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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 706 del 11/04/2012


BOLDI - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, reca disposizioni riguardanti il "potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria";

l'Ufficio legislativo del Ministero della salute, interpellato dal Gruppo interregionale in merito a dei chiarimenti circa l'interpretazione del citato art. 11, ha fornito un parere interpretativo di dubbia legittimità;

infatti tale parere contiene evidenti forzature ed incongruenze che non rispettano la volontà parlamentare manifestatasi nell'iter di conversione del decreto-legge e che soprattutto avranno gravi ripercussioni sul servizio farmaceutico nazionale;

occorre necessariamente chiarire che l'Ufficio legislativo di un qualunque Ministero non ha alcuna competenza a fornire pareri circa la corretta interpretazione di un decreto-legge;

considerato che:

secondo l'Ufficio legislativo del Ministero, le modifiche all'art. 2 della legge n. 475 del 1968 introdotte con l'art. 11, comma 1, del decreto-legge in materia di liberalizzazioni, eliminerebbero l'istituto della pianta organica delle farmacie e resterebbe quindi operante il parametro della popolazione ai soli fini di determinazione del numero delle farmacie da aprire in ciascun comune;

secondo questa interpretazione sarebbero le amministrazioni comunali a dover indicare le zone nelle quali aprire le nuove farmacie, senza più la necessità di delimitare il territorio di pertinenza di ciascun esercizio; secondo tale indirizzo quindi la determinazione delle "zone" potrebbe avvenire in forma assolutamente generica e non sarebbe limitata dalla preesistente perimetrazione delle sedi già aperte;

dalla discussione in sede di approvazione della disposizione, la nozione di "sede farmaceutica", invece, viene mantenuta anche con le modifiche dell'art. 11, e vuole intendere proprio l'ambito territoriale all'interno del quale può avvenire il trasferimento della farmacia e in tal senso, naturalmente, prevede che ci sia una precisa e dettagliata individuazione dei relativi confini (infatti il testo così come modificato mantiene un'esplicita continuità terminologica con la precedente formulazione, proprio nel senso della necessità di dover confermare per ciascuna farmacia il perimetro della relativa sede);

non è stato abrogato l'art. 5 della legge n. 362 del 1991, il quale stabilisce che "in sede di revisione della pianta organica delle farmacie" le Regioni debbano provvedere "alla nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche" esprimendo una necessità oggettiva di equo trattamento dei farmacisti;

sempre in base a questa errata interpretazione, l'Ufficio legislativo ritiene che le disposizioni contenute all'art. 11, comma 17, vadano interpretate nel senso che il limite di età per la direzione delle farmacie sia 65 anni e che tale norma debba trovare applicazione anche nei confronti dei titolari individuali, i quali dunque al superamento del limite di età potrebbero mantenere la titolarità della farmacia ma dovrebbero delegare l'esercizio a un direttore responsabile, pena la chiusura della farmacia;

nel caso di farmacie ubicate in piccoli comuni, in pratica di esercizi a basso reddito, non sarà possibile al farmacista titolare assumere un direttore e questo si tradurrebbe in un grave danno e per i cittadini e per i titolari di farmacie;

una simile interpretazione ignora completamente una specifica osservazione recata nel parere approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera sul richiamato decreto-legge n. 1 del 2012 (Atto Camera 5025), tendente invece ad "evitare che si creino ostacoli al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e si dia luogo a controversie e contenziosi" e non tiene conto della lettura data dai Servizi Studi di Camera e Senato sui quali si è basato il voto dei parlamentari;

soprattutto tale interpretazione è manifestamente illegittima, in quanto trascura totalmente il principio di legalità, secondo il quale ogni atto del pubblico potere deve avere il suo fondamento in una norma di legge, ed è lapalissiano che nella disposizione in commento nessun riferimento viene fatto ad un illecito disciplinare e meno che mai all'ipotesi che possa determinare la drastica sanzione della chiusura della farmacia;

nell'ordinamento esistono previsioni legislative che consentirebbero anche al farmacista che abbia superato i 65 anni di mantenere la titolarità dell'esercizio;

l'art. 15-novies del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce al comma 1 che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è stabilito al compimento dei 65 anni e comunque il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età;

il comma 3 dell'articolo stabilisce che "Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione" ed è noto che l'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 disciplina i rapporti tra il SSN e le categorie ad esso legate da un rapporto convenzionale, ivi compresi i farmacisti;

stando a quanto sin qui esposto, non si comprende come l'Ufficio legislativo del Ministero della salute abbia potuto completamente trascurare quanto previsto da queste norme, fissando il limite di età a 65 anni, andando decisamente nella direzione opposta all'ormai generale tendenza dell'aumento dell'età pensionabile;

tale interpretazione risulta iniqua e penalizzante per i farmacisti che indubbiamente hanno un ruolo di rilievo nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità,

si chiede di sapere quali iniziative legislative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per chiarire una situazione che reca grave danno al comparto farmaceutico.

(3-02790)