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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 719 del 09/05/2012


ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)

        1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonchè la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

        1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

        2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

        4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nè per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al comma 2 e al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

        5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.

        6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

        7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:

            a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i princìpi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;

            b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:

                1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;

                2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

        8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i regolamenti di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.

        9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, MONTANI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «e sentite le regioni e le province autonome interessate».

2.100

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» con le seguenti: «dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dei servizi pubblici, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'alta tecnologia».

2.101

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e delle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «nonché per il settore bancario e degli altri pubblici servizi».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «,  nonché nel settore bancario e degli altri servizi pubblici».

2.102

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.», con le seguenti: «per gli interessi pubblici relativi all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità dei servizi pubblici e alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali».

2.105

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I due rappresentanti di nomina governativa, di cui al successivo comma 6-bis), possono proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate al precedente comma 2, entro 4 giorni dall'adozione della delibera stessa».

        Conseguentemente dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis) Il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al precedente comma 1 che partecipano alle sedute dal consiglio a titolo consultivo».

2.103

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. L'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività».

2.104

GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola:«quindici» con la seguente: «trenta».

G2.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,

        premesso che:

            il decreto-legge n. 21 del 2012 reca la disciplina dei «poteri speciali» (golden power) dello Stato sugli assetti societari delle imprese operanti in settori strategici e d'interesse nazionale, riformando la precedente disciplina della golden share contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994;

            per effetto delle nuove norme, il golden power che lo Stato mantiene a se stesso è di tipo oppositivo e prescrittivo, e solo in ultima istanza interdittivo, applicandosi - secondo criteri oggettivi - non soltanto alle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ma a tutte quelle operanti nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale (articolo 1) nonché a quelle che possiedono attività (asset) di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni (articolo 2);

            i perimetri degli oggetti di rilevanza strategica verranno definiti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per il settore difesa e sicurezza mentre, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l'esame in Commissione, per quanto riguarda i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'articolo 2, comma 1, demanda ad appositi regolamenti l'individuazione delle «attività di rilevanza strategica, definite come »le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale«, ove il riferimento alla categoria dei »servizi pubblici essenziali« è una delle più significative modifiche introdotte durante i lavori in Commissione;

            ai sensi del citato articolo 2 del provvedimento, i poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'Esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici - in presenza dei requisiti richiesti dalla legge -ovvero di imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso;

            nel corso delle audizioni presso le Commissioni bilancio e finanze della Camera, le principali imprese a controllo pubblico coinvolte dalla riforma (Eni, Enel, Tema e Finrneccanica, oltre a Telecom la quale non è a controllo pubblico ma possiede importanti «attivi» strategici) hanno manifestato adesione e condivisione sul nuovo modello di poteri speciali, esprimendo tuttavia qualche preoccupazione per la complessa gestione degli adempimenti che la riforma impone, specialmente in relazione all'obbligo di comunicazione degli atti societari,

        impegna il Governo:

            nel predisporre i decreti che individuano gli asset strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (di cui all'articolo 2, comma 1), a perimetrare le suddette attività strategiche secondo metodologie che tengano conto delle specificità tecnologiche dei diversi settori, prevedendo eventualmente forme di condivisione con gli operatori del settore, tra cui le procedure di pubblica consultazione; inoltre, nei provvedimenti di attuazione della disciplina così introdotta, a predisporre una procedura di notifica improntata a criteri di proporzionalità e semplificazione degli adempimenti, anche mediante la predisposizione di modelli standard e la previsione di modalità telematiche di comunicazione, al fine di non aggravare le incombenze poste a carico delle società che possiedono asset strategici.

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(*) Accolto dal Governo