedimento assegnativo, si verifichino atti dismissivi da parte del proprietario della casa familiare, con totale negazione della tutela del figlio minore.

Bisogna infine chiarire per legge quello che è un principio di giurisprudenza ribadito più volte, e cioè che nei procedimenti che riguardano affidamento e mantenimento dei figli minori il giudice ha poteri propri, sia istruttori sia decisori, e può andare anche oltre il richiesto per tutelare l'interesse del minore.

Bisogna inoltre precisare che il trasferimento delle competenze dal tribunale per i minorenni al giudice ordinario non sarebbe sufficiente ad attuare le stesse garanzie, perché il vuoto normativo in tema di rito va colmato con espresse e precise previsioni normative. Intendiamo dire che il semplice trasferimento delle procedure, con la sola individuazione della camera di consiglio, non è in grado di colmare quel vuoto di tutele processuali che si verificherebbe se le norme non venissero integrate.

Gli emendamenti 3.100 e 3.200 hanno quindi la finalità di colmare tale vuoto normativo e di attuare un completo sistema di tutele che parifichi le condizioni di tutti i figli (separati, divorziati e annullati e nati fuori dal matrimonio) nei procedimenti che riguardano il loro affidamento e mantenimento, con le tutte le conseguenti specifiche e differenze.

L'emendamento 3.101 prevede la delega al Governo in tema di processo, di garanzie e unificazione davanti a un giudice specializzato. In effetti, ciò che non ci ha fatto convergere sull'emendamento Berselli è un problema di necessaria parità di trattamento da assicurare anche nella sede processuale che, con il semplice riferimento lo spostamento al giudice ordinario delle procedure alla camera di consiglio, non sarebbe assolutamente completo.

L'emendamento 3.200 reca invece una delega legislativa al Governo solo in tema di unificazione di garanzie, di ascolto e di giudice, prevedendo la concentrazione di competenze davanti al giudice ordinario con la modifica dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, ma dettando già le regole del procedimento per il mantenimento e l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.

L'emendamento 3.103 non risolve assolutamente nulla, perché già si applicano le norme, di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ed esso lascerebbe sussistere tutti gli attuali deficit di tutela.

In sostanza, dobbiamo sottolineare che, se assumiamo un provvedimento così importante, quale quello della parificazione dei diritti sostanziali, che risponde ad una esigenza di tutela dei diritti fondamentali e anche all'esigenza che l'Italia dia seguito a convenzioni internazionali (a cui si sta sottraendo da molto tempo) dobbiamo assolutamente creare un sistema uniforme anche per il rito processuale. Infatti, si possono agire tutti i diritti, e ottenerli in maniera paritaria, soltanto se il rito è lo stesso.

Chiaramente, se il Governo assume la delega può risolvere un problema molto serio che si è verificato: una diversa visione, tra l'altro, tra Camera e Senato sull'immediato spostamento al giudice ordinario delle questioni attinenti anche ai figli nati fuori del matrimonio rispetto ai figli nati nel matrimonio, questi ultimi, in realtà, hanno una procedura già normata, poiché il loro affidamento è generalmente conseguente ad un giudizio di separazione o di divorzio e volgono, quindi, le normative tipiche anche di questi riti.

Questa è la ragione per cui non possiamo convergere sull'emendamento Berselli, perché è estremamente riduttivo. Quindi, delle due l'una: o il Governo prende la delega e, nel giro di brevissimo tempo secondo criteri ben definiti, adotta una disciplina unitaria che effettivamente parifica tutti i figli nati dentro e fuori del matrimonio o, al massimo, si può anche prevedere uno spostamento dinanzi al giudice ordinario, ma si debbono prevedere norme precise - come abbiamo fatto - per estendere effettivamente tutti i diritti. Tuttavia, poiché non è possibile essere sicuri che tutte le tutele siano garantite in maniera uguale e non ci siano norme di coordinamento da dove prendere in considerazione, è assolutamente necessario anche in questo caso che al Governo sia affidata la delega e che, nel giro di brevissimo tempo, esso attui quella unificazione anche di rito che riteniamo indispensabile per l'effettiva parità di trattamento. (Applausi dal Gruppo PD).

BERSELLI (PdL). Presidente, cerchiamo di chiarirci bene le idee, perché stiamo facendo un po' di confusione.

Questo ramo del Parlamento approvò un testo unificato dei disegni di legge nn. 1211 e 1412, che prevedevano, sia per i figli nati all'interno del matrimonio che per i figli nati fuori dal matrimonio, la competenza del tribunale ordinario, sottraendola per questi ultimi al tribunale per i minori.

Quel disegno di legge, che era stato presentato in Commissione e che portava la firma di rappresentanti Popolo della Libertà, della Lega Nord, dell'UDC e dell'Italia dei Valori e che fu approvato in questo ramo del Parlamento, giace dal 12 ottobre 2010, come Atto Camera n. 3755, presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, che non ne ha neppure iniziato l'esame.

Nel frattempo, la Camera dei deputati ha approvato sull'intera materia un disegno di legge certamente organico e molto più importante, non soltanto dal punto di vista procedimentale. Per quanto riguarda la procedura, e soprattutto la competenza, ha distinto i figli nati all'interno del matrimonio dai figli nati fuori dal matrimonio, confermando per i primi la competenza del tribunale ordinario e affermando per i secondi la competenza del tribunale per i minorenni.

Ieri ho ascoltato tante dichiarazioni di buona volontà che hanno rappresentato sottolineavano l'importanza epocale di questa riforma che consente finalmente di equiparare i figli nati all'interno del matrimonio ai figli nati fuori dal matrimonio. Tutti erano d'accordo, sennonché questo sacrosanto principio che abbiamo fatto entrare dalla porta principale, alla Camera è uscito dalla finestra: la tutela del tribunale ordinario è infatti garantita ai figli nati all'interno del matrimonio, mentre i figli nati fuori dal matrimonio rimangono affidati al tribunale per i minorenni. Sono cioè figli di serie B. È una distinzione assolutamente inaccettabile.

La Commissione giustizia ha approvato, sulla base di un emendamento presentato dal Popolo della Libertà, dall'Italia dei Valori, dall'UDC e dalla Lega, un testo che stabiliva anche per i figli nati fuori dal matrimonio la competenza del tribunale ordinario, prevedendosi un procedimento più snello in camera di consiglio: non si poteva infatti prevedere un procedimento identico a quello stabilito per i figli nati all'interno del matrimonio, dal momento che in quest'ultimo interviene un procedimento di separazione personale che non può sussistere per i genitori dei figli naturali, nati quindi fuori dal matrimonio. Si richiamava così l'articolo 710 del codice di procedura civile, che prevedeva, appunto, la possibilità, in sede di separazione, di modificare un provvedimento a monte, e quindi si faceva riferimento al procedimento in camera di consiglio.

Faccio presente che anche nel testo unificato dei disegni di legge nn. 1211 e 1412, approvato dal Senato della Repubblica, si faceva riferimento all'articolo 710 del codice di procedura civile. L'ufficio legislativo del Ministero della giustizia nulla obiettò in riferimento a tale articolo ma, successivamente all'approvazione del testo da parte della Commissione giustizia del Senato della Repubblica, è stata rappresentata la necessità di meglio esplicitare il riferimento alla camera di consiglio, non più prendendo come termine l'articolo 710, bensì gli articoli 737 e seguenti, in modo tale da non fare riferimento ad un provvedimento a monte da modificarsi in sede di separazione ma alla camera di consiglio.

Ci sembra che questa sia la soluzione ottimale, che va incontro all'esigenza di speditezza del procedimento: in tal modo vengono equiparati a tutti gli effetti, anche con riferimento alla competenza giuridica, i figli nati fuori dal matrimonio ai figli nati all'interno del matrimonio.

Se noi non approvassimo l'articolo 3 così come licenziato dalla Commissione ed emendato per l'Aula unicamente in riferimento alla sostituzione dell'articolo 710 con gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, noi consacreremmo una ingiusta, odiosa discriminazione tra figli nati all'interno del matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio.

Si tratta, peraltro, di un emendamento presentato per l'Aula, firmato, oltre che da me, dai senatori Mugnai e Allegrini del PdL, dal senatore Li Gotti per l'Italia dei Valori, dal senatore Serra per l'UDC, e credo che anche il senatore Mura voglia aggiungere la propria firma. (Commenti dei senatori Poretti e Perduca). I senatori Poretti e Perduca mi segnalano che aggiungono le loro firme, e li ringrazio.

Confido quindi nell'approvazione di questo emendamento. Finalmente, approvando questo articolo 3 così come da noi approvato in Commissione, prima, ed emendato, migliorandolo, almeno nella forma, stabiliremo definitivamente una norma che garantisce a tutti gli effetti la parità tra figli nati all'interno del matrimonio e figli nati fuori del matrimonio. Sarebbe veramente ora. (Applausi dal Gruppo PdL).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione dell'Istituto comprensivo «Paolo Borsellino» di Mazara del Vallo, alla quale va il saluto dell'Assemblea. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
2805, 128, 2051, 2122e 2836 (ore 10)

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, mi sembra di poter dire senza ombra di smentita che c'è un punto sul quale la stragrande maggioranza dell'Aula e l'intero mio Gruppo sono d'accordo, il fatto cioè che l'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi debba tradursi anche nell'attribuzione al tribunale ordinario della competenza per i figli naturali, quando si tratti di disposizioni conseguenti alle vicende familiari. Questo è un punto sul quale non c'è fra di noi alcun dubbio, tant'è vero che già nel corso della discussione esso era stato affermato con ogni evidenza. È ovvio che ciò segna un atteggiamento del Senato pienamente contrastante con la decisione assunta dalla Camera dei deputati, che, al contrario, ragionando sullo stesso provvedimento, ha statuito che la competenza è del tribunale per i minorenni.

La Commissione, come raccontava il presidente Berselli, si è dunque trovata in una situazione davvero delicata, nel senso che c'era un orientamento generale perché la competenza venisse attribuita al tribunale ordinario e un testo della Camera, del quale dobbiamo comunque tener conto perché lì l'orientamento generale era ed è un altro, orientato invece a mantenere la competenza del tribunale minorile. Il testo che arriva in Aula, come ha spiegato il presidente Berselli, tenta di ricondurre sotto l'egida del tribunale ordinario la stragrande maggioranza dei temi, degli oggetti e dei profili di possibile rilevanza per il giudice, ma non compiutamente.

Per i colleghi che non hanno frequentato la Commissione giustizia e che non hanno letto il testo, vorrei, per esempio, ricordare che la definizione del profilo della competenza e del profilo del rito delle procedure è stata talmente complicata, che il terzo capoverso dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione, stabilisce che sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nella prima parte dell'articolo si fa poi una cernita molto puntuale dei provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni, lasciando appunto come sussidiaria la competenza del tribunale ordinario.

Cosa voglio dire? Che quello fatto in Commissione è stato un lavoro molto fine, di cesello, che però non è arrivato a sancire quella che ormai mi sembra la matura convinzione della generalità di quest'Aula, e cioè che bisogna stabilire la competenza del giudice ordinario e definire, questione molto delicata, come lei sa, senatore Berselli, essendo un giurista, le questioni procedurali.

Nel frattempo, sempre in quest'Aula si afferma come maggioritaria un'idea che non è sempre stata tale nel dibattito pubblico, politico e parlamentare su questo tema, quella cioè che, nella logica dell'assoluta equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, occorre creare una figura di giudice specializzato, il tribunale per la famiglia, che venga chiamato a definire tutte le questioni che riguardano qualunque tipo di filiazione. Ovviamente, un'operazione di questo genere va effettuata con una grande attenzione tecnica, altrimenti corriamo il rischio di commettere errori grossolani, anche se mi pare di capire che lo strumento adoperato sarà quello della delega, perché normalmente è lo strumento con il quale si opera in questa materia.

Detto questo, visto il clima nel quale stiamo discutendo, vorrei proporre all'Assemblea quanto segue: approviamo definitivamente in quest'Aula, per poi rinviarla alla Camera, che con ogni verosimiglianza l'approverà nell'identico testo, tutta la parte sostanziale del provvedimento, quella cioè che riguarda l'equiparazione sotto il profilo sostanziale dei figli naturali e dei figli legittimi; stralciamo la parte che riguarda la competenza e andiamo in Commissione - non solo avvalendoci dell'attrezzatura, per così dire, che già esiste sotto il profilo teorico e delle proposte di legge, ma anche approfittando del fatto che abbiamo, in Senato, il Presidente della 2a Commissione che si è sempre occupato di queste questioni e la senatrice Alberti Casellati e tante colleghe degli altri Gruppi che di questo hanno fatto un impegno specifico in questa legislatura - e in quella sede costruiamo il tribunale della famiglia. Quest'ultimo è infatti il luogo nel quale anche la tensione politica tra la Camera e il Senato e tra le due visioni può trovare composizione, trattandosi di un giudice specializzato e venendo in qualche modo smussata quella contrapposizione che troppo spesso, me lo lasci dire, è affidata anche a qualche campanilismo.

Questa è la mia proposta, e credo sia una proposta di buon senso, che ci consentirebbe di vedere approvata definitivamente la parte sostanziale del provvedimento, che è così importante, con il voto del Senato e con un successivo rapido voto della Camera, e la Commissione giustizia del Senato può sicuramente dedicarsi al tema della costruzione di un testo che preveda l'istituzione del tribunale della famiglia. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Quindi, senatrice Finocchiaro, lei avanza una proposta di stralcio con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame.

Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, può prendere la parola sulla proposta di stralcio un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti.

GALLONE, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE, relatrice. Signor Presidente, ieri ho svolto un intervento realmente accorato, nel senso che ho sul serio cercato di sensibilizzare l'intera Assemblea rispetto a quel che stiamo approvando oggi, cioè sul fatto che veramente arriveremo all'equiparazione dello stato giuridico dei figli. A nostro avviso, tale equiparazione passa anche per l'attribuzione equanime delle competenze rispetto al momento della controversia tra i genitori e al conseguente affido dei figli.

Se dovessimo stralciare questa parte e approvare il documento senza questo atto di equiparazione a livello di competenze dei tribunali rispetto all'affidamento dei figli, licenzieremmo un provvedimento monco della completa, effettiva e perfetta equiparazione: rimarrebbe la situazione attuale. Consacreremmo la situazione esistente e diventerebbe veramente difficile anche spiegare all'opinione pubblica come mai si equiparano i figli, si tolgono le aggettivazioni, si rendono uguali dal punto di vista dei diritti successori e dei legami di parentela ma non nel momento in cui c'è una controversia. Lì facciamo permanere una differenza. E allora, in questo caso, dovremmo reintrodurre un'aggettivazione? Andare a sottolineare di nuovo che il figlio è comunque naturale, anche se è stata tolta l'aggettivazione? Mi sembra ipocrita.

Ecco perché l'insistenza su questo punto. È chiaro, poi, che ci si prenderà l'impegno, come Senato e come Commissione, di andare spediti, veloci e celeri sul tribunale per la famiglia, quindi sulla creazione di sezioni specializzate che, una volta approvate, supereranno la questione. A quel punto, con la sezione specializzata, verranno a cadere tutte le problematiche inerenti la scelta tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, perché tutto farà capo al tribunale per la famiglia. Anzi, l'approvazione del testo così com'è sicuramente stimolerà l'urgenza dell'approvazione di una legge che istituisca formalmente le sezioni specializzate di tribunale per la famiglia.

È per questo motivo che, come relatrice, non posso accettare la proposta di stralcio. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Perduca e Poretti).

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, in riferimento alla proposta della presidente Finocchiaro, concettualmente siamo contrari a uno stralcio. Il provvedimento è composto di due parti: una relativa ai principi e una relativa agli aspetti processuali. Stralciare questa seconda parte, a mio parere, genererebbe sicuramente le condizioni per un passaggio rapido alla Camera, ma anche per il passaggio alla Camera di un provvedimento assolutamente incompleto.

È comunque necessario trovare un punto d'equilibrio tra l'esigenza di approvare un provvedimento sicuramente importante e quella di farlo in maniera completa, sia nella parte riguardante i principi, sia in quella relativa agli aspetti processuali. Occorre vedere se si riesce ad arrivare a un punto di mediazione.

Concettualmente abbiamo sempre dichiarato il nostro assoluto favore rispetto all'istituzione del tribunale della famiglia, ma inserire in questa fase, in un provvedimento in corsa, un aspetto importante come questo ci sembra un po' una forzatura. Ci sembra di innestare nel provvedimento qualcosa di più grosso.

Esprimo, pertanto, come già preannunciato prima per le vie brevi al presidente Berselli, l'intenzione di aggiungere la mia firma al suo emendamento 3.103 e di portarlo avanti. Mi rendo conto, però, che il voler forzare potrebbe magari creare le condizioni per l'approvazione di un provvedimento che non va bene né in un senso, né nell'altro.

Proporrei, per consentire a tutti di arrivare a una posizione condivisa, soprattutto nell'interesse di chi convive tutti i giorni con queste problematiche, di sospendere dieci minuti la discussione. Non so se potranno essere sufficienti a risolvere una questione che abbiamo affrontato in maniera massiccia e che vede contrapposte due posizioni che al momento mi sembrano difficilmente conciliabili, ma forse possono rappresentare l'ultima risorsa per raggiungere una posizione condivisa, che ci permetta di licenziare il miglior provvedimento possibile.

Chiederei quindi alla Presidenza, se tutti i Gruppi sono d'accordo, di sospendere i nostri lavori per dieci minuti per vedere se riusciamo a trovare una mediazione.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, sono contrario alla richiesta di stralcio. Mi pare che si debba tentare una qualche forma di coerenza, che a me non sembra sia una forzatura. Sebbene abbia la sensazione che sulla necessità di provvedere a lavorare intorno al tribunale della famiglia vi sia un'ampia condivisione, il buonsenso porta al contempo a rilevare che ne parliamo da tempo. Da tempo si parla di molte questioni, che vengono rimandate e non vengono alla luce.

Mi pare sia più significativo far venire oggi alla luce un provvedimento coerente, magari non perfetto, ma almeno coerente. La perfezione, poi, sicuramente troverà la sua strada e potrà dare anche più soddisfazione. Ad oggi mi sentirei più soddisfatto nel licenziare un provvedimento che abbia capo e coda. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Fosson).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, si sta verificando quello che già ieri avevamo segnalato. Siamo tutti d'accordo sull'equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio. Paradossalmente siamo tutti d'accordo nel ritenere che la disciplina processuale debba essere unificata. Allora, il problema è: o spostiamo una categoria, o ne spostiamo un'altra. Entrambe le soluzioni non possono coesistere, perché sarebbe incoerente.

Entrambe le proposte emendative vanno nella medesima direzione. Anche lo spirito dell'emendamento 3.103, a prima firma del presidente Berselli, in fondo va nella stessa direzione, cioè quella del tribunale ordinario. L'emendamento della senatrice Della Monica va nella medesima direzione con una più ampia articolazione. Quindi, siamo d'accordo sul principio, siamo d'accordo sull'unificazione dei riti, concordiamo anche su quale debba essere il giudice competente, ma non siamo d'accordo su come arrivare ad attribuire la competenza, se attraverso un intervento snello o un intervento articolato: il problema è questo.

Ora si propone di sospendere brevemente la seduta. In dieci minuti non faremo nulla, perché è un discorso che richiederà tempo. Allora, la soluzione è: o si vota, accettando il risultato che potrà venire dall'Aula, oppure decidiamo di fare un altro tentativo, ma il tentativo proposto dalla presidente Finocchiaro fa comunque salva quella parte del provvedimento su cui non ci sono motivi di discussione. Per evitare che si debba accantonare il tutto per risolvere la parte processuale di competenza, propongo di approvare la parte di diritto sostanziale e di risolvere l'altra questione non con un accantonamento o un ritorno in Commissione di questo provvedimento ora, ma con un atto separato.

Può essere una soluzione di buonsenso, altrimenti non esistono alternative se non votare. Una breve sospensione è totalmente inutile. Ci vorrà forse un giorno di discussione in Commissione per risolvere questo problema, perché poi andiamo ad impattare con l'altro disegno di legge che riguarda l'istituzione del tribunale della persona e della famiglia. Ci sono problemi un po' più complessi.

Sarei per licenziare un documento completo. Ho firmato anche l'emendamento che semplificava questa soluzione, ma se non riusciamo a trovare una sintesi, forse la soluzione ragionevole non è quella di abbandonare il provvedimento. È vero che sarebbe un provvedimento monco, ma è già un grosso provvedimento. È un passo avanti. Non è tutto, presidente Berselli, lo so che non è tutto. È chiaro che dobbiamo assumerci l'onere di stabilire anche la competenza, ma se oggi non ce la facciamo come concludiamo? Abbandoniamo tutto e torniamo in Commissione? (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).

Sicuramente il testo della Camera non va bene. Su questo siamo d'accordo tutti. A me non piace che una persona di cinquant'anni debba andare per il riconoscimento al tribunale per i minorenni. Non è pensabile. Non possiamo pensare che una persona di 50 anni, ma anche di 60 o magari anche più anziana, nata fuori dal matrimonio, debba recarsi presso il tribunale per i minorenni perché in quella sede vi sono gli esperti in materia. A che servono gli esperti? Per quale motivo, poi, una persona nata all'interno di un matrimonio deve andare da un giudice e una nata fuori dal matrimonio da un altro? Siete d'accordo su questa grande stortura? Rimediamo. Troviamo una soluzione di sintesi.

Vedo che ci sono delle difficoltà, e allora una soluzione di buonsenso per un provvedimento comunque importantissimo, anche se non esaustivo di tutti i temi che dobbiamo affrontare, sarebbe, appunto, trovare una sintesi. Altrimenti votiamo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, anche noi siamo del parere che il contenuto del provvedimento vada salvato perché, come abbiamo già detto, dal nostro punto di vista assume un'importanza particolare. Auspichiamo quindi che vi sia convergenza su tutto il provvedimento, ma se vi fosse solo su alcune parti di esso e si volesse quindi affrontarle separatamente, non ci opporremmo.

Tuttavia, sulla volontà di arrivare ad un voto rispetto alla possibilità di stralcio di alcune parti del provvedimento in esame non possiamo che dare una valutazione che ci sembra abbastanza ovvia: concordiamo tutti che la soluzione ottimale sarebbe la sistemazione definitiva di quello che viene chiamato in maniera semplificata il tribunale di famiglia, ma resta il problema relativo a come affrontare il periodo di transizione. Secondo noi, è necessario mantenere un filo di coerenza consentendo che i figli vengano trattati tutti allo stesso modo. Anche per questo ci sembrava positivo l'emendamento presentato dal presidente Berselli e, se si arriverà al voto, voteremo contro lo stralcio, per proseguire il lavoro sul provvedimento nel suo complesso. (Applausi della senatrice Baio).

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Caliendo, le chiedo scusa, ma per disciplinare il dibattito vorrei chiarire che lei sta intervenendo, perché così mi è stato segnalato, a nome del suo Gruppo. Siccome vi sono altre richieste di parola, s'intende che chi interviene nell'ambito dello stesso Gruppo, lo farà in dissenso.

CALIENDO (PdL). Dovrei chiedere un'autorizzazione al mio Capogruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già provveduto ad interpellare il suo Capogruppo.

Prego, inizi pure il suo intervento, senatore Caliendo.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, oggi sono state fatte alcune affermazioni che non corrispondono alla realtà. Ormai da anni, quasi da un secolo, la vicenda dei figli naturali trascina una disparità reale e seria non solo nel diritto sostanziale, ma anche relativamente al riconoscimento dei diritti in sede giudiziaria. Faccio solo un esempio, ma ce ne sarebbero tanti: fino a qualche tempo fa, ma ancora oggi accade in alcuni tribunali, in caso di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio si ricorreva al tribunale per i minorenni, mentre in caso di assegno di mantenimento, nello stesso momento e per la stessa vicenda conflittuale, si ricorreva al tribunale ordinario con due procedimenti distinti e separati.

La senatrice Della Monica ha proposto una serie di riflessioni sulla necessità di garantire un procedimento unico. Senatrice Della Monica, basterebbe inserire nel testo le parole "procedimento in camera di consiglio", perché per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio si fa riferimento esclusivamente alla camera di consiglio. Il Parlamento ha approvato la modifica degli appelli in tale materia e ha stabilito che avvenissero in camera di consiglio. La Corte di cassazione è intervenuta per precisare che nel procedimento in camera di consiglio si attuano tutte le garanzie del giusto processo, come da voi riportato nel testo dell'emendamento all'articolo 38.

Allora, se tutto questo è vero, oggi non possiamo varare una nuova disciplina secondo le indicazioni contenute nell'emendamento del senatore Berselli o della senatrice Alberti Casellati. Tra l'altro, gli emendamenti della senatrice Della Monica parlano di «casa familiare» e credo sia un errore, perché non vorrei che attraverso una norma di tipo processuale ci impelagassimo in un'altra discussione sull'esistenza o meno della famiglia di fatto. Non credo sia questa la volontà. Occorre invece garantire un'effettiva parità.

Se venisse licenziato dal Senato un testo senza la parte processuale significherebbe aver fatto le cose a metà: sarebbe un riconoscimento di cui ci si pentirebbe, senza disciplinare la parte processuale. Mi faccio carico, però, di quanto affermato dalla presidente Finocchiaro, perché bisogna che il provvedimento venga votato anche dalla Camera dei deputati. Ma siccome nel giro di un mese la Camera non è che l'approvi, qualunque sia la soluzione che adottiamo, mi domando se la volontà di quest'Aula è di prevedere il tribunale della famiglia (non parlo di come attuarla). Certamente le sezioni specializzate che oggi esistono nella maggior parte dei tribunali italiani non comportano «una lira» di spesa. (Commenti del senatore Azzollini).

Non è così, presidente Azzollini. Ciò è già stato realizzato dalla maggior parte dei tribunali: c'è la sezione per le persone e la famiglia. È stata realizzata a Milano già nel 1968, e negli altri tribunali negli anni successivi.

Oggi come oggi, credo che il Senato possa ricorrere all'articolo 77 del Regolamento, che, se non sbaglio, disciplina la dichiarazione d'urgenza. Ebbene, io suggerirei di far ritirare gli emendamenti sul tribunale della famiglia delle senatrici Alberti Casellati e Della Monica e di votare il testo proposto dalla Commissione. Al contempo, potremmo dichiarare l'urgenza di decidere sul tribunale della famiglia, considerato che si tratta di una norma di delega, come ha ricordato la presidente Finocchiaro, cosicché nel giro di una ventina di giorni o di un mese potremmo ritornare in Aula e quindi approvarlo prima che la Camera proceda al suo esame.

Credo che questa possa essere la soluzione ideale, se davvero esiste una volontà in tal senso e non c'è nessun retropensiero, nè da una parte nè dall'altra parte. Per arrivare alla soluzione è necessario garantire la parità sin da oggi, ma nello stesso tempo assicurare la riforma del tribunale della famiglia, che significa sezioni specializzate, con la possibilità di varare, veramente nel giro di 20 giorni, una legge delega; e chi ha esperienza in questo campo sa che ciò è possibile anche in minor tempo. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Peterlini e Negri).

PRESIDENTE. Il senatore Caliendo è quindi contrario alla proposta di stralcio.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, intervengo in quanto, in dissenso dal senatore Caliendo, sono favorevole allo stralcio degli articoli 3 e 4. Infatti, proprio in ragione di questo, ho presentato l'emendamento 3.100, volto a sostituire gli articoli 3 e 4 con la delega al Governo per la costituzione del tribunale della famiglia. Dico ciò perché, avendo vissuto, allora nella veste di Sottosegretario, la nascita di questo provvedimento, in realtà la parte procedurale ha costituito un fuor d'opera, nel senso che non c'entra nulla con il principio sostanziale della parificazione dei figli legittimi e naturali.

Certo, oggi il fatto di parificare da un punto di vista sostanziale trova una contraddizione nella permanenza del tribunale per i minorenni. Ma quello che ci apprestiamo a votare è un provvedimento che non mi soddisfa, per i seguenti motivi. Intanto lascia ancora una promiscuità di competenze al tribunale dei minori. In secondo luogo, pur andando bene la competenza al tribunale ordinario, all'interno della procedura convivono due trattamenti differenziati per i figli: i figli legittimi potranno ricorrere con una istruttoria piena ex articolo 183 (Applausi dai Gruppi PdL e PD), mentre la camera di consiglio presuppone testi e sommarie informazioni e, quindi, non vi è la possibilità di avere una istruttoria piena. All'interno di una procedura avremo, pertanto, minori garanzie per il figlio naturale rispetto al figlio legittimo. (Applausi dai Gruppi PdL e PD. Commenti del senatore Caliendo).

Non mi soddisfano neppure gli emendamenti della senatrice Della Monica, perché pongono problemi fondamentali come quello della trascrivibilità dell'ipoteca, ossia del fatto che si possa iscrivere il diritto di abitazione e quindi maggiori garanzie. Neppure con quel testo si arriva ad avere completezza.

Allora la strada obbligata, se siamo tutti d'accordo in quest'Aula, è introdurre il tribunale della famiglia. Mi chiedo per quale motivo non vi è copertura finanziaria. Ricordo che, con un colpo di penna nel provvedimento riguardante le liberalizzazioni, abbiamo costituito il tribunale delle imprese. Oggi, di fronte al tribunale della famiglia, che non è un tribunale ma sezioni specializzate già esistenti in moltissimi tribunali, mi chiedo per quale motivo si fanno tutte queste storie. Si deve trovare la copertura quando si tratta di problemi concernenti rapporti della nostra società. Non parliamo soltanto di mercato, di finanze e di spread, ma anche di relazioni che riguardano tutti, e quindi genitori, figli, cittadini, nessuno escluso. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, colleghi, sprecherò il mio voto con un dissenso, ma devo argomentare che il professor Cesare Massimo Bianca, presidente di una commissione in materia presso la Presidenza del Consiglio, sia in passato che attualmente, essendo stato riconfermato, che rappresenta la maggiore autorità in Italia riconosciuta sul diritto di famiglia, ha ripetuto fino alla nausea, anche nelle ultime ore, che le motivazioni portate per non parificare subito proceduralmente sono totalmente pretestuose.

Noi possiamo e dobbiamo parificare le procedure immediatamente, perché quanto propone il senatore Berselli è una immediata parificazione che non discrimina, anzi parifica sin da adesso. Seguire la strada contraria, ossia quella di stralciare, vuol dire agire in modo ridicolo: proclamiamo al mondo che i figli sono tutti uguali e poi li trattiamo per mesi o per anni in maniera diversa. Se ho un figlio nato nel matrimonio e uno fuori dal matrimonio, secondo questa interpretazione essi andranno davanti a giudici diversi. Sostanzialmente sono uguali, ma proceduralmente vanno davanti a due magistrati diversi. È un fatto che non sta assolutamente in piedi. (Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, è evidente - mi riferisco a quanto affermato dalla senatrice Alberti Casellati - che i figli nati dentro e fuori dal matrimonio avranno trattamenti diversi. Da una parte, c'è il matrimonio e, quindi, un contratto; dall'altra parte, nulla, a meno che nel frattempo non si decida di fare una legge sulle unioni civili, sulle coppie di fatto (Applausi del senatore Perduca), dando anche a quei genitori e a quell'unione un riconoscimento legale.

Il senatore Perduca ed io, come firmatari dell'emendamento del senatore Berselli, ci dichiariamo contrari alla proposta di stralcio. Vorrei ricordare a quest'Aula che il provvedimento in esame, che da quasi un anno giace al Senato, ha continuato ad essere rimandato in Commissione perché le opzioni sono due: o si vota il testo così come è arrivato dalla Camera, consapevoli della discriminazione del trattamento dei figli nei due tribunali diversi, così domani sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale come legge dello Stato; oppure si tenta di fare l'operazione del buon legislatore e, quindi, si enuncia il principio della parificazione dei diritti dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio e lo si scrive anche nella legge. Poi si fa la legge che, oltre a sancire il principio, lo rende praticabile e agibile.

Abbiamo optato per questa seconda strada, ovvero affermiamo che i figli sono uguali e facciamo sì che lo siano anche davanti il tribunale.

La proposta di stralcio che stiamo esaminando però ci riporta indietro; pertanto, mi viene da chiedere: perché è stato cambiato il testo? Perché sono state apportate quelle piccole modifiche? L'unica importante e sostanziale modifica che era necessario apportare al testo giunto dalla Camera era quella che prevedeva la parificazione del trattamento dei figli di fronte al tribunale, di avere uno stesso tribunale. (Applausi del senatore Berselli). Se ora decidiamo di tornare indietro, tanto valeva approvare il testo della Camera dei deputati così com'era e vederlo pubblicato domani stesso sulla Gazzetta Ufficiale. (Applausi dei senatori Mura e Berselli).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, a questo punto il Governo si rimette all'Assemblea.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, avendo presentato un emendamento che propone la sostituzione degli articoli 3 e 4, andrebbe votato prima della proposta di stralcio?

PRESIDENTE. No, viene prima la votazione dello stralcio.

Metto pertanto ai voti la proposta di stralcio S3.100, presentata dalla senatrice Finocchiaro.

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (Commenti della senatrice Spadoni Urbani).

Prendo atto che la senatrice Spadoni Urbani non è riuscita a votare. Se vuole, può intervenire per dichiarare come avrebbe votato.

SPADONI URBANI (PdL). Contro la proposta di stralcio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 3, ricordando che l'emendamento 3.101, stante il parere contrario della 5ªCommissione, sarebbe improcedibile.

GALLONE, relatrice. Signor Presidente, con riguardo agli emendamenti 3.101 e 3.200, invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 3.103.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, a questo punto, il Governo si rimette all'Assemblea su tutto.

PRESIDENTE. Non ho capito se si rimette all'Aula su tutti gli emendamenti o solo sull'emendamento 3.100. (Brusìo).

Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio, perché altrimenti non riusciamo a comprenderci.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.100 è stato formulato un invito al ritiro. Senatrice Alberti Casellati, accoglie tale invito?

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, non ritiro l'emendamento a mia firma.

SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, vorrei far presente all'Assemblea, e in particolare al senatore Berselli e alla relatrice Gallone, che vi è un clima di forzatura. Dalla senatrice Finocchiaro, così come dalla senatrice Alberti Casellati, è stato evidenziato chiaramente che in Aula si è accreditata l'idea che intendiamo parificare anche sul piano procedurale oltre che sostanziale i figli nati al di fuori del matrimonio e all'interno del matrimonio, ma non è così. Infatti, per essere chiari, si unifica il giudice (spostando la competenza dal giudice minorile al giudice ordinario), ma la procedura rimane distinta. Sottolineo alla senatrice Poretti che un bambino non è maggiormente tutelato con lo spostamento al tribunale ordinario, perché non esiste una procedura uguale a quella dei tribunali ordinari. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

Quindi, se mi è concesso evidenziarlo, la discriminazione è più sottile perché si trasferisce al giudice ordinario la competenza e quindi si ha un giudice unico (allora, facciamo come prevede la proposta della senatrice Alberti Casellati), ma sulla procedura si distingue: non vi è la possibilità di ingiunzione e non vi è ultrattività. Pertanto, nel momento in cui deve essere deciso il destino di un bambino nato fuori dal matrimonio, il giudice non ha in mano niente per stabilire quanto si paga, in quale casa abiterà e così via.

Dunque, ritengo grave che si accrediti l'idea che con l'emendamento 3.103 votato dalla Commissione si parifichino i diritti, quando in realtà si prevede l'opposto. Il senatore Berselli, come presidente della 2a Commissione permanente, dovrebbe cercare l'unità su questi temi e non dividere l'Assemblea. Ricordo che alla Camera dei deputati hanno votato all'unanimità.

Dopo la discussione svolta in questi giorni posso affermare che lo spostamento al tribunale ordinario non risolve la questione fondamentale, oltre alla procedura. Che tipo di modello di giudice abbiamo in mente? Pensiamo a un giudice che risolve i conflitti, che sceglie la risoluzione dei conflitti, oppure a un giudice oppositivo, dell'opposizione? In quel caso, la lobby degli avvocati avrebbe veramente un peso molto grande: invece di risolvere le questioni, avrebbe la possibilità anche nel tribunale ordinario, senza una procedura certa, di aumentarla a dismisura anche per i figli dei genitori non coniugati. Rimango veramente esterrefatta nel vedere che, dietro un'apparente tutela dei diritti dei minori nati al di fuori del matrimonio, in realtà si tutela la potente lobby professionale degli avvocati. Ciò non è accettabile! (Applausi dai Gruppi PD e PdL. Commenti del senatore Berselli). Senatore Berselli, non è accettabile. L'Europa, anche nelle ultime settimane, ha votato provvedimenti che prevedono il giudice specializzato.

Cosa succede oggi se si va di fronte ad un tribunale ordinario? Succede che non ci sono le competenze, non c'è personale. Quindi, trasferire dal giudice minorile la competenza relativa ai procedimenti che interessano i figli dei non coniugati, senza che siano state fissate le procedure e le competenze, non fa sì che i minori vengano tutelati meglio; anzi, i minori non solo non vengono tutelati, ma il loro caso verrà discusso senza che vi siano le procedure idonee e in una condizione di mancata specializzazione. Mi dovete spiegare perché non è stata accolta la proposta della presidente Finocchiaro che metteva in evidenza proprio questo aspetto.

Inoltre, il senatore Berselli sa bene che nel momento in cui la Camera dei deputati esaminerà questo provvedimento vi è il rischio fortissimo che esso muoia in quella sede. Chiedo pertanto a voi, come ho chiesto a me stessa, avendo molte preoccupazioni al riguardo, se siamo disposti ad assumerci la responsabilità di non votare in questa legislatura, dopo che il diritto di famiglia ce lo chiede da quarant'anni, la parificazione sostanziale dei diritti dei bambini nati fuori e dentro il matrimonio. Fuori vedo non solo forme di "cretinismo" parlamentare ma soprattutto l'azione di lobby potenti, e questo non è accettabile.

Se si chiede un giudice specializzato, la soluzione è lo stralcio dell'articolo 3 o l'approvazione dell'emendamento della senatrice Alberti Casellati per realizzare in fretta il tribunale per la famiglia. Del tribunale per i minorenni attuale occorre prendere un modello di giudice con una giurisdizione non oppositiva, che tende non a cercare i torti o le ragioni, ma a ricostruire un rapporto in condizioni diverse dopo una crisi, tutelando soprattutto i minori. Ci vogliono le competenze perché si tratta di un tribunale della persona e delle relazioni, non di un tribunale del patrimonio. Questo è il punto fondamentale. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco).

Vi chiedo pertanto di approvare l'emendamento 3.100 della senatrice Alberti Casellati perché, pur non essendo d'accordo su tante delle questioni in esso contenute, ha il merito di dire al Governo che è ormai matura la necessità di un tribunale della famiglia, anche ad invarianza di spesa. Dobbiamo fare questo salto di qualità. Non possiamo dare soltanto uno schiaffo alla Camera per motivi di lobby professionali: questo è inaccettabile! Lo si può fare perché facciamo un passo avanti rispetto alla Camera. Il Senato potrebbe mostrare un picco d'orgoglio riformando sul serio la materia e andando contro la frammentazione, ma nell'ottica di una parificazione sostanziale nonché procedurale. Con l'emendamento del senatore Berselli, infatti, cara senatrice Gallone, non ci sarà la procedura, e la difformità sarà ancora più evidente.

Senatore Giovanardi, ci siamo incontrati con lei nel corso dei lavori della commissione del professor Bianca che ne operato per l'unificazione delle procedure. Occorre avere, senatrice Poretti, la stessa procedura per i figli nati fuori e dentro il matrimonio. Non è che andando dal giudice ordinario e facendo contenti gli avvocati si risolve la situazione. La «commissione Bianca» era per realizzare una procedura unica.

Per questa ragione voteremo a favore dell'emendamento presentato dalla senatrice Alberti Casellati. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Vizzini).

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di riepilogare. Senatrice Alberti Casellati, mi sembra di aver capito che lei non accetta l'invito al ritiro.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, la relatrice sostiene di non aver espresso il parere su questo emendamento.

PRESIDENTE. Adesso lo vediamo. Intanto, lei non ritira l'emendamento.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Scusi, Presidente, ma intervengo su quello che dice la relatrice.

PRESIDENTE. Invito allora la relatrice a esprimere il parere sull'emendamento 3.100.

GALLONE, relatrice. Signor Presidente, se rileggiamo il resoconto io non ho dato il parere sull'emendamento 3.100, perché aspettavo di conoscere dalla Presidenza l'ammissibilità o meno dello stesso. Allora, alla luce del fatto che l'emendamento è stato dichiarato ammissibile dalla Presidenza...

PRESIDENTE. No, la Presidenza non lo ha dichiarato ammissibile: l'emendamento è improcedibile. Lo avevo già detto alla senatrice Alberti Casellati, che in risposta aveva dichiarato di non volerlo ritirare.

Relatrice Gallone, ha qualcosa da dire in merito?

GALLONE, relatrice. Chiedo alla presentatrice, senatrice Alberti Casellati, di ritirare l'emendamento 3.100 e trasformarlo in ordine del giorno; altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Alberti Casellati se intende accogliere tale proposta.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Intanto non ho capito il motivo della improcedibilità dell'emendamento.

PRESIDENTE. Consegue al parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Accetta l'invito avanzato dalla relatrice?

ALBERTI CASELLATI (PdL). No, Presidente. Ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Alberti Casellati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (Commenti dai banchi del PdL. Proteste dai banchi del PD).

(La richiesta risulta appoggiata)

GASPARRI (PdL). Domando di parlare, Presidente!

MAZZUCONI (PD). Stiamo votando!

PRESIDENTE. Mi sembra abbastanza chiaro l'orientamento. Comunque, invito nuovamente la relatrice ad esprimere il suo parere.

GALLONE, relatrice. Il parere è contrario. Chiedo alla presentatrice, senatrice Alberti Casellati, se vuole accogliere la proposta di trasformare l'emendamento 3.100 in ordine del giorno. (Commenti dai banchi del PD e del PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, premesso che se vogliamo possiamo fare di tutto, l'orientamento mi sembra abbastanza chiaro. Se poi vogliamo riaprire un dibattito, sul quale mi pare la presidente Finocchiaro abbia...

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Va bene, colleghi. Allora, riapriamo il dibattito sul tema.

Prego, presidente Gasparri.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, chiedo scusa se riapriamo il dibattito, ma mi pare che la questione sia importante, e siamo qui per dibattere.

PRESIDENTE. Non è così, presidente Gasparri. Se nel corso di una votazione tutti intervenissero con questo sistema non ci sarebbe né un Governo che governa, né una maggioranza che fa la maggioranza ma solo un'opposizione che fa l'opposizione. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Menardi).

Prego, senatore Gasparri.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, se lei ritiene che io non debba intervenire, mi uniformo alle sue decisioni. Se però mi consente di utilizzare questo tempo, vorrei farlo in termini costruttivi per dire che la relatrice ha espresso contrarietà non nel merito dell'emendamento, ma alla luce di ciò che lei ha detto, e cioè della improcedibilità ex articolo 81 della Costituzione, relativamente alla copertura finanziaria.

Il tribunale della famiglia è un'istituzione importantissima, e difficilmente si può fare a costo zero. Credo che il parere espresso dalla 5a Commissione non entri nel merito della questione, se è cioè giusto istituire il tribunale, ma sia piuttosto teso a non assumere una decisione che poi potrebbe rivelarsi infondata.

Cosa potrebbe avvenire approvando un emendamento giusto? Che nel passaggio successivo nell'altro ramo del Parlamento si modifichi il testo o che la Presidenza della Repubblica, per mancanza dei requisiti ex articolo 81 della Costituzione, non promulghi la legge.

Quindi, io credo che la cosa più saggia sia accogliere l'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno e seguire l'ipotesi fatta prima dal senatore Caliendo di procedere poi, approvato il principio di equiparazione dei figli, alla discussione in Senato dell'istituzione del nuovo tribunale della famiglia, questo diverso modo di organizzare la giustizia.

In sintesi, quindi, mi auguro che si possa procedere a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno e che si possa con urgenza completare la decisione che oggi prenderemo con una definizione seria, provvista di copertura finanziaria in base all'articolo 81 della Costituzione, per procedere nel concreto nell'interesse dei minori e dei bambini del Paese. (Applausi dal Gruppo PdL).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, insieme alla senatrice Alberti Casellati sono relatore dei disegni di legge con cui si intende istituire il tribunale della persona e della famiglia. Sono, cioè, provvedimenti in fase avanzata di esame in Commissione.

Con questo emendamento si dà al Governo la possibilità di procedere entro sei mesi a fare ciò che noi stiamo facendo ora attraverso un confronto. Mi dispiace, ma mi viene tolto il potere di essere relatore di un articolato testo di legge che stiamo esaminando per trasformarlo in un emendamento. (In altre parole, un'intera materia esaminata dalla Commissione diventa un emendamento riferito ad un altro disegno di legge.

Francamente, da parte nostra, relatori di quei disegni di legge, sarebbe una mancanza di riguardo proprio nei confronti del nostro lavoro. Vorrebbe dire che noi non abbiamo fiducia in noi stessi, relatori, e ci affidiamo al Governo perché faccia in sei mesi quello che potremmo fare in un mese. (Applausi del senatore Berselli).

Quindi il mio voto, per rispetto di me stesso, sarà contrario.

PRESIDENTE. Procediamo dunque con la votazione. (Commenti del senatore Caliendo).

MARINARO (PD). Vorremmo sentire il Governo.

PRESIDENTE. Il Governo si è rimesso all'Aula.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Alberti Casellati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, volevo tranquillizzarla, perché la Presidenza metterà in votazione la sua proposta al momento opportuno. Intanto andiamo avanti. Stia tranquillo, non si preoccupi.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Presidente, non per contraddirla, ma credo che non avremmo dovuto votare l'emendamento 3.100.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, ci lasci proseguire secondo la procedura, che così si risolvono i problemi.

CALIENDO (PdL). Non voglio discutere, Presidente, ma non sarebbe il caso di procedere nemmeno con l'emendamento 3.101, per poter arrivare ad una posizione unanime circa la possibilità di accantonare questi emendamenti e chiedere la dichiarazione d'urgenza per i disegni di legge che si occupano dell'intera materia.

PRESIDENTE. Sono state svolte le dichiarazioni dei Presidenti di ogni Gruppo parlamentare che hanno espresso il proprio punto di vista. La Presidenza ne deve prendere atto; non può fare a meno di considerarle.

Senatrice Della Monica, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.101?

DELLA MONICA (PD). No, signor Presidente, non lo accolgo e credo invece che quello in esso contenuto sia un tema su cui è possibile trovare la convergenza delle varie forze politiche.

Credo che tutti in quest'Aula dovremmo tenere presente che l'interesse superiore che vogliamo tutelare è quello del minore e dei figli nati fuori dal matrimonio affinché siano equiparati esattamente a quelli nati all'interno del matrimonio.

A questo punto, circa l'emendamento 3.103, che - lo ripeto - è incompleto (è stato detto anche dalla senatrice Serafini), in quanto fa riferimento esclusivamente ad una procedura in camera di consiglio e non risolve le problematiche relative al rito ed alle lacune normative esistenti, la cosa migliore sarebbe affidare una delega al Governo per le disposizioni processuali.

Pertanto, vorrei addirittura modificare il testo dell'emendamento 3.101 prevedendo che il Governo adotti il decreto legislativo non più entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, ma entro 60 giorni.

I criteri a cui ci siamo ispirati sono quelli di dare effettiva parità ed effettiva tutela al figlio minore, prevedendo una fase volta all'assunzione di provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile; la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare (e mi perdoni il senatore Caliendo: parliamo di casa familiare e non di casa coniugale, e il termine è quello giusto, perché la famiglia si considera anche come nucleo di fatto, nel momento in cui si esaminano gli interessi dei figli nati all'interno o fuori del matrimonio; quindi, ripeto, l'espressione non è sbagliata); i poteri del giudice di acquisire prove anche di ufficio e pronunciare provvedimenti anche oltre i limiti delle domande delle parti. Abbiamo infatti bisogno di un giudice specializzato che sia in grado di tutelare l'interesse dei minori anche l'oltre le contraddizioni tra le parti.

Occorre inoltre prevedere la disciplina della fase istruttoria e della fase conclusiva e decisoria e, altro punto importante, la disciplina dell'audizione obbligatoria del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies del codice civile (raccomandazione che viene da tutte le direttive internazionali e da tutte le convenzioni in materia), nonché le garanzie relative all'adempimento di obblighi patrimoniali del genitore obbligato al mantenimento dei figli (in particolare, il potere del giudice di imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi; l'idoneità dei provvedimenti provvisori e definitivi come titoli per l'accensione di ipoteca giudiziale; il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1 dicembre 1970; il sequestro dei beni del genitore obbligato per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento).

Vanno infine previsti il termine per reclamare i provvedimenti dinanzi alla corte d'appello; la ricorribilità in Cassazione; la modificabilità dei provvedimenti definitivi con la procedura prevista dall'articolo 710 del codice di procedura civile; la possibilità che l'accordo tra i genitori in materia di affidamento e/o mantenimento dei figli sia omologato dal giudice ai sensi di quanto previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile; la necessità della difesa tecnica (che in questo momento non esiste); la concentrazione delle competenze innanzi ad un unico giudice specializzato e l'abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto con queste previsioni.

Quindi, si tratta di una delega articolata che consentirebbe effettivamente al Governo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di individuare il giudice specializzato, sia esso il giudice ordinario come sezione specializzata o il tribunale della famiglia, se fossimo giunti nel frattempo anche all'approvazione del disegno di legge presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri parlamentari (ne abbiamo presentato anche uno del Gruppo a firma della senatrice Anna Maria Serafini), che indubbiamente costituirebbe un principio grandissimo di civiltà che verrebbe a essere introdotto.

Riteniamo però che non si possa in questa situazione rinunziare a prospettare, nelle sedi a ciò deputate, una tutela veramente paritaria dei figli naturali e dei figli legittimi. Per questo, non ritiro l'emendamento e chiedo che sia votato a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. (Applausi della senatrice Serafini Anna Maria. Congratulazioni).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, la relatrice Gallone ha chiesto in maniera serena, quanto mai distesa e costruttiva il ritiro di questi emendamenti, non come ritualmente si fa ma proprio nel merito, chiedendo la cortesia di ritirarli per non arrivare ad un voto contrario, quando invece c'è una volontà convergente. Se con molto dispiacere abbiamo dovuto votare contro l'emendamento della senatrice Alberti Casellati, che in blocco, quasi incidentalmente, riproduceva in pratica l'intero testo di una complessa proposta di legge, alla quale, come tutti sappiamo, occorre apportare qualche aggiustamento, sia di carattere ordinamentale che procedurale (pur essendo un impianto di qualche pregio tanto per intenderci), a maggior ragione, e con dispiacere, se la collega Della Monica e gli altri firmatari non dovessero ritirare l'emendamento accogliendo il giusto invito della collega Gallone, ci toccherà votare contro.

Penso quindi che noi del Popolo della libertà ma anche gli altri Gruppi che si sono pronunciati in questo senso dovranno votare contro; forse non avremo fatto un buon servizio all'impostazione complessiva del problema, però avremo fatto un buon servizio legislativo.

Osservo che come la Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ha espresso un parere contrario all'emendamento della senatrice Alberti Casellati, rendendolo improcedibile, e ce ne era obiettivamente un fondamento, per le stesse ragioni, in verità, l'ostacolo verrebbe fuori per l'emendamento della senatrice Della Monica, se è vero che al punto 12 del capoverso - l'ho letto attentamente - si chiede la concentrazione delle competenze davanti ad un unico giudice specializzato, il che se non è zuppa è pan bagnato. Non prevede, cioè, direttamente ciò che ha previsto l'emendamento della senatrice Alberti Casellati, ma quasi. Quindi, l'obiezione legata alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione vale anche per l'emendamento della senatrice Della Monica.

Vorrei dire, concludendo, che anche la politica deve pur avere un ruolo costruttivo. È stato detto dal senatore Caliendo in maniera formale, con richiamo all'articolo 77 del Regolamento, e da noi tutti nel dibattito, che siamo vivamente interessati a concludere positivamente ed in brevissimo lasso di tempo, in Commissione giustizia, il lavoro che si sta facendo sulle sezioni specializzate per le controversie in materia di rapporti della persona (della persona e non solo della famiglia, e anche le interdizioni e le inabilitazioni sono fattispecie che rientrano in tale materia), tant'è che il senatore Li Gotti, come ha ribadito poc'anzi, e proprio la senatrice Alberti Casellati sono relatori su questo argomento. Siamo tutti interessati: il Presidente della Commissione lo ha ribadito, ce lo siamo detti anche al di fuori dell'Aula in tutti gli incontri; si tratta però di scrivere il testo, se permettete, non con un emendamento incidentale, così "sul tamburo", ma di scriverlo bene, considerando l'istituzione, gli organici e le spese in modo da predisporre un provvedimento vero.

Cosa accadrebbe, onorevoli colleghi, se licenziassimo così, per un dispettuccio politico, per un fronteggiamento su un tema così delicato, un testo che poi, a parte l'eventualità che si areni alla Camera, risulterebbe inapplicabile o sarebbe respinto per mancanza di copertura? Faremmo una cosa buona nei confronti delle famiglie che hanno dei minori, o dei minori stessi? Lascio a voi il giudizio.

Qui non si tratta di un derby politico. Pregherei anch'io insistentemente che si possa ritirare l'emendamento presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori. Vi è la garanzia di tutti i settori politici, di tutti i Gruppi, di riprendere - e mi smentisca il presidente Berselli se può e lo vuole - immediatamente e con priorità l'esame di questo argomento, scrivendolo in maniera tecnicamente praticabile in Commissione. Anche la politica e quello che ci si dice pubblicamente dovranno pur avere un valore!

In questo senso auspico naturalmente il ritiro dell'emendamento, altrimenti bisognerà, pur a malincuore, votare contro l'emendamento presentanto dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, quando lei riterrà di darmi la parola, come presidente della Commissione giustizia formalmente richiederò la dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in riferimento al disegno di legge della senatrice Alberti Casellati, vertente sul tribunale della famiglia, unitamente a quello della senatrice Della Monica, che verte su analoga materia. Entrambi i disegni di legge sono già stati affidati alla Commissione da me presieduta e sono stati incardinati. (Applausi della senatrice Magistrelli).

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Anche quello da me presentato.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, questa valutazione non la interessa ai fini dell'accoglimento dell'invito al ritiro dell'emendamento 3.101?

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, apprezzo che si dichiari l'urgenza dell'iter, ma penso che non si possa colmare il vuoto normativo, e insisto per questo. Poi farò una dichiarazione anche sull'emendamento 3.200, su cui inviterò i colleghi eventualmente a convergere.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, noi voteremo a favore, come abbiamo già fatto per l'emendamento della senatrice Alberti Casellati e come faremo per gli altri emendamenti all'articolo 3, sia quello della senatrice Della Monica che quello successivo, proposto peraltro anche da un nostro collega di Gruppo e dal presidente Berselli, perché ciò che emerge dalla presentazione di questi emendamenti e dalla discussione in Aula è che comunque esiste una questione seria, che è quella dell'allineamento dei diritti processuali ai diritti sostanziali che stiamo dando ai figli nati fuori dal matrimonio.

È chiaro che la questione troverebbe la naturale soluzione nell'istituzione del tribunale della famiglia, che però, da quello di cui abbiamo dovuto prendere atto, è prematura, essendo stato respinto l'emendamento precedente. Tuttavia, credo non si possa lasciare la materia del coordinamento processuale relativo alla questione della equiparazione dei figli naturali a quelli nati all'interno del matrimonio alla interpretazione del giudice, e quindi con un conflitto interpretativo e di giurisdizione che sarebbe obiettivamente un danno, oltre che una beffa, nei confronti dei soggetti che oggi noi con questo provvedimento intendiamo tutelare.

Per questa ragione, noi voteremo a favore di tutti questi emendamenti, consapevoli di un limite (vorrei dirlo senza polemiche): quando si affrontano provvedimenti così delicati e complessi credo che il lavoro della Commissione (lo dico senza voler far critiche nei confronti di nessuno) dovrebbe mettere l'Assemblea nella condizione di poter approvare un testo certo. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e LNP e del senatore Caliendo).

Non credo che abbiamo le competenze tecniche - parlo per me, ovviamente, non per gli altri colleghi - per poter fare un approfondimento di merito in Aula, in due ore, su come sia più opportuno tutelare dal punto di vista processuale un minore nato fuori dal matrimonio.

Rivolgo un appello agli amici e colleghi della Commissione: metteteci nella condizione di arrivare alla discussione in Aula con testi che siano facilmente accessibili dal nostro punto di vista. Ciò riguarda questa materia, ma se questo è l'andazzo, visti anche i precedenti, mi consentirete di essere preoccupato per quando e se si dovrà affrontare il tema del tribunale della famiglia.

Per questa ragione, e solo per questa ragione, noi voteremo a favore di tutti gli emendamenti che in qualche modo vanno nel senso dell'armonizzazione della disciplina processuale.

Rivolgerei un altro invito al Governo: ad essere un po' più partecipativo nel merito di tali questioni, altrimenti non ne usciamo più. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e della senatrice Bianconi).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatore D'Alia, la Commissione giustizia aveva tentato di trovare una soluzione in ordine alla norma che ci era stata trasmessa dai colleghi della Camera. (Brusìo. Richiami del Presidente).

La Commissione giustizia aveva tentato di modificare il testo che ci era pervenuto dalla Camera, che aveva individuato la competenza del tribunale dei minori in materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Era un punto di contrasto con lo spirito e con la prima parte, quella di natura sostanziale, della legge.

Nel testo licenziato dalla Commissione vi è un errore tecnico, ossia il richiamo all'articolo 710 del codice di procedura civile. È chiaramente un riferimento sbagliato, perché quell'articolo riguarda le separazioni. Dovevamo correggere questo, e invece in Aula sta succedendo tutt'altro. Da questo testo, che dovevamo correggere perché vi è un riferimento normativo errato, si è passati ad affrontare temi che sono già materia di discussione in Commissione, ossia l'istituzione del tribunale della famiglia, dei minori, della persona e altri problemi.

Pertanto, senatore D'Alia, il testo pervenuto in Assemblea aveva una sua completezza, salvo un errore da correggere. Se poi in Assemblea sbarcano tutte le buone intenzioni dei colleghi, ampliando il tema del disegno di legge, non è colpa della Commissione giustizia. Mi dispiace per i colleghi: stiamo trasformando l'Aula del Senato in una Commissione giustizia allargata, ma non è colpa nostra. (Applausi del senatore Berselli).

Allora, all'invito a venire in Aula con testi che abbiano una loro compiutezza noi abbiamo adempiuto prima ancora che ci venisse rivolto; tant'è vero che non riesco a capire, a questo punto, come il principio della compiutezza, invocato dal senatore D'Alia, si traduca nell'approvazione di tutti gli emendamenti che introducono altre materie. Me lo deve spiegare, poi, questo criterio di compiutezza.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Non ho detto questo.

LI GOTTI (IdV). No, caro collega D'Alia. Ha detto che la Commissione giustizia ci offre materia di contrasto invece che materia di soluzione. Mi dispiace, ma è proprio questo l'argomento.

Era un testo compiuto, che aveva ratificato quello che tutti quanti abbiamo condiviso, ossia una disciplina unitaria per i figli naturali e legittimi dinanzi al medesimo giudice. È stato approvato da tutti in Commissione. C'è un errore tecnico: si cercava di porre rimedio a questo errore tecnico, e invece poi è successo di tutto. Si è ampliato il tema.

Venendo all'emendamento 3.101, a firma della senatrice Della Monica e di altri senatori, questa sarebbe una soluzione che lascerebbe la sostanza del testo e delegherebbe al Governo - come lei ha proposto, anche entro termini più brevi, ridotti a 60 giorni - le disposizioni processuali. A dire il vero, non ci credo, perché con il fatto che il Governo non prende posizione su nulla non so che cosa ne verrà fuori. (Applausi dei senatori Perduca e Poretti).

Non so se si tratta di un errore di stampa, visto che stiamo parlando della materia del riconoscimento. Al primo capoverso viene affermato un principio importante. Ivi si dice: «Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni» - poi ridotti a 60, come proposto - «dall'entrata in vigore della presente legge» - che riguarda il riconoscimento - «un decreto legislativo contenente una disciplina unitaria» - e va benissimo - «nei procedimenti per l'affidamento e il mantenimento (...)». Non c'è proprio la parola "riconoscimento".

Si tratta di approvare una delega al Governo a breve per la disciplina processuale del riconoscimento, quando proprio la materia del riconoscimento non verrebbe affidata all'Esecutivo e, quindi, rimarrebbe totalmente scoperta. Forse è un errore di scrittura, ma deve essere corretto subito o, diversamente, così com'è l'emendamento, non si affronta proprio il problema della competenza per il riconoscimento. Stiamo dicendo che è delegato il Governo ad adottare una disciplina unitaria per l'affidamento e il mantenimento. Del riconoscimento non ne parliamo. Quindi, in un testo modificato, è chiaro che la dicitura dovrebbe essere «disciplina unitaria» - e ritorna il discorso del superamento della discriminazione - «in materia di riconoscimento». Se è così, questa sarebbe la soluzione intermedia tra la soluzione immediata e la soluzione differita a 60 giorni.

Potrebbe trovarsi una soluzione indolore, senza lo scontro su una materia che ci vede così d'accordo nei principi e nella parte sostanziale. Aspetto che vengano forniti questi chiarimenti su un'incongruenza del testo che io attribuisco ad un errore tecnico tipografico.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 11,17)

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto di istruzione superiore «Silvio Spaventa» di Atessa, in provincia di Chieti. A loro va il saluto del Senato e l'augurio per la loro attività di studio. (Applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn.
2805, 128, 2051, 2122e 2836 (ore 11,18)

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, intervengo brevemente per fatto personale, non per polemizzare con il collega Li Gotti, al quale non voglio ricordare le statistiche dei lavori in materia di giustizia di quest'Aula, né il triste primato di cassazioni che abbiamo da parte della Corte Costituzionale. Mi auguro solo che non replicheremo con la responsabilità civile.

Mi permetto di segnalare che le mie affermazioni - che confermo - riguardano la presa d'atto che c'è un emendamento, firmato dal Presidente della Commissione e da altri senatori, tra cui il collega Serra, che segnala la questione dell'armonizzazione del trattamento processuale a quello sostanziale. Che poi questo tema sia stato affrontato in maniera diversa da alcuni colleghi con altri emendamenti è logico e naturale nel momento in cui esso già viene segnalato dalla Commissione.

Dunque, non era una critica ma una constatazione del fatto che ci troviamo ad affrontare un dibattito che, verosimilmente, ci saremmo potuti risparmiare con un miglior servizio anche alla qualità del testo che andremo ad approvare.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, vorrei pregare la collega Della Monica di ritirare i suoi emendamenti, perché, malgrado le buone intenzioni manifestate ieri in un incontro complessivo sulla materia, a lei, come a tutti i presenti, non sfugge la difficoltà estrema di un approfondimento in Aula di una materia complessa qual è l'istituzione di un tribunale o di una sezione specializzata unica per la famiglia attraverso una legge delega che, a tutta evidenza, deve esplicitare tassativamente una serie di parametri a cui il Governo deve uniformarsi. Non basta l'indicazione di una disciplina unitaria, perché il Parlamento deve anche precisare che tipo di disciplina va data alla sezione specializzata per la famiglia, e questo è un lavoro tipico della Commissione, come dice bene il collega D'Alia.

In Commissione, però, collega D'Alia, questo tipo di approfondimento era stato escluso ritenendo più opportuno trattarlo separatamente rispetto ad un provvedimento che è veramente - esso sì - una riforma straordinaria, epocale, che prevede l'equiparazione del diritto sostanziale per i figli nati all'interno e al di fuori del matrimonio, proprio per evitare di introdurre un argomento che avrebbe appesantito i lavori, la cui assenza, invece, comportava la possibilità di arrivare rapidamente all'approvazione del disegno di legge ora in esame.

Insistere sull'Aula e arrivare alla prova dei numeri non giova nel modo più assoluto, perché è mancato l'approfondimento e perché eventuali possibilità di confronto costruttivo sulle singole parti della delega sono venute meno. Si tratta di confronti di carattere squisitamente tecnico e non politico, perché su questa materia siamo tutti d'accordo. Allora, se la Commissione giustizia, come ritengo, non avrà difficoltà ad impegnarsi in tempi rapidissimi per l'approvazione dei disegni di legge sul tribunale della famiglia che le sono stati assegnati che sono già all'ordine del giorno, lo ripeto, anche per la bontà del prodotto legislativo che siamo chiamati a licenziare, ritiriamo questi emendamenti e riparliamone al più presto in Commissione giustizia. In tale sede potremo approntare un prodotto migliore che possa eventualmente vedere in Aula soltanto piccoli ritocchi marginali. (Applausi dal Gruppi CN: GS-SI-PID-IB-FI e PdL).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, mi riallaccio agli interventi del senatore D'Alia e del senatore Li Gotti, che all'interno degli emendamenti ha evidenziato anche degli errori tecnici. Mi sembra sia chiaro a tutti che forse il provvedimento al nostro esame doveva rimanere ancora in Commissione e per questo chiedo all'Assemblea se non sia il caso di invertire l'ordine dei lavori, iniziando ad esaminare il provvedimento successivo e lasciando il pomeriggio alla Commissione giustizia, considerati anche gli errori, per confrontarsi sui restanti emendamenti e per trovare una soluzione unitaria. In seguito, oggi pomeriggio stesso o domani, il provvedimento potrà essere riportato in Aula per concludere l'esame degli emendamenti e passare alla sua approvazione. In questo modo potremmo avere un prodotto legislativo migliore di quello attualmente al nostro esame, come sembra a tutti, almeno a chi non è componente della Commissione giustizia.

Anche fra i dubbiosi vi sono linee di pensiero diverse, però mi sembra che, alla fine, tutti vogliano arrivare allo stesso obiettivo: garantire i figli nati sia all'interno che al di fuori del matrimonio. Allora, se esiste una volontà comune, di arrivare a questo risultato, qualche ora di discussione in più da parte dei nostri tecnici, chiamiamoli così, della Commissione giustizia magari servirà per arrivare in Aula con un emendamento condiviso dal relatore che possa indicare una soluzione accettabile per tutti.

Dunque, la mia proposta è di rinviare questo punto all'ordine del giorno e di passare al successivo, per poi riprenderlo subito dopo. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Vi sono già delle richieste di intervento. Chiedo pertanto a chi interverrà di esprimersi anche sulla proposta avanzata dal senatore Bricolo, al fine di evitare un nuovo giro di consultazioni da parte di un oratore per ciascun Gruppo.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, intendo fare due rilievi.

Innanzitutto faccio notare che questo provvedimento, com'è giunto alla Commissione giustizia del Senato, prevedeva addirittura una prontissima approvazione con adeguamento al testo della Camera. Si pensava addirittura di non farlo passare per l'Aula. Dopodiché sono sorti alcuni problemi seri, tra cui quello di equiparare le discipline processuali e, quindi, i diritti non solo sostanziali, ma anche processuali, dei figli nati dentro e fuori del matrimonio. E di fronte all'eventualità di trasferire la procedura dinanzi al giudice ordinario è sorta la necessità di individuare procedure più complete.

Ora, comprendo che dare una delega al Governo possa apparire qualcosa di estremamente complesso, ma non lo è, perché i principi di tale delega non riguarderebbero il tribunale della famiglia (altrimenti rischiamo di fare confusione), bensì esclusivamente l'affidamento, il mantenimento e - come chiede di aggiungere, giustamente, il senatore Li Gotti - il riconoscimento dei figli, anche richiamandosi al titolo del disegno di legge. Ma non stiamo parlando del tribunale della famiglia e quindi non vogliamo forzare la mano su questo terreno. Non abbiamo necessità di individuare risorse economiche di copertura di una norma di questo genere. Stiamo parlando solo dell'affidamento a un unico giudice - che può essere benissimo il giudice ordinario - che abbia competenze specialistiche (perché stiamo parlando di sezioni specializzate) di tutte le procedure che riguardano i figli nati dentro e fuori del matrimonio. I criteri di delega sono chiarissimi. Siccome questo Parlamento è composto in larga parte di giuristi, credo che li possano esaminare in brevissimo tempo. I criteri - a mio avviso - sono chiari e completi.

Non ho ragione di ritirare il mio emendamento, anzi credo che esso rappresenti un ottimo punto di mediazione per risolvere una problematica che sta contrapponendo Camera e Senato in maniera assolutamente inaccettabile, dal momento che ci dobbiamo occupare in questa sede esclusivamente della tutela dei diritti dei figli nati dentro il matrimonio e fuori da esso. Se lo vogliamo fare in modo completo, definiamo dei criteri di delega. In 60 giorni il Governo è assolutamente in grado di farlo. Si individua un giudice unico e si risolvono alcune problematiche, che toccano in questo momento non solo i figli nati fuori del matrimonio, ma anche quelli nati nel matrimonio.

Quindi, accetto l'integrazione proposta dal senatore Li Gotti e chiedo che il termine per il Governo sia fissato in 60 giorni, anziché in 120, come ho già detto in precedenza. Insisto inoltre nella richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Quindi, chiedendo il voto elettronico, capisco che c'è una sua contrarietà alla proposta di rinvio del senatore Bricolo.

DELLA MONICA (PD). Esatto.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, prima di votare l'emendamento della collega Della Monica, le rivolgo la richiesta, quando lo riterrà, di consentire al Gruppo di esprimere il proprio parere sulla proposta avanzata dal collega Bricolo.

PRESIDENTE. Ho già detto che sono state avanzate alcune richieste di intervento. Essendosi già iscritto un senatore per Gruppo, chiedo di pronunciarsi anche sulla proposta del senatore Bricolo.

È evidente che cerco di semplificare, rivolgendomi anche ai Gruppi che hanno già parlato, ma non è detto che ci si riesca.

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, mi riferisco all'intervento del senatore D'Alia, il quale ha in qualche modo rimproverato alla Commissione di aver portato in Aula un provvedimento su cui si è innestata una discussione che non si sarebbe svolta se la Commissione giustizia avesse operato in modo diverso.

Credo abbia perfettamente ragione il senatore Li Gotti quando ricorda che la Commissione giustizia, a larghissima maggioranza, ha approvato un testo che poi è transitato in Aula.

La discussione che si è aperta, senatore D'Alia, non nasce dall'emendamento correttivo ricordato dal senatore Li Gotti, che sostituisce l'articolo 710 con gli articoli 737 e seguenti, per evitare dubbi di interpretazione, anche se il disegno di legge approvato l'anno scorso da questo ramo del Parlamento faceva riferimento proprio all'articolo 710.

Il problema nasce in Aula quando, al contrario, in Commissione non è mai emerso. La senatrice Alberti Casellati aveva annunciato di presentare un emendamento per l'Aula, ma non l'ha presentato in Commissione. La senatrice Della Monica - stiamo discutendo dei due emendamenti della senatrice Della Monica - non li ha presentati in Commissione, senatore D'Alia, bensì in Aula, a prescindere da quell'emendamento correttivo da noi presentato. Anche se non lo avessimo presentato, l'odierna discussione si sarebbe egualmente svolta, perché non si vuole accettare il principio in base al quale i figli naturali nati fuori dal matrimonio non debbono essere equiparati, dal punto di vista giurisdizionale, a quelli nati nel matrimonio. Si vuole perpetuare la situazione che vede i figli nati nel matrimonio nella giurisdizione del tribunale ordinario e quelli nati fuori dal matrimonio nella giurisdizione del tribunale dei minorenni. È quello che abbiamo voluto evitare con il testo approvato dalla Commissione, leggermente modificato dal punto di vista tecnico con quell'emendamento. Se per caso dovesse rimanere la situazione attuale, si perpetuerebbe una odiosa ed inaccettabile discriminazione.

Quando la senatrice Alberti Casellati ha presentato il suo emendamento in merito all'introduzione del tribunale di famiglia - lo sa bene la senatrice - nel merito ero d'accordo, tanto che ho chiesto di poter proporre, alla fine della seduta, la procedura d'urgenza.

Ero altresì d'accordo con la senatrice Della Monica, che sostanzialmente affronta la medesima materia, con provvedimenti già incardinati nella nostra Commissione, con tanto di relatori. Il pensare, però, di introdurre con un emendamento il tribunale della famiglia o le procedure prospettate dalla senatrice Della Monica rende l'odierna discussione estremamente difficile. Si tratta, infatti, di materie complesse, che avrebbero avuto bisogno di un confronto approfondito e accurato in sede di Commissione.

Senatore D'Alia, non è quindi colpa del presidente della Commissione o della stessa Commissione se non hanno affrontato detti argomenti, che avrebbero dovuto essere discussi se fossero stati presentati in quella sede.

Senatrice Della Monica, ho letto con attenzione i suoi due emendamenti, ma devo dire che sono particolarmente complicati e prevedono procedure particolari che fanno riferimento al giusto processo, che non so fino a quale punto sia garantito.

L'ipotesi formulata dalla Commissione, leggermente corretta, è semplicissima. Si introduce, per figli nati fuori dal matrimonio, la giurisdizione del tribunale ordinario, con i procedimenti in camera di consiglio, la quale prevede tutte le tutele possibili e immaginabili. Non è vero che in camera di consiglio i figli nati fuori dal matrimonio riceverebbero una tutela minore rispetto a quella prevista per i figli nati all'interno del matrimonio sempre davanti al tribunale ordinario con procedure non in camera di consiglio.

Ora io mi domando: se qualcuno nutre dei dubbi in ordine al fatto che l'altro ramo del Parlamento possa approvare il testo licenziato dalla Commissione che introduce semplicemente questa piccola modifica relativa ai figli nati fuori dal matrimonio, cioè che la decisione venga assunta in camera di consiglio, siete veramente convinti che, se approvassimo uno di questi emendamenti, l'altro ramo del Parlamento licenzierebbe il provvedimento nel testo da noi approvato? Io credo proprio di no. Renderemmo un pessimo servizio proprio a coloro che si battono, come tutti noi stiamo facendo in questo ramo del Parlamento, per equiparare a tutti gli effetti i figli nati dentro il matrimonio e fuori da esso.

La piccola modifica che abbiamo prospettato in Commissione e ribadito in Aula introduce un procedimento in camera di consiglio che, sono convinto, verrà accettato anche dall'altro ramo del Parlamento, se - come mi auguro - esso è animato dalle medesime buone intenzioni che caratterizzano il Senato. Credo però che difficilmente la Camera dei deputati potrebbe licenziare un testo che contiene uno o due di questi emendamenti.

Vorrei fare poi un'altra considerazione, indirizzata al senatore D'Alia. Egli non può dire che voterà a favore di tutti e tre gli emendamenti, perché, se verrà approvato un emendamento, gli altri saranno preclusi, poiché non sono compatibili tra di loro. L'unico emendamento di facilissima lettura e di immediata applicazione è quello che introduce il procedimento in camera di consiglio anche per i figli nati fuori dal matrimonio.

È per questi motivi, signor Presidente, che ho ritenuto di dover intervenire, e per tutelare l'onorabilità della Commissione giustizia, che è stata messa in discussione come se fossimo dei fannulloni. Noi componenti della Commissione non potevamo immaginare che sarebbero stati presentati degli emendamenti che mai in Commissione sono stati neanche prospettati. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Li Gotti e Poretti ).

PRESIDENTE. Il senatore Bricolo ha avanzato la proposta di sospendere la trattazione di questo punto e passare al successivo, per consentire alla Commissione giustizia di riunirsi per cercare di trovare un punto di convergenza. Terminato l'esame del punto successivo (che sia oggi pomeriggio o domani mattina), riprenderemo l'esame di questo provvedimento. In questo modo, possiamo garantire dei margini precisi ai lavori della Commissione, anche perché, diversamente, per gli impegni previsti in Aula, rischiamo che l'esame di questo provvedimento non si faccia più.

Chiedo ai rappresentanti dei Gruppi di pronunziarsi in proposito.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, credo che la proposta avanzata dal collega Bricolo sia di buonsenso, se, ovviamente, il Presidente e i membri della Commissione ritengono che un paio di ore di approfondimento possano consentire di giungere alla formulazione di un testo che sia condiviso e se ce n'è la necessità.

Per quanto ci riguarda, quindi, la modifica del calendario d'Aula di oggi non comporta alcun problema, se può essere utile allo scopo di trovare una soluzione che sia condivisa e che consenta il ritiro degli altri emendamenti.

Non voglio polemizzare poi con il presidente Berselli, che stimo, però considero ingenerose le critiche che mi sono state rivolte, perché mi sono semplicemente limitato ad una esortazione per invertire la statistica negativa sul punto. Tutto qui.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, sosteniamo la richiesta avanzata dal presidente Bricolo di rinviare il provvedimento in Commissione. Mi auguro che in quella sede si riesca a sciogliere il nodo che sta in questo, dal punto di vista squisitamente politico.

Il presidente Berselli chiedeva se c'è qualcuno che avanza dubbi sul fatto che la scelta operata al Senato possa essere gradita alla Camera. Noi non avanziamo dubbi, abbiamo certezze, presidente Berselli. Cerchiamo quindi di trovare in Commissione un punto unificante; personalmente il punto unificante - come hanno detto altri colleghi prima di me - lo trovo nella possibilità di istituire il tribunale della famiglia, che sarebbe quel giudice specializzato che potrebbe sciogliere le avversità che si addensano sull'approvazione definitiva del provvedimento.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, mi pare che ci stiamo pronunciando sulla proposta relativa ai lavori del Senato.

PRESIDENTE. Esatto.

GASPARRI (PdL). Lo sottolineo, onde evitare confusione.

Noi siamo d'accordo sulla sospensione dell'esame affinché la Commissione possa avere del tempo; tuttavia non riteniamo che si tratti di un rinvio in Commissione, perché il provvedimento resta iscritto all'ordine del giorno dell'Aula e deve essere completato. Ovviamente, chi non fosse disponibile ad utilizzare uno spazio per sintesi e soluzioni di buonsenso commetterebbe un errore.

Colgo l'occasione per evidenziare che mi fa piacere che la Camera dei deputati abbia un orientamento, ma io, come altri colleghi in quest'Aula, a lungo ho fatto parte della Camera dei deputati, la quale non è più Parlamento del Senato. Quindi, il Senato ha tutto il diritto di esprimere i propri orientamenti. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, è giusta questa precisazione, che ho fatto anch'io, perché altrimenti si inizia una procedura diversa. La proposta del senatore Bricolo è quella di sospendere la discussione di questi disegni di legge e passare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno. Tale spazio potrà essere utilizzato dalla Commissione.

BERSELLI (PdL). Ricordo che il successivo punto all'ordine del giorno è quello della Convenzione del Consiglio d'Europa fatta a Lanzarote.

PRESIDENTE. Lo so. Mi riferivo al primo pomeriggio, fino alle ore 16,30. Comunque, riprenderemo l'esame perché si tratta di una sospensione della discussione. Questo è il termine esatto.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con la soluzione individuata. Ovviamente la procedura che lei segue è corretta. Credo, però, che verrà fatta salva la possibilità che, all'esito della discussione che avverrà nel pomeriggio, la Commissione possa annunciare di non avere ancora concluso il lavoro. Ciò verrà valutato in un secondo tempo. In questo momento decidiamo così, ma - ripeto - viene fatta salva la possibilità che occorra più tempo.

TEDESCO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO (Misto). Signor Presidente, anche il Gruppo Misto ritiene che la proposta avanzata dal senatore Bricolo possa essere accolta e vada nella direzione di rendere produttivo il lavoro che si sta svolgendo, anche dopo quanto dichiarato dal presidente Berselli, il quale ha opportunamente sottolineato che le due proposte emendative (l'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Alberti Casellati, e l'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori), peraltro non di poco momento, non sono passate attraverso l'esame della Commissione.

Ci sembra, dunque, che ripristinare un iter corretto dal punto di vista procedurale non soltanto sia necessario, ma possa anche essere utile per individuare, non una soluzione qualunque, ma la soluzione più adeguata rispetto ad un problema che effettivamente esiste e deve essere risolto nel modo migliore possibile.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, a parte la correttezza della procedura che lei ha indicato, e comprendendo la ratio della proposta alla quale dunque non ci opporremo, mi permetto di osservare che sull'articolo 3 abbiamo già respinto l'emendamento 3.100. Peraltro, il mio Gruppo lo ha fatto con fatica perché riguardava il tribunale della famiglia. Adesso la Commissione tornerà a riflettere su emendamenti, fra l'altro presentati in Aula, avendo bocciato una precedente proposta emendativa sullo stesso argomento. Continuo ad avere qualche perplessità sul piano della correttezza sostanziale. Tuttavia vediamo cosa decideranno gli altri.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, sono d'accordo sul ritorno in Commissione del provvedimento, perché va nel senso di quanto poc'anzi dichiarato. Per chiarezza e trasparenza, è mio dovere sottolineare a tutti i colleghi che questo lavoro non può essere compiuto in due ore di tempo. Ciò deve essere chiaro a tutti.

Allora, l'argomento può rimanere all'ordine del giorno dell'Aula, in attesa che la Commissione deliberi, ma - ripeto - non si può concludere in due ore. È fin troppo evidente che in Commissione si riesaminerà tutto, compreso l'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Alberti Casellati, nella sua impostazione; quindi, è fin troppo evidente che il tempo a disposizione, un paio d'ore, è assolutamente esiguo e non renderà possibile arrivare ad una soluzione.

Quale possa essere poi l'orientamento della Camera a me interessa poco perché, come suol dirsi, tra Senato e Camera «no bridge».

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, dopo aver ascoltato le osservazioni del senatore Centaro, al fine di rendere fruttuosa la decisione che si sta profilando credo che la Presidenza possa posticipare la discussione non alla conclusione del prossimo provvedimento ma a fine calendario settimanale, quindi a domani, in modo da mettere a disposizione della Commissione sia la giornata di oggi che quella di domani, in prima mattinata, per pervenire a una conclusione. Credo che questa sia la soluzione più ragionevole.

BERSELLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (PdL). Signor Presidente, accolgo volentieri la proposta del presidente Bricolo, che reputo quanto mai opportuna, rilevo tuttavia che quanto precisato dal collega Bruno ha un suo fondamento. Sta bene sospendere l'esame in Aula perché la Commissione affronti in modo compiuto e sereno gli emendamenti rimasti, ma la mia perplessità nasce dal fatto che intanto quest'Aula ha bocciato l'emendamento della senatrice Alberti Casellati, e di ciò dobbiamo prendere atto. Non possiamo infatti reintrodurre in Commissione il contenuto di quell'emendamento, perché dobbiamo essere seri, e se siamo persone serie ci troviamo in questa difficoltà: avevamo quattro emendamenti, di cui uno è stato bocciato e gli altri sono ancora in discussione; sospendiamo l'esame dell'Aula e andiamo in Commissione per esaminare i restanti emendamenti. Ripeto, ho qualche perplessità.

Accolgo comunque volentieri la proposta del senatore Bricolo, condivisa da tutti i Gruppi, ma faccio presente anch'io quanto ricordato dal collega Centaro, ovvero che due ore sono assolutamente insufficienti; altrimenti, ci prendiamo in giro.

Mi auguro che il lavoro nel pomeriggio odierno e nella mattinata di domani possa portare a qualche conclusione. Certamente più tempo abbiamo a disposizione più è facile arrivare ad una conclusione. Faccio però un'altra considerazione finale. Anche se la Commissione si riunisce al termine della seduta dell'Aula, oggi pomeriggio molti colleghi della Commissione giustizia sono impegnati, alle ore 15,30, in un convegno molto importante dell'Associazione nazionale magistrati a cui avevano già dato la loro adesione. Domani si potrebbe continuare la discussione, ma mi chiedo quando si voterebbe.

Signor Presidente, dobbiamo garantire in quest'Aula la presenza di tutti i colleghi, e non possiamo fissare un orario non condiviso. Ricordiamoci che domenica prossima ci sono i ballottaggi. Personalmente sono parzialmente interessato. In Emilia-Romagna il ballottaggio riguarda solo Piacenza, ma ci sono tanti colleghi che sono obiettivamente impegnati. Lascio pertanto a lei la decisione sui tempi da assegnare alla Commissione per svolgere questo lavoro.

PRESIDENTE. Colleghi, come evidenziato in vari interventi e come da me affermato riprendendo le parole testuali del presidente Bricolo, non si tratta di un rinvio in Commissione, perché proceduralmente un tale rinvio azzererebbe i lavori (sappiamo, tra l'altro, quali sono i lavori che ci attendono). Quindi, prima di tutto, si tratta di un rinvio della discussione. La Commissione, infatti, non può affrontare nodi che l'Aula ha già sciolto, altrimenti vi sarebbe un «colpo di Stato» della Commissione rispetto all'Aula. Non le abbiamo dato questo mandato, presidente Berselli.

La Commissione - secondo punto - non può neanche modificare i testi presenti in Aula: può solo discutere e vedere se si trova una convergenza da riproporre nel dibattito in Aula.

Terzo ed ultimo punto. Ascoltando le diverse valutazioni, si può accogliere la soluzione, che mi sembra convincente, accennata come ipotesi dal presidente Bricolo e precisata poi dal senatore Legnini, di far riunire la Commissione al termine della seduta, e se occorre anche stasera, al termine dei lavori, che non credo si concluderanno tardissimo. Questo punto all'ordine del giorno sarà ripreso nella seduta antimeridiana di domani con votazione conclusiva, perché la Conferenza dei Capigruppo ha precisato che domattina l'Assemblea lavora. Nella seduta pomeridiana sarà svolto un question time, ma chi non è coinvolto nei lavori di domani pomeriggio sarà libero. Questa è la mia proposta.

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, se ho ben capito, lei dice che in Commissione non possiamo riprendere l'emendamento Alberti Casellati. Siccome l'emendamento Della Monica ipotizza la realizzazione del giudice unico specializzato, senza nessuna specificazione, quindi è una delega generica, dobbiamo riempirla di contenuti, e per fare ciò dobbiamo fare riferimento anche a quanto scritto nell'emendamento Alberti Casellati. Come è possibile altrimenti tornare in Commissione senza un testo da studiare?

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, è del tutto evidente che voi non potete riprendere un emendamento formale che l'Assemblea ha approvato, o non ha approvato e rivedere quello. Potete chiarirvi le posizioni e, se c'è un consenso, poi a presentare all'Assemblea - qualcuno dovrà farlo: lo potrà fare il senatore interessato - una cosa che funzioni dal punto di vista dei contenuti.

Stante l'opinione convergente dei Gruppi, io non metterei in votazione la proposta avanzata dal presidente Bricolo. Pertanto, così rimane stabilito. La discussione del provvedimento in esame sarà ripresa domani mattina; nel frattempo, la Commissione ha facoltà di riunirsi per svolgere un lavoro costruttivo e positivo.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, vorrei fare una precisazione: l'emendamento non approvato della senatrice Alberti Casellati riguardava il cosiddetto tribunale della persona e della famiglia. I due emendamenti rimanenti della senatrice Della Monica riguardano altri temi, cioè l'affidamento e il mantenimento dei figli. Quindi, sul tribunale della famiglia non si torna.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione ha avuto un mandato preciso. Ci sono i verbali che possono essere visti. È la procedura che non rende possibile affrontare temi già esaminati. Non c'è bisogno che sia io a dirlo.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatrice, abbiamo già discusso sull'ordine dei lavori e la Presidenza ha già deciso. Non si può tornare sul medesimo argomento. Comunque, ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei che lei autorizzasse la Commissione giustizia eventualmente a riunirsi sin da subito.

PRESIDENTE. La Commissione non può, perché c'è un argomento che riguarda i suoi componenti. Il Presidente della Commissione giustizia ha annunciato che la Commissione si riunirà al termine dei lavori dell'Assemblea. Laddove vi saranno argomenti all'ordine del giorno di oggi pomeriggio che non la riguardino, si procederà ad autorizzare la Commissione a riunirsi, ricordando poi che essa può riunirsi stasera.

Discussione del disegno di legge:

(1969-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,53)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1969-B, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Irelatori, il senatore Palmizio e la senatrice Allegrini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Palmizio.

PALMIZIO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori... (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, non si riesce a sentire la relazione: è un tema di grande importanza anche questo.

Prego, senatore Palmizio.

PALMIZIO, relatore. Come dicevo, il disegno di legge in titolo concerne la ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Il disegno di legge di accompagnamento contiene numerose norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il provvedimento, come è noto, è già stato esaminato in seconda lettura dal Senato ed è stato poi trasmesso alla Camera dei deputati, la quale ha apportato alcune modifiche alle norme di adeguamento. Il testo è stato nuovamente modificato dalle Commissioni riunite, al termine di un approfondito esame conclusosi nella seduta del 3 agosto 2011. Dopo che l'Assemblea ha rinviato il disegno di legge alle Commissioni riunite nella seduta del 12 ottobre 2011 per un ulteriore approfondimento, le Commissioni riunite propongono nuovamente all'esame dell'Assemblea il testo del disegno di legge così come approvato nella seduta del 3 agosto 2011.

Su tali profili che attengono essenzialmente al riparto di competenza nell'ambito della giurisdizione penale per i reati previsti dal disegno di legge, si soffermerà nel dettaglio la relatrice per la Commissione giustizia.

Con riferimento, invece, a quanto di competenza della Commissione affari esteri, sottolineo la necessità di giungere in tempi rapidi alla definizione del provvedimento onde consentire l'entrata in vigore della Convenzione di Lanzarote, la quale riveste una importanza fondamentale a tutela dell'integrità fisica e psichica dei bambini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Allegrini.

ALLEGRINI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna all'esame dell'Aula del Senato in quarta lettura la ratifica della Convenzione di Lanzarote, accompagnata da alcune norme di adeguamento interno.

Voglio dare brevemente conto all'Aula dell'iter d'esame del provvedimento. Questo, approvato una prima volta con modificazioni in sede referente il 3 agosto 2011, è stato rinviato il successivo 12 ottobre nel corso dell'esame in discussione generale in Assemblea alle Commissioni riunite 2a e 3a al fine di superare alcuni nodi tecnici emersi nel dibattito, con particolare riguardo ai profili della competenza delle procure sui reati ai danni dei minori.

Il nuovo esame in sede referente si è concluso nel mese di ottobre con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo già licenziato dalle Commissioni riunite. Illustrerò quindi le modifiche apportate dalle Commissioni riunite 2a e 3a al disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati.

In primo luogo, le Commissioni riunite sono intervenute, approvando gli identici emendamenti 4.1 (Benedetti Valentini), 4.2 (Perduca) e 4.3 (Caruso), sulla nuova fattispecie di reato di «Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia», riducendo da tre anni a un anno e sei mesi la pena minima prevista. È il caso di osservare come in tal modo sia stato ripristinato il quadro sanzionatorio stabilito nel testo licenziato dal Senato in seconda lettura.

Sempre con riguardo all'articolo 4, è stato approvato l'emendamento 4.4 del senatore Caruso con il quale, attraverso l'inserimento nel testo del disegno di legge della lettera a-bis), si introduce nel codice penale una nuova disposizione: l'articolo 203-bis. In tal modo si inserisce nel codice penale quanto già codificato dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 663 del 1986 (la cosiddetta legge Gozzini). Di tale norma della legge da ultimo citata si dispone, al comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge, l'espressa abrogazione.

Oggetto di attento esame è stata poi la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, recante modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale in materia di competenza per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori.

Per una più completa istruttoria legislativa sulla questione, le Commissioni riunite hanno ritenuto di procedere all'audizione, in sede di Ufficio di Presidenza, del coordinatore per la sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche del Ministero dell'interno, dottor Vulpiani; dei procuratori della Repubblica di Catania, Milano, Firenze e Bologna; dei rappresentanti delle associazioni «Telefono azzurro» e «Telefono arcobaleno» e del procuratore nazionale antimafia dottor Grasso.

Dalle audizioni sono emerse valutazioni diverse. I rappresentanti delle procure della Repubblica di Firenze e di Milano e il coordinatore per la sicurezza informatica del Ministero dell'interno, nonché i rappresentanti di «Telefono azzurro» si sono espressi a favore del mantenimento della competenza in capo alle procure distrettuali, in relazione, in particolare, alle peculiarità dei reati commessi con lo strumento informatico. In senso nettamente contrario, e quindi in favore del ripristino della competenza delle procure circondariali, si sono espressi il rappresentante della procura della Repubblica di Catania e gli esponenti dell'associazione «Telefono arcobaleno».

Una posizione intermedia e più critica, infine, è stata espressa, da un lato, dal procuratore della Repubblica di Bologna, il quale ha ritenuto che solo quei reati che sono commessi con lo strumento informatico debbano essere mantenuti alla competenza in sede distrettuale e, dall'altro, dal procuratore nazionale antimafia, il quale ha ritenuto che, tenuto conto del fatto che in questa materia si registra una crescente presenza di attività della criminalità organizzata, quei reati che presentano anche potenzialmente natura associativa debbano essere attribuiti alla competenza delle direzioni distrettuali antimafia, mentre quelli che non presentano queste caratteristiche possano essere riportati alla competenza delle procure circondariali.

Le Commissioni riunite hanno quindi approvato l'emendamento 5.100 della relatrice per la 2a Commissione, con il quale è stata riscritta la lettera a) del comma 1

dell'articolo 5, che distingue l'attribuzione della competenza sui singoli reati a seconda che essi siano stati perpetrati con il coinvolgimento di associazioni criminali, ovvero realizzati mediante l'utilizzo dello strumento informatico. In particolare, modificando l'elenco di reati di cui al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, risultano attribuiti alla competenza delle procure distrettuali antimafia anche i procedimenti per i reati: di istigazione a pratica di pedofilia e di pedopornografia (articolo 414-bis, in merito al quale ricordo ai colleghi che c'è comunque un'aporia nel testo della Camera, quindi noi procediamo ad una sua ricollocazione); di associazione a delinquere, di cui al settimo comma dell'articolo 416 del codice penale (introdotta dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge); di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione - anche per via telematica - di materiale pornografico e di distribuzione e divulgazione di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori (articolo 600-ter, terzo comma); di pornografìa virtuale (articolo 600-quater.l) e di turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies).

È opportuno osservare come la competenza delle procure distrettuali antimafia su tali delitti sia prevista dall'articolo 70-bis del regio decreto n. 12 del 1941 (ordinamento giudiziario), il quale, nel disciplinare per l'appunto le procure distrettuali antimafia, al primo comma, fa espresso rinvio ai «procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale».

Sono, poi, sottratte, attraverso una modifica apportata al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, alle procure distrettuali le funzioni dell'ufficio del pubblico ministero per i reati di prostituzione minorile (articolo 600-bis); di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater); di pornografia minorile (articolo 600-ter), che, ove non commesse in forma associativa e ad eccezione della fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 600-ter, passano alle procure circondariali; nonché per i reati di pornografia virtuale (articolo 600-quater.l.) e di turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies), che passano invece alle procure distrettuali antimafia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Carofiglio. Ne ha facoltà.

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, credo che non utilizzerò tutti e dieci i minuti a mia disposizione, perché sono favorevole all'economia di parole e concetti, quando non è indispensabile sprecarli.

Come ci è già stato detto dai relatori, questo disegno di legge ha viaggiato più volte tra i due rami del Parlamento. Si tratta di un provvedimento importante, sia per i suoi contenuti, sia per ciò che rappresenta in prospettiva di sistema, cioè l'idea che, soprattutto in materie particolarmente sensibili, le normative penali e processuali ad esse collegate debbano il più possibile essere omogeneizzate all'interno dell'Europa, che vorrebbe essere sempre più unita da molti punti di vista.

Siamo d'accordo su molte cose, se non quasi su tutte, e nell'accingermi a dire due parole soltanto sul tema della competenza, cui ha accennato nella parte finale del suo intervento la relatrice, voglio premettere che proprio le diverse opinioni emerse nel corso delle audizioni in Commissione su questa materia rendono l'idea di come qui, più di quanto non accada altrove, certezze, verità assolute e prospettive incrollabili non ne esistano. Voglio dire che ci sono argomenti rispettabili sia a sostegno della tesi che fonda l'emendamento sia, e forse soprattutto, a sostegno della tesi che invece ritiene che le competenze in questa materia debbano rimanere unificate in capo ad un unico organismo inquirente. Cerco di spiegarlo brevemente tenendo ben presente però la premessa che ho fatto: non si tratta di questioni su cui vi sia una verità o una dimensione di certezza.

Chi conosce il funzionamento degli uffici giudiziari e soprattutto le modalità di svolgimento delle indagini, particolarmente in taluni settori sensibili come questo, sa bene quanto sia difficile, soprattutto all'inizio di un'indagine, individuare i caratteri che possano indicare, nel momento in cui si accetta la prospettiva definita dall'emendamento Allegrini in questione, se sussistano o meno le condizioni per la competenza dell'uno o dell'altro ufficio inquirente. È proprio lo sviluppo delle indagini che consente, di regola, di capire se si tratta di criminalità organizzata o di criminalità cosiddetta ordinaria: è proprio lo svolgimento delle indagini che consente di individuare la matrice associativa di un fatto o il suo carattere eventualmente isolato.

Quello che voglio dire è che una non artificiosa, ma probabilmente duplicatoria normazione in materia di competenze, in base ai criteri del tutto rispettabili che sono stati enunciati, potrebbe implicare il rischio di una sorta di navetta continua di procedimenti anche delicati e, soprattutto, il rischio di una dispersione di energie investigative, di conoscenze e di specializzazione, visto che, come tutti sappiamo (è un dato ormai scontato), vi è un ufficio giudiziario, quello distrettuale, che va progressivamente sempre più specializzandosi dal punto di vista sia della tecnologia, che della expertise psicologica nello svolgimento di questo tipo di indagini.

Fermo restando il giudizio favorevole, ad esempio, sulla norma che introduce l'accertamento della pericolosità sociale per l'applicazione di misure di sicurezza nei confronti dei soggetti che si sospetta siano dediti a questo tipo di reati (perché si tratta di una utile integrazione ad una utilissima innovazione legislativa che potrà fornire utili risultati nel contrasto a questi reati) crediamo sia opportuno ripristinare l'attribuzione di una competenza unitaria per questi reati, allo scopo di evitare la dispersione di energie investigative, di energie tecniche e di competenze, maturate e che andranno a maturare. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli colleghi, la Lega Nord chiede da sempre tolleranza zero nei confronti di comportamenti abbietti, come la pedofilia: ratificando oggi la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale non possiamo quindi che esprimere ampia soddisfazione.

Con questa Convenzione si mette in campo, per la prima volta in assoluto, uno strumento di contrasto a livello internazionale contro tutti quei reati di abuso sessuale sotto le più svariate forme in danno di bambini ed adolescenti.

I gelididati statistici evidenziano una realtà che non può essere ignorata: ho letto addirittura che in Europa un bambino su cinque sarebbe oggetto di violenza sessuale e di molestie. Nonostante questo dato mi sembri addirittura incredibile, l'azione deve essere improntata alla massima determinazione, con un energico intervento sulle pene e sulle sanzioni nei confronti di pedofili e molestatori, perseguendo i criminali, da una parte, e, dall'altra, tutelando le vittime degli abusi.

Scorrendo rapidamente il provvedimento, risulta come, all'articolo 4, alla lettera a), sia modificato l'articolo 157 del codice penale, che raddoppia i termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice o di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità.

La lettera b) introduce la nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia.

La lettera c) prevede l'aumento delle pene in caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati a sfondo sessuale.

Alla lettera d) si riscrive la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, contemplando l'aggravante del fatto commesso in danno di bambini sotto i quattordici anni.

Proseguendo, alla lettera e), si prevede, quale ulteriore aggravante dell'omicidio, la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione di reati di prostituzione minorile, pornografia, maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Alla successiva lettera f), si modifica l'articolo 583-bis del codice penale in tema di mutilazioni genitali femminili, introducendo ulteriori pene accessorie.

L'articolo 4 prosegue con temi sicuramente molto importanti nell'affrontare reati di questo genere. La lettera g) modifica il reato di prostituzione minorile.

Con la lettera h) si introduce una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni, prevedendo la reclusione fino a tre anni, definendo il concetto importante di cosa sia la pornografia minorile.

Con la lettera l) dell'articolo 4 si modifica l'articolo 600-septies, estendendo la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Potrei continuare, ma non voglio lasciarmi andare a una descrizione dei temi affrontati in questo provvedimento. In conclusione del mio intervento vorrei fare un cenno a un tema che è caro a noi della Lega Nord e che ogni volta che viene affrontato suscita accesi dibattiti: quello della castrazione chimica. Con questa, ritengo, brutta definizione si intende il blocco di certi impulsi incontrollati attraverso l'uso di farmaci specifici. Per esempio, negli Stati Uniti l'uso di farmaci specifici che inibiscono certi impulsi perversi è consentito, mentre in Italia, nonostante l'impegno in questo senso sia sempre stato molto incisivo da parte della Lega Nord, ci si è sempre scontrati con un forte dissenso.

Credo che, prima o poi, dovremo affrontare anche questo problema. Mi domando perché non dare una possibilità a quei soggetti che, magari, intendono sottoporsi volontariamente a determinati trattamenti, perché hanno bisogno di essere aiutati nell'affrontare quello che anche loro percepiscono come un istinto a tenere certi atteggiamenti che non riescono, con la loro esclusiva forza di volontà, a contrastare.

Ritengo che, per quanto riguarda tutti questi reati, sia necessario scegliere in maniera chiara, senza alcuna possibilità di fraintendimento, da che parte stare: se dalla parte dei criminali, che ancora possono colpire, oppure dalla parte della persona offesa. A maggior ragione questa scelta deve essere assolutamente chiara e inequivocabile quando i criminali sono pedofili o molestatori sessuali e la vittima di reati abbietti come quelli sessuali è un bambino.

Esprimo, in conclusione, la soddisfazione per il lavoro svolto dai colleghi della Camera, dove i colleghi del Gruppo Lega Nord Padania, con l'articolo 7, hanno sollecitato l'inserimento, all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, del comma 1-quinquies, che prevede che «salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefìci ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge». Si prevedono quindi dei benefici per i detenuti che partecipano a determinati programmi: accanto alla pena (stare in carcere chiuso in una cella) si prevede la possibilità per il detenuto di decidere se sottoporsi a determinati programmi. Questo va nella direzione di quanto dicevo prima, cioè dare la possibilità di scelta ai detenuti per avere dei benefici.

L'altra novità importante del disegno di legge in esame, cui si è giunti - lo ribadisco - grazie all'azione dei colleghi del Gruppo della Lega Nord Padania alla Camera, concerne l'inserimento, dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori): secondo questo articolo, le persone condannate possono sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno. Anche l'introduzione di questa norma che è stata fatta alla Camera è molto importante e va nella direzione di riconoscere al detenuto, condannato per determinati reati, la possibilità di attivare un percorso che lo aiuti verso la soluzione dei suoi problemi. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, nonostante le difficoltà insorte nel dibattito precedente, che abbiamo appena sospeso, dovute a ragioni procedurali di grandissimo rilievo, credo che vada sottolineato che l'Aula del Senato sta dedicando una sessione a temi che hanno al centro i diritti dei minori. E già uso una parola impropria, perché anche la Convenzione che ci apprestiamo a ratificare dice esplicitamente nei suoi articoli che la parola «minore» viene sostituita dalla parola «bambini» o «ragazzi» o, se vogliamo, «minorenni»; non minori, perché la parola minore trasmette l'idea di persone che sono diverse nei diritti.

Quindi, entrambi i provvedimenti, quello che abbiamo esaminato prima e questo, implicano un capovolgimento nell'affrontare le questioni di tutela dei bambini e dei ragazzi (ossia dei minorenni), passando dalla semplice tutela e dall'intervento solo residuale (considerando comunque che sia la sfera degli adulti ad intervenire direttamente nella tutela) ad una nuova ottica che pone al centro i bambini e i ragazzi in quanto cittadini portatori di diritti: nel caso della Convenzione di Lanzarote in quanto cittadini del mondo portatori di diritti individuali.

Quindi, tutti gli Stati firmatari della Convenzione hanno preso l'impegno a modificare la propria legislazione, cosa che dovremmo apprestarci a fare oggi, per adeguare tutte le questioni oggetto della Convenzione. Infatti, in essa non si parla solamente dell'introduzione di pene più pesanti - la cui importanza è già stata richiamata - e della considerazione in alcuni casi anche di pesanti aggravanti. La Convenzione invita i Paesi anche a promuovere iniziative di prevenzione e di intelligence,in una strada che è quella della armonizzazione legislativa tra i Paesi firmatari.

L'armonizzazione legislativa si rende indispensabile, perché il fenomeno dell'abuso sui minori, che purtroppo è antico (da quello sul lavoro a quello sessuale, che è al centro della riflessione odierna), nella nostra epoca ha assunto dimensioni completamente diverse, sia per la mobilità fisica delle persone, sia per quella mediatica. Come capite, mi riferisco da un lato al turismo sessuale, dall'altro alla tratta dei bambini finalizzata a questo scopo e, ancora, alla pornografia e a tutto quello che è connesso all'uso dei minori per la produzione di materiale pornografico.

Purtroppo, oltre alle analogie positive con il dibattito svolto precedentemente, devo sottolinearne anche una negativa. Anche in questo caso, infatti, l'Italia, che è stato il primo Paese a sottoscrivere la Convenzione nel 2007, è l'ultimo a recepirla. Peraltro, è la quarta volta che il disegno di legge di ratifica arriva in quest'Aula, e ho l'impressione che questa navetta andrà ancora avanti, anche in questo caso per una questione procedurale che la relatrice ha posto alla nostra attenzione, cioè la competenza del tribunale.

A questo proposito, voglio riprendere le giuste considerazioni del collega Carofiglio che diceva che non vi sono certezze assolute da questo punto di vista, ma se esaminiamo attentamente e cerchiamo di comprendere il richiamo della Convenzione alla trasformazione della tipologia di reato (trasformazione che, naturalmente, è avvenuta nei fatti, purtroppo, sulla pelle di questi bambini, ben prima della stessa Convenzione del 2007), ci rendiamo conto di quanto sia forte la necessità di competenza e specializzazione del tribunale, la capacità necessaria di guardare oltre un fenomeno, per non parlare delle indagini oggettivamente più complesse. Qual è, dunque, la giusta collocazione? Noi, proprio per questo, pensiamo sia quella distrettuale.

Signor Presidente, voglio concludere il mio intervento con un appello a tutti noi: su una questione, come quella al nostro esame, non dobbiamo dare neanche vagamente il sospetto che la nostra posizione possa essere legata a incidere o meno sui processi in corso, neanche il sospetto che una posizione o un'altra servano in maniera strumentale per sostenere o indebolire i complessi temi di fondo relativi alla riorganizzazione del sistema giudiziario. Sulla pelle dei bambini queste operazioni non sono ammesse. Facciamo insieme questo atto di civiltà: mandiamo alla Camera un testo chiuso una volta per tutte. È questo l'accorato appello che mi permetto di rivolgere prima di tutto a me stessa e poi a tutta l'Aula. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Allegrini)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, avendo già avuto plurime occasioni di parlare di questo provvedimento, ampiamente condiviso in quest'Aula, il mio intervento sarà breve. Siamo giunti infatti ad una ulteriore lettura del disegno di legge di ratifica su aspetti sicuramente importanti, ma sui quali dobbiamo trovare una conclusione che eviti quello che sta diventando un braccio di ferro con la Camera.

Il senatore Centaro diceva che non esiste un ponte tra Camera e Senato, ma io vedo che il ponte esiste e che viene percorso con una grande frequenza. Questo è uno di quei provvedimenti che va e viene. Siamo d'accordo su tutto. Abbiamo fatto minime registrazioni. Rimane il problema della competenza. La nostra prima opzione, quella che fece il Senato all'inizio, fu una decisione che interveniva a tre anni dall'entrata in vigore della legge che attribuiva alla competenza distrettuale questa materia. Indubbiamente non si riusciva a cogliere la ragione del perché, dopo appena tre anni (nel 2008 era stata approvata la legge) si cambiasse la competenza, senza che se ne ravvisassero i motivi. Però facemmo quella modifica. La Camera ha modificato nuovamente il testo, ripristinando la competenza distrettuale. Di fatto, ritorniamo ad affrontare questo argomento.

La posizione dell'Italia dei Valori è quella che, considerata la materia nel suo complesso, che riguarda la tutela dei minori, la pedopornografia e il turismo sessuale, è difficile stabilire per un reato la competenza della procura ordinaria e per altri reati la competenza della procura distrettuale, perché, spesso, come l'esperienza ci dà modo di valutare, da un reato si risale ad un altro, e così la competenza si sposta. Tutto il corpo della materia a questo punto avrebbe avuto una giusta collocazione dinanzi ad un organo inquirente unico, considerando proprio gli sviluppi che le indagini possono determinare e, quindi, gli inevitabili spostamenti di competenza.

Al punto in cui siamo io dico: basta, approviamolo. Dopodiché interverremo nuovamente, ma se mai lo facciamo non potremo reintervenire apportando eventualmente i correttivi di cui ci renderemo conto. Il 90 per cento del provvedimento ci vede in buona sintonia con la Camera dei deputati: facciamo uno sforzo e raggiungiamo il 100 per cento per licenziare questo provvedimento. Dopo di che, come tutti i provvedimenti di questo mondo, esso potrà essere rivisto in una fase successiva, anche di sperimentazione: verifichiamo attraverso le possibili soluzioni se è necessario reintervenire oppure no. Abbandoniamo l'opzione schizofrenica nell'affrontare il disegno di legge, non innamoriamoci delle nostre tesi e arriviamo alla sostanza, alla conclusione.

La Convenzione di Lanzarote è troppo importante per poter essere trattata in questo modo, considerando che la prima approvazione del disegno di legge risale al gennaio del 2010, alla Camera, e che poi il 27 ottobre 2010 è stato modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati l'11 gennaio 2011 e, infine, trasmesso nuovamente al Senato. Ci sarebbe anche un punto d'incontro sulla competenza, che non ci soddisfa totalmente, ma non c'interessa più. Basta che chiudiamo il provvedimento. È inspiegabile non riuscire a farlo. Avremo tempo di rimetterci mano, di correggere gli errori - secondo me, alcuni saranno presenti - e di intervenire in una fase successiva.

Oggi dobbiamo approvare la Convenzione con gli interventi che sono stati proposti, abbandonando le posizioni di principio, anche se vestite - a mio parere - di logica, per andare alla sostanza delle soluzioni.

Quindi, il nostro sforzo in questa Aula andrà nella direzione di licenziare il provvedimento, salvo intervenire dopo che sarà legge. (Applausi dal Gruppo PD edella senatrice Allegrini).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garavaglia Mariapia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signor Presidente, sono lieta di intervenire dopo la senatrice Adamo e il senatore Li Gotti, e quindi dopo l'appello dell'una e le parole accorate dell'altro - mi si consenta, Presidente, relatori e Sottosegretario - affinché in qualche maniera uno dei provvedimenti così importanti a favore dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti oggi quest'Aula porti a compimento.

Abbiamo a che fare con le persone più vulnerabili al mondo, i bambini. Mi rammarico che, nella precedente discussione, il bambino e i suoi diritti siano spariti: ci siamo concentrati sulle procedure, sugli organigrammi, sui professionisti, e il diritto inviolabile alla identità delle relazioni parentali del bambino è sparito. Adesso, vediamo di recuperare almeno il rispetto della dignità inviolabile del bambino.

Il bambino non ha altre tutele, quando gli adulti addirittura lo violentano, ne abusano e lo vendono, che la comunità organizzata, lo Stato, lo Stato di diritto. Ad ogni diritto corrisponde il dovere, e noi stiamo parlando dei nostri doveri. Intanto nostro dovere è recepire una Convenzione del Consiglio d'Europa, quindi nostra, un atto che appartiene alla antropologia culturale dei Paesi europei che sono membri del Consiglio d'Europa.

Il punto di forza di questa Convenzione è rappresentato dal fatto che si tratta del primo strumento a livello internazionale che considera reati le diverse forme di abuso sessuale a danno del bambino e degli adolescenti. È, quindi, vincolante per tutti gli Stati e ha un grande valore come impatto etico, culturale e sociale. Gli Stati - recita la rubrica - devono armonizzare gli strumenti sia di sanzione che di prevenzione.

Nel recepimento il nostro Paese ha dato buona prova di sé. Ha introdotto anche nuove fattispecie di reato. I relatori, soprattutto la relatrice della Commissione giustizia, ne hanno parlato coerentemente. C'è l'adescamento di minorenni, la pedofilia e la pedopornografia culturale, il reato di corruzione del minore di età (non minore di altro), l'allontanamento del reo dal nucleo familiare, l'identificazione dei minori ritratti sui materiali pedopornografici, gli osservatori nazionali per monitorare il fenomeno, misure per proteggere il minore vittima durante l'iter processuale.

Non siamo un Paese che può brillare nelle classifiche internazionali per il rispetto della dignità del minore, del bambino e dell'adolescente. Secondo il Telefono Azzurro ed Eurispes, il 17,6 per cento dei reati contro i minori avviene tramite Internet. Siamo il quarto Paese al mondo per turismo sessuale. Abbiamo perciò bisogno di chiarire a noi stessi quali sono gli strumenti non solo sanzionatori, ma anche di prevenzione. Forse, nella Convenzione e nel recepimento questa è la parte meno approfondita.

I dati, come è noto a tutti noi, sono difficili da recepire. Pinheiro, una sorta di grande angelo custode dei bambini del mondo, nella relazione presentata all'ONU sugli abusi di minori ha affermato che si possono contare dai 500 milioni ad un miliardo e mezzo di bambini abusati. E il range è così ampio perché, trattandosi di fenomeni riconducibili purtroppo a fatti interni alla famiglia o alla cerchia di persone a cui sono legati affettivamente i bambini, o addirittura a chi ha un rapporto di superiorità (un educatore, un'autorità, un rappresentante della forza dell'ordine), è difficile avere dati esatti.

Proprio per questo motivo, come diceva poco fa il collega Li Gotti, sarebbe utile verificare, dopo un periodo di attuazione e sperimentazione delle norme (che non è detto siano perfette, né che possiamo rincorrere qui la perfezione), la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti. A questo riguardo sarebbe importante l'attività dell'osservatorio, per l'appunto, che potrebbe monitorare ciò che accade ai minori in Italia.

Uno degli argomenti di violenza psicologica, che ancora più dell'altra è difficile da verificare, è la paura delle vittime, a causa della quale non parlano. La paura è quindi un aggravio di violenza che può riguardare sia i minori abusati, sia i familiari del minore che, per qualche motivo (culturale, sociale, ricatto materiale e fisico), possono essere impediti a dare notizia dei gravissimi abusi.

Poc'anzi riferivo del nostro quarto posto nella classifica dei Paesi occidentali cacciatori di bambini. Ma vorrei far notare che, per quanto riguarda la prostituzione minorile in Kenya, dopo i keniani stessi, risultiamo essere al primo posto seguiti dai tedeschi, dai francesi e dagli svizzeri. Non sono dei primati che ci piacciono, perciò, onorevole rappresentante del Governo, credo sia un'opera di grande civiltà mettere il nostro Paese, attraverso gli atti di Governo e del Parlamento, al primo posto in tutto ciò che serve a sgominare questo modo di fare turismo, che nasconde spesso anche la tratta, fenomeno che deve renderci cupi e pesarci sull'animo, perché, se è sempre terribile la tratta degli adulti, quella del bambino è un fenomeno di consumo che non si sa poi fino a dove può spingersi.

Cosa fare allora? Si deve immaginare una strategia per difendere i minori e per fare in modo che una certa cultura pervada tutti i titolari del dovere alla tutela, in primis la famiglia. Ma quando la famiglia è sprovveduta, quando la famiglia è povera, quando la famiglia non ha tempo per seguire i bambini sappiamo che si crea un pericolo aggiuntivo, e cioè che il bambino sia messo in condizione di subire qualsiasi messaggio: televisivo, di rete, o di strada.

Occorre, allora, lavorare anche sui bambini. Uno dei suggerimenti che vengono dati sia dall'Organizzazione internazionale (ONU), sia dall'UNICEF (agenzia dell'ONU) è di lavorare anche sui bambini, per metterli in condizione di riconoscere i pericoli che possono toccarli. Il problema di fondo è che non si creda che la violenza sia un fatto da accettare. Un bambino che ha subito violenza diventa un adulto violento, ma i bambini e gli adolescenti che subiscono violenza subiscono anche alterazioni della salute. E poiché se non si previene in termini sociali e culturali non si previene nemmeno in termini sanitari, il prezzo da pagare è elevatissimo: turbamento della persona, indebolimento del suo protagonismo sociale e costi per la sanità.

Quindi, non vi è il minimo motivo per diventare timidi nell'approvare questo testo nel più breve tempo possibile e in maniera definitiva.

Signor Presidente, come è stato affermato, sarebbe bene che chi scandalizza un bambino avesse una macina al collo. È un'esortazione tremenda, ma spiega l'interesse dei popoli ad avere bambini sani, sereni e sorridenti. La macina è dove viene trascinata l'intera società se non riesce a far sorridere un bambino. Vi sono strumenti anche per far tornare il sorriso ad un bambino che ha avuto una comunità, una famiglia, una scuola o un'autorità che non lo ha rispettato. Il resto dello strumentario a nostra disposizione può servire a ridare serenità.

Concludo, signor Presidente, ricordando un provvedimento sul quale abbiamo da poco espresso un parere in 7a Commissione. Si tratta di un atto di Governo che riguarda la televisione e gli strumenti di rete. Ricordo che noi abbiamo un comitato per la tutela dei minori. Cos'è la televisione per i minori, soprattutto se non possono essere aiutati ad interpretare i messaggi? Non bisogna essere neuropsichiatri per sapere come rimane impressa un'immagine: lo sappiamo come adulti e quindi possiamo immaginare cosa accada nei bambini. Vi sono gli strumenti per stabilire orari e programmi. Ebbene, in quest'Aula lancio un appello e un'accusa: nonostante le fasce protette, non si rispettano gli orari per i bambini, ma ci si accontenta di mettere un "segnalino", che in termini propagandistici potrebbe essere addirittura un incentivo; comunque, se in casa non c'è nessuno, non valgono nè segnali né fasce orarie. (Applausi delle senatrici Armato e Spadoni Urbani ).

La protezione dei bambini e il loro sorriso passano anche attraverso programmi televisivi adatti a loro. Lo ricordino coloro che sottoscrivono concessioni importanti, milionarie, tra lo Stato e le televisioni. Anche da lì passa il non violentare i bambini. (Applausi dal Gruppo PD e delle senatrici Allegrini e Poli Bortone).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Alcuni senatori hanno chiesto di intervenire a fine seduta, e ne hanno il diritto, ma ricordo che oggi dobbiamo sospendere i nostri lavori all'orario previsto perché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le ore 13.

Per un'informativa urgente del Ministro della giustizia
sulla situazione delle carceri

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, nei giorni scorsi, nel carcere di Lecce è morto, a seguito di uno sciopero della fame, un detenuto rumeno. La notizia è stata riportata anche dalla stampa ed in particolare è stata ripresa dai colleghi radicali, che sono molto attenti a tali problematiche. Il poveretto aveva già scontato 12 anni di carcere e ne doveva scontare altri sei; non aveva famiglia e non poteva usufruire di misure alternative. Egli aveva chiesto più volte di parlare con il magistrato, ma a quanto pare non è mai riuscito a farlo.

Il mio intervento non vuole essere un atto di accusa nei riguardi del personale direttivo e sanitario del carcere di Lecce: si tratta di persone che io conosco personalmente e che apprezzo per la sensibilità che mostrano nel tentare di governare una situazione purtroppo ormai insostenibile a causa del sovraffollamento del carcere, che ospita circa 1.400 persone.

Il sovraffollamento del carcere di Lecce, così come quello di altre carceri, è ormai intollerabile. Quella struttura era stata costruita per poco più di 600 persone, ma oggi ne ospita - ripeto - ben 1.400. Sappiamo tutti che, a livello nazionale, i dirigenti da oltre 600 sono diventati meno di 300 e mancano - appunto - le strutture dove si possono espiare pene con misure alternative.

Tutto questo diventa ancora più sconcertante, signor Presidente, se leggiamo la relazione che il ministro Giarda ha depositato nei giorni scorsi in Commissione bilancio, dalla quale emerge che il 40 per cento del budget del Ministero di giustizia si spende in intercettazioni, peraltro attraverso strumentazioni acquisite dalle singole procure senza fare nemmeno gare d'appalto; ragione per la quale abbiamo procedure di infrazione presso la Commissione europea, come è normale che sia.

Su questo ultimo aspetto ho presentato, insieme ai colleghi Fleres e Viespoli, un'interrogazione che vedo riportata sull'allegato B della 722a seduta, quella di ieri. Vorrei chiederle, signor Presidente, di correggere il testo, e non perché desideri cambiare il contenuto, ma semplicemente perché nel testo consegnato avevamo virgolettato tutto ciò che era stato puntualmente e pedissequamente ripreso dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro Giarda.

Riteniamo che non possano essere affidate a noi valutazioni che sono del Ministro e per le quali chiediamo che lo stesso venga a rispondere immediatamente oltre che sul problema specifico del carcere di Lecce, che purtroppo vede altre 30 persone in sciopero della fame, su un tema generale che deve essere affrontato con immediatezza. Gradiremmo un riscontro immediato da parte del Ministro.

PRESIDENTE. Senatrice Poli Bortone, la Presidenza si attiverà per la risposta e modificherà senz'altro il testo come da lei richiesto. E' infatti un punto di correttezza e di maggiore comprensione virgolettare la parte che fa riferimento alle dichiarazioni del Ministro.

Per un'informativa urgente del Governo sulla situazione dell'ordine pubblico

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, dopo il suo richiamo di ieri mi sono permesso di inviarle in tempo utile comunicazione della mia intenzione di intervenire a fine seduta. Ritengo tuttavia che questo modo di procedere sia alquanto restrittivo della libertà dei parlamentari di intervenire in Aula al termine dei lavori. Non è questo però il problema che desideravo sottoporre alla sua attenzione.

Vorrei sottolineare quanto sta avvenendo e stiamo seguendo con attenzione dai giornali: il ferimento, l'altro giorno, di un importante esponente di un'azienda pubblica-privata e il grave atto di ieri, ovvero una rivendicazione molto pesante da parte delle nuove Brigate rosse durante un processo. Credo che ciò debba allarmare tutti noi, come sta allarmando il Governo, come risulta dalle dichiarazioni ultime dei Ministri dell'interno e della giustizia.

Qualche giorno fa il Governo ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per i Servizi un poliziotto considerato tra i migliori, il prefetto De Gennaro. Di fronte a problemi del genere e al dilagante sistema di terrorismo strisciante che si sta presentando in questi giorni, credo sia compito anche del Presidente del Senato audire, nelle Commissioni competenti e, nel caso, anche nell'Aula del Senato, chi è preposto al controllo dei Servizi. È vero che esiste un Comitato parlamentare competente, che riveste un ruolo della massima importanza, tuttavia l'attenzione è ormai così alta che il Presidente del Senato non può esimersi dal sentire le massime autorità del settore, come il neo Sottosegretario con delega ai Servizi, per sapere, nei limiti delle possibilità del Parlamento, come stanno andando le indagini e in che direzione, soprattutto dopo le rivendicazioni di ieri da parte di gruppi delle nuove Brigate rosse.

PRESIDENTE. Riferirò naturalmente questa sua valutazione e questo suo intervento perché segua una valutazione su come procedere. Rispetto all'insorgere di fenomeni di violenza e di terrorismo, credo debba esserci non solo una unità tra le forze politiche e tra Gruppi parlamentari ma anche una uguale preoccupazione da parte di tutti.

Sulla sua precedente osservazione, non per polemica ma per precisazione, faccio presente che vi è una delibera della Giunta per il Regolamento che precisa - io credo giustamente - come la richiesta degli interventi sull'ordine dei lavori da farsi a fine seduta debba pervenire per iscritto, non solo indicando la volontà di intervenire ma anche indicandone l'oggetto: questo, per consentire non solo un ordinato svolgimento dei lavori, ma anche una valutazione degli Uffici preposti e del Presidente di turno per eventualmente rispondere. Al riguardo, si è ad esempio verificato un caso - tra l'altro proprio a me - in cui un parlamentare ha chiesto di intervenire su un punto che non era ancora nemmeno pubblicato, e quindi c'è stata qualche difficoltà per fare una messa a punto della situazione e quindi rispondere.

Credo che richiedere per iscritto a chi desidera intervenire le argomentazioni sia eccessivo, ma questo sta nella discrezione di chi presiede; ritengo invece opportuno comunicarlo agli Uffici preposti l'argomento su cui si vuole intervenire.

GRAMAZIO (PdL). Vi è poi il problema delle interrogazioni che non vedono risposta.

PRESIDENTE. Non c'è polemica nelle mie parole, ma solo la volontà di una precisazione.

Per lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni
e la risposta scritta ad interrogazioni

ARMATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, intervengo brevemente per sollecitare la risposta del Governo all'interrogazione 4-06918, presentata nel febbraio 2012, relativa alla chiesa della Sacra famiglia dei cinesi di Napoli.

Si tratta di una chiesa di notevolissima importanza storico-artistica e che è chiusa alla fruizione pubblica da oltre venti anni, per inagibilità causata dalla incuria e mancata manutenzione, con la conseguente perdita anche di opere d'arte di particolare valore.

La chiesa è conservata presso l'azienda sanitaria Napoli 1, nell'ambito del patrimonio storico-artistico trasferito dalla Regione Campania all'atto della costituzione della stessa azienda sanitaria.

Nel 2010, a seguito di un protocollo d'intesa firmato dal Ministero dello sviluppo economico - ecco perché mi rivolgo al Governo - e la Regione Campania è stato concesso un finanziamento assegnato con i Fondi FAS, cui è seguito l'appalto e disposto l'inizio dei lavori. Dopodiché, la ASL nell'ottobre 2011 ha sospeso i lavori, in avanzata fase di esecuzione, con la motivazione dello stato di difficoltà economico-finanziaria in cui versa l'azienda.

L'interrogazione per la quale oggi sollecito la risposta è finalizzata a chiedere che il Governo appuri la legittimità della sospensione dei lavori di restauro e di valorizzazione della chiesa della Sacra famiglia dei cinesi. Inoltre, si vogliono anche conoscere le iniziative che il Governo intende adottare per garantire la ripresa dei lavori di restauro e valorizzazione della chiesa, sia per una questione del tutto evidente culturale, artistica e persino turistica, ma anche al fine di tutelare le maestranze impegnate che a causa della sospensione dei lavori si trovano a rischio licenziamento.

PRESIDENTE. Anche sulla base delle motivazioni che lei ha dato, la Presidenza si attiverà per sollecitare la risposta a questa interrogazione. Come vede, è anche presente il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Quindi, la sua sollecitazione è in presa diretta. (Applaudi della senatrice Mariapia Garavaglia).

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, sollecito la risposta alle interrogazioni parlamentari 4-06545, 3-02813 e 3-02859 e all'interpellanza 2-00450, tutte relative alla società Agenzia Debiti Spa.

In una fase come questa, di gravissima crisi economica, volano basso gli sciacalli. Questi signori pubblicizzano dappertutto i propri servizi dicendo che un debito di 30.000 euro verrà da loro abbattuto del 70 per cento, dando quindi la garanzia che 30.000 euro arriveranno a 10.000 euro; nel frattempo, si fanno pagare 390 euro. Sul «Venerdì» del quotidiano «la Repubblica» della scorsa settimana l'avvocato Massimiliano Mapelli, uno dei responsabili, risponde che tutto è regolare perché i 390 euro che chiedono al primo contatto con il cliente è il prezzo per il consulente legale affinché possano farsi un'idea esatta dell'esposizione debitoria delle persone. Insomma, il tartassato di turno sborsa centinaia di euro per conoscere quello che si presuppone dovrebbe già sapere, ossia l'entità del proprio debito.

Poi, per proseguire, chiedono ulteriori 2.000-3.000-4.000 euro; chiedono addirittura di firmare le cambiali. Sono 200.000-300.000 gli italiani che si sono rivolti a queste agenzie di debiti. Infatti, non c'è solo quella che ho citato ma ce ne sono anche altre, e molto aggressive, che addirittura denunciano penalmente chiunque osi lamentarsi sui forum delle associazioni dei consumatori dicendo di essere stato truffato.

Signor Presidente, diamo atto al ministro Giarda di avere fatto la sua breve apparizione, ma ritengo che questo Governo, di fronte ad un problema di gravissima rilevanza sociale, il minimo che debba fare è venire a verificare la situazione e rispondere in Aula su tali questioni.

Aggiungo, signor Presidente, e la ringrazio molto per l'attenzione, che all'interno dell'azionariato di queste società comparirebbero addirittura personaggi già condannati per bancarotta fraudolenta a causa del fallimento di alcune agenzie di credito.

Signor Presidente, è in corso un'indagine dell'Antitrust, aperta su denuncia dell'ADUSBEF, con la quale è stata accertata l'esistenza di una violazione del codice del consumo dal momento che non è possibile promettere alle persone un abbattimento del 70 per cento dei loro debiti senza che poi ciò avvenga; anzi, il cittadino viene fatto finire dalla padella nella brace. Aggiungo ancora che sono stati presentati degli esposti presso le procure della Repubblica da parte delle associazioni dei consumatori, che fanno quello che possono. Ritengo però che un Parlamento ed un Governo che siano attenti alle esigenze dei cittadini in una fase di crisi come questa dovrebbero verificare le azioni di questi sciacalli e metterli in condizione di non operare più.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Lannutti. È costante il suo richiamo a questi temi, che sono di grande rilievo e di grande preoccupazione per i cittadini.

La Presidenza in questo caso giustifica l'assenza del rappresentante del Governo perché, come voi sapete, nel corso degli interventi di fine seduta il Governo non è tenuto ad essere presente. Ad ogni modo, la Presidenza certamente solleciterà all'Esecutivo una risposta a questi atti di sindacato ispettivo.

Spero infine che prima o poi si proceda ad una revisione dell'istituto del question time, cosa che consentirebbe di risolvere il 50 per cento dei problemi che affrontiamo in questa fase della seduta; in quella sede, infatti, il senatore Lannutti avrebbe potuto porre le questioni al Ministro in diretta televisiva.

Ad ogni modo, questa per ora rimane una mia fissazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,58).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (2805)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile)

    1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

    «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

    Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.

    Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

PROPOSTA DI STRALCIO

S3.100

FINOCCHIARO

Respinta

Stralciare gli articoli 3 e 4.

EMENDAMENTI

3.100

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

        «Art. 3. - (Delega al Governo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia.

        2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 3.

        5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        6. I decreti legislativi di cui al comma 1 istituiscono le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) istituire una sezione specializzata per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni corte di appello e presso ogni tribunale, tenuto conto anche della nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148;

            b) trasferire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, di stato e capacità della persona, e di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;

            c) prevedere che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate di tribunale di cui alla lettera a) siano incaricati della trattazione dei soli affari di cui alla lettera b);

            d) prevedere che le sezioni specializzate di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente da giudici togati e che ai fini dell'individuazione dei magistrati da designare per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta preferenza ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, di giudice tutelare o funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni;

            e) prevedere che l'organico delle sezioni specializzate sia determinato con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;

            j) prevedere l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso le procure della Repubblica dei tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate;

            g) disciplinare le modalità con le quali le sezioni specializzate e i gruppi di lavoro specializzati presso le procure della Repubblica si avvalgono dell'opera e della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati;

            h) prevedere che la Scuola superiore della magistratura, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione specialistica e l'aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici indicati nelle lettere a) e e);

            i) istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione dei presidenti delle sezioni di cui alla lettera a), con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile, e con l'esclusione di qualunque partecipazione ad attività dal contenuto decisionale;

            l) prevedere tra i requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni di cui alla lettera i) il compimento del trentesimo anno di età ed il possesso di titoli universitari in psichiatria, psicologia o pedagogia, e che sia data precedenza a coloro che ricoprono o hanno ricoperto l'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni;

            m) prevedere che il servizio prestato dai componenti delle commissioni di cui alla lettera i) abbia natura esclusivamente onoraria, e che ai medesimi competa un compenso determinato con le medesime modalità già previste per l'espletamento dell'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni, in quanto compatibili;

            n) prevedere l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni e disciplinare il trasferimento davanti alle sezioni specializzate delle controversie che, alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della presente delega sono pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare.

        7. I decreti legislativi di cui al comma 1 realizzano l'unificazione e la razionalizzazione dei diversi procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa dell'Unione europea in materia e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) disciplinare i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo stato e sulla capacità della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi: principio del contraddittorio; rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori; adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia necessario nell'interesse preminente del minore;

            b) stabilire i criteri di competenza per territorio nei procedimenti sia giurisdizionali che amministrativi, prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della famiglia o della persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento o, in caso di residenza non conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede o ha sede il richiedente il provvedimento;

            c) prevedere che le sezioni specializzate decidono in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari;

            d) prevedere l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate e la legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci;

            e) prevedere il potere d'ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l'accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci;

            f) prevedere che i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;

            g) disporre, per i procedimenti di natura non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria solo nella fase di reclamo del provvedimento;

            h) prevedere che, avverso i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica sia dato reclamo alla medesima sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente sezione specializzata della corte di appello;

            i) prevedere l'applicazione ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, o in cui sono prevalenti esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

            l) disciplinare l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, prevedendo l'applicazione della disciplina di cui alla sezione II del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, in quanto compatibile;

            m) prevedere l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1».

3.101

DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Delega al Governo per le disposizioni processuali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente una disciplina unitaria nei procedimenti per l'affidamento e il mantenimento dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile. Restano ferme le previsioni dettate dalla disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio per i coniugi.

        2. I provvedimenti predetti saranno adottati, secondo i principi del giusto processo, a istanza di entrambi o di uno dei genitori, tenuto conto del superiore interesse del figlio minore di età al fine di assicurarne l'effettiva tutela, prevedendo:

            1) una fase volta all'assunzione di provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ex articolo 708, ultimo comma del codice di procedura penale, revocabili o modificabili nel corso del giudizio;

            2) la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare;

            3) poteri del giudice di acquisire prove anche di ufficio e pronunciare provvedimenti anche oltre i limiti delle domande delle parti;

            4) la disciplina della fase istruttoria e della fase conclusiva e decisoria;

            5) la disciplina dell'audizione obbligatoria del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies del codice civile, nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario all'interesse del figlio minore; questi dovrà essere sufficientemente informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto e l'audizione potrà essere omessa solo quando risulti che essa possa determinare per lui grave pregiudizio;

            6) le garanzie relative all'adempimento di obblighi patrimoniali del genitore obbligato al mantenimento dei figli e in particolare:

                a) il potere del giudice di imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi;

                b) il provvedimento provvisorio e definitivo costituiscono titolo per l'accensione di ipoteca giudiziale;

                c) il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e seguenti, legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche e integrazioni;

                d) il sequestro dei beni del genitore obbligato per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, legge 1º dicembre 1970, n. 898;

            7) il termine per reclamare il provvedimento davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla notifica a cura di parte;

            8) la ricorribilità in cassazione del provvedimento della Corte d'Appello per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile;

            9) la modificabilità dei provvedimenti definitivi con la procedura prevista dall'articolo 710 del codice di procedura civile;

            10) la possibilità che l'accordo tra i genitori in materia di affidamento e/o mantenimento dei figli sia omologato dal giudice ai sensi di quanto previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile;

            11) la necessità della difesa tecnica ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del codice di procedura civile;

            12) concentrazione delle competenze davanti ad un unico giudice specializzato;

            13) l'abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto con le previsioni di cui sopra».

3.101 (testo 2)

DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Delega al Governo per le disposizioni processuali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente una disciplina unitaria nei procedimenti per il riconoscimento, l'affidamento e il mantenimento dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile. Restano ferme le previsioni dettate dalla disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio per i coniugi.

        2. I provvedimenti predetti saranno adottati, secondo i principi del giusto processo, a istanza di entrambi o di uno dei genitori, tenuto conto del superiore interesse del figlio minore di età al fine di assicurarne l'effettiva tutela, prevedendo:

            1) una fase volta all'assunzione di provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ex articolo 708, ultimo comma del codice di procedura penale, revocabili o modificabili nel corso del giudizio;

            2) la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare;

            3) poteri del giudice di acquisire prove anche di ufficio e pronunciare provvedimenti anche oltre i limiti delle domande delle parti;

            4) la disciplina della fase istruttoria e della fase conclusiva e decisoria;

            5) la disciplina dell'audizione obbligatoria del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies del codice civile, nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario all'interesse del figlio minore; questi dovrà essere sufficientemente informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto e l'audizione potrà essere omessa solo quando risulti che essa possa determinare per lui grave pregiudizio;

            6) le garanzie relative all'adempimento di obblighi patrimoniali del genitore obbligato al mantenimento dei figli e in particolare:

                a) il potere del giudice di imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi;

                b) il provvedimento provvisorio e definitivo costituiscono titolo per l'accensione di ipoteca giudiziale;

                c) il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e seguenti, legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche e integrazioni;

                d) il sequestro dei beni del genitore obbligato per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, legge 1º dicembre 1970, n. 898;

            7) il termine per reclamare il provvedimento davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla notifica a cura di parte;

            8) la ricorribilità in cassazione del provvedimento della Corte d'Appello per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile;

            9) la modificabilità dei provvedimenti definitivi con la procedura prevista dall'articolo 710 del codice di procedura civile;

            10) la possibilità che l'accordo tra i genitori in materia di affidamento e/o mantenimento dei figli sia omologato dal giudice ai sensi di quanto previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile;

            11) la necessità della difesa tecnica ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del codice di procedura civile;

            12) concentrazione delle competenze davanti ad un unico giudice specializzato;

            13) l'abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto con le previsioni di cui sopra».

3.200

DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni processuali e di garanzia per la parificazione del trattamento dei figli nati fuori e dentro il matrimonio). - 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

        "Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333, resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, salvo che il procedimento sia aperto dal pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. In tale ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

        I procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e sgg. c.p.c.. Sono assunti provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e sgg, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disp. att. c.p.c., reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 708 c.p.c. ultimo comma e revocabili o modificabili nel corso del giudizio. Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l'istruttoria e concede termini per conclusionali e repliche. Il termine per reclamare il provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30 gg. dalla notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il II grado è ricorribile in cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 c.p.c. I provvedimenti definitivi sono modificabili con il procedimento di cui all'articolo 710 c.p.c. L'accordo tra i genitori in materia di mantenimento e affidamento è omologabile secondo il procedimento di cui all'articolo 711 c.p.c.

        Fermo restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni di stato, per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.

        Il Governo è delegato a emanare, entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi che armonizzino le previsioni normative attualmente vigenti in tutti i procedimenti che riguardano il mantenimento e l'affidamento dei figli ai sensi degli articolo 155 e seguenti del codice civile secondo i seguenti criteri:

            a) i provvedimenti relativi al mantenimento e all'affidamento dei figli sono adottati ad istanza di uno o di entrambi a anche dal giudice nell'interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte. Il giudice può acquisire prove anche d'ufficio;

            b) l'audizione del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il figlio minore, prima di essere audito, deve essere informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto. L'audizione può essere omessa solo quando possa essere gravemente pregiudizievole per il figlio minore. Il giudice deve prendere in debita considerazione l'opinione del minore in ragione della sua maturità;

            c) i provvedimenti assegnativi della casa familiare ai sensi dell'articolo 155-quater c.p.c., provvisori e definitivi, sono trascrivibi1i ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'articolo 1599 c.c.. È altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare;

            d) a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mantenimento della prole, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni creditorie in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli, il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro dei beni secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Può inoltre disporre il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e sgg. della legge 1º dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni;

            e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale;

            f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza del difensore;

            g) sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in contrasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo quanto previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi secondo la disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio».

3.103

BERSELLI, MUGNAI, ALLEGRINI, LI GOTTI, SERRA

Al comma 1, capoverso «Art. 38», nel secondo comma sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti:«si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».

        Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barelli, Bettamio, Bonino, Caruso, Chiti, Ciampi, Colombo, Cursi, D'Ali', Dell'Utri, Delogu, Fluttero, Marino Ignazio Roberto Maria, Pera, Pisanu, Piscitelli e Thaler.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Feo e Livi Bacci, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare il Popolo della Libertà ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Luigi Compagna;

9a Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Luigi Compagna ed entra a farne parte il senatore Giacinto Boldrini.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, variazioni nella composizione

In data odierna, il Presidente del Senato ha chiamato il senatore Franco Bruno a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in sostituzione del senatore Luigi Lusi, dimissionario.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Sbarbati e Carloni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02848 della senatrice Vicari ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00640, dei senatori Rutelli ed altri, pubblicata il 15 maggio 2012, deve intendersi riformulata come segue:

CONTINI, RUTELLI, DE ANGELIS, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, DE LUCA Cristina, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA. - Il Senato,

premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, introducendo una riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha delineato un nuovo assetto normativo dei trattamenti previdenziali con il passaggio dal calcolo retributivo a quello contributivo;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 26, comma 20, analogamente a quanto previsto per altri comparti, ha previsto l'istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale del comparto Sicurezza e Difesa, attraverso procedure di concertazione;

l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, approvato con una pressoché totale convergenza di tutte le forze politiche, ha riconosciuto la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, "ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale";

tale specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente trova ragione nella peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché nei particolari requisiti di efficienza operativa richiesti e nei correlati impieghi in attività usuranti;

tale disposizione è base di riferimento per l'intero quadro normativo riguardante le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e costituisce, altresì, norma programmatica in quanto prevede, al comma 2 dell'articolo 19, che la disciplina attuativa del predetto principio di specificità «è definita con successivi provvedimenti legislativi»;

il concetto di specificità mira, quindi, a rappresentare la particolare condizione del personale delle Forze armate delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che è assoggettato ad un complesso di limitazioni e obblighi del tutto peculiari, nonché ad una condizione di impiego altamente usurante che presuppone il costante possesso di idoneità psicofisica e il mantenimento di standard di efficienza operativa periodicamente verificati e testati, con controlli medici, prove fisiche, severe attività addestrative;

ne consegue, quindi, l'esigenza funzionale delle amministrazioni del comparto che gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia debbano essere necessariamente destinatari di limiti di età per il collocamento in quiescenza diversi rispetto ai lavoratori pubblici e privati, proprio per essere in grado di contrastare efficacemente ogni possibile minaccia. È di tutta evidenza come questa esigenza, intimamente connessa con i peculiari compiti istituzionali, non possa tradursi in una ingiustificata penalizzazione nei confronti del personale;

nonostante la declamata specificità, per tutti i lavoratori pubblici e privati sono state avviate da tempo forme previdenziali complementari, finalizzate a coprire il divario tra quanto si è percepito in servizio e quanto invece si è maturato in termini di pensione, mentre per il personale dei citati comparti tale forma di previdenza è tuttora da definire;

il Governo all'atto dell'emanazione del cosiddetto decreto-legge salva Italia ha, tenuto conto del particolare ruolo che tale comparto ha nell'ambito della pubblica amministrazione, prevedendo, proprio in virtù della specificità, l'emanazione di un regolamento volto ad armonizzare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale con quello delineato in senso generale per tutti i lavoratori pubblici e privati, previa valutazione della fattibilità funzionale e tenendo conto delle peculiarità delle singole Forze armate e Corpi armati militari e civili dello Stato, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il regolamento di armonizzazione in materia pensionistica, deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2012, e rappresenta, pertanto, il primo vero passo di concreta attuazione della specificità, che lo Stato riconosce a tale personale, chiamato ad assicurare il bene della vita a tutela della collettività, anche a rischio della propria incolumità personale;

l'articolo 24, commi 6, 7, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, in vigore dal 6 dicembre 2011 per il comparto pubblico e privato, disciplina i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata. Tali disposizioni, in estrema sintesi, prevedono che dal 2012: a) il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia portato da 65 a 66 anni; b) il requisito per il diritto alla pensione anticipata sia conseguito alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità per gli uomini e del 41° anno e un mese di anzianità per le donne; c) l'adeguamento automatico all'aspettativa di vita operi, oltre che per i limiti di età anagrafica, anche per quelli di contribuzione;

tali requisiti, in base al combinato disposto dei commi 3 e 18 del medesimo articolo 24, non si applicano direttamente al personale del comparto Sicurezza e Difesa, per il quale è prevista, invece, l'adozione di un regolamento (comma 18) per introdurre le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, con la finalità di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento;

si tratta di un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, vale a dire di un regolamento con il quale il Governo, in base ad espressa delega di legge, è autorizzato a disciplinare, nei limiti della delega, materie che normalmente sono disciplinate da norme di rango primario, ragione per cui è prevista l'acquisizione del parere della Commissioni parlamentari;

considerato che:

l'armonizzazione, in base all'interpretazione letterale e logica della norma, deve ovviamente essere riferita ai soli contenuti innovativi dell'art. 24 (requisiti di accesso al trattamento pensionistico), che costituiscono, in questo senso, il solo parametro di riferimento. Quindi, l'eventuale intervento su altri istituti peculiari previsti dall'attuale quadro normativo, nei confronti del personale del comparto, è da ritenersi assolutamente fuori delega;

l'art. 24 reca disposizioni volte a innalzare i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso alla pensione, prevedendo anche il loro aggiornamento automatico in relazione all'andamento statistico dell'aspettativa di vita, e non tratta, invece, in alcun modo, altre questioni o particolari istituti afferenti alla materia pensionistica;

deve ritenersi preclusa la possibilità di intervenire con tale regolamento per modificare o abrogare la specifica normativa sugli istituti pensionistici peculiari del comparto, quali la cosiddetta supervalutazione dei servizi, la pensione privilegiata e principalmente l'ausiliaria, ovvero l'omologo istituto delle Forze di polizia,

impegna il Governo:

1) ad avviare sullo specifico tema dell'armonizzazione un tavolo tecnico di confronto con le rappresentanze sindacali ed i Consigli centrali di rappresentanza (i Cocer);

2) ad articolare il regolamento di armonizzazione sul solo innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata e sui relativi meccanismi di adeguamento automatico;

3) a prevedere nel suo ambito norme di tutela della specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e di quello del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico che, per esigenze funzionali è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati, con trattamenti pensionistici sostanzialmente più contenuti;

4) ad avviare un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con tutte le amministrazioni del comparto, le rappresentanze sindacali ed i Cocer per dettare, attraverso un provvedimento di concertazione, le regole per l'avvio di forme pensionistiche integrative per i lavoratori del comparto Sicurezza e Difesa e per salvaguardare la loro peculiarità nei trattamenti previdenziali.

(1-00640) (Testo 2)

Interpellanze

CARLINO, BELISARIO, DE TONI, PARDI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

con l'entrata in vigore della nuova offerta ferroviaria 2011-2012 di Trenitalia, il 12 dicembre 2011, sono stati soppressi in gran parte treni notturni che collegavano il meridione d'Italia con i principali capoluoghi delle regioni settentrionali. I cittadini maggiormente colpiti sono quelli della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Con il nuovo orario sono stati soppressi i treni che garantivano i collegamenti da e per la Sicilia e precisamente le tre coppie di collegamenti giornalieri notturni che circolavano sulle direttrici tra Palermo e Torino, Milano e Venezia. Ora dalla Sicilia e dalla Calabria è possibile arrivare solamente fino a Roma;

i disagi che registra l'utenza sono rilevanti sia in termini economici, poiché i prezzi dei biglietti per la percorrenza delle suddette tratte sono lievitati, considerato anche che occorre, una volta arrivati a Roma, proseguire con i servizi ad Alta Velocità, sia per l'oggettiva difficoltà e scomodità di effettuare, in alcuni casi in piena notte, trasbordi da un treno all'altro. Conseguenza inevitabile è che i fruitori del servizio ferroviario di lunga percorrenza, ormai snaturato, sono costretti a optare per altre modalità di trasporto;

con la soppressione dei treni notturni in partenza dalla Puglia sono state tagliate fuori dai collegamenti notturni diretti anche le altre città della direttrice adriatica (Pescara, Ancona, Rimini). Per questi ultimi sarà possibile raggiungere le città del Nord Italia esclusivamente cambiando treno a Bologna. In un'intervista rilasciata al quotidiano "la Repubblica", edizione di Bari, del 7 dicembre 2011, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, in riferimento alla scomparsa dei treni notte, ha dichiarato: «Parliamo di treni che in Italia, come in tutto il resto d'Europa, sono stati soppiantati dai voli low cost. E in pochi anni hanno visto più che dimezzare il numero di viaggiatori e i relativi ricavi da tariffe. Ma l'offerta è stata sostanzialmente confermata grazie alla creazione dell'hub di Bologna, che diventerà il capolinea di questi treni la cui percorrenza sarà esclusivamente notturna e i cui orari saranno integrati con altri servizi diurni. Che potranno essere le Frecce o altri treni, anche regionali, a seconda della tratta da coprire tra Bologna e i capoluoghi del Nord»;

Trenitalia, quindi, anziché puntare al miglioramento della qualità dell'offerta del servizio notturno realizzato molto spesso con treni lenti, composti di carrozze vecchie e non manutenute, ha optato per la totale soppressione del servizio, causando una grave crisi occupazionale, come quella degli 85 dipendenti di Messina della Servirail (ex Wagon Lits), in mobilitazione permanente da mesi, per i quali si sono trovate solo soluzioni tampone, e quella di altri lavoratori Servirail (della Lombardia), che proprio per la cancellazione dei convogli si sono ritrovati senza lavoro e si sono accampati ormai dagli inizi di dicembre 2011 al binario 21 della Stazione centrale di Milano;

rilevato che:

per i lavoratori ex Wagon Lits della Lombardia, il 30 dicembre 2011 è stato firmato un accordo presso la Regione da Cisl e Uil, che dovrebbe assicurare occupazione a 153 lavoratori, prevedendo che gli operai lombardi vengano assunti in altre aziende, ma, stando alle informazioni rese dai lavoratori, tale patto li escluderebbe da un'eventuale ricollocazione sui convogli notturni;

ad oggi, comunque, tale obiettivo è ben lontano dall'essere stato raggiunto. Su 153 lavoratori, 137 avrebbero dovuto essere assorbiti da TreNord, Rete ferroviaria Italiana (Rfi), Trenitalia, Atm e Angel service cooperativa. Risulta agli interpellanti che non tutti i lavoratori siano stati contattati per i colloqui, e che nessuno di essi abbia iniziato a lavorare. A ciò occorre aggiungere che sono molti i dubbi sulla trasparenza dei processi e della tipologia delle posizioni offerte;

in particolare, risulterebbe che Rfi abbia proposto ai lavoratori Servirail di partecipare a corsi di formazione per lo svolgimento di attività, date in appalto ad alcune cooperative, presso le cosiddette sale blu della stazione Centrale di Milano, adibite all'accoglienza e all'assistenza dei passeggeri disabili e a ridotta mobilità. Per coloro che hanno iniziato il processo di selezione in TreNord con la prospettiva di un'assunzione a tempo determinato, sarebbe stato chiesto di rinunciare ad eventuali cause da intentare contro Trenitalia. Oltre ai 137 lavoratori, ce ne sono altri 16 altamente specializzati, per i quali si prevedeva una trattativa nazionale che ancora non vi è stata. Una parte di questi lavoratori dovrebbe essere assunta presso le Officine grandi riparazioni di Trenitalia, situate a Voghera (Pavia), con mansione di operai comuni;

si deve altresì segnalare che particolarmente opaca risulta la situazione dei lavoratori passati alla cooperativa Angel service, che ha assorbito 250 lavoratori della Servirail tra Napoli, Roma e Bari. A seguito del licenziamento dei lavoratori Servirail il gruppo delle Ferrovie dello Stato ha indetto un bando di gara per affidare il medesimo servizio di accompagnamento in versione ridotta. La gestione è andata alla società consortile Angel service arl che, a propria volta, ha dato il servizio in appalto alla Gecom SpA, la quale lo ha conferito alla Angel service cooperativa. La Angel service cooperativa è stata costituita il 7 dicembre 2011, dunque quattro giorni prima che venissero comunicati i licenziamenti;

risulta agli interpellanti che tali lavoratori siano stati assunti in qualità di dipendenti, sebbene la Angel service sia una cooperativa a mutualità prevalente, per cui il 51 per cento degli addetti dovrebbe essere costituito da soci. Inoltre, il contratto firmato dai lavoratori è quello nazionale delle attività ferroviarie, ma il tipo di inquadramento corrisponde al livello iniziale, ossia con parametri inferiori rispetto alle condizioni di lavoro maturate all'interno della Servirail;

tale catena di appalti sta creando una situazione di precarietà contrattuale che il settore non aveva mai conosciuto prima;

considerato che:

da tempo ormai si è diffusa la notizia che sarebbe allo studio di Trenitalia e del Ministero delle infrastrutture e trasporti il progetto per il ripristino dei treni-notte a partire dal 12 giugno, data dell'entrata in vigore dell'orario estivo, su tre tratte: Milano-Lecce, Milano-Palermo e Torino-Lecce. Un articolo del quotidiano "Metro" dell'11 aprile 2012, a firma di Stefania Divertito, riporta una dichiarazione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Guido Improta, secondo cui: « sono stati compiuti sensibili passi avanti nella direzione di un miglioramento del servizio universale come dimostra il fatto che dal 12 giugno sarà assicurato il collegamento dalla Sicilia con destinazione Milano». I lavoratori ex Wagon Lits non sono ancora intenzionati a scendere dalla torre faro della stazione centrale di Milano, in attesa che arrivi l'ufficialità della notizia;

un articolo apparso il 13 aprile 2012 sul mensile on line "E- Il Mensile", a firma di Antonio Marafioti, riporta un'intervista sul ripristino dei treni notte, realizzata a seguito di tali dichiarazioni, rilasciata da Marco Mancini, dell'Ufficio stampa business trasporto di Trenitalia, il quale afferma che: «Ci sono degli studi che prevedono il reinserimento di questi treni. Ci è stato chiesto di verificare la fattibilità tecnica della loro reintroduzione. Dopodiché la parola spetta a chi questi treni li commissiona, perché si tratta di corse che hanno un costo di gran lunga superiore ai ricavi oggettivi. Non sono treni che Trenitalia può introdurre di sua iniziativa, ma si attivano perché hanno una valenza sociale e quindi rientrano nel settore del welfare, e il welfare lo fa lo Stato. Quindi è lo Stato che con Trenitalia stipula un contratto di servizio e sulla base della disponibilità economica compra questi cosiddetti servizi universali. La prima e l'ultima parola spettano allo Stato, al governo, al Ministero dello sviluppo economico e a quello delle Infrastrutture e Trasporti che è il committente del servizio». Mancini ha affermato altresì che la possibilità di ripristino, dunque, «è al vaglio ed è stata fatta oggetto di studi e di verifiche, (...) ma da qui a dire che a giugno il cambio orario prevederà il ritorno di questi treni è impossibile da dire»;

la scelta effettuata a dicembre sarebbe stata - secondo Trenitalia - una scelta tecnica, basata sul dato che i treni notte, nel loro complesso certificato, risultavano in perdita rispetto al contratto in vigore, di 90 milioni di euro. Stando a quanto riferito sempre nell'intervista: «Lo Stato poteva decidere se mettere quei novanta milioni di euro o non metterli e riorganizzare il servizio per ridurne i costi. Quest'ultima è stata la scelta adottata»;

il Ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda, il 26 aprile 2012, rispondendo in Aula all'interrogazione 3-02225 presentata presso la Camera dei deputati e concernente iniziative per garantire un adeguato servizio di trasporto ferroviario notturno, ha affermato: «Il Governo, ben consapevole dei conseguenti disagi arrecati agli utenti, sta procedendo, a risorse invariate, nell'ambito dell'aggiornamento del secondo periodo contrattuale 2012-2014, ad una verifica della fattibilità tecnica di un prolungamento di alcuni collegamenti provenienti dal Sud attualmente attestati a Roma e da Bologna, e da rendersi eventualmente operativo a breve»;

alla luce di quanto riportato in precedenza, a giudizio degli interpellanti, si deve constatare che il ripristino dei treni notte non potrà avvenire "a risorse invariate" come sostenuto dal ministro Giarda. La situazione che si è venuta a creare imporrebbe puntuali e rapidi chiarimenti da parte del Governo e dei vertici di Trenitalia,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti di competenza il Governo abbia intenzione di assumere al fine di assicurare la corretta gestione del servizio universale passeggeri, la continuità territoriale ed il diritto alla mobilità dei cittadini, in particolare di quelli delle regioni meridionali, evitando così di marginalizzare le aree deboli della penisola;

se non ritenga opportuno chiarire se effettivamente a partire del mese di giugno 2012 si assisterà al ripristino dei treni notte che effettuano servizio sulla media e lunga percorrenza, così come annunciato da diversi esponenti del Governo ma non confermato da Trenitalia;

con quali risorse il Governo intenda eventualmente assicurare il ripristino all'interno del servizio universale dei treni notte e in quali tempi si intenda provvedere a farlo;

quali urgenti iniziative si intendano porre in essere per salvaguardare i posti di lavoro degli oltre 800 lavoratori del comparto accompagnamento notte, che allo stato attuale non sembrerebbero aver trovato adeguata ricollocazione;

se non si ritenga possibile il rilancio del "settore notte" in condizioni economicamente più compatibili con le risorse destinate al servizio universale, procedendo contemporaneamente ad un'operazione di ristrutturazione e miglioramento del servizio, al fine di coniugare le esigenze produttive ed industriali di Trenitalia con la possibilità di trovare soluzioni ai problemi occupazionali dei lavoratori;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riferito in merito alla assai poco trasparente gestione del ricollocamento dei lavoratori presso la Angel service cooperativa.

(2-00464)

BELISARIO - Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

da alcune fonti di stampa (si veda un lancio dell'agenzia "Adnkronos", dell'8 maggio 2012) risulta che il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (Sappe) abbia formalmente denunciato, in Basilicata, una ''grave e pesante intimidazione". Segnatamente, il Provveditore regionale lucano dell'amministrazione penitenziaria avrebbe disposto l'inibizione all'ingresso nelle carceri lucane di Giuseppe Manniello, segretario regionale del sindacato di Polizia penitenziaria con il maggior numero di aderenti;

la presunta motivazione addotta risulterebbe il collocamento a riposo dal servizio operativo che, tuttavia, secondo la legislazione vigente, consentirebbe il pieno mantenimento delle sue funzioni e delle sue prerogative sindacali;

il Segretario generale del sindacato ha già inviato nota al Ministro della giustizia, ribadendo come Manniello sia stato liberamente eletto dal personale di Polizia penitenziaria, nonostante il suo pensionamento dal Corpo;

premesso, inoltre, che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 11 maggio 2012, il direttore della casa circondariale di Melfi ha comunicato al Segretario regionale del SAPPE che ai sensi della normativa vigente nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti (qual è l'istituto di Melfi), le rappresentanze sindacali aziendali non hanno diritto di usufruire permanentemente di un locale idoneo per le loro riunioni;

a tal riguardo, inoltre, il 14 maggio, lo stesso ha formalmente disposto, attraverso pubblico avviso all'esterno della struttura di sua competenza, che il personale in quiescenza è autorizzato all'ingresso nell'istituto solo per pratiche amministrative di proprio interesse, e solo negli orari di apertura degli uffici e che le disposizioni al riguardo dovevano essere prescritte dal Comandante del reparto. Tale preclusione all'accesso determina, di fatto, per il personale in quiescenza, l'impossibilità oggettiva di svolgere una qualsiasi attività sindacale e associativa;

considerato che l'esercizio del diritto sindacale, nonché dell'attività ad esso connessa, appare gravemente precluso dal provvedimento inibitorio, a giudizio dell'interrogante immotivato, fondato su presupposti normativi del tutto erronei, tali da inficiarne in toto la legittimità. Anche con particolare riguardo all'utilizzo dei locali delle rappresentanze sindacali, il provvedimento, pur citando l'articolo l'art. 27, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non fa alcun riferimento alle indicazioni contenuto nell'accordo nazionale quadro di Polizia penitenziaria dell'anno 1992, mai revocate, che in tema di locali per le rappresentanze sindacali sancisce che nelle unità amministrative con un numero inferiore a 200 dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un idoneo locale comune per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano porre in essere affinché sia revocato il provvedimento emesso dal Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria lucana, al fine della rimozione delle condizioni inibitorie di diritto sindacale in capo al rappresentante regionale del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria;

se non valutino opportuno procedere ad un trasferimento ad altre funzioni dell'attuale Provveditore, in considerazione della grave e pesante intimidazione posta in essere, che peraltro rischia di determinare pesanti ripercussioni sul complesso delle relazioni sindacali in essere;

sotto il profilo generale, se non reputino prioritario, anche a livello nazionale, riavviare il confronto con le rappresentanze sindacali del personale del comparto sicurezza al fine di un confronto concreto e costruttivo sulle problematiche del settore giustizia e degli operatori, sulla base della prioritaria necessità di reperire adeguate risorse per consentire di colmare la grave e perdurante carenza di organico del personale.

(2-00465)

Interrogazioni

BLAZINA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 111, prevede all'articolo 37, comma 6, modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia";

le disposizioni, al fine di assicurare efficienza al sistema giudiziario ed una celere definizione delle controversie, modificano le esenzioni dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, stabilendo che "Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di lavoro di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultate dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione al ruolo";

il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla luce delle modifiche introdotte, non consente più l'esenzione del contributo unificato, tra l'altro, per le cause di previdenza ed assistenza obbligatorie;

tenuto conto che:

le casse edili svolgono attività di previdenza ed assistenza a favore dei lavoratori edili secondo la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali e territoriali del lavoro e svolgono quindi un'attività di previdenza ed assistenza di origine privatistica e non obbligatoria;

l'attività svolta, quindi, non rientrerebbe tra quelle individuate nel nuovo comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "previdenza ed assistenza obbligatorie";

nella medesima disposizione si fa riferimento, come si legge sopra, alle "parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione", precisando così che la norma riguarda le sole persone fisiche e non anche quelle giuridiche;

constatato che:

ad oggi, tuttavia, alcuni tribunali riscuotono il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo anche nei confronti delle casse edili nelle controversie per le azioni di recupero di crediti verso imprese inadempienti, nonostante le stesse non siano in possesso di un reddito personale, come richiesto dalla norma;

i servizi legali della Commissione nazionale paritetica per le casse edili hanno inviato il 1° agosto 2011 al Ministero della giustizia un quesito in merito alla nuova disciplina del contributo unificato di iscrizione a ruolo, e segnalano che mentre alcune cancellerie richiedono il pagamento, e lo fanno in misura diversa, altre non lo fanno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo concordi in merito alla non applicabilità alle casse edili dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, e se intenda conseguentemente emanare una circolare interpretativa della norma;

se, in subordine, in caso di conferma al pagamento del contributo di iscrizione al ruolo, il Ministro intenda chiarire l'entità del pagamento, che secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 3, come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011, è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.

(3-02861)

BLAZINA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

con il decreto del Ministro in indirizzo del 10 settembre 2010, n. 249, è stato approvato il regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

all'articolo 15, comma 25, è prevista l'emanazione di un decreto da parte del Ministro, previo accordo con le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di adeguare le disposizioni del decreto alle particolari situazioni linguistiche;

successivamente è stato emanato il decreto 4 aprile 2011, n. 139, contenente le norme di attuazione del decreto ministeriale n. 249 del 2010 a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 e sono state predisposte in data 5 agosto e 12 settembre 2011 due note esplicative;

constatato che:

le disposizioni contenute in tali provvedimenti stabiliscono che per l'anno scolastico 2011/2012 possono essere attivati corsi TFA transitori per l'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado e, inoltre, che le proposte delle singole università devono essere trasmesse entro il 7 ottobre alla banca dati dell'offerta formativa presso il Ministero;

a tutt'oggi nessun decreto è stato emanato in ordine alla formazione dei docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena;

a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale 14 marzo 2012, n. 31, del decreto direttoriale 23 aprile 2012, n. 74, e dei bandi delle università di Udine e Trieste relativi ai corsi TFA per l'anno scolastico 2011/2012, si rileva che nessun posto è stato bandito per le scuole con lingua di insegnamento slovena in Friuli-Venezia Giulia;

per dette scuole le graduatorie di alcune classi di concorso sono esaurite o risultano insufficienti a coprire il fabbisogno di posti o ore di insegnamento;

ciò sta determinando una situazione di grande incertezza tra i docenti interessati al conseguimento dell'abilitazione;

considerato che tale questione, qualora non venisse risolta con la massima urgenza, potrebbe penalizzare fortemente l'ordinamento scolastico in lingua slovena, ledendo inoltre i diritti della minoranza linguistica slovena, tutelati ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38,

si chiede di sapere:

se e quando i corsi di tirocinio formativo attivo verranno banditi anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena;

in caso ciò non avvenisse, se e in quale misura i crediti eventualmente conseguiti partecipando ai corsi banditi per le scuole con lingua di insegnamento italiana potranno successivamente essere fatti valere quali titoli ai fini degli analoghi corsi, che verranno banditi per le scuole con lingua di insegnamento slovena;

se, inoltre, tali crediti potranno costituire titolo di ammissione ad eventuali concorsi ordinari per le scuole con lingua di insegnamento slovena, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 425, comma 2.

(3-02862)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEDICA - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

villa Adriana a Tivoli fu costruita a partire dal 117 d.C. dall'imperatore Adriano come sua residenza imperiale lontana da Roma, ed è la più importante e complessa villa rimasta dell'antichità romana, essendo vasta come e più di Pompei (almeno 80 ettari);

dopo essere stata saccheggiata da Totila, villa Adriana conobbe lunghi secoli di oblio, durante i quali divenne "Tivoli Vecchio", ridotta a cava di mattoni e di marmi per la vicina città di Tivoli, importante sede vescovile. Nel Quattrocento Flavio Biondo la identificò nuovamente come la villa dell'imperatore Adriano di cui parlava l'"Historia Augusta", e nello stesso periodo papa Alessandro VI Borgia promosse i primi scavi all'Odeon, durante i quali vennero scoperte le statue di muse sedute, attualmente al museo del Prado di Madrid. La sua fama fu consacrata da papa Pio II Piccolomini, che la visitò e descrisse nei suoi "Commentarii";

a partire dal Cinquecento, villa Adriana divenne oggetto di innumerevoli scavi tutti volti alla scoperta di tesori, soprattutto statue e mosaici, che erano preda ambita dei grandi collezionisti di antichità, dapprima papi e cardinali, ed in seguito nobili romani ed europei, soprattutto inglesi;

entrata nel novero dei monumenti patrimonio dell'umanità dell'Unesco nel 1999, villa Adriana condivide con molti altri celebri siti archeologici il paradosso di essere nota e oggetto di scavi da più di 500 anni, pur rimanendo in gran parte sconosciuta nella sua sostanza;

in data 11 maggio 2012 il giornale "il Fatto Quotidiano" pubblicava un articolo intitolato "Tivoli, pericolo di crollo: Villa Adriana rischia la fine di Pompei", dal quale emerge lo stato di degrado e di abbandono per carenza di fondi in cui la villa è attualmente lasciata;

i turisti (stranieri per la maggior parte, se si escludono le scolaresche), che sono sempre meno a causa del degrado e della mancanza di fondi, vengono accolti da transenne, puntelli, cartelli indicanti il pericolo di crollo, posti a tutela della sicurezza pubblica, nonché da aree inaccessibili oltre le quali si vedono reperti ammassati e vegetazione cresciuta tra i mosaici;

lo stato di degrado è deprimente: la vasca centrale lunga oltre 120 metri e larga 25 davanti all'ingresso nel "Pecile" è recintata con le transenne d'acciaio, per evitare che la gente cada in acqua o calpesti le piantine, le "Piccole terme" sono chiuse e le "Grandi" non sono in buono stato; ogni criptoportico, cunicolo o camminamento sotterraneo di villa Adriana è chiuso al pubblico;

risulta poi che i custodi, dipendenti della Soprintendenza, sono appena una quarantina e divisi per turni: nei giorni feriali sono al massimo 8 per un'area di ben 40 ettari, con evidente rischio per i reperti che potrebbe facilmente essere distrutti o rubati da chiunque;

secondo quanto riferito all'interrogante villa Adriana, proprio a causa del gravissimo degrado in cui versa, sarebbe altresì ad alto rischio di crolli che metterebbero a repentaglio in modo irreparabile l'intera struttura;

ad avviso dell'interrogante è preoccupante che villa Adriana, a Tivoli, dichiarata nel 1999 patrimonio dell'umanità, sia lasciata al degrado, alla sporcizia e all'abbandono invece di essere conservata e tutelata come merita ogni bene pubblico di tale rilevanza storica e culturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di assicurare la conservazione di villa Adriana e di far fronte alla situazione.

(4-07475)

PEDICA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

come noto la comunità di Sant'Egidio, nata a Roma nel 1968, all'indomani del Concilio Vaticano II, è un movimento di laici a cui aderiscono più di 60.000 persone, impegnato nella comunicazione del vangelo e nella carità a Roma, in Italia e in 73 Paesi dei diversi continenti;

in data 21 aprile 2012 il giornale "il Fatto Quotidiano", anche sul proprio sito Internet, pubblicava un articolo intitolato "I bambini alla mensa dei poveri. La comunità di Sant'Egidio: raddoppiato il numero degli italiani che hanno bisogno di aiuto", nel quale viene narrata la drammatica situazione di molti cittadini italiani costretti a recarsi alla mensa della comunità per procurarsi un pasto sicuro;

i dati che emergono dall'articolo, grazie ad un'intervista al professor Augusto D'Angelo, volontario della comunità, sono allarmanti: se fino a qualche tempo fa il 90 per cento delle persone che usufruivano della mensa della comunità era composto da stranieri, da qualche anno è in aumento la quota degli italiani: attualmente sono infatti circa 200 gli italiani che si recano giornalmente alla mensa, ben il doppio rispetto a pochi anni fa;

l'elemento più preoccupante poi è che tra queste persone ci sono anche quattro o cinque bambini, segno inequivocabile di come la gravissima crisi economica che sta vivendo il Paese stia iniziando drammaticamente a ripercuotersi anche su di loro;

è evidente che il numero di bambini segnalato dall'articolo, di per sé, non sia altissimo, ma è certamente un segnale forte a dimostrazione di come le famiglie non riescano più nemmeno ad assicurare ai propri figli un pasto al giorno, oltre a quello che fanno a scuola;

secondo i dati 2011 della Caritas, oltre 8.200.000 italiani (il 13,8 per cento dell'intera popolazione) vive in condizione di povertà relativa e oltre 3.100.000 sono i poveri assoluti, con punte elevatissime nel sud Italia;

il professor D'Angelo nel corso dell'intervista spiega che i "nuovi poveri" appartengono al cosiddetto ceto medio, che non si tratta solo di lavoratori dipendenti, ma anche di commercianti e piccoli imprenditori, e che forte sarebbe non solo l'esigenza di procurarsi del cibo, ma anche quella di parlare e condividere questo difficilissimo momento storico;

si legge in particolare «"sono persone che fino a poco fa avevano un tenore di vita medio-alto e che ritengono di meritare di più di un chilo di pasta. Cercano una sponda, tentano di trovare alleati che li aiutino a resistere a una condizione di vita che non sentono propria". E così il disagio, oltre a essere economico, diventa anche psicologico. Perché oltre all'umiliazione di dover ricorrere a un aiuto concreto come un pacco di pasta, c'è il timore di non poter più migliorare le condizioni della propria famiglia»;

ad avviso dell'interrogante la triste realtà narrata è la conferma inequivocabile del fallimento dello Stato nella tutela dei diritti inviolabili dei cittadini e della necessità di intervenire in modo più incisivo nelle politiche sociali soprattutto a tutela della famiglia e dei minori,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali provvedimenti urgenti di competenza intenda adottare a fronte della situazione.

(4-07476)

PEDICA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", prevedeva all'art. 1, commi 367 e seguenti, che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa, il Ministero della giustizia avrebbe dovuto stipulare con una società posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (prima Riscossione SpA, ora Equitalia SpA), una o più convenzioni per la gestione dei crediti del Ministero stesso;

con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie, tale società dovrebbe provvedere alla gestione del credito attraverso l'acquisizione dei dati del debitore e quantificazione e iscrizione a ruolo del credito;

risulta all'interrogante che nel mese di marzo 2011, tra il Ministero della giustizia e la società Equitalia giustizia SpA, sia stata effettivamente stipulata tale convenzione;

in materia di concessione di servizi, secondo la Corte di giustizia 7 dicembre 2000, causa 324/1998, e 13 ottobre 2005, causa 458/2003, occorre un elevato livello di pubblicità e gli Stati membri non possono mantenere in vigore norme che consentano l'attribuzione di concessioni di servizi senza l'espletamento di gara pubblica;

considerato che:

all'art. 2, comma 3, della convenzione, si precisa che la società di riscossione deve procedere alla quantificazione del credito sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti trasmessi dall'ufficio, prevedendo dunque che la stessa abbia diritto di ricevere da parte del Ministero ogni atto relativo alla situazione del soggetto interessato, sentenze incluse;

in base all'art. 23, i costi sostenuti per la gestione del servizio saranno coperti con le maggiori entrate realizzate per le spese e le spese pecuniarie di cui al testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, determinate rispetto alla media annua delle entrate del quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007, individuata in circa 16 milioni di euro;

per le prestazioni rese il Ministero riconosce alla società un contributo annuo pari all'importo necessario alla copertura delle spese occorrenti per la gestione del servizio, incrementato di una certa percentuale nel caso in cui il numero delle partite lavorate risultasse, a consuntivo, superiore di almeno il 5 per cento rispetto a quello previsto nel piano;

tale percentuale aggiuntiva non sembrerebbe essere sottoposta alla ricontrattazione di un tetto massimo di contribuzione, prevista alla fine del triennio 2010-2012, nella considerazione della stabilizzazione della struttura di Equitalia, degli importi occorrenti per la gestione del servizio e dell'andamento effettivo delle entrate accertate;

considerato che:

alcune fasi del processo rimarrebbero comunque nella gestione dell'ufficio giudiziario, che dovrà necessariamente comunicare con la società Equitalia, ai fini della trasmissione dei dati e di ogni nozione ritenuti utili ai fini dell'accertamento e della riscossione;

la Commissione paritetica prevista per il coordinamento delle attività oggetto della convenzione e dei rapporti tra uffici e società, sembrerebbe, da quanto risulta all'interrogante, non ancora istituita, sebbene la stessa fosse prevista già alla data della stipula della convenzione;

l'art. 29 della convenzione prevede inoltre che la stessa abbia durata di 15 anni in sede di prima applicazione e, successivamente, di 10 anni rinnovabili tacitamente;

l'art. 57, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", stabilisce la nullità delle clausole contrattuali contenenti la previsione di rinnovo tacito;

in applicazione analogica di questo dettato, coerentemente con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da tempo, e comunque nel rispetto di un principio generale dell'ordinamento comunitario che ritiene illegittima la prassi del rinnovo tacito, sembrerebbe all'interrogante che una clausola simile si ponga in aperto contrasto e con la normativa nazionale e con quella comunitaria;

mentre numerose amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle locali, decidono in un momento simile di revocare la concessione a Equitalia SpA, a giudizio dell'interrogante in maniera del tutto singolare il Ministero della giustizia procede ad ampliare il ricorso alla medesima società mediante esternalizzazione di un servizio già svolto a costo nullo dal personale in servizio presso gli uffici giudiziari,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che tale esternalizzazione di servizi sia incoerente con un principio di razionalizzazione di risorse e di risparmio di spesa, rappresentando un danno erariale causato dalle minori entrate in tal modo realizzate;

se non si ritenga fatto di grave entità l'aver concesso a Equitalia l'acquisizione di dati sensibili relativi al debitore, comprensivi della trasmissione di tutti i dati in possesso, ivi incluse le sentenze stesse;

quali accorgimenti si intendano adottare, nel caso in cui si ritenesse opportuno procedere in tal senso, al fine di evitare qualsiasi automaticità nel rinnovo della convenzione, restituendo trasparenza e legittimità all'attuazione di pratiche così significative e che coincidono altresì con il diritto alla privacy di soggetti privati.

(4-07477)

PEDICA, BELISARIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

in data 1° maggio 2012 il giornale "il Fatto Quotidiano" pubblicava un articolo intitolato "Enti inutili, otto leggi per cancellarli dal 1956. Eppure sono sempre lì", relativo ai costosi enti inutili non ancora eliminati nonostante se ne parli ormai da tanti anni;

l'articolo evidenzia che, nonostante la normativa di riferimento sia alquanto cospicua e la tematica sia oggetto di discussione nell'ambito delle istituzioni parlamentari da oltre un decennio, nella pratica i tagli si sarebbero concretizzati nella cancellazione o riordino di soli 37 enti, una decina dei quali sotto il Governo Monti, nonché nei tagli di 353 poltrone voluti dallo stesso Monti, anche se ovviamente per questi ultimi occorrerà attendere la scadenza degli incarichi;

è nota a tutti la crisi economica che il Paese sta affrontando e la necessità di intraprendere scelte dirette ad una riduzione strutturale della spesa corrente, che consenta almeno di mantenere, se non addirittura di aumentare, la quota di spesa destinata agli investimenti e alla crescita del Paese;

ad avviso degli interroganti è preoccupante e poco rispettoso dei cittadini italiani, costretti a subire le recenti manovre finanziarie, che nonostante si sia constatata da tempo la necessità di ridurre gli enti inutili e i relativi costi, non si sia ancora addivenuti alla soppressione degli stessi,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti di competenza il Governo intenda adottare al fine di sopprimere tutti gli enti inutili, destinando così le risorse risparmiate a tutela delle fasce più deboli della popolazione.

(4-07478)

COSTA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

uno stato di profondo malessere, se non di vera e propria precarietà esistenziale, è vissuto ormai da tempo dalla categoria dei lavoratori del comparto TAC (tessile, abbigliamento e calzaturiero) del territorio salentino, colpita da un'inarrestabile perdita di posti di lavoro;

nel recente passato non sono mancate varie ipotesi d'intervento, fra le quali particolare importanza riveste la dotazione finanziaria (programmata con l'accordo di programma siglato il 1° aprile 2008 tra diverse istituzioni) resa disponibile per le aziende che avessero manifestato concreto interesse ad investire in questo ambito territoriale, garantendo l'assorbimento di manodopera in esubero in altri settori produttivi;

su questo progetto si erano radicate, da una parte, le speranze dei lavoratori e, dall'altra, quelle delle istituzioni, che intravedevano una via di uscita per la situazione di disoccupazione crescente che sta assumendo ora dimensioni di vero e proprio allarme sociale;

gli entusiasmi iniziali si sono però a mano a mano spenti perché, a quanto risulta, le istanze delle aziende interessate a nuovi insediamenti produttivi non sono state ancora evase, pur essendo trascorso un notevole intervallo di tempo, né se ne conosce la sorte;

l'interrogante è più volte intervenuto sulla questione e ciò malgrado la situazione è sempre più grave e in fase di stallo con Invitalia SpA che, incurante degli appelli disperati provenienti da più parti, continua a non voler accelerare per quanto possibile l'iter delle procedure istruttorie preliminari alle decisioni per la concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato per i nuovi investimenti, previsti dall'art. 5 dell'accordo di programma;

ad oggi, a distanza di quattro anni dalla sottoscrizione dell'accordo, nessuno è ancora in grado di formulare previsioni circa l'esito delle pratiche in corso e sulla sorte che attende centinaia di persone ancora in grado di impegnarsi e di produrre,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per verificare lo stato delle pratiche di concessione di contributi che da ben 4 anni risultano "in lavorazione", anche attraverso ispezioni ministeriali nelle sedi Invitalia, atte a fugare ogni eventuale dubbio di mala gestio e a fornire a centinaia di aziende e a migliaia di lavoratori e di famiglie tempi e risposte certe.

(4-07479)

BERTUZZI - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

le profonde trasformazioni economiche e sociali degli ultimi decenni e la rapida evoluzione dei bisogni di cittadini e consumatori hanno arricchito di nuovi contenuti le aspettative della società nei confronti del settore agroalimentare;

la tradizionale funzione economico-produttiva dell'agricoltura rimane primaria ma, per essere svolta al meglio, deve essere posta nelle condizioni di incentivare la crescita imprenditoriale, in particolare femminile e giovanile, sostenere nuove professioni, concepire moderni e sostenibili spazi di sviluppo, valorizzare il lavoro all'interno di rigorose logiche di legalità e dignità delle persone;

è fondamentale puntare sul valore pubblico del "bene" agricoltura, potenziale settore traino della crescita economica del Paese, di modo che questo possa giovarsi dell'apporto determinante di imprese agricole condotte da soggetti giovani e generalmente più predisposti all'innovazione;

anche prima dell'attuale crisi economica globale, l'accesso al bene terra è stato il primario e più difficoltoso sbarramento al ricambio generazionale in agricoltura;

è pertanto necessario dar voce alle richieste avanzate ormai da tempo dalle associazioni di giovani imprenditori agricoli, predisponendo una serie di norme volte a facilitare l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni e a tutelare il buon esito dei passaggi di proprietà;

considerato che:

per favorire il ricambio generazionale e, in particolare, promuovere e valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il primo insediamento dei giovani agricoltori, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, commi 1068 e 1069, ha istituito il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile, con dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il quinquennio 2007-2011, esteso al comparto ittico dall'articolo 2, comma 120, della legge 29 novembre 2007, n. 224 del 2007 (legge finanziaria per il 2008);

a partire dall'anno 2009, il Fondo è stato ridotto nella dotazione di 5 milioni di euro annui dall'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

nel giugno 2009, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro tempore, Luca Zaia, annunciava, con numerose dichiarazioni di stampa, il progetto denominato «Rinascimento verde», per cui si prevedeva l'assegnazione a giovani agricoltori di terre demaniali a vocazione agricola, stimate in 10.000 ettari, con bando pubblico a progetto, a partire da un censimento delle stesse;

in seguito, la proposta si è solo parzialmente realizzata con l'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, aveva il compito di individuare i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola, non utilizzabili per altri fini istituzionali, per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria;

Zaia ha lasciato l'incarico di Ministro per divenire Governatore del Veneto ed il progetto «Rinascimento verde» è rimasto lettera morta;

in data 13 ottobre 2010 è stato presentato dall'interrogante l'atto di sindacato 3-01638, volto all'acquisizione di maggiori informazioni circa lo stato di attivazione del progetto «Rinascimento verde», in particolare con riferimento all'effettuazione delle attività censuarie delle terre demaniali e dei bandi per l'assegnazione delle risorse;

rilevato che:

la situazione non muta fino all'approvazione della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), il cui articolo 7 prevede che entro tre mesi vengano individuati dal Ministero delle politiche agricole, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i terreni da alienare;

solo con il cambio di Governo si hanno le accelerazioni maggiori in materia di imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Il primo provvedimento del nuovo Esecutivo, infatti, approva il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto salva Italia), che contiene norme volte ad agevolare, rispetto a quanto già previsto dalla legge di stabilità, la vendita di terreni agricoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici anche territoriali (Regioni o Comuni);

successivamente, è stato approvato il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto decreto cresci Italia), che introduce, all'articolo 66, una nuova disciplina per la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola;

in particolare, al comma 1 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 si prevede che "Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare",

si chiede di sapere:

se e come i Ministri in indirizzo intendano procedere al fine di assicurare il rispetto della scadenza del prossimo 30 giugno per la stesura del decreto di natura non regolamentare di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, a partire dal quale potrà avere inizio la cessione delle terre pubbliche, misura da tempo attesa e che offre positive opportunità al sistema delle imprese agricole italiane;

se, conseguentemente, ritengano di acquisire dalle associazioni dei giovani agricoltori, che già si ritrovano insieme nell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura, informazioni per la parte specifica di competenza, anche al fine di poter esprimere un'opinione ed offrire un contributo di merito.

(4-07480)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-02861, della senatrice Blazina, sulle spese di giustizia per le casse edili;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02862, della senatrice Blazina, sui bandi per la formazione di docenti di scuola secondaria in lingua slovena.