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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 714 del 23/04/2012


Interrogazioni

GERMONTANI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

le recenti disposizioni in materia di tassazione degli immobili e la revisione del prelievo, con l'anticipazione dell'imposta municipale sugli immobili per l'anno di imposta 2012, hanno una rilevantissima incidenza sull'operato dei Comuni, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alla redazione dei bilanci;

in particolare, sono emerse difficoltà interpretative e permangono condizioni di incertezza che stanno creando non poche difficoltà ai Comuni;

tale situazione è altresì aggravata dalle modifiche alla normativa apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, il cui iter non è ancora concluso;

emergono in particolare difficoltà nell'attribuire valori nei bilanci programmatici dovuti al passaggio dalla disciplina previgente dell'ICI alla nuova imposta, con particolare riferimento alle stime di gettito, anche in considerazione della necessità di calcolare la quota di IMU da versare allo Stato e quella che è destinata ai Comuni;

il problema principale è rappresentato dalla differenza delle stime del gettito IMU calcolate dai Comuni e già inserite nel bilancio 2012 e le stime calcolate dal Ministero dell'economia e delle finanze che in alcuni casi, come per il Comune di Desenzano (Brescia), ammontano a cifre assolutamente non accettabili;

infatti, partendo da tali stime e tenendo conto del gettito ICI consuntivo 2010 e dell'Irpef sugli immobili, il differenziale tra IMU e ICI, da riversare allo Stato ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il Comune di Desenzano ammonterebbe a 4.162.376 euro;

la differenza che emerge in molti casi tra le stime dei Comuni e quelle del Ministero appare sorprendente;

le stime del Ministero, infatti, oltre ad apparire incomprensibili considerato che l'ICI sulla prima casa certificata nel 2008 ammontava a 1.192.664 euro, costringerebbero il Comune di Desenzano a riversare allo Stato l'ingente somma di 4.226.486 euro;

occorre tenere presente che in molti casi e con particolare riferimento al Comune di Desenzano, il bilancio di previsione 2012 è stato approvato nel mese di marzo 2012, non prevedendo alcuna previsione in entrata per trasferimenti dallo Stato (fondo sperimentale di riequilibrio), salvo i probabili conguagli da effettuarsi dopo il versamento della prima rata ed i conteggi definitivi;

qualora fosse confermato l'importo sopra detto, salvo i conguagli previsti dal recente emendamento, il Comune, al fine di ottemperare a quanto previsto, dovrebbe immediatamente bloccare qualunque spesa corrente per recuperare le somme richieste ed effettuare l'obbligatoria variazione di bilancio;

la condizione del Comune citato rischia di essere condivisa da moltissimi enti locali,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di tale questione e se e in quale modo intenda intervenire per evitare che l'aggravio del prelievo a carico dei contribuenti si risolva anche nella contrazione della capacità di spesa dei Comuni, con gravissime ripercussioni sulla tenuta del sistema economico.

(3-02809)

PETERLINI - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

in data 21 marzo 2012, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei (Atto del Governo n. 437), nonché sull'Atto Senato 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha approvato pareri favorevoli con alcune osservazioni, in relazione all'università e alla ricerca, riguardanti l'opportunità di includere, tra i criteri e parametri di valutazione dei candidati già previsti per l'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, anche fondamentali esperienze maturate al di fuori dell'Università;

il parere espresso dalla 7ª Commissione permanente sull'Atto del Governo, prevede, infatti, nell'osservazione di cui al punto 5.4, l'auspicio che "il motivato giudizio per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 possa essere fondato anche sulla valutazione di qualificazioni professionali di particolare rilevanza acquisite fuori del mondo accademico"; il parere relativo al decreto-legge n. 5 del 2012 reca l'osservazione di cui al punto n. 8 della lettera A sull'università e la ricerca, volta a chiedere una modifica del citato art. 16, comma 3, lettera a), "nel senso di inserire, tra i titoli valutabili per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale, anche la valutazione di eventuali abilitazioni o specializzazioni professionali conseguite, di progetti di particolare rilevanza, di cariche private o pubbliche ricoperte e in ogni caso del percorso lavorativo maturato, anche al di fuori del mondo accademico, se utile all'insegnamento e alla ricerca";

l'inclusione tra i criteri e parametri di tali esperienze non implicherebbe ovviamente la rinuncia ai criteri scientifici, bensì la valorizzazione di preziose risorse a vantaggio dell'insegnamento e della ricerca;

le Università, oltre al reclutamento "interno", vanterebbero un arricchimento proveniente direttamente dal mondo professionale e del lavoro, attirando e coinvolgendo professionisti già affermatisi nei vari settori, ad esempio dell'economia, o specificamente del settore finanziario, o di quello giuridico, come anche medico;

sulla questione sarebbe opportuno un intervento legislativo;

la legge n. 240 del 2010, all'art. 16, comma 3, lettera a), prevede anche la valutazione analitica dei titoli, senza limitarla quindi a quelli accademici; sarebbe quindi auspicabile prevedere, in via amministrativa, la possibilità che siano valutate le esperienze ed i titoli extra-accademici strettamente connessi e utili all'insegnamento e alla ricerca, considerati peraltro i tempi strettissimi previsti per l'avvio delle procedure dal regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, entrato in vigore il 31 gennaio 2012,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo ritenga di tener conto delle osservazioni approvate dalla 7ª Commissione permanente del Senato nei due pareri evidenziati in premessa;

se ritenga di promuovere un intervento legislativo sull'argomento;

se intenda prevedere, in via amministrativa, anche in vista dell'imminente concorso relativo all'abilitazione scientifica nazionale, la possibilità che siano valutate le esperienze e i titoli extra-accademici strettamente connessi e utili all'insegnamento e alla ricerca.

(3-02810)

LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

le vendite, a giudizio dell'interrogante illegali, di derivati avariati di Banca Unicredit, sotto la gestione di Alessandro Profumo, che hanno portato in malora floride aziende, come Divania di Bari, si arricchiscono di nuove fattispecie di reati: il reato di usura da aggiungere a quello della truffa aggravata;

migliaia di imprenditori, "strangolati" dalle banche perché costretti a sottoscrivere prodotti derivati, che, invece di offrire coperture ai rischi dei clienti, hanno protetto gli esclusivi interessi degli istituti di credito, ma anche gli enti locali, come Comuni e Regioni, che hanno un annoso contenzioso per aver subito la sottoscrizione di swap per un valore nozionale di circa 62 miliardi di euro, possono contestare anche questo ulteriore reato di usura;

è la novità positiva della Procura di Acqui Terme (la stessa che ha indagato sugli swap del Comune piemontese chiedendo il rinvio a giudizio di Unicredit, che vede Adusbef costituita parte civile) - diretta dal dottor Antonio Rustico - che il 18 aprile 2012 ha chiesto ed ottenuto dal giudice dell'udienza preliminare (Gup), Laura Galli, il rinvio a giudizio di due funzionari di Unicredit per truffa aggravata ed usura nei confronti della Nuova BB Srl (azienda idro-termosanitaria di Bistagno, Alessandria) dell'imprenditrice Piera Petrini Levo, che, dopo essere stata truffata ed usurata dalla banca, ha iniziato una lotta senza quartiere fino alla vittoria ed al risarcimento dei danni (si veda l'articolo pubblicato su "Il Sole 24 Ore - Plus 24" del 4 dicembre 2010);

la Procura ha contestato all'istituto di credito, nel decreto di rinvio a giudizio, di avere ottenuto con l'inganno la sottoscrizione della dichiarazione di operatore qualificato (articolo 31 del regolamento della Consob n. 11522/98), e per la prima volta in assoluto il reato d'usura, in riferimento al secondo swap (presentato come la naturale conseguenza del primo contratto), in occasione del quale la banca avrebbe finanziato le perdite derivanti dal primo contratto (chiuso contestualmente al momento della stipula del secondo) con tassi del 28,39 per cento (a fronte di soglie usurarie che nel periodo 2001-2002 andavano dal 9,89 per cento all'11,36 per cento), con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria e in danno di un soggetto che svolgeva attività imprenditoriale;

il rinvio a giudizio dei due dipendenti di Unicredit (la prima udienza si terrà il 26 settembre dinanzi al Tribunale di Acqui Terme) è avvenuto nonostante la banca abbia concluso una transazione con la Nuova BB, restituendo il doppio del valore del danno patito dall'azienda, ed anche il risarcimento di una somma così consistente non è riuscita ad influenzare minimamente il Gup, che ha giustamente disposto il rinvio a giudizio dei due funzionari;

l'indagine della Procura di Acqui Terme, scaturita dalla querela degli avvocati di Piera Petrini Levo, ha accertato grazie a una consulenza tecnica di parte (Ctp) un illecito profitto complessivo di circa 55.000 euro per il mancato riconoscimento da parte della banca dell'upfront al momento della stipula dei tre contratti; in pratica l' applicazione di costi occulti che secondo la Procura rappresentano "il grave danno monetario" subìto dall'azienda con la conseguente indebita appropriazione ad opera della banca;

Adusbef sta portando avanti una battaglia senza quartiere contro i derivati truffa, emessi con l'esclusiva finalità di far realizzare illeciti profitti alle banche e perdite consistenti ai contraenti, sia imprenditori che enti locali, che potranno così far valere il nuovo reato di usura nei processi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia consapevole della enorme truffa consumata dalle banche estere, italiane e da Unicredit in particolare, che hanno collocato derivati avariati presso fiorenti imprese, con la minaccia che la mancata sottoscrizione avrebbe costituito pregiudizio al rinnovo del fido;

se sia a conoscenza della sentenza della Procura della Repubblica di Acqui Terme, che, oltre ai reati di truffa aggravata, ha contestato a due funzionari di Unicredit il reato di usura;

quale sia l'esatto ammontare dei derivati che le banche hanno collocato presso enti locali, con la promessa di risolvere problemi di finanza locale, che al contrario sono stati aggravati, e se la cifra di 62 miliardi di euro di valore nozionale alla data dal 31 marzo 2012 sia ritenuta attendibile o sottostimata per difetto;

quali misure urgenti intenda attivare per approvare l'importante schema di regolamento, bloccato al Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia vede consulenti di primarie banche quali attori che dovrebbero assicurare la neutralità, e se consideri tollerabile che il professor Mottura possa continuare a svolgere la sua opera consulenziale per il Ministero dell'economia e delle finanze, a giudizio dell'interrogante volta a penalizzare i contraenti per favorire gli esclusivi interessi degli istituti di credito.

(3-02811)

LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

i comportamenti fraudolenti delle banche che hanno collocato titoli tossici, come Cirio, Argentina, Parmalat, eccetera, ad 1 milione di risparmiatori bruciando 50 miliardi di euro di sudato risparmio, vengono severamente censurati dalla Cassazione, che, con la sentenza 6142/2012 depositata il 19 aprile 2012, ha confermato il verdetto della Corte di appello di Genova con il quale un istituto di credito era stato condannato al risarcimento delle somme relative a due ordini di acquisto di bond argentini disposti ad aprile e settembre 2001, per un totale investito di 169.000 euro;

anche la Corte di appello di Torino ha pronunciato una importante ed innovativa sentenza destinata a fare giurisprudenza, per l'intervento d'ufficio della Procura generale della Repubblica di Torino, che ha ravvisato l'interesse pubblico da difendere dalla protervia ed arroganza delle banche, in una vertenza che ha visto ancora una volta protagonista l'Adusbef e avvocato Cecilia Ruggeri delegata a Torino;

si tratta di due coltivatori della provincia di Torino privi di qualunque strumento culturale (ed in particolare in materia di investimenti in strumenti finanziari) che, dietro consiglio degli impiegati della banca, hanno acquistato 260.000 euro nominali di obbligazioni Parmalat nel maggio 2002, che rappresentavano il 35 per cento dei risparmi totali degli investitori. In primo grado il Tribunale di Torino aveva dato torto agli investitori affermando che, all'epoca dell'acquisto, le banche (e in particolar modo UniCredit Private Banking) non erano a conoscenza dello stato di difficoltà in cui versava la Parmalat e che, in considerazione di ciò, nessun inadempimento poteva essere imputato all'intermediario;

la Corte d'appello di Torino, presieduta dal dottor Mario Griffey, recependo le tesi dell'avvocato Cecilia Ruggeri, ha ribaltato la pronuncia di primo grado, con la sentenza n. 615 depositata il 10 aprile 2012, che ha condannato la banca a risarcire il danno degli investitori, quantificato in 190.000 euro (oltre interessi e rivalutazioni), statuendo il mantenimento della proprietà dei titoli in capo ai risparmiatori, i quali ovviamente hanno un valore residuo pari a circa il 25 per cento del nominale, offrendo così agli attori l'integrale recupero delle somme investite;

il giudice di secondo grado, sposando le tesi espresse dall'avvocato Ruggeri negli atti di causa, ha ritenuto che la banca era a conoscenza della situazione di difficoltà in cui versava la Parmalat al momento dell'operazione oggetto di causa (maggio 2002) per i seguenti motivi: 1) l'ingente emissione di obbligazioni, pur a fronte della dichiarazione in bilancio di rilevantissime disponibilità liquide; 2) la centrale rischi della Banca d'Italia e le banche dati evidenziavano una esposizione debitoria superiore a quella riportata dai bilanci; 3) le obbligazioni Parmalat venivano appositamente emesse attraverso consociate finanziarie estere al fine di aggirare i limiti imposti dalla normativa nazionale ex art. 2410 del codice civile (allora vigente) il quale subordinava l'emissione in Italia di obbligazioni di società per azioni alla condizione che l'importo delle obbligazioni non superasse il capitale versato ed esistente (alla data della deliberazione) secondo l'ultimo bilancio approvato; 4) al momento dell'acquisto (maggio 2002) il titolo aveva un rating di livello BBB- vale a dire ancora di investment grade ma già al limite della natura speculativa e di rischio, e comunque al limite basso della classificazione di affidabilità,

si chiede di sapere:

se il Governo - dopo l'intervento della Procura generale della Repubblica di Torino, che costituisce una vera e propria rarità, in quanto la stessa interviene quando ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura civile ravvisa un interesse pubblico che, nel caso di specie, è stato individuato nell'art. 47 della Costituzione (tutela del risparmio) e nella normativa comunitaria (direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 e direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004) che impone agli ordinamenti nazionali la protezione degli investitori - non ritenga doveroso assumere iniziative di competenza affinché banche ed intermediari tengano comportamenti più lineari, idonei e trasparenti volti ad evitare frodi, truffe ed abusi a danno dei risparmiatori;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che il sudato risparmio, garantito dall'art. 47 della Costituzione, possa essere bruciato dall'avidità dei banchieri, che continuano ancora oggi a collocare titoli tossici, a giudizio dell'interrogante con la diretta complicità degli organi vigilanti, ben consapevoli della loro rischiosità.

(3-02812)