l'Unione europea (Ue) ha introdotto dal 2005 un meccanismo internazionale per lo scambio di quote di emissioni di anidride carbonica (CO2) e altri gas a effetto serra (EU ETS) basato sul sistema cap and trade, che fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni, ma consente ai partecipanti di acquistare e vendere quote secondo le loro necessità all'interno di tale limite;
molte tipologie di impianti industriali, a cominciare da quelli che esercitano attività nei settori dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi e dell'industria minerale sono obbligatoriamente soggetti al sistema di scambio, basato sui meccanismi stabiliti dal protocollo di Kyoto, ovvero scambio internazionale delle quote di emissioni, meccanismo di sviluppo pulito (MSP) e attuazione congiunta (Joint Implementation, JI);
tale sistema - di cui le associazioni di protezione ambientale hanno criticato il possibile effetto disincentivante a ridurre le emissioni nei singoli Paesi mediante l'acquisizione di crediti all'estero - è diventato il motore di espansione del mercato internazionale del carbonio, con la definizione di un prezzo per ogni tonnellata emessa, lo scambio, il finanziamento, la gestione e l'auditing del carbonio. Esso era volto a consentire all'Ue di centrare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni ai sensi del protocollo di Kyoto ad un costo gestibile. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, l'EU ETS si ripropone di stimolare gli investimenti a lungo termine nella riduzione delle emissioni e sarà rafforzato in modo da poter ricoprire un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di clima ed energia fissati per il 2020;
il sistema comunitario prevede che, dopo ogni anno solare, gli impianti ad esso soggetti debbano restituire un numero di quote equivalenti alle emissioni di CO2 verificate per quell'anno. Queste quote verranno successivamente cancellate in modo da non poter essere riutilizzate. Gli impianti che hanno quote non utilizzate possono venderle o tenerle da parte per il futuro, mentre quelli che non restituiscono quote in numero sufficiente da coprire le emissioni dell'anno precedente sono sanzionabili, dovendo ottenere quote sufficienti a coprire quelle mancanti l'anno successivo e incorrendo in una multa dissuasiva per ogni tonnellata eccedente di CO2 emessa, destinata ad aumentare ulteriormente a partire dal 2013;
con il decreto legislativo n. 216 del 2006 sono state recepite nell'ordinamento nazionale sia la direttiva 2003/87/CE, sia la direttiva 2004/101, ed inoltre si è provveduto ad inglobare nel testo, al fine di predisporre un quadro normativo unitario, le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 273 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 316 del 2004, emanato per consentire, nelle more del recepimento della direttiva 2003/87/CE, l'avvio a partire già dal 2005 del sistema previsto dalla direttiva stessa;
nella normativa nazionale di recepimento delle direttive emission trading, sono previsti dei meccanismi sanzionatori in relazione alle possibili violazioni in cui può incorrere un gestore. In primo luogo sono previste sanzioni per i gestori che esercitino la propria attività in mancanza di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché per i gestori che apportano modifiche tecnologiche agli impianti o alle metodologie di monitoraggio delle emissioni senza provvedere alla richiesta di aggiornamento delle loro autorizzazioni. I gestori sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie anche nel caso rilascino informazioni false, non veritiere o non congruenti alle dichiarazioni del verificatore nella fase di raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione. In ogni caso all'accertamento della violazione consegue l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Stesso tipo di sanzione è previsto per i gestori che non provvedono a comunicare la dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente o che rendano dichiarazioni false o incomplete. Nel caso in cui la restituzione delle quote da parte del gestore a quella data non corrisponda a quanto dichiarato, o in caso di omessa dichiarazione di quanto effettivamente emesso, si applicano sanzioni pecuniarie per ogni quota non restituita. Vige l'obbligo, per il gestore, di restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni effettive. Sono, inoltre, previste sanzioni per i gestori che non forniscono la comunicazione relativa alla chiusura o sospensione dell'attività entro i termini e nelle modalità previste dalla legislazione vigente;
al fine di dare seguito agli impegni presi a Durban ed in vista del summit previsto in Brasile a giugno nella prospettiva del cosiddetto "Kyoto 2", tutti i firmatari del protocollo di Kyoto devono presentare i loro obiettivi di riduzione delle emissioni in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) entro il 1° maggio 2012. Gli Stati membri dell'Ue hanno ribadito il target del 20 per cento per il 2020, con la possibilità di arrivare fino al 30 per cento ma come obiettivo condizionato dagli impegni presi dagli altri Paesi;
nel corso degli ultimi anni - ed in particolare in seguito all'esaurimento della "Riserva nuovi entranti" prevista dalla decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, con il decreto-legge n. 72 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2010 - è stata disposta l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi grandi impianti entrati in esercizio, con la conseguenza che sarà necessario acquistare ulteriori crediti generati all'estero per consentire al nostro Paese il rientro nei parametri;
tra le questioni tecniche oggetto dei negoziati internazionali, figurano i crediti di Kyoto inutilizzati, cioè le quote di emissioni eccedenti di cui dispongono Paesi che hanno avuto una produzione industriale inferiore a quella prevista rispetto a quando sono stati fissati gli obiettivi, che ammonterebbero complessivamente a circa 10 miliardi di crediti. La proposta dell'Ue sarebbe quella di applicare l'uso di questi crediti soltanto agli Stati che entrano nel Kyoto 2, a partire da gennaio 2013,
si chiede di sapere:
quale sia, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, la situazione del nostro Paese in riferimento ai crediti di emissioni di cui al meccanismo comunitario EU ETS, con particolare riferimento ai crediti non utilizzati e agli oneri che si dovranno sostenere per l'acquisto di crediti esteri;
quale sia, in riferimento ai meccanismi sanazionatori previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la condizione delle imprese italiane soggette obbligatoriamente al meccanismo dello scambio delle emissioni;
quali iniziative, in vista delle prossime scadenze negoziali internazionali, il Governo intenda assumere in ordine alle problematiche di cui in premessa.
(4-07274)