PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
GRANAIOLA (PD). Superando pregiudizi ideologici e retaggi di una morale ottocentesca e patriarcale, il disegno di legge sana un'ingiustizia storica che ha deturpato il diritto civile e sancisce l'unicità di stato giuridico, trattamento giuridico e tutela processuale dei figli. Riconoscendo ai figli naturali diritti pari a quelli dei figli legittimi in tema di istituti di parentela e di successione, il provvedimento dà finalmente attuazione all'articolo 30 della Costituzione, che assicura ogni tutela ai figli nati fuori dal matrimonio.
SPADONI URBANI (PdL). Il disegno di legge in esame elimina finalmente quelle disparità, anche solo terminologiche, tuttora esistenti tra figli legittimi e figli naturali, riportando ad equità questo aspetto del diritto di famiglia italiano. Le vere e proprie norme di civiltà che il provvedimento introduce riguardano gli ambiti della parentela e delle successioni, in merito alle quali si eliminano le incertezze interpretative, riportando ad unità lo status di figlio davanti alla legge. In attesa di una organica riforma del diritto di famiglia e di una legislazione più moderna sul sostegno ed i servizi alla famiglia e sulla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi per l'accudimento parentale, è auspicabile che il provvedimento sia approvato celermente.
PORETTI (PD). È auspicabile che si giunga rapidamente all'approvazione di questo importante provvedimento che, nonostante registri un'apparente unanimità, già da un anno è oggetto di un complesso confronto al Senato, che ha dovuto porre rimedio ad una discriminazione tra figli nati dentro al matrimonio, di competenza del tribunale ordinario, e quelli nati fuori, di competenza invece del tribunale dei minorenni, presente nel testo licenziato alla Camera. Il provvedimento è molto sentito dalla società, poiché tocca argomenti che incidono sulla vita quotidiana delle persone ed in particolare dei minori che si trovavano a patire gli insensati ostacoli di leggi antiquate e discriminatorie verso coloro che vivono in unione di fatto per scelta consapevole o, nel caso delle procedure di divorzio da precedenti partner, per la reale impossibilità di contrarre un nuovo matrimonio.
ARMATO (PD). Il provvedimento costituisce una svolta importante in quanto sancisce la piena equiparazione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio, un mancato adeguamento che finora ha creato gravi difficoltà nella vita delle persone. La tutela dei minori, indipendentemente dalle convinzioni e dalle scelte personali dei genitori, deve essere il presupposto irrinunciabile di un ordinamento democratico nel quale non possono sopravvivere norme discriminatorie per il godimento dei diritti individuali alla parentela ad ogni fine ed effetto. È quindi auspicabile che entro la legislatura si approvi questo disegno di legge che andrà a colmare finalmente gravi lacune ancora presenti nel diritto di famiglia italiano.
SALTAMARTINI (PdL). Nell'ambito di questo importante provvedimento, che avrà grandi ricadute sul piano sociale, merita particolare attenzione il caso specifico dei figli nati da rapporti fra persone tra le quali esista un vincolo di parentela, che vengono esclusi, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 251 del codice civile, dal diritto al riconoscimento da parte dei genitori naturali. Dalla condanna sociale e morale di un comportamento dei genitori non possono e non debbono derivare pregiudizi per i figli e la Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 2002 ha rimosso il divieto per i figli concepiti da soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare di ottenere lo status filiationis, attraverso la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale. È quindi urgente adeguare l'ordinamento italiano che, per essere ritenuto a tutti gli effetti democratico, non può prescindere dal principio dell'uguaglianza e della centralità dell'individuo.
LI GOTTI (IdV). La forte convergenza registrata sulla sostanza ideale e sul valore sociale del provvedimento, particolarmente incisivo laddove estende il diritto di parentela ai figli naturali e adottivi e rimuove le discriminazioni anche meramente lessicali, è venuta meno sugli aspetti più tecnici relativi alla procedura attraverso la quale riconoscere tali diritti nel codice di procedura civile. È necessario trovare la convergenza sulla formula più consona, tra ricorso e citazione e relativamente al giudice competente, che non impatti sulle decisioni future che saranno assunte dal Parlamento sulle competenze dei tribunali o sull'istituzione del tribunale della famiglia.
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Già in seno all'Assemblea costituente fu ribadito il principio di protezione della madre e di tutela dei figli, siano essi nati all'interno o al di fuori del matrimonio. Peraltro, la Costituzione, pur partendo da culture diverse, approda a una soluzione lungimirante, individuando all'articolo 29 la famiglia come società naturale e facendo invece riferimento alle figure dei genitori all'articolo 30, laddove si parla di figli. Si tratta di una scelta di grande valore che attua il principio di uguaglianza. Purtroppo però manca una traduzione completa di questi principi nella legislazione ordinaria, dove permangono distinzioni tra figli legittimi e naturali per quanto riguarda le linee di parentela e la successione ereditaria.
Presidenza del vice presidente CHITI
MURA (LNP). Il disegno di legge in esame, approvato all'unanimità alla Camera dei deputati, dà un segnale di modernità delle istituzioni su un tema molto delicato e va nella direzione del completamento della riforma del diritto di famiglia. Il provvedimento, muovendosi verso l'attuazione di principi recati da convenzioni internazionali, mette infatti fine alle discriminazioni, perché introduce il principio del riconoscimento dello status di figlio, eliminando le distinzioni tra naturali e legittimi. Rispetto al testo approvato alla Camera, il testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato sottrae al tribunale dei minori la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento dei genitori naturali per affidarla al tribunale ordinario eliminando l'ultima disparità, per la quale veniva individuato un giudice diverso a seconda che il figlio fosse nato all'interno o al di fuori del matrimonio.
GIOVANARDI (PdL). Al di là dell'individuazione dello status giuridico di figlio, il provvedimento reca importanti innovazioni in materia di donazioni e successioni ereditarie e di diritti e doveri del figlio, che è chiamato a rispettare i genitori e a contribuire, in relazione alle proprie possibilità, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Inoltre, ferma restando la specificazione della nozione di abbandono dei figli, si afferma che la condizione di indigenza o di disagio dei genitori non può ostacolare il diritto del minore ad avere una famiglia. Peraltro, avendo affermato l'unicità dello status di figlio, non si possono indicare procedure giudiziarie differenziate a seconda che i figli siano nati all'interno o al di fuori del matrimonio, quindi correttamente la Commissione propone che tutti i casi siano trattati dal tribunale ordinario. Il provvedimento rappresenta un passo avanti per svelenire il clima attorno al dibattito sui diritti civili in quanto, proseguendo sulla via del riconoscimento di diritti individuali, consente di arginare gli attacchi alla famiglia fondata sul matrimonio, che la Costituzione individua come modello e fonte di diritti e doveri necessari per la coesione sociale, senza tuttavia discriminare in alcuna maniera chi liberamente non desidera accedervi.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
GALLONE, relatrice. Ringrazia tutti i senatori intervenuti per l'attenzione dedicata all'importante provvedimento.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si compiace per il felice esito del lavoro svolto per il riconoscimento della parificazione tra i figli naturali e quelli nati all'interno del matrimonio.
VICARI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno. L'ordine del giorno G1 è improponibile in quanto ha un contenuto estraneo all'oggetto della discussione del provvedimento.
GALLONE, relatrice. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G100.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è disponibile all'accoglimento dell'ordine del giorno G100.
CALIENDO (PdL). Voterà contro l'ordine del giorno G100, non perché si chiede l'istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, ma perché si intende collocare la materia delle relazioni familiari al di fuori delle competenze del tribunale ordinario. Chiede di riformulare il testo, eliminando le due valutazioni prima del dispositivo.
CASSON (PD). Il dispositivo dell'ordine del giorno contiene indicazioni molto importanti. Pertanto, se condivisa dalla relatrice, la proposta del senatore Caliendo di eliminare due paragrafi può essere accolta per consentire l'approvazione del dispositivo.
GALLONE, relatrice. Propone di votare solo il dispositivo dell'ordine del giorno, sul quale vi è unanime consenso.
SERAFINI Anna Maria (PD). Riformula l'ordine del giorno G100, eliminando le premesse (v. testo 2 nell'Allegato A).
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Annuncia il voto favorevole sul dispositivo dell'ordine del giorno G100 (testo 2).
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il Gruppo è favorevole all'istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, tuttavia sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo sugli impegni che ha accolto.
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'ordine del giorno G100 (testo 2).
PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2805 nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di filiazione).
FRANCO Vittoria (PD). Illustra l'emendamento 1.100 che, ripristinando in un testo rettificato un comma approvato dalla Camera, prevede, in conformità con norme di carattere internazionale, che il figlio nato fuori dal matrimonio possa assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre.
SOLIANI (PD). Illustra l'emendamento 1.102 secondo cui il figlio legittimato assume il cognome del padre, che aggiunge a quello della madre se portato precedentemente.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Anziché tributare un riconoscimento alla madre naturale, l'emendamento 1.100 genera confusione.
GALLONE, relatrice. E' favorevole agli emendamenti identici 1.100 e 1.101, è contraria all'1.102.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. E' favorevole a tutti e tre gli emendamenti.
PASTORE (PdL). Gli emendamenti sono contrari all'obiettivo di tutela del figlio, restringendone anzi la libertà di scelta visto che nell'ordinamento attuale egli può aggiungere o sostituire il cognome del padre a quello della madre. Condivide perciò la decisione assunta in Commissione di sopprimere il comma approvato dalla Camera.
CALIENDO (PdL). Invita a ritirare gli emendamenti all'articolo 1 perché contraddicono il superamento della distinzione tra figli naturali e legittimi.
PORETTI (PD). L'ordinamento già offre la possibilità di aggiungere il cognome del padre a quello della madre. Condivide l'osservazione critica del senatore Caliendo ritenendo che la formulazione delle proposte di modifica non aiutino ad eliminare le discriminazioni.
LI GOTTI (IdV). Annuncia voto contrario agli emendamenti che reintroducono una discriminazione tra figli naturali e legittimi. Peraltro l'argomento è estemporaneo rispetto alle finalità del testo che reca norme in materia di riconoscimento dei figli naturali.
FRANCO Vittoria (PD). Ritira l'emendamento 1.100.
DELLA MONICA (PD). Ritira l'emendamento 1.101.
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Annuncia voto contrario sull'emendamento 1.102.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Per ragioni di coerenza dovrebbe essere ritirato anche l'emendamento 1.102.
SOLIANI (PD). Ritira l'emendamento 1.102.
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 1.
GALLONE, relatrice. E' favorevole all'emendamento 1.0.100.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si associa al parere della relatrice.
ALBERTI CASELLATI (PdL). La possibilità dell'adottato di accedere all'identità dei genitori biologici è una innovazione nel campo della disciplina delle adozioni che merita una riflessione più attenta: sarebbe opportuno trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Condivide il rilievo critico e la proposta della senatrice Alberti Casellati.
DELLA MONICA (PD). Invita il senatore Sarro a ritirare l'emendamento, diversamente il voto del Gruppo sarà contrario. Il complesso argomento è oggetto di specifici disegni di legge: occorrerebbe distinguere il diritto a conoscere alcuni dati medici dalla conoscenza delle origini, che potrebbe avere ripercussioni anche su terzi.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Sarebbe opportuno ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno: invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso.
LI GOTTI (IdV). Preannuncia voto contrario ad un emendamento che affronta un tema estraneo al provvedimento.
SARRO (PdL). L'emendamento non è estraneo al disegno di legge, giacché attribuisce ai figli naturali non riconosciuti alla nascita il diritto di accedere all'identità dei genitori biologici al compimento del quarantesimo anno di età, diritto che nei Paesi europei è riconosciuto al compimento della maggiore età. Trasforma comunque l'emendamento nell'ordine del giorno G1.0.100 (v. Allegato A).
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.0.100 non è posto in votazione.
Passa all'esame dell'articolo 2 (Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).
DELLA MONICA (PD). L'emendamento 2.100, che sopprime il criterio di delega relativo alla legittimazione dei nonni a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, è volto a ridurre la conflittualità nei procedimenti relativi al mantenimento e all'affidamento dei figli.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Preannuncia voto contrario all'emendamento che disconosce i diritti dei nonni, riconosciuti dal legislatore e da numerosissime sentenze del tribunale dei minori.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Condivide le osservazioni critiche della senatrice Alberti Casellati e auspica il ritiro dell'emendamento. Nella società contemporanea i genitori e gli anziani sono ormai il primo ammortizzatore sociale di una serie di emergenze e necessità, per cui non ha senso un esplicito ridimensionamento del ruolo dei nonni.
CALIENDO (PdL). È auspicabile che l'emendamento 2.100 sia ritirato. Il teso in esame afferma che con l'affiliazione naturale finalmente il figlio naturale ha un rapporto anche con la famiglia del genitore che l'ha riconosciuto. Non si comprende allora perché negare agli ascendenti legittimi di tutelare il diritto di avere proprio il rapporto sancito all'articolo 1.
DELLA MONICA (PD). Ritira l'emendamento 2.100, che mirava a tutelare, nell'ambito del processo civile, due parti che non abbiano interesse a che le loro questioni possano essere conosciute anche dai nonni.
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 2.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile).
ALBERTI CASELLATI (PdL). Con l'emendamento 3.100 si propone l'istituzione di sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia, necessarie affinché, a fronte della parificazione sostanziale tra figli legittimi e figli naturali operata dal provvedimento, siano rimosse le differenze anche sotto il profilo processuale. Il tribunale per la famiglia, eliminando la diaspora di competenze tra tribunale ordinario, tribunale dei minori e giudice tutelare, costituirebbe un centro di riferimento comune per la risoluzione dei disagi famigliari che, soprattutto in presenza di minori, richiedono di essere trattati con una sensibilità ed un linguaggio peculiari.
INCOSTANTE (PD). In considerazione della delicatezza della materia trattata dall'articolo 3 del provvedimento e dei diversi orientamenti registrati su di esso, chiede che il suo esame sia rimandato ad altra seduta per poterlo meglio approfondire.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni contrarie, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani.