BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, oggi trattiamo in Aula la spinosa questione dei figli naturali, questione che è stata trattata con particolare attenzione anche dai nostri Padri costituenti.
Ho esaminato i documenti e ho visto che di tale questione hanno discusso dal settembre del 1946 al dicembre del 1947, in modo ampio e con passione, per stabilire - si legge nei resoconti dell'epoca - «le norme che lo Stato deve dettare per la loro protezione».
Il 13 settembre del 1946 - lo voglio ricordare non perché sono storica di formazione, ma perché lo ritengo utile per capire la ratio della legge e, oserei dire, anche il ritardo con il quale arriviamo - la terza Sottocommissione per la Costituzione inizia la discussione, partendo dalla relazione della relatrice, l'onorevole Merlin del Partito Socialista, che faceva rilevare che «nessuna differenza è fatta qui, come è ovvio, fra figli illegittimi e legittimi, anticipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel codice civile, tendente all'equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due categorie di esseri che eguali diritti hanno alla vita».
In tal modo, quindi, è stato affermato il principio della protezione della madre e, al tempo stesso, la tutela dei figli.
Il 22 aprile del 1947, nella seduta plenaria dell'Assemblea costituente, Corsanego della Democrazia Cristiana rilevava quanto segue: «C'è finalmente (...) il delicato articolo sui figli illegittimi, il quale ha dato luogo, e giustamente, a dissensi ed a riserve». Anche allora si discuteva con riserve e dissensi. E continuava: «Hanno diritto questi figli naturali di veder cadere gli ostacoli che si frappongono al loro ingresso nella vita sociale e nella vita civile, hanno soprattutto diritto», diceva l'onorevole Costituente, «specialmente i bambini nelle scuole, di veder cancellato dalla loro pagella scolastica quel figlio di N.N. che rappresenta per loro un tremendo marchio d'inferiorità di fronte ai propri compagni. Per questo, i figli nati fuori del matrimonio devono avere la certezza che noi li tuteleremo nella Carta costituzionale, come li tuteleremo nella legislazione futura» (che di fatto, poi, non ha trovato attuazione). Continua ancora l'onorevole Costituente: «(...) noi troveremo certo la formula che da un lato salvaguardi i sacrosanti diritti dei figli nati fuori del matrimonio e dall'altro non porti attentati alla famiglia legittima».
Così sono intervenuti anche molti altri parlamentari: per esempio, Gullo Fausto del Partito Comunista, Roberto Lucifero, liberale, l'onorevole Ruini del Gruppo Misto. Tutti hanno ribadito questa indispensabile necessità.
Ma come sono nati gli articoli della Costituzione? L'evoluzione del dibattito sull'articolo 30, che ci interessa direttamente, prescindendo dalle diverse posizioni politiche (cattolici, comunisti, liberali e repubblicani) porta alla lungimirante considerazione che nel resoconto dei lavori della Commissione viene definita nel seguente modo: «Non è poi sembrato alla Commissione che la tutela della famiglia legittima impedisca un riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio, che sono diritti della personalità umana; e non è giusto che le colpe dei padri ricadono sul capo dei figli».
Voglio tornare ad oggi. La nostra Costituzione, ancora vigente, all'articolo 29 parla di famiglia e stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, mentre, all'articolo 30, quei Padri costituenti parlano non di famiglia ma di genitori e affermano che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio».
Quindi, l'articolo 29 individua la famiglia come una società naturale preesistente allo Stato, perché si tratta di un rapporto tra due persone adulte che scelgono di costituire la famiglia e che stabiliscono nei confronti dello Stato un contratto che deve ritenersi tale per i vincoli che ne derivano. Questa è la famiglia.
L'articolo 30, invece, riferendosi ai figli non parla più di famiglia - e l'hanno scritto nel 1946, pensate che lungimiranza e che sintesi! - ma di genitori, che nel momento in cui procreano vivono una condizione naturale, ma possono anche non essere famiglia. Quindi, la scelta dei Costituenti è stata di altissimo valore, perché attua il principio di uguaglianza e al tempo stesso è la dimostrazione tangibile della nobile capacità di far coesistere in un articolato, usando e centellinando le parole (una volta usano "famiglia" e quando si parla di figli usano il termine "genitori"), culture diverse.
Purtroppo però questo unicum non ha incontrato una traduzione completa nella legislazione ordinaria e noi oggi troviamo nel codice civile, come ha ben spiegato la relatrice, una serie di articoli (alcuni dei quali annullati dalla Corte, ma altri ancora vigenti) che determinano una condizione di diseguaglianza: non è rispettato il principio della Costituzione che stabilisce che tutti cittadini sono uguali davanti alla legge.
Vorrei ricordare - e lo dico a molti colleghi che magari non hanno seguito da vicino questo provvedimento - che nell'immaginario dei cittadini italiani, i nostri elettori, tranne per coloro che hanno vissuto sulla propria pelle questo problema, nessuno pensa che possa sussistere ancora, nel 2012, discriminazione tra figli naturali e figli legittimi. Purtroppo però è così.
Come è noto, alla stregua della vigente legislazione, si parla di figlio legittimo o naturale a seconda che i genitori siano o meno uniti in matrimonio, una distinzione a cui corrisponde una diversità in punto di rapporti giuridici. Ad oggi, i figli naturali e adottivi non hanno le stesse parentele di quelli legittimi: io sono genitore e tu sei figlio, ma mia sorella non può essere zia e il figlio di mia sorella non può essere cugino.
Si tratta di aspetti che sembrano assurdi, ma che di fatto esistono nella nostra legislazione.
L'articolo 1 del disegno di legge in esame - che tornerà all'esame della Camera dei deputati perché ha subito alcune modifiche, ma che speriamo sarà prontamente approvato - sancisce il rapporto di parentela e l'esistenza di figli senza aggettivi (non vengono più evidenziati aggettivi), e poi elimina finalmente alcune discriminazioni. Ad esempio, vi è una discriminazione in punto di successione ereditaria: nel nostro ordinamento è previsto che, in caso di concorrenza tra figli legittimi e naturali in uno stesso asse ereditario, i primi possano corrispondere ai secondi l'equivalente pecuniario del complesso dei loro diritti ereditari, riducendo così la loro posizione ad una mera quantificazione monetaria. Non può, però, essere così perché quello non è un figlio minore: è figlio.
Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,14)
(Segue BAIO). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare l'intervento scritto. Prima di concludere, però, desidero sottolineare che con il provvedimento in esame, nel susseguirsi dei diversi articoli oggetto di attenta analisi della Commissione giustizia (il senatore Li Gotti ha poc'anzi riferito che ancora esistono divisioni, ma io mi auguro che queste vengano finalmente superate perché altrimenti appariamo incomprensibili a chi ci osserva dall'esterno, soprattutto alle persone che hanno vissuto il problema), oggi possiamo finalmente dire con orgoglio di adeguare tutta la nostra legislazione ai princìpi e ai termini usati nella Costituzione.
D'ora in avanti si parlerà e si dovrà parlare di figli, senza aggettivi aggiuntivi, perché tutti sono uguali davanti alla legge. Tutti noi siamo figli, prescindendo dalla costanza o dall'assenza di matrimonio dei nostri genitori. Così come i figli restano per tutta la vita, i genitori giustamente dovranno essere tali per tutta la vita. Ce lo hanno chiesto i nostri Costituenti e finalmente, con ritardo, arriviamo a riconoscerlo anche all'interno del codice civile e della legislazione. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PdL e della senatrice Soliani. Congratulazioni).