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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 717 del 02/05/2012


DI NARDO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che:

ai sensi dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è stato emanato il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, il quale, sostituendo le disposizioni in materia precedentemente stabilite dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo della risorsa "rinnovabile" geotermica, con particolare riferimento alle procedure concernenti le risorse geotermiche a bassa entalpia, in coerenza con gli indirizzi comunitari ed internazionali per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

le modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, apportate dall'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, hanno definito le competenze in materia di titoli geotermici finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota ad emissioni nulle per favorire la coltivazione anche dei campi geotermici non utilizzati;

nel complesso del quadro legislativo vigente, i rischi connessi alla messa a punto delle nuove tecnologie e alla conseguente sperimentazione, sono posti carico delle aziende che si propongono di affrontare tale sfida imprenditoriale. Va infatti rammentato che rispetto agli impianti tradizionali, i quali scaricano i fluidi residui nell'atmosfera, il decreto legislativo n. 22 del 2010 impone per gli impianti pilota emissioni nulle e la totale reiniezione dei fluidi geotermici nelle formazioni di provenienza;

la destinazione d'uso degli impianti cosiddetti pilota è strettamente legata allo sfruttamento dei fluidi difficili, a media e alta entalpia, per i quali l'estrazione e la gestione del fluido geotermico devono avvenire con tecnologie alquanto complesse e assolutamente nuove nel panorama italiano. Dal momento che, con l'aumentare della temperatura del fluido, aumentano anche la concentrazione del gas e dei sali disciolti, le difficoltà di gestione del fluido geotermico crescono con l'aumentare della temperatura anche se compensate dall'aumento del rendimento del ciclo termodinamico;

lo schema di decreto ministeriale recante la revisione degli incentivi per il fotovoltaico e per le altre fonti energetiche rinnovabili, trasmesso alla Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997) per il parere, reca, all'articolo 26, disposizioni in materia di premi per applicazioni e tecnologie avanzate. Tale articolo stabilisce che le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate di 30 euro/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle e di 30 euro/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici. L'art. 27 dello stesso schema di decreto ministeriale, concernente gli impianti geotermici avanzati, stabilisce una specifica tariffa incentivante, omnicomprensiva e non cumulabile con quelle indicate in Allegato 1 né con i premi di cui al comma 1 dell'art. 26, per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010. L'articolo dispone che l'incentivazione sia di 200 euro/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5 per cento in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato con la tolleranza di 1°C). Invece, nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5 per cento in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) l'incentivo è ridotto di 0,75 euro per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo una formula di calcolo specificata dall'articolo medesimo;

l'algoritmo di calcolo della tariffa incentivante contenuto nel predetto schema di decreto prevede, in sostanza, per l'alta entalpia una forte riduzione della tariffa rispetto al caso della media entalpia. Da una simulazione pratica nel caso di un impianto di taglia 5MWe per un fluido ad alta entalpia, caratteristica abbastanza comune nel panorama geotermico italiano, si desume che la norma in oggetto produrrebbe una tariffa incentivante inferiore a quella prevista per un impianto non progettato per gestire fluidi difficili. Si tratta di una illogicità e contraddizione interna al decreto che occorrerebbe correggere tempestivamente;

nello specifico, l'applicazione dei criteri contenuti nel decreto ministeriale porterebbe a valutare la tariffa incentivante in soli 137 euro/MWh per fluidi difficili, per i quali è necessaria la sperimentazione con impianto pilota, contro 159 euro/MWh per gli altri fluidi. Appare evidente come il permanere di questa formulazione costituisca una seria limitazione allo sviluppo delle possibilità di sfruttamento dei predetti fluidi, peraltro molto diffusi in alcune Regioni dell'Italia centrale e di quella meridionale, che richiedono la messa a punto di nuove tecnologie e la loro successiva sperimentazione,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere per rivedere l'illogica esclusione della gestione dei fluidi difficili dall'applicazione degli incrementi previsti dall'art. 26, comma 1, lettere a) e b), dello schema di decreto per le tecnologie "senza emissione" e con reiniezione totale del fluido, al fine di non penalizzare lo sviluppo geotermico in Italia e provvedendo conseguentemente ad estenderne l'applicazione anche agli impianti pilota progettati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010.

(3-02824)