EMENDAMENTI
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre" sono sostituite dalle seguenti: "il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre";
b) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso ci siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre può essere assunto anche sostituendolo a quello della madre"».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MAGISTRELLI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, ADAMO
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre" sono sostituite dalle seguenti: "il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre";
b) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso ci siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre può essere assunto anche sostituendolo a quello della madre"».
Ritirato
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Dopo l'articolo 280 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 280-bis.
(Cognome del figlio legittimato)
Il figlio legittimato assume il cognome del padre, che aggiunge a quello della madre se portato precedentemente"».
5-ter. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 è sostituito con il seguente:
«Art. 33.
(Disposizioni sul cognome)
1. Il figlio maggiorenne, che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Essa viene annotata nell'atto di nascita del figlio medesimo».