STIFFONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa il sindacato dei pensionati, negli ultimi giorni, ha evidenziato la palese ingiustizia che potrebbe scaturire dall'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) introdotta ex art. 13 de3l decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia, qualora non venisse specificato che l'aliquota più bassa si applichi all'abitazione principale e alle abitazioni assimilate all'abitazione principale;
il comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, infatti, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
all'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che aveva stabilito, a decorrere dal 2008, l'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, era precisato che "per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto";
l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica;
per quanto riguarda, invece, le fattispecie degli immobili assimilati all'abitazione principale, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, rinviava alle assimilazioni effettuate dai singoli Comuni con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
questa disposizione deve essere letta in combinato disposto con altre norme vigenti in materia, che con essa vanno ad interferire. Il riferimento corre, in primo luogo, all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, negando tale potestà esclusivamente per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dell'aliquota massima dei singoli tributi, e dispone che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;
la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2008 si coordinava perfettamente con il disposto dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dove prevedeva, appunto, l'esclusione dall'ICI - oltre che delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992 - delle unità immobiliari che i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, abbiano inteso equiparare alle stesse;
l'unico limite, che il legislatore del 2008 poneva ai Comuni per il riconoscimento dell'assimilazione, consisteva nella necessità che la stessa fosse effettuata con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2008;
la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2008 deve poi coordinarsi anche con le ipotesi di assimilazione espressamente previste da alcune disposizioni di legge già vigenti in materia. Si tratta, innanzi tutto, dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette al Comune di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si tratta, altresì, dell'art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la possibilità di considerare abitazioni principali - con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste - quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
tassare l'abitazione principale è profondamente ingiusto perché significa colpire un bene primario incidendo due volte sul frutto del lavoro e del risparmio in netta violazione del principio costituzionale di cui all'art. 53 che sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva secondo il criterio della progressività. Ancor più iniquo è non considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda con propria circolare o altro atto specificare in modo incontrovertibile che, nell'applicazione della tassazione IMU, sia considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(3-02788)
LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la Corte costituzionale, presidente Quaranta, e relatore Criscuolo, con la sentenza n. 78 del 2 aprile 2012, depositata il 5 aprile 2012, ha dichiarato incostituzionale l'art. 2, comma 61, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, con cui il precedente Governo, che vedeva alla guida del dicastero dell'economia e delle finanze l'on. Giulio Tremonti, decideva di cancellare con un "colpo di spugna" gli effetti della sentenza n. 24418, emessa dalle Sezioni unite di Cassazione il 2 dicembre 2010 sull'anatocismo (capitalizzazione trimestrale dell'interesse), che riconosceva al correntista debitore il diritto di recupero, dalla data di inizio del rapporto e sino alla chiusura, di tutti gli indebiti pagamenti ricevuti dalla banca con gli addebiti trimestrali di illecite competenze;
la saga dell'anatocismo - cioè degli interessi sugli interessi calcolati in maniera illegittima sui conti correnti che vanno in rosso - risale ai primi anni '50. Ma fino al 1999, la norma contenuta nell'articolo 1283 del codice civile secondo cui, "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", era stata interpretata, dai giudici di legittimità e dalle banche, nel senso di poter attribuire alla locuzione "salvo gli usi contrari" una valenza, per così dire, negoziale. Gli istituti di credito capitalizzavano gli interessi trimestrali facendo leva sulle necessità dei correntisti che avevano accesso ad alcune operazioni bancarie soltanto accettando tale odiosa pratica;
gli usi e gli abusi bancari, praticati per oltre mezzo secolo dagli istituti di credito, subivano l'ennesima sconfitta dalla sentenza n. 21095 emessa dalle Sezioni unite di Cassazione in data 4 novembre 2004. La tentata rivincita dell'Associazione bancaria italiana (Abi) e delle banche, che pretendevano di ribaltare precedenti limpide sentenze di Cassazione sull'anatocismo, ossia quell'illegale pratica vietata dall'art. 1283 del codice civile, ma consentita dagli "usi bancari" applicati per oltre mezzo secolo di capitalizzare gli interessi sui prestiti effettuati dalle banche ogni 3 mesi, annualizzando quelli sui depositi, subiva l'ennesimo duro colpo dopo i ricorsi intentati dall'Adusbef, l'associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari;
nel 1999 la Suprema Corte ha chiarito, con le sentenze n. 2374/99 e n. 3096/99, che gli usi a cui si riferisce la norma sono esclusivamente quelli normativi in senso tecnico. In altre parole, ha sancito la Cassazione, "gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283 codice civile, sono non i meri usi negoziali di cui all'articolo 1340 Codice Civile, ma esclusivamente i veri e propri usi normativi, di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. cc, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo) ma giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico" (sentenza 21095/2004);
tali decisioni, scaturite dopo una dura battaglia dell'Adusbef, hanno ritenute nulle le clausole bancarie anatocistiche la cui stipulazione rispondesse a un uso meramente negoziale, dipendente, cioè, dalla volontà della banca. I clienti si erano così abituati all'illegittima capitalizzazione non perché convinti che fosse conforme alle norme in materia, ma perché questa veniva imposta con l'inserimento nei moduli predisposti dagli istituti di credito, 'in conformità con le direttive dell'Abi (associazione di categoria). Per di più la sottoscrizione di tali clausole era un presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Anche La Corte costituzionale, su ricorso di Adusbef, con la sentenza n. 425/2000 sul decreto legislativo 4 agosto 1999 (cosiddetto decreto salvabanche), recante "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", nei giudizi promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 dal Tribunale di Benevento, il 21 ed il 29 ottobre 1999 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, l'8 novembre 1999 dal Tribunale di Brindisi, il 10 dicembre 1999 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, il 9 dicembre 1999 dal Tribunale di Brindisi, aveva assestato un definito colpo all'anatocismo sia per l'ingiustificata disparità di trattamento, nei confronti dei clienti delle banche, nella fase anteriore al regime fissato con la delibera del Comitato internazionale per il credito e il risparmio (CICR), tra la posizione debitoria verso la banca - con validità dell'anatocismo trimestrale - e la posizione creditoria - con invalidità di tale anatocismo, sia per l'irragionevole attribuzione di validità a clausole anatocistiche già riconosciute illecite dalla Corte di cassazione, con le sentenze 16 marzo 1999, n. 2374, e 30 marzo 1999, n. 1096;
ma a giudizio dell'interrogante la protervia e lo strapotere delle banche e dell'Abi, aduse a chiedere ed ottenere leggi, sentenze e regolamenti a loro uso e consumo, si manifestava nel dicembre 2010, subito dopo che Adusbef aveva ottenuto, dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre del 2010, la condanna le banche a favore dei cittadini. A distanza di poche settimane, il Governo (all'epoca guidato da Silvio Berlusconi) ha rovesciato la pronuncia. Così il sistema bancario italiano non ha dovuto restituire ingenti somme ai clienti (imprese e famiglie) che - classico caso di danno oltre la beffa - si sono visti addebitare in passivo interessi, di fatto, illegittimi;
le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima del noto orientamento giurisprudenziale che, nella primavera del 1999, ne ha negato l'uso. In sostanza, è da attribuire valore retroattivo all'inesistenza dell'uso normativo concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi. È la sintesi della sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che ha bocciato la pretesa delle banche e dell'Abi di ribaltare le precedenti sentenze sull'anatocismo, sentenza che si può così riassumere a titolo di esempio: si devono 1.000 euro alla banca, che applica un 5 per cento di interessi passivi; sul primo trimestre si dovranno quindi alla banca 50 euro di interessi passivi oltre al capitale (1.000). La banca sommava i 50 euro al capitale, così nel secondo trimestre il calcolo degli interessi si effettuava non su 1.000, ma su 1.050 dando luogo a 52,50 euro, che si sommavano al capitale nel terzo trimestre, dando luogo alla somma di 1.000, 50 e 52, pari a 1102 sul quale si calcola ancora il 5 per cento pari a 55,10 che poi si continua a sommare al capitale, 1.102 sommato a 55,10, dà 1157,10 su cui si calcola l'ultimo 5 per cento pari a 57,855. Se la banca calcolasse un "numero" (il computo su cui si calcolano gli interessi attivi dovuti sui conti corrente) pari a 1.000, darebbe, per un anno con il 5 per cento di interessi, 50 euro, ma ne prenderebbe, in caso di interessi passivi, 57,855, quasi 8 euro in più. Questo è l'anatocismo;
considerato che:
il 5 aprile 2012, in un comunicato, Adusbef rivendica la vittoria, tramite il suo Presidente ed il suo Vice presidente avvocato Antonio Tanza (difensore dei correntisti sia dinanzi alla Consulta, che dinanzi alle Sezioni unite di Cassazione); l'Associazione ha combattuto da sola contro tutto il sistema bancario, su una norma inserita nel decreto milleproroghe che violava vari principi costituzionali, tra cui quello di ragionevolezza ed uguaglianza, nonché i principi delle norme della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo);
sul quotidiano "Il Sole-24 ore" del 5 aprile 2012, è stato pubblicato un articolo dal titolo: "Salva banche illegittimo, la Consulta boccia la prescrizione breve". Francesco Machina Grifeo, nella sezione Guida al Diritto, pubblica un approfondimento sulla sentenza 5 aprile 2012, n. 78, della Corte costituzionale: «Salta la norma "salva banche" contenuta nel Milleproroghe di fine 2010. La Corte costituzionale con una ampia sentenza di 70 pagine redatta dal giudice Criscuolo boccia la lettura retroattiva dell'articolo 2935 del codice civile in base alla quale per le operazioni bancarie di conto corrente la prescrizione decorreva dal giorno dell'annotazione e non da quello di chiusura del conto. L'articolo 2, comma 61, del Dl 225/2010, aggiunto in sede di conversione, dalla legge 10/2011, imponeva, infatti, una simile lettura configurandosi come norma interpretativa con valore retroattivo. E ciò contro non solo una consolidata giurisprudenza di merito ma anche una decisione a Sezioni Unite della Cassazione (24418/2010). Violati dunque il principio di uguaglianza e ragionevolezza, articolo 3 della Costituzione, ma anche il 117 con riferimento alla violazione delle norme internazionali sul divieto di interferenza nel processo. Una sorta di show down fra banche e consumatori quello svoltosi oggi al Palazzo della Consulta dove sono stati riuniti in un unico giudizio i ricorsi promossi dai Tribunali di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, Benevento, Lecce, sezione distaccata di Maglie, Potenza, Catania, Nicosia e Venezia. Sul fronte opposto si era costituita una "folla" di banche: Monte dei Paschi di Siena, quale incorporante Antonveneta, San Paolo Banco di Napoli, Unicredit, quale incorporante della Unicredit Banca di Roma e Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Banca Carime e Banco Popolare, quale incorporante della Banca Popolare di Lodi (alcune di esse fuori termine); oltre alla presidenza del Consiglio dei ministri. "Ancora una volta Davide ha battuto il Golia delle banche e la loro arroganza", è stato il commento lapidario di Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef. Si riaprono, dunque, i giochi per tutti i correntisti che negli anni '90 ritengono di aver subito un torto per l'addebito di interessi non dovuti. In particolare, tutto origina dall'uso invalso da parte degli istituti di credito della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che portava al cosiddetto anatocismo: la maturazione cioè di interessi sugli interessi già maturati. La prescrizione del codice. Il codice civile regolamenta all'articolo 2935 stabilendo che essa "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Osserva la Corte che si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che "presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare". La giurisprudenza di merito. In questo quadro, nella giurisprudenza di merito, vi era già un orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito doveva decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi. In questo senso "la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente". Mentre "soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione". Le Sezioni unite. A fare definitivamente chiarezza era intervenuta la Cassazione, sentenza 2 dicembre 2010 n. 24418, che aveva affermato il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". Rispetto alle pronunzie precedenti, dunque, la sentenza della Cassazione, chiariva anche che la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito soltanto qualora "si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido)". L'intervento "salva banche". A fronte dunque di una situazione chiara e definita è intervenuto l'articolo 2, comma 61, del Dl n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La norma nel primo periodo dispone che "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 Cc si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa". La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva. Per la Consulta, però, così facendo lede, in primo luogo, il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Infatti non si versava in quella "situazione di oggettiva incertezza del dato normativo" che legittima la necessità da parte del legislatore di intervenire con una norma interpretativa retroattiva. Il quadro, infatti, come visto, era chiaro. La ripetizione dell'indebito. La Corte costituzionale precisa poi che nel novero dei "diritti nascenti dall'annotazione", devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via). Ma la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata). "Ne deriva - continua - che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ". "Pertanto, la norma censurata, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione". Il pregiudizio per i correntisti. Anzi, - prosegue la sentenza - l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate". I vincoli internazionali. Ma vi è anche un altro profilo di illegittimità. Secondo la Corte infatti, le norme della Cedu integrano, quali "norme interposte", il parametro costituzionale espresso dall'articolo 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. La violazione del principio di non ingerenza nel processo. E la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, "nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'articolo 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia". Pertanto, è vero che sussiste uno spazio, delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva, ma soltanto se giustificato da "motivi imperativi d'interesse generale". Che in questo caso non è dato ravvisare. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'articolo 117, primo comma, Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. E "la declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma ("In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte»,
si chiede di sapere:
se le numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno annullato il tempestivo intervento dei Governi ad emanare norme salvabanche, non debbano indurre il Governo a facilitare le richieste di rimborso presentate nei tribunali a favore di piccoli e medi imprenditori "strozzati" ed usurati dal sistema creditizio anche con pratiche illegali denominate anatocismo;
se l'ultima sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 5 aprile 2012 - dove si sancisce inconfutabilmente che, nel novero dei «diritti nascenti dall'annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via), poiché la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 del codice civile) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010) - non debba indurre il Governo a promuovere l'abrogazione dell'ultimo decreto salvabanche sulle commissioni, che potrebbe essere dichiarato nullo, qualora impugnato alla Consulta;
se al Governo risulti che l'inserimento tempestivo della disposizione nel decreto milleproroghe del 2010 da parte del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore, la cui incostituzionalità era stata immediatamente eccepita dall'Adusbef e dall'avvocato Antonio Tanza, vice-presidente dell'Associazione, disposizione abrogata dalla Consulta con la suddetta sentenza n. 78, è dovuto alle pressioni dell'Abi e delle banche, con ventilate minacce di non acquistare i titoli del debito pubblico da parte del sistema bancario italiano;
se risulti che l'inserimento del "salvabanche" nel milleproroghe del 2010, che ancorava con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto, per individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 del codice civile, con la norma censurata che lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 del codice civile, ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione, creando un gravissimo pregiudizio per i correntisti, è stato effettuato mediante pratiche "persuasive", benché illegittime, da parte dell'Abi e dei banchieri;
quali misure urgenti il Governo intenda attivare per restituire la certezza del diritto e dell'esecuzione delle sentenze della Cassazione ai consumatori-utenti vessati dalle banche che, in una fase di difficilissima crisi economica come l'attuale, a fronte di una richiesta di rientro del fido con un preavviso di 24 ore o di credito di poche migliaia di euro negato da un sistema bancario che ha ricevuto dalla Banca centrale europea un prestito triennale di 268 miliardi di euro regolato al tasso dell'1 per cento, arrivano anche a gesti estremi, nonché per contribuire ad offrire liquidità alle imprese ed alle famiglie e ad uscire dalla difficile congiuntura economica e dagli effetti recessivi.
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