EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le modalità di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, sono applicate anche ai debiti previdenziali. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, emana uno o più decreti al fine di armonizzare la normativa in tema di riscossione di crediti previdenziali alle disposizioni del presente articolo».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 6, dopo le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2012», aggiungere le seguenti: «ed anche per le operazioni relative all'anno 2011,»;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'anno 2012, per le operazioni relative all'anno 2011, e per gli anni successivi la scadenza è stabilita al 31 ottobre di ogni anno».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter, inserire il seguente: «1-quater. L'obbligo di comunicazione dei cui al presente articolo deve essere assolto dai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 200.000 euro annui».
Precluso
Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
«6-ter. In considerazione delle esigenze prioritarie di contrasto all'evasione fiscale, entro il 30 giugno 2012 sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari esteri le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«c) Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 n. 600, dopo le parole: "è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione", sono aggiunte le seguenti: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 8, sostituire le parole: «di importo superiore a euro 500», con le seguenti: «di importo superiore a euro 1.000».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi black list di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale.
Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi black list di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
«10-bis. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
10-ter. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».
Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Nel decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sopprimere gli articoli 7 e 9».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 13-bis, inserire il seguente:
«13-ter). Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente:
"25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi , approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali"».
MONTANI, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
«13-quinquies. Al comma 18 dell'articolo 81 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-sexies. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 il comma 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 è sostituito dal seguente:
"25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali".
b) al comma 26, il primo periodo è soppresso».
Art. 3.
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».
Precluso
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «comunque diversa» fino alla fine del comma con le seguenti:«che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel terzo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) una volta la settimana versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultirno le fotocopie dei documenti dei cessionari/committenti di cui alla lettera a) e della fatture o delle ricevute o degli scontrini fiscali emessi».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «, consegnando» fino a: «emesso».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
«3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 sono abrogati.
4. Il comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
«3. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituire le parole: "1.000 euro" con le seguenti: "3.500 euro".
4. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "mille euro" con le seguenti: "tremilacinquecento euro"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è così sostituita:
"c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. II limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro"».
Precluso
Dopo il comma 6-bis, inserire il seguente:
«6-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora il ricorso del contribuente, in relazione alle attività di riscossione di cui al comma 1, sia accolto positivamente dalla Commissione tributaria provinciale e nel caso in cui la sentenza venga appellata alla Commissione regionale competente dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«c) le parole: "non sia superiore a euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore a euro 5.000"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 10, sostituire le parole: «euro 30» con le seguenti: «euro 50».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 12, sostituire le parole: «seconda cifra» con le seguenti: «prima cifra».
Precluso
Al comma 13 dopo le parole: «normativa vigente» inserire le seguenti: «per questi ultimi impianti l'importo dell'accisa è calcolato sull'autoconsumo dichiarato dall'officina su modello semplificato».
Precluso
Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:
«113-quater. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 13 è abrogato;
2) all'articolo 14 le parole: "salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento" sono soppresse».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente dopo il comma 14, inserire i seguenti:
«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
14-ter. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201 dopo il comma 10, inserire il seguente:
"10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno".».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:
«16-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solareovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";
2) al comma 6, le parole: "del periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno ovvero del trimestre";
b) all'articolo 4, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno solare in cui è sortoovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto".».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2011";
b) le parole: "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 giugno 2012";
c) le parole: "1º gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "1º gennaio 2012";
d) le parole: "1º gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti parole: "1º gennaio 2011";
e) le parole: "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "16 dicembre 2012";
f) le parole: "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti parole: "16 marzo 2013"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere i seguenti:
«16-septies. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sostituire le parole: "entro centoventi giorni" con le seguenti: "entro trenta giorni".
16-octies. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è così sostituito: "La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni e dopo ulteriori 15 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso".
16-novies. Le determinazioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere comunicate al contribuente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere i seguenti:
«16-septies. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º gennaio 2012.
16-octies. Le disposizioni di cui al comma 16-bis si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-bis. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori. 16-quater Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.
16-novies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-bis a 16-quater devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere i seguenti:
«16-septies. All'articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, abrogare la lettera b).
16-octies. All'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in caso di pagamento con", inserire le seguenti: "bonifici bancari e postali, assegni,".
16-novies. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "avvenga mediante", inserire le seguenti: "bonifici bancari e postali, con assegni circolari e circolari,"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere i seguenti:
«16-septies. All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.", inserire il seguente periodo: "La sospensione dell'attività e la relativa sanzione è disposta anche per i professionisti non iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, per le società di servizi con le quali svolgono la loro attività e per le imprese che certificano i propri ricavi con l'emissione di fatture.";
b) aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere i seguenti:
«16-septies. All'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce sanzione amministrativa del professionista, in base a quanto sarà previsto dal Ministero delle finanze e dal Ministero della giustizia".».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere i seguenti:
«16-septies. All'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 13, inserire il seguente:
"13-bis. Le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e/o società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali.".»
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere i seguenti:
«16-septies. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º gennaio 2012».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies aggiungere i seguenti:
«16-septies. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-sexiesdecies è sostituito dal seguente:
"36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
16-novies. Le modifiche di cui al comma 16-bis si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012"».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:
«16-septies. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi", sono soppresse».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "31 ottobre", inserire le seguenti: "e da pubblicare obbligatoriamente sul sito del Dipartimento delle Finanze entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2000, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis). I professionisti iscritti in Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile Professionale conto terzi.
Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse.
In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 23, comma 42, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nonché il dettaglio della spesa diviso tra i canoni pagati per la locazione dell'autoveicolo ed il costo degli oneri accessori aggiuntivi;"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, seguente:
«16-septies. All'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, abrogare i commi 9, 10 e 11».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 21 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'articolo sostituire le parole "in mobilità" con le seguenti: "dipendenti e/o pensionati";
b) il comma 1 è così sostituito:
1. Per favorire la costituzione di nuove imprese o di nuove attività professionali da parte di giovani ovvero di coloro che sono lavoratori dipendenti e pensionati gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.
Conseguentemente, a partire dal 1º gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 111, della legge 24 dicembre 2001, n. 244, si applica:
a) per il periodo d'imposta in cui l'attività e'iniziata e per i tre successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
b) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono lavoratori dipendenti e/o pensionati e ciò risulta comprovato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro (Modello CUD);
c) per i periodi d'imposta successivi al quarto solo per coloro che svolgono una attività secondaria con obbligo di partita iva e che sono soci di società e svolgono prevalentemente l'attività all'interno della stessa e ciò risulta comprovato dalla certificazione della quota di partecipazione agli utili e dal versamento contributivo presso l'istituto di previdenza o presso le Casse di Previdenza private per le professioni intellettuali;
d) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2001 e'ridotta al 5 per cento.
Al comma 1, dopo le parole: "di nuove imprese", inserire le seguenti: "o di nuove attività professionali";
c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. Per attività secondaria con obbligo di partita iva si intende quella con minori ricavi o compensi rispetto al reddito dichiarato per lo stesso anno come lavoratore dipendente o pensionato o socio di società o studi professionali associati.
2-ter. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica ha ricavi e/o compensi superiori al reddito dichiarato come lavoratore dipendente, pensionato o socio di società o studi professionali associati.
2-quater. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui la persona fisica non è più lavoratore dipendente o socio di società o studi professionali associati";
d) il comma 3 è abrogato;
e) dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Il comma 96 lettera a) numero 1) della legge 24 dicembre 2001, n. 244 è modificato come segue: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 50.000,00"».
MONTANI, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b)". Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006».
MONTANI, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto"».
MONTANI, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo».
MONTANI, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti seguenti:
"7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter"».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexíes, aggiungere il seguente:
«16-septíes. All'articolo 61 comma 1 lettera a) punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, le parole: "a pena di decadenza« sono soppresse".
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta al possesso da parte del richiedente di idoneo misuratore fiscale"».
Precluso
Dopo il comma 16-sexies, aggiungere il seguente:
«16-septies. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di «sportello telematico dell'automobilista».
Precluso
Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo"».
Precluso
Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il comma 2 è abrogato».
Precluso
Dopo il comma 16-sexies aggiungere il seguente:
«16-septies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
"i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese;";
b) al comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: 'lire 600 milioni' e 'lire un miliardo' sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: '700.000 euro' e 'un milione di euro'"».
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
la soppressione dei commi 16-ter e 16-quater dell'articolo 3, i quali, introdotti durante l'esame al Senato, intendevano modificare il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle ad Irpef per l'ammontare eccedente gli 11.500 euro, assimilandole ai redditi da lavoro dipendente, rappresenta un primo doveroso passo per la valorizzazione della ricerca in Italia;
in seguito alle numerose segnalazioni che hanno anticipato la suddetta modifica è stata denunciata da molti giovani medici la disparità nei confronti dei borsisti di medicina generale che, a differenza dei medici specializzandi, hanno sempre pagato sia l'IRPEF, sia la quota B dell'ENPAM sull'intero importo della borsa di studio e che, anche dopo l'approvazione del provvedimento in esame, continueranno a pagare,
impegna il Governo
a prevedere con una modifica legislativa ad hoc la detassazione dall'IRPEF e dalla quota B dell'ENPAM anche per le borse di studio dei borsisti di medicina generale.
LANNUTTI, CAFORIO, MASCITELLI, PEDICA
Precluso
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3.1.
(Annullamento automatico da parte dei concessionari per la riscossione delle cartelle esattoriali prescritte)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, d'ora in poi denominati «concessionari per la riscossione», hanno l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti che, ai sensi delle leggi vigenti, risultano prescritti alla data di notifica della cartella esattoriale.
2. I concessionari per la riscossione che non abbiano provveduto ad annullare d'ufficio, ai sensi del comma 1, la cartella esattoriale prescritta, sono tenuti ad annullare la cartella medesima, verificata la fondatezza dell'istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza medesima.
3. I concessionari per la riscossione sono tenuti a comunicare agli interessati sia il provvedimento di annullamento della cartella che quello di non accoglimento dell'istanza di cui al comma 2
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende l'esecutività del titolo sino alla comunicazione di non accoglimento della istanza di cui al comma 3.
5. I concessionari per la riscossione devono essere dotati di apposito software che verifichi tempestivamente, e comunque prima della notifica, la data di prescrizione delle cartelle esattoriali».
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e dalla delibera n. 497/10/CONS del 23 settembre 2010».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.1. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente:
"7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2, comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n, 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
b) la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
c) la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate"».
Conseguentemente, al comma 5:
dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) al comma 11, le parole: "quota di imposta pari alla metà dell'importo" sono sostituite da: "quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo";
dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
m-bis) al comma 17, ultimo periodo, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro;».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Sostituire il comma 1-ter con il seguente:
«1-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è soppresso:
b) al comma 14 la lettera d) è soppressa».
Conseguentemente all'articolo 3, sostituire il comma 15.
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 24, decreto-legge n. 98 del 2011, il comma 29 è sostituito dal seguente:
"In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".».
Precluso
Al comma 1-ter, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "dalle comunità montane," sono aggiunte le seguenti: "dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di Camere di commercio"».
Precluso
Al comma 1-quater, lettera b), al comma 2 ivi richiamato, dopo le parole: «l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo» inserire le seguenti: «, alle sole abitazioni non principali».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO
Precluso
Al comma 1-quater, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis): dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"3. A decorrere dall'anno 2013 l'imposta di scopo non può essere adottata dai comuni, che hanno deliberato aliquote dell'imposta municipale propria superiori alle aliquote di base stabilite dalla normativa vigente".».
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,5 per mille».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,5 per mille».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 3, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2013 è facoltà dei comuni di avvalersi delle attività svolte dal soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, nonché stabilire la misura del relativo contributo da versare entro il 30 aprile di ogni anno».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente: «Non sono obbligati al versamento del contributo i comuni non iscritti all'ANCI, ovvero i comuni che esercitano la riscossione diretta».
MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente: «2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153»
Conseguentemente, al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"».
LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO
Precluso
Al comma 5, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) al comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2", aggiungere le seguenti parole: "Sono escluse dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale"».
Conseguentemente sostituire le lettere c) e d) con la seguente:
c) i commi 5 e 8 sono soppressi.
E dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla lettera a) e c) del comma 5, si provvede mediante riduzione lineare, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, della legge 12 novembre 2011, n. 183 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 224 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) al comma 2, secondo periodo, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».
Conseguentemente, dopo il comma 12-ter, aggiungere il seguente:
«12-ter A decorrere dal 1º gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,7 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,7 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,7 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11"».
MASCITELLI, LANNUTTI, DI NARDO
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) alla lettera a) del comma 4 sostituire le parole: "con esclusione della categoria catastale A/10", con le seguenti: "con esclusione delle categorie catastali A16 e D/10"».
LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) alla lettera d) del comma 4 sono aggiunti in fine, le seguenti parole: ", con l'esclusione della categoria catastale D/10"».
LANNUTTI, MASCITELLI, DI NARDO
Precluso
Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per i terreni agricoli il valore è quello indicato dal comma 7, dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504"».
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) sostituire il comma 7 con i seguenti:
"7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:
a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 1 per cento;
b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;
c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;
d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.
7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali"».
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: "La riduzione si applica alle abitazioni locate che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale, come indicate dal decreto del ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008"».
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
"10-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutato ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni».
Precluso
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
«5-novies. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili" sono soppresse.
Precluso
Al comma 5-octies, paragrafo "1-bis", dopo le parole: "nelle zone colpite dal sisma" inserire le seguenti: "del 31 ottobre 2002 così come individuatí nell'OPCM n. 3253 del 2002, e dal sisma"».
Precluso
Dopo il comma 5-octies, inserire il seguente:
«5-novies. All'articolo 91-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla fine aggiungere le seguenti parole: "In ogni caso, le modalità non commerciali di cui al presente comma si definiscono in maniera compatibile con la normativa europea al riguardo, ed, in particolare, si definiscono tali se non sono dirette alla produzione o circolazione di beni e servizi oppure se sono svolte con criteri di gestione tali da non coprire, con i corrispettivi, i costi di gestione"».
Precluso
Dopo il comma 5-octies, inserire il seguente:
«5-novies. All'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "articolo 17, comma 3" con le seguenti: "articolo 17, comma 1".».
Precluso
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
«5-novies. All'articolo 91-bis, dopo il comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
"3-bis. All'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili" sono soppresse.».
LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 5-octies, aggiungere il seguente:
«5-novies. Le esenzioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applicano alle fondazioni bancarie».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
«12-bis. Nell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"d) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora si avvalgano, in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.".»
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 12-ter, inserire il seguente:
«12-quater. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP delle imprese con meno di 50 dipendenti, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente ed assimilato assunto a partire dal 1º gennaio 2011.»
Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, inserire il seguente:
"14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie »money transfer« ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale"».
MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO
Precluso
Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:
«12-sexies. All'articolo 35 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale fino alla sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, stabilito al comma 8, il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 è raddoppiato rispetto a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Fino al 31 dicembre 2014 è inoltre riconosciuto agli enti un contributo pari alla differenza tra quanto percepito ai sensi del precedente periodo e l'ammontare complessivo degli interessi attivi incassati dagli enti nel corso dell'esercizio finanziario 2011".».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:
«12-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, al comma 36, ultimo periodo, sostituire le parole: "degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese" con le seguenti: "della quota del gettito IMU riservata all'erario per essere attribuita ai comuni al fine di ridurre l'imposizione IMU sugli immobili destinati ad abitazione principale"».
Precluso
Il Senato,
premesso che:
nel corso dell'esame in sede referente, presso la Camera dei deputati, della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento è stato innanzitutto chiarito che i comuni, per i nuovi tributi istituiti dal D.Lgs. n. 23 in materia di federalismo municipale (IMU, imposta di soggiorno, imposta di scopo etc.), esercitano la propria potestà regolamentare secondo le regole generali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
in tal modo, si consente ai comuni di disciplinare con regolamento l'imposta di scopo, nel quadro della disciplina recata dalla legge finanziaria 2007;
l'obiettivo di tale imposta è il finanziamento di opere pubbliche sulla base del beneficio che provocano, e non ha quindi alcun senso far pagare un certo immobile che non ne trae alcun vantaggio. Inoltre essa già esiste, sotto il nome di contributi urbanizzativi, quelli che in Italia si pagano ogni qualvolta si costruisce un immobile e che riguardano appunto gli oneri di urbanizzazione che il cittadino genera a carico dell'ente locale;
l'Imu, la tassa municipale sugli immobili che riprende la vecchia Ici, ha solo cambiato il nome a un tributo per aumentarlo,
impegna il Governo:
a fare in modo che l'imposta di scopo di cui alla premessa non venga applicata sull'abitazione principale.
Precluso
Il Senato,
Con riferimento alla previsione normativa in materia di I.M.U. dovuta per l'unità immobillare adibita ad abitazione principale e, in particolare, alla maggiorazione della detrazione -per gli anni 2012 e 2013- in ragione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente presso tale abitazione;
considerata la necessità di semplificare i controlli degli organi preposti, anche al fine di permettere agli uffici una puntuale assistenza ai cittadini in fase di compilazione della modulistica, garantendo loro, anzitutto, certezza nel calcolo;
ritenuto pertanto utile disporre in modo uniforme a fronte di un unico calcolo annuale;
valutata la circostanza che la data del primo gennaio è già valorizzata all'art.5 del D.L 504/92 commi 2, 5, 7, richiamati dalla normativa I.M.U. con riferimento alla fissazione a tale data dei valori catastali utilizzabili come calcolo della base imponibile
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di chiarire nelle circolari applicative conseguenti alle novità normative in materia di I.M.U. che la situazione familiare alla quale fare riferimento per l'applicazione della detrazione di cui in premessa è quella del primo gennaio, rispettivamente, 2012 e 2013.
Precluso
Il Senato,
premesso che:
Il Governo Berlusconi IV con l'emanazione del decreto-legge 93/2008, entrato in vigore il 29 maggio 2008, poi convertito in legge n. 126 del 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2008, abolì del tutto l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) sulla prima casa mantenendo l'esclusione di tale beneficio dalle abitazioni signorili, delle ville e dei castelli (Categorie catastali A/1, A18 e A/9);
a decorrere dal 2012, il Governo Monti ha introdotto nuovamente l'imposta sulle prime case, definita impropriamente Imposta Municipale Unica (IMU);
la pressione fiscale, già alta, nel ns. Paese rischia di accelerare una stagnazione economica che provocherà una sfiducia dei mercati finanziari e degli investitori: entrambe queste realtà non possono accordare fiducia e credito a qualsiasi Paese che non abbia potenzialità di sviluppo economico;
a fine 2010 il Segretario Generale dell'OCSE fece anche questa osservazione: In un contesto economico di rallentamento della ripresa, debito pubblico più alto di tutti i tempi e disoccupazione a livello inaccettabile, le piccole e medie imprese richiedono un'attenzione speciale, in quanto generatori chiave di impiego;
per il Fondo Monetario Internazionale (IMF) un aumento della pressione fiscale per il risanamento di un sistema è positivo: tuttavia, questo principio se applicato ad un ambiente macroeconomico non forte, se può essere utile a ridurre rapidamente eventuali deficit, può porre un rischio alla ripresa economica del sistema stesso;
il presente Governo ha allungato i tempi inizialmente da esso previsti per un risanamento e per la ripresa del Paese, tempi che sono destinati ad aumentare in maniera esponenziale se i cittadini e le imprese sono poste nelle condizioni di non comprare beni e di licenziare personale (right sizing aziendale);
la tasse si disapplica per taluni immobili, e tra questi quelli delle Fondazioni Bancarie, in quanto, con motivazione espressa dal Governo, sono associazioni benefiche;
l'abolizione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) rimane un punto economico rilavante per favorire sicurezza e coesione sociale al Paese;
è aumentata in maniera estremamente preoccupante la percentuale di poveri in Italia, e si sta impoverendo considerevolmente il ceto medio del Paese, gran parte delle persone pensionate e anche dei giovani occupati possono contare su risorse economiche limitate e l'applicazione dell'IMU metterà in discussione la possibilità di mantenere il possesso della loro prima abitazione;
impegna il Governo:
nell'ambito dell'applicazione dell'IMU a sospendere dal 2013 l'applicazione della medesima alla prima casa, trovando l'adeguata copertura nell'estensione di questa imposta alle fondazioni bancarie e nell'attivazione di interventi di spending-review che comprendano sia la struttura generale dello Stato sia gli Enti Locali.
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,
premesso che:
Le recenti disposizioni in materia di tassazione degli immobili e la revisione del prelievo, con l'anticipazione dell'imposta municipale sugli immobili per l'anno di imposta 2012, hanno una rilevantissima incidenza sull'operato dei Comuni, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla redazione dei bilanci,
in particolare, sono emerse difficoltà interpretative e permangono condizioni di incertezza che stanno creando non poche difficoltà ai comuni;
tale situazione è altresì aggravata dalle modifiche alla normativa apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 16, il cui iter non è ancora concluso;
emergono in particolare difficoltà nell'attribuire valori nei bilanci programmatici dovuti al passaggio dalla disciplina previgente ICI e la nuova imposta, con particolare riferimento alle stime di gettito, anche in considerazione della necessità di calcolare la quota di IMU da versare allo Stato e quella che è destinata ai Comuni;
il problema principale è rappresentato dalla differenza delle stime del gettito IMU calcolate dai comuni e già inserite nel bilancio 2012 e le stime calcolate dal Ministero che in alcuni casi, come per il Comune di Desenzano, ammontano a cifre assolutamente non accettabili;
infatti, partendo da tali stime e tenendo conto del gettito ICI consuntivo 2010 e dell'IRPEF sugli immobili, il differenziale tra IMU e ICI, da riversare allo Stato ai sensi dell'art. 13 c. 17 DL 201/2011, per il comune di Desenzano ammonterebbe ad Euro 4.162.376;
la differenza che emerge in molti casi tra le stime dei comuni e quelle del Ministero dell'economia appare sorprendente;
le stime del Ministero, infatti, oltre ad apparire incomprensibili considerato che l'ICI sulla prima casa certificata nel 2008 ammontava ad Euro 1.192.664, costringerebbero il comune di Desenzano a riversare allo Stato l'ingente somma di Euro 4.226.486;
occorre tenere presente che in molti casi e con particolare riferimento al comune di Desenzano, il bilancio di previsione 2012 è stato approvato nel mese di marzo, non prevedendo alcuna previsione in entrata per trasferimenti dallo Stato (fondo sperimentale di riequilibrio), salvo i probabili conguagli da effettuarsi dopo il versamento della prima rata ed i conteggi definitivi;
qualora fosse confermato nell'importo sopra detto, salvo i conguagli previsti dal recente emendamento, il Comune di Desenzano, al fine di ottemperare a quanto previsto, dovrebbe immediatamente bloccare qualunque spesa corrente per recuperare le somme richieste ed effettuare la obbligatoria variazione di bilancio;
la condizione del Comune citato rischia di essere condivisa da moltissimi enti locali.
impegna il Governo:
ad intervenire per evitare che l'aggravio del prelievo a carico dei contribuenti si risolva anche nella contrazione della capacità di spesa dei comuni, con gravissime ripercussioni sulla tenuta del sistema economico.
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
gli atti di liquidazione della Tariffa d'igiene ambientale, in quanto aventi natura tributaria (Cass. Sez. civile I, 05/03/09 n. 5299, 5298, 5297, Corte di Cass. SS.UU. 8/3/06 n. 4895 e 9/8/07 n. 1752, Corte Cost. n. 238/2009), non possono essere soggetti ad ulteriore tassazione, tra cui l'Iva al 10 per cento;
nel caso della TIA, come della TARSU, si tratta di un tributo pagato a fronte di un servizio pubblico che deve essere erogato e che per ciò non può essere soggetto ad un ulteriore tributo e, di conseguenza, all'Iva;
con sentenza n. 238/2009 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della Tariffa d'Igiene Ambientale, specificando che su di essa non si applica l'Iva, altrimenti si finirebbe per pagare «una tassa su una tassa»;
con la sentenza n. 3756 del 9 marzo scorso la Corte di Cassazione ha sancito nuovamente e definitivamente che «La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta di un'entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso»;
l'articolo 49 comma 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto «legge Ronchi» afferma che «la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio»;
la natura della tariffa non è tributaria qualora il servizio di gestione dei rifiuti venga reso da una società o un soggetto privato, affidatario del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale e richieda il corrispettivo direttamente agli utenti,
impegna il Governo::
ad adottare tutte le disposizioni necessarie per accelerare il rimborso dell'IVA versata nel caso della tariffa tributaria;
a provvedere alla definizione della natura del pagamento dell'utente per il servizio di igiene ambientale nel caso in cui questo sia reso da una società o soggetto privati.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con legge n. 214 del 2011, introducendo il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, innova profondamente in merito alla connotazione giuridica della tariffa per il servizio di igiene ambientale e al soggetto titolare della relativa entrata;
sino al termine previsto dal richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 prima ed il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 poi hanno definito un contesto nel quale la tariffa per il servizio di igiene ambientale aveva chiaramente e dichiaratamente la natura di corrispettivo, ben riconoscibile nella prevista possibilità di affidamento dell'intero servizio, non solamente della parte operativa dello stesso, ad un soggetto societario distinto e separato dall'ente locale titolare della privativa;
a questo ordinamento, rispondente all'intento del legislatore quale traspare dalle note esplicative ai provvedimenti indicati, si è di tempo in tempo conformata l'azione dei soggetti gestori del servizio i quali, ove chiamati ad esercire il servizio comprensivo dell'applicazione e riscossione della tariffa ai sensi degli affidamenti ricevuti, hanno ravvisato nelle proprie attribuzioni lo svolgimento di una attività di carattere imprenditoriale, in forma commerciale, di prestazione di servizi da parte di un soggetto societario e pertanto, ai sensi dell'articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 hanno riconosciuto l'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto all'attività svolta, in quanto l'elemento soggettivo consistente nella connotazione giuridica del soggetto agente e l'elemento oggettivo consistente nella natura imprenditoriale e commerciale del servizio svolto, risultano rilevabili nell'attività in esame;
su questa impostazione - che aveva trovato concorde l'Agenzia delle Entrate e più recentemente l'Amministrazione Finanziaria la quale, con Circ. 3/2010 del Dipartimento per le Politiche fiscali, ha confermato la natura corrispettiva della TIA 1 (ex articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997) e della TIA 2 (ex articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006) - si sono inserite la Sentenza 238 del 2009 della Corte Costituzionale e successivamente la Sentenza 3756 del 2012 della Corte di Cassazione che ravvisando alcune componenti di carattere autoritativo della tariffa ne hanno dedotta la natura tributaria e la conseguente non assoggettabilità all'IVA, aprendo la strada a numerosissime richieste di restituzione dell'imposta pagata da parte degli utenti;
in tale situazione si rende necessario regolamentare quanto fatto dai precedenti soggetti gestori fino alla data di entrata in vigore del nuovo tributo poiché è impensabile che il sistema delle imprese di gestione del servizio possa restituire somme che ha, nel tempo, riscosso per conto dell'erario ed al quale le ha regolarmente versate e ciò anche nell'ipotesi che tale restituzione sia successivamente compensata da parte dell'erario stesso, per le forti ricadute economiche che i gestori dovrebbero sostenere, gravandone poi le future tariffe,
impegna il Governo:
ad intervenire con urgenza per chiarire che, a prescindere dal carattere autoritativo della sua applicazione - peraltro imprescindibile per alcune componenti di costo del servizio cui si riferisce - alla tariffa per il servizio di igiene ambientale, vuoi nella forma della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA 1), vuoi nella forma, successiva, della Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) applicata dal concessionario in forma di soggetto societario distinto e separato dall'ente locale titolare della privativa, si rende applicabile l'imposta sul valore aggiunto secondo le previsioni contenute nell'articolo 4, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con l'aliquota prevista dal n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in quanto l'elemento soggettivo consistente nella connotazione giuridica del soggetto agente e l'elemento oggettivo consistente nella natura imprenditoriale e commerciale del servizio svolto, risultano rilevabili nell'attività in esame;
ad intervenire inoltre affinché tale disposizione si applichi anche ai contenziosi in atto, in assenza di sentenze passate in giudicato.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
il decreto su citato al comma 15 dell'articolo 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) stabilisce che tramite l'emanazione di un regolamento i comuni possono prevedere riduzioni tariffarie nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
la stragrande maggioranza dei cittadini italiani iscritti all'AIRE proprietari di unità immobiliari in Italia risiede permanentemente all'estero e torna in Italia esclusivamente per passarci brevi periodi di vacanza;
la quantità media ordinaria dei rifiuti prodotti dai cittadini italiani che risiedono permanentemente all'estero e occupano la loro abitazione in Italia solo per brevi periodi di tempo è ovviamente molto ridotta se non trascurabile,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di predisporre una modifica alla disciplina dei tributi comunali sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prescriva ai comuni di garantire ai cittadini italiani residenti permanentemente all'estero e proprietari di unità immobiliari in Italia non locate il pagamento di una tariffa commisurata all'effettiva quantità dei rifiuti prodotti e comunque non superiore al trenta per cento della tariffa che avrebbero pagato se fossero stati residenti in tale unità immobiliare.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
la disciplina generale relativa all'imposta municipale unica (IMU) recata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 stabiliva che l'aliquota dell'imposta municipale unica, prevista in via generale nella misura del 7,6 per mille, fosse ridotta alla metà (3,8 per mille) per gli immobili locati;
al contrario, la disciplina IMU introdotta in via sperimentale dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, demanda ai comuni la scelta se stabilire una aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino al 4 per mille;
il settore delle locazioni, in particolare di quelle a canale concordato, dovrebbe costituire una componente fondamentale delle risposte necessarie e sempre più urgenti al grave problema del disagio abitativo nel nostro Paese, ulteriormente aggravato dagli effetti della crisi economica;
la riduzione per via legislativa dell'aliquota al 4 per mille dell'IMU sugli immobili locati, estendendo agli stessi la disciplina prevista per gli immobili destinati ad abitazione principale, costituirebbe una misura positiva per sostenere, in particolare, la componente della locazione a canale concordato, senza penalizzare ulteriormente le entrate spettanti ai Comuni, che, anzi, avrebbero interesse a promuovere accordi locali,
impegna il Governo
a valutare con urgenza l'opportunità di prevedere una aliquota IMU agevolata per gli immobili locati, con particolare riferimento a quelli a «canone concordato».
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
la condizione abitativa continua, in Italia, ad assumere i caratteri dell'emergenza, e gli indicatori socio economici che la misurano si mantengono su livello critici;
l'emergenza assume una valenza economica, per la forte incidenza delle spese abitative sui redditi familiari, ma anche sociale, a causa dell'esiguità del patrimonio residenziale pubblico del nostro paese, inadeguato a rispondere alla domanda sociale e privo delle risorse-finanziarie necessarie ad un ampliamento dello stock, ma anche alla stessa manutenzione dell'esistente;
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'audizione del 15 dicembre alla Camera, sulle linee programmatiche del suo dicastero, aveva sottolineato la rilevanza del tema della casa;
il 29 febbraio la Camera ha votato una risoluzione sulle politiche abitative che impegna il Governo ad avviare il confronto con le parti sociali al fine di affrontare il problema abitativo con un'adeguata politica che costituisca una componente fondamentale del quadro di risposte alle esigenze di sviluppo e coesione sociale del nostro Paese;
il 27 marzo scorso si è svolto l'incontro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui hanno partecipato anche SUNIA, SICET, UNIAT, dove i sindacati hanno sollecitato un intervento del Governo per affrontare da subito il problema derivante dagli sfratti per morosità, vera emergenza nazionale, e una politica fiscale che rilanci il mercato dell'affitto concordato, unico strumento in grado di calmierare il mercato degli affitti;
fra le misure più urgenti, i sindacati hanno proposto: a) l'istituzione di un fondo con modalità da definire per affrontare le morosità; b) l'implementazione delle Agenzia per la casa regionali che in alcuni casi già ci sono; c) incentivazioni fiscali per immettere alloggi sul mercato a canone calmierato e agevolare il passaggio da casa a casa, confermando la richiesta dell'IMU al 4 per cento sulle seconde case affittate a canone calmierato; l'accelerazione degli interventi di housing sociale con i fondi disponibili;
secondo i dati Nomisma, attualmente il mercato degli affitti concordati si aggira attorno al 15 per cento delle offerte di locazione;
solo il 4,2 per cento delle famiglie (un milione di inquilini, circa un quinto del totale) ha affittato una casa popolare a canone agevolato; in altri paesi UE si registra una maggiore quota di famiglie che vivono in case popolari: i Paesi Bassi (34,6 per cento), la Svezia e il Regno Unito (21 per cento) e la Danimarca (20 per cento);
l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo municipale, che istituisce a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU), al comma 6 prevede, nel caso in cui l'immobile sia locato, che l'aliquota Imu di base del 7,6 per mille sia ridotta alla metà (3,8 per mille);
l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'applicazione dell'imposta in via sperimentale per gli anni 2012-2014, (l'applicazione a regime dell'IMU è invece fissata al 2015) demandando ai comuni, ai sensi dei commi 6 e 9, la possibilità di stabilire sia una modifica in aumento o in diminuzione della citata aliquota di base (7,6 per mille) sino a 0,3 punti percentuali (tra 4,6 e 10,6 per mille) sia nel caso di immobili locati, una riduzione dell'aliquota di base fino al 4 per mille;
il comma 11 del citato articolo 13, riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile di tutti gli immobili non soggetti ad aliquota ridotta (escludendo quindi le abitazioni principali e i fabbricati rurali);
in considerazione della facoltà concessa ai comuni dal comma 6, molti consigli comunali hanno deliberato l'aumento dell'aliquota al 10,6 per mille anche agli immobili locati; implicando aumenti di imposizione, in alcuni casi, fino all'800 per cento;
molti proprietari hanno scelto di non locare e cercano di vendere gli immobili in una fase depressiva del mercato;
sarebbero necessarie ulteriori misure volte a prevedere delle agevolazioni IMU per le seconde case date in affitto, al fine di evitare che sugli inquilini si riversi una parte dell'imposta, attraverso aumenti di canoni, nonché una differenziazione tra le case date in affitto a canone libero e a canone concordato,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una riduzione dell'aliquota al 4 per mille, anche per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, prevedendo altresì che l'intero onere rimanga a carico del bilancio dello Stato.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
le nuove disposizioni in tema di IMU hanno differito i termini entro cui i Comuni devono provvedere a determinare le aliquote e detrazioni in eventuale variazione di quelle previste come base di riferimento dalle disposizioni di legge che regolano tale tributo;
in forza dell'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU disposta dal decreto legge 201/2011 e successiva conversione in legge, molti Comuni hanno già esercitato tale facoltà, con deliberazioni del competente organo consiliare che sono state poste anche a base delle previsioni di entrate tributarie in sede di bilancio previsionale per l'esercizio 2012;
il predetto differimento, evidentemente, non incide sulle situazioni giuridiche già regolate in data antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni dilatorie;
tuttavia, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in tema di IMU potrebbe determinare equivoci interpretativi in ordine al regime giuridico specificamente applicabile;
in tale deprecata ipotesi ne risentirebbe il necessario quadro di chiarezza entro cui dovranno svolgersi i previsti adempimenti a carico dei contribuenti, con effetti deleteri anche sulle previste entrate tributarie in favore dei Comuni interessati;
è imminente il versamento della prima rata di acconto (giugno 2012), per la quale si rende opportuno evitare qualsivoglia equivoco sulla corretta applicazione del regime tributario di specie;
il nuovo regime temporale di variazione delle aliquote e determinazione delle detrazioni di spettanza dei Comuni non esplica effetti per i Comuni che vi abbiano già provveduto, dovendo il contribuente fare doveroso ed esclusivo riferimento ai relativi atti comunali sia in sede di versamento delle rate di acconto che di saldo finale;
si rende opportuno ribadire tali principi mediante apposite istruzioni chiarificatrici da parte dei competenti organi del MEF, nell'interesse dei cittadini contribuenti e dei Comuni interessati;
impegna il Governo
a impartire, mediante atti di chiarificazione e d'indirizzo applicativo a cura dei competenti organi ministeriali, le Istruzioni utili alle finalità di cui in premessa.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
la condizione abitativa in Italia è divenuta negli ultimi anni un'emergenza sociale;
il disagio abitativo è un fenomeno territoriale, fortemente concentrato nelle aree metropolitane ma anche differenziato a livello regionale, che investe in misura differente anche le diverse tipologie familiari, colpendo in modo particolare le famiglie atipiche in forte crescita nell'ultimo decennio ovvero i nuclei formati da anziani, giovani in famiglia, famiglie monogenitoriali e immigrati le cui spese abitative incidono in misura più rilevante;
secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Fillea Casa, le famiglie hanno speso nell'anno 2010 per l'abitazione e l'energia il 33,7 per cento del totale della spesa media mensile;
nel 2010 l'affitto medio pagato dalle famiglie è cresciuto di circa il 10 per cento rispetto alla rilevazione 2009 attestandosi a 4.393 euro all'anno;
circa per cento delle famiglie italiane sperimenta un disagio economico connesso con le condizioni abitative, sostenendo una spesa, legata al pagamento dell'affitto o della rata del mutuo, superiore al 30 per cento del reddito familiare; il fenomeno è concentrato presso le famiglie in affitto, il 31 per cento delle quali registra nel 2010 condizioni di disagio;
sulla base di dati del Ministero dell'economia e finanze « Agenzia del territorio, solo l'8,6 per cento dei circa 30,1 milioni di unità intestate a persone fisiche risulta locato (era il 9,2 per cento nel 2008);
considerando le caratteristiche reddituali delle famiglie che oggi sono in affitto nel mercato privato, circa 1,7 milioni di nuclei percepiscono un reddito che non supera i 20 mila euro annui netti, con un'incidenza dell'affitto che mediamente, nei grandi centri, si attesta sul 50 per cento, oltre la soglia ritenuta critica per l'equilibrio familiare;
il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individua come presupposto dell'imposta il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa fornendo altresì una definizione di abitazione principale su cui grava una aliquota ridotta ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo;
l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela dovrebbe essere ricompresa nella definizione di abitazione principale;
non sembra infatti corrispondere a criteri di equità l'attuale normativa che prevede l'imposizione ad aliquota base del 7,6 per mille prevista per le seconde case (anziché all'aliquota ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale) applicata ai casi di assegnazione in nuda proprietà ai figli di casa dei genitori (che rimangono usufruttuari) o di comodato tra gli stessi soggetti,
impegna il Governo
a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, ad inserire nella definizione di abitazione principale di cui al comma 2, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di parentela prevedendo altresì che l'intero onere rimanga a carico del bilancio dello Stato.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
il 15 dicembre 2009 il comune di Marsciano, in provincia di Perugia, e sette frazioni limitrofe sono stati colpiti da un terremoto che, fortunatamente, non ha causato vittime ma ha prodotto ingenti danni alle abitazioni, agli edifici pubblici e alle attività produttive;
il disegno di legge 3184 prevede che i fabbricati distrutti a seguito di ordinanze, perché dichiarati inagibili, dopo il terremoto del 2009 che ha colpito i comuni dell'Abruzzo, sono esenti dall'Irpef, dall'Ires e dall'Imu «fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi»;
nel comune di Marsciano e nelle frazioni limitrofe sono ancora presenti numerosi immobili inagibili o inaccessibili a seguito di ordinanza sindacale a causa di calamità naturale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere le esenzioni previste per i comuni abruzzesi anche ai comuni colpiti dal terremoto ubicati in Umbria e, in particolare, al comune di Marsciano.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
nel corso dell'esame del presente decreto è stato approvato un emendamento al testo che, integrando il decreto-legge n. 39 del 2009, stabilisce che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 sono esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili;
altre zone del Paese sono state colpite da calamità a seguito delle quali molti fabbricati sono stati distrutti o gravemente danneggiati;
poiché sarebbe gravemente lesivo del principio di uguaglianza non considerare situazioni identiche (case distrutte ovvero oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili) nello stesso modo dal punto di vista fiscale,
impegna il Governo
ad estendere la disciplina stabilita per i fabbricati ubicati nelle zone interessate dal sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 a tutti i fabbricati, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ricadenti nei territori dei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali avvenute successivamente al 31 dicembre 2008.
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
l'articolo 4, comma 12-bis, introdotto al Senato, modificava l'articolo 7, comma 2, del decreto lagislativo n. 149/2011, recante le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. La modifica riguardava la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa vigente in un importo comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, prevedendo la riduzione fosse ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza;
tale disposizione è stata soppressa nel passaggio del provvedimento alla camera determinando una condizione di sfavore specialmente per quelle amministrazioni locali che avevano avuto a riferimento la norma previgente nonché almeno quella introdotta al Senato;
tutto ciò premesso,
impegna il governo
a riconsiderare la necessità e l'urgenza di reintrodurre, in uno dei prossimi provvedimenti, la disposizione di cui in premessa in coerenza con le modifiche introdotte in prima lettura al Senato durante l'esame del presente provvedimento
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto- legge 2 marzo n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie,di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 318441),
premesso che,
le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati hanno introdotto innovazioni all'art. 4 che ríguardano il tema della fiscalità locale ed in particolare della Imposta Municipale Unica Sperimentale, e che contribuiscono a rendere ancora più íncerte le entrate IMU per i Comuni;
i Comuni Italiani si trovano nell'assoluta impossibilità di poter predisporre dei bilanci di previsione supportati da un minimo di entrate certe;
dati pubblicati dal Ministero dell'interno, la scorsa settimana, relativi alle proiezioni relative al fondo di riequilibrio che spetterebbe ad ogni singolo comune e i dati sulle risorse provvisoriamente destinate dal fondo di riequilibrio ai singoli comuni, risultano molto Inferiori alle previsioni più negative fatte dagli enti stessi.
valutato che,
Ia sottostima del fondo di riequilibrio sembra da attribuirsi al fatto che il Governo ha sovrastimato Il gettito IMU relativo all'abitazione principale, mentre i dati che arrivano dalle previsioni fatte dai comuni dimostrano che in molti enti il gettito IMU, relativo all'abitazione principale, sarà inferiore al vecchio gettito
considerato che,
se non arriveranno ulteriori chiarimenti e se non saranno incrementate le risorse del fondo di riequilibrio, gran parte dei comuni saranno costretti ad aumentare al massimo le aliquote IMU sia sull'abitazione principale che sugli altri immobili;
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo,
ad affrontare in sede di discussione del Documento di economia e finanza 2012 e successivamente nella legge di stabilità la problematica dell'adeguato finanziamento del fondo dí riequilibrio per i comuni e le province.
Precluso
Il Senato
premesso che:
il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ICI), all'articolo 10, comma 5, prevedeva in origine la trasmissione ai comuni dei dati relativi alla riscossione dell'imposta, anche al fine di pervenire alla formazione di anagrafi dei contribuenti attraverso l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti e favorire la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento e controllo;
il decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, all'articolo 7, comma 2-ter, ha modificato il predetto decreto legislativo 504/1992 assegnando in modo specifico all'ANCI il compito di organizzare le attività strumentali in ordine alla partecipazione dei comuni alle procedure di accertamento e controllo, all'integrazione dei processi telematici della pubblica amministrazione, nonché al miglioramento dell'attività informativa anche a beneficio dei contribuenti; la norma così modificata, rinviava altresì ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle specifiche modalità attuative nonché l'attribuzione di un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta per il finanziamento dei predetti servizi;
le modalità attuative di cui alla precedente premessa, venivano successivamente definite con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche fiscali del 22 novembre 2005; il predetto decreto direttoriale prevedeva tra l'altro: (a) la nascita dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione di diritto privato senza finalità di lucro, costituita su iniziativa dell'ANCI ma avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'ANCI medesima, con statuto approvato dall'ANCI e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze; (b) che i servizi stabiliti dall'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 504/1992, come modificato dall'articolo 7, comma 2-ter del decreto legge 7/2005, sono svolti dall'IFEL e che di essi la Fondazione garantisce adeguata e sistematica informazione ai comuni attraverso la fornitura di dati, elaborazioni statistiche, studi e ogni altro elemento utile all'applicazione dei tributi comunali; (c) l'assegnazione all'IFEL del contributo pari al 6 per mille del gettito ICI;
la legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), con l'articolo 1, comma 23 lettera b), ha ulteriormente modificato l'articolo 10, comma 5 del decreto legislativo 504/1992, richiamando esplicitamente nel testo della normativa primaria il ruolo attribuito all'IFEL. La medesima legge di stabilità 2011 ha altresì modificato il decreto del capo dipartimento delle politiche fiscale 22 novembre 2005 portando all'1 per mille la quota del gettito ICI attribuita alla Fondazione IFEL; la predetta quota del gettito ICI era stata già aumentata dall'originario 6 per mille all'8 per mille con l'articolo 1 comma 251 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
il decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, ha aggiornato la normativa sul finanziamento dell'ANCI-IFEL in modo da tenere conto dell'introduzione anticipata della nuova Imposta municipale propria (IMU), avvenuta con il decreto legge 201/2011 (salva Italia), e ha modificato in tal senso il decreto direttoriale 22 novembre 2005, stabilendo così che l'1 per mille del gettito IMU spettante ai comuni viene versato all'IFEL entro il 30 aprile di ogni anno;
una buona parte dell'attività dell'IFEL si concretizza oggi nella produzione di dati, elaborazioni statistiche e studi, che pur essendo di elevato spessore tecnico risultano scarsamente utili specialmente ai piccoli comuni, i quali si confrontano giornalmente con esigenze di portata diversa ma ugualmente e forse più importanti sul piano pratico amministrativo e dei servizi ai propri cittadini;
per le ragioni esposte nella premessa precedente, molti piccoli comuni non utilizzando di fatto i servizi della Fondazione IFEL e trarrebbero vantaggio dalla possibilità di affidare a soggetti diversi dall'IFEL servizi più consoni alle proprie esigenze pratiche e alle necessità dei cittadini, ma in base alla normativa attuale, essi sono posti in ogni caso difronte all'obbligo di versare il contributo annuo dell'l per mille del proprio gettito IMU alla Fondazione dell'ANCI;
impegna il Governo:
a modificare opportunamente la normativa vigente illustrata in premessa, affinché siano esentati dal versamento all'IFEL dell'1 per mille del proprio gettito IMU tutti i comuni che affidano a soggetti diversi dall'IFEL, con gara ad evidenza pubblica e comunque nel rispetto della normativa sugli affidamenti, lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 504/1992, e successive modificazioni e integrazioni.
Precluso
Il Senato,
nell'esaminare, in terza lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in materia, di semplificazioni tributarie,
premesso:
che è già stata prevista la esenzione dal pagamento dell'IMU relativa agli immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici nei comuni di Abruzzo, come è giusto che sia;
che altrettanto giustamente analoga esenzione avrebbe dovuto e dovrebbe essere stabilita per i proprietari di immobili ugualmente lesionati da terremoti nei comuni dell'Umbria, cioè quelli non ancora oggetto di compiuto restauro, e da ultimo in quelli più di recente colpiti a principiare da Marciano con le sue frazioni ed altri territori limitrofi del comprensorio, essendo imprescindibile un principio di pari trattamento dei cittadini in identiche condizioni agli effetti tributari;
impegna il Governo
ad adottare, senza ritardo, un provvedimento che concretizzi il sopraindicato principio, stabilendo l'esenzione dall'IMU degli immobili lesionati dai terremoti e dichiarati inagibili nei Comuni dell'Umbria, a principiare da quelli di Marsciano ed altri paesini più recentemente colpiti, per i quali oltre tutto non appaiono ben definite né avviate le azioni di restauro strutturale e ricostruzione.
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, GIARETTA, PEGORER, CARLONI, STRADIOTTO, FONTANA, LEGNINI
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che,
l'articolo 4-ter, introdotto alla Camera dei deputati ha introdotto una maggiore flessibilizzazione del patto di stabilità interno dei comuni sul territorio nazionale, consentendo ora una compensazione territoriale non solo a livello regionale21, ma anche a livello nazionale. Nello specifico, ai comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno e sono disposti a cedere parte del suddetto spazio finanziario, viene attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni che necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento dei residui in conto capitale;
Il contributo ricevuto non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito. Inoltre ai comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nei due anni successivi, un miglioramento del proprio obiettivo commisurato alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti, mentre ai comuni che abbisognano di maggiori spazi finanziari, nei due anni successivi, hanno obiettivi di saldo peggiorati per un importo pari alla metà della quota acquisita;
considerato che,
le predette misure, pur condivisibili, non appaiono in grado di affrontare le problematiche del patto di stabilità interno, che allo stato attuale penalizzano anche i Comuni virtuosi, impedendo di utilizzare risorse che pure sono a disposizione;
l'attuale fase di crisi economica, congiuntamente alla problematica dei ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e in particolare da parte degli enti locali, accentuata anche per effetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, ha riflessi pesanti per le imprese, ed in particolare per quelle che lavorano con la PA;
alla luce dei recenti accadimenti, si impone di affrontare seriamente la problematica del Patto di stabilità interno, al fine di consentire almeno ai Comuni virtuosi di poter utilizzare le risorse a disposizione per assolvere ai pagamenti dovuti per servizi ed opere rese dalle imprese e per le spese relative ad investimenti in opere pubbliche;
tutto ciò premesso e considerato,
impegna il Governo
ad affrontare in sede di discussione del Documento di economia e finanza 2012 e successivamente nella legge di stabilità la problematica del Patto di stabilità interno, al fine di consentire almeno ai Comuni virtuosi di poter utilizzare le risorse a disposizione per assolvere ai pagamenti dovuti per servizi ed opere rese dalle imprese e per le spese relative ad investimenti in opere pubbliche, con priorità per la messa in sicurezza delle scuole, la mobilità e l'assetto idrogeologico del territorio, nonché la garanzia del corretto funzionamento dei servizi pubblici e sociali essenziali alla coesione sociale delle comunità locali.
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:
«Art. 4-quater.
(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica
per le persone fisiche)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2013, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della cedolare. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
5. Il reddito assoggettato a cedolare:
a) è escluso dal reddito complessivo;
b) sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;
c) il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).
6. Entro il 30 settembre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo».
Conseguentemente all'articolo 3, il comma 15 è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».
MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
«Art. 4-quater.
(Destinazione del gettito recuperato dal contrasto all'evasione al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, aggiungere il seguente:
"Art. 12-bis. - (Finalizzazione delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione). - 1. A partire dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti, in termini permanenti, dall'attività di contrasto all'evasione confluiranno nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui al comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e saranno interamente finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese, dando priorità alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie tramite l'incremento delle detrazioni per carichi familiari e dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. La misura dell'incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge di stabilità, ai sensi dell'arficolo 11, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:
«Art. 4-quater.
(Detrazioni di spese dalla base imponibile relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai fini del contrasto dell'evasione fiscale)
1. In funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva tramite il rafforzamento di meccanismi di contrasto di interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite annualmente, per ogni periodo d'imposta, le spese documentate per le quali spetta una detrazione totale o parziale dall'imponibile dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, il limite complessivo di tali detrazioni per ogni singolo contribuente, la loro eventuale ripartizione in quote annuali, le modalità di certificazione di tali spese, nonché le relative procedure di controllo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, ai fmi del contrasto dell'evasione fiscale, tramite l'attuazione delle disposizioni del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui, si provvede, oltre che con il maggiore gettito derivante dall'ampliamento delle basi imponibili relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle addizionali ad essa collegate e all'imposta regionale sulle attività produttive, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:
«Art. 4-quater.
(Verifica annuale con le tecnologie informatiche di tutti i codici fiscali)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire i commi da 2 a 4-ter con i seguenti:
"2. A decorrere dal 10 gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
2-bis. Le comunicazioni periodiche di cui al comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-bis, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la verifica annuale di tutti i codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre ad accertamento analitico.
4-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro".
4-ter. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-bis.
Art. 4-quinquies.
(Semplificazione fiscale e dialogo dell'Amministrazione finanziaria
con i contribuenti)
1. Nel disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che il Governo presenta annualmente, è previsto un apposito titolo dedicato a misure per la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali al fine di ridurre lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali.
2. L'Amministrazione finanziaria può, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto, avviare un confronto con i contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultino incongrue con i dati a disposizione dell'Amministrazione ai sensi del comma 4, dell'articolo 11 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 8-bis della presente legge, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarativa del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis del citato articolo 11, così come modificato dall'articolo 8-bis della presente legge, e dei dati del catasto.
3. L'Amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni siano incongrue con le risultanze delle comunicazioni di cui ai citati commi 2 e 2-bis dell'articolo 11, documentazione giustificativa di tali incongruenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente l'Amministrazione procede ad un accertamento analitico nei confronti del contribuente».
MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:
«Art. 4-quater.
(Ripristino di misure di contrasto all'evasione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n, 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) il comma 30, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, ed il comma 31 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione", sono sostituite dalle seguenti: "per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione"».
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:
«Art. 4-quater.
(Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi)
1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
"6-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
6-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-bis, 6-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni".
2. All'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
"2-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo devono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti on-line dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.
2-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamentò attuativo di quanto previsto dal comma 2-bis, 2-quater. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni".
3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
5-ter. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti"».
LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:
«Art. 4-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 in materia di inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale)
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";
b) all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente: «Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 50.000 si applica la reclusione da uno a tre anni";
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre a otto anni";
d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 35.000";
e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tre per cento";
f) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "euro 1.549,370,70" sono sostituite dalle seguenti: "euro 350.000";
g) all'articolo 4, comma 1, le parole: "è punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da due a cinque anni";
h) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "euro 103.291,38" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000";
i) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinque per cento";
l) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "euro 2.065.827,60" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600.000";
m) all'articolo 5, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "E punito con la reclusione da due a cinque anni";
n), all'articolo 5, comma 1, le parole: "a euro 77.468,53" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 35.000";
o) all'articolo 8, comma 1, le parole: "È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da tre a otto anni";
p) all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: "Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 50.000 per periodo di imposta, si applica la reclusione da uno a tre anni";
q) all'articolo 10, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da uno a sei anni";
r) all'articolo 10-bis, le parole: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a tre anni";
s) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni";
t) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, le parole: "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";
u) all'articolo 11, comma 2, primo periodo, le parole: "E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "È punito con la reclusione da uno a cinque anni";
v) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, le parole: "da un anno a sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "da tre a otto anni";
z) all'articolo 12, comma 2, le parole: "non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "di dieci anni";
aa) all'articolo 13, comma 1, le parole: "sono diminuite fino alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "sono diminuite fino ad un terzo";
2. In ogni caso, nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.
3. Salvo l'ipotesi di pagamento del debito tributario, per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è esclusa la possibilità di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
4. I benefici di cui all'articolo 165 del codice penale sono subordinati al pagamento del debito tributario».
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:
«Art. 4-quater.
(Misure ulteriori contro le società di comodo)
1. Le società e gli enti, anche privati, iscritti nei pubblici registri che possiedono i beni individuati con il decreto di cui al comma 6, devono indicare gli estremi identificativi delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
2. I beni individuati con il decreto di cui al comma 6, situati nel territorio dello Stato e acquistati o posseduti da società o da enti non residenti o comunque non soggetti a iscrizioni, nei pubblici registri, devono essere accompagnati, al momento della loro iscrizione, dall'indicazione delle persone fisiche che esercitano, anche in via di mero fatto, poteri di indirizzo nella gestione dei beni stessi.
3. L'indicazione delle persone fisiche indicate nei commi 1 e 2 deve essere effettuata entro il 30 giugno 2012 e aggiornata entro il 30 giugno di ogni anno.
4. I gestori dei pubblici registri indicati nei commi 1 e 2 devono comunicare i dati loro pervenuti all'Agenzia delle entrate con cadenza semestrale.
5. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società e agli enti aventi più di quindici soci o partecipanti.
6. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 aprile 2012, sono individuate, distinte per tipologia e per valore, le categorie di beni a cui si applicano le disposizioni previste ai commi 1 e 2.
7. I beni le cui indicazioni ai sensi dei commi 1 e 2 sono omesse o formulate con riferimento a persone fisiche i cui redditi, dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti risultano palesemente sproporzionati rispetto al valore dei medesimi, sono sottoposti a confisca. La sproporzione dei redditi si considera palese quando il valore complessivo dei beni riferito, anche pro quota, a ciascuna persona fisica supera la somma dei redditi da questa dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti, maggiorati degli eventuali redditi soggetti a imposizione in forma sostitutiva. Dal valore complessivo dei beni è dedotto l'ammontare derivante da eventuali donazioni indirette, a condizione che siano fornite adeguate informazioni relative al donante. Il procedimento di confisca è di competenza dei soggetti incaricati della riscossione dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche di cui al primo periodo si considerano infedeli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
Precluso
Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:
«Art. 4-quater.
(Contrasto ai fenomeni delle società di comodo, delle imprese "apri e chiudi", delle imprese in perdita "«sistematica" e dei "Paradisi fiscali")
1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 2 e mediante le modalità accertati ve definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.
5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricompresi nella black list dell'Ocse, e con i quali non sia stato stipulato dal governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese in questione a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal governo italiano». anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 23, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "nel quale entrano in vigore", aggiungere le seguenti: "A partire dall'anno 2012 il software per il calcolo degli studi di settore Gerico, deve essere reso disponibile entro il 31 Dicembre del periodo di imposta nel quale entrato in vigore".».
VACCARI, FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, MONTANI
Precluso
Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il periodo di proroga di cui ai precedenti commi 4 e 5 é fissato al 30 settembre 2012».
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8.1. Al fine di garantire che la solidarietà si ricolleghi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa, nei casi in cui sussista obbligazione solidale posta a carico delle parti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per il pagamento dell'imposta dovuta, Equitalia Spa, nell'esercizio dell'attività di riscossione del tributo, è tenuta ad agire, in prima istanza, nei confronti dei beni dai quali si è generata la solidarietà passiva dei coobbligati».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le compravendite immobiliari concluse a valori di mercato uguali o superiori a quelle indicate dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio sono, in ogni caso, escluse da successivi accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate».
MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 5-terdecies, inserire i seguenti:
«5-terdecies.1. Al codice civile sono apportare le seguenti modificazioni:
A) All'articolo 2621 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: "con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e" e le parole: "previste dalla legge" sono soppresse;
2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";
b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.
B). All'articolo 2622 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";
b) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni»;
c) al sesto comma, le parole: «per i fatti previsti dal primo e terzo comma» sono soppresse;
d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.
C). Dopo l'articolo 2622 è inserito il seguente:
"Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società, le pene sono aumentate».
D). All'articolo 2624 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni," e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale," sono soppresse;
2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente";
3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";
b) il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni. Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata"».
Precluso
Dopo il comma 5-quinquiesdecies aggiungere i seguenti:
«5-sexiesdecies. All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso del diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere, riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Ai fini del presente articolo, costituisce abuso del diritto l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate anche mediante abuso del diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo contò di quanto previsto dal comma 2";
e) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale".
5-septiesdecies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
Precluso
Dopo il comma 5-quinquiesdecies, aggiungere il seguente:
«5-sexiesdecies. All'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica, dopo le parole: "nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche.", sono aggiunte le seguenti: "In questa sezione del DEF è indicato tax gap previsto, calcolato come differenza tra le previsioni delle imposte dovute e di quelle che si prevedono non saranno pagate, sia come indice complessivo che articolato in riferimento alle principali imposte. Sono altresì indicati gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonché i risultati conseguiti nell'anno precedente, distinguendo tra imposte accertate e quelle effettivamente riscosse. I dati sul recupero di gettito evaso sono distinti tra i proventi dell'attività di accertamento vera a propria e quelli derivanti dal recupero di somme dichiarate e non versate, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché da correzioni di errori nella liquidazione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, attraverso separata contabilizzazione».
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
l'efficacia del sistema catastale nel rappresentare fedelmente i caratteri e la consistenza del patrimonio immobiliare nazionale, fondiario e edilizio, con la relativa titolarità e i valori reddituali cui deve far riferimento l'imposizione tributaria, è stata messa progressivamente in crisi nel corso degli anni dal 1939 in poi;
a tale negativo esito hanno contribuito vari fattori legati allo sviluppo economico e sociale del Paese che non sempre è stato accompagnato da una rigorosa attenzione degli organi preposti all'aggiornamento del catasto urbano e edilizio, sia alle conseguenze che tale sviluppo ha prodotto nelle città e nelle campagne sui valori di rendita fondiaria e urbana;
anche in conseguenza di tale inefficacia dell'azione pubblica non sempre i possessori di rendita hanno regolarmente assicurato l'aggiornamento, previsto dalla legge, del censimento originario sia in sede di nuova edificazione (accatastamento), sia in sede di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente (variazione), accentuando così una divaricazione tra consistenza fisica del patrimonio e la sua rappresentazione in catasto;
solo parzialmente ha potuto porre rimedio a tutto ciò l'iniziativa degli uffici catastali attraverso la ricognizione periodica delle trasformazioni urbanistico edilizie sia a causa degli inadeguati strumenti normativi, sia per l'utilizzo sempre più grande delle risorse disponibili per attività contingenti e cicliche legate all'afflusso devastante degli aggiornamenti legati ai condoni edilizi;
le rilevanti modificazioni del mercato immobiliare e dei valori degli immobili si sono determinate «in termini assoluti e differenziali» attraverso le diverse aree geografiche «senza che si sia verificato di fatto alcun aggiornamento fino agli anni Novanta e da ultimo in occasione della manovra economica e finanziaria del dicembre 2011;
le modalità tecnico-estimative sono ancora sostanzialmente ferme all'epoca della legge istitutiva del catasto nazionale del 1939 ed escludono quindi dalla valutazione complessiva del valore degli immobili la relazione con il contesto urbano, la dotazione dei servizi territoriali, l'inserimento urbanistico;
da lungo tempo si invoca una riforma del Catasto che punti ad una maggiore efficacia e giustizia tributaria del sistema di valutazione di imposizione legato al possesso degli immobili;
ancora oggi tutte le indagini specializzate disponibili segnalano sperequazioni eclatanti tra zone di grande pregio urbanistico e zone di più basso valore, tra centro e periferia delle grandi città che accrescono il giudizio negativo che i cittadini danno circa l'efficacia e l'equità del sistema fiscale italiano;
già da alcuni anni alcune categorie catastali ultrapopolari «come A5 e A6» sono state abolite da specifiche disposizioni ministeriali ma continuano ad essere alla base dei calcoli di rendita di immobili pregiatissimi e di inestimabile valore, soprattutto nei centri storici delle città italiane;
tale stato di fatto non appare più sostenibile in linea generale e ancor meno in un momento di grave difficoltà economica e finanziaria che vede il Paese impegnato in un grande sforzo collettivo per superare tali difficoltà che deve necessariamente coniugarsi a criteri di maggiore equità e giustizia fiscale;
la riforma del catasto, nella direzione di un complessivo aggiornamento delle categorie di valutazione dei criteri estimativi, delle tecnologie di rilevazione territoriale, di un pieno decentramento delle attività costituisce uno dei temi irrisolti benché ripetutamente dibattuti e rinviati da almeno quindici annida vari Governi e legislature;
il Governo, in occasione dell'ultima manovra economico-finanziaria ha ritenuto nuovamente di accantonare il problema al fine di distinguere le misure strettamente finanziarie da quelle di carattere ordina mentale;
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha tuttavia ribadito, anche in questi ultimi giorni pubblicamente, l'impegno ad affrontare con decisione il tema della riforma con atti specifici conseguenti ad una elaborazione già per larga parte predisposta;
tuttavia, in attesa di tale provvedimento presumibilmente operativo in un arco di tempo non troppo breve, si possono adottare misure immediate finalizzate ad un maggiore introito per la finanza pubblica coniugato ad una maggiore equità sociale,
impegna il Governo:
a promuovere in tempi brevi e comunque non oltre il 30 giugno 2012 una radicale riforma del sistema catastale non limitata ad una revisione dell'attuale sistema;
ad assicurare attraverso tale riforma i requisiti minimi di «oggettività delle stime» in funzione delle caratteristiche maggiormente incidenti sull'apprezzamento delle stesse da parte del mercato e sulla base di criteri e modelli tecnologici-estimativi trasparenti e garanti della uniformità applicativa a livello nazionale;
a porre alla base dei nuovi criteri la valutazione degli immobili in metri quadrati e non più in «vani»;
a perseguire per questa via una azione di riequilibrio del carico fiscale tra i contribuenti e una giusta valutazione dei patrimoni ai fini della più equa partecipazione allo sforzo nazionale di risanamento economico e finanziario del Paese;
a fornire agli organi parlamentari ogni elemento utile ai tempi ed ai contenuti della riforma.
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
«4. I ricavi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici; i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e, in caso di accertamento, spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
Precluso
Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:
«8-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "articoli 2, 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "articoli 3 e 4"».
Precluso
Dopo il comma 8-bis, inserire i seguenti:
«8-ter. All'articolo 12-sexies, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43", aggiungere le seguenti: ", o per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e degli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».
«8-quater. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,", aggiungere le seguenti: "ed agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».
Precluso
Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:
«8-ter. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera i-octies), è aggiunta la seguente:
"i-novies) le spese sostenute, per un importo non superiore a 2.000 euro annui, per l'effettuazione, presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di lavori di manutenzione e di riparazione, effettuati, a qualunque titolo, da prestatori d'opera. Dette spese devono essere certificate da fattura contenente la specificazione della natura e dalla qualità dei lavori eseguiti e l'indicazione del codice fiscale del destinatario"».
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-duodecies. - (Reati tributari). 1. In relazione alla commissione dei reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».
«Art. 25-terdecies. - (Reati in materia di accise). - In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».
Precluso
Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:
«10-ter. Il termine di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, relativo ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 12, sopprimere la lettera b).
Precluso
Dopo il comma 17-bis, aggiungere i seguenti:
«17-ter. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente articolo: "Art. 11-bis. - (Dichiarazione patrimoniale). - 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.
2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012"».
«17-quater. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, è inserito il seguente:
"4-bis. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bisdel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
«23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo ed allo scopo di tutelare i prioritari interessi dell'erario e l'interesse pubblico della tutela della salute, all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "del patentino," inserire le seguenti: "quest'ultimo anche con riguardo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 24-bis, sostituire le parole: «nei limiti numerici», con le seguenti: «nei limiti numerici del 50 per cento».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 24-bis, sostituire le parole: «assicurando l'invarianza di spesa a regime», con le seguenti: «assicurando la riduzione della spesa a regime del 10 per cento».
GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, FRANCO PAOLO, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario».
Precluso
Dopo il comma 25-bis, aggiungere il seguente:
«25-ter. Al fine di permettere il proseguimento dell'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero, l'INPS, in deroga alla normativa vigente è autorizzato per l'anno 2012 a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, operando le necessarie variazioni interne di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";
b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008"».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", di cui al decreto 1º dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014", programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze». II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
LAURO, LI GOTTI, PISANU, DE SENA
Precluso
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «o il mantenimento», sopprimere le seguenti: «; le parole: «o indagato», sono soppresse»;
2) dopo la parola: «"644,"», sopprimere le seguenti: «; al secondo periodo» le parole: «o indagate», sono soppresse;
3) sostituire le parole: «non separato» con le seguenti: «, nonché ai parenti ed affini entro il quarto grado dei soggetti ivi indicati».
LAURO, LI GOTTI, PISANU, DE SENA
Precluso
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «o il mantenimento» sopprimere le seguenti: «; le parole: «o indagato», sono soppresse;
2) dopo la parola: «"644,"» sopprimere le seguenti: «; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse;
3) sostituire le parole: «non separato» con le seguenti: «, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, del decreto-legge n. 40, del 25 marzo 010, convertito in legge n.73, del 22 maggio 2010, il comma 2-ter è abrogato».
Conseguentemente all'articolo 88 del Tulps, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:
«2. L'Autorità di pubblica sicurezza, per ragioni connesse alla legalità del gioco, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e della fede pubblica, dichiara inammissibili le istanze provenienti da soggetti sprovvisti di apposito titolo concessorio ovvero di espresso incarico conferito da soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi pubblici rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
3. Resta fermo il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 8 Regio decreto 18 giungo 1931, n. 773.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis legge 1034 del 1971».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti ad inibire per via telematica le transazioni ed i trasferimenti di denaro da ed in favore dei soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
Precluso
«Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, ai fini della riduzione del decremento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, per un periodo sperimentale e fino alla introduzione del totalizzatore unico, si provvede ad una diversa ripartizione della posta in gioco delle scommesse ippiche secondo i seguenti criteri:
a) per le scommesse dell'ippica nazionale, compreso il concorso pronostici denominato "V7", la percentuale destinata al montepremi variabile tra il 66 ed il 74 per cento, la percentuale complessiva destinata all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, variabile tra il 19,29 ed il 9,29 per cento e l'imposta unica variabile tra il 3 ed il 5,99 per cento;
b) per le scommesse ippiche a totalizzatore dette d'agenzia' le quote di prelievo di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999 sull'introito lordo delle scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli a favore dell'ASSI sono variabili tra il 10 ed il 34 per cento; ai fini dell'applicazione dell'imposta unica si riduce la percentuale dal 15,7 per cento al 10 per cento a favore dell'ASSI la cui percentuale passa dal 41,8 per cento al 47,5 per cento;
c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa l'aliquota d'imposta unica è pari all'1,5 per cento della raccolta netta e la quota di prelievo destinata all'ASSI è pari al 3,5 per cento della raccolta netta;
d) la quota di vincita al totalizzatore è troncata al primo decimale. Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore di ASSI;"»
Precluso
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
«sostituire la lettera a) con la seguente «a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche, eliminazione delle posizioni debitorie rispettivamente vantate alla data del 31 dicembre 2011 all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dall'ASSI, nonché a decorrere dal 10 gennaio 2012, ripartizione in parti uguali delle spese per il totalizzatore nazionale. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per tale posizione per destinarle alle finalità di cui all'articolo 30-bis, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
alla lettera b) con la seguente «b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa anche nei confronti dei concessionari, di una riduzione del 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e individuazione delle modalità di versamento delle relative somme».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera 1 è abrogata.
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. L'articolo 30-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è così sostituito: "A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, una quota complessivamente pari al 2,5 per cento del prelievo erariale unico è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI nella misura dell'1 per cento e all'ASSI nella misura dell'1,5 per cento, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima ASSI, nonché all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun ente"».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater - 1. Per le violazioni di carattere amministrativo e tributario commesse in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, i rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone, anche in deroga alle norme del codice civile, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni tributarie ed amministrative».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater - 1. I soggetti che in qualsiasi forma o modo, effettuano, consentono o promuovono pubblicità di attività di gioco sono tenuti, prima della diffusione del messaggio pubblicitario, a verificare, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, se il messaggio pubblicitario riguarda soggetti dotati delle prescritte autorizzazioni e concessioni e giochi legali. Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove messaggi pubblicitari relativi a soggetti privi di autorizzazione o concessione o di giochi illegali è punito con la sanzione amministrativa da 100 a 200 mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater - 1. La pubblicità in materia di giochi pubblici può essere effettuata solo con l'osservanza dei criteri e dei limiti previsti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Salute. In caso di violazioni del presente comma o delle norme previste dal citato decreto interministeriale, si applica l'articolo del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater. - 1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque, residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) è punito con la sanzione amministrativa pari al mille per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a euro dieci mila;
b) è punito, in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a), con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o alimentare conti di gioco».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
9-quater. - 1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:
a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all'articolo 24, commi da 24 a 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli previsti dal presente articolo, si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli con raccolta a distanza;
b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 98 del 2011;
c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
«9-quater. - 1. Al fine di rendere operative le linee di azione in materia di contrasto ai fenomeni di ludopatia conseguenti il gioco compulsivo, previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché dall'articolo 24, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, lo 0,5 per cento dell'incremento annuale delle entrate erariali derivante dai giochi pubblici, è destinato al finanziamento di tali attività».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater. - 1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). - 1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila per anno"».
LANNUTTI, MASCITELLI, LI GOTTI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater. - 1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). -1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da dieci a trenta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono alla immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da cinquecento a cinquemila euro.
5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ad attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni o ai soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da venti mila a cento mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per Conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cento a mille euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro"».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater. - 1. Al comma 78, lettera a), dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: "Spazio economico europeo," aggiungere le seguenti: "non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,"».
LANNUTTI, MASCITELLI, LI GOTTI, PEDICA
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater. - 1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l'accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si avvale:
a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali ed i carichi pendenti;
b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria».
Precluso
Dopo il comma 9-quater,inserire il seguente:
«9-quater. - 1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione».
Precluso
Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:
«9-quater. - 1. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, Trust o Fondi che non dichiarino l'identità del soggetto mandante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi.
Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio».
Precluso
Dopo il comma 9-novies, aggiungere il seguente comma:
«9-decies. Per le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto corse di cavalli virtuali, l'80 per cento dell'imposta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 è destinato all'Agenzia per lo sviluppo del settore Ippico-ASSI per le attività di sostegno al settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici».
Precluso
Dopo il comma 9-novies, aggiungere i seguenti:
«9-decies. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2012, oppure possono essere versate in un massimo di tre rate annuali o di sei rate semestrali: in tal caso l'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 30 novembre 2012;
b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2012;
c) l'omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l'inefficacia della definizione;
d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2013. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2013 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controncorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 luglio 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2013, ovvero fino al termine del 31 dicembre 2014, per le liti definite con il pagamento in un massimo di 3 rate annuali o 6 rate semestrali. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2013, ovvero entro il termine massimo del 31 dicembre 2014, nel caso di rateazione. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;
f) con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.
9-undecies. Nei confronti dei concessionari che presentano, nei termini ivi indicati, la domanda di definizione di cui al comma 2, lettera b), la durata delle concessioni in essere è prorogata di tre anni; il mancato pagamento di anche una sola delle rate di cui al predetto comma 2, lettera a), comporta l'immediata decadenza dalla concessione».
Precluso
Il Senato
in sede di esame del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Atto Senato n. 3184-B),
premesso che:
il mercato dei giochi, in particolare quello d'azzardo, sia cosiddetto legale che quello illegale, costituisce la terza impresa del Paese, con i suoi 76,1 miliardi di euro di fatturato legale, cui vanno aggiunti i circa 10 miliardi derivanti dal gioco illegale. L'industria dei giochi è l'unica a non risentire della crisi, attirando l'attenzione della criminalità organizzata che si accredita ad essere, di fatto, l'undicesimo concessionario occulto del Monopolio di Stato - sono 41 i clan che gestiscono il business mafioso dei giochi in tutto il territorio italiano;
il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, contempla alcune disposizioni volte a potenziare i controlli in materia di giochi pubblici, in considerazione dei particolari interessi coinvolti e della necessità di contrastare in modo più efficace il pericolo di infiltrazioni criminali in tale settore;
l'articolo 10 del presente provvedimento introduce alcuni rafforzamenti alla disciplina vigente nel settore, subendo nel corso del suo esame numerose modifiche, alcune delle quali hanno introdotto innovazioni importanti, volte a potenziare positivamente la disciplina vigente e tra queste rilevano: la previsione del divieto di effettuare ogni tipo di versamento in contanti per tutte le figure a vario titolo operanti nella «filiera» del settore dei giochi e obbligo di effettuare, in funzione antiriciclaggio, modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento e dei flussi di denaro (mediante modifica dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011); l'introduzione di una disposizione che obbliga all'apertura di conti correnti bancari e postali esclusivamente dedicati, tutti i soggetti che gestiscono, anche con mezzi telematici, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, con l'obbligo di far transitare su tali conti le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari relativi a concorsi o scommesse (in accoglimento dell'emendamento a prima firma Garavini che modifica il comma 2 dell'articolo 10);
altre modifiche introdotte all'articolo 10 e risultanti nel testo definitivo rischiano invece di attenuare il livello dei controlli finalizzati ad acquisire maggiori informazioni rilevanti ai fini di una verifica della solidità patrimoniale e dei requisiti riguardanti i soggetti e le società concessionarie, e dunque a ridurre le possibilità di contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'esercizio dei giochi pubblici, veicolate anche in forme indirette mediante soci occulti. Per quanto attiene alla verifica e ai controlli, infatti, se da una parte la disposizione in esame estende la certificazione antimafia al settore dei giochi prendendo in considerazione anche il coniuge non separato, dall'altro non contempla più (rispetto al testo originario del decreto legge) un'applicazione estensiva anche ai gradi di parentela e affinità fino al terzo grado; per quanto concerne poi le verifiche in sede di partecipazione a gare, rilascio, rinnovo e mantenimento, relativamente alle concessioni in materia di giochi pubblici, il divieto opera solo in considerazione di imputazione o di condanna e non anche con riferimento alla condizione di indagato, neppure qualora il soggetto si trovasse ad essere sottoposto a misure di prevenzione personale gravi come la detenzione;
è necessario adottare strumenti di reazione efficaci, flessibili e tempestivi, idonei a rilevare e a contrastare il pericolo di infiltrazioni mafiose in un settore come quello dei giochi che costituisce spesso l'indotto sotterraneo di un business pervasivo (tra cui rilevano usura, truffa, estorsione, criminalità organizzata e riciclaggio), rafforzando altresì i poteri di accertamento, controllo e vigilanza, anche mediante l'estensione applicativa della certificazione antimafia nei confronti anche di altri soggetti posti in relazione di parentela e affinità o di contiguità cosiddetto «compiacente» o «soggiacente» con organizzazioni mafiose in grado di condizionare l'attività del soggetto o della società concessionaria o richiedente analogamente a quanto già previsto nella legislazione antimafia in materia di appalti pubblici,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di intervenire successivamente con un provvedimento normativo di riforma organica, nell'ambito del quale predispone disposizioni volte a contrastare il gioco d'azzardo, a riconoscere la patologia della ludopatia nei livelli essenziali di assistenza, a rafforzare il divieto di partecipazione dei minori, a vietare la pubblicità, a rafforzare la disciplina sanzionatoria e a contrastare il riciclaggio dei proventi di attività illecite derivanti dal gioco;
valutare, altresì, la possibilità di estendere il controllo, la verifica e la certificazione antimafia anche ad altri soggetti in rapporti di contiguità o di parentela con soggetti malavitosi, tali da ravvisare tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare scelte ed indirizzi delle società o delle imprese interessate alle concessioni dei giochi pubblici, prevedendo la facoltà in capo all'AAMS di esercitare forme analoghe di verifica e di controllo quali quelle esercitate dai prefetti per il contrasto delle infiltrazioni mafiose in materia di appalti pubblici.
LANNUTTI, MASCITELLI, LI GOTTI, PEDICA
Precluso
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-bis.
(Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. Il comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, di seguito denominato ("regio decreto n. 773 del 1931", è sostituito dal seguente:
"5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato".
2. Le lettere a) e a-bis) del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate.
3. L'alinea del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni:».
4. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;".
5. Il comma 9-bis dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 è sostituito dal seguente:
"9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso"».
FRANCO PAOLO, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:
"303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.
1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso di applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La precedente disposizione non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora 11 fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;
e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.
Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempre che il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza"».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Sostituire il comma 11-sexies con il seguente:
«19-sexies. L'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è soppresso».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Al comma 11-sexies, dopo le parole: «enti locali», inserire le seguenti: «, che abbiano rispettato il patto di stabilità nell'anno 2010,».
Precluso
Dopo il comma 11-novies, aggiungere i seguenti:
«11-decies. Le disposizioni del presente articolo, hanno il fine di rafforzare gli strumenti di riscossione dei crediti erariali.
11-undecies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di avviso di accertamento si procede all'esecuzione qualora richiesta dall'Agenzia delle entrate, intimazione di cui il dirigente dell'Agenzia si assume la responsabilità;";
b) al comma 2, lettera a), punto 1), le parole: "dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva. Tali accessi saranno consentiti solo dopo avere svolto controlli tramite lo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni";
c) al comma 2, lettera n), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:
"1-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta..." con le seguenti: «possono contenere anche l'intimazione ad adempiere, a titolo provvisorio, all'obbligo di pagamento degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento può essere altresì contenuta..";
d) e, al comma 2, lettera n), il punto 3) è sostituito con il seguente:
"3) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) l'intimazione di cui alla lettera a) viene decisa dal direttore dell'Agenzia delle entrate competente. Qualora l'eventuale contenzioso tributario si risolvesse al favore del contribuente ricorrente, l'amministrazione è tenuta al pagamento degli interessi legali e di una sanzione pari al 10 per cento con riferimento agli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e pagati indebitamente dal contribuente"».
11-duodecies. Al comma 2, articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere gg-ter); gg-quater); gg-sexies); gg-septies) sono abrogate;
b) la lettera gg-quinquies) è sostituita con la seguente:
"gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, di un sollecito di pagamento notificato a norma delle leggi vigenti, anche a mezzo di posta raccomandata decorsi almeno sei mesi dalla notifica della cartella o ingiunzione di pagamento"».
Precluso
Dopo il comma 11-novies, aggiungere il seguente:
«11-decise. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:
a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario";
2) il comma 6 è soppresso;
4) il comma 7-ter è soppresso».
GARAVAGLIA MASSIMO, FRANCO PAOLO, VACCARI, MONTANI
Precluso
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Soppressione contributo a carico amministrazioni provinciali e dei comuni albo segretari comunali)
1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dal comma 5,articolo 15, decreto legge 29 dicembre, 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-sexies del decreto-legge n. 78 del 2010»