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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 720 del 09/05/2012


PICHETTO FRATIN (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (PdL). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatrici e senatori, viene oggi all'esame dell'Aula un provvedimento che, proposto dal Governo sotto forma di decreto-legge, è stato ampiamente rimaneggiato in sede di primo esame da parte della Camera dei deputati, con il concorso dei Gruppi parlamentari e con l'assenso dello stesso Governo. Un provvedimento, pertanto, già largamente condiviso, che consente al nostro Paese di adeguare le norme sui poteri speciali dello Stato in materia di assetti societari, nei settori di rilevanza strategica e a tutela dell'interesse nazionale, conformemente alle indicazioni provenienti dalle istituzioni europee, che hanno avviato, come è noto, procedure di infrazione contro le vigenti norme italiane, così come nei confronti di altri Paesi comunitari.

In sostanza, abrogando le norme vigenti, che risalgono al 1994, il decreto-legge interviene finalmente in un ambito legislativo che richiedeva con urgenza una riformulazione delle regole, anche per il mutato contesto sia interno che internazionale. Infatti, le norme di cui al decreto-legge n. 332 del 1994 nascevano da un contesto che vedeva avviata un'ampia azione di privatizzazione delle partecipazione societarie detenute dallo Stato in numerosi e importanti aziende operanti nel campo dell'energia, delle telecomunicazioni, dei trasporti. Nel momento in cui si avviava questo processo, contraddistinto da un percorso non sempre lineare e razionale, ma in taluni casi dettato dall'emergenza dì intervenire sul fronte della finanza pubblica, era comunque necessario assicurare allo Stato uno strumento di «ultima istanza», al fine di garantire che la presenza di scalate ostili o l'ingresso nella compagine societaria di soggetti potenzialmente in grado di pregiudicare l'interesse nazionale, potesse essere evitato, andando a incidere con poteri e procedure speciali.

Di qui anche la notevole discrezionalità che le norme vigenti permettevano all'azione del Governo, chiamato a valutare il concreto verificarsi dei pericoli in cui andava a incorrere l'interesse nazionale e a provvedere, di conseguenza, con gli strumenti disponibili.

Tali norme, però, nella loro ampiezza e discrezionalità, andavano a incidere pesantemente sulla libera concorrenza, di modo che il ricorso del Governo alla regola della golden share poteva anche mascherare la volontà di impedire l'ingresso a soggetti esterni nella compagine societaria o a vietare operazioni straordinarie sul capitale, con motivazioni di carattere economico e, comunque, estranee all'obiettivo dichiarato della tutela dell'interesse nazionale in settori strategici come la sicurezza, la difesa, l'energia e le telecomunicazioni.

In fondo, le obiezioni mosse in sede di Unione europea alle norme attuali - e il problema non ha riguardato solo l'Italia - erano sostanzialmente motivate dalla necessità di porre regole che fossero utilizzabili in modo oggettivo e sulla base della proporzionalità tra provvedimenti che comprimono effettivamente la libera concorrenza e l'esigenza di tutelare un superiore interesse collettivo riferito a questioni vitali per la comunità nazionale.

Mi pare si possa dire che con le nuove norme messe a punto, integrando la proposta del Governo con le modifiche introdotte in sede parlamentare, si sia raggiunto l'obiettivo, contemperando queste due esigenze. Non si tratta, infatti, di un indebolimento generalizzato della capacità dello Stato di tutelare l'interesse nazionale, laddove se ne ravveda la necessità effettiva, perché, anzi, con le nuove regole sulla golden share, i poteri speciali d'intervento posti in mano al Governo non sono più legati, come per l'abroganda normativa, al concetto di proprietà pubblica, potendosi esercitare indifferentemente nei confronti di aziende sia pubbliche che private, per le quali si ravvisino le condizioni di legge, ovvero il fatto di operare comunque in settori di rilevanza strategica.

È questa, a mio avviso, la novità più rilevante della nuova normativa, a conferma del fatto che era necessario andare oltre il concetto di proprietà pubblica come unico ed esclusivo strumento per tutelare l'interesse nazionale.

Oggi, l'evoluzione delle concezioni economiche e sociali, e ora anche delle regole poste a presidio dell'interesse comune, consentono al Governo di intervenire anche nei confronti dei soggetti privati, con ciò implicitamente riconoscendo che non è la proprietà pubblica la modalità che si presta a salvaguardare esigenze di natura strategica.

Per effetto delle nuove norme, attraverso una disciplina secondaria di tipo attuativo, saranno definite e affidate le funzioni di individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale, in rapporto alle quali potranno essere attivati i cosiddetti poteri speciali. In base a ciò, si definirà il concreto esercizio dei poteri speciali e l'individuazione di ulteriori disposizioni attuative, così come per quanto riguarda l'energia, i trasporti e le telecomunicazioni.

Vorrei ricordare anche la presenza delle cosiddette norme di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione europea.

In conclusione, colleghi, con l'approvanda nuova regolamentazione della golden share, e, naturalmente, dei poteri speciali di intervento sulle delibere, vengono più correttamente ed efficacemente contemperati gli interessi nazionali, slegandoli dalla proprietà pubblica, ma ponendo criteri oggettivi all'esercizio da parte del potere statale di una legittima e motivata compressione delle regole della concorrenza, escludendo ragioni economiche ad atti che devono e possono avere unicamente finalità di tutela dell'interesse comune, in contesti di per sé eccezionali.

Con questo adeguamento normativo il nostro Paese compie un ulteriore e significativo passo nell'adeguare la propria legislazione ai principi della disciplina comunitaria e all'apertura, sulla base di reciprocità, alla libera circolazione dei capitali.

Viene meno un elemento che poteva in qualche modo frenare od ostacolare l'attivazione di investimenti esteri in Italia, e questo è comunque un risultato positivo, in considerazione della storica difficoltà del nostro Pese di essere attrattivo nei confronti di investimenti diretti dall'estero. Non è questa naturalmente l'unica causa; occorre anche considerare i motivi legati ad una tassazione penalizzante per le imprese, ai tempi e alle procedure della giustizia civile, alle rigidità del mercato, che si sta con fatica cercando di superare. Ma, indubbiamente, la possibilità di limitare gli interventi discrezionali dell'Esecutivo nell'uso della golden share costituisce una norma significativa, anche in relazione alle citate opportunità di investimento in Italia da parte di capitali esteri, e quindi rappresenta un ulteriore provvedimento indirizzato a favorire la crescita del nostro Paese.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. (Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).