Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (3255)
ORDINE DEL GIORNO
Votato per parti separate. Respinta la parte evidenziata in neretto. Preclusa la restante parte
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 3255, di conversione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
considerato:
che il decreto-legge in titolo disciplina con chiarezza e precisione gli ambiti e le condizioni di attivazione di poteri speciali del Governo per le imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia;
che tale intervento, oltre a rispondere opportunamente e con tempestività alle questioni poste dalla Commissione europea sulla legittimità delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 332 del 1994, garantisce l'attivazione di meccanismi di tutela e salvaguardia di interessi di rilevanza strategica per il Paese;
che la predeterminazione ex ante degli ambiti di operatività costituisce un elemento di certezza sia sul fronte della tutela degli interessi nazionali, che sotto il profilo di garanzia di trasparenza e conoscibilità verso gli investitori stranieri circa i limiti di un eventuale intervento governativo e che la definizione della strategicità del settore prescinde dalla natura privata o pubblica della società in esso operante;
che il decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati ha ampliato le prerogative parlamentari nella procedura di definizione dei requisiti e degli ambiti di intervento;
considerato inoltre:
che la materia degli interventi speciali si è stratificata nel tempo e che lo Stato italiano è stato soccombente in sede di Corte di Giustizia europea nell'unico caso di attivazione delle procedure previste dal decreto-legge n. 332 del 1994;
che il decreto-legge n. 34 del 2011, modificando la disciplina della Cassa depositi e prestiti recata dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha previsto che tale organismo può assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo;
che lo stesso provvedimento del 20 Il assegna ad un decreto del ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare la potestà di definire i requisiti anche quantitativi delle società oggetto di possibile acquisizione da parte della Cassa depositi e prestiti;
che l'eventuale intervento della Cassa presenta, da un lato, una maggiore ampiezza e una maggiore genericità dei settori oggetto di intervento, e, dall'altro si giustifica solo nella prospettiva di tutela dei citati interessi strategici, restando escluse ipotesi di acquisizioni di quote societarie in una logica differente,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di coordinare il testo del citato articolo 7 del decreto-legge n 34, e quindi l'intervento della Cassa con la portata, le finalità e gli strumenti previsti dal decreto in titolo, secondo i seguenti indirizzi:
armonizzare i settori oggetto dell'intervento, tenendo anche conto che il decreto del ministro dell'economia del 3 maggio 2011, in attuazione del decreto n. 34, definisce di «rilevante interesse nazionale» e quindi oggetto di possibili acquisizioni della Cassa le società di capitali operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia, ma anche delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei servizi pubblici;
superare il criterio delle soglie di fatturato e del numero di dipendenti quale ulteriore criterio di individuazione di società di rilevante interesse nazionale;
prevedere che i poteri e le competenze assegnate dal decreto-legge n 34 del 2011 ad un decreto del ministro dell'economia e delle finanze al fine di individuare e definire i requisiti dell'intervento della Cassa depositi e prestiti siano assegnati, in omogeneità da quanto previsto dal decreto-legge in titolo, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere parlamentare.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «e del Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno,» sono sostituite dalle seguenti: «e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», dopo le parole: «adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,» e la parola: «effettiva» è soppressa;
alla lettera b), dopo le parole: «lo scioglimento della società,» sono inserite le seguenti: «la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,»;
alla lettera c), dopo le parole: «24 febbraio 1998, n. 58» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo»;
al comma 2, la parola: «effettiva» è soppressa;
al comma 3:
all'alinea, la parola: «effettiva» è soppressa;
alla lettera a), dopo le parole: «nonché del progetto industriale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera b), le parole: «desunti dalla natura delle loro alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla natura delle loro alleanze,» e la parola: «essi» è sostituita dalla seguente: «esse»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni»;
al decimo periodo, le parole: «, oltre alla revoca della relativa autorizzazione,» sono soppresse;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere a) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale»;
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,» e le parole: «al superamento» sono sostituite dalle seguenti: «che determinano il superamento»;
al sesto periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «al decorso»;
il settimo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonché le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio»;
all'ottavo periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «di difesa e sicurezza nazionale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
al comma 7, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il parere di cui al primo periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.»;
al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».
All'articolo 2:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «adottata» è sostituita dalla seguente: «adottato», dopo le parole: «il trasferimento all'estero della sede sociale,» sono inserite le seguenti: «il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,» e le parole: «sono entro dieci giorni, e comunque prima che ne sia data attuazione, notificati» sono sostituite dalle seguenti: «è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione,»;
al secondo periodo, le parole: «Sono notificati» sono sostituite dalle seguenti: «Sono notificate»;
al comma 3, dopo le parole: «deliberazione del Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «eccezionale di minaccia effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia»;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni»;
all'ottavo periodo, le parole: «di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
al nono periodo, le parole: «adottate o attuate» sono sostituite dalle seguenti: «adottati o attuati»;
all'undicesimo periodo, le parole: «le disposizioni di cui al presente comma,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 2 e al presente comma»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,» e dopo le parole: «è notificato» sono inserite le seguenti: «dall'acquirente»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile»;
al comma 6:
al primo periodo, la parola: «effettiva» è soppressa e le parole da: «con decreto» fino a: «medesimo comma 5,» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti,»;
al terzo periodo, le parole: «alla decorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «al decorso»;
il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio»;
al sesto periodo, dopo le parole: «la partecipazione rilevante» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, alla lettera a), le parole: «desunti dalla natura delle loro alleanze» sono sostituite dalle seguenti: «, desunti dalla natura delle loro alleanze,» e la parola: «essi» è sostituita dalla seguente: «esse»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con i regolamenti», le parole: «il Consiglio dei Ministri delibera» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio dei Ministri delibera,» e dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza»;
al secondo periodo, le parole: «sono rese» sono sostituite dalle seguenti: «sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
al comma 9:
al primo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato»;
al secondo periodo, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e le parole: «inerenti le proposte» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alle proposte».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «Fatti salvi l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6,», le parole: «quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato»;
al comma 3, le parole: «la presente disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «la disciplina stabilita dal presente decreto»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonché nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, e in data 1º aprile 2005. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi»;
alla lettera b), le parole: «dell'energia.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'energia e degli altri pubblici servizi»;
al comma 6, le parole: «all'allegato 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato 1».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Relazione annuale alle Camere). - 1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1.
(Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale)
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera altresì ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneità dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere, nonchè gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza, considera, alla luce della potenziale influenza dell'acquirente sulla società, anche in ragione della entità della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonchè del progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione delle attività, al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i princìpi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nè per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi i predetti termini l'operazione può essere effettuata. Il potere di cui al presente comma è esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), è esercitato entro quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i quali l'acquisto può essere effettuato. Fino alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso del termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, nonchè le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere di cui al primo periodo è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire la parole: «veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa» con le seguenti: «veto all'adozione di delibere degli organi collegati nonché di atti e operazioni compiuti da un'impresa».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con diritto di voto» inserire le seguenti: «almeno pari al 5 per cento e».
Ritirato
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il livello della partecipazione al capitale di cui alla presente lettera è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) nomina di due rappresentanti del Governo nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al presente comma. I due rappresentati del Governo partecipano al consiglio di amministrazione a titolo consultivo».
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I due rappresentanti di nomina governativa, di cui alla lettera e-bis) del precedente comma 1, possono proporre al Presidente dal Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate alla lettera b) del precedente comma 1, entro 4 giorni dall'adozione della delibera stessa».
LE COMMISSIONI RIUNITE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
premesso che:
il decreto-legge n. 21 del 2012 reca la disciplina dei «poteri speciali» (golden power) dello Stato sugli assetti societari delle imprese operanti in settori strategici e d'interesse nazionale, riformando la precedente disciplina della golden share contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994;
per effetto delle nuove norme, il golden power che lo Stato mantiene a se stesso è di tipo oppositivo e prescrittivo, e solo in ultima istanza interdittivo, applicandosi - secondo criteri oggettivi - non soltanto alle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ma a tutte quelle operanti nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale nonché a quelle che possiedono attività (asset) di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni;
anche in conseguenza delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, la disciplina dei poteri speciali si declina con modalità diverse secondo il comparto di riferimento (difesa e sicurezza, secondo quanto previsto all'articolo 1 del provvedimento; energia, trasporti e comunicazioni, con le modalità di cui all'articolo 2);
le principali differenze riguardano il perimetro degli oggetti di rilevanza strategica (che nel settore difesa e sicurezza verranno definiti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre negli altri settori l'individuazione è demandata ad appositi regolamenti) e l'individuazione delle «attività strategiche chiave»; in particolare, l'Esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza - ivi incluse, secondo le integrazioni introdotte in sede referente, le modifiche di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile (vale a dire l'introduzione di limiti al diritto di voto condizionati al raggiungimento di una misura massima di possesso azionario), ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (limite massimo di possesso azionario pari al 5 per cento) - e, infine, potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di individuare, nell'ambito della predisposizione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 1, quelle relative al settore delle telecomunicazioni che, in virtù della loro stretta connessione con le esigenze di difesa e sicurezza nazionale, possono assumere rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale e che pertanto possono, in casi particolari, essere soggette alla disciplina di cui all'articolo 1.
________________
(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai seguenti settori per le imprese di altri Stati membri dell'Unione europea o Paesi terzi:
1) case da gioco;
2) sicurezza privata:
3) lotta alle frodi sanitarie e all'impiego delle armi chimiche;
4) intercettazioni;
5) tecnologia dell'informazione;
6) sicurezza dei sistemi d'informazione;
7) esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1334/2000».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 2.
(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni)
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonchè la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono aggiornati almeno ogni tre anni.
1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una società che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia, è notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla società stessa. Sono notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui al comma 2, che diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
4. Con la notifica di cui al comma 2, è fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri nè per la società l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla società, tale termine è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti dal presente comma è sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini previsti dal presente comma l'operazione può essere effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 è espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo può altresì ingiungere alla società e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al comma 2 e al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato dall'acquirente entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività. Nel computo della partecipazione rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile. Per soggetto esterno all'Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da trasmettere contestualmente alle Commissioni parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto può essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l'operazione può essere effettuata. Qualora il potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di impegni all'acquirente, in caso di inadempimento, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati con violazione o inadempimento delle condizioni imposte, sono nulli. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.
7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i princìpi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati;
b) l'idoneità dell'assetto risultante dall'atto giuridico o dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire:
1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;
2) il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.
8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i regolamenti di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro il termine di venti giorni dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato. Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1 dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «e sentite le regioni e le province autonome interessate».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» con le seguenti: «dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dei servizi pubblici, delle assicurazioni, dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'alta tecnologia».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e delle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «nonché per il settore bancario e degli altri pubblici servizi».
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nel settore bancario e degli altri servizi pubblici».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.», con le seguenti: «per gli interessi pubblici relativi all'approvvigionamento minimo delle risorse energetiche e dei beni essenziali alla collettività, alla continuità dei servizi pubblici e alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I due rappresentanti di nomina governativa, di cui al successivo comma 6-bis), possono proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'annullamento di una delibera del consiglio di amministrazione, avente ad oggetto anche materie diverse da quelle elencate al precedente comma 2, entro 4 giorni dall'adozione della delibera stessa».
Conseguentemente dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis) Il Presidente del Consiglio dei ministri può nominare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione delle imprese operanti nei settori di attività di cui al precedente comma 1 che partecipano alle sedute dal consiglio a titolo consultivo».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. L'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola:«quindici» con la seguente: «trenta».
LE COMMISSIONI RIUNITE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
premesso che:
il decreto-legge n. 21 del 2012 reca la disciplina dei «poteri speciali» (golden power) dello Stato sugli assetti societari delle imprese operanti in settori strategici e d'interesse nazionale, riformando la precedente disciplina della golden share contenuta nel decreto-legge n. 332 del 1994;
per effetto delle nuove norme, il golden power che lo Stato mantiene a se stesso è di tipo oppositivo e prescrittivo, e solo in ultima istanza interdittivo, applicandosi - secondo criteri oggettivi - non soltanto alle società partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici, ma a tutte quelle operanti nei settori strategici della difesa e sicurezza nazionale (articolo 1) nonché a quelle che possiedono attività (asset) di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni (articolo 2);
i perimetri degli oggetti di rilevanza strategica verranno definiti da appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per il settore difesa e sicurezza mentre, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento durante l'esame in Commissione, per quanto riguarda i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'articolo 2, comma 1, demanda ad appositi regolamenti l'individuazione delle «attività di rilevanza strategica, definite come »le reti e gli impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale«, ove il riferimento alla categoria dei »servizi pubblici essenziali« è una delle più significative modifiche introdotte durante i lavori in Commissione;
ai sensi del citato articolo 2 del provvedimento, i poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'Esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici - in presenza dei requisiti richiesti dalla legge -ovvero di imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi «strategici» e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso;
nel corso delle audizioni presso le Commissioni bilancio e finanze della Camera, le principali imprese a controllo pubblico coinvolte dalla riforma (Eni, Enel, Tema e Finrneccanica, oltre a Telecom la quale non è a controllo pubblico ma possiede importanti «attivi» strategici) hanno manifestato adesione e condivisione sul nuovo modello di poteri speciali, esprimendo tuttavia qualche preoccupazione per la complessa gestione degli adempimenti che la riforma impone, specialmente in relazione all'obbligo di comunicazione degli atti societari,
impegna il Governo:
nel predisporre i decreti che individuano gli asset strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (di cui all'articolo 2, comma 1), a perimetrare le suddette attività strategiche secondo metodologie che tengano conto delle specificità tecnologiche dei diversi settori, prevedendo eventualmente forme di condivisione con gli operatori del settore, tra cui le procedure di pubblica consultazione; inoltre, nei provvedimenti di attuazione della disciplina così introdotta, a predisporre una procedura di notifica improntata a criteri di proporzionalità e semplificazione degli adempimenti, anche mediante la predisposizione di modelli standard e la previsione di modalità telematiche di comunicazione, al fine di non aggravare le incombenze poste a carico delle società che possiedono asset strategici.
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(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 3.
(Abrogazioni e norme generali e transitorie)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, di partecipazioni in società che detengono uno o più degli attivi individuati come strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, comma 1, è consentito a condizione di reciprocità, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.
3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999, e nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 8 novembre 1999 e le clausole statutarie incompatibili con la disciplina stabilita dal presente decreto in materia di poteri speciali.
4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2006, e nei decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonchè nei decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004, e in data 1º aprile 2005. Cessano altresì di avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di poteri speciali presenti negli statuti societari.
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Le società operanti nei settori di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi»;
b) le parole: «per le società di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia e degli altri pubblici servizi».
6. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».
7. All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quater) è aggiunta, in fine, la seguente: «z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».
8. All'articolo 135, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;».
EMENDAMENTO
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «da parte di un soggetto», inserire le seguenti: «interno o».
ARTICOLO 3-BIS DEL DECRETO-LEGGE INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 3-bis.
(Relazione annuale alle Camere)
1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3-BIS
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Respinto
Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
«Art. 3-ter.
(Quote di capitale detenute da fondi)
1. Al fine di garantire la piena attuazione dei princìpi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero di tutelare la sicurezza di attività economiche di carattere strategico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabiliti limiti quantitativi alle quote dei diritti di voto o del capitale detenute in società quotate nei mercati regolamentati da fondi sovrani, come individuati dalla comunicazione della Commissione (COM(2008)115), nonché dalla regolamentazione adottata in sede di Fondo monetario internazionale (FMI) e di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che facciano riferimento a Stati esterni all'Unione europea».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, MONTANI
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 4.2 nell'odg G4.100
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Stato» aggiungere le seguenti: «e della finanza pubblica».
VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, MONTANI
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 4.1 nell'odg G4.100
Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «disponibili», inserire le seguenti: «e della pianta organica di fatto esistente».
VACCARI, GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, MONTANI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di attuare l'ordine del giorno nei termini indicati dagli emendamenti 4.1 e 4.2.
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(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .