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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 717 del 02/05/2012


DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (3221) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (3221) (Nuovo titolo)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MAZZATORTA, BRICOLO, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CALDEROLI, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI CESARINO, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Respinta

Il Senato,

        premesso che:

            il Governo con l'utilizzo della normativa d'urgenza ha varato tra lo scorso mese di dicembre e la fine di gennaio un processo di stabilizzazione finanziaria e di liberalizzazione di alcuni settori rilevanti dell'economia del nostro Paese, operando ai limiti del rispetto delle garanzie costituzionali e generando evidenti criticità;

            il presente decreto-legge sia nel merito che nelle modalità di adozione è manifestatamente incostituzionale;

            il Governo è intervenuto con il decreto-legge in esame modificando disposizioni aggiunte con emendamenti parlamentari in sede di conversione dei decreti-legge n. 201 del 2011 e il n. 1 del 2012. Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1, novellando l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito in legge, limita la nullità delle clausole dei contratti bancari che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito alle sole ipotesi di violazione dell'articolo 117-bis del testo unico in materia bancaria, con l'intento di evitare una penalizzazione delle banche italiane e le relative ricadute sul mercato. lnoltre, introduce e disciplina il nuovo «Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese», con l'obiettivo di attivare interventi contro l'ingiustificata restrizione creditizia ai danni del sistema imprenditoriale, nel medesimo intento di promuovere l'accesso al credito, che connota l'articolo novellato. Il comma 2 interviene sul decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in legge (articolo 23-bis), per chiarire che gli effetti previdenziali derivanti dalla misura diretta a fissare un limite massimo per gli emolumenti retributivi nel pubblico impiego, operano, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa il trattamento onnicomprensivo, con riguardo ai soggetti che alla data del 22 dicembre scorso abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altro trattamento pensionistico e percepiscano un trattamento imponibile superiore alla soglia prevista, purché continuino, fino al momento dell'accesso al pensionamento, a svolgere le funzioni che ricoprivano alla data citata del 22 dicembre;

            il Governo al fine di evitare, che le disposizioni introdotte durante l'esame parlamentare della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, in merito alla nullità delle clausole inserite nei contratti bancari che prevedano commissioni a favore delle banche, producesse i suoi effetti, anche soltanto per un giorno, ha deciso di pubblicare nella stessa Gazzetta Ufficiale sia la legge di conversione del decreto-legge originario sia il decreto-legge correttivo, violando in questo modo il rispetto del principio cronologico delle fonti del diritto (lex posterior derogat priori);

            in Commissione affari costituzionali, nel dibattito intercorso durante l'esame dei presupposti di costituzionalità, è emerso, con chiarezza, come la procedura della contemporaneità nell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 e del decreto correttivo, sia stata una vera e propria forzatura dell'Esecutivo, dettata unicamente da una logica di tutela degli interessi degli istituti bancari;

            il Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosiddetto liberalizzazioni, aveva ribadito nuovamente come sia fondamentale nell'utilizzo della normativa d'urgenza il rispetto dei presupposti costituzionali;

            le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

            è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

            il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

            il provvedimento intervenendo su materie in alcun modo assimilabili (disciplina normativa sulle clausole bancarie e trattamento previdenziale di dipendenti pubblici), presenta un contenuto eterogeneo;

            l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente aI titolo;

            è necessario evidenziare, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 2, non recano alcuna copertura finanziaria, pur disponendo un beneficio in favore di alcuni soggetti. Infatti, per i soggetti individuati dalla disposizione di cui al comma 2 sembrerebbe conservato integro il regime retributivo. Tale disposizione appare anche palesemente in contrasto con il principio di cui all'articolo 2 della Costituzione in merito alla pari dignità sociale e uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge anche alla luce di alcune sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno dichiarato illegittime alcune norme che impedivano, nei sistemi pensionistici di tipo retributivo, il computo della base di calcolo secondo trattamenti più elevati percepiti nella propria vita lavorativa;

            si segnala in conclusione che l'operato del Governo appare in contrasto con un ordine del giorno approvato dal Senato cha ha impegnato il Governo a trattare unitariamente le situazioni previdenziali anomale determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge cosiddetto «salva Italia»;

        delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3221 di conversione del decreto-legge.

ORDINE DEL GIORNO

G100

MALAN

V. testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 3221 (di conversione del decreto-legge n. 29/2011),

            constatato che l'articolo 1, comma 2 del testo originale del decreto-legge introduce, per un numero ristrettissimo di persone a reddito superiore ai trecentomila euro annui, una deroga alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge 201/2011 («salva-Italia»), volta a preservare da riduzioni trattamenti previdenziali che comunque verrebbero erogati nei tempi previsti;

            richiamato l'ordine del giorno G/3124/100/1 e 5 a proposito dei cosiddetti «esodati», accolto dal Governo in febbraio, in cui si riconosceva che le situazioni trattate costituiscono «problematiche sociali di obiettiva gravità e rilevanza cui appare necessario fornire una risposta compatibile con i problemi rappresentati, attraverso l'utilizzo degli strumenti di tutela più pertinenti», ricalcando peraltro le parole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali espresse in sede di discussione dell'argomento nelle Commissioni;

            ritenuto che le situazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 29 del 2011, pur meritevoli di attenzione, non costituiscono problematiche sociali di obiettiva gravità,

        impegna il Governo:

            ad affrontare le esigenze di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto in discussione contestualmente a quelle dei lavoratori i quali abbiano aderito ad accordi di esodo volontario o collettivo stipulati entro il 31 dicembre 2011, unitamente ad altre situazioni di particolare disagio venutesi a creare in seguito alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 («salva-Italia»), compatibilmente con le risorse reperibili.

G100 (testo 2)

MALAN

Approvato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 3221 (di conversione del decreto-legge n. 29/2011),

            constatato che l'articolo 1, comma 2 del testo originale del decreto-legge introduce, per un numero ristrettissimo di persone a reddito superiore ai trecentomila euro annui, una deroga alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge 201/2011 («salva-Italia»), volta a preservare da riduzioni trattamenti previdenziali che comunque verrebbero erogati nei tempi previsti;

            richiamato l'ordine del giorno G/3124/100/1 e 5 a proposito dei cosiddetti «esodati», accolto dal Governo in febbraio, in cui si riconosceva che le situazioni trattate costituiscono «problematiche sociali di obiettiva gravità e rilevanza cui appare necessario fornire una risposta compatibile con i problemi rappresentati, attraverso l'utilizzo degli strumenti di tutela più pertinenti», ricalcando peraltro le parole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali espresse in sede di discussione dell'argomento nelle Commissioni;

            ritenuto che le situazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 29 del 2011, pur meritevoli di attenzione, non costituiscono problematiche sociali di obiettiva gravità,

        impegna il Governo:

            a non introdurre altre norme a tutela di trattamenti previdenziali prima di aver risolto la questione dei lavoratori i quali abbiano aderito ad accordi di esodo volontario o collettivo stipulati entro il 31 dicembre 2011, unitamente ad altre situazioni di particolare disagio venutesi a creare in seguito alle nuove norme in materia pensionistica di cui al comma 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 («salva-Italia»), compatibilmente con le risorse reperibili.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

        1. È convertito in legge il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge compsto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

        1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite del fido» sono inserite le seguenti: «stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio»;

            b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

        «1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.

        1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

        1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»;

        2. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».

EMENDAMENTI

1.400

GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

1.2

LANNUTTI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 27 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto, infine, il seguente:

        "4-bis. All'articolo 117 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.

        4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma ad utilizzo discrezionale da parte del cliente, il SIAEG deve essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.

        4-quater. Salva diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione dal SIAEG attivo e passivo nell'estratto conto inviato al cliente. Il CICR stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG attivo e passivo per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo."».

1.3

STIFFONI, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,"; con le seguenti: "con la Regione o le Regioni interessate, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9,"».

1.4

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire il numero 1) con il seguente:

        "1) al comma 3,

        1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        "a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei rifiuti di imballaggio di analoga tipologia impiego e materiale di quelli generati dagli imballaggi nuovi da loro immessi sul mercato, anche su tutto il territorio nazionale;";

        1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

        "b-bis) attuare anche in forma associata un sistema cauzionale, anche facoltativo, di restituzione dei propri imballaggi secondo criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."».

1.5

GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        "2-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza del servizio rifiuti urbani e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, anche in deroga all'articolo 4, commi 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario "in house" qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

            a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

            b) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

            c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

            d) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

        1) raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

        2) quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg pro capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

        3) quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

            e) il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

        2-ter. Per le società di cui al precedente comma 2-bis non trovano applicazione:

            a) il comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni;

            b) l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 102 del 3 agosto 2009;

            c) gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

        2-quater. Le società di cui al precedente comma 2-bis non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni."».

1.6

GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera b), capoverso 6.1, lettera a), dopo le parole: "31 dicembre 2012", aggiungere le parole: "e sono aggiunte le parole: "ovvero alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora si tratti di società in house che abbiano chiuso in utile gli ultimi tre bilanci consuntivi"».

1.7

GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, sopprimere le parole: "La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale" e conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: "di dimensione diversa da quella provinciale"».

1.8

GARAVAGLIA MASSIMO, VALLARDI, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Sono fatte salve le aggregazioni di comuni già organizzate per lo svolgimento di servizi pubblici locali e esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, che hanno chiuso in utile i due ultimi bilanci consuntivi"».

1.9

STIFFONI, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 16, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dello sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"».

1.10

LANNUTTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.11

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO

Id. em. 1.10

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

1.12/100

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

All'emendamento 1.12, dopo le parole: «immediatamente comparabili» aggiungere il seguente periodo: «In ogni modo, in caso di scoperto su conti correnti senza fido, non potranno essere applicate, oltre agli interessi debitori, altre spese, neppure la commissione di istruttoria veloce, se la durata dello sconfinamento è pari o inferiore ai 30 giorni oppure se l'entità dello scoperto è pari o inferiore ai 1.000 euro per ogni singola operazione».

1.12

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» aggiungere le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "disposizioni applicative del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità,"».

1.13

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO, MURA (*)

Le parole da: «Al comma» a: «n. 385.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sconfinamento di durata inferiore ai 7 giorni in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Gli interessi debitori sull'ammontare dello sconfinamento sono calcolati a partire dall'ottavo giorno di sconfinamento.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.14

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sconfinamento di durata inferiore ai 7 giorni in assenza di affidamento, ovvero oltre il fido, non si applica la commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

1.15

CAGNIN, MARAVENTANO, MURA (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per il credito ed il risparmio», aggiungere le seguenti: «In ogni modo, in caso di scoperto su conti correnti senza fido, non potranno essere applicate, oltre agli interessi debitori, altre spese, neppure la commissione di istruttoria veloce, se la durata dello sconfinamento è pari o inferiore ai 30 giorni oppure se l'entità dello scoperto è pari o inferiore ai 1.000 euro per ogni singola operazione».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.200 testo 2/100

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «giovanili e femminili» inserire le seguenti: «alle famiglie, ai lavoratori precari».

1.200 testo 2/101

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

        All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1, lettera b), comma 1-bis, dopo le parole: «uno della Banca d'Italia» inserire le seguenti: «e uno del Consiglio nazionale consumatori e utenti».

1.200 testo 2/102

BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1-bis, al quarto periodo sopprimere le parole da: «e un rappresentante» fino alla fine del periodo.

1.200 testo 2/103

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire il comma 1-ter con il seguente:

        «1-ter. L'Osservatorio, d'ufficio o su segnalazione delle imprese, dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. "La Banca d'Italia, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dall'Osservatorio, interverrà direttamente sugli operatori di mercato per risolvere le situazioni particolarmente critiche. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato"».

1.200 testo 2/104

BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1-ter, al primo periodo premettere i seguenti: «L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione dei sqggetti di cui al comma 1-bische lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato».

1.200 testo 2/105

BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1-ter, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Osservatorio elabora semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e predispone annualmente una specifica relazione contenente le proposte ritenute idonee al superamento delle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento sull'attività svolta dall'Osservatorio».

1.200 testo 2/106

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

All'emendamento 1.200 (testo 2), al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

        «1-sexies. L'Osservatorio si impegna a stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alcune convenzioni con le banche per favorire l'accesso al credito di imprese e consumatori, tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica e degli aiuti che il sistema bancario sta ottenendo dalla Banca centrale europea».

1.200 (testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo 2 corretto

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            b) dopo il comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti:

        «1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.

        All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentate delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

        1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma precedente. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un ''Dossier sul credito'' che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

        1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali»;

        1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».

1.200 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            b) dopo il comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti:

        «1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attività l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale.

        All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d'Italia. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipano altresì un rappresentate delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

        1-ter. L'Osservatorio monitora l'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma precedente. A tal fine, l'Osservatorio può richiedere alla Banca d'Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L'Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l'attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l'accesso al credito e formula eventuali proposte in un ''Dossier sul credito'' che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.

        1-quater. L'Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali»;

        1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro Bancario Finanziario di cui all'articolo 128-bis, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione».

1.18

CAGNIN, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

        1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese ed ai consumatori, con particolare riferimento alle imprese piccole e medie, alle famiglie, ai giovani ed ai lavoratori precari e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese e dei consumatori. All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate ad intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria e le associazioni dei consumatori.

        1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese, dei consumatori e delle associazioni delle imprese e dei consumatori che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. La Banca d'Italia, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dall'Osservatorio, interverrà direttamente sugli operatori di mercato per risolvere le situazioni particolarmente critiche. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

        1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese e ai consumatori volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali. L'Osservatorio si impegna a stipulare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dell'attuale provvedimento delle Convenzioni con le banche per favorire l'accesso al credito di imprese e consumatori, tenendo conto dell'attuale situazione di crisi economica e degli aiuti che il sistema bancario sta ottenendo dalla Banca Centrale Europea».

1.20

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO

Precluso

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        «b) All'articolo 2 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        "4-bis. Il CICR svolge il ruolo di osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese;

        4-ter. Il CICR, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

        4-quater. Il CICR, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali"».

1.401

PASTORE

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

        «1-bis. Il CICR è autorizzato a costituire, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle proprie strutture, un osservatorio del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese. Il CICR definisce la composizione dell'osservatorio, del quale fanno comunque parte un rappresentante della Banca d'Italia, ed uno dell'Autorità di garanzia per la concorrenza e il mercato. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese di categoria».

1.23

BUGNANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

1.26

BUGNANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «piccole e medie», inserire le seguenti: «femminili e».

1.31

LANNUTTI

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Possono essere invitati ad intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana, un rappresentante, designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni delle imprese e di categoria.».

1.402

PASTORE

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Osservatorio ha la durata di due anni a decorrere dal suo insediamento».

1.37

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter), dopo le parole: «sono tenute a fornire», aggiungere le seguenti: «, entro trenta giorni dalla richiesta,».

1.39

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter), dopo le parole: «è stato revocato», aggiungere le seguenti: «, in forma scritta, informando contemporaneamente anche le imprese interessate.».

1.41

BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), al capoverso «1-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di omessa o incompleta trasmissione delle informazioni, la Banca d'Italia assume le iniziative più opportune finalizzate all'adempimento, da parte delle banche interessate, degli obblighi di cui al periodo precedente, comprensive dell'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente e tenendo conto dell'eventuale recidiva.».

1.47

BUGNANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Annualmente, l'Osservatorio analizza il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis e le cause di eventuali scostamenti, proponendo le conseguenti azioni ritenute idonee al superamento delle criticità riscontrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sulle risultanze del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio».

1.48

CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

        «1-quinquies) Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi del presente articolo, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dall'iscrizione nel registro delle imprese, da parte del cedente, della notizia dell'avvenuta cessione, senza che sia stata notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al soggetto cessionario del credito, all'indirizzo reso noto nell'avviso di cessione, opposizione da alcuno dei creditori del cedente, non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La cessione è opponibile al creditore del cedente che ha pignorato il credito dopo la data di notifica dell'atto di cessione all'amministrazione debitrice. La cessione è inoltre opponibile agli altri aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non è stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data di notifica dell'atto di cessione di cui al periodo precedente"».

1.49

CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, aggiungere i seguenti:

        «1-quinquies. Al fine di assicurare un costante afflusso di liquidità alle imprese, il termine di pagamento del corrispettivo relativo alle transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese e le aziende della grande distribuzione organizzata è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti.

        1-sexies. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

        1-septies. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1-quinquies, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

        1-octies. È punito con un'ammenda compresa fra 5.000 euro e 20.000 euro chiunque non rispetti i termini di pagamento menzionati ovvero chiunque applichi tassi e condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alla normativa vigente o agli accordi fissati tra le parti».

1.50

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:

        «1-quinquies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una raccomandazione all'EBA per rendere omogenei i criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da garantire effettiva concorrenza tra le banche dei differenti Paesi europei e da non penalizzare l'attività delle nostre banche, sicuramente meno rischiosa, ma considerata ad alto assorbimento di capitale.».

1.51

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quater, inserire il seguente:

        «1-quinquies. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, formula, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una proposta al comitato per la supervisione bancaria di Basilea per riesaminare tempi e procedure dell'entrata in vigore dell'accordo di Basilea 3».

1.300 testo 2/100

BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 1.300 (testo 2), sostituire le parole: «alle famiglie consumatrici titolari» con le seguenti: «ai titolari».

1.300 testo 2/101

BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

All'emendamento 1.300 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «1000 euro»;

            b) sostituire le parole: «giorni 7» con le seguenti: «giorni 30».

1.300 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di giorni sette consecutivi».

1.52

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "L'ammontare della commissione", sono inserite le seguenti: ", determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti,"».

1.53

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. In attesa di una disciplina organica sul funzionamento delle centrali rischi in materia creditizia diretta ad una maggiore tutela dei consumatori, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze solo ed esclusivamente alla Centrale dei rischi istituita dal CICR e gestita dalla Banca d'Italia, con esclusione di qualsiasi altre banche dati private e non istituzionali. Le segnalazioni per sofferenze possono essere trasmesse esclusivamente se il ritardato pagamento dei clienti supera almeno sei rate mensili o 1 rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.

        1-ter. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

        1-quater. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        1-quinquies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma».

1.58

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA MASSIMO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        "8-bis. I contratti di affidamento bancario e le variazioni delle condizioni degli stessi devono essere esplicitamente approvati singolarmente dal cliente, pena nullità del contratto stesso e delle variazioni"».

1.59

BUGNANO, LANNUTTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.";

            b) al comma 5, le parole: "La convenzione", sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di cui al comma 3";

            c) al comma 9 le parole da: "L'Associazione bancaria italiana" a "a livello nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,";

            d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        "10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

            e) il comma 10-bis è abrogato.».

1.61

LANNUTTI (*)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, «capoverso Art. 117-bis», il comma 2, è sostituito dal seguente:

        "2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto una commissione se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni"».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Tofani, Gramazio e De Feo

1.62

LANNUTTI (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al tre per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati delle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie"».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Tofani, Gramazio e De Feo

1.63 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 5-ter, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 29, sono apportate le seguenti modifiche:

            le parole da: "alla elaborazione di un rating di legalità" sino ad "in sede di accesso al credito bancario" sono sostituite dalle seguenti: "alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta."».

1.64

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

        "a-bis) all'articolo 1, il settimo comma è sostituito dal seguente:

        '7. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 500 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona'"».

1.65

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "per territorio," aggiungere le seguenti: "nell'ambito del procedimento di revisione della pianta organica"».

1.66

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "per soli titoli" con le seguenti: "per titoli ed esami"».

1.67

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "date delle prove." aggiungere le seguenti: "Sono fatte salve altresì le graduatorie di cui all'articolo 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella misura del 5 per cento degli idonei utilmente collocati nelle stesse."».

1.68

GRAMAZIO, DE FEO, DI STEFANO, DE ECCHER, CALIGIURI, PARAVIA, RIZZOTTI, CIARRAPICO, TOTARO, SPADONI URBANI, AMORUSO, BATTAGLIA, MATTEOLI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

            "a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria, dal dirigente farmacista del Servizio Sanitario Nazionale direttore di struttura complessa, dal direttore di farmacia ospedaliera accreditata e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto, 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;

            b) l'attività svolta dal farmacista collaboratore di farmacia, dal dirigente farmacista del Servizio Sanitario Nazionale, dal farmacista collaboratore di farmacia ospedaliera accreditata e dal farmacista collaboratore negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni."».

1.69

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sopprimere le parole: ", di età non superiore ai 40 anni,"».

1.70

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato».

1.71

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole da: "ai sensi" a "475 del 1968" con le seguenti "limitatamente ai casi previsti dall'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 1968, n. 475"».

1.72

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prima delle parole: "La direzione" aggiungere le seguenti "A decorrere dal 2016," e dopo le parole: "della farmacia privata" aggiungere le seguenti "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».

1.73

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, SACCOMANNO, GRAMAZIO, AMORUSO, BATTAGLIA, BIANCHI, BIANCONI, COSTA, CASTIGLIONE, DI STEFANO, GALLO, SERAFINI GIANCARLO, NESSA, RIZZOTTI, MORRA, MAZZARACCHIO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "della farmacia privata" aggiungere le seguenti: "ad eccezione di quella rurale sussidiata"».

1.75

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ", tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza" sono sostituite con le seguenti: ". In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5 per cento."».

1.76

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: ", tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza" sono sostituite con le seguenti: ". In ogni caso, gli acquisti di carburanti di importo inferiore ad euro 150, regolati con strumenti di pagamento elettronico non sono gravati da commissioni."».

1.82

IZZO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 32, comma 3, lettera a), capoverso 1, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "per non meno di due giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per non meno di cinque giorni"».

1.83

CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "non festivi" sono sostituite dalle seguenti: "in accordo con l'assicurato"».

1.84

CASOLI

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive, a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico delle compagnie. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura significativamente superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato"».

1.85

CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 34, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

1.89

CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 39, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "gli edicolanti possono", sono inserite le seguenti: "rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì"».

1.93

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 2, dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare", inserire le seguenti: "ad esclusione delle aree utilizzate anche per attività agricole o pastorali, o che risultino comunque di grande pregio ambientale o paesaggistico"».

1.94

BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI, PARDI

Approvato

Sopprimere il comma 2.

1.95

MALAN

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.96

CAGNIN, MARAVENTANO, MAZZATORTA

Id. em. 1.94

Sopprimere il comma 2.

1.403

SPADONI URBANI

Id. em. 1.94

Sopprimere il comma 2.

1.404

PASTORE

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» sopprimere le parole da: «con riferimento» sino alla fine del comma.

1.97

BATTAGLIA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2 del medesimo articolo 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, dopo la parola: "presso", è inserita la seguente: "altri"».

1.98

PARAVIA

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; al comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo le parole: "presso", e "percepito", sono inserite le seguenti: "altri", e "dall'amministrazione"».

1.99

PARAVIA

PreclusoAl comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso di conferimento di incarichi nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza"».

1.405

SPADONI URBANI

PreclusoAl comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma non si applica quando gli incarichi vengono conferiti all'interno dell'Amministrazione di appartenenza».

1.100

MAZZATORTA, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124».

1.102

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. In ragione della necessità di coordinamento legislativo e di adeguamento tempestivo alle disposizioni dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249:

            a) al secondo periodo e al quarto periodo, la parola: "quattro", è sostituita dalla parola: "due";

            b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio"».

        Conseguentemente, aggiungere, nel titolo, le seguenti parole: «nonché disposizioni di coordinamento e di adeguamento all'articolo 23, comma 1, lettera a) del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».

1.109

GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN, MARAVENTANO

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sostituire il comma 4 con i seguenti:

        "4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, per le categorie di operazioni, con esclusione di quelle elencate nel comma 4-bis, aumentato di un terzo.

        4-bis. Il limite di cui al comma 4 è stabilito nel tasso medio Euribor risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 aumentato fino ad un massimo di 6 punti percentuali per le seguenti categorie di operazioni:

            a) aperture di credito in conto corrente;

            b) crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche;

            c) anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari;

            d) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;

            e) credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving"».

1.406

PASTORE

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al medesimo articolo 23-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se posti non a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica».

1.407

MAZZATORTA, GARAVAGLIA MASSIMO, CAGNIN

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  124».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.400

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea)

        1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle piccole imprese, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito il Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

        2. Si definiscono piccole imprese le imprese con un numero di dipendenti inferiore a quindici.

        3. Possono accedere agli interventi del Fondo le piccole imprese che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi dei commi 5 e 8, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

            a) l'impresa risulti regolarmente iscritta al registro delle imprese;

            b) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;

            c) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;

            d) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

            e) l'impresa non abbia già usufruito di altri aiuti di Stato concessi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore, (cd. "de minimis").

        4. I requisiti di cui al comma 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 12.

        5. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata alla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente che, ai fini della valutazione della medesima domanda, è integrata da un rappresentante della competente direzione provinciale del lavoro e, qualora ne facciano richiesta, dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

        6. La domanda di cui al comma 5 è corredata dalla seguente documentazione:

            a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;

            b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;

            c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

        7. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 5, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, integrata ai sensi del medesimo comma 5, ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea dell'impresa, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.

        8. Lo stato di difficoltà temporanea dell'impresa non può avere durata superiore a tre anni.

        9. L'ammontare del contributo che può essere concesso a valere sulle risorse del Fondo a ogni impresa per la quale sia stato dichiarato lo stato di difficoltà temporanea è pari al 30 per cento del totale dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori pagati dall'impresa nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di cui al comma 5.

        10. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

            a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui al comma 5;

            b) i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonchè la fissazione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti;

            c) le modalità di gestione delle risorse eventualmente non utilizzate ai fini della concessione dei contributi;

            d) le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

        11. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di importanza minore (ed. "de minimis") di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella del presente articolo o del citato regolamento (CE) n. 69/2001.

        12. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo previsto al comma 9 sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali dispone la revoca del contributo stesso e procede al recupero coattivo delle somme eventualmente già corrisposte, rivalutate in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e maggiorate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

        13. Fermo restando quanto previsto al comma 1 in relazione alla dotazione iniziale del Fondo, il Ministro del lavoro,della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, destina annualmente alle finalità previste dal presente articolo una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse disponibili del medesimo Fondo per l'occupazione per interventi in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

1.0.401

PISCITELLI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione procedure esecutive individuali e concorsuali)

        1. È sospesa, per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., da parte del debitore.

        2. Fino alla data di cui al precedente comma è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nonché, laddove sia già pendente la procedura fallimentare, ogni attività di vendita di beni immobili. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto dei creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore.

        3. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario. È sospesa, in ogni caso, fino al termine di cui al primo comma, ogni procedura esecutiva per rilascio dei beni immobili già venduti nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti.

        4. Sono altresì sospese tutte le procedure di cui ai commi 1 e 2 agli operatori economici che vantano crediti nei confronti degli Enti Pubblici».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

LA COMMISSIONE

Approvata

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «al comma 1» fino a: «"stipulate» con le seguenti: «al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate»

.