EMENDAMENTI
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 27 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:
"4-bis. All'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma ad utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.
4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo."».
Improponibile
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,"; con le seguenti: "con la Regione o le Regioni interessate, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,"».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Improponibile
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire il numero 1) con il seguente:
"1) al comma 3,
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale;";
1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."».
GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO
Improponibile
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
"2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario "in house" qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:
a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;
d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:
1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;
3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2-ter. Per le società di cui al precedente comma 2-bis non trovano applicazione:
a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;
b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 102 del 3 agosto 2009;
c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.
2-quater. Le società di cui al precedente comma 2-bis non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni."».
GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO
Improponibile
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, lettera a), dopo le parole: "31 dicembre 2012", aggiungere le parole: "e sono aggiunte le parole: "ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società in house che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi"».
GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO
Improponibile
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere le parole: "La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale" e conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: "di dimensione diversa da quella provinciale"».
GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO
Improponibile
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi"».
Improponibile
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 16, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».
Ritirato
All'emendamento 1.12, dopo le parole: «immediatamente comparabili» aggiungere il seguente periodo: «In ogni modo, in caso di scoperto su conti correnti senza fido, non potranno essere applicate, oltre agli interessi debitori, altre spese, neppure la commissione di istruttoria veloce, se la durata dello sconfinamento è pari o inferiore ai 30 giorni oppure se l'entità dello scoperto è pari o inferiore ai 1.000 euro per ogni singola operazione».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» aggiungere le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità,"».
CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, MURA (*)
Le parole da: «Al comma» a: «n. 385.» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sconfinamento di durata inferiore ai 7 giorni in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Gli interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento sono calcolati a partire dall'ottavo giorno di sconfinamento.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sconfinamento di durata inferiore ai 7 giorni in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
CAGNIN, MARAVENTANO, MURA (*)
Respinto
Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «In ogni modo, in caso di scoperto su conti correnti senza fido, non potranno essere applicate, oltre agli interessi debitori, altre spese, neppure la commissione di istruttoria veloce, se la durata dello sconfinamento è pari o inferiore ai 30 giorni oppure se l'entità dello scoperto è pari o inferiore ai 1.000 euro per ogni singola operazione».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Ritirato
All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «giovanili e femminili» inserire le seguenti: «alle famiglie, ai lavoratori precari».
Ritirato
All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1, lettera b), comma 1-bis, dopo le parole: «uno della Banca d'Italia» inserire le seguenti: «e uno del Consiglio nazionale consumatori e utenti».
Respinto
All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1-bis, al quarto periodo sopprimere le parole da: «e un rappresentante» fino alla fine del periodo.
Ritirato
All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire il comma 1-ter con il seguente:
«1-ter. L'Osservatorio, d'ufficio o su segnalazione delle imprese, dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. "La Banca d'Italia, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dall'Osservatorio, interverrà direttamente sugli operatori di mercato per risolvere le situazioni particolarmente critiche. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato"».
Respinto
All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1-ter, al primo periodo premettere i seguenti: «L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione dei sqggetti di cui al comma 1-bische lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato».
Respinto
All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Osservatorio elabora semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e predispone annualmente una specifica relazione contenente le proposte ritenute idonee al superamento delle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento sull'attività svolta dall'Osservatorio».
Ritirato
All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:
«1-sexies. L'Osservatorio si impegna a stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcune convenzioni con le banche per favorire l'accesso al credito di imprese e consumatori, tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica e degli aiuti che il sistema bancario sta ottenendo dalla Banca centrale europea».
LA COMMISSIONE
V. testo 2 corretto
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo il comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti:
«1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.
All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentate delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma precedente. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un ''Dossier sul credito'' che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali»;
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».
LA COMMISSIONE
Approvato
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) dopo il comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti:
«1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.
All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentate delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma precedente. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un ''Dossier sul credito'' che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali»;
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».
Precluso
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese ed ai consumatori, con particolare riferimento alle imprese piccole e medie, alle famiglie, ai giovani ed ai lavoratori precari e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese e dei consumatori. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate ad intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria e le associazioni dei consumatori.
1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese, dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. La Banca d'Italia, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dall'Osservatorio, interverrà direttamente sugli operatori di mercato per risolvere le situazioni particolarmente critiche. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.
1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese e ai consumatori volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. L'Osservatorio si impegna a stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dell'attuale provvedimento delle Convenzioni con le banche per favorire l'accesso al credito di imprese e consumatori, tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica e degli aiuti che il sistema bancario sta ottenendo dalla Banca Centrale Europea».
CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Precluso
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) All'articolo 2 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, inserire i seguenti:
"4-bis. Il CICR svolge il ruolo di osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese;
4-ter. Il CICR, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.
4-quater. Il CICR, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali"».
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:
«1-bis. Il CICR è autorizzato a costituire, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle proprie strutture, un osservatorio del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese. Il CICR definisce la composizione dell'osservatorio, del quale fanno comunque parte un rappresentante della Banca d'Italia, ed uno dell'Autorità di garanzia per la concorrenza e il mercato. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese di categoria».
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «piccole e medie», inserire le seguenti: «femminili e».
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Possono essere invitati ad intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana, un rappresentante, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni delle imprese e di categoria.».
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Osservatorio ha la durata di due anni a decorrere dal suo insediamento».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter), dopo le parole: «sono tenute a fornire», aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla richiesta,».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter), dopo le parole: «è stato revocato», aggiungere le seguenti: «, in forma scritta, informando contemporaneamente anche le imprese interessate.».
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, la Banca d'Italia assume le iniziative più opportune finalizzate all'adempimento, da parte delle banche interessate, degli obblighi di cui al periodo precedente, comprensive dell'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente e tenendo conto dell'eventuale recidiva.».
Respinto
Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Annualmente, l'Osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio».
Improponibile
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:
«1-quinquies) Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente"».
Improponibile
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere i seguenti:
«1-quinquies. Al fine di assicurare un costante afflusso di liquidità alle imprese, il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.
1-sexies. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
1-septies. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1-quinquies, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
1-octies. È punito con un'ammenda compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alla normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:
«1-quinquies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una raccomandazione all'EBA per rendere omogenei i criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da garantire effettiva concorrenza tra le banche dei differenti Paesi europei e da non penalizzare l'attività delle nostre banche, sicuramente meno rischiosa, ma considerata ad alto assorbimento di capitale.».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:
«1-quinquies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una proposta al comitato per la supervisione bancaria di Basilea per riesaminare tempi e procedure dell'entrata in vigore dell'accordo di Basilea 3».
Respinto
All'emendamento 1.300 (testo 2), sostituire le parole: «alle famiglie consumatrici titolari» con le seguenti: «ai titolari».
Respinto
All'emendamento 1.300 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «1000 euro»;
b) sostituire le parole: «giorni 7» con le seguenti: «giorni 30».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di giorni sette consecutivi».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commissione", sono inserite le seguenti: ", determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,"».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. In attesa di una disciplina organica sul funzionamento delle centrali rischi in materia creditizia diretta ad una maggiore tutela dei consumatori, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altre banche dati private e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento dei clienti supera almeno sei rate mensili o 1 rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.
1-ter. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
1-quater. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
1-quinquies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma».
CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 8, inserire il seguente:
"8-bis. I contratti di affidamento bancario e le variazioni delle condizioni degli stessi devono essere esplicitamente approvati singolarmente dal cliente, pena nullità del contratto stesso e delle variazioni"».
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.";
b) al comma 5, le parole: "La convenzione", sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di cui al comma 3";
c) al comma 9 le parole da: "L'Associazione bancaria italiana" a "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,";
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183";
e) il comma 10-bis è abrogato.».
LANNUTTI (*)
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, «capoverso Art. 117-bis», il comma 2, è sostituito dal seguente:
"2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni"».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Tofani, Gramazio e De Feo
LANNUTTI (*)
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tre per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati delle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie"».
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Tofani, Gramazio e De Feo
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 5-ter, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:
le parole da: "alla elaborazione di un rating di legalità" sino ad "in sede di accesso al credito bancario" sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta."».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
"a-bis) all'articolo 1, il settimo comma è sostituito dal seguente:
'7. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 500 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona'"».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "per territorio," aggiungere le seguenti: "nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica"».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "per soli titoli" con le seguenti: "per titoli ed esami"».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "date delle prove." aggiungere le seguenti: "Sono fatte salve altresì le graduatorie di cui all'articolo 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella misura del 5 per cento degli idonei utilmente collocati nelle stesse."».
GRAMAZIO, DE FEO, DI STEFANO, DE ECCHER, CALIGIURI, PARAVIA, RIZZOTTI, CIARRAPICO, TOTARO, SPADONI URBANI, AMORUSO, BATTAGLIA, MATTEOLI
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria, dal dirigente farmacista del Servizio Sanitario Nazionale direttore di struttura complessa, dal direttore di farmacia ospedaliera accreditata e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto, 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;
b) l'attività svolta dal farmacista collaboratore di farmacia, dal dirigente farmacista del Servizio Sanitario Nazionale, dal farmacista collaboratore di farmacia ospedaliera accreditata e dal farmacista collaboratore negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni."».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sopprimere le parole: ", di età non superiore ai 40 anni,"».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole da: "ai sensi" a "475 del 1968" con le seguenti "limitatamente ai casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475"».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: "La direzione" aggiungere le seguenti "A decorrere dal 2016," e dopo le parole: "della farmacia privata" aggiungere le seguenti "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».
D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "della farmacia privata" aggiungere le seguenti: "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ", tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza" sono sostituite con le seguenti: ". In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento."».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ", tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza" sono sostituite con le seguenti: ". In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni."».
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 32, comma 3, lettera a), capoverso 1, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per non meno di due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per non meno di cinque giorni"».
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "non festivi" sono sostituite dalle seguenti: "in accordo con l'assicurato"».
Improponibile
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive, a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico delle compagnie. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura significativamente superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato"».
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 34, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "gli edicolanti possono", sono inserite le seguenti: "rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì"».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Improponibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare", inserire le seguenti: "ad esclusione delle aree utilizzate anche per attività agricole o pastorali, o che risultino comunque di grande pregio ambientale o paesaggistico"».
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» sopprimere le parole da: «con riferimento» sino alla fine del comma.
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2 del medesimo articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, dopo la parola: "presso", è inserita la seguente: "altri"».
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; al comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo le parole: "presso", e "percepito", sono inserite le seguenti: "altri", e "dall'amministrazione"».
PreclusoAl comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso di conferimento di incarichi nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza"».
PreclusoAl comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma non si applica quando gli incarichi vengono conferiti all'interno dell'Amministrazione di appartenenza».
MAZZATORTA, CAGNIN, MARAVENTANO
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».
LA COMMISSIONE
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:
a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro", è sostituita dalla parola: "due";
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"».
Conseguentemente, aggiungere, nel titolo, le seguenti parole: «nonché disposizioni di coordinamento e di adeguamento all'articolo 23, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».
GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostituire il comma 4 con i seguenti:
"4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma 4-bis, aumentato di un terzo.
4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:
a) aperture di credito in conto corrente;
b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;
c) anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;
d) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;
e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving"».
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al medesimo articolo 23-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se posti non a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica».
MAZZATORTA, GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».