SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------
722a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO
MARTEDÌ 15 MAGGIO 2012
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Presidenza della vice presidente MAURO,
indi del vice presidente CHITI
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.
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RESOCONTO SOMMARIO
Presidenza della vice presidente MAURO
La seduta inizia alle ore 16,36.
Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 9 maggio.
La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 16,55.
Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta, tra cui quella relativa alla presentazione da parte del Governo del disegno di legge n. 3304, sono riportate nel Resoconto stenografico.
Discussione dei disegni di legge:
(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller)
(128) PORETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali
(2051) ARMATO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali
(2122) MAGISTRELLI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
(2836) THALER AUSSERHOFER. - Nuove norme in materia di filiazione
(Relazione orale)
GALLONE, relatrice. L'obiettivo del disegno di legge è quello di tutelare i figli eliminando le disparità che ancora sussistono, soprattutto in tema di diritto di successione e riconoscimento delle parentele collaterali, tra figli legittimi e figli naturali e adottivi. Si tratta di una riforma epocale che dà attuazione al dettato costituzionale e adegua l'ordinamento all'evoluzione sociale della famiglia. L'articolo 1 detta nuove disposizioni in materia di filiazione; l'articolo 2 conferisce un'ampia delega al Governo per eliminare ogni discriminazione in base al principio di unicità dello stato giuridico dei figli; l'articolo 3, che è stato riformulato in Commissione, ridefinisce le competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario in tema di procedimenti di affidamento; l'articolo 4 detta disposizioni transitorie; l'articolo 5 reca modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile; l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria. Dà conto dettagliatamente dell'articolato e delle modifiche approvate in Commissione (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
GRANAIOLA (PD). Superando pregiudizi ideologici e retaggi di una morale ottocentesca e patriarcale, il disegno di legge sana un'ingiustizia storica che ha deturpato il diritto civile e sancisce l'unicità di stato giuridico, trattamento giuridico e tutela processuale dei figli. Riconoscendo ai figli naturali diritti pari a quelli dei figli legittimi in tema di istituti di parentela e di successione, il provvedimento dà finalmente attuazione all'articolo 30 della Costituzione, che assicura ogni tutela ai figli nati fuori dal matrimonio.
SPADONI URBANI (PdL). Il disegno di legge in esame elimina finalmente quelle disparità, anche solo terminologiche, tuttora esistenti tra figli legittimi e figli naturali, riportando ad equità questo aspetto del diritto di famiglia italiano. Le vere e proprie norme di civiltà che il provvedimento introduce riguardano gli ambiti della parentela e delle successioni, in merito alle quali si eliminano le incertezze interpretative, riportando ad unità lo status di figlio davanti alla legge. In attesa di una organica riforma del diritto di famiglia e di una legislazione più moderna sul sostegno ed i servizi alla famiglia e sulla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi per l'accudimento parentale, è auspicabile che il provvedimento sia approvato celermente.
PORETTI (PD). È auspicabile che si giunga rapidamente all'approvazione di questo importante provvedimento che, nonostante registri un'apparente unanimità, già da un anno è oggetto di un complesso confronto al Senato, che ha dovuto porre rimedio ad una discriminazione tra figli nati dentro al matrimonio, di competenza del tribunale ordinario, e quelli nati fuori, di competenza invece del tribunale dei minorenni, presente nel testo licenziato alla Camera. Il provvedimento è molto sentito dalla società, poiché tocca argomenti che incidono sulla vita quotidiana delle persone ed in particolare dei minori che si trovavano a patire gli insensati ostacoli di leggi antiquate e discriminatorie verso coloro che vivono in unione di fatto per scelta consapevole o, nel caso delle procedure di divorzio da precedenti partner, per la reale impossibilità di contrarre un nuovo matrimonio.
ARMATO (PD). Il provvedimento costituisce una svolta importante in quanto sancisce la piena equiparazione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio, un mancato adeguamento che finora ha creato gravi difficoltà nella vita delle persone. La tutela dei minori, indipendentemente dalle convinzioni e dalle scelte personali dei genitori, deve essere il presupposto irrinunciabile di un ordinamento democratico nel quale non possono sopravvivere norme discriminatorie per il godimento dei diritti individuali alla parentela ad ogni fine ed effetto. È quindi auspicabile che entro la legislatura si approvi questo disegno di legge che andrà a colmare finalmente gravi lacune ancora presenti nel diritto di famiglia italiano.
SALTAMARTINI (PdL). Nell'ambito di questo importante provvedimento, che avrà grandi ricadute sul piano sociale, merita particolare attenzione il caso specifico dei figli nati da rapporti fra persone tra le quali esista un vincolo di parentela, che vengono esclusi, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 251 del codice civile, dal diritto al riconoscimento da parte dei genitori naturali. Dalla condanna sociale e morale di un comportamento dei genitori non possono e non debbono derivare pregiudizi per i figli e la Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 2002 ha rimosso il divieto per i figli concepiti da soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare di ottenere lo status filiationis, attraverso la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale. È quindi urgente adeguare l'ordinamento italiano che, per essere ritenuto a tutti gli effetti democratico, non può prescindere dal principio dell'uguaglianza e della centralità dell'individuo.
LI GOTTI (IdV). La forte convergenza registrata sulla sostanza ideale e sul valore sociale del provvedimento, particolarmente incisivo laddove estende il diritto di parentela ai figli naturali e adottivi e rimuove le discriminazioni anche meramente lessicali, è venuta meno sugli aspetti più tecnici relativi alla procedura attraverso la quale riconoscere tali diritti nel codice di procedura civile. È necessario trovare la convergenza sulla formula più consona, tra ricorso e citazione e relativamente al giudice competente, che non impatti sulle decisioni future che saranno assunte dal Parlamento sulle competenze dei tribunali o sull'istituzione del tribunale della famiglia.
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Già in seno all'Assemblea costituente fu ribadito il principio di protezione della madre e di tutela dei figli, siano essi nati all'interno o al di fuori del matrimonio. Peraltro, la Costituzione, pur partendo da culture diverse, approda a una soluzione lungimirante, individuando all'articolo 29 la famiglia come società naturale e facendo invece riferimento alle figure dei genitori all'articolo 30, laddove si parla di figli. Si tratta di una scelta di grande valore che attua il principio di uguaglianza. Purtroppo però manca una traduzione completa di questi principi nella legislazione ordinaria, dove permangono distinzioni tra figli legittimi e naturali per quanto riguarda le linee di parentela e la successione ereditaria.
Presidenza del vice presidente CHITI
MURA (LNP). Il disegno di legge in esame, approvato all'unanimità alla Camera dei deputati, dà un segnale di modernità delle istituzioni su un tema molto delicato e va nella direzione del completamento della riforma del diritto di famiglia. Il provvedimento, muovendosi verso l'attuazione di principi recati da convenzioni internazionali, mette infatti fine alle discriminazioni, perché introduce il principio del riconoscimento dello status di figlio, eliminando le distinzioni tra naturali e legittimi. Rispetto al testo approvato alla Camera, il testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato sottrae al tribunale dei minori la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento dei genitori naturali per affidarla al tribunale ordinario eliminando l'ultima disparità, per la quale veniva individuato un giudice diverso a seconda che il figlio fosse nato all'interno o al di fuori del matrimonio.
GIOVANARDI (PdL). Al di là dell'individuazione dello status giuridico di figlio, il provvedimento reca importanti innovazioni in materia di donazioni e successioni ereditarie e di diritti e doveri del figlio, che è chiamato a rispettare i genitori e a contribuire, in relazione alle proprie possibilità, al mantenimento della famiglia finché convive con essa. Inoltre, ferma restando la specificazione della nozione di abbandono dei figli, si afferma che la condizione di indigenza o di disagio dei genitori non può ostacolare il diritto del minore ad avere una famiglia. Peraltro, avendo affermato l'unicità dello status di figlio, non si possono indicare procedure giudiziarie differenziate a seconda che i figli siano nati all'interno o al di fuori del matrimonio, quindi correttamente la Commissione propone che tutti i casi siano trattati dal tribunale ordinario. Il provvedimento rappresenta un passo avanti per svelenire il clima attorno al dibattito sui diritti civili in quanto, proseguendo sulla via del riconoscimento di diritti individuali, consente di arginare gli attacchi alla famiglia fondata sul matrimonio, che la Costituzione individua come modello e fonte di diritti e doveri necessari per la coesione sociale, senza tuttavia discriminare in alcuna maniera chi liberamente non desidera accedervi.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
GALLONE, relatrice. Ringrazia tutti i senatori intervenuti per l'attenzione dedicata all'importante provvedimento.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si compiace per il felice esito del lavoro svolto per il riconoscimento della parificazione tra i figli naturali e quelli nati all'interno del matrimonio.
VICARI, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).
PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno. L'ordine del giorno G1 è improponibile in quanto ha un contenuto estraneo all'oggetto della discussione del provvedimento.
GALLONE, relatrice. Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G100.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è disponibile all'accoglimento dell'ordine del giorno G100.
CALIENDO (PdL). Voterà contro l'ordine del giorno G100, non perché si chiede l'istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, ma perché si intende collocare la materia delle relazioni familiari al di fuori delle competenze del tribunale ordinario. Chiede di riformulare il testo, eliminando le due valutazioni prima del dispositivo.
CASSON (PD). Il dispositivo dell'ordine del giorno contiene indicazioni molto importanti. Pertanto, se condivisa dalla relatrice, la proposta del senatore Caliendo di eliminare due paragrafi può essere accolta per consentire l'approvazione del dispositivo.
GALLONE, relatrice. Propone di votare solo il dispositivo dell'ordine del giorno, sul quale vi è unanime consenso.
SERAFINI Anna Maria (PD). Riformula l'ordine del giorno G100, eliminando le premesse (v. testo 2 nell'Allegato A).
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Annuncia il voto favorevole sul dispositivo dell'ordine del giorno G100 (testo 2).
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il Gruppo è favorevole all'istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, tuttavia sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo sugli impegni che ha accolto.
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'ordine del giorno G100 (testo 2).
PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2805 nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di filiazione).
FRANCO Vittoria (PD). Illustra l'emendamento 1.100 che, ripristinando in un testo rettificato un comma approvato dalla Camera, prevede, in conformità con norme di carattere internazionale, che il figlio nato fuori dal matrimonio possa assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre.
SOLIANI (PD). Illustra l'emendamento 1.102 secondo cui il figlio legittimato assume il cognome del padre, che aggiunge a quello della madre se portato precedentemente.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Anziché tributare un riconoscimento alla madre naturale, l'emendamento 1.100 genera confusione.
GALLONE, relatrice. E' favorevole agli emendamenti identici 1.100 e 1.101, è contraria all'1.102.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. E' favorevole a tutti e tre gli emendamenti.
PASTORE (PdL). Gli emendamenti sono contrari all'obiettivo di tutela del figlio, restringendone anzi la libertà di scelta visto che nell'ordinamento attuale egli può aggiungere o sostituire il cognome del padre a quello della madre. Condivide perciò la decisione assunta in Commissione di sopprimere il comma approvato dalla Camera.
CALIENDO (PdL). Invita a ritirare gli emendamenti all'articolo 1 perché contraddicono il superamento della distinzione tra figli naturali e legittimi.
PORETTI (PD). L'ordinamento già offre la possibilità di aggiungere il cognome del padre a quello della madre. Condivide l'osservazione critica del senatore Caliendo ritenendo che la formulazione delle proposte di modifica non aiutino ad eliminare le discriminazioni.
LI GOTTI (IdV). Annuncia voto contrario agli emendamenti che reintroducono una discriminazione tra figli naturali e legittimi. Peraltro l'argomento è estemporaneo rispetto alle finalità del testo che reca norme in materia di riconoscimento dei figli naturali.
FRANCO Vittoria (PD). Ritira l'emendamento 1.100.
DELLA MONICA (PD). Ritira l'emendamento 1.101.
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Annuncia voto contrario sull'emendamento 1.102.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Per ragioni di coerenza dovrebbe essere ritirato anche l'emendamento 1.102.
SOLIANI (PD). Ritira l'emendamento 1.102.
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 1.
GALLONE, relatrice. E' favorevole all'emendamento 1.0.100.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si associa al parere della relatrice.
ALBERTI CASELLATI (PdL). La possibilità dell'adottato di accedere all'identità dei genitori biologici è una innovazione nel campo della disciplina delle adozioni che merita una riflessione più attenta: sarebbe opportuno trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Condivide il rilievo critico e la proposta della senatrice Alberti Casellati.
DELLA MONICA (PD). Invita il senatore Sarro a ritirare l'emendamento, diversamente il voto del Gruppo sarà contrario. Il complesso argomento è oggetto di specifici disegni di legge: occorrerebbe distinguere il diritto a conoscere alcuni dati medici dalla conoscenza delle origini, che potrebbe avere ripercussioni anche su terzi.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Sarebbe opportuno ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno: invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso.
LI GOTTI (IdV). Preannuncia voto contrario ad un emendamento che affronta un tema estraneo al provvedimento.
SARRO (PdL). L'emendamento non è estraneo al disegno di legge, giacché attribuisce ai figli naturali non riconosciuti alla nascita il diritto di accedere all'identità dei genitori biologici al compimento del quarantesimo anno di età, diritto che nei Paesi europei è riconosciuto al compimento della maggiore età. Trasforma comunque l'emendamento nell'ordine del giorno G1.0.100 (v. Allegato A).
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.0.100 non è posto in votazione.
Passa all'esame dell'articolo 2 (Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).
DELLA MONICA (PD). L'emendamento 2.100, che sopprime il criterio di delega relativo alla legittimazione dei nonni a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, è volto a ridurre la conflittualità nei procedimenti relativi al mantenimento e all'affidamento dei figli.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Preannuncia voto contrario all'emendamento che disconosce i diritti dei nonni, riconosciuti dal legislatore e da numerosissime sentenze del tribunale dei minori.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Condivide le osservazioni critiche della senatrice Alberti Casellati e auspica il ritiro dell'emendamento. Nella società contemporanea i genitori e gli anziani sono ormai il primo ammortizzatore sociale di una serie di emergenze e necessità, per cui non ha senso un esplicito ridimensionamento del ruolo dei nonni.
CALIENDO (PdL). È auspicabile che l'emendamento 2.100 sia ritirato. Il teso in esame afferma che con l'affiliazione naturale finalmente il figlio naturale ha un rapporto anche con la famiglia del genitore che l'ha riconosciuto. Non si comprende allora perché negare agli ascendenti legittimi di tutelare il diritto di avere proprio il rapporto sancito all'articolo 1.
DELLA MONICA (PD). Ritira l'emendamento 2.100, che mirava a tutelare, nell'ambito del processo civile, due parti che non abbiano interesse a che le loro questioni possano essere conosciute anche dai nonni.
Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 2.
PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile).
ALBERTI CASELLATI (PdL). Con l'emendamento 3.100 si propone l'istituzione di sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia, necessarie affinché, a fronte della parificazione sostanziale tra figli legittimi e figli naturali operata dal provvedimento, siano rimosse le differenze anche sotto il profilo processuale. Il tribunale per la famiglia, eliminando la diaspora di competenze tra tribunale ordinario, tribunale dei minori e giudice tutelare, costituirebbe un centro di riferimento comune per la risoluzione dei disagi famigliari che, soprattutto in presenza di minori, richiedono di essere trattati con una sensibilità ed un linguaggio peculiari.
INCOSTANTE (PD). In considerazione della delicatezza della materia trattata dall'articolo 3 del provvedimento e dei diversi orientamenti registrati su di esso, chiede che il suo esame sia rimandato ad altra seduta per poterlo meglio approfondire.
PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni contrarie, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
SOLIANI (PD). Sollecita la risposta urgente del Ministro dell'interno all'interrogazione 3-02858 sul grave episodio di intimidazione e violenza, nel quale si è trovata personalmente coinvolta, posto in essere, al margine di una manifestazione, dagli esponenti dell'associazione «CasaPound» di Parma contro esponenti del Comitato antifascista.
PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà per la sollecitazione. Ricorda ai senatori che intendono intervenire a fine seduta che le relative segnalazioni devono essere presentate alla Presidenza entro un'ora dal termine della seduta stessa.(Proteste del senatore Gramazio).
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 16 maggio.
La seduta termina alle ore 19,43.
Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti ed altri ospiti presenti nelle tribune.
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza della vice presidente MAURO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).
Si dia lettura del processo verbale.
VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 9 maggio.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,39).
Colleghi, sospendo la seduta per 15 minuti, a causa di un problema tecnico.
(La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 16,55).
Discussione dei disegni di legge:
(2805) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller)
(128) PORETTI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di figli legittimi e naturali
(2051) ARMATO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di parentela e di successione ereditaria dei figli naturali
(2122) MAGISTRELLI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di filiazione
(2836) THALER AUSSERHOFER. - Nuove norme in materia di filiazione
(Relazione orale) (ore 16,55)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge n. 2805, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mussolini e Carlucci; Bindi ed altri; Palomba e Borghesi; Capano e Ferranti; Binetti ed altri; Brugger e Zeller, 128, 2051, 2122 e 2836.
La relatrice, senatrice Gallone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
GALLONE, relatrice. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, era appena finita la guerra quando a teatro, nel corso della rappresentazione di una delle opere più belle mai scritte da Eduardo De Filippo, risuonò una frase, pronunciata dal personaggio di Filumena Marturano, per la prima volta, quella piccola grande verità di cui oggi, dopo quasi settant'anni, ci troviamo ancora a trattare: «I figli sono figli». Infatti non importa da chi siano nati, se da genitori sposati o conviventi, se da genitori adulteri. Non importa se siano stati adottati. In qualunque caso, sono figli. E a loro, solo a loro, e alla loro salvaguardia e alla salvaguardia dei loro diritti, in maniera assolutamente equanime, dobbiamo pensare.
Oggi purtroppo non è ancora così. Ancora oggi i figli non sono «perfettamente» uguali davanti alla legge e i figli naturali e adottivi non hanno gli stessi diritti di quelli legittimi. Ancora oggi ai figli naturali e adottivi non è riconosciuto il medesimo stato giuridico di quelli legittimi. Ad esempio, non vengono loro riconosciute le parentele collaterali ma solo quelle in linea diretta, con tutto ciò che ne consegue, per esempio in termini di diritto successorio.
Non sono differenze di poco conto. Anzi, a volte comportano conseguenze paradossali, come per i bambini nati dagli stessi genitori, non sposati, che non sono fratelli perché quella fra fratelli è una parentela collaterale.
Le differenze sono tante e gli episodi che vedono come protagonisti figli ai quali non vengono riconosciuti i propri diritti sono molteplici. E non sono situazioni isolate visto che la nostra società è in continua evoluzione anche dai punto dì vista familiare.
Secondo i dati forniti dall'ISTAT: un bambino su quattro nasce da coppie non sposate, il doppio di dieci anni fa; la presenza dei figli riguarda il 49,7 per cento delle coppie non coniugate (nel 36,4 per cento dei casi si tratta di figli di ambedue i partner, nel 6,5 per cento dei figli di uno solo dei due e nel 6,9 per cento di figli sia di uno dei partner che di ambedue); i minori che vivono in coppie non coniugate sono 572.000 e vivono nel 44,1 per cento delle coppie non coniugate; nel corso del 2011 la Commissione per le adozioni internazionali ha rilasciato l'autorizzazione all'ingresso in Italia per 4.022 bambini provenienti da 57 Paesi, adottati da 3.154 coppie italiane.
È arrivato il momento di procedere con un cambiamento normativo. È arrivato il momento di trovare concrete soluzioni per i figli di questa società.
Con il progressivo aumento delle separazioni e dei divorzi e la diffusione delle coppie di fatto, penso che eticamente, oltre che giuridicamente, abbiamo il dovere di fornire ai minori una tutela a 360 gradi. Ciò non significa svalutare il nucleo tradizionale della famiglia, nella maniera più assoluta. Stiamo parlando di figli, solo di figli e dei loro diritti.
Anche per le forze politiche che da sempre hanno posto al centro del loro programma la difesa della famiglia, come da dettato della nostra Costituzione all'articolo 29, è chiarissimo, però, quanto sia opportuno e non più procrastinabile oggi un cambiamento sostanziale che consenta di dare piena attuazione agli altri sacrosanti principi, anch'essi cristallizzati nella nostra Costituzione, negli articoli 3 e 30, nonché di adeguarci a direttive comunitarie che non possono essere più disattese.
La salvaguardia del diritto dei figli supera tutto, me lo sentirete ripetere tante volte nel corso della mia relazione. D'altra parte, è dalla riforma del diritto di famiglia del lontano 1975 che gli operatori del diritto hanno avvertito l'esigenza di ultimare il processo di equiparazione dello stato giuridico dei figli, nonché di definire in maniera netta l'esercizio della potestà genitoriale in caso di crisi del nucleo familiare. Molteplici sono stati i tentativi portati avanti nelle varie legislature per risolvere un'annosa questione che ha una valenza sociale e morale, oltre che giuridica; tentativi che purtroppo si sono arenati puntualmente all'interno delle Commissioni parlamentari nel corso delle varie legislature che si sono susseguite fino ad ora.
Oggi è finalmente arrivato il momento di voltare pagina. Siamo di fronte a quella che non faccio fatica a definire una riforma epocale, una vera e propria rivoluzione. Siamo di fronte ad una riforma che cambierà un assetto. Stiamo discutendo oggi un provvedimento di civiltà.
La Commissione giustizia, lo scorso 3 maggio, ha concluso l'esame del disegno di legge n. 2805, il quale, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone, in attuazione dei principi costituzionali, di adeguare il diritto di famiglia al mutato contesto storico-sociale, in particolare eliminando dall'ordinamento giuridico le residue distinzioni tra status di figlio legittimo, nato in costanza di matrimonio e status di figlio naturale, nato al di fuori del matrimonio.
Nel disegno di legge, con l'espressione «figlio naturale» si comprendono i figli generati da coppie non coniugate; quelli adulterini, cioè quelli nati da coppie nelle quali uno dei due genitori era coniugato con altra persona ed infine, in seguito ad una modifica apportata in sede referente, quelli incestuosi. L'esigenza di un intervento legislativo per giungere ad una filiazione «senza aggettivi» è ormai ineludibile se si considera il significativo mutamento sociale che ha interessato il Paese dal 1942 ad oggi. È sufficiente pensare, da un lato, al superamento, con la legge sul divorzio, del dogma dell'indissolubilità matrimoniale a livello civile e al diffondersi della famiglia di fatto e, dall'altro, all'impatto che la scoperta del DNA ha avuto sul riconoscimento della paternità segnando la fine di quella putativa a favore di quella biologica.
Più in generale, il disegno di legge si ripartisce in sei articoli: il primo disciplina le nuove disposizioni in materia di filiazione; il secondo prevede una delega al Governo perché, con uno o più decreti legislativi, modifichi le disposizioni vigenti per «eliminare ogni discriminazione tra figli, anche nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione»; il terzo, relativo alle disposizioni di attuazione del codice civile, introduce modifiche all'articolo 38, ridefinendo le competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli; gli ultimi tre articoli recano disposizioni transitorie, regolamentari e fiscali.
Se passiamo alla disamina delle singole disposizioni, alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione, si evince, nell'ambito delle modifiche apportate dall'articolo 1 al codice civile, il riscontro dell'equiparazione del figlio nato fuori dal matrimonio con il figlio legittimo e il mutato concetto di parentela, regolato dall'articolo 74. Esso è costituito dall'estensione del vincolo, nel senso che «il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite» si applica sia nel caso che la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui la filiazione si sia verificata al di fuori del matrimonio, sia infine nel caso di adozione di minorenni, cioè di figli adottivi minorenni, con espressa esclusione dell'azione di figli maggiorenni ex articoli 291 e seguenti (commi 1 e 3).
Un ulteriore significativo intervento è costituito dalla modifica in tema di effetti del riconoscimento dell'articolo 258 del codice civile, coordinato con il nuovo articolo 74, per il quale il riconoscimento del figlio non produce effetto solo nei confronti del genitore «da cui fu fatto», ma anche «riguardo ai parenti di esso».
Il comma 2 dell'articolo 1, poi, interviene sull'articolo 250 del codice civile, stabilendo l'abbassamento da 16 a 14 anni dell'età a partire dalla quale il riconoscimento del figlio non produce effetto senza il suo assenso (e correlativamente dell'età al di sotto della quale il riconoscimento non può avere effetto senza il consenso dell'altro genitore).
La norma, inoltre, integra il comma quarto dell'articolo 250 del codice civile, il quale reca la disciplina processuale prevista nei casi di rifiuto del consenso da parte del genitore.
Nel corso dell'esame in Commissione, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.1, a firma del senatore Saltamartini, sono state apportate modifiche anche all'articolo 251 del codice civile, in materia dì riconoscimento dei figli incestuosi, volte a consentire anche ad essi l'acquisizione dello status filiationis.
La Commissione ha poi ritenuto, con l'approvazione degli identici emendamenti 1.2, della senatrice Allegrini, e 1.3, della senatrice Della Monica, di sopprimere l'originario comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale apportava modifiche all'articolo 262 del codice civile, prevedendo che il figlio naturale potesse assumere il cognome del padre aggiungendolo (e non più sostituendolo) a quello della madre. La ratio di tale soppressione è da rintracciarsi nell'esigenza di evitare che, nel caso di coppie non coniugate, si determini una paradossale discriminazione fra i figli nati e riconosciuti in base alla legislazione vigente, che consente - come è noto - anche la sostituzione del cognome paterno a quello della madre, e i nascituri per il cui riconoscimento troverebbe applicazione la nuova disciplina che, nel testo della Camera, prevede la sola aggiunta del cognome paterno.
Al fine di ovviare a un evidente vuoto normativo, il comma 5, introdotto dall'emendamento 1.1000 che ho presentato come relatrice, attraverso la novella all'articolo 276 del codice civile, interviene in materia di legittimazione passiva rispetto alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, regolando il caso in cui, morto il genitore, siano venuti meno anche i suoi eredi, parimenti legittimati passivi rispetto alla domanda.
Al riguardo, è bene ricordare che, in base alla normativa vigente, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, le Sezioni unite della Cassazione, in una sentenza del 2005, hanno escluso la legittimazione passiva degli eredi degli eredi; a tali soggetti spetterebbe solo la possibilità di intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 276, secondo comma, del codice civile. Il testo novellato stabilisce che, in tale evenienza, il figlio naturale può proporre l'azione nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Il comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge, poi, integra la rubrica del titolo IX con il richiamo ai diritti e doveri del figlio.
Il comma 7 riscrive l'articolo 315 del codice civile, sancendo il principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli. Strettamente collegata a tale modifica è la previsione di cui al comma 8, la quale prevede l'introduzione di uno specifico articolo (315-bis del codice civile) sui diritti e doveri del figlio.
Tale norma stabilisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; il diritto del figlio minore, che ha compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano; il dovere del figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
Il comma 9 introduce nel codice una nuova norma, l'articolo 448-bis, il quale sottrae i figli dall'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti nei confronti del genitore decaduto dalla potestà.
Il comma 10, confermando la volontà di eliminare ogni qualificazione o distinzione del rapporto di filiazione, reca l'abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione dei figli naturali, di cui alla sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
Il comma 11 dell'articolo 1, infine, ribadisce il principio cardine della riforma, prevedendo la sostituzione delle parole «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrano nel codice, con la parola: «figli».
L'articolo 2 conferisce un'ampia delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, sulla base del principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli e dei principi relativi ai diritti e ai doveri del figlio.
I princìpi e criteri direttivi prevedono in primo luogo la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori dei matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative.
I vari numeri della lettera b) del comma 1 recano, poi, la risistemazione della divisione in capi del titolo VII dei libro primo, che assume la rubrica «Dello stato dì figlio», anche al fine di adeguarla all'abrogazione delle disposizioni sulla legittimazione.
La lettera c) prevede la ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione, prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo.
La lettera d) indica, fra i criteri di delega cui il Governo deve attenersi, l'estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali.
In riferimento a tale lettera è stato approvato, nel corso dell'esame in Commissione, l'emendamento 2.1000, che ho presentato come relatrice, volto a sopprimere l'improprio richiamo alla «identità di legittimati attivi, di termini e di rito».
La lettera e) impone la modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, prevedendo l'adeguamento della disciplina sull'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori al principio della unificazione dello stato di figlio, demandando al giudice la valutazione di compatibilità con i diritti della famiglia legittima ed estendendo il principio dell'inammissibilità del riconoscimento a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato.
Ai sensi della lettera f), poi, si prevede l'abbassamento dell'età del figlio minore da 16 a 14 anni ai fini dell'impugnazione del riconoscimento, previa autorizzazione giudiziale e nomina di un curatore speciale, e ai fini del consenso all'azione per la dichiarazione di paternità o maternità esercitata dal genitore o dal tutore.
La successiva lettera g) indica, fra i criteri direttivi, la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento solo al figlio e l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati.
Ai sensi della lettera h), poi, si prevede l'unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio.
Fra gli ulteriori criteri si segnalano, la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato; l'adattamento del sistema di diritto internazionale privato al principio della unificazione dello stato di figlio (lettera m)); la specificazione della nozione di abbandono, con riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia determinato una situazione di irreparabile compromissione della crescita del minore, fermo restando che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (lettera n)); la segnalazione ai comuni da parte dei tribunali per i minorenni delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedano interventi di sostegno e previsione dei controlli che il tribunale dei minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali (lettera o)); la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori (lettera p)), cioè il diritto dei nonni.
Nel corso dell'esame in Commissione è stata invece modificata dall'emendamento 2.5 (a prima firma della senatrice Spadoni Urbani) l'attuale lettera l), la quale prevede l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio. Tale norma è stata integrata nel senso di prevedere, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che garantisca la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento, con conseguente estensione delle eventuali azioni petitorie.
La delega deve essere esercitata entro 12 mesi dall'entrata in vigore dalla legge, previo parere delle Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di due mesi.
È altresì prevista la potestà del Governo di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, decreti integrativi o correttivi.
Nel corso dell'esame in Commissione è stato poi, integralmente riscritto l'articolo 3 del disegno di legge, il quale, nella formulazione licenziata dalla Camera dei deputati, introduceva nel codice di rito un nuovo procedimento per l'affidamento dei figli di genitori non coniugati, attribuito alla competenza del tribunale dei minorenni, di cui si disciplinava la forma della domanda, la comparizione personale delle parti, i poteri del giudice, la possibilità di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti, l'istruttoria, il dato significativo dell'ascolto del minore sia se dodicenne sia se infradodicenne ma capace di discernimento, il provvedimento finale, nonché le impugnazioni e le modificabilità.
Con l'emendamento 3.1 (a prima firma del senatore Berselli) la Commissione ha voluto eliminare questa disparità «di natura processuale» per la quale è individuato un diverso giudice competente a seconda che il figlio sia nato all'interno o al di fuori del matrimonio.
II nuovo articolo 3, attraverso l'espunzione dal testo dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile del riferimento all'articolo 317-bis del codice civile, sottrae al tribunale per i minorenni e, quindi, attribuisce al tribunale ordinario, la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento anche dei figli naturali.
Inoltre, attraverso la soppressione dei relativi riferimenti normativi, viene riconosciuta al tribunale ordinario la competenza nelle seguenti materie: cessazione del fondo patrimoniale, costituzione dell'usufrutto sui beni di un coniuge in relazione alle necessità della prole; riconoscimento dei figli naturali; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità; esercizio della potestà dei genitori.
Con riferimento poi all'adozione da parte del giudice di provvedimenti in presenza di una condotta del genitore pregiudizievole ai figli, viene confermata la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di separazione o divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice ordinario.
L'emendamento è intervenuto incisivamente, per ovvie ragioni di coordinamento, anche sulle disposizioni transitorie di cui all'articolo 4.
Nessuna modifica è stata infine apportata alle ultime due disposizioni del disegno di legge.
L'articolo 5, al comma 1, demanda ad un regolamento governativo per le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, mentre al comma 2 si prevede una modifica dell'articolo 35 del decreto da ultimo ricordato relativo al nome.
L'articolo 6 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
Cari colleghi, io ho concluso la mia relazione. Ora mi auguro che, insieme, riusciremo ad approvare questo provvedimento importantissimo, tanto atteso in nome di tutti i figli italiani. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, CN e dei senatori Giai e Divina).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale turistico «Nicola Stefanelli» di Mondragone, in provincia di Caserta, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122e 2836 (ore 17,18)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.
GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, senza enfasi si potrebbe dire che il provvedimento che oggi discutiamo, e che speriamo possa ulteriormente essere migliorato nel corso del dibattito, è destinato a rimanere nella storia del nostro Paese come una delle pietre miliari nel campo dei diritti civili, uno di quei rari momenti nei quali il legislatore è capace di elevarsi al di sopra dei pregiudizi ideologici, cogliendo le istanze della società e promuovendo la piena attuazione dei principi costituzionali.
Il valore politico del provvedimento in esame non consiste solo nel vasto assenso che ci porta oggi ad approvare una legge che finalmente risponde al dettato della Costituzione, ma nel fatto che, oggi, in quest'Aula, stiamo per sanare un'ingiustizia storica che ha deturpato per decenni il diritto civile in questo Paese.
L'articolo 30 della Costituzione dice non solo che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, ma specifica che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale.
A più di sessant'anni dalla Costituzione, a quasi quarant'anni dalla riforma del diritto di famiglia, che consentiva di procedere fin da subito all'unificazione dello stato di figlio, a più di vent'anni dalle prime pronunzie della Corte costituzionale che invitavano il legislatore a colmare un ritardo considerato inaccettabile in un Paese civile, stiamo oggi per riconoscere e sanare le ingiustizie e le sofferenze che quel ritardo ha procurato a chi si è trovato semplicemente a nascere al di fuori di un matrimonio.
L'affermazione dell'uguaglianza dei figli, indipendentemente dalla loro nascita all'interno o all'esterno del matrimonio, è stata oggetto delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, per la quale la famiglia è un organismo che presuppone lo sviluppo della personalità dei suoi componenti.
Le figlie e i figli naturali, secondo la vigente disciplina, sono potenzialmente esclusi dalla partecipazione alla famiglia del genitore che li ha riconosciuti, fino ad arrivare a impedire il rapporto di parentela tra fratelli naturali.
Con questo pensiero ho sottoscritto il disegno di legge n. 2051, presentato dalla senatrice Armato, che ha lo scopo di modificare gli istituti della parentela e della successione ereditaria dei figli naturali, come si legge nella sua relazione: «al fine di eliminare le evidentissime discriminazioni degli stessi rispetto ai figli legittimi. Bambini che non hanno diritto ad una piena e legittima parentela, ad un nonno, ad uno zio».
Una proposta tesa a superare la doppiezza della nostra legislazione che, da un lato, dichiara l'assoluta uguaglianza tra filiazione naturale e legittima e, dall'altro, mantiene in vita discriminazioni non solo sul piano della successione, ma soprattutto su quello, ben più doloroso, dell'esclusione dalle relazioni parentali
L'articolo 258 del codice civile, prima del provvedimento che stiamo per votare, sanciva che il figlio naturale non potesse acquisire il rapporto di parentela con i parenti del genitore naturale. Alla figlia, al figlio si negava lo statuto di nipote, di cugino; in definitiva, lo si richiudeva in un ghetto. In passato, se un figlio naturale rimaneva orfano, andava subito in adozione e finiva automaticamente nel perimetro dell'abbandono.
Oggi, che possiamo dire di esserci lasciati alle spalle queste pagine negative della storia nazionale, non possiamo evitare di guardare indietro, anche soltanto per un momento, a quei figli, a quelle figlie che, a seguito di quel grave ritardo, non hanno avuto diritto a un contesto di relazioni familiari, hanno subito dolore ed umiliazioni, discriminazioni morali prima ancora che di carattere successorio.
La penalizzazioni per i figli naturali e il timore che questi potessero essere discriminati ha costituito, nel tempo, un fattore di condizionamento per chi decide di stare insieme, spingendo molte di coppie di fatto a scegliere il matrimonio, che, al di là delle convinzioni religiose, dovrebbe essere una decisione assolutamente libera, viste le responsabilità e gli impegni che esso comporta.
Finalmente anche in Italia si ammette che possano esistere tante forme di relazioni familiari, e proprio questa presa d'atto consente, in definitiva, di accedere all'idea che debba esistere un unico status del figlio. Uno status che deve prevedere, insieme all'unicità di stato giuridico tra figli, anche l'unicità di trattamento giuridico e di tutela processuale dei propri diritti.
Oggi, con questo intervento, restituiamo quella figlia, quel figlio alla ricchezza delle relazioni parentali, e il nostro ruolo a ciò che dovrebbe sempre essere: non quello di guardiani di una morale ottocentesca e patriarcale, ma quello di rappresentanti equilibrati ed attenti dell'evolversi della cultura civile e sociale, intervenendo a tempo debito e in armonia con i dettati della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spadoni Urbani. Ne ha facoltà.
SPADONI URBANI (PdL). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il principio dell'uguaglianza dei diritti tra soggetti che l'affetto dei genitori rende già uguali va incontro al desiderio di tante coppie ed è elemento di giustizia e di equità nei rapporti all'interno della famiglia.
Su questa base, il disegno di legge che oggi siamo chiamati ad approvare tende all'eliminazione di disparità, fosse anche terminologica, tra figli naturali e figli legittimi: persone che l'affetto dei genitori rende fratelli e sorelle, anche se questo può creare qualche imbarazzo in chi è abituato a pensare solo in termini giuridici.
Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si possono serenamente definire un atto di civiltà. Il che significa che le scelte che si compiono portano avanti una visione più grande e più giusta, aprendo a soluzioni che potranno durare nel tempo. Con l'equiparazione tra i figli si colma, finalmente, una lacuna grave del nostro diritto di famiglia: essi non subiranno più trattamenti diversi né a livello parentale, né di successione, né di competenze dei tribunali. Si pongono regole per eliminare ogni discriminazione tra figli, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione.
Si dettano anche precisi indirizzi al Governo, in senso equitativo, in tema di successioni ereditarie e si interpretano in maniera più chiara norme che, in passato, avevano indotto alcuni a soluzioni incerte. Diversi giudizi a tutt'oggi pendenti richiedono una chiarificazione interpretativa, che questo disegno di legge oggi consente: è il caso dell'emendamento, accolto nel testo definitivo, che ho presentato insieme al senatore Valentino in Commissione, perché il Governo, nell'ambito della delega affidata, adegui la disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo - anche in relazione ai giudizi pendenti - una disciplina che assicuri la produzione di tutti gli effetti successori anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento, così da consentire loro di agire in giudizio.
L'equiparazione sul piano giudiziale, a prescindere dallo status di figlio nato nel matrimonio o al di fuori di esso, è stata forse l'argomento più delicato trattato nei lavori della Commissione. Credo si sia fatto bene, anche in questo caso, ad accogliere l'interpretazione che codifica l'eguaglianza davanti alla legge, quella che lo Stato deve garantire e che, oggi, con l'approvazione di questo disegno di legge, garantisce.
Certo, una riforma in grande stile della giustizia del diritto di famiglia sarebbe stata auspicabile, e veramente la staremmo ancora aspettando. A volte, però, togliere di mezzo anche poche anacronistiche norme consente di eliminare disuguaglianze intollerabili, a cominciare da quella sulle competenze dei tribunali, anche in materia di affidamento.
Resta aperto il capitolo sul sostegno ai genitori e sui servizi alla famiglia, che la presenza di un figlio in casa, nel mondo di oggi, richiede. Sul punto si apre una sfida per questo Parlamento e per il Governo, a cominciare da domani. Occorre approntare servizi sul territorio e rimodulare la legislazione, a cominciare da quella sulla conciliazione dei tempi. In tutto questo, l'Italia è ancora lontana dagli standard europei, ma oggi, finalmente, con l'approvazione del presente disegno di legge, si può veramente affermare che nel nostro Paese i figli sono tutti uguali. (Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Pinzger, Negri e Sbarbati).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signora Presidente, senatori e senatrici, desidero innanzi tutto ringraziare la relatrice Gallone, perché tanti contatti abbiamo avuto e tanto ci siamo impegnate che finalmente oggi questo disegno di legge è arrivato in Aula. Ricordo che il provvedimento in esame è arrivato al Senato da quasi un anno e, nonostante questa manifesta e apparente unanimità, di fatto ha impiegato molti mesi per arrivare in Aula. Mi auguro pertanto che, a questo punto, passino poche ore, se non pochi minuti, perché possa essere varato dal Senato e ritornare alla Camera.
Purtroppo, infatti, credo che il testo abbia bisogno di una seconda lettura della Camera, perché, in realtà, per come ci era arrivato dall'altro ramo del Parlamento, le discriminazioni tra figli nati dentro e fuori dal matrimonio non erano ancora giunte alla propria fine: discriminazioni lessicali (quella tra figli naturali e figli legittimi) e discriminazioni ereditarie lasciavano ancora, nel testo della Camera, una conseguente discriminazione, con riferimento alla competenza dei tribunali.
Mi auguro, quindi, che si licenzi rapidamente questo testo e lo si rimandi alla Camera, in modo da sancire una fine di questa discriminazione rispetto alle competenze, per cui i figli nati dentro al matrimonio sono di competenza del tribunale ordinario e quelli nati fuori sono invece di competenza del tribunale dei minorenni. Altrimenti, infatti, il provvedimento non sarebbe completo e non sarebbe corretto dire che pone fine alle discriminazioni.
Questo testo, anche se passa all'esame di un'Aula un po' disattenta, affronta in realtà un tema molto sentito nella società. Tutti noi, quando usciamo da qui, nella nostra vita quotidiana abbiamo figli, abbiamo mariti - o non abbiamo mariti, ma abbiamo lo stesso dei figli - abbiamo parenti o magari fratelli che si trovano a vivere queste discriminazioni. Una legge come quella al nostro esame è una di quelle che la società ci chiede ed è interessata ad avere.
Credo che la legge dovrebbe essere il "luogo" in cui tutti noi cittadini cerchiamo di vedere la realizzazione dei propri diritti, tentando appunto di trovare nella legge la possibilità di esercitare dei diritti.
In realtà, norme antiquate come quelle che ancora prevedono una discriminazione dei figli per colpe e per scelte che non sono dei figli, ma dei genitori, non rappresentano il luogo in cui poter esercitare il diritto, ma piuttosto dei luoghi in cui i cittadini tentano in qualche modo di svicolare; sono degli ostacoli per la vita quotidiana che cerchiamo di superare e di oltrepassare.
Non si capisce per quale motivo un figlio che è nato fuori dal matrimonio non debba essere un figlio a tutti gli effetti, pari agli altri. Perché cercare di ostacolare e di rendere di fatto impraticabile la possibilità per due genitori di scegliere se sposarsi o meno?
Spesso, del resto, ricordo a quest'Aula, non è neanche una scelta dei genitori quella di sposarsi o meno, dal momento che in Italia (e spero che anche questo provvedimento ci arrivi presto dalla Camera dei deputati) per potersi separare o per poter divorziare occorrono anni, e in questi anni spesso nascono figli dalle nuove coppie. In questo caso, non c'è neanche una volontà dei due genitori di non unirsi in matrimonio: c'è proprio un impedimento di legge che, in qualche modo, rende nei fatti diversissimi i figli che nascono in seguito a queste unioni.
Ci sono tante leggi che ci obbligherebbero come Parlamento ad adeguarci, al fine di renderle praticabili per la società, e il diritto di famiglia costituisce davvero l'esempio per eccellenza.
È inutile richiamare il fatto che in Italia non abbiamo ancora disciplinato le coppie di fatto, che quindi si trovano ad avere una vita diversa; in alcuni casi, proprio questa mancata disciplina obbliga a sposarsi senza averne alcuna necessità.
Ci sono però tanti altri testi di legge che avrebbero bisogno di essere aggiornati: perché in Italia continuiamo ancora a non adeguarci in materia di adozioni e a non renderle praticabili per i single? Quanti bambini potrebbero trovare una famiglia! Sì, perché una famiglia può essere composta anche da un'unica persona, da una mamma, da un babbo - accade così naturalmente - oppure da un uomo e da una donna che non sono sposati, ma che sarebbero disponibili ad accoglierli. Siamo però ancora a questo punto.
Del resto, per quale motivo non fare una legge che permetta a due genitori di dare e di lasciare il doppio cognome (del padre e della madre) ai figli? Questo provvedimento non era di certo la sede più adeguata per intervenire al riguardo, perché ci sarebbe bisogno di una normativa ad hoc che disciplini in qualche modo la materia.
Mi auguro quindi che questo testo venga licenziato rapidamente.
Non credo che ci sia davvero bisogno di aggiungere altro, è un provvedimento che si spiega da sé: i figli devono essere trattati tutti allo stesso modo; le scelte dei genitori non devono ricadere sui figli, né come colpe, né come peccati, né come reati, né come discriminazioni nelle leggi.
Il mio intervento come senatrice termina qui. Non voglio, però, far terminare il mio appello a quest'Aula e a quella della Camera, che dovrà rivedere questo testo, come una semplice mamma: mia figlia si chiama Alice, e è, ad oggi, una figlia naturale; mi auguro che, da domani, possa semplicemente dire che è mia figlia, senza necessità di aggiungere che è naturale o legittima. Mia figlia ha dei nonni e degli zii: mi auguro che da domani anche la legge le riconosca che quelli sono i suoi nonni, che quelli sono i suoi zii. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Gallone e Valentino).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Armato. Ne ha facoltà.
ARMATO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, anche io penso che questo sia un giorno positivo, un giorno speciale, in cui, anche in questo nostro non essere sempre felici in Parlamento per tutte le questioni che attengono alla crisi della politica, possiamo invece essere contenti.
E ciò perché il provvedimento che ci apprestiamo ad esaminare in questa Aula sancisce, finalmente, il superamento di un'insopportabile discriminazione. L'hanno detto prima di me le colleghe intervenute (sottolineo che, in questa materia, stanno intervenendo soprattutto le colleghe senatrici).
Il provvedimento segna una svolta perché segna la piena equiparazione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio. I figli, i bambini e i minori sono tutti uguali, non soltanto di fronte alle persone che li amano (di fronte a loro sono già tutti uguali), ma anche di fronte alla legge, alla normativa e a tutta la strumentazione che le leggi offrono per la difesa, la tutela, la formazione e la crescita migliore di ogni bambino e bambina.
Voglio dire, perché niente è scontato, che mi auguro fortemente che, entro questa legislatura, questo provvedimento diventi legge. Se ne parla da qualche anno; sono state presentate tante proposte di legge: anche io e altri colleghi abbiamo presentato una proposta di legge in questo senso ben due anni fa, senza che finora la normativa sia stata modificata, con gravi conseguenze sulla vita quotidiana di tante persone, di tanti bambini, di tante famiglie.
Come si è detto prima, questa nuova disposizione incontrerà tante situazioni familiari che conosciamo e che sono sotto i nostri occhi. Si può dire - anche io voglio ripeterlo - che, indipendentemente dalle scelte che fanno i genitori e da quello che si può pensare del matrimonio (e io sono per la sua difesa), non c'è dubbio che la tutela dei bambini e dei minori debba essere assolutamente uguale. È importante che il lavoro fatto anche in Commissione, dalla relatrice e da coloro che fanno parte della Commissione giustizia e della Commissione per l'infanzia e l'adolescenza, sia coronato da un successo, da un'approvazione, che il provvedimento diventi legge. Voglio, pertanto, dire con grande semplicità che tutte le questioni sulle quali non c'è adesso una sintesi o una condivisione potrebbero probabilmente essere accantonate.
Il provvedimento che, quindi, è arrivato in Senato potrebbe passare, sui punti dove non c'é condivisione, così come licenziato dalla Camera. Mi riferisco, soprattutto, alla questione delle tutele per i bambini e del procedimento giuridico davanti al tribunale. In attesa che venga istituito il tribunale della famiglia, si può prevedere, per non allungare i tempi dell'approvazione del disegno di legge, che quanto stabilito nel testo della Camera possa realizzarsi positivamente, per poi trovare una migliore normativa di tutela per i bambini.
Mi auguro effettivamente che questo testo venga approvato velocemente e senza intoppi, perché ci consentirà, e consentirà al nostro Paese, di colmare una grave lacuna delle norme in materia di famiglia.
Voglio dire che si tratterà probabilmente di un passaggio importante come quello in cui fu approvato il nuovo diritto di famiglia, che cambiò e modificò radicalmente le norme che c'erano fino ad allora e che regolamentavano i rapporti tra moglie e marito e tra genitori e figli all'interno di una famiglia.
Il principio dell'eguaglianza dei diritti tra figli legittimi e figli naturali, pur sancito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, non è stato affermato in modo assoluto, e numerose differenze anacronistiche e discriminatorie persistono ancora oggi nel nostro ordinamento: basti pensare che quando due persone che hanno concepito figli fuori dal matrimoni, poi si sposano, i bambini vengono in quel momento riconosciuti ulteriormente.
È necessario, dunque, riformare l'istituto della parentela e riconoscere l'esistenza del legame di parentela tra il figlio nato al di fuori del matrimonio e i parenti dei genitori. Il diritto ai nonni e agli zii, come hanno già detto le colleghe intervenute prima, il diritto che per questi bambini ci sia legalmente la figura dei parenti è un fatto talmente evidente, totalmente giusto e vero che sembra davvero impossibile che noi, nel 2012, dobbiamo ancora parlare e legiferare su questo.
Il riconoscimento del figlio naturale produce l'effetto di conferire allo stesso uno stato giuridico che lo rende partecipe delle famiglie del genitore che lo ha riconosciuto. Appare perciò doveroso prevedere espressamente questa partecipazione, sancendo il principio che il figlio riconosciuto è senz'altro parente dei parenti del suo genitore ad ogni fine, ad ogni effetto, non soltanto sul tema dell'amore, ma anche sul tema della legittimità a pieno titolo.
Fino ad oggi, e finché questa normativa non sarà legge, i figli nati fuori dal matrimonio non hanno una vera famiglia, non hanno una vera parentela, non hanno vere persone che si possono curare di loro, alle quali essere legate da tutti i principi giuridici che, invece, in questa normativa ci sono.
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato in diverse decisioni che la famiglia è un organismo che presuppone lo sviluppo della personalità dei suoi componenti sulla base di principi di pari dignità, libertà ed eguaglianza: principi che, tradotti nell'alveo familiare, mirano a garantire a tutti i componenti della famiglia e, in particolare, a tutti i figli, pari dignità e pari condizioni in quanto tali, senza discriminare i figli naturali dai cosiddetti figli legittimi.
Anche la nostra giurisprudenza si è spesa ed espressa in tal senso tante volte, tacciando di incostituzionalità, più volte e con diverse pronunce, le norme civilistiche che operano distinzioni anche sotto il profilo dei diritti successori.
È dunque giusto ed è arrivato il tempo che ci sia una norma sulla filiazione, che faccia diventare questo principio legge dello Stato italiano. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saltamartini. Ne ha facoltà.
SALTAMARTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che giunge oggi all'esame di quest'Aula è molto importante per le sue ricadute sul piano sociale, sul piano della tutela della famiglia e, in particolare, dei figli minori.
Non sarebbe giustificabile, sulla base del principio di personalità che la nostra Costituzione prevede nei suoi articoli fondamentali, una legislazione che discrimina i figli. Credo che questo atto di normazione e di intervento sul codice civile del 1942 sia, prima che doveroso, necessario ai fini dell'adeguamento ai principi di personalità e di tutela della famiglia, consolidati a livello costituzionale.
Mi permetto di sottolineare e di portare all'attenzione dell'Assemblea un mio emendamento, frutto di una ricognizione della migliore dottrina, in particolare del professor Palazzo, docente di diritto privato: si tratta della tutela dei bambini nati da relazioni incestuose.
Come è stato sottolineato in quest'Aula, le colpe dei genitori non possono e non devono ricadere sui figli. E nonostante la riforma del diritto di famiglia del 1975 abbia teso a superare la differenza tra i figli legittimi, quelli naturali e quelli nati da relazioni adulterine, per i figli incestuosi aveva mantenuto invece la scelta tradizionale che li escludeva dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali. Dalla condanna sociale e morale di un comportamento dei genitori non possono e non debbono derivare pregiudizi per i figli: un marchio sociale ed una condanna anche nei riguardi dei genitori incestuosi che doveva essere cancellato.
L'attuale articolo 251 del codice civile, conformemente alle previsioni di altri codici civili, stabilisce che «i figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea diretta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori». Questi divieti non operano soltanto in due casi relativi a situazioni ed eventi che riguardano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla può: l'ignoranza in cui quelli, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente di parentela tra loro e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato.
I figli nati fuori dal matrimonio indicati dall'articolo 251, primo comma, salvi i limitati casi ora menzionati, sono perciò privati della possibilità di assumere uno specifico status filiationis.
Essi non mancano totalmente di una tutela, essendo loro riconosciuta l'azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l'istruzione, l'educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti, secondo la norma di cui all'articolo 279, primo comma, del codice civile. In conseguenza del divieto di riconoscimento e di dichiarazione, però, nei loro confronti non può operare l'articolo 261 del codice civile, secondo il quale «il riconoscimento e la dichiarazione comportano da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei riguardi dei figli legittimi», compresa la potestà prevista dall'articolo 317-bis. Non può operare l'articolo 262, secondo il quale il figlio naturale riconosciuto dichiarato assume il cognome del genitore. Non possono operare, infine, le disposizioni relative alla successione dei figli naturali, che si applicano loro solo quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, ai sensi dell'articolo 573 del codice civile, essendo previsto invece che ai figli naturali, aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione, a norma del ricordato articolo 279, spetti un assegno vitalizio.
La Corte costituzionale è intervenuta sulla materia ed ha espunto l'originaria formulazione dell'articolo 278 del codice civile, che al primo comma imponeva un esplicito divieto di accertamento dello stato familiare e le indagini sulla paternità e maternità previste nell'ipotesi dell'articolo 251.
Con la sentenza n. 494 del 2002 (estensore il professor Zagrebelsky, presidente Ruperto) la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 278, primo comma, del codice civile nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale e le relative indagini nei casi in cui l'articolo 251, primo comma, del codice civile vieta il riconoscimento dei figli incestuosi.
La decisione della Corte costituzionale ha prodotto quindi l'effetto di rimuovere il divieto per i figli concepiti da soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare di ottenere lo status filiationis attraverso la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturale. La Corte costituzionale, nella sua chiarissima sentenza, si è richiamata ai princìpi costituzionali e ai trattati internazionali per sostenere che il diritto dei figli ad avere un'identità certa deve essere considerato prevalente anche rispetto all'ipotesi di reato di cui all'articolo 564 del codice penale, di cui si sono resi responsabili i genitori riconoscendo un pregiudizio per fatti e scelte a loro non attribuibili.
In particolare, si deve sottolineare che la normativa vigente, in relazione ai principi sanciti dall'articolo 30 (che prevede che la legge debba assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima e detta i limiti per la ricerca della paternità) e dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, in questo caso posti a tutelare il diritto all'identità personale dei figli, diritto riconosciuto dall'articolo 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, privava della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia, ledendo così il principio di uguaglianza, dato che i figli incestuosi, pur trovandosi nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi, non avrebbero gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Tutte queste disposizioni di ordine costituzionale e internazionale naturalmente riposano nel più pacifico principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
Queste motivazioni sono valse per ritenere non più accettabile la discriminazione che colpiva i figli incestuosi, unici privati della possibilità di assumere lo status filiationis.
È per questo motivo che da quanto è stato scritto dalla Corte si evince l'inderogabilità di questo intervento normativo, in considerazione del rilievo e della portata che nella nostra società assumono la famiglia e i figli che sono nati, indipendentemente dal rapporto di matrimonio.
Voglio concludere, signora Presidente e onorevoli colleghi, sottolineando quale distanza siderale si debba riconoscere tra le norme che andiamo ad approvare e quanto ebbe a dichiarare Napoleone Bonaparte all'inizio dell'Ottocento (il Code Napoléon è del 1804), negando che si dovessero riconoscere i figli bastardi, i figli cioè che non erano nati all'interno della convenzione matrimoniale. La differenza tra questa legge e l'orientamento del Code Napoléon del 1804 è che, in un ordinamento costituzionale democratico, la famiglia, i figli e le persone sono al centro del sistema giuridico e non ne sono la conseguenza. (Applausi dal Gruppo PdL).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Colleghi, stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Antonello» di Messina, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122e 2836 (ore 17,56)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, onorevoli colleghi, le argomentazioni che hanno sviluppato in precedenza i colleghi sono da me totalmente condivise. È una giornata importante, questa, perché si tratta di approvare un provvedimento che attua pienamente l'articolo 3 della Costituzione e rimuove gli ostacoli alla piena ed uguale espressione della personalità.
In tema di riconoscimento, noi ci portavamo dietro una stortura, alla quale stiamo ponendo rimedio. Nell'articolato del disegno di legge in esame, due norme sono di un'estrema importanza: basta leggerle per capirne lo spessore. L'articolo 1 prevede che «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo». Questo è un incipit normativo di altissima levatura, che ovviamente poi comporta una serie di provvedimenti e di adeguamenti conseguenziali.
Così come di grande significato è l'articolo 1, comma 11, del disegno di legge. Si tratta di due righe e mezzo: «Nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "figli"».
Questa è la norma più bella che potesse essere scritta: sono figli, senza necessità di aggettivazione, assegnando agli stessi, naturali o legittimi, i medesimi diritti. Questo significa dare compiutezza all'articolo 3 della Costituzione, senza discriminazioni: sono figli, e in quanto tali hanno diritti e doveri uguali, che non possono discendere dall'aggettivazione, se naturali o legittimi.
È indubbiamente un grande salto culturale quello che stiamo compiendo, e su questo testo vi è un'ampia condivisione, come c'è stata alla Camera, nel senso che il testo è recepito, con tutti gli adeguamenti codicistici necessari, che ovviamente non ripercorro, avendolo fatto brillantemente la relatrice.
Abbiamo però incontrato un intoppo. Anche nelle cose più condivise vi sono infortuni di percorso, e questo sarà un problema che nelle prossime ore probabilmente ci impegnerà un po'. Raggiunto l'accordo sulla sostanza, sulla materia vera, cioè il codice civile, l'intoppo è nato sul codice di procedura civile: come riconoscerli, questi diritti? Attraverso quale procedura? Siamo d'accordo sui diritti, ci stiamo dividendo sul come arrivare al riconoscimento: lo facciamo con ricorso o con citazione? Lo facciamo dinanzi a quel giudice o dinanzi ad un altro? Ora, non possiamo fermarci dinanzi a questo infortunio di percorso.
Noi, dinanzi alla solennità delle affermazioni che abbiamo poc'anzi letto, ossia all'enorme significato del provvedimento, ci areniamo dicendo: «Sì, è un diritto enorme quello che riconosciamo, e diamo solennità a questo passaggio, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, ma non sappiamo come fare a riconoscerlo». Non è possibile! Mi auguro veramente, colleghi, che si riesca a trovare una soluzione, perché non possiamo arrenderci di fronte a questo problema.
Allora, mettiamoci d'accordo. Siamo d'accordo a fare il ricorso, o vogliamo fare la citazione? Diciamo che forse al riguardo esiste un accordo: con il ricorso la procedura è più semplice e più veloce. Ma ricorso dove? A chi? A quale giudice? Al tribunale dei minori o a quello ordinario? Questo è un grosso problema, anche perché nel frattempo si stanno discutendo - qui al Senato, ma anche alla Camera - disegni di legge sull'istituzione del tribunale della famiglia ed altri argomenti correlati. Quindi, tutto questo incide su altri provvedimenti. Troviamo una formula perché non si vada ad impattare sulle decisioni che prenderemo in seguito. Troviamo una formula allo stato degli atti. Oggi com'è? A quale giudice riteniamo debba affidarsi la disciplina della materia del riconoscimento?
Quando cambieremo la normativa relativa alla competenza dei tribunali (sezioni specializzate o giudice specializzato), è ovvio che, mutando del tutto il quadro normativo processuale, verrà cambiato automaticamente anche questa procedura. Ma non arrestiamoci, non arrestiamoci di fronte alla minima difficoltà. Diamo un significato nobile e importante a quanto stiamo facendo essendo consequenziali nella determinazione e nella opzione, quella più ragionevole. Facciamo uno sforzo comune e congiunto. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Baio. Ne ha facoltà.
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, oggi trattiamo in Aula la spinosa questione dei figli naturali, questione che è stata trattata con particolare attenzione anche dai nostri Padri costituenti.
Ho esaminato i documenti e ho visto che di tale questione hanno discusso dal settembre del 1946 al dicembre del 1947, in modo ampio e con passione, per stabilire - si legge nei resoconti dell'epoca - «le norme che lo Stato deve dettare per la loro protezione».
Il 13 settembre del 1946 - lo voglio ricordare non perché sono storica di formazione, ma perché lo ritengo utile per capire la ratio della legge e, oserei dire, anche il ritardo con il quale arriviamo - la terza Sottocommissione per la Costituzione inizia la discussione, partendo dalla relazione della relatrice, l'onorevole Merlin del Partito Socialista, che faceva rilevare che «nessuna differenza è fatta qui, come è ovvio, fra figli illegittimi e legittimi, anticipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel codice civile, tendente all'equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due categorie di esseri che eguali diritti hanno alla vita».
In tal modo, quindi, è stato affermato il principio della protezione della madre e, al tempo stesso, la tutela dei figli.
Il 22 aprile del 1947, nella seduta plenaria dell'Assemblea costituente, Corsanego della Democrazia Cristiana rilevava quanto segue: «C'è finalmente (...) il delicato articolo sui figli illegittimi, il quale ha dato luogo, e giustamente, a dissensi ed a riserve». Anche allora si discuteva con riserve e dissensi. E continuava: «Hanno diritto questi figli naturali di veder cadere gli ostacoli che si frappongono al loro ingresso nella vita sociale e nella vita civile, hanno soprattutto diritto», diceva l'onorevole Costituente, «specialmente i bambini nelle scuole, di veder cancellato dalla loro pagella scolastica quel figlio di N.N. che rappresenta per loro un tremendo marchio d'inferiorità di fronte ai propri compagni. Per questo, i figli nati fuori del matrimonio devono avere la certezza che noi li tuteleremo nella Carta costituzionale, come li tuteleremo nella legislazione futura» (che di fatto, poi, non ha trovato attuazione). Continua ancora l'onorevole Costituente: «(...) noi troveremo certo la formula che da un lato salvaguardi i sacrosanti diritti dei figli nati fuori del matrimonio e dall'altro non porti attentati alla famiglia legittima».
Così sono intervenuti anche molti altri parlamentari: per esempio, Gullo Fausto del Partito Comunista, Roberto Lucifero, liberale, l'onorevole Ruini del Gruppo Misto. Tutti hanno ribadito questa indispensabile necessità.
Ma come sono nati gli articoli della Costituzione? L'evoluzione del dibattito sull'articolo 30, che ci interessa direttamente, prescindendo dalle diverse posizioni politiche (cattolici, comunisti, liberali e repubblicani) porta alla lungimirante considerazione che nel resoconto dei lavori della Commissione viene definita nel seguente modo: «Non è poi sembrato alla Commissione che la tutela della famiglia legittima impedisca un riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio, che sono diritti della personalità umana; e non è giusto che le colpe dei padri ricadono sul capo dei figli».
Voglio tornare ad oggi. La nostra Costituzione, ancora vigente, all'articolo 29 parla di famiglia e stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, mentre, all'articolo 30, quei Padri costituenti parlano non di famiglia ma di genitori e affermano che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio».
Quindi, l'articolo 29 individua la famiglia come una società naturale preesistente allo Stato, perché si tratta di un rapporto tra due persone adulte che scelgono di costituire la famiglia e che stabiliscono nei confronti dello Stato un contratto che deve ritenersi tale per i vincoli che ne derivano. Questa è la famiglia.
L'articolo 30, invece, riferendosi ai figli non parla più di famiglia - e l'hanno scritto nel 1946, pensate che lungimiranza e che sintesi! - ma di genitori, che nel momento in cui procreano vivono una condizione naturale, ma possono anche non essere famiglia. Quindi, la scelta dei Costituenti è stata di altissimo valore, perché attua il principio di uguaglianza e al tempo stesso è la dimostrazione tangibile della nobile capacità di far coesistere in un articolato, usando e centellinando le parole (una volta usano "famiglia" e quando si parla di figli usano il termine "genitori"), culture diverse.
Purtroppo però questo unicum non ha incontrato una traduzione completa nella legislazione ordinaria e noi oggi troviamo nel codice civile, come ha ben spiegato la relatrice, una serie di articoli (alcuni dei quali annullati dalla Corte, ma altri ancora vigenti) che determinano una condizione di diseguaglianza: non è rispettato il principio della Costituzione che stabilisce che tutti cittadini sono uguali davanti alla legge.
Vorrei ricordare - e lo dico a molti colleghi che magari non hanno seguito da vicino questo provvedimento - che nell'immaginario dei cittadini italiani, i nostri elettori, tranne per coloro che hanno vissuto sulla propria pelle questo problema, nessuno pensa che possa sussistere ancora, nel 2012, discriminazione tra figli naturali e figli legittimi. Purtroppo però è così.
Come è noto, alla stregua della vigente legislazione, si parla di figlio legittimo o naturale a seconda che i genitori siano o meno uniti in matrimonio, una distinzione a cui corrisponde una diversità in punto di rapporti giuridici. Ad oggi, i figli naturali e adottivi non hanno le stesse parentele di quelli legittimi: io sono genitore e tu sei figlio, ma mia sorella non può essere zia e il figlio di mia sorella non può essere cugino.
Si tratta di aspetti che sembrano assurdi, ma che di fatto esistono nella nostra legislazione.
L'articolo 1 del disegno di legge in esame - che tornerà all'esame della Camera dei deputati perché ha subito alcune modifiche, ma che speriamo sarà prontamente approvato - sancisce il rapporto di parentela e l'esistenza di figli senza aggettivi (non vengono più evidenziati aggettivi), e poi elimina finalmente alcune discriminazioni. Ad esempio, vi è una discriminazione in punto di successione ereditaria: nel nostro ordinamento è previsto che, in caso di concorrenza tra figli legittimi e naturali in uno stesso asse ereditario, i primi possano corrispondere ai secondi l'equivalente pecuniario del complesso dei loro diritti ereditari, riducendo così la loro posizione ad una mera quantificazione monetaria. Non può, però, essere così perché quello non è un figlio minore: è figlio.
Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,14)
(Segue BAIO). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare l'intervento scritto. Prima di concludere, però, desidero sottolineare che con il provvedimento in esame, nel susseguirsi dei diversi articoli oggetto di attenta analisi della Commissione giustizia (il senatore Li Gotti ha poc'anzi riferito che ancora esistono divisioni, ma io mi auguro che queste vengano finalmente superate perché altrimenti appariamo incomprensibili a chi ci osserva dall'esterno, soprattutto alle persone che hanno vissuto il problema), oggi possiamo finalmente dire con orgoglio di adeguare tutta la nostra legislazione ai princìpi e ai termini usati nella Costituzione.
D'ora in avanti si parlerà e si dovrà parlare di figli, senza aggettivi aggiuntivi, perché tutti sono uguali davanti alla legge. Tutti noi siamo figli, prescindendo dalla costanza o dall'assenza di matrimonio dei nostri genitori. Così come i figli restano per tutta la vita, i genitori giustamente dovranno essere tali per tutta la vita. Ce lo hanno chiesto i nostri Costituenti e finalmente, con ritardo, arriviamo a riconoscerlo anche all'interno del codice civile e della legislazione. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PdL e della senatrice Soliani. Congratulazioni).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro della difesa:
«Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite» (3304).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122e 2836 (ore 18,17)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.
MURA (LNP). Signor Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli colleghi, crediamo che con il provvedimento sulle disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali - che, ricordo, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2011 - sia stato dato un segnale di modernità in rapporto all'evoluzione intervenuta nella società su un tema molto delicato. Con il provvedimento in esame riportiamo il tema dei minori, dei bambini, dei figli - caro non solo alla Lega Nord, ma a tutti in quest'Aula e non solo - al centro del dibattito parlamentare. Come ho poc'anzi ricordato, tale dibattito è iniziato da tempo, forse da troppo tempo.
Mi riferisco al dibattito avviato dal precedente Governo, ma anche a quello del 2007, quando l'allora ministro per la famiglia, il ministro Bindi, tentò di portare avanti alla Camera dei deputati un provvedimento che riguardava la filiazione e l'equiparazione tra figli naturali e figli legittimi. Allora quell'iniziativa non ebbe seguito a causa della caduta del Governo Prodi. Oggi con il provvedimento in esame si va finalmente nella direzione di un completamento - come è stato ricordato da altri colleghi - della riforma del diritto della famiglia, che risale al 1975.
Con il provvedimento che, spero, approveremo oggi mettiamo fine alle discriminazioni tra figli grazie ad una scelta che riteniamo assolutamente importante: il riconoscimento dello status di figlio. Con il disegno di legge in esame vengono sostanzialmente eliminate tutte le distinzioni fra figli naturali e figli legittimi, in attuazione, dopo 60 anni, dei diritti sanciti dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione. Non solo. Il provvedimento va anche nella direzione dell'attuazione degli indirizzi fissati da accordi internazionali, tra cui la Carta di Nizza e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Oggi, con la modifica dell'articolo 315 del codice civile, si stabilisce una condizione importante non solo per il Governo, che dovrà dare attuazione alla legge delega, ma anche per il Parlamento. Con l'affermazione dello status di figlio il Parlamento e il Governo infatti d'ora in poi dovranno tenere conto del fatto che non ci sono più figli legittimi da una parte e figli naturali dall'altra, ma solo ed esclusivamente figli. Questo è un aspetto che hanno sottolineato tutti i colleghi che mi hanno preceduto, ma che mi preme ricordare, perché è ciò che caratterizza in maniera forte questo provvedimento.
Con riguardo alle discriminazioni che colpivano i figli naturali - come è stato ricordato da chi mi ha preceduto - vi sono le problematiche legate alle successioni, ma anche quelle relative alle relazioni parentali. Con il provvedimento in esame si restituisce ad un figlio la ricchezza delle relazioni parentali prima negate (quelle che fanno capo al soggetto nella sua qualità di nipote o di cugino, ad esempio).
Voglio fare poi un accenno alla modifica proposta al testo pervenuto dalla Camera che ritengo la più importante che abbiamo esaminato in Commissione giustizia. Mi riferisco alla modifica diretta a radicare la competenza sulle questioni relative allo status di figli nati da genitori non sposati presso il tribunale ordinario. Il testo della Camera dei deputati, nell'affermare l'esclusiva competenza dei tribunali dei minori per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza dei genitori manteneva la competenza in capo al tribunale dei minori, mantenendo di fatto quindi una differenza tra i figli nati all'interno o all'esterno del matrimonio. Dunque, sono state apportate modifiche alla parte che prevedeva disparità di natura processuale, in quanto era individuato un giudice diverso a seconda che il figlio fosse nato all'interno o all'esterno del matrimonio. Semplificando al massimo il concetto, si sottrae al tribunale dei minori la competenza sulle controversie relative all'esercizio della potestà e all'affidamento dei genitori naturali per affidarla al tribunale ordinario.
Senza dilungarmi ulteriormente, per non ripetere le tante questioni già sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto, ritengo che quello oggi alla nostra attenzione sia un provvedimento estremamente importante, un provvedimento storico - che apprezzo venga portato a termine in questo ramo del Parlamento, salvo l'approvazione definitiva, spero in tempi rapidi, della Camera - inserito in un contesto tanto importante quanto lo sono le relazioni all'interno del nucleo familiare e il ruolo dei figli nati al di fuori o all'interno del matrimonio. (Applausi del senatore Garavaglia Massimo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.
GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, desidero ringraziare innanzitutto il professor Bianca per il suo lavoro; egli è stato, presso la Presidenza del Consiglio, l'animatore del gruppo di riforma del codice civile, che ha poi dato vita a quella proposta di legge del Governo Berlusconi presentata alla Camera ed abbinata ad altri disegni di legge che oggi approdano in un unico testo nell'Aula del Senato. Così come intendo ringraziare tutti i deputati e i senatori che hanno presentato disegni di legge che vanno in questa direzione. Faticosa direzione, perché in quella che si definisce la «terza Camera», cioè la trasmissione televisiva «Porta a Porta», già due anni fa tutte le forze politiche presenti si erano dette favorevoli ad arrivare a questa conclusione. Siamo arrivati alla fine della legislatura e speriamo di riuscire a definire gli aspetti importanti indicati in questo disegno di legge.
Desidero evidenziarne solo alcuni. Si parla di figli, non più di figli naturali e di figli legittimi. E' stato modificato l'articolo 74 del codice civile che stabilisce che la parentela è «il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite». Certamente questa è una rivoluzione che elimina le discriminazioni che rimanevano all'interno del nostro codice civile. Ma, al di là dello stesso status giuridico dei figli, questa riforma sancisce alcune altre affermazioni interessanti e innovative, magari senza arrivare a quella immaginifica del professor Bianca che aveva scritto che i figli hanno diritto ad essere amati; affermazione che è stata giustamente soppressa dalla Camera dei deputati, perché non c'è nessuna coazione giuridica rispetto a questo volo pindarico, sebbene sul piano dei sentimenti l'affermazione in qualche modo fosse comprensibile. Abbiamo mantenuto però, tra i diritti e i doveri, la previsione che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha inoltre il diritto di crescere in famiglia, di essere ascoltato, ma abbiamo anche scritto, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (e speriamo che il Senato lo confermi), che «il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Quindi, non è più il figlio staccato dalla famiglia, ma il figlio parte integrante della stessa.
Sono stati aggiunti altri tre principi a mio avviso importanti. Naturalmente importantissima è la norma sulle successioni e donazioni che ha riportato il principio della unicità dello stato di figlio. Poi vi è un'altra sottolineatura, che riguarda situazioni sulle quali purtroppo spesso intervengono assistenti sociali e tribunali per i minorenni: si prevede (questa è una delega al Governo) la specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale - così recita la norma - non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia.
Qui si stabilisce il diritto del bambino ad avere una famiglia, ad avere un rapporto familiare, che assume un valore superiore rispetto al fatto di averlo sia pure in un contesto familiare economicamente disagiato.
E ancora, vi è la previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, cosa che finora non era prevista e trovava difficoltà di attuazione e di riconoscimento.
Non nascondo però che permane un problema molto serio, che non è stato definitivamente risolto e che, anzi, la Camera ha ingarbugliato.
Onorevoli colleghi, non possiamo uscire da quest'Aula rivendicando di aver fatto una grande rivoluzione che stabilisce che i figli sono tutti uguali e che non ci sono più figli naturali e figli legittimi, ma solo figli, e poi differenziare immediatamente le procedure giudiziarie, per cui sono uguali ma sono immediatamente diversi nell'approccio davanti ad un tribunale ordinario o a un tribunale per i minorenni.
Avremmo fatto una riforma monca e ci troveremmo in situazioni davvero imbarazzanti: nella realtà, infatti, capita che possano esserci un figlio nato nel matrimonio ed un altro, dello stesso padre, nato al di fuori; se facessimo quello che ha fatto la Camera, però, di questi due figli - che, come abbiamo detto, sono assolutamente uguali, quindi hanno gli stessi diritti e devono ricevere lo stesso trattamento - uno finirebbe davanti al giudice ordinario, l'altro davanti al giudice dei minorenni. Spiegatemi con quale logica questo Parlamento può realizzare tale svolta storica, stabilendo una totale parità dei soggetti, ma sottolineando immediatamente la diversità delle procedure giudiziarie cui devono essere sottoposti.
Collega Li Gotti, non mi sembra che questo sia un problema secondario, anzi: il Senato deve trovarsi tutto d'accordo nel dire che alla svolta nel merito ne segue una procedurale, facendo sì che tutti i casi relativi ai figli debbano essere trattati dal giudice ordinario, senza alcuna discriminazione. (Applausi della senatrice Poretti). Pazienza, poi, se una certa lobby dei tribunali dei minorenni, davanti all'evidenza logica e giuridica, qualche volta dovrà arrendersi, dando anzi il proprio contributo in positivo per l'approvazione di questa legge.
Il precedente Governo, quello attualmente in carica ed i Gruppi parlamentari sono tutti d'accordo su questo punto, che, a mio avviso, costituisce un altro passo in avanti per svelenire il dibattito ideologico sulle coppie di fatto e sui matrimoni gay. Come ho ricordato più volte, la nostra legislazione e la nostra giurisdizione riconoscono i diritti delle persone e quelli individuali. In questo caso, abbiamo detto che soggetti sono i figli, comunque nati: sappiamo tutti, infatti, che oggi si nasce anche con la fecondazione medicalmente assistita, qualche volta assemblando i "pezzi della produzione". Avremo dunque anche casi giuridici complicati, con riferimento a bambini nati da due committenti e tre persone, che, magari all'estero, forniscono a pagamento i "mezzi della produzione". Il bambino, però, sia pure così assemblato, resta tale: quando nasce, quindi - indipendentemente dal fatto che ciò avvenga fuori o dentro al matrimonio o attraverso le suddette procedure - è un soggetto che ha esattamente gli stessi diritti di ogni altro.
Abbiamo fissato un principio che, come vedete, attraverso il riconoscimento dei diritti individuali, man mano fa venir meno le condizioni di attacco al matrimonio e alla famiglia in quanto società naturale fondata sul matrimonio, che deve rimanere nella nostra Costituzione come modello, elemento di potenziale stabilità e fonte di diritti e doveri necessari per la coesione sociale, lasciando le persone libere di vivere come vogliono, con rapporti liberi e volontari, se non desiderano accedere a quello che il nostro Stato laico e repubblicano indica come modello, e senza discriminare in alcuna maniera, né sotto il profilo dei figli né sotto quello di tutti gli altri diritti individuali, chi liberamente non desidera accedervi.
Servirsi di riforme di questo tipo, che - come vedete - trovano ampia condivisione, ritengo sia una maniera intelligente di mantenere fermo un principio costituzionale importantissimo di coesione per il futuro: mi riferisco al fatto che qualcuno - per fortuna - costruisca una potenziale stabilità di rapporti, vincoli e doveri con il riconoscimento pubblico (che è il matrimonio previsto dalla nostra Costituzione), senza però che sia discriminato, tanto meno sotto il profilo della prole, chiunque compia scelte diverse. (Applausi dai Gruppi PdL e CN:GS-SI-PID-IB-FI e della senatrice Poretti).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
GALLONE, relatrice. Signor Presidente, più che una replica, il mio vuole essere un ringraziamento a tutti i senatori intervenuti e all'Aula, per l'attenzione dedicata a questo provvedimento, che - voglio ricordarlo - è veramente speciale, epocale.
Penso che qui, oggi, stiamo segnando una pagina nella storia della legislazione italiana. É un momento molto importante, e io ringrazio tutti coloro che stanno sostenendo questo provvedimento - e sono davvero tutti - e stanno lavorando affinché sia licenziato nella maniera migliore e più completa possibile. (Applausi dai Gruppi PdL e PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo si compiace di questo esito - che mi auguro sia il più possibile rapido - dei lavori circa il riconoscimento della parificazione dei figli naturali ai figli legittimi. È una conquista di civiltà cui non possiamo che dare tutti il nostro plauso.
Desidero dunque ringraziare anch'io, in particolare, la relatrice e la Commissione giustizia per il lavoro che fin qui è stato svolto.
Mi limito a queste parole di plauso e di ringraziamento, per poi ritornare sul tema al momento dell'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
VICARI, segretario. «La 1a Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione che sull'emendamento 3.100, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».
PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'ordine del giorno G1, in quanto ha un contenuto estraneo all'oggetto della discussione di questo provvedimento.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GALLONE, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, sono favorevole all'ordine del giorno G100.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
CALIENDO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (PdL). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario a questo ordine del giorno, non per il fatto che si prevede l'istituzione del «Tribunale per la persona e le relazioni familiari», ma perché, contrariamente a quella che è la cultura giuridica di questo Paese da quarant'anni a questa parte, si colloca la materia delle relazioni familiari al di fuori del tribunale ordinario. Anzi, negli ultimi due periodi prima del dispositivo, si fa una critica, richiamando, da un lato, la difficoltà di costituire una sezione specializzata per i minori e le relazioni familiari nella maggior parte dei tribunali ordinari, e, dall'altro lato, il cumulo delle competenze in capo ai tribunali ordinari.
Del resto c'è un emendamento (3.100), presentato dalla senatrice Alberti Casellati, che segue questo ordine del giorno, che parla di legge delega per l'istituzione di un tribunale della famiglia.
Se si eliminassero questi due periodi, l'ordine del giorno G100 resterebbe neutro e si potrebbe votare. (Brusìo). Vorrei che i colleghi del Gruppo del Partito Democratico mi ascoltassero.
PRESIDENTE. Colleghi, così non si può andare avanti. Prego di far silenzio e di ascoltarci.
CALIENDO (PdL). Non vi è nessun contrasto e, anzi, i due periodi fanno sorgere la necessità di copertura economica che invece non sussisterebbe.
Presidente, ho fatto parte della sezione famiglia del tribunale di Milano, che esiste dal 1969, e non è stata necessaria nessuna spesa per realizzarla, così come è stata realizzata a Torino, a Genova e in molte altre città. Dov'è possibile, si realizza, dove non è possibile, si individua un giudice che sia esclusivamente competente rispetto agli altri giudici di questa materia, facendolo diventare un giudice specializzato.
Presidente, Vittorio Bachelet, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, sin dal 1978 si spendeva perché si realizzasse quel tribunale che Maria Elettra Martini voleva dal 1972 e che ancora oggi non si è realizzato. Io credo che, eliminando questi due periodi, possiamo votare l'ordine del giorno G100 e lasciare alla discussione concreta l'individuazione della soluzione.
CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (PD). Signor Presidente, io credo che il dispositivo dell'ordine del giorno G100 contenga delle indicazioni estremamente importanti perché si fa riferimento alla giurisdizione in materia di relazioni familiari e diritti fondamentali delle persone e, in particolare, di minori tramite l'istituzione del Tribunale per la persona e le relazioni familiari. A questo proposito, ricordo in quest'Aula che sono stati presentati, sia ad opera di senatori del Gruppo del Partito Democratico, sia ad opera di senatori del Gruppo del Popolo della Libertà, dei disegni di legge su questa espressa materia che sono all'esame della Commissione giustizia.
Accogliendo le indicazioni del senatore Caliendo, e se questo sarà anche il parere della relatrice, noi crediamo di poter eliminare i due paragrafi, come è stato proposto, di sostenere per il resto il contenuto dell'ordine del giorno e, quindi, di votare essenzialmente il dispositivo. Come ulteriore proposta, in subordine, potremmo votare anche per parti separate.
PRESIDENTE. Avete accolto la proposta del senatore Caliendo?
CASSON (PD). Se la relatrice è d'accordo, accogliamo quella proposta e, quindi, votiamo in tal senso.
GALLONE, relatrice. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE, relatrice. Alla luce degli interventi, concordo con l'idea, che mi sembra condivisa, di votare a favore soltanto del dispositivo. Stralciamo la premessa e votiamo il dispositivo, sul quale siamo tutti d'accordo. Il parere sul dispositivo è, pertanto, favorevole anche da parte del relatore. (La senatrice Alberti Casellati fa cenno di voler intervenire).
PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, intende intervenire in dissenso dal suo Gruppo? È già intervenuto il senatore Caliendo.
ALBERTI CASELLATI (PdL). No, ma sull'ordine del giorno non credo ci siano preclusioni.
PRESIDENTE. Non ci sono preclusioni, ma ci sono dichiarazioni di voto per i Gruppi.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Non mi pare che il senatore Caliendo abbia fatto una dichiarazione di voto per il Gruppo. Comunque, rinuncio.
PRESIDENTE. C'è già stata la dichiarazione di voto.
TOFANI (PdL). Il relatore non può fare una dichiarazione di voto per il Gruppo.
PRESIDENTE. Sto parlando del senatore Caliendo.
TOFANI (PdL). È stata una sua interpretazione, non una dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Benissimo, allora, senatrice Alberti Casellati, faccia la dichiarazione di voto per il Gruppo.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Rinuncio.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole al dispositivo e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, anche noi siamo favorevoli all'istituzione del Tribunale per la persona e le relazioni familiari. Noi voteremo a favore del dispositivo, ma vorrei capire a cosa il Governo si è detto favorevole: a favorire l'avvio e il buon esito dell'iter di riforma ordinamentale? Che farà? Presenterà un'ulteriore proposta di legge? Come funziona? Favorire l'avvio e il buon esito che tipo di impegno è?
Vorrei comunque sottolineare che voteremo a favore dell'ordine del giorno G100, nella nuova formulazione.
Saluto ad un'associazione di Comuni
PRESIDENTE. È presente in tribuna l'associazione dei Comuni «ViboVale», della provincia di Vibo Valentia. Rivolgiamo loro il saluto del Senato. (Applausi).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122e 2836 (ore 18,43)
PRESIDENTE. Ricordo che è stato chiesto il voto elettronico e la votazione per parti separate sull'ordine del giorno G100. (Commenti della senatrice Incostante). Non è stata chiesta da me che presiedo. Senatrice Incostante, sono stati richiesti il voto elettronico e la votazione per parti separate.
GALLONE, relatrice. È stata chiesta la votazione soltanto del dispositivo, stralciando quindi tutta la parte della premessa.
SERAFINI Anna Maria (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERAFINI Anna Maria (PD). Signor Presidente, riformulo l'ordine del giorno eliminando la prima parte e lasciando solo il dispositivo. (Applausi del senatore Giovanardi).
PRESIDENTE. Ora è chiaro, e non possono esserci votazioni separate.
Ricordo che sull'ordine del giorno G100 (testo 2) c'è un parere positivo della relatrice e del rappresentante del Governo ed è stato richiesto il voto elettronico.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Serra, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del dispositivo dell'ordine del giorno G100 (testo 2), presentato dalla senatrice Serafini Anna Maria e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836
PRESIDENTE.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2805, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FRANCO Vittoria (PD). Signor Presidente, nel testo che ci è giunto dalla Camera, al comma 4 dell'articolo 1, c'è una novità importante in termini di attribuzione del cognome ai figli e, in particolare, per la filiazione. Si scrive al comma 4 che «il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre». Questo comma è stato soppresso nella discussione in Commissione.
Nell'emendamento 1.100 propongo di ripristinare il testo della Camera con qualche correzione, sostituendo le parole «figlio naturale», visto che stiamo decidendo proprio in questo testo di superare le aggettivazioni naturale e legittimo, con le altre «figlio nato fuori dal matrimonio». In secondo luogo, propongo che si specifichi che, solo nel caso vi siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre si possa sostituire a quello della madre per dare lo stesso cognome a tutti i figli nati dagli stessi genitori.
Consentitemi, Presidente e colleghi, di fare brevissime considerazioni generali. Esistono importantissimi documenti internazionali, penso alla Convenzione di New York del 1979 e alle risoluzioni del Consiglio d'Europa, che prevedono impegni degli Stati ad assicurare condizioni di parità tra uomini e donne anche nella scelta del cognome da dare ai figli, sia quelli nati dentro il matrimonio sia quelli nati al di fuori dello stesso.
Il principio di eguaglianza tra uomo e donna nella trasmissione del cognome ha trovato attuazione in numerosi Paesi, europei e non. Nel nostro si fa fatica ad avere una normativa adeguata al nuovo protagonismo sociale delle donne. E si fa fatica nonostante che importanti sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale abbiano ribadito che la normativa sull'attribuzione del cognome paterno contrasti con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna e con alcune norme sovranazionali.
La questione è particolarmente delicata, come si capisce nel caso del riconoscimento dei figli nati al di fuori del matrimonio e riconosciuti, come il più delle volte accade, dalla madre, della quale assumono il cognome esclusivo, e magari per un periodo anche molto lungo. Quindi, prevedere che il cognome del padre si aggiunga a quello della madre e non si sostituisca è, secondo noi, un riconoscimento sia del principio di eguaglianza sia del ruolo della figura materna che spesso da sola si è presa cura del figlio.
Quindi, invito a votare a favore dell'emendamento 1.100, perché davvero è un passo avanti verso il riconoscimento della figura materna e dell'eguaglianza fra uomo e donna. (Applausi dal Gruppo PD).
SOLIANI (PD). Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 1.102 mi riferisco al punto specifico relativo al tema del figlio legittimato, il quale "assume il cognome del padre, che aggiunge a quello della madre se portato precedentemente". Si difende anche in questo caso il grande principio della identità personale dei ragazzi. In qualsiasi momento arrivi un provvedimento di legittimazione, si deve rispettare il cognome che il ragazzo aveva precedentemente. Mi sembra sia un aspetto particolare sulla strada molto importante che in questo momento stiamo aprendo davanti ai ragazzi italiani ed alle loro famiglie. (Applausi dal Gruppo PD).
ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, vorrei precisare che in sostanza l'emendamento 1.100 modifica il testo licenziato dalla Camera soltanto con l'aggiunta della lettera b). Quindi, non vi è una modifica - come prima ha detto la senatrice Franco Vittoria - rispetto alla lettera a), ed il fatto che si vogliano ripristinare le parole: «Il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre» in realtà nasce da una nostra modifica effettuata in Commissione, a mio parere sbagliando. Prima vi era una possibilità in più da parte del genitore in ordine all'aggiunta o alla sostituzione del cognome.
Ciò non significa affatto che si dia un minore riconoscimento alla madre naturale. E questo è tanto più vero perché la senatrice Franco ha dovuto aggiungere nell'emendamento la lettera b), che specifica che il cognome del padre può essere assunto, anche sostituendolo a quello della madre, laddove ci siano altri figli degli stessi genitori.
Pur capendo la necessità pratica della pluralità di genitori in un momento in cui ci sono più famiglie, questo emendamento, scritto così, porta a mio parere molta confusione.
PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
GALLONE, relatrice. Signor Presidente, il mio parere è favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101, mentre è contrario sull'emendamento 1.102.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100, identico all'emendamento 1.101.
PASTORE (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (PdL). Signor Presidente, il mio Gruppo si è già pronunciato in sede di discussione su questo emendamento.
Sinceramente, credo che stiamo toccando degli argomenti estremamente delicati, che in parte, pur senza esulare, non sono oggetto ex professo del tema di oggi, che invece è un tema, anche da un punto di vista politico, oltre che sociale e morale, di estrema rilevanza (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia), cioè l'equiparazione totale della filiazione naturale a quella legittima. Qui entriamo in un campo, quello del cognome (quindi un elemento identificativo del figlio) che va guardato in un quadro più ampio, che deve riflettere anche il dibattito in corso sull'assunzione del patronimico da parte degli stessi figli legittimi.
Condivido la modifica apportata dalla Commissione, quindi mi meraviglia il parere della relatrice su un emendamento che in parte ripristina una scelta della Commissione, perché attualmente nel nostro codice il figlio riconosciuto ha una doppia chance: aggiungere il cognome del padre a quello della madre o sostituirlo a quello della madre. Se la funzione della legge è quella di tutelare la dignità e la libertà del figlio naturale, mi sembra che l'attuale legislazione che la Commissione, nel testo esitato, intende confermare sia invece contraddittoria rispetto al testo che è stato approvato dalla Camera, modificato dalla Commissione e oggi ripristinato da questi emendamenti, e viene a restringere la possibilità del figlio naturale prevedendo solo la possibilità di aggiungere il cognome del padre e non quella di sostituirlo. Quindi, credo che questo tema molto delicato vada visto in tale prospettiva.
Personalmente non capisco per quale motivo la formula «figlio naturale» venga sostituita da questi emendamenti con «figlio nato fuori dal matrimonio». Può darsi che mi siano sfuggiti dei passaggi, e chiedo venia, ma le due configurazioni giuridiche sono diverse. Il figlio naturale, anche oggi, nato fuori del matrimonio, può essere legittimato però perde la natura di figlio naturale perché assume quella più piena di figlio legittimo. Però è un dettaglio che rimetto ai tecnici e al contributo dei colleghi che sono impegnati in Commissione.
CALIENDO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (PdL). Signor Presidente, stiamo votando su un disegno di legge che all'articolo 1, comma 6, enuncia: «Art. 315. - (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», mentre al comma 10 dispone che «Nel codice civile, le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente "figli".
Avendo letto queste norme, ritenevo che finalmente nel nostro sistema giuridico non ci fosse più distinzione tra figli naturali e legittimi. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini). Questo emendamento crea una disparità di trattamento (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia) e addirittura una possibilità di identificazione dell'illegittimità, specialmente nella lettera b). (Applausi del senatore Astore). Se posso sostituire il cognome della madre con quello del padre solo se esistono altri figli, allora significa che se aggiungo il cognome del padre a quello della madre non ci sono altri figli e sono un figlio naturale, quindi abbiamo mantenuto la stessa distinzione di prima.
Credo pertanto che questi due emendamenti vadano ritirati; se non si vogliono modificare le cose, si lasci allora la norma dell'attuale codice. (Applausi dai Gruppi PdL, CN:GS-SI-PID-IB-FI e PD e del senatore Peterlini).
PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PORETTI (PD). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo o, meglio, a titolo personale.
Vi ho detto prima che mia figlia è una figlia naturale, e poiché le discriminazioni me le tengo tutte, mi sono tenuta anche quella del doppio cognome. Se il papà riconosce la figlia in un momento successivo, si fa in un attimo: io ho chiesto direttamente all'anagrafe che il cognome del padre non sostituisse il mio ma si aggiungesse, con l'accordo di entrambi i genitori, e nel giro di pochi mesi il tribunale dei minorenni ha dato questa possibilità, e mia figlia ha due cognomi, quello della mamma e quello del papà.
Vorrei ovviamente che questo iter fosse semplificato per tutti, "figli naturali", "figli illegittimi" (come si chiamano oggi) o "figli", come mi auguro si chiamino domani. Se però ora ci mettiamo a scrivere che per i figli nati fuori dal matrimonio c'è questa possibilità e per gli altri non esiste, perché la legge non la disciplina (non c'è un diritto per i figli nati all'interno del matrimonio, ma si sa che questi hanno solo il cognome del padre e, in caso, possono, adducendo una serie di spiegazioni, richieste e giustificazioni, chiedere al Ministero dell'interno di aggiungere il cognome della madre), questa è una discriminazione, una delle tante. Prevederla per legge non aiuta a porre fine a queste discriminazioni.
Quindi, senatrice Franco e colleghi, vorrei che fosse disciplinata la normativa per il doppio cognome. Un figlio ha un babbo e una mamma, e se entrambi vogliono lasciare il loro cognome è giusto che lo facciano, e non è giusto che solo il padre lo lasci. Però questo emendamento, così come è scritto, non aiuterebbe a eliminare le discriminazioni, se la legge venisse approvata in tale formulazione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Russo).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando reca: «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali». Qui abbiamo introdotto un altro argomento, il che mi sembra un modo un po' estemporaneo di affrontare una tematica estremamente importante. Giustamente, come ho detto in discussione generale, c'è una norma di questo disegno di legge che stiamo votando, che forse è opportuno rammentare e che recita: «Nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "figli"», e qui ci fermiamo. Con l'emendamento 1.100 reintroduciamo la differenziazione. Se sono figli, riconosciamo ai figli gli stessi diritti, senza introdurre discriminazioni. Stiamo eliminando una discriminazione e ne introduciamo un'altra.
Il nostro voto sarà pertanto contrario a tale emendamento. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Peterlini).
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, da molto tempo apprezzo, sostengo e promuovo ogni iniziativa a favore del doppio cognome, ma credo che sbaglieremmo se sancissimo oggi un regime diverso per figli naturali e figli legittimi.
In questo senso, non solo sono d'accordo con molte delle argomentazioni sinora svolte dai colleghi, ma vorrei anche sottolineare all'Aula che risulta già sbagliato il testo pervenutoci dalla Camera. Quel testo prevede, infatti, l'unica scelta dell'aggiunta del cognome del padre a quello della madre e non anche la scelta, che il codice civile lascia aperta, tra aggiungere o sostituire.
Qualora respingessimo gli emendamenti oggi presentati e ora oggetto di discussione o essi fossero ritirati, resterebbe comunque un testo della Camera che non soddisfa l'intenzione che si sta manifestando coralmente in quest'Aula, ossia l'assoluta equiparazione, anche sotto questo profilo, il più possibile approssimata rispetto alla legislazione attuale, del regime riservato in merito all'imposizione dei cognomi ai figli naturali rispetto a quello che riguarda i figli legittimi.
Mi chiedo dunque - mi rivolgo alla relatrice in tal senso - se fosse possibile, essendo in questa fase praticabile solo una modifica del testo attraverso un emendamento del relatore, sospendere la discussione soltanto su tale punto e andare avanti con il resto, al fine di trovare una soluzione soddisfacente. Mi sembra, infatti, che l'intento comune sia realizzare la maggiore equiparazione possibile, anche sotto questo profilo, dei figli legittimi ai figli naturali. (Applausi dal Gruppo PD).
CALIENDO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (PdL). Signor Presidente, avrebbe ragione la collega Finocchiaro se l'emendamento della Camera non fosse stato già soppresso dalla Commissione. Gli emendamenti in questione sostituiscono la soppressione, per cui basta bocciarli.
FINOCCHIARO (PD). Non me ne ero resa conto.
FRANCO Vittoria (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Vittoria (PD). Ritiro l'emendamento 1.100.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Ritiro l'emendamento 1.101.
PRESIDENTE. Senatrice Soliani, sull'emendamento 1.102 è stato espresso parere contrario dalla relatrice e parere favorevole dal rappresentante del Governo. Le chiedo, quindi, se intende mantenerlo o ritirarlo.
SOLIANI (PD). Lo mantengo.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.102.
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, considerato l'andamento della discussione, voteremo contro l'emendamento 1.102, e invitiamo il Governo a riflettere in modo migliore in merito all'espressione dei pareri.
Si è svolta una discussione in Aula e non è strano modificare un parere, magari rimettendosi all'Aula.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Rispettando la ratio dell'emendamento della senatrice Soliani, che posso comprendere, vorrei far osservare che, avendo insistito e ottenuto dalle colleghe Franco Vittoria e Della Monica il ritiro dei loro emendamenti, sarebbe coerente anche il ritiro di quello. Non bisogna arrivare infatti alla sua bocciatura, la quale sembrerebbe disconoscere il suo spirito informatore. In caso contrario, l'emendamento in questione prevedrebbe l'obbligo di aggiungere, o l'automatismo della sua aggiunta, a quello della madre, se portato precedentemente, il cognome del padre. Quindi, per uniformare la scelta che abbiamo fatto, rivolgo alla senatrice Soliani l'invito al ritiro.
SOLIANI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SOLIANI (PD). Signor Presidente, mi uniformo anch'io, ma confido che il lavoro successivo possa portare ad un convincimento unanime. Trovo infatti che, sul punto di arrivo, siamo tutti d'accordo, ma poi ci perdiamo lungo la strada. Non vorrei che andassimo a casa senza aver raggiunto il punto di arrivo. (Applausi del senatore Fosson).
PRESIDENTE. Senatrice Soliani, comunque l'emendamento è ritirato?
SOLIANI (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.100, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, che si dà per illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GALLONE, relatrice. Pur trattandosi di una materia delicata che forse meriterebbe una trattazione a parte, esprimo parere favorevole.
MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, sono contraria a questo emendamento, perché con un colpo d'ala si interviene su una questione che riguarda le adozioni e la possibilità di poter rintracciare il padre naturale. Su questo tema si sono divise anche legislazioni europee. E infatti molto delicato, nel momento in cui c'è uno stato di adottabilità e si spezza il legame con la famiglia naturale, dare la possibilità di rintracciare i propri natali.
Dal mio punto di vista, l'emendamento deve essere trasformato in un ordine del giorno e non essere oggetto di votazione nella sua attuale veste, perché su di esso occorre una riflessione molto più seria. Stiamo parlando di rapporto tra adottanti e adottato, di genitori naturali che improvvisamente potrebbero comparire e sconvolgere la vita di un bambino, di un figlio, di un ragazzo che ha vissuto da un'altra parte. (Applausi dai Gruppi PdL e PD). Invito pertanto ad un'ulteriore riflessione tanto la relatrice quanto il rappresentante del Governo. (Applausi dai Gruppi PdL).
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAIO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signor Presidente, intervengo per aggiungere poche parole. Si tratta di una questione che abbiamo affrontato altre volte. L'accesso ai dati dei bambini adottati è stato normato dal legislatore nel 1974 in fase di approvazione della legge sulle adozioni. In quell'occasione il legislatore ha reputato inopportuno far conoscere i dati, se non per gravi motivi sanitari. In questo caso però non bisogna prevedere un limite di età perché ci potrebbe essere un'età successiva ai quarant'anni in cui la conoscenza dei dati sia necessaria.
Credo che questa materia esiga un'attenzione diversa e non possa quindi essere affrontata in questo modo. Il limite dei quarant'anni appare scorretto perché potrebbe esservi un incidente dopo i quarant'anni che impone la conoscenza dei genitori naturali per la necessità di un trapianto. Sono casi avvenuti e che si sono risolti. Chiederei pertanto di trasformare l'emendamento 1.0.100 in un ordine del giorno, come proposto dalla senatrice Alberti Casellati, perché quando affrontammo un tema simile in occasione del dibattito sulla legge n. 40 del 2004 facemmo le stesse identiche considerazioni. È inopportuno inserire, attraverso l'emendamento in discussione, una simile norma in questa legge.
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico all'emendamento 1.0.100, e ne spiego il motivo. La questione dell'accesso alle origini è molto complessa, e riguarda una serie di piani che la proposta emendativa presentata dal senatore Sarro non mi sembra tenga presente. In realtà, già esistono alcuni progetti di legge, incardinati alla Camera dei deputati; inoltre, sarebbe comunque necessario distinguere tra il diritto di conoscere alcuni dati medici - che deve essere immediato, a prescindere dall'età, anche per la tutela del diritto alla salute e l'indagine precoce di alcune malattie genetiche - e il fatto di conoscere le proprie origini, cosa che potrebbe coinvolgere varie situazioni, anche di terzi.
Dunque, rispetto ad una situazione così complessa, che merita un approfondimento, credo che il collega Sarro - se mi è consentito dirlo - dovrebbe ritirare l'emendamento 1.0.100 per consentire ulteriori approfondimenti. Se non volesse farlo, il voto del Gruppo del Partito Democratico sarebbe contrario. (Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia).
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, anche il mio Gruppo esprimerà un voto contrario sull'emendamento in esame; però la preghiera che rivolgo all'amico senatore Sarro è di ritirare la proposta emendativa a sua firma e trasformarla in ordine del giorno.
Inoltre, chiedo alla relatrice di riconsiderare la sua posizione, perché con l'approvazione di tale emendamento si creerebbero situazioni davvero molto gravi. (Applausi del senatore Peterlini).
LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, colleghi, in coerenza con quanto ho affermato in precedenza, considero la materia affrontata dall'emendamento 1.0.100 eccentrica rispetto all'oggetto del disegno di legge, che riguarda il riconoscimento dei figli naturali. In questo caso, si parla di «accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici»: si tratta di una materia disciplinata da una legge del 1983, che meriterebbe un approfondimento. Si propone di introdurre il doppio regime di accesso libero decorsi quarant'anni dalla formazione dell'atto di stato civile e di accesso condizionato entro i quarant'anni dalla formazione dell'atto di stato civile. Ripeto che la materia è disciplinata da una legge che risale al 1983.
Credo sia opportuno che l'emendamento venga ritirato, perché la materia è seria, però è eccentrica rispetto ai temi che siamo affrontando con il disegno di legge in esame. Altrimenti, preannuncio il voto contrario del mio Gruppo. (Applausi dei senatori Pedica e Sbarbati).
SARRO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SARRO (PdL). Signor Presidente, dopo gli interventi che mi hanno preceduto, desidero fare qualche puntualizzazione.
Innanzitutto, in merito alla coerenza dell'emendamento 1.0.100 con il provvedimento in esame, sottolineo che esso riguarda i figli naturali non riconosciuti alla nascita: quindi, il tema è sostanzialmente coerente con l'oggetto generale del disegno di legge in titolo.
Per quanto riguarda il problema dei quarant'anni, rilevo che oggi la legislazione vigente - esistono anche in questo ramo del Parlamento più disegni di legge sull'argomento, uno dei quali è stato presentato da me assieme a circa 70 colleghi senatori - consente l'accesso alla conoscenza dell'identità dei genitori naturali decorsi cento anni dalla nascita. Noi proponiamo, in coerenza con le risoluzioni internazionali e con numerose pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che coniugando il diritto all'oblio della madre che ha negato il riconoscimento con il diritto all'identità di conoscere le proprie origini che ciascuno ha, giunti al quarantesimo anno di età (quando cioè si è determinata una situazione di equilibrio familiare e personale, vi è stato un percorso di autonomia psicologica e di maturità e si sono definiti gli affetti familiari) venga garantito tale diritto.
Voglio rappresentare a tutti i colleghi che in Italia esistono numerose associazioni dei figli naturali non riconosciuti, con cui ho avuto contatti e ho promosso una serie di manifestazioni a sostegno dell'iniziativa; si tratta di persone che spendono la loro intera esistenza nella lacerante ricerca della conoscenza del proprio genitore, certamente non per rivendicare alcunché, perché giuridicamente da questo non deriva alcuna conseguenza a legislazione vigente. Stiamo semplicemente fissando una soglia di età a partire dalla quale è possibile l'accesso, che non incide in nulla nel rapporto di adozione o nel rapporto di filiazione, materie che restano regolamentate e trattate dalla legislazione vigente.
Si tratta semplicemente di rispondere all'appello, molto forte, che viene da queste famiglie, da queste persone, che chiedono semplicemente di poter avere garantito un diritto che, desidero ricordarlo a tutti i colleghi, tutte le legislazioni dei Paesi europei riconoscono addirittura al compimento della maggiore età, quindi in modo automatico.
Prendo atto che c'è l'esigenza di approfondire ed esaminare ulteriormente la materia. Chiedo però che l'emendamento venga accolto come ordine del giorno, anche perché esistono altri disegni di legge presentati in questo ramo del Parlamento e una deliberazione, una decisione sollecita del Senato, assieme alla Camera, su questo argomento sicuramente garantirebbe anche nel nostro Paese il raggiungimento di un livello di civiltà giuridica pari a quello degli altri Paesi europei e di tutti i Paesi occidentali. (Applausi dal Gruppo PdL).
PRESIDENTE. Essendovi stato un parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.0.100, testé trasformato nell'ordine del giorno G1.0.100, quest'ultimo si considera accolto dal Governo, e in quanto tale non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, la lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 sostituisce, nel testo proposto dalla Commissione, la lettera q), e si riferisce alla «legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori» prevedendo che possano agire a tal fine.
L'emendamento 2.100 tende ad eliminare tale legittimazione attiva che, in effetti, non farebbe altro che incrementare la conflittualità nei procedimenti relativi al mantenimento e affidamento dei figli. D'altra parte, i nonni possono già agire davanti al tribunale per i minorenni richiedendo che la loro relazione con i nipoti sia preservata e tutelata nell'interesse del minore in base alle norme degli articoli 333 e 336 del codice civile. Per questo proponiamo la soppressione del criterio di delega contenuto ora nella lettera p).
ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 2.100, che è contrario ai diritti acquisiti dai nonni.
Come ben sa quest'Aula, ci sono moltissime sentenze del tribunale dei minorenni che riconoscono diritti e doveri ai nonni. Ma non si tratta soltanto di questo. Il legislatore non può non riconoscere un ruolo strategico alla figura dei nonni, che oggi occupano un posto rilevante, talvolta di sussidiarietà, per quello che riguarda la gestione della famiglia.
Proprio in quest'Aula noi abbiamo riconosciuto un importante provvedimento e abbiamo dichiarato la Festa dei nonni. Ma allora, che significato ha questa Festa dei nonni? Non la possiamo ridurre ad una festa dei "baci Perugina", come avverrebbe se non diamo al riconoscimento sociale della figura dei nonni delle conseguenze di carattere giuridico. (Applausi del senatore Pastore).
Noi spesso parliamo di patto fra generazioni, e lo diciamo sempre per quello che riguarda la materia del lavoro. Il nostro mondo, la nostra società è fatta di rapporti molto più complessi, e quando parliamo di patto fra generazioni vogliamo parlare anche del rapporto fra nonni e nipoti, perché nessun giovane, nessun ragazzo, nessuno può vivere bene il proprio presente o può programmare il proprio futuro se non ha radici solide nel proprio passato. Quindi, annuncio che il mio voto sarà contrario.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si sta discutendo di un tema rilevantissimo ed io cerco di dare la parola a tutti coloro che intendono intervenire, ma cerchiamo di procedere con ordine, secondo le nostre regole.
ASCIUTTI (PdL). Bravo.
PRESIDENTE. Dopo l'illustrazione degli emendamenti, dobbiamo ascoltare il parere del relatore e del rappresentante del Governo, dopodiché si procede alle dichiarazioni di voto.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, desidero innanzitutto segnalare, ove già non fosse stato rilevato, che nel fascicolo all'emendamento 2.100 si dice: «Al comma 1, sopprimere la lettera p)». Forse trattasi di un errore di stampa, perché mi sembra si stia discutendo della lettera q).
PRESIDENTE. È la stessa cosa. L'ha già illustrato la senatrice Della Monica. La lettera q) del testo approvato dalla Camera dei deputati è diventata lettera p) nel testo approvato dalla Commissione. L'emendamento 2.100 tende a sopprimere la «previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori».
BENEDETTI VALENTINI (PdL). Da questo punto di vista, mi permetto di esprimere anch'io un parere contrario su questo emendamento, aderendo alle considerazioni che poco fa la senatrice Alberti Casellati ha già svolto e che sottoscrivo, anche se vorrei motivare ulteriormente questa posizione.
Oggi viviamo per l'appunto in una società in cui i giovani, spesso giovani coniugi e quindi, a loro volta, genitori, fanno spesso ricorso al principio della solidarietà, che è rilevante giuridicamente, ma al contempo anche di fatto e dal punto di vista morale, del costume altrettanto cogente, in capo ai genitori dei genitori. In sostanza, spesso facciamo appello ai nostri genitori - chi non lo ha fatto? - per ottenere quella solidarietà che diritto naturale e diritto positivo impongono di far intervenire rispetto alle carenze della generazione successiva. E purtroppo nella società contemporanea molti usano anche un'espressione, un po' grossolana ma significativa, dicendo che i genitori e gli anziani sono ormai il primo «ammortizzatore sociale» di tutta una serie di emergenze, di necessità, di sfaldamenti della società. Per questo si ricorre ai propri ascendenti.
Ora, come questo non possa poi trovare, per converso, una legittimazione al riconoscimento delle aspettative che sono squisitamente di carattere morale, di alto profilo, da parte degli avi, dei nonni, nei confronti delle generazioni che seguono è cosa che francamente mi sfugge. Cioè, permettetemi di dire che proprio coloro che a buon diritto enfatizzano questi aspetti morali di solidarietà tra le generazioni in qualche modo si farebbero portatori di una considerazione formalistica per la quale i genitori sono i genitori e coloro che sono ascendenti si devono rassegnare.
Ma a che cosa si devono rassegnare? No! L'esperienza non solo professionale, ma umana, di ciascuno di noi ci dice che anzi spesso si verificano conflitti anche all'interno delle coppie genitoriali proprio rispetto al rapporto con i propri ascendenti. Ad esempio, capita che uno dei due coniugi del fanciullo o della fanciulla voglia intensificare, mantenere o coltivare i rapporti con i propri genitori o i propri suoceri - perché no? Anzi, spessissimo è così - e l'altro coniuge, per ragioni talvolta rispettabili, altre volte molto meno, voglia invece rescinderli. E ciascuno di noi è testimone della grande sofferenza che talvolta nonni anziani e meno anziani che molto hanno dato alla famiglia si trovano a dover subire questa privazione.
Ora, è vero - come abbiamo detto tutti tante volte a persone che ci hanno chiesto consiglio e lumi - che si tratta di problemi che non la carta bollata, ma i sentimenti profondi, il buonsenso e la saggezza dovrebbero risolvere. Però noi siamo legislatori e dobbiamo adottare norme sotto le quali si individui la vibrazione dei sentimenti giusti, alla stregua della civiltà che viviamo.
Da questo punto di vista, senza farne materia di uno scontro, che credo avrebbe anche un sapore estremamente antipatico verso la società più attenta e sensibile che ci ascolta, io auspicherei il ritiro di questo emendamento. Ove fosse mantenuto, al di là delle divisioni di parte, dovremmo votare assolutamente e convintamente contro e mantenere dunque la norma che prevede appunto questo diritto, che è poi un diritto- dovere che gli ascendenti sentono di essere partecipi della sorte, della vita e delle prospettive dei propri discendenti. (Applausi dei senatori Giovanardi e Sbarbati).
CALIENDO (PdL). Domando di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti del senatore Legnini). Non sono dichiarazioni di voto. È stata chiesta la discussione. L'articolo 100, comma 9, del Regolamento dice che sugli emendamenti presentati su un articolo si può fare una discussione, e se i senatori chiedono di intervenire io non lo posso vietare.
Se siamo in sede di dichiarazioni di voto posso farne fare una per Gruppo, ma il senatore Benedetti Valentini mi ha giustamente detto, quando l'ho chiesto, che non era una dichiarazione di voto.
CALIENDO (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (PdL). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché, se la collega Della Monica mi ascolta, probabilmente arriviamo ad una soluzione concordata.
Credo che l'emendamento 2.100 vada ritirato, per una ragione specifica. Noi finalmente con questa legge affermiamo un principio: la filiazione naturale non instaura più un rapporto soltanto, come avveniva fino ad oggi, tra il genitore che ha operato il riconoscimento e il figlio riconosciuto. Al comma 4 dell'articolo 1, che abbiamo approvato, abbiamo detto che «il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso», il che significa che finalmente abbiamo stabilito che il figlio naturale ha un rapporto con la famiglia del genitore che l'ha riconosciuto. Allora, se ha questo rapporto, perché negare agli ascendenti legittimi di tutelare il proprio diritto di avere un rapporto proprio per quel rapporto che abbiamo affermato all'articolo 1?
Per questa ragione, credo che, appena riflettiamo su quello che abbiamo fatto, ci rendiamo conto del motivo per cui l'emendamento va ritirato. (Applausi dal Gruppo PdL).
DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, ritiro senz'altro l'emendamento, però volevo chiarirne il senso: l'emendamento mirava ad evitare una legittimazione nell'ambito del processo civile che si sta svolgendo tra due parti che non hanno interesse a che le loro questioni possano essere conosciute anche dai nonni, fermo restando che ai nonni possiamo riconoscere sicuramente quei diritti che già il codice civile riconosce loro. Questo era il senso dell'emendamento: non creare ulteriori intralci nell'ambito di rapporti che sono già compromessi e che vanno a danno dei minori.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836
BELISARIO (IdV). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELISARIO (IdV). Signor Presidente, volevo segnalare che il dispositivo di voto non ha funzionato.
PRESIDENTE. Mi giungono segnalazioni anche relativamente al voto dei senatori Finocchiaro, Li Gotti, Zanda, Pedica, Passoni, Morri, Pardi, Pontone e da altri colleghi. Vi prego di comunicarlo agli Uffici.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, l'emendamento 3.100 riguarda l'istituzione del tribunale della famiglia: una misura necessaria, perché noi oggi, attraverso questo provvedimento, attuiamo una parificazione da un punto di vista sostanziale tra i figli legittimi e i figli naturali. Sarebbe quindi singolare che restassero delle differenze sotto il profilo processuale.
L'istituzione del tribunale della famiglia pone fine a quella diaspora di competenze divise oggi fra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare, trovando nel tribunale della famiglia un centro di riferimento comune per tutto quello che riguarda i disagi familiari.
Questo emendamento è una delega al Governo e prevede la possibilità, non soltanto della riunione delle competenze, ma anche di avere dei giudici e degli avvocati specializzati, perché per questo tipo di controversie occorre una sensibilità particolare. A me sembra infatti che la modalità di comporre un conflitto fra due genitori per l'educazione dei figli non abbia nulla a che vedere con la modalità di composizione di un conflitto fra due condomini per un posto di parcheggio.
Occorrono perciò sensibilità e specializzazione. Attraverso il tribunale della famiglia noi avremmo giudici togati, un contraddittorio che costituisce una garanzia per le parti ed avremmo altresì la possibilità di una giurisprudenza uniforme e di procedimenti più snelli.
Credo poi che ripugni a tutti anche la terminologia di «genitori collocatari». Un bambino non si colloca! Noi abbiamo bisogno che ci sia, anche per la gestione di queste controversie, una sensibilità anche di linguaggio. Un bambino, qualunque sia il conflitto e la sua gravità, non può essere collocato.
Il tribunale della famiglia si pone allora anche come una sorta di osservatorio per quello che riguarda tutti i temi della famiglia e delle persone, e direi quindi che è un'urgente necessità, dopo l'approvazione di questa legge, completarla attraverso la parificazione processuale che va nella direzione della tutela dei minori. (Applausi del senatore Pastore).
INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, considerato che sull'articolo 3, che si presenta molto delicato e complesso, ci sono varie ipotesi ed orientamenti che vanno anche nella direzione espressa dall'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Alberti Casellati, credo, avendolo registrato anche nel dibattito precedente, che vi sia necessità di un approfondimento.
Chiedo allora, vista l'ora, se fosse possibile dal punto di vista procedurale, e se gli altri Gruppi sono d'accordo, di soprassedere sull'articolo 3 e passare all'articolo 4.
PRESIDENTE. Se si ritiene, si può sospendere e proseguire domani mattina l'esame dell'articolo 3, ma non si può sospendere l'articolo 3 e passare all'articolo 4, perché ci sono dei collegamenti che non lo consentono.
INCOSTANTE (PD). Lo chiedevo per precisione. Chiedo allora di avere il tempo per approfondire l'articolo 3.
PRESIDENTE. Colleghi, c'è una richiesta da parte della senatrice Incostante di sospendere la discussione - che del resto non potrebbe terminare oggi - per riprenderla domattina con l'esame dell'articolo 3.
Poiché non ci sono osservazioni, così rimane stabilito. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.
Per lo svolgimento di un'interrogazione
SOLIANI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SOLIANI (PD). Signor Presidente, colleghi, ho presentato oggi un'interrogazione urgente (la 3-02858) al ministro Cancellieri sulla violenza, di cui sono stata testimone e anche coinvolta, a Parma sabato sera in una via del quartiere Montanara, dove ha sede CasaPound. Aderenti di CasaPound, al termine di una loro manifestazione, essendosi sentiti provocati, si sono mossi in assetto squadristico con l'obiettivo di andare allo scontro con esponenti del Comitato antifascista che stavano sulla strada. Io ero lì. Ero andata sentendo la tensione nel quartiere. Ho vissuto la paura fisica e sociale della gente di quelle strade. Ho sentito l'incompatibilità di CasaPound con la storia, la vita, la civiltà antifascista e democratica di Parma.
CasaPound mi ha pubblicamente interrogato con squisita sensibilità democratica: ma che cosa ci facevo lì? Ed ha auspicato le mie dimissioni dal Senato in quanto estremista.
La violenza, sotto segno diverso, non può avere cittadinanza, non può avere spazio pubblico nel nostro Paese. E con l'interrogazione chiedo al Ministro di riferire sull'accaduto e di tutelare Parma e la sua serenità in questi giorni in cui va al ballottaggio.
I valori costituzionali, signor Presidente, sono i valori costituzionali, a fondamento della cittadinanza e della convivenza. E ricordo che la XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione dice: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto Partito fascista».
La libertà di pensiero e di opinione è stata conquistata a caro prezzo da parte della Resistenza e dei partigiani, che CasaPound disconosce e offende. È in giro sulla rete, su Facebook: sui siti c'è l'invito ad ammazzarmi, perché, appunto, si vede che posso essere un problema per gli aderenti a CasaPound.
Il rispetto, per le persone innanzitutto, e per la verità della storia deve essere alla base della democrazia, senza incertezze, perché l'Italia democratica continui a vivere.
Colleghi, io ero lì fisicamente per ragioni democratiche e sociali. Ero lì soprattutto moralmente, con la mia coscienza di cittadina democratica, di amante della Costituzione, di rappresentante istituzionale. Mi stanno a cuore tutti i giovani, compresi quelli di CasaPound. Mi hanno chiesto di fare un dibattito con loro. Penso ad Aung San Suu Kyi, che ci ha messo anni e anni prima di dialogare con la Giunta militare e lo ha fatto solo quando hanno smesso con i comportamenti violenti. Questa è la pregiudiziale per dare verità e dignità al dialogo tra tutti noi, in tutte le contrade d'Italia. (Applausi dai Gruppi PD, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e IdV. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Soliani per il suo intervento. La Presidenza fa sua la sollecitazione ad una risposta, tanto più in una fase delicata della vita del nostro Paese. Comunque, come lei ha detto, la Costituzione deve essere al di sopra e va rispettata da tutti, quali che siano le idee politiche.
Colleghi, ho sentito alcune sollecitazioni ad intervenire. Però, vi ricordo che - non applico il Regolamento come è scritto, in base a cui ad inizio seduta si dovrebbero indicare gli interventi di fine seduta - ho già detto la volta scorsa...
GRAMAZIO (PdL). Ci faccia vedere il Regolamento!
PRESIDENTE. Non solo a lei, senatore Gramazio. Glielo farò avere. (Proteste del senatore Gramazio).
Intanto, si comporti correttamente nei confronti dei colleghi e della Presidenza e non sia arrogante, perché le regole valgono per lei e per tutti! Nel Regolamento c'è scritto che gli interventi di fine seduta si dovrebbero preannunciare all'inizio. E si fa in modo confuso, invece, in quest'Aula. Non si riesce mai a regolare i lavori. Ho detto che si deve chiedere di intervenire a fine seduta un'ora prima. La volta scorsa è stato permesso, perché era la prima volta. Non si può continuare così. Tra l'altro, non era lei la prima eccezione, perché lo hanno chiesto altri tre senatori prima di lei. Ma lo stavo dicendo anche per loro. Si sa che la seduta termina alle ore 20. Chi vuole intervenire a fine seduta, alle 19 lo fa presente agli Uffici preposti perché si regolino così i nostri lavori.
Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 16 maggio 2012
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 16 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,43).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (2805)
ORDINI DEL GIORNO
CALDEROLI, MURA, MAZZATORTA, LEONI, PITTONI, VALLARDI, MONTANI, DAVICO
Improponibile
Il Senato,
impegna il Governo a non promuovere o sostenere iniziative legislative finalizzate al riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso.
SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, ARMATO, SOLIANI, FRANCO VITTORIA, ADAMO, GARAVAGLIA MARIAPIA
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'A.S. n. 2805, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» introduce nell'Ordinamento un procedimento per l'affidamento dei figli dei genitori non coniugati, ex articolo 317-bis c.c. Si tratta di una previsione necessaria, considerato che, finora, la materia è stata regolata soltanto con le regole già previste per i procedimenti camerali dagli articoli 737 e seguenti c.p.c. e la lacuna normativa ha prodotto gravi deficit di tutela delle persone minori di età;
la competenza per i procedimenti ex art. 317-bis c.c. è stata spostata dal Tribunale per i minorenni, al quale era attribuita ex art. 38 disp. att. cod. civ., al Tribunale ordinario;
tale scelta è stata motivata con la volontà di portare avanti al giudice ordinario tutti i procedimenti relativi all'interesse dei figli in caso di crisi della coppia genitoriale: separazione, divorzio, annullamento del matrimonio per i figli dei genitori coniugati; procedimenti ex art. 317-bis c.c. per i figli dei genitori non coniugati;
la soluzione adottata sollecita ad adottare un ulteriore intervento legislativo di carattere ordinamentale, ovvero l'istituzione del Tribunale per la persona e le relazioni familiari, a motivo:
sia delle caratteristiche della giurisdizione che riguarda le relazioni familiari e in particolare i diritti delle persone minori di età;
sia delle indicazioni europee in materia di Giustizia a misura di minore, di cui alle Linee Guida del Consiglio di Europa emanate a Bruxelles il 17 novembre 2010 e il cui recepimento negli ordinamenti interni è stato individuato come obiettivo dalla Commissione Europea in un secondo documento del 15 febbraio 2011, An EU agenda for the rights of the Child;
sia per motivi di opportunità e di razionalizzazione del sistema giustizia.
Considerato che:
la giurisdizione civile in materia di relazioni familiari ha caratteristiche specifiche poiché non risponde ad una logica meramente contrappositiva, avendo lo scopo di salvaguardare e ricomporre i rapporti tra i componenti della famiglia anche con assetti giuridici diversi;
la giurisdizione civile in materia di relazioni familiari impone di adottare ogni decisione nel preminente interesse del minore, principio generale desumibile dalla nostra Costituzione ed assunto da tutti i documenti giuridici europei e internazionali;
la Corte Costituzionale ha affermato la specialità della giurisdizione che riguarda diritti personali delle persone minori di età;
il 17 novembre 2010, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato le linee guida per una giustizia a misura di minore, prevedendo espressamente che essa sia affidata ad operatori specializzati, portatori di una formazione multidisciplinare comprensiva anche delle tecniche di comunicazione con le persone minori, in ragione delle loro diverse età e stadi evolutivi;
nella Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato per gli affari economici e sociali, al Comitato per le Regioni (An EU Agenda for the Rights of the Child, del 15 febbraio 2011), la Commissione Europea, facendo dei diritti delle persone minori di età parte integrante della politica europea dei diritti fondamentali e in un'espressa prospettiva di implementazione di questi, indica tra le azioni concrete l'utilizzazione delle Linee Guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore nei futuri strumenti da assumere da parte degli Stati membri nel campo della giustizia civile e penale.
Valutato, altresì, che:
la difficoltà di costituire una sezione specializzata per i minori e le relazioni familiari nella maggior parte dei tribunali ordinari causerebbe il trattamento promiscuo della materia insieme ad altre che, rispondendo a logiche giurisdizionali completamente diverse, sacrificherebbero la tutela delle persone minori di età;
il cumulo delle competenze in capo ai tribunali ordinari - già gravemente oberati - aumenterà il loro carico di lavoro con ulteriore congestione della giustizia civile.
Tutto ciò premesso, impegna il Governo:
a favorire l'avvio e il buon esito dell'iter di riforma ordinamentale della giurisdizione in materia di relazioni familiari e diritti fondamentali delle persone, in particolare dei minori di età, mediante l'istituzione del «Tribunale per la persona e le relazioni familiari», giudice unico specializzato, presso il quale andranno a concentrarsi tutti i procedimenti relativi alla materia;
a sostenere l'esame delle proposte legislative già presentate in tale direzione nella XVI legislatura, anche in adempimento delle indicazioni europee.
SERAFINI ANNA MARIA, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, ARMATO, SOLIANI, FRANCO VITTORIA, ADAMO, GARAVAGLIA MARIAPIA
Approvato
Il Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 2805
impegna il Governo:
a favorire l'avvio e il buon esito dell'iter di riforma ordinamentale della giurisdizione in materia di relazioni familiari e diritti fondamentali delle persone, in particolare dei minori di età, mediante l'istituzione del «Tribunale per la persona e le relazioni familiari», giudice unico specializzato, presso il quale andranno a concentrarsi tutti i procedimenti relativi alla materia;
a sostenere l'esame delle proposte legislative già presentate in tale direzione nella XVI legislatura, anche in adempimento delle indicazioni europee.
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Disposizioni in materia di filiazione)
1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».
3. L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 251. - (Autorizzazione al riconoscimento) - Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni».
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L'articolo 276 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 276. - (Legittimazione passiva) - La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.
Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
7. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 315. - (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 315-bis. - (Diritti e doveri del figlio). - Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro I del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente:
«Art. 448-bis. - (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. È abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».
EMENDAMENTI
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre" sono sostituite dalle seguenti: "il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre";
b) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso ci siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre può essere assunto anche sostituendolo a quello della madre"».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MAGISTRELLI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, ADAMO
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: "il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre" sono sostituite dalle seguenti: "il figlio nato fuori dal matrimonio può assumere il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre";
b) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso ci siano altri figli degli stessi genitori, il cognome del padre può essere assunto anche sostituendolo a quello della madre"».
Ritirato
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. Dopo l'articolo 280 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 280-bis.
(Cognome del figlio legittimato)
Il figlio legittimato assume il cognome del padre, che aggiunge a quello della madre se portato precedentemente"».
5-ter. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 è sostituito con il seguente:
«Art. 33.
(Disposizioni sul cognome)
1. Il figlio maggiorenne, che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato. Uguale facoltà di scelta è concessa al figlio naturale di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio, personalmente o con comunicazione scritta. Essa viene annotata nell'atto di nascita del figlio medesimo».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO
Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.100
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso dell'adottato all'identità dei genitori biologici)
1. Il settimo comma dell'articolo 28, della legge 4 maggio 1983 n. 184 è sostituito dal seguente:
"L'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, decorsi quaranta anni dalla formazione dell'atto di nascita. L'adottato può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici prima del compimento del quarantennio solo ove sussistano gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata dall'adottato o dai suoi legali rappresentanti al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza"».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2805,
impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere ogni iniziativa di propria competenza per la modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel senso di consentire all'adottato l'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici decorsi quaranta anni dalla formazione dell'atto di nascita.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare:
1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»;
2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternità»;
3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I;
4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»;
5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»;
6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;
7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»;
8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio può essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:
1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilità di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;
2) il principio dell'inammissibilità del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'età del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di età;
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale;
i) disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;
m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;
n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonché previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;
p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.
EMENDAMENTO
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MAGISTRELLI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, ADAMO
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile)
1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni per l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 710 del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
EMENDAMENTI
Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:
«Art. 3. - (Delega al Governo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 3.
5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I decreti legislativi di cui al comma 1 istituiscono le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire una sezione specializzata per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni corte di appello e presso ogni tribunale, tenuto conto anche della nuova distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) trasferire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, di stato e capacità della persona, e di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;
c) prevedere che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate di tribunale di cui alla lettera a) siano incaricati della trattazione dei soli affari di cui alla lettera b);
d) prevedere che le sezioni specializzate di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente da giudici togati e che ai fini dell'individuazione dei magistrati da designare per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta preferenza ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, di giudice tutelare o funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni;
e) prevedere che l'organico delle sezioni specializzate sia determinato con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;
j) prevedere l'istituzione di un gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso le procure della Repubblica dei tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate;
g) disciplinare le modalità con le quali le sezioni specializzate e i gruppi di lavoro specializzati presso le procure della Repubblica si avvalgono dell'opera e della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati;
h) prevedere che la Scuola superiore della magistratura, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione specialistica e l'aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici indicati nelle lettere a) e e);
i) istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione dei presidenti delle sezioni di cui alla lettera a), con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile, e con l'esclusione di qualunque partecipazione ad attività dal contenuto decisionale;
l) prevedere tra i requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni di cui alla lettera i) il compimento del trentesimo anno di età ed il possesso di titoli universitari in psichiatria, psicologia o pedagogia, e che sia data precedenza a coloro che ricoprono o hanno ricoperto l'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni;
m) prevedere che il servizio prestato dai componenti delle commissioni di cui alla lettera i) abbia natura esclusivamente onoraria, e che ai medesimi competa un compenso determinato con le medesime modalità già previste per l'espletamento dell'incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni, in quanto compatibili;
n) prevedere l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni e disciplinare il trasferimento davanti alle sezioni specializzate delle controversie che, alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della presente delega sono pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare.
7. I decreti legislativi di cui al comma 1 realizzano l'unificazione e la razionalizzazione dei diversi procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa dell'Unione europea in materia e con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo stato e sulla capacità della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi: principio del contraddittorio; rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori; adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia necessario nell'interesse preminente del minore;
b) stabilire i criteri di competenza per territorio nei procedimenti sia giurisdizionali che amministrativi, prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della famiglia o della persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento o, in caso di residenza non conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede o ha sede il richiedente il provvedimento;
c) prevedere che le sezioni specializzate decidono in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari;
d) prevedere l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate e la legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci;
e) prevedere il potere d'ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l'accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci;
f) prevedere che i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;
g) disporre, per i procedimenti di natura non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria solo nella fase di reclamo del provvedimento;
h) prevedere che, avverso i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica sia dato reclamo alla medesima sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente sezione specializzata della corte di appello;
i) prevedere l'applicazione ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, o in cui sono prevalenti esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
l) disciplinare l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, prevedendo l'applicazione della disciplina di cui alla sezione II del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, in quanto compatibile;
m) prevedere l'abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Delega al Governo per le disposizioni processuali). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente una disciplina unitaria nei procedimenti per l'affidamento e il mantenimento dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile. Restano ferme le previsioni dettate dalla disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio per i coniugi.
2. I provvedimenti predetti saranno adottati, secondo i principi del giusto processo, a istanza di entrambi o di uno dei genitori, tenuto conto del superiore interesse del figlio minore di età al fine di assicurarne l'effettiva tutela, prevedendo:
1) una fase volta all'assunzione di provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e seguenti del codice civile, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ex articolo 708, ultimo comma del codice di procedura penale, revocabili o modificabili nel corso del giudizio;
2) la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare;
3) poteri del giudice di acquisire prove anche di ufficio e pronunciare provvedimenti anche oltre i limiti delle domande delle parti;
4) la disciplina della fase istruttoria e della fase conclusiva e decisoria;
5) la disciplina dell'audizione obbligatoria del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies del codice civile, nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario all'interesse del figlio minore; questi dovrà essere sufficientemente informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto e l'audizione potrà essere omessa solo quando risulti che essa possa determinare per lui grave pregiudizio;
6) le garanzie relative all'adempimento di obblighi patrimoniali del genitore obbligato al mantenimento dei figli e in particolare:
a) il potere del giudice di imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi;
b) il provvedimento provvisorio e definitivo costituiscono titolo per l'accensione di ipoteca giudiziale;
c) il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e seguenti, legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche e integrazioni;
d) il sequestro dei beni del genitore obbligato per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, legge 1º dicembre 1970, n. 898;
7) il termine per reclamare il provvedimento davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla notifica a cura di parte;
8) la ricorribilità in cassazione del provvedimento della Corte d'Appello per i motivi di cui all'articolo 360 del codice di procedura civile;
9) la modificabilità dei provvedimenti definitivi con la procedura prevista dall'articolo 710 del codice di procedura civile;
10) la possibilità che l'accordo tra i genitori in materia di affidamento e/o mantenimento dei figli sia omologato dal giudice ai sensi di quanto previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile;
11) la necessità della difesa tecnica ai sensi dell'articolo 82, comma 2 del codice di procedura civile;
12) concentrazione delle competenze davanti ad un unico giudice specializzato;
13) l'abrogazione delle disposizioni vigenti in contrasto con le previsioni di cui sopra».
DELLA MONICA, SERAFINI ANNA MARIA, MAGISTRELLI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ARMATO, ADAMO
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni processuali e di garanzia per la parificazione del trattamento dei figli nati fuori e dentro il matrimonio). - 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
"Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333, resta esclusa l'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, salvo che il procedimento sia aperto dal pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. In tale ipotesi e per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle norme richiamate, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.
I procedimenti di cessazione della convivenza o non convivenza di genitori non coniugati, si svolgono secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e sgg. c.p.c.. Sono assunti provvedimenti provvisori a tutela dei figli ai sensi degli articoli 155 e sgg, dotati dei requisiti di cui all'articolo 189 disp. att. c.p.c., reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello ai sensi dell'articolo 708 c.p.c. ultimo comma e revocabili o modificabili nel corso del giudizio. Assunte le prove, il giudice dichiara chiusa l'istruttoria e concede termini per conclusionali e repliche. Il termine per reclamare il provvedimento che definisce il I grado di giudizio è di 30 gg. dalla notifica a cura di parte. Il provvedimento che definisce il II grado è ricorribile in cassazione per i motivi di cui all'articolo 360 c.p.c. I provvedimenti definitivi sono modificabili con il procedimento di cui all'articolo 710 c.p.c. L'accordo tra i genitori in materia di mantenimento e affidamento è omologabile secondo il procedimento di cui all'articolo 711 c.p.c.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente e per le azioni di stato, per i procedimenti di separazione, divorzio e nullità matrimoniale, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Il Governo è delegato a emanare, entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi che armonizzino le previsioni normative attualmente vigenti in tutti i procedimenti che riguardano il mantenimento e l'affidamento dei figli ai sensi degli articolo 155 e seguenti del codice civile secondo i seguenti criteri:
a) i provvedimenti relativi al mantenimento e all'affidamento dei figli sono adottati ad istanza di uno o di entrambi a anche dal giudice nell'interesse dei figli minori oltre i limiti delle domande di parte. Il giudice può acquisire prove anche d'ufficio;
b) l'audizione del figlio minore di età ai sensi dell'articolo 155-sexies c.c. avviene nel rispetto dei principi del contraddittorio e dei diritti di difesa, salvo che ciò sia contrario al suo interesse; il figlio minore, prima di essere audito, deve essere informato sulla vicenda processuale in cui è coinvolto. L'audizione può essere omessa solo quando possa essere gravemente pregiudizievole per il figlio minore. Il giudice deve prendere in debita considerazione l'opinione del minore in ragione della sua maturità;
c) i provvedimenti assegnativi della casa familiare ai sensi dell'articolo 155-quater c.p.c., provvisori e definitivi, sono trascrivibi1i ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'articolo 1599 c.c.. È altresì trascrivibile la domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare;
d) a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di mantenimento della prole, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni creditorie in ordine all'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli, il giudice può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esista il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi e/o disporne il sequestro dei beni secondo quanto previsto dall'articolo 8, VII comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Può inoltre disporre il pagamento diretto di terzi secondo la procedura prevista dall'articolo 8, Il-VI comma e sgg. della legge 1º dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche e integrazioni;
e) i provvedimenti provvisori e definitivi costituiscono titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale;
f) le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza del difensore;
g) sono abrogate le disposizioni relative alla tutela dei figli in contrasto con le previsioni di cui alle precedenti lettere. Resta fermo quanto previsto relativamente ai rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi secondo la disciplina della separazione, del divorzio e della nullità del matrimonio».
BERSELLI, MUGNAI, ALLEGRINI, LI GOTTI, SERRA
Al comma 1, capoverso «Art. 38», nel secondo comma sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti:«si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».
Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.».
Allegato B
Testo integrale dell'intervento della senatrice Baio nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2805, 128, 2051, 2122 e 2836
Onorevoli colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Aula reca "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"
La questione spinosa dei figli naturali fu trattata dai Padri costituenti per più di un anno, dal settembre del 1946 al dicembre del 1947, in modo ampio e con passione, per stabilire, si legge nei resoconti, "le norme che lo Stato deve dettare per la loro protezione".
Il 13 settembre 1946 la terza sottocommissione per la Costituzione inizia la discussione, partendo dalla relazione della relatrice, l'onorevole Angelina Merlin (Partito Socialista) che fa rilevare che «nessuna differenza è fatta qui, come è ovvio, fra figli illegittimi e legittimi, anticipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel Codice civile, tendente all'equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due categorie di esseri che uguali diritti hanno alla vita». Affermato il principio della protezione della madre, saranno tutelati anche i figli, compresi gli illegittimi, i quali, per il solo fatto di essere nati, hanno diritto alla vita. Ritiene che si debba garantire la vita di tutti i bambini, siano essi legittimi che illegittimi.
Il 22 aprile 1947, nella seduta dell'Assemblea costituente, Corsanego (Democrazia Cristiana) rilevava che «C'è finalmente, il delicato articolo sui figli illegittimi, il quale ha dato luogo, e giustamente, a dissensi ed a riserve. Hanno diritto questi figli naturali di veder cadere gli ostacoli che si frappongono al loro ingresso nella vita sociale e nella vita civile, hanno soprattutto diritto, specialmente i bambini nelle scuole, di veder cancellato dalla loro pagella scolastica quel figlio di N.N. che rappresenta per loro un tremendo marchio d'inferiorità di fronte ai propri compagni. Per questo, i figli nati fuori del matrimonio devono avere la certezza che noi li tuteleremo nella Carta costituzionale, come li tuteleremo nella legislazione futura. (...) noi troveremo certo, la formula che da un lato salvaguardi i sacrosanti diritti dei figli nati fuori del matrimonio e dall'altra non porti attentati alla famiglia legittima».
Il 18 aprile 1947, nella seduta dell'Assemblea costituente interveniva Gullo Fausto (Partito Comunista). Nei resoconti si legge quanto segue: «Noi vogliamo dunque che a questi figli illegittimi siano riconosciuti gli stessi diritti dei figli legittimi. E badate, noi così tuteleremo meglio la stessa famiglia legittima. Quando noi avremo suscitato nell'animo di ogni uomo la convinzione precisa che creando un figlio illegittimo egli crea a se stesso gli stessi obblighi, gli stessi doveri, gli stessi carichi che ha di fronte al legittimo, non solo le statistiche presenteranno dei numeri meno spaventosi, ma ognuno procederà con maggiore senso di responsabilità e si avranno così mezzi più acconci e più idonei per tutelare la famiglia legittima».
Ed ancora, il 12 novembre 1947 Lucifero (Liberale) rappresentava come si debba affermare specificatamente nella Costituzione il principio che sui figli non devono ricadere le conseguenze degli errori dei genitori.
Per ben comprendere il grande ed attento lavoro dei Padri costituenti è significativo ricordare l'osservazione dell'onorevole Ruini (Misto), presidente della Commissione per la Costituzione, resa nella seduta del 22 dicembre 1947 dedicata al coordinamento degli articoli approvati del progetto della Costituzione della Repubblica italiana: «Perdonatemi, ripeto, questo lavoro minutissimo di intarsio e di intaglio. Si tratta alle volte di sfumature pressoché insignificanti d'espressione, come all'articolo 30. (...) I futuri ricercatori dei precedenti parlamentari si potranno meravigliare del punto a cui si è giunti di formalismo e di pesatura, parola per parola, sul bilancino dell'orafo».
L'evoluzione del dibattito sull'articolo 30 della Costituzione, prescindendo dalle diverse posizione politiche (cattolici, comunisti, liberali, repubblicani) porta alla lungimirante considerazione che, nel resoconto dei lavori della Commissione, viene così definita: «Non è poi sembrato alla Commissione che la tutela della famiglia legittima impedisca un riconoscimento dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio, che sono diritti della personalità umana; e non è giusto che le colpe dei padri ricadano sul capo dei figli».
E, a mio avviso, sono due i termini che dimostrano la lungimiranza e la capacità dei Costituenti di operare una sintesi tra culture e status giuridici diversi.
Nell'articolo 29 della Costituzione si parla di famiglia: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».
Nell'articolo 30, invece, si parla di genitori: «È un dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio».
L'articolo 29 individua la famiglia come una società naturale, preesistente allo Stato; si tratta di un rapporto tra due persone adulte che scelgono di costituire famiglia e che stabiliscono nei confronti dello Stato un "contratto" che deve ritenersi tale per i vincoli che ne derivano.
L'articolo 30, invece, riferendosi ai figli, non parla più di famiglia, bensì di genitori che nel momento in cui procreano, vivono una condizione naturale, ma possono anche non essere famiglia.
La scelta dei Costituenti è di altissimo valore: attua il principio di uguaglianza e, al tempo stesso, è la dimostrazione tangibile della nobile capacità di far coesistere, in un articolato, culture che nascono da approcci antropologici diversi.
Purtroppo, questo unicum non ha incontrato una traduzione completa nella legislazione ordinaria. Oggi, a distanza, mi permetto di dire, di troppi anni, si interviene sulla materia ed è un bene che lo si faccia.
Nell'immaginario dei cittadini italiani, tranne per coloro che le hanno vissute sulla loro pelle, nessuno pensa che possano ancora sussistere ancora discriminazioni tra figli naturali e legittimi. Ma purtroppo è così.
Come è noto, alla stregua della vigente legislazione si parla di figlio legittimo o naturale a seconda che i genitori siano o meno uniti in matrimonio, una distinzione a cui corrisponde una diversità in punto di rapporti giuridici. Ad oggi, i figli naturali e adottivi non hanno le stesse parentele di quelli legittimi; hanno una parentela in linea retta (genitore-figlio), ma non in linea collaterale (esempio: zio-nipote). Non nascono, dunque, rapporti di parentela con i parenti del genitore.
Vi è poi un'altra discriminazione in punto di successione ereditaria, in quanto, nel nostro ordinamento, è previsto che, in caso di concorrenza tra figli legittimi e naturali in uno stesso asse ereditario, i primi possono corrispondere ai secondi l'equivalente pecuniario del complesso dei loro diritti ereditari, riducendo la loro posizione ad una mera quantificazione monetaria.
Il mancato riconoscimento della parentela collaterale si riverbera anche in punto di successione e ciò determina la situazione per cui, in presenza di due fratelli naturali e di decesso di uno dei due, il fratello in vita non eredita alcunché se vi sono parenti legittimi entro il quarto grado.
L'ordinamento attualmente vigente, quindi, presenta molti profili di criticità, in cui si annidano profonde discriminazioni che tradiscono la volontà dei nostri Padri Costituenti.
Il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula è volto a parificare ogni forma di filiazione, nonché a modificare gli istituti del riconoscimento dei figli naturali rispetto ai figli legittimi, al fine di eliminare le discriminazioni presenti nel nostro ordinamento. Una norma di giustizia, che interviene in un contesto in cui, secondo i dati dell'Associazione avvocati matrimonialisti italiani, il 20 per cento dei bambini in Italia nasce fuori dal matrimonio, e sono circa 100.000 all'anno.
Non più figli naturali e legittimi, ma figli e basta!
Risponde a tale principio la novella all'articolo 74 del codice civile, di cui al disegno di legge in esame, che definisce la "parentela come il vincolo tra le persone che discendono dallo steso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo".
Una importante novità, a cui fa seguito l'enunciazione della regola secondo cui "il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso" e l'introduzione del principio dell'unicità dello stato giuridico dei figli.
L'equiparazione giuridica della filiazione naturale a quella legittima prosegue con la previsione dei diritti e doveri del figlio, mediante uno specifico articolo del codice civile, il 325-bis, che riconosce il diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti; ad essere ascoltato, in caso di compimento dei 12 anni di età, o anche in età inferiore ove capace di discernimento, in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Coerentemente con la ratio che permea il provvedimento, si dispone la sostituzione, in tutta la disciplina codicistica, dei riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali, con il termine "figli".
In secondo luogo, il disegno di legge oggi in discussione conferisce una delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti alla luce del principio di unicità dello stato giuridico dei figli. In particolare, fa riferimento alla disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione; alle azioni relative al riconoscimento e al disconoscimento dei figli; alla disciplina delle donazioni e delle successioni. A tale riguardo, il testo proposto dalla Commissione giustizia prevede che tale adeguamento operi anche in relazione ai giudizi pendenti, per consentire gli effetti successori anche ai parenti del figlio naturale che sia pre morto o deceduto nelle more nel giudizio di riconoscimento.
Finalmente, possiamo dire con orgoglio di adeguare tutta la nostra legislazione ai principi e ai termini usati in Costituzione.
D'ora in avanti si dovrà parlerà di figli, senza aggettivi aggiuntivi, perché tutti sono uguali davanti alla Costituzione e alla legge.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori:Barelli, Bassoli, Bonino, Caruso, Chiti, Ciampi, Colombo, D'Ambrosio Lettieri, De Angelis, Dell'Utri, Delogu, Fluttero, Latorre, Messina, Micheloni, Pera, Pichetto Fratin, Piscitelli, Rizzotti, Sanciu e Thaler.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività della 3a Commissione permanente; Latronico, per attività di rappresentanza del Senato; D'Ali' e Mazzuconi, per partecipare a una Conferenza interparlamentare.
Gruppi parlamentari, composizione
Il senatore Giacinto Boldrini ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà.
Il Presidente del Gruppo Il Popolo della Libertà ha accettato tale adesione.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Bugnano Patrizia, Lannutti Elio, De Toni Gianpiero, Carlino Giuliana, Mascitelli Alfonso
Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente il Parco nazionale del Gran Paradiso (3297)
(presentato in data 10/5/2012 );
Senatori Bugnano Patrizia, Lannutti Elio, De Toni Gianpiero, Carlino Giuliana, Mascitelli Alfonso
Istituzione della procura nazionale per la sicurezza sul lavoro (3298)
(presentato in data 10/5/2012 );
Ministro affari esteri
Ministro giustizia
(Governo Monti-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferiemnto delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 (3299)
(presentato in data 11/5/2012 );
Senatrice Bianchi Dorina
Modifiche al decreto legislativo 25/11/1996, n. 625, in materia di destinaziona di una quota del risarcimento del danno ambientale percepito dai comuni per l'opera di estrazione di idrocarburi al finanziamento di corsi di formazione destinati alle scuole secondarie di secondo grado (3300)
(presentato in data 14/5/2012 );
Senatori Alberti Casellati Maria Elisabetta, Bonfrisco Anna Cinzia, Caliendo Giacomo, Di Giacomo Ulisse, Izzo Cosimo, Fleres Salvo, Gramazio Domenico, Lenna Vanni, Malan Lucio, Ramponi Luigi, Saro Giuseppe, Scarabosio Aldo
Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza (3301)
(presentato in data 14/5/2012 );
Senatore Fleres Salvo
Interventi per agevolare l'informazione sanitaria (3302)
(presentato in data 14/5/2012 );
Senatore Fleres Salvo
Disposizioni per la tutela dei minori che praticano attività sportive (3303)
(presentato in data 15/5/2012 );
Ministro affari esteri
Ministro difesa
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Monti-I)
Conversione in legge del decreto legge 15 maggio 2012 n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (3304)
(presentato in data 15/5/2012 ).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bodega Lorenzo ed altri
Modifica all'art. 138 della Costituzione in materia di democrazia diretta per la revisione costituzionale (2940)
(assegnato in data 15/05/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bianchi Dorina
Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di abbassamento del quorum per la validità dei referendum abrogativi (3188)
(assegnato in data 15/05/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Bianchi Dorina
Obbligo di pronuncia del Parlamento sui progetti di legge di iniziativa popolare entro termini certi (3189)
(assegnato in data 15/05/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. D'Ali' Antonio
Riduzione della rappresentanza parlamentare e istituzione di una Assemblea costituente per la revisione della Costituzione (3244)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/05/2012 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Dep. Amici Sesa ed altri
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni (3290)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3466 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.3528, C.4254, C.4271, C.4415, C.4697);
(assegnato in data 15/05/2012 );
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Vallardi Gianpaolo
Misure per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile (3043)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 15/05/2012 );
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Ferrante Francesco ed altri
Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a "chilometro zero" e di qualità (3241)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/05/2012 );
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Bianchi Dorina
Norme in materia di formazione professionale degli estetisti e istituzione del corso di laurea breve in Scienze estetiche applicate (2535)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/05/2012 );
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Cursi Cesare, Sen. Tomassini Antonio
Disposizioni in materia di indennizzo straordinario in favore dei soggetti danneggiati da complicanze
irreversibili a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie (3234)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/05/2012 );
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Dep. Palumbo Giuseppe, Dep. Pagano Alessandro Saro Alfonso
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi (3291)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
C.4003 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.4477, C.4489);
(assegnato in data 15/05/2012 );
Commissioni 3° e 4° riunite
Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (3304)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio); E' stato inoltre deferito
alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 15/05/2012 ).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 15/05/2012 le Commissioni 2° e 3° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per il disegno di legge:
"Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (2942).
Camera dei deputati, trasmissione di documenti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 9 maggio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio) di quell'Assemblea nella seduta del 24 aprile 2012, concernente la comunicazione della Commissione - Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM (2011) 815 definitivo).
Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 831).
Governo, composizione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:
"Roma, 12 maggio 2012
Onorevole Presidente,
informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il prefetto dott. Giovanni DE GENNARO
f.to Mario Monti"
Governo, trasmissione di atti e documenti
Con lettere in data 5 e 7 maggio 2012, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Alice Bel Colle (AL); Lacco Ameno (NA); Griante (CO) e Gerocarne (VV).
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 9 maggio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, due decreti concernenti:
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per un intervento di consolidamento a salvaguardia del centro abitato in contrada Cappuccini - Castronovo di Sicilia (PA). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 8a Commissione permanente, competente per materia (Atto n. 832);
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l' anno 2009, per un intervento di consolidamento e risanamento della parete rocciosa sottostante i centro storico di Montelapiano (CH). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 8a Commissione permanente, competente per materia (Atto n. 833).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 18 aprile 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relative:
all'incidente occorso il 7 luglio 2007 in località Fuipiano Valle Imagna (BG) (Atto n. 834);
all'incidente occorso il 26 agosto 2009 in località Cascina Stampa Cusago (MI) (Atto n. 835).
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 5 maggio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo all'anno 2011.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 827).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 maggio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, la relazione - aggiornata al mese di febbraio 2012 - sulla consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Doc. CLIV, n. 8).
Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 maggio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati, ottenuti nel corso dell'anno 2011, in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. CLXV, n. 4).
La Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, in data 24 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione della regione Basilicata, riferita all'anno 2011, concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (Doc. CCI, n. 37).
Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 maggio 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di applicazione di incentivi all'immissione di biocarburanti realizzati a partire da determinati prodotti.
La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 828).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione
La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo per gli affari comunitari e internazionali - con lettera in data 27 aprile 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le seguenti deliberazioni:
n. 3/2012 del 20 febbraio 2012 concernente i "Criteri di programmazione delle attività di controllo". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 829);
n. 4/2012 concernente il "Programma di controllo per l'anno 2012". La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 830).
Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni
Il Difensore civico della regione Emilia-Romagna ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2011.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. CXXVIII, n. 46).
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
E' pervenuto al Senato un voto della regione Veneto concernente la tragica vicenda del Tibet.
Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (n. 100).
Petizioni, annunzio
Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
la riduzione della pressione fiscale (Petizione n. 1425);
l'ampliamento dei farmaci prescrivibili dal Sistema sanitario nazionale (Petizione n. 1426);
il signor Renato Lelli, di Raiano (L'Aquila), chiede:
l'abolizione di ogni forma di finanziamento pubblico dei partiti (Petizione n. 1427);
l'abrogazione della cosiddetta "legge mancia" (Petizione n. 1428);
nuove misure contro la corruzione, con particolare riferimento all'introduzione dei reati di traffico di influenza e di autoriciclaggio (Petizione n. 1429);
la riforma della Protezione civile (Petizione n. 1430);
il signor Tommaso Badano, di Genova, chiede:
nuove norme in materia di retribuzione e trattamento pensionistico di funzionari e dirigenti pubblici (Petizione n. 1431);
il rinnovo automatico delle concessioni per lo sfruttamento delle acque potabili ai fini della produzione di energia idroelettrica (Petizione n. 1432);
il signor Marcello Marini, di Roma, chiede la riforma della difesa nel processo penale (Petizione n. 1433);
il signor Salvatore Germinara, di Verzino (Crotone), chiede l'introduzione nel codice di procedura penale della facoltà, per la persona offesa dal reato, di proporre appello avverso le ordinanze o i decreti di archiviazione emessi dal giudice per le indagini preliminari (Petizione n. 1434);
il signor Beniamino Proposito, di Gaeta (Latina), chiede il riconoscimento dello status di militare belligerante a quanti prestarono servizio militare nella Repubblica sociale italiana (Petizione n. 1435);
il signor Salvatore Fresta, di Palermo, chiede il dimezzamento delle competenze dei parlamentari (Petizione n. 1436);
la signora Carla Franza, di Gallipoli (Lecce), e numerosi altri cittadini chiedono un intervento legislativo contro le cosiddette "dimissioni in bianco" (Petizione n. 1437);
il signor Marino Savina, di Roma, chiede:
nuove norme in materia di disciplina fiscale del servizio di pubbliche relazioni nei pubblici spettacoli (Petizione n. 1438);
nuove norme in materia di affidamento dei servizi di ristorazione e di affidamento e gestione dei servizi balneari per il ristoro dei pubblici dipendenti nonché in materia di controllo della regolarità fiscale delle suddette strutture (Petizione n. 1439);
la signora Wanda Guido, di Lecce, chiede:
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, contro il massacro di cani e gatti randagi in atto in Ucraina nell'ambito delle opere di restauro e di abbellimento delle città che saranno sede dei prossimi Campionati europei di calcio (Petizione n. 1440);
l'adozione di riforme istituzionali atte a ridurre i costi della politica (Petizione n. 1441).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Del Vecchio ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00620 dei senatori Bianco ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Di Giovan Paolo, Della Monica, De Sena e Vincenzo De Luca hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02849 della senatrice Armato ed altri.
I senatori Legnini, Caselli, Donaggio, Mariapia Garavaglia, Fioroni, Di Giovan Paolo, Spadoni Urbani, De Sena e Vincenzo De Luca hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07456 della senatrice Armato ed altri.
Il senatore Pittoni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02263 del senatore Cesarino Monti.
Mozioni, nuovo testo
La mozione 1-00176 p.a., dei senatori Ranucci ed altri, pubblicata il 22 luglio 2009, deve intendersi riformulata come segue:
RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ADAMO, AGOSTINI, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BERTUZZI, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CERUTI, CHITI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FILIPPI Marco, FIORONI, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GHEDINI, GIARETTA, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, MAGISTRELLI, MARCUCCI, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MERCATALI, MONGIELLO, MORANDO, MORRI, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PAPANIA, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PIGNEDOLI, PORETTI, PROCACCI, ROILO, ROSSI Paolo, SCANU, SIRCANA, STRADIOTTO, TOMASELLI, TONINI, TREU, VIMERCATI, VITA, VITALI. - Il Senato,
premesso che:
in questo momento la drammatica crisi economica e finanziaria sta indebolendo l'economia del nostro Paese con un forte impatto negativo sull'economia reale, sui posti di lavoro, sui redditi delle famiglie, sulle imprese;
la crescita economica, insieme alla tenuta dei conti pubblici, rappresenta per l'Italia un obiettivo prioritario da perseguire per invertire una tendenza che altrimenti vedrebbe aggravare la situazione di stagnazione e recessione del nostro Paese nel corso dei prossimi anni, con possibili gravi ricadute non solo sulla competitività complessiva del Paese ma anche sul percorso di rientro del debito pubblico;
dopo la difficile operazione che ha consentito nel corso degli ultimi mesi di raggiungere l'obiettivo del riequilibrio dell'andamento dei conti pubblici e l'allontanamento dello spettro del default, occorre pertanto adottare urgenti misure di sostegno alla crescita, in linea con le recenti posizioni emergenti in seno all'Unione europea espresse dalla lettera sottoscritta da 12 leaders di Paesi membri UE e dallo stesso Presidente della Commissione europea Barroso;
a tale scopo, i Comuni e le Province possono svolgere nel nostro Paese un ruolo fondamentale, utilizzando le risorse a loro disposizione per riattivare il circuito delle spese per investimenti e dei pagamenti alle imprese;
considerato che:
le ultime manovre governative hanno sottoposto i Comuni e le Province a tagli, vincoli e restrizioni, con un effetto netto cumulato nel periodo 2007-2013 di 12,677 miliardi di euro, riducendo in misura considerevole la loro autonomia finanziaria e ampliando le situazioni di disagio delle comunità locali;
l'analisi dell'andamento della spesa dei singoli comparti del settore pubblico dimostra che in questi ultimi anni i Comuni hanno meritevolmente tenuto sotto controllo la spesa corrente e, per raggiungere gli stringenti obiettivi di finanza pubblica, hanno dovuto sacrificare la spesa in conto capitale;
sulla base di recenti rilevazioni dell'Istat, emerge in tutta evidenza una riduzione della spesa degli enti locali per investimenti del 16,5 per cento nel periodo compreso tra il 2009 e il 2010, mentre nel 2012 è prevista una riduzione pari almeno al 18 per cento, con effetti inevitabilmente recessivi per le economie locali e complessivamente per l'intera economia nazionale;
come si ricava da un recente rapporto dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), la spesa per infrastrutture, ed in particolare per le piccole opere, è diminuita del 34 per cento nel corso dell'ultimo triennio. In tale ambito, la spesa per la costruzione e la manutenzione delle strade, soprattutto quelle urbane, ha raggiunto livelli riconducibili ad oltre 20 anni fa;
nonostante i tagli subiti e gli stringenti vincoli di finanza pubblica, molti Comuni e numerose Province risultano in regola con i vincoli del patto di stabilità ed hanno a disposizione risorse economiche libere ed utilizzabili per finanziare opere già progettate, cantierabili o già cantierate;
tuttavia, i limiti, posti dal patto di stabilità, non consentono ai Comuni e alle Province di poter legittimamente utilizzare tali risorse proprie (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione riscossi, entrate da alienazioni patrimoniali dell'ente, eccetera) per effettuare gli investimenti economici e infrastrutturali necessari sul territorio;
l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), consapevole della gravità della situazione generale nella quale versavano i Comuni e a garanzia delle popolazioni amministrate, ha più volte richiesto al Governo, nei mesi scorsi, una serie di interventi urgenti per consentire, in deroga al patto di stabilità interno, la possibilità di utilizzare i residui passivi, gli avanzi di amministrazione per la spesa in conto capitale, nonché i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio per finanziare la spesa per investimenti;
rilevato che:
un allentamento del patto di stabilità per i Comuni permetterebbe di mettere in moto opere medio-piccole, grazie alle quali verrebbe alimentata la piccola e media impresa italiana, in particolare nel settore dell'edilizia e del suo indotto, con immediati effetti benefici sul piano occupazionale evitando il ricorso agli ammortizzatori sociali;
sulla base dei dati disponibili, se le città metropolitane potessero usufruire di un allentamento dei vincoli del patto di stabilità, e spendere le proprie risorse senza aumentare la leva fiscale, genererebbero una maggior spesa in conto capitale di quasi 3,5 miliardi di euro, che produrrebbe un aumento del PIL dello 0,2 per cento nel breve periodo. L'impatto sulla crescita, stimato in via prudenziale, sarebbe intorno allo 0,4 per cento (7 miliardi di euro circa) se si considerano il resto dei Comuni e delle Province e l'effetto moltiplicatore che tale tipologia di spesa produce sull'economia;
in tutti i Paesi europei, per produrre immediati e positivi effetti economici e sociali si registrano stanziamenti in favore dei Comuni e delle altre istituzioni locali per il finanziamento di interventi nelle infrastrutture. In Germania sono stati stanziati nel corso degli ultimi due anni prestiti in favore dei Comuni per un ammontare superiore a 4 miliardi di euro da destinare esclusivamente al finanziamento di investimenti infrastrutturali locali; la Spagna ha destinato 10 miliardi di euro per i programmi di edilizia popolare; la Francia 10,5 miliardi di euro per l'ammodernamento delle infrastrutture locali;
una deroga mirata, regolata e monitorata, al patto consentirebbe la realizzazione e l'ultimazione di quegli interventi infrastrutturali che possono essere finanziati con risorse già nella disponibilità degli enti, con un forte impatto sul tessuto economico locale e territoriale,
impegna il Governo:
1) ad adottare con sollecitudine le più opportune modifiche alle norme che regolano i vincoli del patto di stabilità interno, allo scopo di rafforzare, nel rispetto dei limiti di bilancio e in linea con le recenti posizioni emerse in sede comunitaria, le iniziative per il sostegno alla crescita economica del Paese;
2) a prevedere, nell'ambito di tale iniziativa, un allentamento dei vincoli del patto di stabilità per gli enti locali virtuosi e le Province in regola con il patto stesso, al fine di consentire l'utilizzo da parte di tali enti delle risorse a disposizione in via prioritaria per promuovere investimenti nelle infrastrutture tecnologiche e nella banda larga, allo scopo di ridurre il digital divide, per investimenti per lo sviluppo territoriale e nelle opere immediatamente cantierabili;
3) a creare una "corsia preferenziale" per l'utilizzo dei fondi residui passivi per la spesa in conto capitale da impegnare nella manutenzione dei luoghi pubblici, con particolare riguardo a scuole, reti idriche, edilizia residenziale pubblica, nella mobilità sostenibile e nella messa in sicurezza del territorio;
4) a prevedere l'esclusione dal patto di stabilità, per gli enti locali virtuosi beneficiari di finanziamenti nazionali ed europei per opere infrastrutturali, della quota di cofinanziamento dell'opera a proprio carico, al fine di sbloccare numerosi programmi di investimento attualmente fermi in ragione dei vincoli di finanza pubblica;
5) a prevedere, nell'ambito dell'iniziativa per il sostegno alla crescita, misure finalizzate a garantire il pagamento dei debiti pregressi da parte degli enti locali nei confronti delle imprese, nonché la semplificazione e la riduzione dei tempi di pagamento;
6) a prevedere misure finalizzate alla semplificazione delle procedure burocratiche degli enti locali, e dei relativi tempi di autorizzazione, per la realizzazione dei progetti di investimento nei territori;
7) a prevedere misure finalizzate a rafforzare il livello di autonomia finanziaria dei Comuni, portando a conclusione la riforma prevista dalla legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, rivedendo in tale ambito la disciplina vigente e i criteri di distribuzione dell'imposta municipale unica (IMU);
8) al fine di favorire la realizzazione delle richiamate misure a sostegno della finanza locale, a promuovere e a sostenere, in sede comunitaria, le iniziative volte ad escludere, anche parzialmente, dal calcolo del deficit le spese sostenute dai Paesi membri dell'Unione europea per gli investimenti.
(1-00176 p.a.) (Testo 2)
Mozioni
FILIPPI Alberto, VIESPOLI, CARRARA, PALMIZIO, FLERES, PINZGER, CASTIGLIONE, SAIA - Il Senato,
premesso che:
il 12 ottobre 1993 è stata emanata la legge n. 413, recante "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale", che non è stata e non è attualmente divulgata in maniera appropriata dagli enti pubblici, privati e dagli atenei;
l'articolo 1 sostiene che "I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale";
studenti, medici, ricercatori e personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale, ai sensi dell'art. 2;
i lavoratori che si apprestano a presentare domanda di assunzione o di partecipazione a concorso sono tenuti a dichiarare la propria obiezione compilando e presentando il modulo, nel momento stesso in cui chiedono la possibilità di lavorare, o anche in un secondo momento, presso un determinato ente pubblico o privato in cui si utilizzano gli animali per la sperimentazione;
gli studenti universitari sono tenuti a compilare il modulo a inizio corso e presentarlo al docente, per evitare di svolgere attività o interventi di sperimentazione animale all'interno del corso stesso;
la dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, tutte le strutture pubbliche e private, legittimate a svolgere sperimentazione animale, hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale;
nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale;
chiunque venga a conoscenza di questa legge, o ne conosca già i contenuti, è tenuto a divulgarla e a promuoverla;
nel mondo accademico e in quello della ricerca scientifica, sempre più professori universitari o scienziati o ricercatori dichiarano la propria contrarietà alla sperimentazione animale per motivi sia etici sia scientifici per la salvaguardia della salute umana, considerando che il 90 per cento dei farmaci testati su animali non supera le prove cliniche sull'uomo,
impegna il Governo a sollecitare le strutture a rendere noto a tutti i lavoratori e agli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, diffondendo la conoscenza della legge 12 ottobre 1993, n. 413, e predisponendo obbligatoriamente un modulo in cui venga dichiarata in forma scritta la presa d'atto dei contenuti della stessa.
(1-00634)
GARAVAGLIA Massimo, VACCARI, FRANCO Paolo, MONTANI, MURA, MAZZATORTA, CAGNIN, PITTONI - Il Senato,
premesso che:
il rigore delle misure economico-finanziarie adottate nel corso del 2011 e, di recente, dal Governo Monti, riportano i saldi di finanza pubblica nei limiti concordati in sede europea, ma non sono affatto idonee a promuovere la ripresa economica, anzi hanno innescato un processo di recessione ancora più grave;
ora occorre che il Governo adotti nell'immediato interventi a sostegno delle imprese, in particolare le medie e piccole imprese, che rappresentano la parte più cospicua dell'apparato produttivo italiano;
l'aggravarsi del fenomeno recessivo in tutti i Paesi dell'Unione europea (UE) ha indotto i vertici europei a sollecitare i Governi ad intervenire per sostenere la crescita del Pil, senza la quale si vanificano i sacrifici imposti ai cittadini;
nel nostro Paese il reperimento di risorse, attuato soprattutto con l'inasprimento della pressione fiscale ed i tagli delle risorse agli enti locali, nella permanenza di una spesa corrente ad oggi ancora troppo incisiva sul Pil, sta compromettendo la ripresa economica ed ha messo in ginocchio le imprese e le famiglie;
i gravi fenomeni di insofferenza (suicidi degli imprenditori, chiusura delle imprese, perdite di posti di lavoro, carovita, aumento dell'inflazione, eccetera) a cui si assiste ogni giorno rendono improcrastinabili interventi urgenti per mettere in condizione i Comuni di dare sostegno a livello territoriale agli imprenditori in grave difficoltà. Si tratta, infatti, di suicidi commessi da piccoli imprenditori, le cui imprese trovano sussistenza in genere nell'economia locale. Le amministrazioni locali avrebbero più facilità ad intervenire ed instaurare un rapporto con gli imprenditori in difficoltà per prevenire atti disperati;
le ultime manovre, come ben noto, hanno inasprito i vincoli del patto di stabilità degli enti sottoposti, congelando qualsiasi intervento di continuità e/o di sviluppo delle economie territoriali;
l'impossibilità per gli enti in avanzo di poter spendere le risorse per investimenti, ovvero l'impossibilità per gli enti locali di poter sbloccare i residui passivi per liberare le risorse indispensabili a pagare appalti e forniture e aiutare le aziende nella loro sopravvivenza sono cause da rimuovere con tempestività;
si avvicina per i Comuni la chiusura dei bilanci per il 2012 e senza un cambiamento dello status quo sarà difficile far quadrare i conti senza tagliare drasticamente i servizi ai cittadini;
alla rigidità del patto si è aggiunto il grave danno finanziario conseguente alla sospensione del regime della tesoreria mista per il triennio 2012-2014. Nonostante le forti opposizioni di tutte le amministrazioni locali, il Governo non ha ritirato la norma ed ha costretto a versare nelle casse dello Stato 8,6 miliardi di liquidità, che erano nella disponibilità degli enti locali e territoriali e degli altri enti pubblici con autonomia finanziaria. Regioni e Comuni dovranno rinunciare, oltre all'autonomia finanziaria, anche ai maggiori interessi che avrebbero maturato mediante gli investimenti delle proprie disponibilità, da smobilizzare per il riversamento obbligatorio in tesoreria unica;
inoltre, con l'anticipazione in via sperimentale dell'Imposta municipale unica (IMU) per il 2012, le autonomie locali avrebbero avuto un'occasione importante per disporre di maggiori entrate da destinare al sostegno dell'economia locale;
al contrario, il Governo ha riservato una cospicua quota di gettito all'erario, aumentando di fatto solo la pressione fiscale locale a carico dei cittadini e delle imprese;
è noto che il valore degli investimenti dell'economia locale rispetto a quella nazionale è pari al 60 per cento e, se continuano ad essere congelati gli investimenti degli enti locali, è difficile creare le condizioni i crescita del Pil per ripianare il debito pubblico;
è prioritario intervenire con modifiche al patto di stabilità, per liberare risorse da destinare alla prosecuzione delle opere già appaltate, cantierare nuove opere, per salvare e far sopravvivere le piccole e medie aziende, con conseguente interruzione del processo di perdita di posti di lavoro, soprattutto nel settore edile,
impegna il Governo:
1) ad adottare tempestivamente iniziative per far sì che gli enti locali possano essere il motore di partenza della ripresa economica, consentendo deroghe al patto di stabilità, finalizzate al pagamento dei residui passivi in conto capitale e favorire, in tal modo, il sostegno del tessuto economico locale e territoriale, costituito dalle piccole e medie imprese;
2) a liberare entro il 2012 risorse finanziarie mediante l'applicazione dell'istituto della spending review, da destinare al ripristino del regime della tesoreria mista prima del decorso del triennio 2012-2014, per restituire autonomia finanziaria nella gestione delle risorse proprie agli enti interessati;
3) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per destinare l'intero gettito IMU alle autonomie locali, come prevedeva l'originaria normativa, almeno a decorrere dal 2013, compensando la quota di gettito attualmente riservata all'erario con effettivi tagli di spesa corrente delle amministrazioni centrali e contrastando i fenomeni di spreco delle risorse pubbliche;
4) a potenziare il ruolo degli enti locali e territoriali nel processo di crescita dell'economia nazionale, la loro autonomia normativa e finanziaria, concludendo il processo di riforma previsto dalla legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale.
(1-00635)
CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA - Il Senato,
premesso che:
la devastante crisi economica sta interessando tutto il sistema socio-economico-produttivo del Paese;
i Governi che si sono succeduti durante la Legislatura in corso, per far fronte alla richiamata situazione economica, hanno, in più occasioni e con numerosi provvedimenti, irresponsabilmente addossato i costi del necessario risanamento finanziario sulle classi sociali medio basse;
a riprova di quanto riportato, a titolo d'esempio, si richiamano le norme contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, tra le quali, al capo IV del tittolo III (Riduzioni di Spesa. Pensioni), che hanno innalzato significativamente i requisiti per l'accesso all'età pensionabile, bloccato gli scatti stipendiali e delle pensioni, previsto il completo passaggio al sistema contributivo, scaricando l'intero costo della crisi sui lavoratori con reddito non elevato;
al comma 18 dell'articolo 24 del citato decreto-legge, si prescrive peraltro che, mediante regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012, la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale del comparto Sicurezza e Difesa e di quello del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, sia armonizzata per il tramite di un progressivo innalzamento dei requisiti attualmente previsti, pur tenendo conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze del comparto;
premesso inoltre che:
l'attuale modello di sicurezza, concepito in presenza di grandi risorse statali e della necessità di riavviare il settore industriale del Paese, risulta essere - non certo per responsabilità degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ma per una programmazione a giudizio dei proponenti errata, compiuta dai vari Esecutivi succedutisi nel tempo, nonché per una volontà di soddisfare le esigenze industriali, piuttosto che quelle della sicurezza - arretrato rispetto al nuovo scenario criminale nazionale ed internazionale;
il quadro normativo di riferimento del comparto Sicurezza si è connotato per una serie di tagli, adottati per tramite di manovre finanziarie presentate dall'attuale e dallo scorso Governo, nella XIV Legislatura, innumerevoli ed ingentissimi, tanto da determinare l'aumento vertiginoso di atti criminali non perseguiti su tutto il territorio nazionale;
nonostante gli sbandierati pacchetti sicurezza del Governo Berlusconi, le riduzioni degli stanziamenti relativi al comparto che ricomprende Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, Corpo forestale e Carabinieri hanno generato una situazione desolante che vede, a solo titolo di esempio: a) agenti che non possono uscire dalle caserme perché le volanti non funzionano e non ci sono fondi per sistemarle; b) attese insopportabili sulla linea telefonica di emergenza 113 per assenza di personale addetto; c) assenza di fondi per l'acquisto di derrate alimentari sufficienti al mantenimento di standard decenti per l'alimentazione dei detenuti; d) sempre più frequenti difficoltà di tradurre un detenuto, colpevole o innocente che sia, per consentirgli di presenziare al suo processo; e) interi quartieri senza Forze dell'ordine che presidiano il territorio, senza distinzione tra centro e periferia, tra le zone più tranquille e quelle più insicure, a causa della chiusura delle caserme; f) commissariati di Polizia di Stato con incredibili carenze d'organico che, pur mantenendo attivi i servizi al pubblico, de facto non riescono a compiere tutte le attività attribuite in condizioni normali, con conseguenze nefaste sulla sicurezza dei cittadini; g) l'organico del Corpo dei carabinieri, così come riportato in numerose relazioni del Governo al Parlamento, sottostimato di oltre 7.000 unità; h) l'assenza di fondi per l'addestramento, l'esercitazione, la formazione e l'aggiornamento delle unità dei Vigili del fuoco;
considerato che:
nel Documento di economia e finanza 2012 - all'allegato 1, punto 51 della prima tabella, sezione "lavoro e pensioni", misura: "Ampliamento della contrattazione decentrata, detassazione e decontribuzione dei salari di secondo livello", colonna: "impatto sul pubblico impiego", il Governo prevede testualmente: "per la detassazione dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico" - ovvero tutti gli ambiti relativi al presente atto di indirizzo - maggiori oneri per 60 milioni anche per il 2012;
in aggiunta al desolante quadro descritto, il Governo Monti dovrebbe precedere in questi giorni, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, alla cosiddetta armonizzazione, ovvero all'inasprimento, della disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale del comparto Sicurezza e Difesa e di quello del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, così come riportato in premessa;
in tutti i Paesi europei i limiti di età previsti per il personale militare e delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco risultano inferiori a quelli stabiliti per il personale italiano;
considerato inoltre che:
i presentatori del presente atto, fortemente contrari alla serie di provvedimenti sinora adottati, si sono battuti al fine di indicizzare completamente le pensioni, che dovrebbero continuare a seguire l'andamento dell'inflazione, per evitare che i cittadini perdano potere d'acquisto, scontrandosi con maggioranze e Governi che hanno previsto al contrario la sola reindicizzazione parziale per le pensioni sino a 1.400 euro;
il Governo è ancora alle prese con il problema dei lavoratori, prossimi alla pensione secondo le vecchie regole o che si trovano a dover lavorare anche 5 anni in più rispetto alle precedenti;
i sottoscrittori del presente atto di indirizzo, nel corso di tutta la XVI Legislatura, hanno stigmatizzato i provvedimenti adottati da parte dei Governi che si sono succeduti nei confronti del predetto comparto, in quanto non si è provveduto né al reperimento delle fondamentali risorse economiche per l'esercizio della funzione, né a programmare concreti ed opportuni interventi strutturali al fine di garantire sicurezza del territorio, dei cittadini e degli operatori del settore. Non c'è stato il tanto auspicato aumento dell'organico addetto alla sicurezza, non sono stati previsti tempi certi per lo svolgimento dei processi, né aumenti di organici nella funzione giurisdizionale, né tanto meno spazi, infrastrutture o ristrutturazioni di edifici esistenti da destinare al settore penitenziario;
ritenuto che:
le norme introdotte nell'ordinamento giuridico in materia pensionistica dal Governo Monti rappresentino un'iniqua operazione volta a far cassa, riformulando un sistema pensionistico pensato appena quindici anni prima, non rispettando i diritti acquisiti dei lavoratori, non riconoscendo, molto spesso, ai lavoratori una vita di sacrifici e la giusta aspirazione all'equità;
la riforma della previdenza, fissando requisiti più stringenti per il pensionamento, seppur rafforzando da subito la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, ha rappresentato un costo pressoché insopportabile per i cittadini italiani, sia in termini di riduzione del potere d'acquisto che di frustrazione di aspettative individuali;
ritenuto altresì che:
la specificità del comparto Sicurezza sia volta a distinguere la particolare posizione, anche giuridica, all'interno dell'ordinamento, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dalle altre categorie di dipendenti pubblici;
i lavoratori della sicurezza sono assoggettati ad una serie di limitazioni ed obblighi del tutto peculiari - impossibilità di iscriversi a partiti politici, sindacati, di scioperare - nonché ad una condizione di impiego altamente usurante che presuppone il costante possesso di particolare idoneità psicofisica e il mantenimento di standard di efficienza operativa puntualmente verificati mediante controlli medici, prove fisiche e severe attività a carattere addestrativo;
alla richiamata "specificità" non può che corrispondere una differenziazione di requisiti utili al fine del raggiungimento dell'età pensionabile, rispetto ad altri comparti della pubblica amministrazione. Differenziazione che non deve in alcun modo rappresentare un privilegio rispetto alle altre categorie, considerando che un limite anagrafico ridotto, soprattutto per i lavoratori con compiti operativi, è da considerarsi imprescindibile per il corretto espletamento della funzione sicurezza;
non è assolutamente utile un incondizionato ed indiscriminato aumento dell'età pensionabile dei lavoratori, senza la previsione di una rivisitazione strutturale dell'intero assetto del comparto,
impegna il Governo:
1) a salvaguardare la specificità del comparto, convocando celermente un tavolo di concertazione dei lavoratori del settore, con il riconoscimento della particolare attività svolta sul territorio per la sicurezza dei cittadini, tanto più in un particolare momento di forte tensione sociale;
2) ad ascoltare le ragioni dei lavoratori predisponendo interventi volti a tutelare la specificità del settore, nell'interesse generale della sicurezza e dei cittadini;
3) a valutare lo spostamento degli operatori di pubblica sicurezza ad incarichi non operativi soprattutto negli ultimi anni della vita lavorativa, quali che siano i requisiti fissati dalle normative;
4) a ridisegnare il modello di sicurezza nazionale mediante l'adozione di interventi di riorganizzazione finalizzati ad eliminare sprechi o inefficienze, basandolo su programmi comuni ai singoli corpi interessati, con l'intento di generare economie di gestione e maggiore efficienza nei più svariati settori, garantendo tuttavia una razionalizzazione armonica di settori più eterogenei del comparto sicurezza, osando nel contrasto all'inerzia e alla resistenza al cambiamento tipiche di tutte le burocrazie, al fine di mantenere, ovvero aumentare, le tutele previdenziali dei lavoratori del settore;
5) a riconsiderare la logica dei tagli indiscriminati e a provvedere, in una situazione di oggettiva crisi economica e mancanza di fondi, a distribuire gli stessi con maggiore oculatezza, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza dei cittadini e al contempo l'incolumità e condizioni lavorative e previdenziali ottimali al personale del comparto;
6) a garantire efficaci programmi di esercitazione e aggiornamento delle professionalità che permettano agli operatori di ricominciare ad effettuare i necessari addestramenti fondamentali per garantire la formazione allo svolgimento delle funzioni di pubblica sicurezza, rinunciando, per compensare le spese, all'acquisto di inutili cacciabombardieri atti ad offendere e non a difendere la sicurezza del territorio e dei cittadini italiani.
(1-00636)
D'ALIA, SERRA, FISTAROL, GIAI, GUSTAVINO, GALIOTO, MUSSO, SBARBATI, VIZZINI - Il Senato,
premesso che:
per il 2012 il concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica ammonta, per le Province, a 700 milioni di euro (800 milioni nel 2013), mentre i Comuni con più di 5.000 abitanti partecipano con un contributo di 1,2 miliardi di euro (due miliardi di euro a partire dal 2013);
secondo un recente rapporto dell'ANCE, l'associazione nazionale dei costruttori edili, la spesa per infrastrutture nel Paese è mai come oggi insufficiente: gli interventi nelle piccole e grandi opere infrastrutturali, infatti, sono calati del 34 per cento negli ultimi 3 anni; i lavori di costruzione e manutenzione delle strade, in particolar modo, hanno raggiunto il minimo storico degli ultimi 20 anni;
se una delle principali cause di questa crisi, che ha costretto molte aziende del settore a chiudere, è dovuta di fatto al crollo dei lavori pubblici, anche la riduzione degli impegni di spesa degli enti locali, a causa del rispetto dei dettami del Patto di stabilità, e l'eccessivo ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione hanno prodotto preoccupanti effetti negativi;
il ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione è un fenomeno che sta mettendo in difficoltà un gran numero di imprese, soprattutto di piccole dimensioni. Per contrastare questo fenomeno, l'Unione europea (UE) ha fissato con una direttiva tempi di rimborso e diritti di compensazione (direttiva 2011/7/UE), ma il mancato recepimento da parte del Parlamento italiano desta enormi preoccupazioni sulla definitiva soluzione al problema e, d'altro canto, si rischia di pregiudicare la sopravvivenza delle stesse imprese (che in alcuni casi sono state costrette a chiudere l'attività per mancanza di liquidità). I dati divulgati dall'Autorità di vigilanza evidenziano che i tempi di pagamento oscillano in un range compreso tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni. L'entità dei ritardi mediamente accumulati è circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell'UE. L'esposizione debitoria della pubblica amministrazione, sempre secondo l'Autorità di vigilanza, ammonterebbe a circa 37 miliardi di euro (una somma pari al 2,4 per cento del Prodotto interno lordo nazionale);
secondo una stima dell'ANCE le Regioni nel 2010 non hanno utilizzato autorizzazioni di spesa per 1,4 miliardi di euro, i Comuni per 813 milioni e le Province per 128 milioni, per un totale di 2,242 miliardi di euro che avrebbero potuto liberare risorse a costo zero per finanziare gli interventi in infrastrutture;
nel 2011, invece, analizzando un campione di ben 14 Regioni su 20 e circa l'80 per cento degli enti locali soggetti al Patto, gli enti locali hanno presentato alle Regioni richieste di maggiori autorizzazioni di spesa per investimenti in conto capitale per un importo totale pari a 3,4 miliardi di euro;
sullo sblocco delle risorse degli enti locali dal Patto di stabilità molto si può ancora fare: basti pensare, ad esempio, all'opportunità offerta dalla regionalizzazione del Patto di stabilità, di tipo verticale ed orizzontale. È di tipo verticale quando la Regione provvede a peggiorare i propri obiettivi contabili di una quota pari a quella ceduta ai Comuni del proprio territorio; è di tipo orizzontale quando la perequazione finanziaria avviene tra gli stessi Comuni di una regione;
con il Patto regionalizzato si consente alle Regioni di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico (mediante aumenti dei pagamenti in conto capitale), purché gli enti locali rideterminino il proprio obiettivo programmatico di cassa e di competenza;
per dar luogo a quanto sopra le Regioni devono definire criteri di virtuosità e modalità operative e devono comunicare alle rappresentative degli enti locali, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno;
alcune novità di rilievo, inoltre, sono state introdotte con il decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, cosiddetto decreto milleproroghe (art. 20, comma 33): esse hanno interessato le spese che concorrono alla determinazione degli obiettivi del patto regionale: nello specifico, le spese correnti rientranti nella qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali" vengono ponderate con un coefficiente inferiore a 1, mentre le spese in conto capitale vengono ponderate con un coefficiente superiore a 1, attribuendo di fatto alle spese in conto capitale un maggior peso;
un primo risultato del Patto regionalizzato in modo verticale, utilizzato in 13 Regioni su 20, ha prodotto uno sblocco di risorse pari a 1,15 miliardi di euro. Un risultato al di sotto delle aspettative, invece, ha prodotto l'adozione del patto orizzontale, che ha liberato appena 70 milioni di euro;
in un momento economico difficile anche per i Comuni, soprattutto alla luce dei tagli subiti con la legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012), pur considerando il doveroso rispetto dei principi di rigore di bilancio, si avverte un maggiore e crescente bisogno di equità. Non basta il rigore ad avviare la ripresa dello sviluppo e della crescita, ed in tal senso il ruolo degli enti locali è mai come oggi fondamentale per stimolare le realtà produttive locali ad emergere, nonché sfruttare le enormi risorse peculiari di ogni territorio per attirare nuovi investimenti e garantire il miglioramento del benessere dei cittadini;
non si può non tener conto, inoltre, del merito di molti Comuni che hanno rispettato senza sforare il Patto e garantito il rigore, pur offrendo adeguati ed efficienti servizi ai propri cittadini: proprio per tale ragione questi enti vanno premiati;
meritano di essere citate le novità introdotte per il Patto di stabilità nel 2013, con l'introduzione del patto regionale integrato, che consente alle Regioni di concordare direttamente con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio. In sostanza viene introdotto un principio di territorialità che tiene conto delle condizioni economiche e sociali delle diverse aree del Paese;
per quanto concerne il cofinanziamento dei progetti realizzati con fondi dell'UE, non sono state accettate le innumerevoli istanze degli enti locali che lamentano il fatto che le quote di cofinanziamento ai fondi europei di competenza di Stato e Regioni non possono essere escluse dal Patto: tale disposizione continua a bloccare inesorabilmente molti programmi di investimento;
secondo alcuni studi dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), i Comuni metropolitani italiani, con lo sblocco del Patto di stabilità, potrebbero liberare e generare una spesa complessiva per investimenti per un ammontare complessivo di circa 7 miliardi di euro, con una spesa diretta di 3,5 miliardi di euro;
l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, il cosiddetto decreto salva Italia, ha anticipato l'introduzione, dal 2012, dell'imposta municipale unica (IMU), prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo municipale, che ora si applica anche sulle abitazioni principali. Il 50 per cento del gettito del tributo relativo all'abitazione principale e pertinenze è attribuito ai Comuni (il rimanente allo Stato); il Fondo sperimentale di riequilibrio viene ridotto della parte corrispondente al maggior gettito dell'IMU; tale previsione è stata vista in modo negativo dai cittadini e sta creando enormi problemi di carattere procedurale ai Comuni, i quali hanno tempo fino a metà dicembre per stabilire le aliquote da applicare in aumento o variazione di quelle stabilite dal decreto,
impegna il Governo:
1) a prevedere strumenti che, nel rispetto dei limiti di bilancio e nell'ottica di allentare la stretta del Patto di stabilità, possano creare le condizioni per la ripresa degli investimenti promossi dagli enti locali;
2) a garantire misure che, in un'ottica di spending review e nel rispetto del necessario rigore di bilancio, siano in grado di individuare e limitare la spesa pubblica improduttiva degli enti locali, nonché procedere al taglio dei costi delle attività non necessarie per l'efficienza della macchina amministrativa e dei servizi pubblici locali;
3) a promuovere interventi normativi organici, e non frammentari, in modo tale da permettere una programmazione efficiente e tempestiva degli enti locali e garantire la certezza delle regole;
4) a promuovere l'introduzione di misure normative e di procedure chiare volte a rendere più efficaci gli investimenti attraverso il meccanismo del project finance, anche prevedendo agevolazioni per coloro i quali ritengono necessario ricorrere a tale strumento;
5) a promuovere interventi legislativi in grado di snellire gli adempimenti burocratici e la tempistica necessari all'autorizzazione di investimenti sui territori degli enti locali;
6) ad emanare direttive in tema di contabilità degli enti locali orientate a rendere obbligatoria l'adozione del bilancio consolidato negli enti locali per evitare che si scarichino sulle partecipate i debiti degli enti stessi;
7) a prevedere meccanismi premianti per gli enti più virtuosi basati non soltanto sull'efficienza della spesa, quanto anche sull'efficacia dei servizi pubblici offerti ai cittadini.
(1-00637)
DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA - Il Senato,
premesso che:
i Comuni sono l'istituzione più vicina ai cittadini, tale da poter fronteggiare in modo efficace la crisi economica, con investimenti che siano un volano per l'economia e con politiche sociali che sostengano famiglie e persone in difficoltà, garantendo una comunità coesa e solidale;
le manovre economico-finanziarie adottate, da ultimo, nel corso dell'anno 2011 hanno operato ingentissime decurtazioni alle risorse degli enti locali e delle Regioni, con inasprimenti del Patto di stabilità interno e con modifiche strutturali all'assetto tributario in particolare dei Comuni, che hanno prodotto un aumento della pressione fiscale e un'ulteriore riduzione della spesa per investimenti senza un'adeguata riduzione della spesa corrente e l'adozione di modelli più efficienti di produzione dei servizi locali;
i Comuni hanno partecipato più di altri comparti al risanamento della finanza pubblica, essendo il comparto che ha realizzato un surplus rispetto all'obiettivo assegnato dal Patto di stabilità; inoltre l'attuale perdurare della crisi economica evidenzia una crescente fascia di povertà e, quindi, una maggior richiesta ai Comuni di sussidi ed una maggiore spesa proprio rivolta al sociale;
molti enti locali si trovano da tempo in un'oggettiva situazione di difficoltà finanziaria, recentemente accentuata dagli effetti della crisi economica internazionale. Ciò si traduce nel rallentamento dei pagamenti a favore di imprese e cittadini, con effetti fortemente negativi per l'intero sistema economico;
per gli enti locali soggetti al Patto di stabilità interno un ulteriore rallentamento dei procedimenti di spesa deriva dagli stringenti vincoli imposti da tale meccanismo, peraltro necessario al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal diritto comunitario;
i vincoli del Patto di stabilità interno, in base alla normativa vigente, frenano soprattutto i pagamenti relativi alle spese di investimento degli enti locali, che viceversa è opportuno incrementare (compatibilmente con il rispetto degli equilibri di bilancio) per favorire la crescita dell'economia e migliorare la dotazione infrastrutturale pubblica;
da tempo le istituzioni rappresentative degli enti locali, le organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori hanno ripetutamente manifestato la necessità di un intervento teso ad allentare i vincoli del Patto di stabilità interno;
valutato che:
le manovre economiche approvate, con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 (Governo Berlusconi), e con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (Governo Monti), hanno determinato, sul sistema delle Regioni e delle autonomie locali, effetti devastanti sia sul versante finanziario, sia sul versante ordinamentale, comportando un blocco nell'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale e dei suoi decreti attuativi, con una centralizzazione delle risorse peraltro aggravata dalle norme sulla tesoreria unica inserite nel decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni);
deve considerarsi altamente vessatoria nei confronti degli enti locali, oltre che lesiva della loro dignità ed autonomia, la norma recata dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con la quale si impone il ripristino dell'ordinario regime di tesoreria unica statale (di cui all'articolo 1 della legge n. 720 del 1984) secondo cui tutte le entrate degli enti locali devono essere versate presso sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, comportando così la perdita per i Comuni di circa 300 milioni di euro di interessi, proprio in un momento di rilevante contrazione dei trasferimenti statali con conseguente ulteriore impoverimento delle già scarse finanze degli enti locali;
considerato altresì che:
da uno studio condotto dall'IFEL (la fondazione dell'ANCI per la finanza e l'economia locale) sulla base del quadro aggiornato offerto dai bilanci delle città metropolitane, emerge che se le città metropolitane potessero spendere le risorse già in cassa, ma bloccate dal Patto di stabilità, raddoppierebbero la spesa per gli investimenti e per la crescita del Paese. Il tutto senza aumentare le tasse e senza ulteriori indebitamenti;
dallo studio dell'IFEL risulta che la maggiore spesa in conto capitale, se si potessero spendere le risorse già a disposizione dei Comuni, ammonterebbe a quasi 3,5 miliardi, ovvero un aumento immediato di 2 decimi del Prodotto interno lordo (Pil): un raddoppio degli investimenti che arriverebbero dunque a 7 miliardi complessivi, ovvero 4 decimi di Pil. Alla luce di questi numeri il Governo deve rendersi conto che se davvero si vuole spingere la crescita del Paese, bisogna dare ai Comuni la possibilità di fare investimenti in opere immediatamente cantierabili, di accrescere le opportunità di impiego e di sviluppo del lavoro, ed altresì di rendere rapidi i pagamenti alle imprese senza permettere alcun ulteriore indebitamento per gli enti locali,
impegna il Governo:
1) ad adottare le opportune iniziative volte ad allentare i vincoli del Patto di stabilità interno, con particolare riferimento alle spese per interventi infrastrutturali da parte degli enti locali più virtuosi;
2) ad escludere dal computo dei saldi validi ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno le spese per investimenti dei Comuni virtuosi, consentendo così il finanziamento di opere pubbliche di piccole e medie dimensioni, immediatamente cantierabili, adatte all'intervento delle piccole e medie imprese, e creando un volano per le attività economiche, con un effetto di traino tanto più prezioso in questa fase di crisi economica ed occupazionale, tenendo anche conto che le spese degli enti locali per le opere pubbliche rappresentano più del 60 per cento delle spese in conto capitale delle pubbliche amministrazioni;
3) ad adottare iniziative per escludere il più possibile dai saldi utili del Patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
4) a riconsiderare la disciplina in materia di tesoreria unica, introdotta dall'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche valutando l'opportunità di anticipare, con provvedimento normativo, il termine applicativo fissato al 31 dicembre 2014.
(1-00638)
RUTELLI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE LUCA Cristina, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA - Il Senato,
premesso che:
il patto di stabilità interno è stato introdotto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di responsabilizzare direttamente gli enti locali nell'azione di monitoraggio e controllo della finanza pubblica italiana nel contesto dei vincoli europei del patto di stabilità e crescita; dopo quasi 15 anni dalla sua introduzione, lo strumento ha rivelato un'efficacia solo parziale rispetto alle iniziali aspettative, principalmente perché ha prodotto effetti collaterali negativi in termini di penalizzazione degli investimenti pubblici, e ciò anche a causa delle numerose modifiche della normativa che ne regola il funzionamento, mirate principalmente ad adattare il meccanismo agli obiettivi sempre più stringenti delle manovre finanziarie per la correzione dei conti pubblici italiani;
con il passare del tempo, il patto di stabilità interno ha progressivamente ridotto i margini di discrezionalità degli enti locali nella gestione economica e finanziaria, costringendoli ad operare in regime di continua emergenza e a praticare in moltissimi casi tagli consistenti a livello dei servizi erogati alla collettività, incidendo così negativamente sui livelli di benessere dei cittadini; in molti casi, tra l'altro, l'eccessivo inasprimento dei vincoli ha reso paradossalmente quasi impossibile il raggiungimento degli obiettivi imposti dallo stesso patto;
il progressivo inasprimento delle sanzioni a carico degli enti inadempienti ha reso sempre più complicata la vita delle amministrazioni comunali, peggiorando le condizioni di operatività degli enti che non centrano gli obiettivi ed esponendoli spesso al rischio di pericolosi meccanismi di avvitamento e paralisi finanziaria; tra le sanzioni più importanti attualmente in vigore è il caso di ricordare la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore alla media dell'ultimo triennio, il divieto di ricorrere all'indebitamento per fare investimenti pubblici;
a complicare la situazione gestionale dei Comuni sono stati altresì i continui tagli ai trasferimenti da parte dello Stato che hanno di fatto impedito di realizzare un'efficace programmazione economica e finanziaria anche per i Comuni più virtuosi; secondo i calcoli dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, nel periodo 2007-2013 il contributo dei Comuni al conseguimento degli obiettivi delle manovre finanziarie è stimabile cumulativamente in poco meno di 13 miliardi di euro; circa 2,5 miliardi di euro di risparmi sono stati ottenuti dallo Stato per il 2011 e 2012 attraverso il taglio diretto dei trasferimenti erariali ai Comuni;
l'impatto delle manovre finanziarie sui Comuni per gli anni 2011 e 2012 sono previsti rispettivamente in 3,3 miliardi di euro e 3 miliardi di euro; tali tagli risultano particolarmente pesanti, oltre che in termini assoluti, anche in rapporto alla fase critica che l'economia sta attraversando a causa della crisi; il forte irrigidimento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno e, in particolare, la reintroduzione dell'obiettivo in termini di saldo calcolato in base al criterio della "competenza mista" ha determinato e rischia di determinare ancora per il futuro un impatto fortemente negativo sulla spesa in conto capitale; i dati ufficiali dell'ISTAT mostrano che l'applicazione del patto di stabilità interno se, da un lato, giocoforza ha imposto ai Comuni di tenere sotto controllo la spesa corrente, dall'altro lato, li ha costretti anche a tagliare in modo molto pesante la spesa in conto capitale e in particolare gli investimenti pubblici, che sempre secondo valutazioni basate su dati ISTAT dal 2004 al 2010 si è ridotta di oltre 4 miliardi di euro; nel solo 2010 la spesa per investimenti dei Comuni ha registrato una contrazione del 16,5 per cento rispetto al 2009 che, tradotto in termini assoluti, significa circa 2,5 miliardi di euro in meno; alla luce degli obiettivi fissati dal Governo nelle manovre finanziarie varate a partire da settembre 2011 (con la legge n. 183 del 2011 e con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto salva-Italia) si potrebbe avere una riduzione ancora maggiore nel 2012 e nel 2013;
i dati dei rendiconti dei Comuni indicano un ammontare di residui passivi per impegni di spesa in conto capitale pari a circa 35 miliardi di euro; sulla base dei dati ricavati dalle richieste di autorizzazione di spesa avanzate dai Comuni nell'ambito della cosiddetta regionalizzazione del patto di stabilità interno si desume che l'ammontare di spesa per investimenti erogabile in tempi brevi, ma di fatto bloccato dai vincoli del patto, è pari a circa 3,5 miliardi di euro (solo 1,2 miliardi sbloccabili attraverso le compensazioni regionali); le residue risorse disponibili e ancora bloccato permetterebbero di realizzare investimenti in opere infrastrutturali di dimensioni medio-piccole con ricadute positive sia sul territorio e sui cittadini, sia sul tessuto di piccole e medie imprese di settori, quali l'edilizia, in cui la ripresa dell'attività avrebbe un impatto immediato e positivo sui livelli di occupazione;
il blocco della cassa per le spese in conto capitale è anche una delle prinicipali cause dei ritardati pagamenti delle amministrazioni pubbliche per i crediti vantati da molte imprese appaltatrici che hanno in corso contratti per la realizzazione di opere pubbliche,
impegna il Governo:
1) ad assumere entro brevissimo termine i necessari provvedimenti al fine di sbloccare i residui passivi in conto capitale per il triennio 2012-2014, consentendo così ai Comuni di riprendere gli investimenti pubblici almeno entro limiti complessivamente sufficienti a recuperare la contrazione di spesa di oltre 4 miliardi di euro registrata nel periodo 2004-2010 come indicato sopra e ad evitare un'ulteriore contrazione degli investimenti per i prossimi anni;
2) a proporre in tempi brevi una deroga al patto di stabilità interno che attribuisca ai Comuni maggiore discrezionalità nell'utilizzo di alcune categorie di entrate proprie, quali quelle derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'ente o dalla riscossione degli oneri di urbanizzazione, a fronte di spese per investimento in opere di pubblica utilità cruciali per le comunità locali, quali gli edifici scolastici, le reti idriche, la viabilità sul territorio;
3) a disporre una revisione complessiva del patto di stabilità interno nel senso di una maggiore flessibilità, anche al fine di rendere operativa la golden rule e riservare così una corsia preferenziale alle spese per investimenti pubblici anche a fronte di un maggiore rigore per quanto riguarda la spesa corrente.
(1-00639)
RUTELLI, DE ANGELIS, CONTINI, BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, DE LUCA Cristina, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA - Il Senato,
premesso che:
l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";
la tutela del principio di specificità dei comparti pubblici della Sicurezza e della Difesa, e del comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico, garantita dalla qualifica del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;
in ossequio a tale peculiarità, l'intera struttura del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico deve godere di una forte "specificità", in considerazione delle importanti funzioni svolte e degli interessi difesi, che differenzia tale personale dal resto del pubblico impiego;
l'importanza dell'oggetto della tutela, ovvero il presupposto di sorveglianza delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine pubblico, richiede di considerare, quale condizione che eleva virtualmente gli anni di contribuzione indispensabile e funzionale all'efficacia organizzativa delle strutture operative, l'efficienza psicofisica del personale addetto a tale comparto;
tale adeguatezza e idoneità psicofisica nonché il mantenimento di standard di efficienza operativa sono periodicamente verificati, mediante controlli medici, prove fisiche e attività di addestramento;
in virtù di tale specificità il cosiddetto decreto-legge salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011) ha previsto che, in sede di armonizzazione delle regole di quiescenza del personale in questione rispetto a quello dei lavoratori pubblici e privati, si provveda con apposito regolamento;
lo stesso decreto-legge prevede all'articolo 24, comma 18, che con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché del comparto del Soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;
in sintesi, tale armonizzazione si trasformerebbe in un allineamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, la modifica dei requisiti stessi per quella anticipata, la cancellazione dal 2018 dell'ausiliaria e la riduzione a due anni della maggiorazione che eleva virtualmente gli anni di contribuzione;
in considerazione della specificità, inoltre, la cosiddetta armonizzazione non può, tuttavia, tradursi in una penalizzazione per il personale del comparto, considerato che il peculiare limite anagrafico per la cessazione dal servizio è funzionale all'espletamento di specifiche attività a servizio dello Stato;
questo ulteriore provvedimento restrittivo esaspererebbe ancor di più il personale dell'intero comparto, già provato dai tanti interventi in materia di trattamento economico, compromettendone la fiducia verso le istituzioni e l'efficienza lavorativa;
anche in confronto agli altri Paesi europei, i limiti di età previsti per il personale militare e delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco sono inferiori rispetto a quelli vigenti in Italia;
infine la norma sulla specificità prevede un ruolo concertativo dei sindacati e del Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer);
tale ruolo non può essere individuato dall'Esecutivo nell'esercizio del potere regolamentare di cui al comma 18 dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Dalle notizie che sono infatti emerse al riguardo, la bozza regolamentare proposta dal Governo conterrebbe una serie di vizi di eccesso di delega, di straripamento di potere e di eccesso di potere da cui si può presumere che possa scaturire un intenso contenzioso giurisdizionale con il personale,
impegna il Governo:
1) ad istituire nel più breve tempo possibile un tavolo di concertazione con i sindacati rappresentativi, unitamente al Cocer, per giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovino concreto riconoscimento le necessità degli operatori dell'intero settore;
2) ad avviare, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, sostanziali procedure di concertazione atte all'utilizzo congiunto di forme pensionistiche complementari;
3) a dar luogo ad un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione;
4) a prevedere, attraverso lo stesso regolamento di armonizzazione, norme a tutela della specificità del lavoro svolto dal personale del comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso pubblico che, per ragioni funzionali all'esercizio dei propri uffici, è tenuto a lasciare il servizio prima degli altri lavoratori pubblici e privati.
(1-00640)
MARAVENTANO, TORRI, MAZZATORTA, MURA, PITTONI, CAGNIN, VALLARDI, VALLI - Il Senato,
premesso che:
il comma 18 dell'articolo 24 del cosiddetto decreto salva Italia, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che con regolamento da adottare entro il prossimo 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 si proceda all'armonizzazione dell'ordinamento del trattamento di quiescenza del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate nonché del comparto del Soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, "la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti";
in considerazione della predetta specificità lavorativa del personale del comparto Sicurezza e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è indubbio che un innalzamento tout court dell'età pensionabile possa ostacolare la reale capacità operativa dei lavoratori, con conseguenze inevitabili anche sul livello di efficienza della sicurezza del nostro Paese;
il riconoscimento della specificità del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico, infatti, ha proprio lo scopo di valutare la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo, considerando le condizioni di impiego operativo altamente rischioso cui è soggetto, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psicofisiche;
il requisito anagrafico è, pertanto, una conditio sine qua non per l'idoneità al servizio e per l'espletamento di tali attività operative ed addestrative; ne consegue che l'intervento regolamentare deve rispondere al principio di proporzionalità ed essere condizionato dai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati;
il personale del comparto, peraltro, gode di un'autonomia contrattuale limitata rispetto all'esercizio dei diritti sindacali fondamentali, per via del mancato riconoscimento del diritto di sciopero e della piena libertà di organizzazione sindacale;
esiste, altresì, il problema di assicurare a tutte le componenti del comparto Difesa e Sicurezza e Vigili del fuoco esposto ad attività dal rischio comparabile un trattamento equipollente sotto il profilo della tutela infortunistica, con particolare riguardo al personale volontario dei Vigili del fuoco, attualmente penalizzato;
il Governo non ha ancora esercitato le deleghe di cui al comma 7 dell'articolo 27 della legge n. 183 del 2010, relative all'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei Vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso, nonché all'equiparazione del trattamento economico concesso ai volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito;
ribadendo altresì l'opportunità di un inserimento organico del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nel comparto Difesa e Sicurezza;
ritenendo infine auspicabile l'allargamento del medesimo comparto anche al personale delle polizie locali e provinciali,
impegna il Governo:
1) a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, norme di tutela delle specificità del personale del comparto Sicurezza e Difesa e del comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico, con particolare riguardo all'allungamento dell'età pensionabile per il personale operativo in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;
2) ad ancorare organicamente il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle polizie locali e provinciali al comparto Difesa e Sicurezza;
3) ad attuare la delega di cui al comma 7 dell'art. 27 della legge n. 183 del 2010, eliminando le differenze di trattamento attualmente esistenti all'interno del comparto Difesa e Sicurezza tra categorie di personale diverse, ma esposte alla stessa tipologia di rischio, com'è il caso del personale volontario dei Vigili del fuoco incaricato del soccorso tecnico urgente alla stessa stregua di quello permanente in forza al Corpo;
4) a garantire, con disposizioni transitorie, la certezza dei rapporti giuridici già consolidati o in via di maturazione che, per esigenze funzionali, potranno essere prolungati solo su base volontaria;
5) ad istituire con immediatezza un tavolo di concertazione con i sindacati rappresentativi ed il Consiglio nazionale di rappresentanza per giungere ad un regolamento condiviso, nel quale trovi concreto riconoscimento la peculiarità degli operatori del settore;
6) ad aprire, contestualmente alla stesura del regolamento di armonizzazione, un tavolo sulla previdenza complementare, al fine anche di salvaguardare il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, anche attraverso il ricorso al possibile utilizzo di parte dei nuovi risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel richiamato regolamento di armonizzazione;
7) ad avviare un tavolo di lavoro con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate e le rappresentanze del personale per definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli del personale interessato al regolamento di armonizzazione, ai fini della predisposizione di un disegno di legge di delega che preveda un'attuazione differita nel tempo - coordinata con la gradualità dell'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione - e che assicuri la compatibilità finanziaria, anche attraverso un processo di razionalizzazione e modernizzazione delle strutture interessate, coerente con le misure di contenimento della spesa.
(1-00641)
Interrogazioni
LAURO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
l'entità dei disservizi postali nella penisola sorrentina ha raggiunto un livello intollerabile, con gravissimi danni alla vita civile dei cittadini, all'attività dei professionisti, alla normale funzionalità delle amministrazioni locali e, aspetto non secondario, all'economia di uno dei comparti turistici più preziosi della Campania e dell'intero Paese;
gli uffici postali sono divenuti una sorta di "supermercato", dove è possibile comprare di tutto: libri, prodotti musicali ed anche elettrodomestici, questi ultimi senza necessità di esposizione, perché acquistabili mediante cataloghi distribuiti ai "clienti" (più che utenti);
nei locali, ove si accedeva per ritirare o spedire plichi postali o per effettuare pagamenti (a mezzo vaglia o conto corrente), od incassare rimesse attraverso il servizio postate, si effettuano, oggi, vere e proprie operazioni bancarie, anche di prestiti, ben propagandate attraverso apposita pubblicità;
a fronte di tutto ciò, l'insostenibilità della situazione attuale è desumibile dai seguenti dati: una qualsiasi lettera non giunge al destinatario prima di una settimana; ancor più drammatico è il recapito dei telegrammi, i quali impiegano fino a 15 giorni per essere recapitati; le cartoline di ritorno delle raccomandate giungono dopo 15-20 giorni, persino quelle del servizio giudiziario, per cui spesso non si è in condizioni di dare prova della notifica;
le tariffe sono rimaste pressoché le stesse, se non aumentate, e l'organizzazione è programmata, spesso, in modo da evitate i presupposti di un reclamo: il francobollo non viene annullato, privando il destinatario della possibilità di conoscere la data di spedizione e poco interessa a Poste italiane SpA che quel francobollo possa essere riutilizzato;
la posta viene distribuita ogni settimana; la maggior parte della posta ordinaria non viene bollata, per cui non si può reclamare per il ritardo; le lettere con i bollettini di pagamento del telefono, dell'energia elettrica e dell'acqua giungono, sistematicamente, in ritardo e si deve lottare con gli enti erogatori per non pagare la mora per il ritardato pagamento. Quando, addirittura, le bollette non giungono affatto a destinazione;
i postini sono cambiati ed i nuovi non conoscono bene i recapiti, per cui o depositano la corrispondenza negli androni dei palazzi o la respingono perché sconosciuta;
considerato che:
la trasformazione delle Poste in un'azienda multiservizi potrebbe essere accettata, se il servizio originario, cioè quello postale, fosse svolto almeno con la medesima efficienza e diligenza del passato (una volta, se un recapito postale di posta ordinaria avveniva oltre i termini congrui, tre o quattro giorni, si poteva reclamare e se ciò avveniva per espressi o raccomandate le conseguenze erano molto serie per i responsabili);
l'intero sistema deve essere riequilibrato, in quanto i compiti postali sono divenuti una mera attività commerciale, nella quale si cerca di risparmiare, poco importando a Poste italiane SpA, se tutto il servizio non è più conforme agli scopi istituzionali,
si chiede di sapere quali interventi immediati di competenza il Governo intenda porre in essere, presso i vertici di Poste italiane SpA, per rimuovere questa situazione di allarmante inefficienza dei servizi postali nella penisola sorrentina, che presto, se non rimossa, spingerà l'utenza a promuovere una class action contro la società, con richiesta di risarcimento dei danni, provocati all'intera economia turistica della zona.
(3-02851)
FLERES, POLI BORTONE, VIESPOLI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
in data 10 maggio 2012 il Ministro per i rapporti con il Parlamento Giarda riferiva in 5a Commissione permanente (Bilancio) del Senato e V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera sulla revisione della spesa pubblica;
in particolare con riferimento ai costi del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria si rilevano dati a giudizio degli interroganti inquietanti sulla gestione del servizio intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, una voce di spesa che incide, secondo quanto riferito dal Ministro, per il 40 per cento del totale delle spese di giustizia;
le intercettazioni rappresentano uno strumento utile e talora fondamentale per le indagini, e i dati che emergono dalla relazione depositata dal Ministro stesso in occasione della seduta impongono una seria riflessione per le loro dimensioni;
a parte i costi, emerge che l'attività di noleggio degli apparati (registrazione, conservazione analisi, trattamento dei dati relativi all'attività di intercettazione telefonica, ambientale, telematica o via Internet) viene espletata sul libero mercato dalle singole Procure della Repubblica in assenza di specifica normativa in materia e che, pertanto, il noleggio delle strumentazioni in questione è avvenuto mediante affidamento diretto modalità che, oltre ai maggiori costi derivati dalla parcellizzazione delle domande, ha anche ingenerato una procedura di infrazione comunitaria da parte della Commissione europea che contesta in particolare l'assoluta assenza di un procedimento ad evidenza pubblica europea per l'acquisizione e il noleggio di tali strumentazioni;
a tale costosa e assai discutibile procedura di acquisizione dei servizi, si aggiunge anche, sempre secondo il Ministro, la necessità di rivedere anche il listino per le prestazioni obbligatorie, listino del tutto desueto e fonte di cospicui esborsi a carico della finanza pubblica;
nelle voci di spesa da razionalizzare nella relazione del Ministro non compaiono le spese, ingentissime, di rimborso ai Comuni per affitti passivi delle tantissime sedi degli uffici giudiziari,
si chiede di conoscere:
da quali aziende e con quali costi le singole Procure abbiano acquisito servizi di "noleggio apparati" per le intercettazioni, secondo quali modalità abbiano proceduto agli affidamenti e se il Ministro in indirizzo non ritenga censurabile la circostanza che, pur in assenza di specifica normativa in materia (non possono essere in alcun modo adotti motivi di intercettazioni e sicurezza) le Procure non abbiano avvertito comunque il dovere di ricorrere a procedure di evidenza pubblica europea per l'acquisizione ed il noleggio delle strumentazioni in questione;
se, a seguito di tali procedure di acquisizione di servizi, ritenga che siano state assicurate tutte le garanzie di privacy rispetto alla delicatezza delle informazioni trattate;
se sia accaduto che anche per altri servizi (informatizzazione, acquisto materiali, eccetera) le Procure abbiano adottato lo stesso comportamento;
quali siano i motivi per i quali il Ministero, pur sollecitato da numerose interrogazioni e nell'ambito di disegni di legge in materia, non abbia inteso, ad oggi, perseguire la strada del leasing più che quelle del ricorso all'affitto per le sedi giudiziarie, impoverendo in tal modo sempre più le casse dello Stato e rinunciando al legittimo accrescimento del suo patrimonio;
se non ritenga di dover dar vita ad una commissione d'indagine interna, per verificare i fatti evidenziati nella relazione del ministro Giarda con particolare riferimento alle numerose criticità.
(3-02852)
PASSONI - Al Ministro della salute - Premesso che:
il Consiglio regionale della Toscana ha recentemente approvato una legge che semplifica l'utilizzo di farmaci a base di cannabinoidi come ausilio terapeutico a pazienti colpiti da patologie come distrofia muscolare, artrite, sclerosi multipla, glaucoma e nei trattamenti palliativi per i malati oncologici;
già nel 2007, con il decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, alcuni principi attivi cannabinoidi sono stati inseriti nella tabella II, sezione B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, rendendone possibile l'utilizzo a fini terapeutici a livello nazionale;
la nuova normativa toscana disciplina l'utilizzo di tali farmaci nel servizio sanitario regionale semplificando la complessa normativa nazionale, riducendo il tempo necessario per riuscire ad ottenere questo tipo di medicine prodotte all'estero e fornendo regole e procedure chiare per medici e pazienti. Le farmacie ospedaliere potranno inoltre fornire il farmaco ai pazienti gratuitamente, con costi a carico del servizio sanitario;
in base a quanto previsto dalla normativa regionale inoltre, dopo l'inizio del trattamento in ambito ospedaliero, il paziente potrà proseguire la terapia a domicilio anche a seguito delle dimissioni, con un risparmio di spesa sanitaria e un miglioramento delle condizioni di cura;
la normativa si fonda sulla provata efficacia farmacologica dei cannabinoidi, e consentirà peraltro di diminuire l'uso degli oppiacei chimici, in primis la morfina, e di permettere a chi soffre di mitigare il dolore in maniera totalmente legale, senza dover ricorrere al mercato nero per procurarsi del sollievo,
si chiede di sapere se, alla luce dell'importanza dei farmaci a base di cannabinoidi nella terapia del dolore e nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nel rispetto delle prerogative delle Regioni in materia, intraprendere iniziative politiche tese a favorire decisioni da parte delle Regioni stesse nel senso di estendere le realtà che consentano la somministrazione di detti farmaci, anche seguendo l'iter previsto dalla nuova legge della Regione Toscana, in tutto il territorio nazionale.
(3-02853)
GRANAIOLA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
l'11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato sta discutendo i disegni di legge (AC 3233) Moffa ed altri, recante "Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico", approvato dalla Camera dei deputati e (AS 2429) Lannutti ed altri, recante "Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico", che hanno suscitato diffuse aspettative tra i giornalisti non inquadrati con contratto di lavoro subordinato;
sul tema la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva al fine di approfondire l'inquadramento economico e normativo degli operatori del settore che ha rivelato l'esistenza di una diffusa condizione di disagio, con particolare riguardo ad alcune categorie maggiormente esposte, quale quella dei cosiddetti free lance, per l'ampio ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, a partite IVA spesso monomandatarie, a collaborazioni occasionali e, non di rado, a vero e proprio lavoro a cottimo, tanto che solo il 19,57 per cento degli iscritti all'albo dei giornalisti risulta inquadrato con contratto di lavoro subordinato;
secondo ricerche svolte dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, i corrispettivi erogati per tali collaborazioni ai giornalisti sono spesso tanto esigui da risultare scandalosi, pochi centesimi, 2, 3 o 5 euro ad articolo;
inoltre, la quota di iscritti all'albo che dichiara redditi inferiori ai 5.000 euro annui, collocandosi ampiamente al di sotto della soglia di povertà, ammonta al 55 per cento;
i citati disegni di legge recano norme volte a garantire anche nel lavoro dei giornalisti l'attuazione del principio dell'equo compenso, che trova fondamento nell'articolo 36 della Costituzione e nella normativa civilistica generale e a favorire la regolarizzazione contrattuale dei giornalisti interessati;
nel corso dell'esame presso la Commissione, il vice ministro Michel Martone ha anticipato l'intenzione del Governo di presentare emendamenti al testo;
considerato che:
il disegno di legge "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (AS 3249) che annovera, tra l'altro, tra i propri obiettivi la realizzare di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico che favorisca l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, che valorizzi l'apprendistato, che ridistribuisca in modo più equo le tutele dell'impiego, contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilità e usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti, non si occupa proprio del settore giornalistico, nel quale il numero di lavoratori precari e sottopagati è addirittura la stragrande maggioranza della forza lavoro;
è da tutti condivisa la necessità di salvaguardare la libertà ed il pluralismo dell'informazione, ma non è concepibile che tale obiettivo sia conseguito a prescindere dalle condizioni di lavoro dei giornalisti e dalle loro prospettive di vita,
si chiede di sapere:
quale sia la posizione del Ministro in indirizzo nel merito dei disegni di legge citati in premessa, con particolare riguardo al tema del cosiddetto equo compenso;
se ritenga condivisibile che il lavoro giornalistico possa essere escluso dalla disciplina del mercato del lavoro recata dal disegno di legge "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (AS 3249), in corso di discussione al Senato.
(3-02854)
PASSONI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la Champion SpA, azienda produttrice di abbigliamento sportivo con sede a Carpi (Modena), ha un suo ufficio progettazione a Scandicci (Firenze), dove lavorano circa 50 dipendenti, in prevalenza donne;
l'azienda ha deciso di chiudere lo stabilimento locale, comunicando alle dipendenti che l'unica opzione per loro è il trasferimento nella sede di Carpi, a 150 chilometri di distanza;
nel mese di novembre 2011 sono state inviate le prime raccomandate che comunicavano, senza alcun preavviso, il trasferimento di un intero reparto (logistica, amministrazione e sistemi informatici) presso la sede di Carpi. Ai primi di febbraio 2012 altri lavoratori hanno ricevuto la medesima missiva, con le stesse modalità;
il 9 marzo l'azienda, messa alle corde dai lavoratori, ha dichiarato la propria intenzione di voler chiudere l'intera sede di Scandicci, indicando come termine la fine di agosto (poi anticipato al 2 luglio) e inviando una lettera di trasferimento a tutti i restanti dipendenti;
da quel momento, l'azienda ha rifiutato qualunque contatto con sindacati e istituzioni, così come ha rifiutato di ascoltare le proposte di queste ultime, in primis la Provincia di Firenze, in merito a interventi a sostegno dei lavoratori impossibilitati a trasferirsi;
considerato che:
la proprietà sta avendo un atteggiamento a giudizio dell'interrogante incomprensibile nel rifiutare il dialogo con le istituzioni locali e i lavoratori, sino a negare ai propri dipendenti che non hanno la possibilità di trasferirsi qualsiasi ammortizzatore sociale;
desta altresì sconcerto il fatto che la proprietà stessa mostri così scarsa sensibilità soprattutto verso le proprie dipendenti e gli oggettivi problemi che proprio sull'occupazione femminile verranno a scaricarsi in caso di trasferimento a svariati chilometri di distanza rispetto all'attuale posto di lavoro;
in una fase così delicata e complicata nella vita del Paese, con una crisi che produce effetti pesantissimi nelle condizioni di lavoro delle persone, sarebbe assai auspicabile che le aziende percepissero e rispettassero il senso di una responsabilità sociale più forte;
la vicenda della Champion comporta una riflessione più generale circa il fatto che la necessaria definizione di nuove regole per il mercato del lavoro, sulla quale il Parlamento è impegnato attraverso la discussione del disegno di legge Atto Senato 3249, non può da sola risolvere l'universo dei problemi che attengono alla sensibilità e alla correttezza nelle relazioni sindacali tra lavoratori e imprese, rimarcando la necessità di un alto senso di responsabilità da parte di tutte le parti sociali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intraprendere iniziative volte a favorire l'apertura di un dialogo tra le istituzioni locali, le rappresentanze sindacali e la proprietà, con l'obiettivo di risolvere positivamente una vicenda che stupisce in particolar modo perché coinvolge un'importante marchio italiano.
(3-02856)
FIORONI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
nel 2007 l'Italia ha ratificato con legge n. 167 del 2007 la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003;
per patrimonio culturale immateriale devono intendersi le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale;
tale riconoscimento si concretizza con l'iscrizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale;
dalle notizie a disposizione dell'interrogante risulta che la storica «corsa dei ceri di Gubbio» in Umbria era stata addirittura inserita al primo posto nella graduatoria provvisoria stilata, a suo tempo, dal Ministero;
sin dal 2009 l'amministrazione comunale di Gubbio, le associazioni culturali coinvolte, gli artigiani e i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti nella festa avevano formato un gruppo di lavoro e predisposto un dossier di candidatura. Nell'aprile del 2010 una rappresentanza del gruppo di lavoro aveva partecipato ad un incontro presso la sede del Collegio romano del Ministero (Ufficio patrimonio mondiale Unesco), nel corso del quale erano state illustrate le procedure di compilazione del formulario e del dossier di candidatura;
tra il maggio 2010 e il febbraio 2011 il gruppo di lavoro aveva prodotto un dossier completo che è stato successivamente riconsegnato all'Ufficio patrimonio Unesco del Ministero. Il segretariato Unesco aveva poi fatto pervenire agli interessati una nota relativa all'avviso di ricezione della candidatura eugubina ma senza considerazioni relative all'esito della candidatura;
considerato altresì che:
la Regione Umbria recentemente, proprio a testimoniare l'autenticità e la valenza culturale, storica di cui è portatrice la festa dei ceri, ha riconosciuto tale evento culturale tramite apposita legge regionale;
il 15 maggio 2012 si celebra la festa dei ceri, senza che sia possibile disporre di informazioni dettagliate sull'esito della candidatura Unesco,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in grado di fornire delle informazioni dettagliate sullo stato della candidatura della "Festa dei ceri di Gubbio" per l'iscrizione all'interno della lista Unesco rappresentativa del patrimonio culturale immateriale;
quali siano i criteri adottati nella selezione delle candidature e quali i tempi prevedibili per una risposta certa sull'esito della candidatura eugubina.
(3-02857)
MALAN, BONFRISCO, SALTAMARTINI, CARRARA, COMPAGNA, BALBONI, FILIPPI Alberto, ESPOSITO, DI GIACOMO, PALMIZIO, FANTETTI, SAIA, ZANOLETTI, IZZO, CECCANTI, PORETTI, DE GREGORIO, BRUNO, CORONELLA, SARRO, PALMA, VICECONTE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
migliaia di onesti contribuenti stanno in questi giorni ricevendo lettere firmate da direttori dall'Agenzia delle entrate su carta recante il marchio dell'Agenzia accanto allo stemma della Repubblica italiana, con dettagliate richieste di documentazione relativa a dichiarazioni dei redditi del passato, in cui si minaccia che l'ufficio, nel caso di mancato invio della documentazione richiesta entro 30 giorni, procederà alla rettifica dei dati dichiarati e alla comunicazione dell'esito del controllo e delle relative somme dovute; in pratica, tutte le somme portate in detrazione verrebbero considerate nulle, e al contribuente verrebbero immediatamente richiesti pagamenti di migliaia di euro, anche se non dovuti, con la ben nota aggiunta di sanzioni, interessi e spese;
le lettere, a meno che non siano state lasciate colpevolmente giacere per settimane dagli stessi operatori dell'Agenzia, riportano generalmente date false, in quanto giungono dagli uffici più vicini al contribuente, spesso a poche centinaia di metri, quando la data riportata è passata da almeno 20 giorni; la scadenza di 30 giorni risulta perciò vaga, se non addirittura ridotta a 10 giorni, perché la vittima non ha alcuna facoltà di dimostrare la data di ricezione; la statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede, all'articolo 3, comma 2, che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno, neppure se approvate per legge;
al contribuente viene richiesto di "trasmettere" numerosi documenti, tra i quali la copia dell'atto di acquisto dell'immobile dichiarato come abitazione principale, i documenti relativi al mutuo e altri che sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate, presso la quale può infatti consultarle lo stesso interessato, non senza difficoltà per i frequenti cambi del numero di identificazione personale; è perciò uno spreco di denaro dei cittadini, e un'odiosa vessazione del contribuente, far perdere tempo a impiegati pubblici per richiedere, ricevere e controllare documenti che possono trovare nel proprio archivio informatico;
a tutti i lavoratori, anche dipendenti, anche pubblici viene richiesta la documentazione relativa ai contributi previdenziali versati alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza; anche questi dati possono essere facilmente reperiti presso gli enti previdenziali, o presso il datore di lavoro; ancor meglio, si tratta di dati contenuti nel CUD, certamente reperibile da parte della pubblica amministrazione;
viene inoltre richiesta al contribuente una non meglio identificata dichiarazione relativa alla data di destinazione dell'immobile ad abitazione principale; se si tratta di un'autocertificazione, essa è già stata espressa nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel corso degli anni ed è pertanto del tutto superflua; se si tratta invece di una certificazione anagrafica non si vede perché l'Agenzia non se la procuri direttamente attraverso i suoi potenti mezzi, dato che da anni i suoi massimi dirigenti si vantano di fare ogni sorta di controlli incrociati; inoltre, tale richiesta è in contrasto con l'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come recentemente modificato con l'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; la norma è così stringente che l'unico certificato presentabile sarebbe nullo per legge; l'articolo 40, comma 01, del citato decreto prevede infatti che "le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni" sostitutive; e il comma 02 stabilisce addirittura che «sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;
nelle richieste dell'Agenzia, anche in considerazione del fatto che sono del tutto prive di un recapito di posta elettronica e l'unica via indicata per inviare i documenti richiesti è una "busta" sull'esterno della quale si è richiesti di apporre un certo numero identificativo, è ravvisabile inoltre una violazione del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in generale, e in particolare l'articolo 3, comma 1, il quale garantisce il "diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni";
l'articolo 12, comma 5, stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni";
lodevolmente, in tali richieste, viene indicato il nome del responsabile del procedimento con un numero telefonico cui il contribuente è invitato a rivolgersi per chiarimenti e informazioni; sembrerebbe una via utile per richiedere un indirizzo di posta elettronica, la decorrenza precisa dei 30 giorni, la possibilità di inviare i documenti per altre via che non sia la menzionata "busta"; ma, nella quasi totalità dei casi, a tale numero non risponde nessuno, ad alcuna ora del giorno; del resto, la lettera dell'Agenzia non indica in alcuna sua parte gli orari d'ufficio;
per tentare un contatto con l'Agenzia, alla vittima dell'abuso, essendo impossibile contattare il responsabile del procedimento, non resta che telefonare al numero della sede interessata, reperibile su Internet; ma i risultati di tentativi esperiti dagli interroganti sono sconfortanti;
venerdì 11 maggio 2012, Agenzia delle entrate di Roma, sede Direzione provinciale I - Trastevere, via Ippolito Nievo, 36, telefono 06.583191; ore 10:20, una voce registrata avverte che gli operatori sono momentaneamente occupati, dopo di che si passa al segnale di suoneria cui non segue alcuna risposta fino alla cessazione della comunicazione; la cosa si ripete alle ore 10:28, 11:10 e 11:30; alle 12:04 il telefono appare staccato e non squilla neppure; alle 12:32 si ripete quanto accaduto nelle prime quattro occasioni;
venerdì 11 maggio 2012, sede Direzione provinciale I - Roma 2 Aurelio, largo Lorenzo Mossa, 8, telefono 06.660381; ore 10:33: una voce registrata informa sugli orari d'ufficio, che in quel giorno solo aperti dalle ore 8 alle 12 e dunque in quel momento sarebbe aperto ma nessuno risponde; la voce informa altresì che per informazioni e prenotazioni occorre chiamare il numero 848.800444; tale numero annuncia che vi sono 77 chiamate in attesa; non accade di avere una risposta anche restando in attesa per 15 minuti;
venerdì 11 maggio 2012, sede Direzione provinciale I - Roma 3 Settebagni, via di Settebagni, 384, telefono 06.872831: risposta solo al secondo tentativo e dopo 10 minuti di attesa;
venerdì 11 maggio 2012, sede Direzione provinciale I - Pinerolo - via Martiri del XXI, 106, telefono 0121.391911: ore 11:53: nessuna risposta; ore 12:48: nessuna risposta;
venerdì 11 maggio 2012, sede Direzione provinciale I Torino - Chieri, strada Valle Pasano, 4, telefono 011.9472550: rimanda al 848.800444;
venerdì 11 maggio 2012, sede Direzione provinciale I Torino - Moncalieri, corso Savona, 16, telefono 011.6824411; per informazioni rinvio al solito 848.800444, per appuntamenti al numero di telefono 199.126003; chiamando quest'ultimo numero risponde una voce registrata: "il servizio da lei richiesto non è disponibile";
martedì 15 maggio 2012, sede Direzione provinciale Palermo 1, via Konrad Roentgen, 3, telefono 091.6803001: ore 10:50: nessuna risposta; ore 12:00: nessuna risposta;
martedì 15 maggio 2012; sede Direzione provinciale II - Milano II - via Ugo Bassi, 4A, telefono 02.69716: ore 10:26: rimanda al 848.800444,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che dirigenti di un'agenzia alle sue dipendenze impongono adempimenti fiscali secondo tempistiche vietate dalla legge, richiedono documenti già in possesso dell'Agenzia ovvero di altre amministrazioni pubbliche alle quali dovrebbero per legge direttamente rivolgersi;
se sia a conoscenza del fatto che detti dirigenti minacciano coloro che non sottostanno a tali richieste illegali di un grave ed ingiusto danno;
come giudichi il fatto che dirigenti pubblici, su documenti recanti lo stemma della Repubblica appongano date false, ovvero ritardino di settimane il loro invio, in ogni caso con l'effetto di imporre tempi impossibili per gli adempimenti del contribuente, inclusi alcuni ai quali egli non è tenuto;
se non ritenga che tali vessazioni causino grave danno a migliaia di cittadini, sia dal punto di vista materiale, poiché per sfuggire alle ingiuste conseguenze minacciate devono impiegare tempo e denaro sottraendoli al proprio lavoro o alla propria famiglia, sia dal punto di vista psicologico, per l'esasperazione indotta e il timore di gravi sanzioni alle quali in molti casi non sarebbe in grado di far fronte;
se non ritenga che i gravi e deprecabili episodi di violenza, contro le agenzie fiscali o contro se stessi, da parte di cittadini non possano essere facilitati da simili atteggiamenti, e chi, a suo parere, ne sarebbe il responsabile morale;
quali provvedimenti urgenti di competenza intenda prendere per far cessare immediatamente tali abusi;
quali provvedimenti urgenti intenda prendere nei confronti dei responsabili di violazioni della legge e dei diritti dei cittadini;
quali provvedimenti intenda prendere nei confronti di coloro che, indicati come riferimento per informazioni e chiarimenti, si rendono del tutto irreperibili, ovvero nei confronti di coloro che li hanno indicati senza prendere provvedimenti affinché siano in grado di svolgere il proprio compito;
se i responsabili abbiano fruito dell'esenzione dal blocco delle retribuzioni, recentemente introdotta con provvedimento di urgenza unicamente a beneficio del personale dell'Agenzia delle entrate;
se vi siano meccanismi premiali rispetto ai risultati ottenuti in termini di esazione di somme che possano indurre taluni funzionari o dirigenti a violare le leggi pur di ottenerli, e in ogni caso quali siano tali meccanismi;
se siano anche previsti meccanismi disincentivanti tali violazioni.
(3-02860)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
AMATO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
nel corso della puntata del 6 maggio 2012 della trasmissione di Rai 3 "Report", sono state denunciate circostanze relative alla gestione economica dell'Università di Siena che destano allarme;
in particolare, secondo il professor Grasso, docente di Anatomia dell'ateneo senese, interpellato da "Report", nel corso degli ultimi anni si sarebbe perpetrato un consolidato regime di irregolarità nella redazione dei bilanci, coniugato ad un uso privato di mezzi e strutture pubbliche. Comportamenti che hanno condotto a situazioni di palese diseconomicità in seno all'università, quali, come indicato dal professor Grasso, la coesistenza di ben due facoltà di Lettere, o il mantenimento di altre facoltà, cosiddette "senza studenti", come testimonia, ad esempio, il corso di laurea triennale in Chimica in cui risultano iscritti solamente 8 studenti;
nel mese di aprile 2012, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università degli studi di Siena, analogamente a quanto fatto sia in occasione della variazione di bilancio 2010 che del bilancio preventivo 2011, ha espresso parere non favorevole anche sul bilancio consuntivo per il 2011, evidenziando circostanziate criticità e ponendo alcuni fondamentali rilievi, così ripresi dalle testate on line della stampa senese: ai fini della riduzione della situazione di squilibrio strutturale si evidenzia una riduzione del disavanzo di parte corrente dell'anno 2011 derivante, tra l'altro, dall'attivazione di misure di pensionamento anticipato del personale docente e di mobilità territoriale per il personale tecnico-amministrativo. L'esito del pensionamento anticipato consegue alla sostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con conferimento di incarichi di insegnamento. Al riguardo il Collegio ha espresso perplessità sulla misura adottata in quanto, in caso di vacanza del posto, avrebbero dovuto essere applicate, per quanto compatibili, le ordinarie procedure di reclutamento dei dipendenti pubblici. Inoltre, ha segnalato che non sarebbero stati indicati i riferimenti normativi che avrebbero consentito il cumulo, sulla stessa posizione funzionale, dell'assegno pensionistico con il corrispettivo pattuito per la prestazione contrattuale. Il disavanzo di amministrazione sarebbe pari a 43.621.197,94 euro e risulterebbe incrementato rispetto a quello dell'esercizio precedente, che è pari a 37.798.498,73 euro;
valutato che l'atto richiamato è stato poi approvato in data 27 aprile 2012 dal Consiglio d'amministrazione dell'ateneo senese con 13 voti contro 7 (3 astenuti e 4 contrari);
si ricordano i precedenti atti di sindacato ispettivo (le interrogazioni a risposta orale 3-01674, 3-01735, 3-01785, 3-01937, 3-02148 e 3-02591, e l'interrogazione a risposta scritta 4-06375) presentati dall'interrogante a partire dal 21 ottobre 2010 al 17 gennaio 2012 onde informare il Ministro in indirizzo su fatti di inusitata gravità sotto il profilo procedurale, amministrativo e gestionale, direttamente o indirettamente riguardanti gli attuali vertici dell'Università di Siena, con i quali si reiterava altresì la richiesta di valutare l'opportunità di operare un commissariamento ministeriale dell'ateneo. Tutte le interrogazioni non hanno mai ricevuto risposta;
ricordato inoltre che:
in data 11 novembre 2011, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di 10 indagati nel procedimento relativo alla regolarità dell'elezione del Rettore avvenuta nell'anno accademico 2010/2011. Indagini che ipotizzano a carico degli indagati, componenti del seggio e della commissione elettorale, il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", introduce nuove modalità per l'elezione del Rettore;
considerato che:
fu l'allora Ministro, all'atto di nomina del Rettore, a ricordare la rilevanza dell'esito delle indagini in corso ai fini di una piena legittimazione delle nuova figura apicale dell'università, precisando che tale decreto di nomina non intendeva quindi esprimere una valutazione su profili di merito, in relazione ai quali si attendevano i risultati delle indagini in corso;
dalle intercettazioni pubblicate nel dicembre 2011 dai quotidiani di Siena derivanti dall'inchiesta della magistratura senese sui presunti brogli dietro all'elezione del Rettore, si evince chiaramente l'esistenza di un sodalizio tra l'allora Direttore generale del Ministero e l'attuale Rettore, che conferma la piena consapevolezza da parte del dirigente sia della delicatezza delle circostanze attinenti all'emanazione del decreto di nomina dello stesso Rettore, sia dei rischi legati al concorso-selezione propedeutico alla nomina, anch'essa poi acquisita dalla Procura della Repubblica di Siena per accertamenti, dell'attuale direttore amministrativo dell'ateneo. Costei, peraltro, già condannata, nel 2007, dalla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna per gravi irregolarità amministrativo-contabili nell'esercizio delle sue funzioni nel medesimo incarico di Direttore amministrativo dell'Università di Bologna,
si chiede di sapere:
se, nel dovuto rispetto dell'autonomia dell'Università di Siena, dato il particolare contesto attinente all'elezione del Rettore dell'Università segnalato con i citati atti di sindacato ispettivo e ricordate le recenti regole circa l'elezione dei Rettori universitari, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare l'avvio di procedure di commissariamento del Rettore ed indire nuove elezioni, onde conferire piena legittimazione al vertice dell'ateneo;
quali siano le sue valutazioni riguardo alla possibile esposizione ad un ulteriore danno erariale per l'Università di Siena ravvisata dal collegio dei sindaci revisori sul bilancio consuntivo 2011 qualora si verificasse come irregolare il cumulo dell'assegno pensionistico con il corrispettivo del contratto stipulato con i docenti in quiescenza anticipata;
se, infine, corrisponda a verità il fatto che alcuni professori, già iscritti nel registro degli indagati per presunti brogli in capo all'elezione del Rettore, e per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio, siano stati contestualmente o successivamente eletti a cariche di particolare rilievo all'interno degli organi dell'Università di Siena; in caso affermativo, quale ne sia la sua valutazione, anche alla luce della prassi secondo la quale il Senato accademico può disporre la sospensione cautelare di un docente oggetto di indagini giudiziarie.
(3-02850)
RUSCONI, VITA, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, PROCACCI, SOLIANI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
nei giorni scorsi le università hanno pubblicato i bandi che regolano l'accesso al TFA (tirocino formativo attivo), il corso annuale, a numero chiuso, che permette di ottenere l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui è imminente l'avvio;
dai primi bandi pubblicati si apprende che i costi di iscrizione e di partecipazione ai TFA oscillano tra i 2.000 e 3.000 euro, ovvero il costo di un anno accademico, senza, tra l'altro, che sia stata prevista alcuna modulazione in base alle situazioni reddituali dei corsisti;
a giudizio degli interroganti si tratta di costi esorbitanti, ingiustificati e proibitivi per una larga fascia di popolazione, soprattutto quella meno abbiente, a cui di fatto viene precluso l'accesso all'insegnamento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei costi di iscrizione e di partecipazione fissati dalle diverse università per l'accesso al corso TFA e quale sia la sua valutazione;
se non ritenga doveroso e necessario intervenire, con la massima urgenza e attraverso gli strumenti più opportuni, affinché l'accesso ai corsi TFA e, quindi, l'accesso all'insegnamento, possa essere consentito a tutti gli aspiranti docenti meritevoli, indipendentemente dalle loro possibilità economiche.
(3-02855)
SOLIANI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
sabato 12 maggio 2012, alle ore 19.30 circa, un gruppo di aderenti al movimento neofascista "CasaPound", proveniente da piazzale Pio Montermini, si presentava in via Carmignani nel quartiere Montanara di Parma, in assetto squadristico, con in mano bottiglie, cinghie e sassi con il chiaro obiettivo di andare allo scontro con esponenti del comitato antifascista del quartiere, che sostavano sulla medesima strada di fronte al bar "Arci Minerva";
lo scontro, che ha provocato contusi e che è stato motivato da CasaPound come risposta ad una provocazione diretta ad uno degli aderenti allo stesso movimento da parte di esponenti antifascisti, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi qualora non fosse intervenuta di lì a pochi minuti la Polizia;
nel pomeriggio nella sede di Casa Pound in via Jacchia aveva avuto luogo una festa per l'inaugurazione, a seguito della ristrutturazione, della sede, festa che già aveva provocato allarme nel quartiere e segnatamente nei membri del comitato antifascista; sul luogo era già intervenuta la Polizia di Stato che aveva provveduto ad allontanare gli intervenuti al termine della manifestazione;
il preoccupante clima di tensione che si era venuto a creare all'interno del quartiere a seguito di tale evento ha spinto, tra l'altro, la stessa interrogante a recarsi in zona per accertare lo stato delle cose e favorire il ripristino di un clima di serenità, avendo ben presente il disagio dei cittadini della zona;
l'interrogante, giunta in via Carmignani prima dello scontro, ha preso immediatamente contatto con il Questore di Parma che rassicurava la stessa sull'avvenuto allontanamento degli aderenti di CasaPound; tuttavia, dopo pochissimi minuti, mentre camminava sulla strada, vedeva l'arrivo a passo di carica del gruppo di CasaPound, e, sottraendosi allo scontro, immediatamente riprendeva il contatto con le Forze dell'ordine che di lì a poco giungevano sul posto;
considerato che:
il grave episodio verificatosi il 12 maggio è l'ultimo di numerosi fatti analoghi occorsi in questi anni dopo l'insediamento di CasaPound nello stesso quartiere a Parma, città di profonda tradizione democratica e antifascista;
la città di Parma, interessata a breve dal ballottaggio delle elezioni amministrative, ha bisogno, in particolare in questi giorni, di serenità e di un clima che alimenti un pacifico confronto democratico;
la stessa interrogante in data 22 dicembre 2009 con atto 4-02467, a cui, peraltro, a tutt'oggi non è stata data alcuna risposta, chiedeva al Ministro in indirizzo informazioni e chiarimenti circa l'attività svolta dall'associazione CasaPound;
in particolare, nella suddetta interrogazione si evidenziava come l'associazione, secondo quanto si legge sul sito Internet, "si propone di sviluppare in maniera organica un progetto ed una struttura politica nuova, che proietti nel futuro il patrimonio ideale ed umano che il Fascismo italiano ha costruito con immenso sacrificio";
si evidenziava altresì che nel suo programma, al punto 18, si propone di riscrivere la Costituzione: "La Costituzione della Repubblica Italiana va riscritta. Essa è opera di uomini che la compilavano all'indomani della guerra civile ed adempivano a quel compito nella scia dei carri armati stranieri";
si prendeva atto, inoltre, che i suoi esponenti in numerose interviste e comunicati si definiscono "fascisti del terzo millennio" e si rifanno esplicitamente al programma di San Sepolcro, elaborato da Mussolini nel marzo 1919, con il quale furono fondati i Fasci di combattimento, e alla Repubblica di Salò; si ricordava che il Blocco Studentesco nasce nell'estate 2006 a CasaPound e si rende protagonista dello scontro in piazza Navona dell'ottobre 2008 nell'ambito delle manifestazioni studentesche e dell'irruzione pochi giorni dopo alla RAI in via Teulada contro la trasmissione di RAI 3 "Chi l'ha visto"; si ricordava inoltre che CasaPound ha sede in diverse città e si è resa protagonista di intimidazioni, irruzioni, provocazioni, aggressioni, spedizioni punitive nonché di iniziative di propaganda contro i disabili, contro la società multirazziale, e di brindisi alla Shoa;
considerato, inoltre, che:
i recenti episodi verificatisi in diverse città, come a Firenze dove sono stati uccisi due cittadini immigrati, rendono evidente che CasaPound alimenta violenza, razzismo, antisemitismo, intolleranza;
in numerose città, cittadini e comitati e istituzioni hanno dato vita a manifestazioni antifasciste, chiedendo la chiusura delle sedi di CasaPound,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati e quali siano le sue valutazioni in merito;
come intenda intervenire prontamente nella città di Parma per assicurare un clima di serenità, senza provocazioni né intimidazioni, nei giorni della campagna elettorale;
se non ritenga di dover procedere alla chiusura della sede di CasaPound a Parma in quanto particolarmente incompatibile con la città, con la sua storia, la sua cultura e la sua civiltà;
se sia in possesso di una precisa e puntuale mappatura di tutte le sedi e le iniziative di CasaPound su tutto il territorio nazionale e, qualora ciò non fosse, se non ritenga utile provvedere in tempi brevi a disporla;
come il Governo interpreti le iniziative e i programmi promossi da tale organizzazione e soprattutto se ritenga che essi siano compatibili con quanto disposto nella XII delle Disposizioni transitorie e finali della Carta costituzionale in cui si afferma che: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
quali iniziative intenda assumere per impedire la diffusione di una propaganda di chiara ispirazione neofascista e manifestamente contraria ai valori costituzionali.
(3-02858)
LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della giustizia - Premesso che:
in data 19 gennaio 2012, Adusbef inviava alle Procure della Repubblica un esposto-denuncia chiedendo di indagare i comportamenti penalmente rilevanti di Agenzia Debiti SpA che, con artifizi e raggiri, pubblicità menzognere (oggetto di una indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM) ed altri accorgimenti fraudolenti, induce tantissimi debitori a rivolgersi ai propri servizi con la promessa di abbattere il debito almeno del 70 per cento, previo pagamento di 390 euro, solo per monitorare la situazione debitoria (quasi che il debitore non ne fosse al corrente), e previo pagamento di altre migliaia di euro anche con firma di cambiali;
l'AGCM, con il provvedimento del 14 aprile 2012, ha accertato come è scritto nel Procedimento PS/7682, che da una rilevazione effettuata il 23 marzo 2012, risulta che nella parte centrale della home page del sito, sono riportate le seguenti affermazioni: "Qual è la nostra principale attività? Noi di Agenzia Debiti facciamo in modo che le persone e le famiglie indebitate chiudano i loro debiti con uno sconto che può arrivare fino al 70%. Se una famiglia ad esempio ha 30.000 euro di debiti (...) da una finanziaria [che] non riesce a restituire, il nostro lavoro consiste nel fargli chiudere il debito a 10.00 euro. In tal caso la nostra tariffa è di 3.000 euro pagabili anche a rate. Alla fine quindi la famiglia paga 13.00 euro anziché 30.000 e risparmia (...) 17.000 euro. La seconda attività è di opporci ad ogni atto di Equitalia, Agenzia delle entrate, Inps e del Fisco (...) attraverso accesso agli atti e ricorsi alla commissione tributaria in ogni grado di giudizio";
privati e piccoli imprenditori che versano in gravissime difficoltà economiche anche nei riguardi di banche, finanziarie ed agenzie fiscali, cadono così nelle grinfie di soggetti spregiudicati che promettono di risolvere i loro problemi previo pagamento di centinaia di euro, che si aggiungono ai 390 euro richiesti come versamento iniziale, prospettando un successo di riuscita delle loro azioni del 70 per cento, senza poi raggiungere l'obiettivo, ed aggravando per giunta la situazione debitoria delle malcapitate vittime dell'Agenzia. In un articolo pubblicato sul 'Venerdì' di "la Repubblica", in data 11 maggio 2012, dal titolo: "Cancellare i debiti costa 390 euro 'ma è una truffa'", Giampiero Cazzato scrive - tra l'altro - che «l'avvocato Massimiliano Mapelli, responsabile di Agenzia Debiti» risponde che è tutto regolare. «E i 390 euro che chiedono al primo contatto con il cliente? "È il prezzo per il consulente legale e per farci un'idea esatta dell'esposizione debitoria delle persone". Insomma, il tartassato di turno sborsa centinaia di euro per conoscere quello che, si presuppone, dovrebbe già sapere: l'entità del suo debito»;
molti malcapitati cittadini, che osano lamentarsi di essere incappati nelle grinfie delle agenzie di debiti, vengono intimiditi e denunciati, perché è vietato perfino lamentarsi di aver pagato fior di quattrini per un servizio non reso, che ha l'unico effetto di aggravare la situazione debitoria, cadendo così dalla padella nella brace. Sui forum si riescono a leggere alcune lamentele di cittadini, che segnalano la loro insoddisfazione, prima di essere rimossi con minacce legali;
considerato che:
in data 12 maggio 2012, Adusbef ha ricevuto un'e-mail che aggiunge un'ulteriore fattispecie, ai comportamenti a volte fraudolenti di Agenzia Debiti;
nella lettera si afferma di seguire con interesse l'attività dell'Associazione a tutela dei consumatori e delle fasce sociali più deboli ed indigenti sulle quali alcune aziende speculano, senza scrupoli, e di non riuscire a capacitarsi di come sia possibile che, nonostante le numerose denunce, sia le autorità competenti che gli organi di stampa non intervengano per porre fine a tali attività. Nella segnalazione si segnala che chi gestisce e possiede di fatto Agenzia Debiti non compare fra i soci o gli amministratori ufficiali della società. Questi soggetti in passato hanno gestito altre società con un simile modo di operare poco professionale, pubblicità ingannevoli, e con finanziamenti a tassi poco al di sotto dei limiti massimi di legge nei confronti di clientela in difficoltà economiche. Tra cui Forus SpA, Electa SpA, Antas Srl, Dogma Srl, Agenzia Spring, eccetera. Tali soggetti hanno l'abitudine, dopo un certo tempo, di lasciar fallire le società incassando tutti gli attivi e senza pagare i debiti. Ciò a danno dei creditori e dello Stato che paga, con il fondo di garanzia, trattamento di fine rapporto, ultime mensilità, cassa integrazione, mobilità e disoccupazione. Hanno avviato, durante la loro attività, anche progetti franchising, dannosissimi per chi vi aderisce, perché molto costosi e destinati al fallimento, lo hanno fatto con Forus-Electa, lo stanno rifacendo con Agenzia Debiti. Questi i dettagli: un ex dipendente dell'ormai fallita Electa SpA (conosciuta come Forus), segnala dei fatti avvenuti principalmente fra il 2009 ed il 2011 che costituiscono reati (bancarotta fraudolenta, truffa, eccetera) che ad oggi non risultano essere stati perseguiti, nonostante siano noti a molti e denunciati da più persone. La Electa SpA si occupava di erogazione di finanziamenti, prestiti personali, carte di credito, cessioni del quinto dello stipendio. Aveva circa 400 dipendenti e sede centrale operativa a Milano, in via Piccinni 2. C'era un'altra sede operativa a Sassari e molteplici piccole filiali di vendita, una in ogni capoluogo di provincia italiano. La sede legale era a Roma, anche se in quella sede non operava pressoché nessuno. Gli amministratori ufficiali, quelli che risultavano nelle visure, Scotto Solferino poi sostituito da Bertelli Maurizio erano sconosciuti in azienda. A quanto risulta all'interrogante erano solo dei prestanome. La società era gestita e amministrata, a Milano, da persone che ufficialmente non risultavano amministratori nelle visure (alcuni risultavano solo come soci). Secondo qaunto affermato nella citata lettera, tali persone avevano creato diverse aziende (di fatto convergenti in un'unica azienda), fra cui: Electa SpA partita iva 08029511006; Forus SpA (già Edera SpA) partita iva 12860610158; Santa Barbara SpA (già Forus Finanziaria SpA) partita iva 11196030156. Gli amministratori di fatto hanno fatto fallire tutte e tre le società. Nelle prime due hanno fatto confluire i debiti ed i debitori (dipendenti, fornitori, locatari, eccetera), nella terza hanno fatto confluire i crediti provenienti dai finanziamenti, dove si stanno incassando milioni di euro. Gli amministratori occulti di Electa SpA, poco prima del fallimento, nel 2009, hanno occultato i libri contabili, hanno vuotato il conto corrente aziendale (presso banca Unicredit di piazzale Loreto a Milano, ABI 03226, CAB 01601, numero conto 000030045144, intestato ad Electa SpA) ed hanno sottratto beni strumentali dell'azienda (computer, cancelleria, apparecchi elettronici, eccetera). Documenti e risorse che per legge sarebbero dovuti rimanere a disposizione del fallimento e dei creditori. Gli amministratori di fatto, durante la loro attività, hanno volutamente complicato le cose, cambiando spesso nome a queste aziende, spostando la sede legale a Roma, facendo fittizie cessioni e affitti di rami d'azienda. Il risultato è che centinaia di dipendenti e creditori Electa SpA e Forus SpA si ritrovano in un fallimento incapiente, perché i crediti sono stati fatti confluire solo in Santa Barbara SpA. Ma tutti gli ex dipendenti sanno che le tre società erano effettivamente amministrate come una sola unica azienda, dalle persone sopra segnalate. Il 20 maggio 2010, una parte di quegli amministratori di fatto che amministrava Electa, fra cui Falchi e Bottagisio, ha aperto la nuova società "Agenzia Debiti". Essi continuano a svolgere l'attività di amministratori occulti. Gli amministratori effettivi, che attualmente risultano da visura camerale, sono stati selezionati fra gli ex dipendenti Electa SpA e sono manovrati dagli amministratori occulti. Fanno anche ricorso ad una società fiduciaria (FIDWIC Srl di Bergamo partita iva 03533260166) per occultare i titolari di alcune quote. Agenzia Debiti SpA è attualmente operativa in Milano, partita Iva 07044210966. Costoro promettono, a clienti indebitati ed impossibilitati ad ottenere credito, degli improbabili "aggiustamenti" delle banche dati interbancarie dei cattivi pagatori, al fine illusorio di renderli nuovamente finanziabili. Dapprima richiedono 390 euro, ed una volta ottenuto il versamento, continuano a richiedere soldi per altre migliaia di euro, togliendo loro anche le ultime finanze rimaste, quasi sempre senza risultati. Fanno anche consulenza su "protezione del patrimonio". Cioè se un soggetto che ha subìto un fallimento chiede loro una consulenza per eludere i creditori, essi spiegano nel dettaglio come fare, facendo ricorso a trust e fondi patrimoniali. Non si esclude che le persone sopra esposte abbiano creato e gestiscano anche altre società. Data la situazione sopra esposta, sarebbe auspicabile che i tre fallimenti sopra menzionati (Electa, Forus, Santa Barbara) siano unificati al fine di tutelare tutti i creditori; sarebbe stato auspicabile quindi che i proventi del fallimento Santa Barbara fossero utilizzati anche per i creditori Electa SpA e Forus SpA. Inoltre che i proventi ed il patrimonio della nuova azienda Agenzia Debiti SpA (che ha 375.000 euro di solo capitale sociale) venissero distribuiti fra le molte centinaia di creditori Electa SpA e Forus SpA. Oltre a tutti questi creditori e dipendenti truffati, c'è da considerare anche e soprattutto lo Stato, come già detto. Questo ha dovuto fornire a 400 persone ammortizzatori sociali ed interventi del fondo di garanzia Inps, quando le risorse per soddisfarli sono disponibili in Agenzia Debiti e fra gli stessi soci ed amministratori occulti (che risultano nullatenenti). È altresì auspicabile che l'operato di Agenzia Debiti SpA venga controllato, sia per la tutela dei clienti, che per quella dei dipendenti che potrebbero essere obbligati dai loro superiori ad operare in modo poco professionale. Il mittente è convinto che la sua battaglia politica porterà all'ottenimento di una giustizia che ad oggi stenta ad arrivare. Egli è ormai disoccupato ed impossibilitato a sostenere una controversia contro una società floridissima, aggressiva, che si avvale dei migliori avvocati e minaccia azioni legali contro chiunque li contrasti o esprima giudizi negativi,
si chiede di sapere:
se, alla luce dei fatti e degli atti di sindacato ispettivo finora presentati, il Governo non ritenga doveroso intervenire su Agenzia Debiti che promette di ridurre i debiti del 70 per cento, come reclamizzato sul sito, nonché vanta la propria attività di oppositori ad ogni atto di Equitalia, Agenzia delle entrate, INPS e fisco, in genere attraverso accesso agli atti e ricorsi alla commissione tributaria in ogni grado di giudizio, assicurando agli indebitati di riuscire legalmente a posticipare, rateizzare, diminuire o annullare i debiti siano essi con fisco, Stato, creditori, banche e finanziarie, difendersi dagli accertamenti del fisco e di altri creditori, proteggere il proprio patrimonio dagli attacchi dei creditori, ingenerando nel pubblico degli indebitati la speranza di alleviare la propria situazione, che al contrario si aggrava;
se tale pubblicità allettante, sponsorizzata sui maggiori siti on line, non risulti indurre famiglie disperate a peggiorare la propria situazione, aggravando con ulteriori esborsi l'esposizione debitoria di tantissimi cittadini, già caduti nelle grinfie di banche e/o finanziarie, ai quali viene dato il colpo di grazia con la prima richiesta di 390 euro, solo per conoscere quello che già sanno, ossia l'entità del loro debito;
se il Governo non ritenga doveroso porre un argine agli atti aggressivi ed intimidatori degli avvocati di Agenzia Debiti, che tentano di perseguire penalmente tutti gli utenti e le loro associazioni, compreso il forum di Adusbef, mettendo in atto metodologie non corrette di procacciamento degli ignari e/o malcapitati cittadini, che hanno tutto il diritto di manifestare le scorrettezze e gli abusi di costoro;
quali misure urgenti intenda attivare per evitare che tali procacciatori di clienti possano fare affari sulla pelle dei cittadini e di famiglie già indebitate, costrette ad inseguire il miraggio di risparmiare il 70 per cento sui propri debiti e di essere addirittura cancellati dalle banche dati dei cattivi pagatori, a prescindere dalla soluzione dei problemi;
chi risultino essere i soggetti che gestiscono Agenzia Debiti, che procurerebbe danno tangibile non solo ai clienti in difficoltà, ma anche ai dipendenti ed allo Stato, e se risponda al vero che chi gestisce e possiede di fatto Agenzia Debiti non sarebbe fra i soci o gli amministratori ufficiali della società, ma si tratterebbe di soggetti che in passato si sono approfittati delle condizioni debitorie e che hanno prestato la loro opera in alcune aziende tra le quali Forus SpA, Electa SpA, Antas Srl, Dogma Srl, Agenzia Spring, che hanno lasciato fallire le società incassando tutti gli attivi e senza pagare i debiti, procurando danno ai creditori ed allo Stato che paga, con il fondo di garanzia, trattamento di fine rapporto, ultime mensilità, cassa integrazione, mobilità e disoccupazione;
se risponda al vero che gli amministratori di Electa, società fallita meglio conosciuta come Forus SpA, che si occupava di erogazione di finanziamenti, prestiti personali, carte di credito, cessioni del quinto dello stipendio, con circa 400 dipendenti e sede centrale operativa a Milano, in via Piccinni 2, altra sede operativa a Sassari e molteplici piccole filiali di vendita, una in ogni capoluogo di provincia italiano, con sede legale a Roma, risultava avere come amministratori ufficiali Solferino Scotto, poi sostituito da Maurizio Bertelli, mentre in realtà era gestita e amministrata, a Milano, da persone che ufficialmente non risultavano amministratori nelle visure, le quali fra il 2009 ed il 2011 sono state denunciate per i reati di truffa e bancarotta fraudolenta;
quali misure urgenti intenda attivare per porre fine a fenomeni di sciacallaggio che, nei momenti di crisi economica, sfruttano la disperazione per trarre vantaggi ed enormi profitti.
(3-02859)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
D'ALIA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
con riferimento al decreto ministeriale 6 marzo 2012 con cui il Ministro in indirizzo decreta la soppressione della casa circondariale di Marsala, si rileva che nel provvedimento si fa riferimento a dati e motivazioni a giudizio dell'interrogante destituite di fondamento;
infatti, a quanto risulta all'interrogante, in motivazione, si afferma che la casa circondariale di Marsala versa in condizioni strutturali ed igienico-sanitarie gravemente precarie, tali da pregiudicare anche la sicurezza degli operatori e dei detenuti;
orbene, il presupposto non corrisponde a realtà, poiché, dalle relazioni sanitarie redatte dagli organi dell'Agenzia di sanità pubblica (ASP) (si vedano le relazioni del Dipartimento di prevenzione, Area igiene e sanità pubblica di Trapani del 6 luglio 2011 e del 28 dicembre 2011) è de plano rilevabile che non vi sono state segnalazioni o irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario;
invero, l'errato presupposto da cui prende spunto il decreto non consente di condividere quanto affermato successivamente, ovvero che è inopportuno ed antieconomico, in termini di costi/benefici, programmare la ristrutturazione dell'istituto stante la rilevanza della spesa necessaria a fronte della modestissima capacità ricettiva della struttura;
infatti, non essendovi problemi igienico-sanitari, non sussiste la necessità di ristrutturazioni tali da incidere sul bilancio dello Stato in maniera cospicua;
diversamente, la chiusura causerà grave dispendio economico, oltre a gravi disagi logistici ed economici per tutti gli operatori della giustizia locali;
la casa circondariale di Marsala contiene in media 50 detenuti, con circa 200 accessi ogni anno, e rappresenta l'altra faccia del gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri in cui versa gran parte del sistema penitenziario;
inoltre, l'Auorità giudiziaria effettua presso tale struttura penitenziaria circa 150 udienze ed interrogatori ogni anno;
si evidenzia, inoltre, che la città di Marsala è sede della Procura della Repubblica e di Tribunale il cui circondario comprende la città di Petrosino, Mazara del Vallo, Pantelleria, Castelvetrano, Salemi, Partanna, Poggioreale, Vita, Campobello di Mazara, la struttura penitenziaria rientra quindi in un importante polo giudiziario;
ancora, si rappresenta che la casa circondariale più prossima geograficamente, in caso di soppressione definitiva del carcere di Marsala, è quella sita in contrada Casa Santa Erice a Trapani, che dista oltre 80 chilometri con un notevole aggravio economico e logistico per le Forze di polizia e la magistratura lilibetana che dovranno spostarsi presso altro circondario per adempiere al proprio ufficio (ad esempio spese di benzina giornaliere, nonché difficoltà a gestire il carico di lavoro penale a causa della carenza di organico in cui versa il Tribunale e la Procura di Marsala);
invero, la chiusura causerebbe un grave danno anche all'economia locale per quelle imprese che forniscono beni e servizi alla casa circondariale, nonché per i liberi professionisti (ad esempio medici di guardia, infermiere, e operai dell'impresa di mantenimento) che perderebbero l'occupazione poiché sono stati assunti su incarico alla Direzione della casa circondariale medesima;
orbene, le conseguenze della chiusura rischiano di gravare sull'economia statale in misura superiore rispetto al costo che lo Stato sostiene per il mantenimento operativo dell'istituto penitenziario lilibetano;
stupisce che altri istituti penitenziari che versano in condizioni igienico-sanitarie e strutturali pessime rispetto all'istituto di Marsala non stanno subendo lo stesso trattamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare l'effettivo stato sotto il profilo igienico-sanitario e strutturale, della casa circondariale di Marsala e, alla luce di questo, riscontrare se sussistano i presupposti e le motivazioni che hanno indotto ad adottare il decreto citato in premessa e, nel caso contrario, valutare di assumere delle misure che consentano l'operatività dell'istituto penitenziario.
(4-07457)
PISCITELLI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
Poste italiane, a seguito della valutazione degli investimenti necessari per l'attuazione di un programma di intervento sul territorio marchigiano, ha annunciato la sospensione dell'operatività degli uffici postali di Sforzacosta, Piediripa e Montecassiano. L'azienda ha contestualmente previsto un potenziamento degli uffici postali di Macerata, Corridonia e Sambucheto;
nonostante l'ampiezza e la solidità della struttura di Macerata, la scelta dell'azienda tuttavia è incompatibile con le esigenze dei cittadini. Poste italiane dimentica infatti che l'ufficio di Sforzacosta, oggi destinato alla chiusura, serve anche Casette Verdini e Passo Bidollo che contano circa 4.000 abitanti;
i cittadini di queste zone, negli ultimi giorni, si sono mobilitati per impedire la chiusura dell'agenzia postale della frazione, raccogliendo 2.000 firme e organizzando una manifestazione contro lo smantellamento della succursale;
i disagi che la chiusura dell'ufficio è destinata a provocare non sono di poco conto, sia per gli scarsi servizi offerti a più di 5.000 cittadini, che per i lavoratori della stessa agenzia, costretti al trasferimento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con azioni di competenza al fine di impedire la chiusura dell'ufficio postale di Sforzacosta e, nelle more, adoperarsi affinché venga prorogata l'apertura di almeno un anno per mettere nelle condizioni Poste italiane di programmare i lavori di adeguamento.
(4-07458)
AMATI, BASSOLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno - Premesso che:
l'amministrazione provinciale di Milano ha approvato nel 2011 un piano di contenimento dei piccioni che si basa esclusivamente su metodi cruenti;
il piano è stato realizzato senza aver effettuato un censimento preventivo e senza l'adozione di metodologie scientifiche, in palese contrasto con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
considerato che:
nel gennaio 2011 l'ISPRA, indicando quale metodo di contenimento, basato su metodi etologici, la concia delle sementi con la molecola denominata "antrachinone", la cui vendita è bandita dal 15 giugno 2009 e il suo impiego dal 15 giugno 2010, ha fornito un metodo inapplicabile;
ciò rappresenta un fatto grave per un organismo tecnico;
il continuo ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a catture e ad abbattimenti di piccioni dimostra chiaramente che i diversi piani di contenimento messi in atto fino ad oggi non hanno sortito gli effetti sperati o per meglio dire si sono dimostrati sostanzialmente inefficaci; tale considerazione è contenuta, paradossalmente, anche nel Piano tecnico allegato alla delibera adottata nel marzo 2011 dell'amministrazione provinciale di Milano;
inoltre, l'amministrazione, in palese violazione della normativa vigente in materia, non controlla più, come invece sarebbe tenuta a fare, i piani di contenimento a mezzo di agenti dipendenti ma delega tali operazioni alle guardie venatorie volontarie che procedono all'abbattimento attraverso l'utilizzo di armi da fuoco;
per le modalità di esecuzione e per lo svolgimento di quest'attività cruenta, particolari sconcerto e proteste da parte dei cittadini ha suscitato l'operazione di contenimento di piccioni effettuata a Peschiera Borromeo il 21 gennaio 2012 che ha portato in poche ore all'uccisione di circa 450 piccioni, molti dei quali sono stati lasciati agonizzanti al suolo;
su tale episodio il Nucleo provinciale di Milano delle guardie zoofile dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) ha aperto un'indagine; da fatti fino ad oggi accertati, emergerebbero alcune ipotesi di reato su cui sarebbe stata depositata una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Milano,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto si è verificato a Peschiera Borromeo (Milano) e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per giungere ad una rapida individuazione delle eventuali responsabilità individuali per i fatti denunciati;
quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto delle normative vigenti sulla tutela dei piccioni, e, in generale, di tutti gli animali, nonché dei dettati delle normative comunitarie;
quali azioni intenda adottare per contrastare i comportamenti illegali messi in atto dalla pubblica amministrazione che troppo spesso adotta scorciatoie in spregio alle normative elementari, anziché operare nel pieno rispetto della legalità e delle regole.
(4-07459)
NESPOLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
la rivisitazione dell'apparato della pubblica amministrazione, nelle intenzioni del Governo, si è ispirata dalla prima ora a rigore ed equità;
da più parti si ritiene che una riflessione particolare, in tema di razionalizzazione della complessa ed articolata presenza di enti strumentali vada fatta anche per i consorzi di bonifica integrale;
si tratta, in verità, di quegli enti che anche i precedenti Governi (e diverse proposte di legge) mettevano al primo posto tra gli enti inutili, costosi, duplicazioni nell'esercizio di funzioni in capo ad enti locali e quindi da sopprimere;
premesso altresì che per quanto risulta all'interrogante:
un caso del tutto originale ed emblematico è certamente rappresentato dal consorzio di bonifica integrale "Comprensorio Sarno Imo e ruscelli vesuviani", il quale nasce nel 1952, se ne indicono le elezioni per l'assemblea consortile mai effettuate e poi posticipate al 1966, ma effettivamente svoltesi, pare, nel 1970 e da 20 anni, dal 1992, risulterebbe anche commissariato;
circa 30 anni sono passati e sono state enumerate ben due leggi regionali di riforma in materia di consorzi che stabilivano tempi e modalità con cui costituire gli organi rappresentativi che, secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 8, della legge regionale n. 4 del 2003, si sarebbero dovute tenere entro e non oltre il termine di cui all'art. 17, comma 3 (ovvero entro e non oltre il 25 settembre 2003); solo il 1° settembre 2005 si arriva all'indizione delle elezioni consortili che dovevano tenersi il 19 dicembre 2005. In tale anno era stato precedentemente nominato, mediante decreto del presidente Giunta regionale della Campania, l'ultimo commissario straordinario, con il preciso compito di convocare l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati e curare l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio, nel termine comunque non superiore a 120 giorni;
pare che il nuovo commissario, il quale è restato in carica sei anni, abbia omesso di pubblicare l'elenco dei proprietari aventi diritto al voto sulla scorta del ruolo riferito all'anno 2005, già approvato ed in parte riscosso nella fase di avviso bonario, impedendo in tal modo la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati; risulta altresì che lo stesso abbia ritenuto che fosse impossibile rispettare il termine del 19 dicembre 2005 per le elezioni consortili poiché il catasto immobiliare dell'ente era completamente disallineato, con un'elevata percentuale di dati erronei nei ruoli, quindi ha ritenuto opportuno non procedere alle elezioni dal costo programmato di oltre 150.000 euro ed il rischio di annullamento a seguito di probabili ricorsi;
lo stesso commissario ha ampliato il mandato già affidato alla società "Sigma distribuzione srl" cui era stato dato l'incarico per l'esecuzione di tutte le attività di supporto all'ufficio catasto dell'ente connesse allo svolgimento delle elezioni consortili e, con delibera n. 428 del 24 novembre 2005, le affidava l'incarico per il completamento della banca dati catastale e dei servizi connessi, nonché per il perfezionamento operativo del nuovo piano di classifica;
in seguito vengono indette nuove elezioni per il giorno 15 febbraio 2009 e, con deliberazione commissariale n. 403 del 20 ottobre 2008, vengono approvati gli elenchi degli aventi diritto al voto e la composizione delle fasce;
l'elezione è stata poi sospesa perché era in fase di predisposizione una nuova legge di riordino dei consorzi, ad oggi non ancora approvata;
una nuova data delle elezioni consortili è stata poi fissata per il 27 giugno 2010, ma al 1° giugno 2010, termine ultimo per la presentazione delle liste, su quattro fasce, solo una ha raccolto le firme per la presentazione delle liste a conferma del fallimento della gestione commissariale, ma il commissario a giustificazione di un fallimento lungo oltre mezzo secolo, il 2 giugno 2010, in un comunicato, ha affermato di essere rammaricato per la mancata presentazione delle liste elettorali, elencando gli atti emanati dalla sua gestione a testimonianza dell'impegno profuso e, alla fine, concludendo che la colpa è della legge di difficile applicazione;
nel tempo, il commissario ha volutamente ignorato che, con la legge regionale n. 4 del 2003 e successivo decreto del Presidente della Regione Campania n. 764 del 13 novembre 2003, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Campania n. 058 del 2003, il consorzio subisce le seguenti modifiche: viene abrogato il "Consorzio di bonifica dell'agro sarnese nocerino" di cui è diretto erede il Consorzio di bonifica integrale Comprensorio Sarno e il nuovo consorzio, oltre ai territori già compresi, acquisisce le aree identificabili nei bacini dei torrenti vesuviani e dell'Imo e, alla luce di ciò, la superficie del territorio interessato passa dai precedenti 44.469 ettari agli attuali 62.674 ettari, i comuni appartenenti all'area del comprensorio di bonifica passano ad un totale di 47; interviene la Giunta regionale che, con delibera n. 500 del 4 giugno 2010, chiede il rispetto della legge concedendo anche a questo consorzio che aveva indetto le elezioni per giugno 2010 poi fallite per assenza di candidati, una proroga alle elezioni dei nuovi Consigli dei delegati per riformulare gli elenchi degli aventi diritto al voto, per consentire a tutti i cittadini aventi diritto la possibilità di partecipare al voto garantendo la corretta applicazione dell'art. 22, comma 12, della legge regionale n. 4 del 2003;
questo provvedimento è stato disatteso dal commissario straordinario, nonostante le sollecitazioni rivolte da amministratori e politici che chiedevano, oltre all'annullamento delle elezioni illegittime, che fosse anche avviata un'indagine sulla gestione del consorzio negli ultimi 20 anni e che fossero sospesi i ruoli della contribuenza illegittimi e garantite le regole di democrazia partecipativa che fanno dei consorzi di bonifica un organo di autogoverno del territorio;
si arriva a votare il 1° maggio 2011, a 59 anni dalla data di costituzione del consorzio ed il risultato elettorale evidenzia che dei 47 Comuni facenti parte del comprensorio ne sono stati chiamati a votare 33, ne sono stati esclusi 14 e dai dati risulta che il totale degli aventi diritto al voto è 186.408, votanti 1.682 (comprese bianche e nulle), astensione dal voto 99,1 per cento, che nella provincia di Napoli raggiungono il 99,9 per cento, tanto che su un totale di 40.350 elettori i votanti sono solo 47;
parrebbe che le elezioni siano state gestite in modo fallimentare ed il Commissario, mentre deliberava per la consultazione elettorale che avrebbe dovuto promuovere l'autogoverno del territorio, abbia creato una società di recupero credito, la "Campania bonifiche", che dopo anni di contenziosi ha costretto migliaia di persone a rivolgersi alla commissione tributaria di Salerno in quanto non sono più disponibili a contribuire per sostenere un servizio inesistente, con l'unico risultato di aumentare il debito che negli anni questo consorzio sta vertiginosamente accumulando, tanto da arrecare notevoli danni ai ricorrenti;
l'ultimo commissario non si limita ad una gestione ordinaria e procede addirittura a nuove assunzioni, sottoscrive alcune convenzioni, tra cui quella con il Parco regionale del bacino idrogeologico del fiume Sarno, con cui si impegna a supportare l'ente con il distacco di proprio personale, facendosi carico anche degli oneri economici, tanto che al 2008 risulta essere tra gli enti più indebitati con l'Enel a cui deve 333.719 euro; poi, nel 2009, giustifica l'assunzione di 93 stagionali con la necessità di intervenire anche su aree di cui non è competente,
si chiede di sapere se il Governo intenda agire immediatamente mediante tutti i provvedimenti (ordinari o straordinari) possibili affinché, partendo dall'esempio del consorzio, si avvii un serio monitoraggio dei costi sostenuti da tali enti che hanno accumulato debiti per milioni di euro, che presentano organismi di gestione lautamente retribuiti e che non garantiscono, ovemai lo abbiano fatto nella loro lunga storia, alcun servizio ai cittadini, alle imprese ed agli operatori agricoli del Paese, per procedere alla soppressione degli stessi ed alla ripartizione delle funzioni agli enti territoriali in origine competenti.
(4-07460)
NESPOLI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha modificato all'art. 24, nell'ambito delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, la situazione applicata ai lavoratori del settore del trasporto ferroviario, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2012 dette nuove disposizioni trovino applicazione anche per i lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS dal 1° aprile 2000 in forza dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in sostituzione del precedente Fondo pensione del personale FS;
in particolare, il trattamento del Fondo speciale consentiva al "personale viaggiante" (macchinisti, capi treno/capi servizio treno, addetti ad operazioni di manovra) di maturare il requisito pensionistico di vecchiaia a 58 anni di età e con almeno 25 anni di contribuzione, limiti ai quali si è successivamente aggiunto, dal 31 dicembre 2011, il meccanismo della cosiddetta "finestra mobile" per effetto del citato decreto-legge;
i requisiti particolari per l'accesso alla pensione di vecchiaia da parte di detti lavoratori derivano dalla gravosità delle mansioni espletate (a bordo dei treni, con orari in turni non cadenzati ed articolati nell'intero arco dell'anno, con frequente esposizione alle condizioni atmosferiche, eccetera), ed è stata questa specifica situazione previdenziale a determinare, a suo tempo, l'esclusione dai trattamenti previsti per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, disciplinati dalla legge 4 novembre 2010, dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e, in ultimo, dal comma 17 del citato art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
inoltre, considerando che tali lavoratori operano in attività inerenti alla sicurezza del trasporto ferroviario, il controllo della loro integrità ed efficienza psicofisica è sottoposta a rigidi protocolli sanitari attraverso frequenti visite periodiche, la cui cadenza temporale si intensifica, peraltro, con l'avanzare dell'età, per cui l'innalzamento dell'età pensionabile appare inevitabilmente destinato ad incrementare i casi di inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di valutare se non sia il caso, nell'ambito del regolamento attuativo attraverso un decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il prossimo 30 giugno 2012, previsto per particolari categorie di lavoratori ai quali attualmente si applicano discipline specifiche di accesso alla quiescenza, di ammettere i citati lavoratori ferroviari al processo di graduale innalzamento dei requisiti di pensionamento, fino al conseguimento dei requisiti più favorevoli per il pensionamento di vecchiaia previsti per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pensanti, di cui alla relativa legislazione citata e alla fruizione dei benefici previsti da detta legislazione indipendentemente dalla gestione pensionistica in ragione della gravosità delle mansioni svolte nel tempo.
(4-07461)
GIOVANARDI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa - Premesso che:
per la triste vicenda che portò, il 27 giugno 1980, all'esplosione in volo del DC9 Itavia nel cielo di Ustica e quindi alla morte di 81 persone tra passeggeri ed equipaggio sono stati celebrati, nel recente passato, i tre gradi di processo penale previsti dall'ordinamento giudiziario italiano, che hanno sanzionato la completa innocenza ("perché il fatto non sussiste") di quattro Generali dell'Aeronautica militare rinviati a giudizio con l'accusa di "alto tradimento" (art. 289 codice penale ed art. 77 codice penale militare: "impedimento/turbativa degli organi costituzionali nell'esercizio delle loro funzioni");
nonostante una lunghissima istruttoria (1980-1999) ed i tanti anni occorsi per portare a termine i citati dibattimenti, per il caso non è stato possibile pervenire a verità giudiziarie - con prove cioè "al di là di ogni ragionevole dubbio" - circa la causa che, a suo tempo, provocò la caduta del DC9 e le responsabilità connesse;
riguardo alla causa e alle responsabilità della caduta dell'aereo sono ancora in vita ipotesi che, a seconda dell'ottica con la quale si guarda il tutto, vedono un coinvolgimento della Libia, talora (ambito mediatico e "parte civile") come "parte offesa" (ipotesi di "battaglia aerea" finalizzata all'abbattimento di uno/due velivoli di nazionalità libica) e talaltra come "parte accusata" (ipotesi "esplosione interna del velivolo DC9, sostenuta, nell'ambito dell'istruttoria, dai 3 pubblici ministeri / collegio peritale di ufficio, e ribadita in ambiti pubblicistici e specialistici, che ne affiderebbero la responsabilità a "mano libica");
dopo il recupero e il riassemblaggio dei pezzi dell'aviojet si è accertato che non c'era traccia di esplosione di un missile, rimanendo quindi in piedi soltanto l'ipotesi di una quasi collisione con un altro aviojet, ipotesi peraltro smentita dall'accertata non presenza di altri velivoli in volo a quell'ora nella zona di caduta del DC9;
viceversa la commissione di indagine tecnica, compresa quella affidata ai migliori esperti di tutto il mondo, ha concluso per l'esplosione di una bomba a bordo quale causa della caduta del DC9;
a giudizio dell'interrogante sarebbe stata opportuna, oltre ad una "chiamata in causa" delle Istituzioni competenti del menzionato Paese nordafricano, anche e soprattutto la disponibilità di queste ultime a fornire risposte alle richieste di collaborazione avanzate dall'Italia;
in data 5 ottobre 1989 (si vedano le pagine 1446 e 1447 della "Sentenza-ordinanza" del giudice istruttore dottor R. Priore) con una rogatoria promossa dal giudice istruttore si richiedeva alle competenti autorità di Tripoli l'esecuzione di testi idonei a riferire quanto a loro conoscenza in relazione all'esplosione del DC9 Itavia avvenuta il 27 giugno 1980 nei pressi di Ustica, ponendo a loro le domande ritenute pertinenti. Le autorità interpellate facevano sapere, per via diplomatica, solo di aver creato una Commissione ad hoc presieduta da un alto Magistrato e composta da tecnici qualificati ed esperti giuridici;
in data 7 marzo 1991, considerando che negli atti sono rinvenibili notizie di collegamenti tra l'incidente di Ustica e la caduta del MIG 23 dell'Aviazione militare libica in Castelsilano (estate 1980), si richiedeva alle autorità di Tripoli l'acquisizione di copia della perizia autoptica disposta dall'autorità giudiziaria nordafricana sulla salma del pilota del MIG 23, la visione dei rottami dell'aeromobile e di quanto appartenuto al pilota, l'acquisizione dei rilievi fotografici compiuti e, infine, l'esame dei testi a conoscenza di circostanze e di fatti;
in data 24 novembre 1993, la stessa rogatoria è stata estesa per l'esame testimoniale dei componenti della Commissione italo-libica e per l'acquisizione di copia della relazione sul fatto eventualmente redatta dalla parte libica;
a tutte le citate richieste, pur sollecitate il 6 marzo 1991 e il 2 marzo 1992, non è stato fornito alcun riscontro, tanto da indurre l'inquirente a non formularne più altre verso la Libia ed a proporre l'allora Dicastero di grazia e giustizia la valutazione dell'opportunità di denunciare, nell'ambito dei rapporti tra gli Stati ed in sede politica, le inosservanze rilevate;
per quanto è dato di sapere all'interrogante, nonostante quest'ultima indicazione, la "denuncia " delle inosservanze del Paese nordafricano (in materia di rogatorie) non è mai stata presa in considerazione dalle competenti autorità italiane, lasciando così "campo libero" a quello che, in ambito della "Sentenza-Ordinanza" del G.I., è definito uno spregio di normative previste da trattati e consuetudini del diritto internazionale (pag. 1404);
il Presidente del Consiglio dei ministri italiano, in data 18 aprile 2000, ha scritto al presidente Usa, al Presidente francese ed al leader della Rivoluzione del grande Fatah;
l'iniziativa è stata ripetuta il 16 giugno 2000 ribadendo l'interesse prioritario del Governo italiano sulla questione Ustica, rinnovando ogni sentita premura per un intervento presso le Autorità della Jamahirja Araba Libica Socialista al fine di conseguire le informazioni di cui esse potrebbero disporre;
il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ed il Presidente della Francia Chirac hanno risposto con lettere personali al Presidente del Consiglio dei ministri italiano Giuliano Amato, smentendo con decisione ogni coinvolgimento dei loro Paesi nell'accaduto, ed inoltre Stati Uniti e Francia hanno risposto decine di volte alle rogatorie avanzate dalle nostre autorità giudiziarie;
negli anni che seguono non si registra alcuna iniziativa, né libica né italiana;
negli anni '80 si verificarono altri gravi episodi terroristici: in particolare (e si rivelano diverse assonanze con la strage di Ustica), due gravi episodi provocarono l'esplosione in volo (detonazione di un esplosivo al plastico nel cielo della cittadina di Lockerbie in Scozia) di un Boeing 747 della compagnia Pan Am (21 dicembre 1988) e di un DC10 della compagnia francese UTA (esplosione di una bomba nel cielo di Ténéré in Niger, in data 19 settembre 1989);
dopo anni di silenzio la responsabilità libica è stata riconosciuta da Tripoli a seguito dell'intervento e delle sanzioni ONU nei riguardi del Paese nordafricano, sollecitate da Usa e Francia ed ufficializzate nelle risoluzioni n. 731 e n. 748 del 1992, alle quali segue la n. 833 del 1993;
anche per la strage avvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 sarebbero comparsi elementi (ipotesi di taluni "esperti" del settore la cui firma compare in più "saggi") che rinvierebbero a responsabilità libiche correlabili ad una sospetta forma di "vendetta", a sua volta preceduta da una "minaccia" (identificabile nella strage di Ustica, 27 giugno 1980) nei riguardi del nostro Paese a motivo dell'atteggiamento tenuto in merito alla cosiddetta questione maltese, sorta a seguito del trattato che prevedeva: la difesa, da parte italiana, dell'integrità territoriale dell'isola di Malta, un cospicuo aiuto finanziario e la disponibilità a fornire mezzi per la ricerca petrolifera all'interno delle proprie acque territoriali sui "Banchi di Medina", zona di mare rivendicata anche dalla Libia;
considerato che:
le dichiarazioni espresse di recente (19 gennaio 2012) dall'Ambasciatore libico a Roma, Abdul Hafed Gaddur, circa la disponibilità della nuova Libia a collaborare con l'Italia per il caso Ustica (si veda comunicato Ansa del 19 gennaio 2012 ore 20.45) portano ad essere fiduciosi;
a giudizio dell'interrogante vi è, ormai, un imperativo bisogno di verità, la cui ricerca e la cui acquisizione rappresentano le uniche strade che conducono al lenimento del dolore dei familiari delle vittime delle non poche tragedie terroristiche degli anni '80. Dette strade, inoltre, risultano essere le sole capaci di evitare l'ingiusto coinvolgimento nei fatti di istituzioni e di persone innocenti, contribuendo infine a demolire i pericoli propri di un invasivo e fuorviante immaginario collettivo. E ciò senza considerare che, ove gli auspicati passi nei riguardi di Tripoli permettessero di leggere meglio gli attentati terroristici citati, potrebbe essere, anche e finalmente, scritta in modo compiuto la pagina afferente non solo alla verità dei fatti, ma anche al quantum che va devoluto, a chi ne ha diritto, come doveroso "risarcimento",
si chiede di conoscere se il Governo ritenga di intervenire per favorire una "riproposizione" del dialogo con il Paese nordafricano, al fine di ottenere finalmente i chiarimenti pertinenti alla strage di Ustica e possibilmente anche a quella di Bologna (presenza di velivoli libici nello spazio aereo italiano la sera del 27 giugno 1980 - per la strage di Ustica - e "legami" tra "questione maltese" e ritorsioni terroristiche libiche.
(4-07462)
FERRANTE - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'interno - Premesso che:
dalla lettura del dossier elaborato dalla fondazione "IntegrA/Azione" dal titolo "I rifugiati invisibili - Il censimento dei migranti abbandonati a loro stessi", reso noto il 15 maggio 2012 emerge che, a Roma, sono 1.700 i rifugiati politici con regolare permesso di soggiorno che abitano in luoghi fatiscenti. Si tratta di grandi occupazioni con centinaia di uomini e donne in condizioni abitative precarie che sopravvivono come possono. Questo solo se si considerano le aree più note: grandi edifici, quando va bene, o immense baraccopoli di cartone e lamiere dove spesso crescono anche dei bambini. Questo perché sulle oltre 6.000 presenze di titolari di protezione internazionale nella capitale solo 2.000 trovano un posto "regolare" d'accoglienza, mentre gli altri vivono un'attesa interminabile nella lista d'attesa dell'Ufficio immigrazione del Comune di Roma;
si sottolinea che il Comune oggi riesce a garantire complessivamente 2.200 posti d'accoglienza. La quota più grossa è rappresentata dai 19 centri d'accoglienza gestiti dal privato sociale in convenzione diretta con il Comune di Roma, per un totale di circa 1.250 posti letto. A questi si aggiungono altri 250 posti letto, in due strutture sorte per fronteggiare l'emergenza abitativa, ma prestate all'accoglienza dei Rar (richiedenti asilo e rifugiati). Il centro polifunzionale "Enea" di seconda accoglienza completa il quadro con i suoi 700 posti circa, suscettibili di diventare 800 nei prossimi mesi;
entrando nello specifico le mega occupazioni riguardano in particolare i quartieri di: 1) Romanina, in via Arrigo Cavaglieri, un'occupazione abitativa chiamata anche "Salam" (salute, pace, salvezza), realizzata nella vecchia sede dell'università di Tor Vergata e che oggi conta tra i 500 e i 600 occupanti. Nella struttura, oltre a donne e uomini singoli, sono presenti circa 20 nuclei familiari con minori, tra cui anche neonati. All'interno della struttura ci sono servizi fatiscenti. I servizi igienici scarseggiano. Sono attive le utenze di luce e acqua, ma manca l'impianto di riscaldamento sia per gli ambienti che per le acque sanitarie; 2) Collatina, un'occupazione chiamata "Natnet" (libertà), sorta in uno stabile di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, inutilizzata e abbandonata per un concreto rischio di crollo. La struttura è infatti costruita su una falda acquifera. Al suo interno si contano circa 700 registrati, tra eritrei ed etiopi (di cui 10 nuclei familiari con minori). Sono attive le utenze di luce e acqua, ma manca il riscaldamento per gli ambienti e le acque sanitarie. La struttura e i servizi igienici sono a dir poco fatiscenti. Numerosi occupanti vivono un forte disagio psichico e presentano sintomi da stress da disturbi post-traumatici; 3) Ponte Mammolo, la meno conosciuta fra le situazioni informali. Sorge lungo viale Palmiro Togliatti, al di sotto del livello della strada, una baraccopoli in cui vivono in precarie condizioni oltre 150 persone. Non ci sono donne sole, ma qualche famiglia di origine romena con figli. Gli abitanti vivono principalmente in tende, qualche struttura in cartongesso ha iniziato a sorgere nel 2006. Alle tende pian piano si sono affiancate piccole abitazioni di muratura, costruite nel corso degli anni dalla stessa comunità e, in numero inferiore (circa il 30 per cento), baracche di lamiera. Nell'insediamento mancano l'acqua e il riscaldamento: c'è solo una fontanella per l'approvvigionamento idrico. Non è presente alcun servizio igienico, a parte un bagno in muratura in pessime condizioni, non allacciato alla rete fognaria. L'unica doccia presente non funziona, perché non c'è acqua corrente; 4) Ostiense, "Ground zero", "Kabul romana", "buca". Sono tanti i nomi che definiscono la tendopoli afghana che dal 2005 gravita intorno alla stazione Ostiense e che oggi si sta lentamente ripopolando dopo che, un mese fa, è stata sgomberata per mandare avanti i lavori del grande progetto a firma Montezemolo. È stata creata una tensostruttura, nella zona di Tor Marancia, per ospitare i circa 150 abitanti. La soluzione del tendone-dormitorio però non ha cambiato le condizioni che generano il disagio e la precarietà esistenziale. Si è agito sul sintomo, le cause sono ancora lì, i giovani afghani sono ancora abbandonati a loro stessi: la "Kabul romana" rinasce e si ingrossa lungo i binari della stazione e nelle zone limitrofe;
tutto questo rappresenta solo la punta dell'iceberg di una realtà molto più vasta e frammentata. Situazioni degradanti e marginali, cui si aggiungono centinaia di centri d'accoglienza informale che popolano gli angoli più remoti della capitale. Lontano dagli occhi e dall'attenzione dell'opinione pubblica, si nascondono migliaia di rifugiati che sopravvivono in baracche, in scatole di cartone, sotto coperte e fogli di giornale;
si tratta di un'emarginazione sociale particolarmente grave, per uomini, donne e bambini cui l'Italia dovrebbe garantire una protezione internazionale e un'accoglienza dignitosa;
a questo disumano scenario va accomunata un'altra vicenda, quella relativa al mancato finanziamento dei fondi per l'emergenza per il Nord Africa, che rischia, se non immediatamente risolto, di abbandonare al loro destino i cittadini immigrati, senza un percorso di accompagnamento che permetta loro di inserirsi nel tessuto sociale italiano e, in secondo luogo, il rischio concreto di lasciare senza occupazione migliaia di operatori sociali, professionisti che hanno lavorato nell'emergenza nell'ultimo anno. In questo caso a pagare sarebbero, come al solito, oltre ai migranti e ai nuovi occupati, i cittadini delle amministrazioni locali su cui già si riversa pesantemente e quasi esclusivamente il peso della crisi economica;
considerando che gli atti e le politiche messe in campo dal Comune di Roma risultano clamorosamente inadeguate,
si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano, per quanto di competenza, avviare, realizzandoli in tempi brevissimi, interventi concreti che garantiscano un serio percorso d'integrazione lavorativa, sociale e abitativa che possono rappresentare la via per spezzare l'accoglienza informale di queste migliaia di persone, in modo da evitare concretamente il rischio che la situazione drammatica descritta possa esplodere e degenerare, anche alla luce del rischio di chiusura dei centri d'accoglienza aperti con la dichiarazione dello stato d'emergenza umanitaria e in scadenza il 31 dicembre 2012.
(4-07463)
CONTINI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, GIAI - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:
la Società italiana di beneficenza e mutuo soccorso (SIBMS) è stata fondata oltre 150 anni fa, nel 1854, su iniziativa di Teresa Cristina Borbone sorella del Re di Napoli e moglie dell'allora imperatore del Brasile con lo scopo di fornire assistenza sociale e sanitaria alla comunità degli italiani residenti nella zona di Rio de Janeiro; essa è probabilmente la più antica associazione di italiani nel mondo; la SIBMS è proprietaria e gestisce oggi due importanti strutture a servizio della comunità italiana in loco: la casa di riposo "villa Paradiso" e l'ospedale italiano di Rio de Janeiro;
la casa di riposo Villa Paradiso, situata a Grajaù, ospita alcune decine di anziani sia italiani sia di origine italiana; fino a oggi ha svolto la propria attività assistenziale per conto del Consolato con l'utilizzo delle risorse che il Ministero degli affari esteri destina annualmente all'assistenza dei nostri connazionali residenti in Brasile e che versano in condizioni di indigenza;
l'ospedale italiano di Rio de Janeiro è l'unica struttura sanitaria italiana nella città; essa è associata all'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo e fino ad oggi ha rivestito un ruolo fondamentale nel supporto e nell'assistenza dei nostri connazionali indigenti residenti in Brasile; l'ospedale serve un bacino di oltre un milione di abitanti con una struttura piccola ma molto efficiente; vi lavorano oltre 270 addetti; i medici laureati sono 116, 30 dei quali in pianta stabile e il resto con rapporti di collaborazione alle attività ospedaliere e di ricerca; l'ospedale può contare inoltre su uno staff di 85 infermieri e tecnici sanitari e su 72 addetti amministrativi; la struttura ospedaliera dispone di 61 posti letto per la degenza ordinaria e 15 posti letto per i day hospital; ogni anno ci sono oltre 4.500 ricoveri, con 18.200 giornate di degenza e una degenza media di 4 giorni; si eseguono oltre 1.200 interventi chirurgici, quasi 30.000 visite ambulatoriali e più di 3.000 esami diagnostici;
l'ospedale italiano di Rio svolge anche una importante attività didattica, formativa e di ricerca nei settori dell'oftalmologia, ortopedia e chirurgia plastica, corredata da seminari e convegni internazionali con particolare riguardo all'ortopedia, con la presentazione di casi clinici di osteoporosi, e di studi farmacologici sulla prevenzione delle fratture vertebrali; parte degli introiti dell'ospedale viene destinata dalla SIBMS, sulla base di precisi accordi con la città di Rio de Janeiro, il Governo di Rio e lo Stato federale, ad attività filantropiche e di assistenza sociale in favore delle popolazioni locali;
con lettera del 4 maggio 2012 indirizzata al presidente della SIBMS, il Console generale italiano a Rio de Janeiro ha comunicato che, a seguito di un taglio del 30 per cento delle risorse destinate dal Ministero degli affari esteri all'assistenza dei nostri connazionali indigenti, la quantità e la tipologia delle prestazioni finanziate con il contributo pubblico dello Stato italiano dovranno essere rivedute e tagliate; dalla citata lettera si apprende che il Consolato è perciò intenzionato a tagliare le prestazioni fino a oggi fornite dalla casa di riposo villa Paradiso ai nostri connazionali, e che intende fare a meno altresì dei servizi forniti dall'ospedale italiano di Rio de Janeiro, tra i quali quelli forniti dalla farmacia Calabria che è parte integrante dell'ospedale, e che per tali servizi si appoggerà in futuro ad altre strutture brasiliane;
a ciò va aggiunto che, con la riorganizzazione degli spazi della "Casa d'Italia" (edificio che, oltre agli uffici del Consolato italiano, ospita anche vari enti legati al nostro Paese nonché, da sempre, la sede della SIBMS), il Consolato italiano ha chiesto alla SIBMS di spostarsi in spazi diversi dagli attuali e pagando un affitto "di mercato" (il che si traduce in un canone 10 volte maggiore rispetto a oggi, cioè dai 550 euro attuali a un minimo di 5.500 euro) ed analoghe misure sono state prese nei confronti di altre istituzioni di rappresentanza e storiche della comunità italiana (Comitati degli italiani residenti all'estero, Associazione culturale italo-brasiliana) destinatarie di contributi del Governo italiano, che con la loro presenza hanno rappresentato e giustificato il nome all'edificio di "Casa d'Italia";
l'insieme delle soluzioni proposte dal Consolato a fronte del taglio dei fondi pubblici da parte del Ministero renderebbe di fatto insostenibile dal punto di vista economico l'attività di villa Paradiso, dell'ospedale italiano di Rio, e della stessa SIBMS, mettendo in crisi una componente storica dell'assistenza italiana in Brasile, tanto più in vista di importanti scadenze nei prossimi anni (come le giornate mondiali della gioventù 2013, mondiali di calcio e olimpiadi) che porteranno a Rio de Janeiro un importante flusso di italiani potenzialmente suscettibili di beneficiarsi dell'assistenza sanitaria dell'ospedale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere in esame direttamente le disposizioni adottate dal Consolato in merito all'allocazione dei fondi pubblici dello Stato italiano destinati all'assistenza dei nostri connazionali indigenti in Brasile, eventualmente procedendo con un proprio provvedimento a ripristinare l'erogazione dei servizi e le attività svolte dalle strutture della SIBMS;
se sia congruo privilegiare l'assegnazione dei fondi per l'assistenza a entità private brasiliane, che evidentemente agiscono con logiche esclusivamente commerciali, invece di sostenere entità filantropiche di origine italiana che in caso di bisogno sono in passato intervenute fornendo servizi gratuitamente ai nostri concittadini bisognosi ed altrettanto potrebbero fare in futuro, ove mantenute attive;
se sia a conoscenza del piano di riorganizzazione degli spazi e degli uffici presso l'edificio "Casa d'Italia" da parte del Consolato italiano di Rio de Janeiro, e se non ritenga opportuno proporre al Consolato medesimo una diversa soluzione, o impartire disposizioni dirette in tal senso, in modo da permettere alla SIBMS ed alle entità destinatarie di sovvenzioni da parte del Governo italiano di mantenere i propri spazi presso la Casa d'Italia fruendo di un contratto di affitto agevolato, ovvero consentire che il canone di affitto sia determinato sulla base di criteri diversi da quelli di mercato, per tenere adeguatamente conto delle particolari caratteristiche del locatario e dell'attività filantropica da esso svolta in favore dei nostri connazionali indigenti in loco e anche a sostegno del sistema Paese.
(4-07464)
MONTANI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la drammatica crisi economica sta avendo altrettanto drammatiche conseguenze sociali: migliaia sono le imprese che devono chiudere, i disoccupati aumentano in modo vertiginoso e gli imprenditori, ma anche i semplici contribuenti che non riescono a far fronte ai debiti tributari sono sempre di più; anche in Italia si susseguono ormai quotidianamente notizie di suicidi di persone che hanno debiti con il fisco e di attentati contro le sedi di Equitalia, a testimonianza del fatto che questa è una fase di vera e propria emergenza sociale;
a fronte di questa difficile realtà, fanno impressione le dichiarazioni di importanti personaggi stranieri dello sport che hanno in corso contenziosi con l'Agenzia delle entrate di Napoli per diverse decine di milioni di euro e che vogliono mettere sullo stesso piano la propria situazione con quella degli imprenditori che si sono tolti la vita perché non riuscivano a far fronte ai propri debiti;
le situazioni sembrano all'interrogante francamente diverse e assolutamente non paragonabili,
si chiede di sapere se effettivamente, come riportano gli organi di stampa, esistano contenziosi in essere con l'Agenzia delle entrate di Napoli da parte di famosi personaggi sportivi stranieri per un valore di diverse decine di milioni di euro e a che punto sia la loro definizione.
(4-07465)
BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il gratuito patrocinio garantisce ai soggetti economicamente deboli la difesa gratuita, consentendo, a quanti sono privi di un reddito minimo o percepiscono un reddito pari o inferiore ad una determinata soglia, il diritto a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali le quali vengono pertanto pagate dallo Stato o esentate. Nel computo del reddito, al fine di verificare l'appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e fonti di sostentamento, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi;
l'art. 24 della Costituzione stabilisce, al primo comma, che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. I commi successivi sanciscono che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione;
l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, prevede che, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo garantisce il diritto al patrocinio a spese dello Stato qualora il convenuto non abbia mezzi sufficienti per retribuire un difensore e di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, regola le condizioni per l'ammissione a tale beneficio, stabilendo che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante ed ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal suddetto articolo;
l'art. 77 del citato testo unico, in riferimento al periodico adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione, stabilisce che questi sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
a fronte di un tetto reddituale originario pari ad euro 9.296,22, il medesimo limite è stato progressivamente aggiornato in adeguamento alla crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e da ultimo, con decreto 20 gennaio 2009, passando da 9.723,84 euro nel 2005 agli attuali euro 10.628,16;
a distanza di quasi 4 anni dall'ultima variazione del tetto reddituale, non risulta tuttavia essere stato deliberato alcun ulteriore aggiornamento, a fronte di una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati che, calcolata sulla base dei dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, risulta pari al 4,40 per cento, come evidenziato da associazioni forensi specializzate nel gratuito patrocinio con un appello al Presidente della Repubblica,
si chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere affinché venga adottato il decreto ministeriale che adegua il tetto reddituale, in modo da consentire a tutti i cittadini italiani di fruire del beneficio costituzionale volto a garantire l'effettività dell'accesso al libero esercizio del diritto di difesa.
(4-07466)
CASSON, NEROZZI, STRADIOTTO, DONAGGIO - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'11 maggio 2012 l'amministratore delegato di Safilo group, secondo produttore mondiale di occhiali, con sede principale a Padova, ha diffuso un comunicato recante l'intenzione della società di avviare la procedura di mobilità nei confronti di circa un terzo dei propri dipendenti. In particolare, come dettagliato nella nota predisposta dai vertici del gruppo, l'azienda ha presentato il piano industriale e reso noto che preliminarmente sono stati identificati 1.000 esuberi sui siti italiani derivanti dal mancato rinnovo della licenza Armani. Tale licenza rappresenta circa il 20 per cento del fatturato totale del gruppo, con un'incidenza sui conti della società pari a 170 milioni di euro;
gli amministratori di Safilo hanno precisato, altresì, la volontà del gruppo di avviare un tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali per definire il migliore assetto industriale ed organizzativo futuro, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sociale e di salvaguardare la competitività aziendale a favore dei lavoratori che rimarranno in forza. A tal proposito, Safilo group ha reso noto che è già stato fissato, fino al 28 maggio, un serrato calendario di incontri tecnici di approfondimento tra le parti, durante il quale si lavorerà per individuare tutte le possibili soluzioni condivise per la migliore gestione del problema;
le rappresentanze sindacali dei lavoratori di Safilo group hanno chiesto agli amministratori della società di sospendere la procedura di mobilità per circa 1.000 dipendenti, con l'obiettivo di avviare un confronto sulla situazione generale del gruppo e definire un nuovo piano industriale ed economico della società, al fine di tutelare i dipendenti in esubero;
a ottobre 2009 il Consiglio di amministrazione di Safilo group ha approvato il piano di ricapitalizzazione della società, attraverso un accordo d'investimento sottoscritto da Hal Holding N.V., Only 3T SpA e Safilo. A marzo 2010, in seguito alla positiva conclusione del piano, Multibrands Italy B.V., società controllata da Hal Holding N.V., è divenuta l'azionista di riferimento dell'intero gruppo, detenendo il 37,23 per cento del capitale sociale di Safilo;
oltre alla sede amministrativa a Padova, in Veneto sono presenti due siti produttivi di Safilo group: a Santa Maria di sala (Venezia), dove si costruiscono montature per occhiali in acetato iniettato, e a Longarone (Belluno), dove si producono montature in metallo e dove è confluita la parte produttiva dello stabilimento di Calalzo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle circostanze di fatto;
se ritengano opportuno, nell'ambito delle loro competenze, avviare con urgenza un tavolo negoziale di carattere istituzionale con tutti i soggetti coinvolti nella crisi di Safilo group, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori in esubero, in tutte le filiali e centri produttivi del gruppo, al fine di contenere l'impatto sociale delle procedure di mobilità predisposte dall'azienda.
(4-07467)
BENEDETTI VALENTINI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
da più decenni si attende una definitiva ed efficace soluzione il problema della frana della "zona Ivancich" ad Assisi (Perugia), coinvolgente gli interessi legittimi di molti cittadini e la sorte di molti beni immobili;
si è riattivata in questi giorni la protesta di tanti assisani, ormai esasperati dalle inadempienze e dalle promesse non mantenute, continuando a veder delusa la speranza di poter tornare nelle loro abitazioni;
risulta che l'amministrazione comunale si sia nuovamente rivolta al Ministero perché, nella sua competenza, dia al Provveditorato per le opere pubbliche di Toscana e Umbria conferma della disponibilità di 6,5 milioni di euro per attivare i lavori di consolidamento della zona Ivancich con le necessarie opere di drenaggio e sistemazione geologica, affinché l'area torni agibile e fruibile entro il 2013, ma senza che ne sia seguito effetto,
si chiede di sapere se il Governo intenda imprimere immediato impulso ai lavori di drenaggio e sistemazione complessiva della zona franosa Ivancich di Assisi e, come prioritario adempimento, dare senza ritardo conferma al Provveditorato della disponibilità del finanziamento e dell'autorizzazione al procedere dei lavori.
(4-07468)
GARAVAGLIA Mariapia - Al Ministro della salute - Premesso che:
la fibrosi idiopatica polmonare (IPF) è una forma cronica progressiva di polmonite interstiziale fibrosante ad eziologia sconosciuta. La progressione della malattia si manifesta con un aumento della sintomatologia respiratoria, peggioramento della funzione polmonare, fibrosi progressiva, declino respiratorio acuto o morte;
la IPF affligge in Italia circa 10.000 pazienti ed è considerata una malattia rara;
la prognosi per i pazienti di IPF è sfavorevole, con un tempo medio stimato di sopravvivenza di 2-5 anni dalla diagnosi e una mortalità a 5 anni di circa l'80 per cento. Il tasso di mortalità da IPF è superiore rispetto a quello osservato per la maggior parte delle neoplasie, tra le quali i tumori alla vescica, dell'utero e del rene;
nel febbraio 2011 la Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio (AIC) di pirfenidone (nome commerciale esbriet) prodotto dalla casa farmaceutica InterMune. Tale farmaco, già presente sul mercato giapponese dal 2008 è destinato agli adulti affetti da fibrosi idiopatica polmonare da lieve a moderata e rappresenta, ad oggi, l'unico trattamento possibile se si esclude il trapianto di polmoni;
il pirfenidone è stato inserito nella lista dei farmaci orfani riconosciuti in Europa nel 2004 e riconfermato nel gennaio 2011;
il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la legislazione dei farmaci orfani stabilisce che "i pazienti colpiti da affezioni rare dovrebbero aver diritto ad un trattamento qualitativamente uguale a quello riservato agli altri pazienti; occorre promuovere la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di adeguati medicinali da parte dell'industria farmaceutica";
rilevato che:
tale farmaco non risulta ad oggi essere a disposizione del Servizio sanitario nazionale (SSN) in quanto nel corso dell'iter di prezzo e rimborsabilità presso l'AIFA, avviato nel giugno 2011, si sono riscontrate molteplici e continue fasi di stallo, derivanti da errori di valutazione, come ad esempio una revisione della Commissione tecnico-scientifica (verbalizzata negli atti ufficiali della Commissione dell'ottobre 2011) basata su un solo studio di fase II su 107 pazienti giapponesi piuttosto che sulla valutazione dell'intero programma clinico su 1.100 pazienti allegato al dossier relativo a prezzo e rimborsabilità;
la tendenza recente a classificare i farmaci innovativi in classe C/OSP, oltre a limitare l'accesso alle cure, provocherebbe disparità di trattamento a livello sia regionale che locale, contravvenendo al principio che assicura a tutti i cittadini eguali livelli essenziali di assistenza;
lo spirito alla base dello sviluppo dei farmaci orfani per le malattie rare, implica che, per definizione, essi dovrebbero essere considerati innovativi dall'AIFA e resi immediatamente disponibili ai pazienti in tutte le regioni, anche senza il formale inserimento dei prodotti nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali, come da accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010;
premesso, inoltre, che:
da una recente review della "Cochrane Collaboration" tra 10 farmaci analizzati solo il pirfenidone si è mostrato efficace nel trattamento della fibrosi polmonare idiopatica sulla base degli stretti criteri della evidence based medicine;
il Federal joint committee tedesco (G-BA), il più importante organo decisionale di medici e autorità sanitarie tedesco ha deciso di rivalutare, con un giudizio più positivo i benefici del pirfenidone (Esbriet). Il G-BA assegnerà infatti il pirfenidone un valore da 1 a 3, un riconoscimento quindi di grande valore;
in considerazione della crescente domanda di pirfenidone sono ad oggi 20 i centri specialistici in Italia che forniscono tale farmaco a circa 400 pazienti italiani attraverso una procedura di uso compassionevole (chiamata NPP) che permette a tali strutture di fornire il farmaco senza che questo sia rimborsato dal SSN ma a carico dell'azienda stessa, in attesa della piena e "regolare" commercializzazione;
i pazienti affetti da IPF, per i quali l'unica possibilità terapeutica è al momento quella del pirfenidone, vista l'impossibilità di vedersi rimborsato il trattamento, si rivolgono sempre più spesso a farmacie on line per l'acquisto illegale del prodotto, commercializzato a un prezzo inferiore, ma con il rischio altissimo di acquistare un prodotto qualitativamente scarso quando non addirittura dannoso per la loro salute;
ad un anno dall'approvazione europea in Italia non si è ancora riusciti ad avere la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale e questo ha causato una lunga attesa per i pazienti, a pregiudizio della loro possibilità di cura. Il problema al momento è stato tamponato solo grazie alla volontà dei centri di riferimento e ad una speciale procedura NPP resa possibile grazie alla disponibilità di InterMune che si sta facendo interamente carico dei costi,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo ritenga necessario e doveroso attivarsi con la massima urgenza al fine di consentire ai pazienti affetti da fibrosi idiopatica polmonare (IPF) presenti su tutto il territorio nazionale l'accesso all'unico farmaco in grado di rallentare la progressione di tale grave patologia, il pirfenidone;
se non ritenga doveroso, anche alla luce delle ulteriori valutazioni positive da parte del Federal joint committee tedesco, prevedere un rapido riconoscimento in termini di rimborsabilità di tale farmaco.
(4-07469)
LANNUTTI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso che scrive "il Fatto Quotidiano" del 12 maggio 2012 «Non è difficile. Anzi. Per un imprenditore compensare i pagamenti dovuti allo Stato con i crediti vantati verso lo Stato è possibile, e anche relativamente semplice. Adesso vi spieghiamo come si fa con l'esempio pratico di un ospedale privato che deve pagare i contributi all'Inps e all'Inpdap per i suoi dipendenti e allo stesso tempo vanta dei crediti verso una Asl di Roma abituata a pagare le fatture con la flemma tipica della sanità del Lazio. Istruzioni per l'uso. Per prima cosa conviene chiamarsi Antonio Mastrapasqua, essere quindi presidente dell'Inps, ma anche così bravo e veloce da governare le pensioni degli italiani (centinaia di miliardi di euro) nei ritagli di tempo, in modo da potersi anche dedicare agli altri ormai noti 25 incarichi. Nel caso specifico, Mastrapasqua è veloce a curarsi che l'Ospedale Israelitico di Roma paghi regolarmente i contributi previdenziali, e così gli avanza il tempo per fare il direttore generale dell'Ospedale Israelitico. Lo scorso 13 dicembre il poliedrico commercialista romano si è presentato nello studio del notaio Mario Liguori per stipulare un cosiddetto "atto unilaterale". Nella sua qualità di direttore generale dell'Ospedale Israelitico (struttura privata convenzionata), Mastrapasqua ha dichiarato che c'erano da pagare i contributi all'Inps per il mese di novembre appena trascorso, pari a 15.458 euro, ma che l'azienda vantava un credito di circa 248.000 euro verso l'Asl Roma D, riferito alla fattura n. 40 del 23 aprile 2007 emessa dall'ospedale privato e in attesa da quattro anni e mezzo di essere onorata. È presto fatto. Con l'atto unilaterale Mastrapasqua direttore generale ha ceduto all'Inps, cioè a se stesso presidente, una parte del credito, esattamente quei 15.458 euro dovuti per novembre. E Mastrapasqua presidente dell'Inps si è preso, al posto degli euro sonanti che servirebbero a pagare le pensioni mese per mese, un credito verso la Asl Roma D che chissà quando potrà incassare. Nel frattempo però l'Ospedale Israelitico ha risolto la sua pendenza con l'Inps, che non vedrà né i soldi, né penali, né sanzioni. Tutto regolare, tutto previsto dal decreto-legge n. 688 del 1985, convertito in legge n. 11 del 1986. Dove c'è scritto che (a richiesta dell'impresa creditrice della Asl, o del Comune, o del ministero) l'inadempienza di un ente pubblico può essere scaricata sugli enti previdenziali. Un meccanismo talmente assurdo che pochissimi imprenditori riescono a usufruirne. Normalmente gli enti previdenziali resistono. L'Inpdap, per esempio, nel 2010 ha contestato le modalità seguite dall'Ospedale Israelitico per pagare i contributi all'ente di previdenza dei dipendenti pubblici girando le solite fatture inevase dell'Asl Roma D. Ma si è beccato una lettera di Mastrapasqua, come direttore generale dell'ospedale privato, dal suono assai divertente oggi che l'Inpdap è confluito nell'Inps e quindi ha come presidente, l'avete indovinato, Mastrapasqua. "Si diffida l'Inpdap dall'inviare nuove lettere di contestazione del riconoscimento del credito così come emesse dall'Asl Roma D". I poveri funzionari dell'Inpdap da anni si dibattono in questo dilemma: se l'Ospedale Israelitico mi paga, anziché con moneta sonante, girandomi fatture che l'Asl si guarda bene dal pagare, noi che cosa mettiamo in bilancio? E se passano gli anni e l'Asl queste fatture continua a non pagarle, perché dobbiamo essere noi i creditori gabbati al posto dell'Ospedale Israelitico? Non sono bruscolini. All'inizio del 2010 l'Inpdap ha scritto all'Ospedale Israelitico facendo notare che mancavano all'appello oltre 15 milioni di euro. Con l'Inps la situazione è analoga. L'Ospedale Israelitico non paga i contributi per i suoi dipendenti, ma tutti i mesi Mastrapasqua o la sua delegata Batia Popel, funzionaria di origine lituana, vanno dal notaio e cedono all'Inps una fettina della famosa fattura del 2007. L'ultima volta lo scorso 23 aprile: adesso il credito dell'ospedale Israelitico verso l'Asl Roma D per la fattura n. 40 del 2007 è sceso a 118 mila euro, perché tutto il resto è passato all'Inps. Il principio è giusto: se ho dei crediti che lo Stato non mi paga perché devo pagare io lo Stato? Ma in pratica c'è un problema: se la Pubblica amministrazione ha fatture non pagate per 100 miliardi e tutte le imprese che vantano quei crediti smettono di pagare l'Inps, l'Inps va rapidamente in bancarotta. Forse per questo il brillante sistema di compensazione viene di fatto praticato solo da aziende come l'Ospedale Israelitico, che hanno il presidente dell'Inps a libro paga»;
considerato che:
a quanto risulta all'interrogante, esistono veri e propri "collezionisti di cariche pubbliche", come il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua il quale, non pago delle 25 "poltrone" occupate contemporaneamente, senza peritarsi della crisi e della politica di sacrifici di milioni di famiglie impoverite, anche per precise responsabilità di banchieri e tecnocrati di complemento, continua ad accumularne ulteriori, senza alcun problema di ordine etico, morale e di cumulo dei compensi percepiti;
il direttore dell'Inps e Vice presidente di Equitalia quasi certamente gode del dono dell'ubiquità. Infatti, oltre alle 25 cariche note, dalla presidenza di Idea Fimit, la più grande società immobiliare italiana (con 9,5 miliardi di patrimonio e 23 fondi) accusata di essere stata al centro di molteplici scandali immobiliari, alle molteplici poltrone nei collegi sindacali, ha anche un'altra serie d'incarichi (4-07408);
da oltre 10 anni (agosto 2011) Mastrapasqua è direttore dell'Ospedale israelitico di Roma, un nosocomio con tre sedi, la più importante sull'isola Tiberina di fronte al Fatebenefratelli, dove il direttore dell'Inps deve far quadrare i conti. Non solo, da giugno dello stesso anno, il commercialista - uomo da 1.200.000 euro l'anno - è anche Amministratore unico della Litorale SpA, azienda per lo sviluppo economico turistico e occupazionale del litorale laziale. Quindi, oltre ai pensionati, i cattivi pagatori, le case e le cure, Mastrapasqua si occupa anche degli stabilimenti balneari e dei loro estivi frequentatori;
nell'atto di sindacato ispettivo 3-02702 l'interrogante chiedeva chiarimenti sul deficit di 80 milioni di euro raggiunto dall'Inps solo per mancati incassi nella gestione del patrimonio immobiliare, come risulterebbe da un'indagine interna e da una lettera di Antonio Ferrara, il magistrato della Corte dei conti che vigila sulla correttezza degli atti;
inoltre, nell'atto di sindacato ispettivo 3-02703 si evidenziava il grande potere che ha assunto nell'Inps la KPMG, penetrata, nel tempo, all'interno delle attività nevralgiche dell'Istituto, assumendo un ruolo di primo piano non solo nell'informatica, ma nella formazione, nella vigilanza e negli altri settori strategici. In particolare sembrerebbe che il Coordinamento generale statistico attuariale abbia messo a disposizione di KPMG non i dati statistici, che pure dovrebbero rimanere saldamente in mano pubblica, ma addirittura strumenti e formule per costruire i dati di bilancio con relativa sottrazione di funzioni all'ente per affidarle ai privati;
da ultimo la questione della fusione dell'Inpdap con l'Inps e l'Enpals nascerebbe già con un debito miliardario stimato, per il 2012, in 12 miliardi e 421 milioni di euro (4-07126);
considerato inoltre che:
le imprese italiane vantano crediti immensi verso la pubblica amministrazione per servizi e forniture di ogni tipo, e devono attendere molti mesi (o anni) per vedersi saldati tali crediti; ciò può creare pesantissimi squilibri di liquidità per le aziende stesse, che allo stesso tempo (e in termini molto più stringenti e inesorabili) devono però fronteggiare le proprie pendenze fiscali;
il notevole ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione rappresenta uno dei problemi più gravi e drammatici che devono affrontare le piccole imprese. Il fenomeno, considerato una tra le piaghe peggiori che gravano sul sistema produttivo italiano, ha portato la pubblica amministrazione a contrarre circa 70 miliardi di euro di debiti nei confronti delle aziende private, provocando il fallimento di una su tre di esse. I dati numerici divulgati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici hanno restituito un'immagine preoccupante: i tempi di pagamento oscillano in un range compreso tra un minimo di 92 giorni e un massimo di 664 giorni. L'entità dei ritardi mediamente accumulati è circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto dell'Unione europea: mediamente 128 contro i 65 giorni che si computano a livello europeo;
uno studio elaborato dalla Banca mondiale e dalla società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC), ha evidenziato che le piccole e medie imprese italiane perdono 285 ore all'anno per assolvere i diversi pagamenti richiesti dal fisco e sono sottoposte a un prelievo che si aggira intorno al 68,6 per cento degli utili realizzati. Volendo inferire ancora, analizzando il costo medio totale della burocrazia che grava su una piccola e media impresa, si scopre che ogni anno un'azienda italiana sborsa 1.200 euro all'anno per addetto, cifra che sale a 1.500 per un'impresa con meno di 10 dipendenti;
la complessità dell'organizzazione delle procedure amministrative e dei criteri per il trasferimento dei fondi tra le varie strutture (tra questi i vincoli del patto di stabilità) e l'ampio potere di mercato della pubblica amministrazione sono fattori determinanti che contribuiscono all'allungamento delle tempistiche di pagamento. La principale conseguenza di questi ritardi è la mancanza di liquidità nelle casse delle imprese fornitrici. Ne consegue, anzitutto, la difficoltà nell'onorare i pagamenti ai propri fornitori e, in subordine, l'impossibilità di porre in essere gli investimenti necessari senza dover ricorrere a forme di finanziamento;
allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, fenomeno che ha superato livelli di guardia anche in altri Paesi dell'Unione europea, anche se non ha assunto le dimensioni del nostro, è stata emanata la direttiva europea 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che obbliga le pubbliche amministrazioni a pagare i fornitori entro 30 giorni, e, in casi eccezionali, entro 60 giorni per forniture sanitarie e per imprese a capitale pubblico; superato tale termine, nelle transazioni commerciali, la pubblica amministrazione dovrà versare interessi di mora pari all'8 per cento maggiorati del tasso di riferimento della Banca centrale europea. La stessa direttiva dispone che tra imprese private la scadenza è fissata a 60 giorni a meno di intese stipulate tra le parti, a patto che non si tratti di patti bilaterali iniqui;
con l'approvazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile compensare i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, ma ciò vale solo per i debiti iscritti a ruolo e per i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, e comunque con procedure molto complesse;
anche il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni) rappresenta a giudizio dell'interrogante un tiepido segnale di apertura del Governo al problema, prevedendo lo sblocco di circa 6 miliardi di euro attraverso un incremento delle dotazioni dei fondi speciali (somma certo rilevante ma ancora inadeguata rispetto ai 70 miliardi di euro di debiti), a cui va affiancato l'articolo 10 della legge 11 novembre 2011, n. 180, che anticipa il recepimento della citata direttiva 2011/7/UE, anticipazione che non risolverà comunque immediatamente il problema dell'enorme debito pregresso della pubblica amministrazione nei confronti delle piccole e medie imprese, in quanto è evidente che le pubbliche amministrazioni non sono in grado in un breve lasso di tempo di onorare i debiti assunti,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga che la compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione debba avvenire in maniera equa ed uniforme invece di applicare il sistema di due pesi e due misure quando sono in gioco gli interessi del "collezionista di poltrone" di turno;
se non ritenga necessario adoperarsi per dirimere ogni eventuale conflitto di interessi che possa interessare il presidente Mastrapasqua;
quali misure intenda adottare per restituire trasparenza e rigore ad una gestione, a giudizio dell'interrogante dispendiosa ed opaca, che ha caratterizzato la gestione Inps di Antonio Mastrapasqua;
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di introdurre nell'ordinamento un meccanismo di compensazione dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con i propri debiti e i relativi accessori dovuti alle amministrazioni statali, regionali e locali anche agevolando, per quanto di competenza, l'iter di approvazione del disegno di legge sulla compensazione tra i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni e i debiti derivanti da obblighi tributari.
(4-07470)
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
le virtuose banche italiane - a giudizio dell'interrogante scandalosamente protette dalla Banca d'Italia che persegue la stabilità invece della trasparenza e della concorrenza, per questo operanti in una logica di cartello che determina costi dei conti correnti elevatissimi con i costi di gestione pari a 295,66 euro annui contro una media di 114 euro dell'Europa a 27, con un differenziale sui mutui e credito al consumo superiore ad un punto percentuale; che hanno avuto 270,8 miliardi di euro di finanziamenti dalla Banca centrale europea come prestito triennale al tasso dell'1 per cento, e hanno utilizzato tale ingente massa monetaria per i propri utili e per continuare a corrispondere emolumenti spropositati - continuano a comportarsi in maniera eticamente discutibile, laddove non vi siano anche risvolti penalmente rilevanti, con i clienti, correntisti, risparmiatori;
anche quando devono offrire forme di finanziamento o piani di ammortamento su prestiti e mutui, non sembrano praticare la trasparenza, ma l'opacità, come nel caso ad esempio della signora Pamela Meier, una imprenditrice che nel 2010 si rivolse con fiducia alla filiale Cariparma di Bologna per attivare un mutuo;
da informazioni in possesso dell'interrogante, nella simulazione delle rate, il direttore della sede di Cariparma di Bologna, in via Marconi 16, propose all'interessata nel dicembre 2010 rate di 1.916 euro mensili se avesse ottenuto il mutuo di 108.000 euro, che sarebbero diventate 1.064 euro se avesse restituito il mutuo in 7 anni;
la signora, fiduciosa dei comportamenti corretti della banca, riteneva di poter onorare rate che comprendevano un piano di ammortamento di 7 anni, quindi più basse, ma all'atto della stipula tale fiducia risultava mal riposta, perché, come si può leggere nell'e-mail dell'11 maggio 2012, delle ore 11,58, di risposta alle proteste circa la mancata erogazione pattuita, il direttore risponde che le e-mail alle quali la signora si riferiva concernevano simulazioni di piano di ammortamento ante-delibera. Si trattava, appunto, di simulazioni. La delibera, invece, contemplava 60 mesi, di cui 24 di preammortamento. L'impegno, invece, assunto dal direttore (e pertanto dalla banca) con l'e-mail del 10 dicembre 2010 era quello di non applicare alcuna penale per una restituzione anticipata;
la banca, modificando a suo vantaggio le condizioni inizialmente pattuite, ha messo in notevole difficoltà finanziaria la loro cliente;
considerato altresì che a giudizio dell'interrogante i comportamenti descritti, che vedono la Cariparma di Bologna protagonista in negativo nei confronti della signora Meier, messa in difficoltà nell'onorare la restituzione del prestito ricevuto dall'ottusaggine e forse dalla malafede dei dirigenti, dovrebbero essere sanzionati dalle autorità che hanno il dovere di esigere correttezza e trasparenza nei rapporti tra banche ed utenti dei servizi bancari,
si chiede di sapere:
se il Governo condivida i comportamenti delle banche che, dopo aver ricevuto un prestito triennale di 270 miliardi di euro dalla Banca centrale europea al tasso dell'1 per cento, continuano a vessare le piccole e medie imprese e le famiglie, con tassi e condizioni capestro, insostenibili per la ripresa delle attività produttive e la crescita economica;
se non ritenga doveroso promuovere interventi normativi affinché le autorità vigilanti monitorino le condizioni poste dal sistema bancario italiano per le richieste di affidamenti e prestiti e le ragioni del loro rifiuto.
(4-07471)
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
si legge su "Il Sole-24 ore" del 12 maggio 2012: «Nel quarto trimestre del 2011 continuano a crescere le perdite potenziali sui derivati Otc (Over the counter) sottoscritti dagli operatori del settore (enti locali, imprese, società finanziarie, istituti di credito probabilmente piccoli) con le banche italiane. Dopo la forte ripresa registrata a settembre scorso, infatti, a fine dicembre gli "ammanchi" passano da 65,2 a 66,5 miliardi con un aumento dell'1,9 per cento. Il numero di nuovi contratti, invece, diminuisce complessivamente del 4,3% a 35.378 soggetti coinvolti (36.968 il trimestre precedente). È questo lo spaccato fornito dalla base informativa pubblica di Bankitalia che se da un lato segnala nel quarto trimestre del 2011 un aumento delle perdite potenziali dei clienti delle banche dall'altro indica altrettanti utili (66,5 miliardi, appunto) messi a bilancio dagli istituti di credito italiani sulla vendita di questi swap. Il numero di amministrazioni pubbliche che hanno derivati in perdita continua a diminuire. Il calo nel quarto trimestre è del 7,7% (da 260 a 240 enti) mentre l'ammanco potenziale aumenta marginalmente da 3,8 a 3,9 miliardi: la perdita media per operatore passa da 14,9 a 16,2 milioni. Questo aumento potrebbe voler dire che i contratti in essere (o la rinegoziazione di vecchi accordi, visto che i nuovi swap sono bloccati dal 2008 in attesa del via libera al regolamento del ministero dell'Economia) stanno producendo sempre più perdite per quegli enti locali che non hanno ancora deciso di estinguere anticipatamente i contratti, situazione che si sta sempre più verificando in questi mesi»;
si legge nell'articolo che per le società finanziarie «si registra una diminuzione di soggetti coinvolti (da 451 a 426) e a un aumento marginale delle perdite complessive (+0,4%), giunte a 9,7 miliardi per un ammanco medio per operatore di 22,7 milioni. In questa categoria potrebbero rientrare i sinking fund, ovvero i fondi che alcuni enti locali pongono a garanzia delle operazioni di finanziamento attuate con le banche. Per questo motivo il sospetto è che le perdite potenziali degli enti locali potrebbero andare ben oltre i 3,9 miliardi registrati nella sola voce "amministrazioni pubbliche". Anche il numero di aziende coinvolte diminuisce (da 28.189 a 27.400, -2,8%) mentre le perdite potenziali crescono del 3,6% da 7 a 7,3 miliardi: la perdita media per impresa sale a 268mila euro. I numeri per le famiglie produttrici (tra queste anche alcuni tipi di imprese) e consumatrici sono relativamente piccoli: rispettivamente le prime sono 2.576 e perdono 68 milioni (+6%, una media di 26míla euro per operatore) mentre le seconde sono 3.749 per un ammanco potenziale di 136 milioni (in media 36mila euro). Gli istituti di credito (presumibilmente piccoli) che perdono potenzialmente verso il sistema bancario italiano diminuiscono come numero (-3,1% a 532 unità) ma le perdite potenziali passano da 26 a 27,7 miliardi per una perdita media di 52 milioni per operatore. Buona parte di questi swap Otc sono collegati alla variazione dei tassi d'interesse. Il quarto trimestre del 2011 ha visto l'Euribor a tre mesi su livelli molto bassi (1,36%) mentre il tasso swap a 30 anni ars 30) è sceso dal 2,66 a 2,56 per cento. "Sembra quasi sostiene Giampaolo Galiazzo, della società di consulenza indipendente Tiche di Treviso - che il calo dei tassi sia a breve sia a lungo termine continui a produrre un aumento delle perdite in derivati, se pur più contenuto rispetto al trimestre precedente. Il punto è che non può essere soltanto questo il motivo. Purtroppo Banca d'Italia non fornisce una misura dei costi complessivamente applicati ai contratti in essere, come fa invece l'Isvap nel suo rapporto annuale"»;
considerato che:
Adrian Blundell-Wignall e Paul Atkinson, in un articolo recentemente pubblicato su "OECD Journal: financial market trends", affermano che «i derivati hanno riguardo al rischio di fallimento le stesse caratteristiche degli strumenti di debito tradizionale senza però creare nessun investimento diretto nell'economia. I derivati spostano semplicemente il rischio non lo eliminano a livello aggregato. Quando una controparte in uno scambio di derivati fa un grosso guadagno un'altra ha una perdita corrispondente e quella perdita può portarla al fallimento. Con i derivati il rischio finanziario sistemico aumenta perché essi fanno salire la leva e generano una catena di relazioni tra più partecipanti dove ciascuno di essi deve essere in grado di assolvere alle proprie obbligazioni pena l'impossibilità di assolvere da parte di tutti. In questo modo i derivati aumentano il rischio sistemico di interconnessione senza aggiungere capitale azionario o obbligazionario all'economia» (si veda "la Repubblica" del 16 gennaio 2012);
si legge ancora nell'articolo citato: «Infine, ed è il punto più delicato, l'offerta di derivati è nelle mani di un ristrettissimo numero di banche d'affari. I corifei del mercato e della lotta alle caste dovrebbero preoccuparsi prima di tutto di questa casta che ha prodotto una crisi che è costata al mondo occidentale tra i 10.000 e 20.000 miliardi facendolo precipitare in recessione e scatenando una "guerra tra poveri"»;
664 enti pubblici, tra cui 18 Regioni, 42 Province, 45 capoluoghi e 559 Comuni avrebbero investito in "derivati" per oltre 35 miliardi di euro, circa un terzo del debito complessivo accumulato dagli enti locali stando ai dati del 2009. Le perdite conseguenti all'adozione di questi strumenti finanziari, per i soli enti pubblici appena ricordati, potrebbero arrivare a superare i 10 miliardi di euro, su di un totale complessivo che, ad ottobre 2011, era stimato per l'Italia in 52,2 miliardi, una cifra equivalente a oltre il 60 per cento del costo delle pesantissime manovre cui gli italiani sono stati sottoposti nel 2011 (si veda l'articolo di M. Frisone e L. Serafini, "Swap, in Italia conto da 52 miliardi", pubblicato su "Il Sole-24 ore" il 1° maggio 2012),
si chiede di sapere:
se al Governo risulti corrispondente al vero quanto riferito dall'articolo per cui la Banca d'Italia non fornirebbe una misura dei costi complessivi applicati ai contratti derivati in essere;
quali siano le valutazioni del Governo relativamente ai fatti riportati;
se non intenda intervenire con urgenza per rendere nulli contratti capestro aventi l'unica finalità di ingrassare i bilanci delle banche, i bonus e le stock option dei dirigenti per fare indebitare al massimo grado intere comunità per generazioni fino a 30/40 anni con spregiudicate operazioni finanziarie;
quali misure urgenti intenda attuare per prevenire fenomeni speculativi a danno degli enti locali e delle piccole medie imprese;
quale sia l'esatto ammontare dei prodotti derivati che le banche hanno collocato presso enti locali, con la promessa di risolvere problemi di finanza locale, che al contrario sono stati aggravati;
quali siano i motivi per cui lo schema di regolamento in materia di contratti derivati è bloccato, a quasi 4 anni dal divieto di stipula sancito dal Consiglio di Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
se non ritenga, alla luce delle pesanti perdite registrate in oltre 66 miliardi sui contratti derivati sottoscritti con le banche italiane, urgente e necessario adottare nel più breve tempo possibile il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, finalizzato ad individuare la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati che gli enti locali possono stipulare, provvedendo comunque a stabilire, con il predetto regolamento, il divieto per i piccoli Comuni di sottoscrivere contratti su strumenti finanziari derivati, considerato che l'operatività in derivati, oltre all'assunzione di rischi di mercato connessi all'andamento delle variabili sottostanti, comporta rischi di controparte dovuti all'eventuale inadempienza contrattuale.
(4-07472)
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
è giunta all'interrogante la segnalazione di un imprenditore romano che lamenta di essere vittima di gravissimo illecito posto in essere ai suoi danni da parte della banca Popolare dell'Etruria e del Lazio;
in particolare l'imprenditore si è accorto recentemente che l'istituto permetteva ad un suo ex collaboratore di versare sul proprio conto corrente assegni intestati all'imprenditore stesso per un importo di circa 300.000 euro, consentendogli di apporre firme apocrife fronte/retro nonostante i titoli stessi fossero stati rilasciati dalle compagnie assicuratrici muniti della clausola di non trasferibilità;
l'imprenditore ha chiesto l'intervento di un avvocato specializzato per ottenere una composizione bonaria della vicenda al fine di rientrare in possesso delle ingenti somme illecitamente sottratte, senza ottenere alcun risultato;
la banca continua a non voler rilasciare al cliente tutti i titoli a lui intestati ed incassati da altri;
al momento, di circa 70 assegni non pervenuti, l'imprenditore è entrato in possesso soltanto di 24, gentilmente inviati in fotocopia dalla compagnia Fondiaria-Sai per un totale di 126.250 euro;
tali fotocopie, unitamente alla perizia calligrafica da lui richiesta ad un tecnico regolarmente iscritto al tribunale di Roma, sono da tempo stati recapitati alla sede di Arezzo della banca Popolare d'Etruria e del Lazio;
in data 14 marzo 2012 l'imprenditore provvedeva a presentare denuncia/querela presso la Procura della Repubblica nei confronti dei soggetti interessati per non incorrere nella prescrizione dei termini previsti dalla legge;
a causa dei mancati incassi dei titoli a lui intestati l'imprenditore rischia la chiusura dell'azienda;
considerato che a giudizio dell'interrogante sono oscuri i motivi per cui la Banca d'Italia non provveda a sanzionare duramente, fino alla revoca della licenza dell'attività bancaria, quelle banche che continuano impunemente nelle loro operazioni spregiudicate a danno dei cittadini, delle imprese e degli interessi economici più generali,
si chiede di sapere:
se al Governo risulti che il modus operandi della banca Popolare dell'Etruria e del Lazio rispecchi una prassi diffusa presso gli istituti di credito;
se ritenga che sia arrivato il momento di porre un freno alla prepotenza delle banche, che sfocia spesso nell'illegalità, orientandosi alla tutela dei consumatori, su cui e di cui le stesse banche vivono;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché i cittadini non siano vittima di pratiche illegali e mancanza di trasparenza da parte degli istituti bancari.
(4-07473)
SIBILIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Accertata l'esigenza di pervenire ad un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche;
considerata la normativa vigente (legge di stabilità per il 2012, di cui alla legge n. 183 del 2011), secondo la quale per acquisire l'autonomia scolastica le istituzioni devono essere costituite da un numero di alunni non inferiore a 600, ridotto a 400 per le istituzioni site nei comuni montani;
tenuto conto che, al momento, il Ministero non dispone di un elenco dei comuni considerati montani;
valutata l'assoluta inopportunità di riferirsi alla legge, a giudizio dell'interrogante anacronistica, n. 991 del 25 luglio 1952, che, sulla base di un parametro esclusivamente riferito al territorio e non alla popolazione (che invece subisce i disagi di risiedere a quote altimetricamente elevate), comprende, tra i comuni montani, ricche e rinomate località marittime (Amalfi, Maiori, Minori, Positano, Cetara, Vietri, Camerota, Ascea, eccetera) ed esclude Comuni i cui centri urbani sono posti ad oltre 900 metri di altitudine (come Frigento);
accertato che è considerato montano il territorio che si eleva oltre i 600 metri di altitudine, si ritiene giusto ed opportuno considerare comunque montani i comuni i cui centri urbani, nonché sedi dei Municipi, sono collocati al di sopra di tale altitudine;
attesa la necessità imminente di provvedere ad ulteriori e definitivi dimensionamenti della rete scolastica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, al fine della certezza e dell'equità della norma, ritiene necessario pervenire all'individuazione dei comuni montani secondo un criterio basato anche sulla residenza degli abitanti;
se si ritenga inoltre di considerare quali comuni montani a tutti gli effetti quelli attualmente definiti "parzialmente montani", purché abbiano sempre le caratteristiche di cui sopra.
(4-07474)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02857, della senatrice Fioroni, sull'inserimento della festa dei ceri di Gubbio nella lista del patrocinio culturale immateriale dell'Unesco;
11 a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-02854, della senatrice Granaiola, sulla disciplina retributiva del lavoro giornalistico.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 4-07402, della senatrice Contini.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto sommario e stenografico della 203a seduta pubblica, del 12 maggio 2009, a pagina 17, sotto il titolo: "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti" il Doc. XV, n. 91 è da intendersi riferito agli esercizi dal 2005 al 2007.
Nel Resoconto sommario e stenografico della 224a seduta pubblica, del 23 giugno 2009, a pagina 60, sotto il titolo: "Governo, trasmissione di atti e documenti" l'annuncio relativo al Doc. CCXVII, n. 1 è da intendersi riferito all'anno 2008.
Nel Resoconto sommario e stenografico della 501a seduta pubblica, del 15 febbraio 2011, a pagina 59, nel titolo dell'annuncio "Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, trasmissione di documenti" e nella seconda riga dello stesso eliminare le parole: "della legislazione".
Nel Resoconto sommario e stenografico della 504a seduta pubblica, del 16 febbraio 2011, a pagina 147, sotto il titolo: "Governo, trasmissione di atti e documenti" l'annuncio relativo al Doc. CCXVII, n. 2 è da intendersi riferito all'anno 2009.