ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Disposizioni in materia di filiazione)
1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».
3. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 251. - (Autorizzazione al riconoscimento) - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni».
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 276. - (Legittimazione passiva) - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
7. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 315. - (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. - (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro I del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:
«Art. 448-bis. - (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».
EMENDAMENTI
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre" sono sostituite dalle seguenti: "il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre";
b) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso ci siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre può essere assunto anche sostituendolo a quello della madre"».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MAGISTRELLI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, ADAMO
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre" sono sostituite dalle seguenti: "il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre";
b) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso ci siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre può essere assunto anche sostituendolo a quello della madre"».
Ritirato
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Dopo l'articolo 280 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 280-bis.
(Cognome del figlio legittimato)
Il figlio legittimato assume il cognome del padre, che aggiunge a quello della madre se portato precedentemente"».
5-ter. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 è sostituito con il seguente:
«Art. 33.
(Disposizioni sul cognome)
1. Il figlio maggiorenne, che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Essa viene annotata nell'atto di nascita del figlio medesimo».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO
Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso dell'adottato all'identità dei genitori biologici)
1. Il settimo comma dell'articolo 28, della legge 4 maggio 1983 n. 184 è sostituito dal seguente:
"L'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, decorsi quaranta anni dalla formazione dell'atto di nascita. L'adottato può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici prima del compimento del quarantennio solo ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata dall'adottato o dai suoi legali rappresentanti al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza"».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2805,
impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa di propria competenza per la modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel senso di consentire all'adottato l'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici decorsi quaranta anni dalla formazione dell'atto di nascita.
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(*) Accolto dal Governo