Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (2805)
ORDINI DEL GIORNO
CALDEROLI, MURA, MAZZATORTA, LEONI, PITTONI, VALLARDI, MONTANI, DAVICO
Improponibile
Il Senato,
impegna il Governo a non promuovere o sostenere iniziative legislative finalizzate al riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, ARMATO, SOLIANI, FRANCO VITTORIA, ADAMO, GARAVAGLIA MARIAPIA
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'A.S. n. 2805, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» introduce nell'Ordinamento un procedimento per l'affidamento dei figli dei genitori non coniugati, ex articolo 317-bis c.c. Si tratta di una previsione necessaria, considerato che, finora, la materia è stata regolata soltanto con le regole già previste per i procedimenti camerali dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. e la lacuna normativa ha prodotto gravi deficit di tutela delle persone minori di età;
la competenza per i procedimenti ex art. 317-bis c.c. è stata spostata dal Tribunale per i minorenni, al quale era attribuita ex art. 38 disp. att. cod. civ., al Tribunale ordinario;
tale scelta è stata motivata con la volontà di portare avanti al giudice ordinario tutti i procedimenti relativi all'interesse dei figli in caso di crisi della coppia genitoriale: separazione, divorzio, annullamento del matrimonio per i figli dei genitori coniugati; procedimenti ex art. 317-bis c.c. per i figli dei genitori non coniugati;
la soluzione adottata sollecita ad adottare un ulteriore intervento legislativo di carattere ordinamentale, ovvero l'istituzione del Tribunale per la persona e le relazioni familiari, a motivo:
sia delle caratteristiche della giurisdizione che riguarda le relazioni familiari e in particolare i diritti delle persone minori di età;
sia delle indicazioni europee in materia di Giustizia a misura di minore, di cui alle Linee Guida del Consiglio di Europa emanate a Bruxelles il 17 novembre 2010 e il cui recepimento negli ordinamenti interni è stato individuato come obiettivo dalla Commissione Europea in un secondo documento del 15 febbraio 2011, An EU agenda for the rights of the Child;
sia per motivi di opportunità e di razionalizzazione del sistema giustizia.
Considerato che:
la giurisdizione civile in materia di relazioni familiari ha caratteristiche specifiche poiché non risponde ad una logica meramente contrappositiva, avendo lo scopo di salvaguardare e ricomporre i rapporti tra i componenti della famiglia anche con assetti giuridici diversi;
la giurisdizione civile in materia di relazioni familiari impone di adottare ogni decisione nel preminente interesse del minore, principio generale desumibile dalla nostra Costituzione ed assunto da tutti i documenti giuridici europei e internazionali;
la Corte Costituzionale ha affermato la specialità della giurisdizione che riguarda diritti personali delle persone minori di età;
il 17 novembre 2010, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato le linee guida per una giustizia a misura di minore, prevedendo espressamente che essa sia affidata ad operatori specializzati, portatori di una formazione multidisciplinare comprensiva anche delle tecniche di comunicazione con le persone minori, in ragione delle loro diverse età e stadi evolutivi;
nella Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato per gli affari economici e sociali, al Comitato per le Regioni (An EU Agenda for the Rights of the Child, del 15 febbraio 2011), la Commissione Europea, facendo dei diritti delle persone minori di età parte integrante della politica europea dei diritti fondamentali e in un'espressa prospettiva di implementazione di questi, indica tra le azioni concrete l'utilizzazione delle Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore nei futuri strumenti da assumere da parte degli Stati membri nel campo della giustizia civile e penale.
Valutato, altresì, che:
la difficoltà di costituire una sezione specializzata per i minori e le relazioni familiari nella maggior parte dei tribunali ordinari causerebbe il trattamento promiscuo della materia insieme ad altre che, rispondendo a logiche giurisdizionali completamente diverse, sacrificherebbero la tutela delle persone minori di età;
il cumulo delle competenze in capo ai tribunali ordinari - già gravemente oberati - aumenterà il loro carico di lavoro con ulteriore congestione della giustizia civile.
Tutto ciò premesso, impegna il Governo:
a favorire l'avvio e il buon esito dell'iter di riforma ordinamentale della giurisdizione in materia di relazioni familiari e diritti fondamentali delle persone, in particolare dei minori di età, mediante l'istituzione del «Tribunale per la persona e le relazioni familiari», giudice unico specializzato, presso il quale andranno a concentrarsi tutti i procedimenti relativi alla materia;
a sostenere l'esame delle proposte legislative già presentate in tale direzione nella XVI legislatura, anche in adempimento delle indicazioni europee.
SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, ARMATO, SOLIANI, FRANCO VITTORIA, ADAMO, GARAVAGLIA MARIAPIA
Approvato
Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 2805
impegna il Governo:
a favorire l'avvio e il buon esito dell'iter di riforma ordinamentale della giurisdizione in materia di relazioni familiari e diritti fondamentali delle persone, in particolare dei minori di età, mediante l'istituzione del «Tribunale per la persona e le relazioni familiari», giudice unico specializzato, presso il quale andranno a concentrarsi tutti i procedimenti relativi alla materia;
a sostenere l'esame delle proposte legislative già presentate in tale direzione nella XVI legislatura, anche in adempimento delle indicazioni europee.
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Disposizioni in materia di filiazione)
1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».
3. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 251. - (Autorizzazione al riconoscimento) - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni».
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 276. - (Legittimazione passiva) - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
7. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 315. - (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. - (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro I del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:
«Art. 448-bis. - (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».
EMENDAMENTI
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre" sono sostituite dalle seguenti: "il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre";
b) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso ci siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre può essere assunto anche sostituendolo a quello della madre"».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MAGISTRELLI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, ADAMO
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre" sono sostituite dalle seguenti: "il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre";
b) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso ci siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre può essere assunto anche sostituendolo a quello della madre"».
Ritirato
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Dopo l'articolo 280 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 280-bis.
(Cognome del figlio legittimato)
Il figlio legittimato assume il cognome del padre, che aggiunge a quello della madre se portato precedentemente"».
5-ter. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 è sostituito con il seguente:
«Art. 33.
(Disposizioni sul cognome)
1. Il figlio maggiorenne, che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Essa viene annotata nell'atto di nascita del figlio medesimo».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO
Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso dell'adottato all'identità dei genitori biologici)
1. Il settimo comma dell'articolo 28, della legge 4 maggio 1983 n. 184 è sostituito dal seguente:
"L'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, decorsi quaranta anni dalla formazione dell'atto di nascita. L'adottato può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici prima del compimento del quarantennio solo ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata dall'adottato o dai suoi legali rappresentanti al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza"».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2805,
impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa di propria competenza per la modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel senso di consentire all'adottato l'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici decorsi quaranta anni dalla formazione dell'atto di nascita.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:
1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;
2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;
3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;
4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;
5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;
6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;
8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;
2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;
i) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;
m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;
n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;
p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.
EMENDAMENTO
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MAGISTRELLI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, ADAMO
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile)
1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
EMENDAMENTI
Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:
«Art. 3. - (Delega al Governo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 3.
5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 istituiscono le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire una sezione specializzata per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni corte di appello e presso ogni tribunale, tenuto conto anche della nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) trasferire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, di stato e capacità della persona, e di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;
c) prevedere che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate di tribunale di cui alla lettera a) siano incaricati della trattazione dei soli affari di cui alla lettera b);
d) prevedere che le sezioni specializzate di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente da giudici togati e che ai fini dell'individuazione dei magistrati da designare per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta preferenza ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, di giudice tutelare o funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni;
e) prevedere che l'organico delle sezioni specializzate sia determinato con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;
j) prevedere l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso le procure della Repubblica dei tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate;
g) disciplinare le modalità con le quali le sezioni specializzate e i gruppi di lavoro specializzati presso le procure della Repubblica si avvalgono dell'opera e della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati;
h) prevedere che la Scuola superiore della magistratura, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione specialistica e l'aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici indicati nelle lettere a) e e);
i) istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione dei presidenti delle sezioni di cui alla lettera a), con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile, e con l'esclusione di qualunque partecipazione ad attività dal contenuto decisionale;
l) prevedere tra i requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni di cui alla lettera i) il compimento del trentesimo anno di età ed il possesso di titoli universitari in psichiatria, psicologia o pedagogia, e che sia data precedenza a coloro che ricoprono o hanno ricoperto l'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni;
m) prevedere che il servizio prestato dai componenti delle commissioni di cui alla lettera i) abbia natura esclusivamente onoraria, e che ai medesimi competa un compenso determinato con le medesime modalità già previste per l'espletamento dell'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni, in quanto compatibili;
n) prevedere l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni e disciplinare il trasferimento davanti alle sezioni specializzate delle controversie che, alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della presente delega sono pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare.
7. I decreti legislativi di cui al comma 1 realizzano l'unificazione e la razionalizzazione dei diversi procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa dell'Unione europea in materia e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo stato e sulla capacità della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi: principio del contraddittorio; rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori; adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia necessario nell'interesse preminente del minore;
b) stabilire i criteri di competenza per territorio nei procedimenti sia giurisdizionali che amministrativi, prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della famiglia o della persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento o, in caso di residenza non conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede o ha sede il richiedente il provvedimento;
c) prevedere che le sezioni specializzate decidono in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari;
d) prevedere l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate e la legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci;
e) prevedere il potere d'ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l'accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci;
f) prevedere che i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;
g) disporre, per i procedimenti di natura non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria solo nella fase di reclamo del provvedimento;
h) prevedere che, avverso i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica sia dato reclamo alla medesima sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente sezione specializzata della corte di appello;
i) prevedere l'applicazione ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, o in cui sono prevalenti esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
l) disciplinare l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, prevedendo l'applicazione della disciplina di cui alla sezione II del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, in quanto compatibile;
m) prevedere l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Delega al Governo per le disposizioni processuali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente una disciplina unitaria nei procedimenti per l'affidamento e il mantenimento dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile. Restano ferme le previsioni dettate dalla disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio per i coniugi.
2. I provvedimenti predetti saranno adottati, secondo i principi del giusto processo, a istanza di entrambi o di uno dei genitori, tenuto conto del superiore interesse del figlio minore di età al fine di assicurarne l'effettiva tutela, prevedendo:
1) una fase volta all'assunzione di provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ex articolo 708, ultimo comma del codice di procedura penale, revocabili o modificabili nel corso del giudizio;
2) la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare;
3) poteri del giudice di acquisire prove anche di ufficio e pronunciare provvedimenti anche oltre i limiti delle domande delle parti;
4) la disciplina della fase istruttoria e della fase conclusiva e decisoria;
5) la disciplina dell'audizione obbligatoria del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies del codice civile, nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario all'interesse del figlio minore; questi dovrà essere sufficientemente informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto e l'audizione potrà essere omessa solo quando risulti che essa possa determinare per lui grave pregiudizio;
6) le garanzie relative all'adempimento di obblighi patrimoniali del genitore obbligato al mantenimento dei figli e in particolare:
a) il potere del giudice di imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi;
b) il provvedimento provvisorio e definitivo costituiscono titolo per l'accensione di ipoteca giudiziale;
c) il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e seguenti, legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche e integrazioni;
d) il sequestro dei beni del genitore obbligato per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, legge 1º dicembre 1970, n. 898;
7) il termine per reclamare il provvedimento davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla notifica a cura di parte;
8) la ricorribilità in cassazione del provvedimento della Corte d'Appello per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile;
9) la modificabilità dei provvedimenti definitivi con la procedura prevista dall'articolo 710 del codice di procedura civile;
10) la possibilità che l'accordo tra i genitori in materia di affidamento e/o mantenimento dei figli sia omologato dal giudice ai sensi di quanto previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile;
11) la necessità della difesa tecnica ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del codice di procedura civile;
12) concentrazione delle competenze davanti ad un unico giudice specializzato;
13) l'abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto con le previsioni di cui sopra».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni processuali e di garanzia per la parificazione del trattamento dei figli nati fuori e dentro il matrimonio). - 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333, resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, salvo che il procedimento sia aperto dal pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. In tale ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
I procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e sgg. c.p.c.. Sono assunti provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e sgg, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disp. att. c.p.c., reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 708 c.p.c. ultimo comma e revocabili o modificabili nel corso del giudizio. Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l'istruttoria e concede termini per conclusionali e repliche. Il termine per reclamare il provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30 gg. dalla notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il II grado è ricorribile in cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 c.p.c. I provvedimenti definitivi sono modificabili con il procedimento di cui all'articolo 710 c.p.c. L'accordo tra i genitori in materia di mantenimento e affidamento è omologabile secondo il procedimento di cui all'articolo 711 c.p.c.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni di stato, per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Il Governo è delegato a emanare, entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi che armonizzino le previsioni normative attualmente vigenti in tutti i procedimenti che riguardano il mantenimento e l'affidamento dei figli ai sensi degli articolo 155 e seguenti del codice civile secondo i seguenti criteri:
a) i provvedimenti relativi al mantenimento e all'affidamento dei figli sono adottati ad istanza di uno o di entrambi a anche dal giudice nell'interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte. Il giudice può acquisire prove anche d'ufficio;
b) l'audizione del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il figlio minore, prima di essere audito, deve essere informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto. L'audizione può essere omessa solo quando possa essere gravemente pregiudizievole per il figlio minore. Il giudice deve prendere in debita considerazione l'opinione del minore in ragione della sua maturità;
c) i provvedimenti assegnativi della casa familiare ai sensi dell'articolo 155-quater c.p.c., provvisori e definitivi, sono trascrivibi1i ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'articolo 1599 c.c.. È altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare;
d) a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mantenimento della prole, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni creditorie in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli, il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro dei beni secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Può inoltre disporre il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e sgg. della legge 1º dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni;
e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale;
f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza del difensore;
g) sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in contrasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo quanto previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi secondo la disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio».
BERSELLI, MUGNAI, ALLEGRINI, LI GOTTI, SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 38», nel secondo comma sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti:«si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».