EMENDAMENTI
Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:
«Art. 3. - (Delega al Governo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 3.
5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 istituiscono le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire una sezione specializzata per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni corte di appello e presso ogni tribunale, tenuto conto anche della nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) trasferire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, di stato e capacità della persona, e di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;
c) prevedere che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate di tribunale di cui alla lettera a) siano incaricati della trattazione dei soli affari di cui alla lettera b);
d) prevedere che le sezioni specializzate di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente da giudici togati e che ai fini dell'individuazione dei magistrati da designare per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta preferenza ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, di giudice tutelare o funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni;
e) prevedere che l'organico delle sezioni specializzate sia determinato con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;
j) prevedere l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso le procure della Repubblica dei tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate;
g) disciplinare le modalità con le quali le sezioni specializzate e i gruppi di lavoro specializzati presso le procure della Repubblica si avvalgono dell'opera e della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati;
h) prevedere che la Scuola superiore della magistratura, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione specialistica e l'aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici indicati nelle lettere a) e e);
i) istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione dei presidenti delle sezioni di cui alla lettera a), con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile, e con l'esclusione di qualunque partecipazione ad attività dal contenuto decisionale;
l) prevedere tra i requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni di cui alla lettera i) il compimento del trentesimo anno di età ed il possesso di titoli universitari in psichiatria, psicologia o pedagogia, e che sia data precedenza a coloro che ricoprono o hanno ricoperto l'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni;
m) prevedere che il servizio prestato dai componenti delle commissioni di cui alla lettera i) abbia natura esclusivamente onoraria, e che ai medesimi competa un compenso determinato con le medesime modalità già previste per l'espletamento dell'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni, in quanto compatibili;
n) prevedere l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni e disciplinare il trasferimento davanti alle sezioni specializzate delle controversie che, alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della presente delega sono pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare.
7. I decreti legislativi di cui al comma 1 realizzano l'unificazione e la razionalizzazione dei diversi procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa dell'Unione europea in materia e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo stato e sulla capacità della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi: principio del contraddittorio; rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori; adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia necessario nell'interesse preminente del minore;
b) stabilire i criteri di competenza per territorio nei procedimenti sia giurisdizionali che amministrativi, prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della famiglia o della persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento o, in caso di residenza non conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede o ha sede il richiedente il provvedimento;
c) prevedere che le sezioni specializzate decidono in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari;
d) prevedere l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate e la legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci;
e) prevedere il potere d'ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l'accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci;
f) prevedere che i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;
g) disporre, per i procedimenti di natura non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria solo nella fase di reclamo del provvedimento;
h) prevedere che, avverso i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica sia dato reclamo alla medesima sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente sezione specializzata della corte di appello;
i) prevedere l'applicazione ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, o in cui sono prevalenti esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
l) disciplinare l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, prevedendo l'applicazione della disciplina di cui alla sezione II del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, in quanto compatibile;
m) prevedere l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Delega al Governo per le disposizioni processuali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente una disciplina unitaria nei procedimenti per l'affidamento e il mantenimento dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile. Restano ferme le previsioni dettate dalla disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio per i coniugi.
2. I provvedimenti predetti saranno adottati, secondo i principi del giusto processo, a istanza di entrambi o di uno dei genitori, tenuto conto del superiore interesse del figlio minore di età al fine di assicurarne l'effettiva tutela, prevedendo:
1) una fase volta all'assunzione di provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ex articolo 708, ultimo comma del codice di procedura penale, revocabili o modificabili nel corso del giudizio;
2) la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare;
3) poteri del giudice di acquisire prove anche di ufficio e pronunciare provvedimenti anche oltre i limiti delle domande delle parti;
4) la disciplina della fase istruttoria e della fase conclusiva e decisoria;
5) la disciplina dell'audizione obbligatoria del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies del codice civile, nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario all'interesse del figlio minore; questi dovrà essere sufficientemente informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto e l'audizione potrà essere omessa solo quando risulti che essa possa determinare per lui grave pregiudizio;
6) le garanzie relative all'adempimento di obblighi patrimoniali del genitore obbligato al mantenimento dei figli e in particolare:
a) il potere del giudice di imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi;
b) il provvedimento provvisorio e definitivo costituiscono titolo per l'accensione di ipoteca giudiziale;
c) il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e seguenti, legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche e integrazioni;
d) il sequestro dei beni del genitore obbligato per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, legge 1º dicembre 1970, n. 898;
7) il termine per reclamare il provvedimento davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla notifica a cura di parte;
8) la ricorribilità in cassazione del provvedimento della Corte d'Appello per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile;
9) la modificabilità dei provvedimenti definitivi con la procedura prevista dall'articolo 710 del codice di procedura civile;
10) la possibilità che l'accordo tra i genitori in materia di affidamento e/o mantenimento dei figli sia omologato dal giudice ai sensi di quanto previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile;
11) la necessità della difesa tecnica ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del codice di procedura civile;
12) concentrazione delle competenze davanti ad un unico giudice specializzato;
13) l'abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto con le previsioni di cui sopra».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni processuali e di garanzia per la parificazione del trattamento dei figli nati fuori e dentro il matrimonio). - 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333, resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, salvo che il procedimento sia aperto dal pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. In tale ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
I procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e sgg. c.p.c.. Sono assunti provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e sgg, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disp. att. c.p.c., reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 708 c.p.c. ultimo comma e revocabili o modificabili nel corso del giudizio. Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l'istruttoria e concede termini per conclusionali e repliche. Il termine per reclamare il provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30 gg. dalla notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il II grado è ricorribile in cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 c.p.c. I provvedimenti definitivi sono modificabili con il procedimento di cui all'articolo 710 c.p.c. L'accordo tra i genitori in materia di mantenimento e affidamento è omologabile secondo il procedimento di cui all'articolo 711 c.p.c.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni di stato, per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Il Governo è delegato a emanare, entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi che armonizzino le previsioni normative attualmente vigenti in tutti i procedimenti che riguardano il mantenimento e l'affidamento dei figli ai sensi degli articolo 155 e seguenti del codice civile secondo i seguenti criteri:
a) i provvedimenti relativi al mantenimento e all'affidamento dei figli sono adottati ad istanza di uno o di entrambi a anche dal giudice nell'interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte. Il giudice può acquisire prove anche d'ufficio;
b) l'audizione del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il figlio minore, prima di essere audito, deve essere informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto. L'audizione può essere omessa solo quando possa essere gravemente pregiudizievole per il figlio minore. Il giudice deve prendere in debita considerazione l'opinione del minore in ragione della sua maturità;
c) i provvedimenti assegnativi della casa familiare ai sensi dell'articolo 155-quater c.p.c., provvisori e definitivi, sono trascrivibi1i ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'articolo 1599 c.c.. È altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare;
d) a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mantenimento della prole, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni creditorie in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli, il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro dei beni secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Può inoltre disporre il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e sgg. della legge 1º dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni;
e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale;
f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza del difensore;
g) sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in contrasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo quanto previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi secondo la disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio».
BERSELLI, MUGNAI, ALLEGRINI, LI GOTTI, SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 38», nel secondo comma sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti:«si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».