EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire la parole: «veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa» con le seguenti: «veto all'adozione di delibere degli organi collegati nonché di atti e operazioni compiuti da un'impresa».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con diritto di voto» inserire le seguenti: «almeno pari al 5 per cento e».
Ritirato
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il livello della partecipazione al capitale di cui alla presente lettera è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) nomina di due rappresentanti del Governo nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al presente comma. I due rappresentati del Governo partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo».
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I due rappresentanti di nomina governativa, di cui alla lettera e-bis) del precedente comma 1, possono proporre al Presidente dal Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate alla lettera b) del precedente comma 1, entro 4 giorni dall'adozione della delibera stessa».
LE COMMISSIONI RIUNITE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
premesso che:
il decreto-legge n. 21 del 2012 reca la disciplina dei «poteri speciali» (golden power) dello Stato sugli assetti societari delle imprese operanti in settori strategici e d'interesse nazionale, riformando la precedente disciplina della golden share contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994;
per effetto delle nuove norme, il golden power che lo Stato mantiene a se stesso è di tipo oppositivo e prescrittivo, e solo in ultima istanza interdittivo, applicandosi - secondo criteri oggettivi - non soltanto alle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ma a tutte quelle operanti nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale nonché a quelle che possiedono attività (asset) di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni;
anche in conseguenza delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, la disciplina dei poteri speciali si declina con modalità diverse secondo il comparto di riferimento (difesa e sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 1 del provvedimento; energia, trasporti e comunicazioni, con le modalità di cui all'articolo 2);
le principali differenze riguardano il perimetro degli oggetti di rilevanza strategica (che nel settore difesa e sicurezza verranno definiti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre negli altri settori l'individuazione è demandata ad appositi regolamenti) e l'individuazione delle «attività strategiche chiave»; in particolare, l'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza - ivi incluse, secondo le integrazioni introdotte in sede referente, le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile (vale a dire l'introduzione di limiti al diritto di voto condizionati al raggiungimento di una misura massima di possesso azionario), ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (limite massimo di possesso azionario pari al 5 per cento) - e, infine, potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di individuare, nell'ambito della predisposizione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 1, quelle relative al settore delle telecomunicazioni che, in virtù della loro stretta connessione con le esigenze di difesa e sicurezza nazionale, possono assumere rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e che pertanto possono, in casi particolari, essere soggette alla disciplina di cui all'articolo 1.
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(*) Accolto dal Governo