MASCITELLI - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
con l'adozione del piano di rientro dai disavanzi, al fine del contenimento della spesa per la medicina di base, la Regione Abruzzo fissa dei tetti di spesa e con tali risorse vengono remunerate le prestazioni dei medici di famiglia, di continuità assistenziale (ex guardia medica), del 118 e dei pediatri di libera scelta nel rispetto del trattamento economico fissato, per singola voce, dall'accordo collettivo nazionale e regionale;
il fabbisogno complessivo per tali remunerazioni comporterebbe una spesa media annua di circa 159 milioni di euro, di cui 133 per le voci del contratto nazionale e 26 per le voci del contratto regionale (delibera della Giunta regionale n. 916 del 2006);
l'intesa Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale attribuisce alla Regione Abruzzo e per la medicina di base: anno 2010, 161.452.900 euro; anno 2011, 161.080.222 euro; anno 2012, 164.142.990 euro;
la spesa a consuntivo è stata (dati ufficiali riportati nel piano operativo 2010): anno 2009, 149.769.000 euro; anno 2010, 152.281.000 euro; e il tendenziale della spesa a consuntivo si attesta, per il 2011 e 2012, sui valori del 2010;
tali somme sono poi ripartite tra le Aziende sanitarie locali (Asl), per categorie di medici a contratto nazionale e regionale, tenendo conto del numero degli assistiti dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e delle ore lavorate dai medici di continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale. Tale meccanismo fa sì che una quota maggiore di risorse sia attribuita al contratto nazionale (che poi non viene interamente speso generando risparmi ulteriori) e una quota, insufficiente (circa 20 milioni di euro), vada a finanziare il contratto regionale. A tale riguardo si cita il caso dei medici di assistenza primaria che nel 2010 hanno avuto per il contratto nazionale 26.654.561 euro a fronte di una spesa a consuntivo di 20.951.336 euro;
l'inadeguatezza sistematica delle risorse per il livello regionale ha comportato negli anni un progressivo taglio di servizi (comunque rientranti nei livelli essenziali di assistenza - LEA) erogati dai medici di base e una decurtazione del valore economico degli stessi: si cita l'esempio della Asl di Chieti che, in via unilaterale, ha ridotto di circa il 60 per cento le remunerazioni delle voci del contratto regionale dei medici del 118,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano accertare, nell'ambito delle loro competenze, se, dalle somme erogate per l'esercizio corrente, siano state detratte quote superiori ai 7 milioni all'anno, destinate al funzionamento della medicina di base che eroga LEA, mentre ulteriori somme, quali differenze tra lo speso e il finanziato, siano state inutilizzate per circa un milione all'anno, sottraendo quindi, complessivamente, circa 8 milioni all'anno dal finanziamento dell'esercizio corrente del Fondo sanitario regionale (FSR) e considerate quote di risparmio finalizzate all'abbattimento del disavanzo generale, mentre nella medicina di base non vi era alcun disavanzo da ripianare, rientrando la spesa abbondantemente entro il finanziamento ex delibera CIPE come recepito dall'intesa Stato-Regioni nelle annualità in vigenza del piano di rientro;
se non considerino necessario fare chiarezza sul mancato rispetto, nei tempi e nei modi, degli impegni assunti dal commissario ad acta attraverso i decreti commissariali, sugli strumenti individuati per la riorganizzazione della medicina di base e la migliore allocazione delle risorse, anche a correzione delle delibere aziendali che hanno perseguito il rispetto dei tetti di spesa con abolizione di servizi (definiti in contrattazione a livello regionale) e riduzione dei trattamenti economici dei medici convenzionati del settore;
se a loro giudizio quanto sopra non determini, per evidente e grave violazione del mandato e delle prerogative del commissario ad acta, causa ostativa al proseguimento dell'attività commissariale e la decisione di rimuovere lo stesso commissario.
(3-02789)
BOLDI - Al Ministro della salute - Premesso che:
l'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, reca disposizioni riguardanti il "potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria";
l'Ufficio legislativo del Ministero della salute, interpellato dal Gruppo interregionale in merito a dei chiarimenti circa l'interpretazione del citato art. 11, ha fornito un parere interpretativo di dubbia legittimità;
infatti tale parere contiene evidenti forzature ed incongruenze che non rispettano la volontà parlamentare manifestatasi nell'iter di conversione del decreto-legge e che soprattutto avranno gravi ripercussioni sul servizio farmaceutico nazionale;
occorre necessariamente chiarire che l'Ufficio legislativo di un qualunque Ministero non ha alcuna competenza a fornire pareri circa la corretta interpretazione di un decreto-legge;
considerato che:
secondo l'Ufficio legislativo del Ministero, le modifiche all'art. 2 della legge n. 475 del 1968 introdotte con l'art. 11, comma 1, del decreto-legge in materia di liberalizzazioni, eliminerebbero l'istituto della pianta organica delle farmacie e resterebbe quindi operante il parametro della popolazione ai soli fini di determinazione del numero delle farmacie da aprire in ciascun comune;
secondo questa interpretazione sarebbero le amministrazioni comunali a dover indicare le zone nelle quali aprire le nuove farmacie, senza più la necessità di delimitare il territorio di pertinenza di ciascun esercizio; secondo tale indirizzo quindi la determinazione delle "zone" potrebbe avvenire in forma assolutamente generica e non sarebbe limitata dalla preesistente perimetrazione delle sedi già aperte;
dalla discussione in sede di approvazione della disposizione, la nozione di "sede farmaceutica", invece, viene mantenuta anche con le modifiche dell'art. 11, e vuole intendere proprio l'ambito territoriale all'interno del quale può avvenire il trasferimento della farmacia e in tal senso, naturalmente, prevede che ci sia una precisa e dettagliata individuazione dei relativi confini (infatti il testo così come modificato mantiene un'esplicita continuità terminologica con la precedente formulazione, proprio nel senso della necessità di dover confermare per ciascuna farmacia il perimetro della relativa sede);
non è stato abrogato l'art. 5 della legge n. 362 del 1991, il quale stabilisce che "in sede di revisione della pianta organica delle farmacie" le Regioni debbano provvedere "alla nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche" esprimendo una necessità oggettiva di equo trattamento dei farmacisti;
sempre in base a questa errata interpretazione, l'Ufficio legislativo ritiene che le disposizioni contenute all'art. 11, comma 17, vadano interpretate nel senso che il limite di età per la direzione delle farmacie sia 65 anni e che tale norma debba trovare applicazione anche nei confronti dei titolari individuali, i quali dunque al superamento del limite di età potrebbero mantenere la titolarità della farmacia ma dovrebbero delegare l'esercizio a un direttore responsabile, pena la chiusura della farmacia;
nel caso di farmacie ubicate in piccoli comuni, in pratica di esercizi a basso reddito, non sarà possibile al farmacista titolare assumere un direttore e questo si tradurrebbe in un grave danno e per i cittadini e per i titolari di farmacie;
una simile interpretazione ignora completamente una specifica osservazione recata nel parere approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera sul richiamato decreto-legge n. 1 del 2012 (Atto Camera 5025), tendente invece ad "evitare che si creino ostacoli al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e si dia luogo a controversie e contenziosi" e non tiene conto della lettura data dai Servizi Studi di Camera e Senato sui quali si è basato il voto dei parlamentari;
soprattutto tale interpretazione è manifestamente illegittima, in quanto trascura totalmente il principio di legalità, secondo il quale ogni atto del pubblico potere deve avere il suo fondamento in una norma di legge, ed è lapalissiano che nella disposizione in commento nessun riferimento viene fatto ad un illecito disciplinare e meno che mai all'ipotesi che possa determinare la drastica sanzione della chiusura della farmacia;
nell'ordinamento esistono previsioni legislative che consentirebbero anche al farmacista che abbia superato i 65 anni di mantenere la titolarità dell'esercizio;
l'art. 15-novies del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce al comma 1 che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è stabilito al compimento dei 65 anni e comunque il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età;
il comma 3 dell'articolo stabilisce che "Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione" ed è noto che l'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 disciplina i rapporti tra il SSN e le categorie ad esso legate da un rapporto convenzionale, ivi compresi i farmacisti;
stando a quanto sin qui esposto, non si comprende come l'Ufficio legislativo del Ministero della salute abbia potuto completamente trascurare quanto previsto da queste norme, fissando il limite di età a 65 anni, andando decisamente nella direzione opposta all'ormai generale tendenza dell'aumento dell'età pensionabile;
tale interpretazione risulta iniqua e penalizzante per i farmacisti che indubbiamente hanno un ruolo di rilievo nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità,
si chiede di sapere quali iniziative legislative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per chiarire una situazione che reca grave danno al comparto farmaceutico.
(3-02790)
RANUCCI, FILIPPI Marco - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
SDA Express Courier è un corriere espresso specializzato per le consegne in Italia; dal 1998, fa parte del gruppo Poste italiane ed è il partner unico per la gestione logistica, distributiva, l'e-commerce e per la vendita a distanza; ha una forza lavoro di circa 3.000 unità, tra dipendenti e collaboratori, e 4.000 addetti alla distribuzione che collegano l'Italia quotidianamente;
la FILT-CGIL Roma-Lazio ha richiesto e ottenuto, dalla Direzione provinciale del lavoro, una verifica ispettiva, tuttora in corso, presso la SDA Express Courier SpA, per il persistere di gravi mancanze nelle applicazioni delle previsioni contrattuali nei confronti dei lavoratori che vengono utilizzati come addetti alle consegne/ritiri pacchi e plichi; tali lavoratori sono quasi sempre lavoratori in appalto, formalmente dipendenti o soci di società/cooperative, spesso fittizie, ai quali vengono imposte tariffe assurde ed inspiegabili a causa delle quali gli stessi lavoratori si trovano a loro volta costretti a non poter rispettare le norme di legge che regolano il settore;
il segretario regionale della FILT-CGIL Roma-Lazio ha ricevuto il 30 marzo 2012 dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una comunicazione dalla quale si evince che, nella prima parte della verifica ispettiva, su 252 lavoratori intervistati, al momento dell'accesso, 37 risultavano in nero;
il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha già presentato in data 17 novembre 2011 l'interrogazione 4-06282 ancora in corso e quindi in attesa di risposta con il quale si chiedeva ai Ministri competenti quali iniziative intendevano adottare per verificare e porre fine alla deplorevole questione che vedeva negati e calpestati i diritti dei lavoratori coinvolti presso la SDA Express Courier SpA;
nel codice etico di Poste italiane si legge: "Poste Italiane, consapevole che l'etica nei comportamenti costituisce valore e condizione di successo, e che principi quali l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano la base fondamentale di tutte le attività che caratterizzano la sua mission, definisce (...) le linee guida a cui devono essere improntati i comportamenti nelle relazioni interne" e nei rapporti con l'esterno;
Poste italiane, inoltre, ha adottato il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 che ha introdotto una nuova e aggiuntiva responsabilità degli enti per alcuni reati commessi materialmente da amministratori, rappresentanti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo;
considerato che, alla luce di quanto sopra, risulta bizzarro, a giudizio degli interroganti, che il gruppo Poste italiane abbia siglato e dato ampio rilievo pubblicitario all'accordo con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) relativo all'acquisto ed alla riscossione dei buoni lavoro presso gli uffici postali, da dove si evince, tra l'altro, l'impegno al contrasto del lavoro nero,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulla vicenda deplorevole riguardante l'azienda SDA Express Courier SpA che vede la negazione dei diritti basilari dei lavoratori, oltre all'ipotesi di gravi reati tra cui evasione fiscale e contributiva.
(3-02791)
SANNA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) attribuisce inequivocabilmente alla Regione le competenze sulla continuità territoriale ed il cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le sue isole;
la città di Porto Torres è da anni collegata all'isola dell'Asinara da navi traghetto che rendono il servizio di trasporto pubblico di persone e merci;
tale collegamento è stato sospeso il 31 marzo 2012 in quanto la Regione Sardegna non ha bandito procedure di evidenza pubblica per il servizio di trasporto, né ha prorogato la convenzione scaduta;
con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 è stato istituito, a tutela e valorizzazione ambientale dell'isola, l'ente Parco nazionale dell'Asinara, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
si chiede di sapere:
quali conseguenze sull'attività del Parco, sulle attività economiche che esso ha attivato e sullo sviluppo di iniziative e progetti in corso produrrebbe la persistente sospensione dei collegamenti marittimi tra Porto Torres e l'isola dell'Asinara;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere una forte iniziativa di sollecitazione della Regione Sardegna perché assuma i provvedimenti di propria competenza idonei a garantire il ripristino delle corse.
(3-02792)