considerato che seppur informalmente, potrebbe applicarsi per analogia l'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, recante "Norme nell'ordinamento penitenziario", relativo alle "visite", che stabilisce che gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i Ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della Corte di appello, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la Regione, nell'ambito della loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
rilevato che in più occasioni tale analogia con l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario non è stata applicata nel caso degli accompagnatori dei parlamentari, considerato che il comma 2 dell'articolo 67, il quale dispone che "l'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio", non è mai stato applicato, nonostante i nomi dei collaboratori e/o accompagnatori parlamentari siano sempre stati comunicati in anticipo;
considerato che:
per esperienza degli interroganti le procedure variano nelle diverse prefetture rendendo praticamente impossibili le visite a sorpresa nonché la presenza di parlamentari in casi di emergenza che non mettano in rischio la sicurezza e l'ordine dei centri;
il 9 marzo una delegazione del Partito radicale, guidata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha potuto visitare il Centro di identificazione e di espulsione (CIE) di Torino, accompagnata da una troupe del canale televisivo torinese "Quarta Rete" e, grazie alla fattiva collaborazione della questura, è stato sufficiente comunicare i nominativi degli accompagnatori e quelli dei componenti della troupe;
tale procedura non è stata riconosciuta come valida da parte della Prefettura di Roma che ha richiesto non solo i nomi degli accompagnatori dei parlamentari ma anche il numero di iscrizione all'albo dei giornalisti di Radio radicale che avrebbero partecipato alla visita ispettiva, affinché il Ministero dell'interno potesse dare il via libera;
considerato infine che il 25 luglio 2011 decine di parlamentari parteciparono alla campagna "FateCIEntrare" che voleva porre il problema della mancanza di accesso ai CIE per i media, anche a seguito di una circolare del Ministro dell'interno pro tempore Maroni che ne proibiva l'ingresso per non meglio spiegati motivi a seguito della cosiddetta emergenza migrazioni della primavera di quell'anno e, a seguito di tale appello, reiterato nel mese di novembre da parte della Federazione nazionale della stampa italiana, il Ministro in indirizzo aveva annunciato un'inversione di rotta rispetto al passato;
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, sulla base dell'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, codificare le modalità relative alle visite ispettive in modo da renderne certo e uniforme l'iter in tutto il territorio nazionale;
se e come la citata circolare Maroni dell'aprile 2011 sia stata rivista nella parte relativa alla possibilità per la stampa di accedere ai centri;
quale esito abbiano avuto le intenzioni di riaprire alcuni CIE che furono chiusi nel 2011, come per esempio quello di Santa Maria Capua Vetere, a seguito sia di problemi di ordine pubblico sia di calo degli arrivi di migranti dal nord Africa;
se, in occasione di una prossima mobilitazione di parlamentari e giornalisti, ferme restando le esigenze di sicurezza per tutti gli interessati, intenda diramare una circolare che possa concedere l'accesso ai CIE, ai Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) e ai centri di prima accoglienza senza alcun problema di ordine burocratico.
(3-02801)