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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 706 del 11/04/2012


Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Amato, Baldini, Battaglia, Bosone, Butti, Carrara, Chiti (dalle ore 12.15), Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Cursi, D'Ali', D'Ambrosio Lettieri, Dell'Utri, Filippi Alberto, Fluttero, Galperti, Marinaro, Oliva, Paravia, Pera, Sanciu, Sarro, Scarabosio, Serafini Anna Maria e Serafini Giancarlo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività della 3a Commissione permanente; Cabras, De Gregorio, Gamba e Lannutti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Contini, per attività dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro lavoro

(Governo Monti-I)

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (3249)

(presentato in data 05/4/2012).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (3249)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 05/04/2012).

Disegni di legge, nuova assegnazione

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

in sede deliberante

sen. Lannutti Elio ed altri

Norme per promuovere l'equità retributiva e la regolarizzazione contrattuale nel lavoro giornalistico (2429)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente(Aff. cost.)

(assegnato in data 04/04/2012).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 marzo 2012, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 - lo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2012-2014 (n. 459).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 1° maggio 2012.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 28 marzo 2012, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del professor Stefano Gresta a Presidente dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanonogia (n. 115).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 23 marzo 2012, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina dell'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano (n. 116)

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Marcucci aggiunge la propria firma all'interpellanza 2-00454 dei senatori Perduca ed altri.

Mozioni

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI - Il Senato,

premesso che:

il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che riguarda la decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il regno del Marocco, che pertanto entrerà in vigore;

tale accordo prevede misure di liberalizzazione per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca;

l'accordo è stato giustificato, in particolare, dal mutamento del quadro politico nel Mediterraneo meridionale che avrebbe richiesto una reazione da parte dell'Unione europea;

appare riduttivo focalizzare tale reazione nella conclusione di accordi commerciali di liberalizzazione degli scambi che, se da un lato penalizzano gravemente le più importanti produzioni ortofrutticole dei Paesi europei, dall'altro difficilmente avranno l'immediato effetto di alleviare la povertà e la disoccupazione diffuse che sono alla radice dei problemi di ordine sociale, economico, migratorio e di sicurezza della regione;

in un contesto già particolarmente difficile dal punto di vista economico e sociale per il settore agricolo europeo e italiano, un accordo di liberalizzazione come quello sottoscritto avrà un impatto catastrofico sugli agricoltori italiani, in particolare nel sensibile settore dell'ortofrutta, con ripercussioni drammatiche sull'occupazione;

la proposta di accordo prevede la liberalizzazione con effetto immediato del 55 per cento dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco, contro l'attuale 33 per cento, e la liberalizzazione entro 10 anni del 70 per cento dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell'UE, contro l'attuale 1 per cento;

il Marocco ha creato 1.200 ettari di nuovi impianti per la produzione di agrumi che, secondo il Ministero marocchino dell'agricoltura, contribuiranno ad un aumento della produzione del 6 per cento rispetto alla stagione precedente, per un totale di 1,86 milioni di tonnellate, con conseguente aumento dell'8 per cento delle esportazioni;

non corrisponde a realtà la valutazione dell'UE secondo cui le produzioni di questo Paese si porranno in contro-stagione rispetto alle produzioni comunitarie, soprattutto di prodotti orto-floro-frutticoli, e completeranno la produzione comunitaria, poiché invece esse si sovrappongono con le produzioni delle regioni europee più meridionali, determinando un danno ai produttori comunitari;

un esempio di impatto economico negativo di questa decisione sui produttori italiani è relativo al pomodoro da mensa, per cui il calendario di commercializzazione marocchino coincide con quello dei produttori italiani, con un'ulteriore perdita di competitività del prodotto nazionale sui mercati nordeuropei (Germania, Austria e Regno Unito);

queste produzioni sono spesso l'unica fonte di reddito ed occupazione nelle regioni del sud dell'Italia, in cui non sono possibili alternative colturali;

esse rappresentano peraltro uno dei prodotti di punta delle esportazioni, essendo apprezzate per requisiti qualitativi e organolettici, per cui l'accordo avrà effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti, proprio quando sarebbe necessario affiancare, ai sacrifici economici imposti dalla crisi finanziaria, provvedimenti per la crescita del PIL;

i prodotti ortofrutticoli italiani sono anche apprezzati per l'alto livello di sicurezza raggiunto, evidenziando l'assenza di residui di fitofarmaci nei costanti controlli cui sono sottoposti;

è noto che in Marocco è consentito l'uso di un lungo elenco di prodotti antiparassitari che non possono essere impiegati in Europa, quale ad esempio il bromuro di metile, dannoso all'ambiente, che in Europa è vietato, per cui gli agricoltori devono reperire prodotti molto più costosi e meno efficaci, con evidente perdita di competitività;

l'effetto peggiorativo dell'accordo non è solo di carattere economico, ma incide fortemente sulla sicurezza alimentare che costituisce un'esigenza fortemente avvertita dai cittadini;

tutti i prodotti agricoli importati dai Paesi terzi nell'Unione europea devono conformarsi alle norme dell'Unione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie;

gli effetti negativi colpiscono le produzioni meridionali di agrumi e orticole ma altresì quelle importanti di regioni del centro-nord, pomodori, zucchine, cetrioli, fragole e aglio, in cui l'Italia può vantare anche riconoscimenti di indicazioni geografiche protette;

l'impatto dell'imprevedibile aumento di prodotti di scarsa qualità e privi di adeguate garanzie si riverbera su tutta la filiera, in particolare quindi anche sui prodotti trasformati, senza possibilità per il consumatore di effettuare scelte consapevoli, dato che non esiste obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti agricoli freschi utilizzati;

le produzioni svantaggiate dall'accordo sono parte integrante delle tradizioni alimentari e del paesaggio agrario, trattandosi anche di impianti arborei quali agrumi e alberi da frutto, per cui un loro progressivo abbandono comporta effetti negativi anche ai fini della sicurezza del territorio e dei suoli;

il monitoraggio dei prodotti sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell'accordo;

è nota la scarsa capacità del sistema comunitario e nazionale di monitorare e far rispettare i calendari e i contingenti tariffari fissati in questi accordi, che, come denunciato più volte nel corso degli ultimi anni, vengono troppo spesso ignorati dagli operatori dei Paesi interessati;

particolarmente sensibile è anche l'aspetto del costo del lavoro, che svantaggia le produzioni europee e italiane, accentua le gravi problematiche a livello di competitività causate dal differenziale di costo della manodopera tra l'Unione europea e il Marocco, con il rischio di perdita di reddito e di posti di lavoro soprattutto nel Mezzogiorno;

la Conferenza Stato-Regioni ha rappresentato la necessità che l'Unione europea, nel riconoscere le difficoltà generate dagli accordi bilaterali, preveda misure che ne mitighino gli impatti negativi e quindi, l'urgenza di riformare il sistema del prezzo di entrata, poiché si manifestano rischi di frode in tale sistema, ed in generale nel mercato agricolo, come evidenziato anche dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

alcuni operatori europei hanno presentato denuncia all'OLAF e alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, la quale ha invitato la Commissione a modificare il regime dei prezzi d'entrata in modo da porre fine alle frodi,

impegna il Governo:

1) a rafforzare il sistema di controllo doganale, anche incrementando il numero delle operazioni, al fine di evitare l'elusione delle disposizioni vigenti, soprattutto relative alla sicurezza dei prodotti;

2) ad adottare i decreti attuativi della legge n. 4 del 2011, sull'etichettatura e la qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, al fine di informare esaurientemente il consumatore sull'origine della materia prima utilizzata e consentire scelte di acquisto consapevoli;

3) a richiedere l'attuazione di tutte le misure di salvaguardia non tariffarie addizionali incluse nell'accordo, con particolare riferimento alle norme sulle indicazioni geografiche europee;

4) ad attivarsi a livello europeo per richiedere la modifica del regolamento di attuazione dell'organizzazione comune di mercato per introdurre misure di controllo più efficaci;

5) ad effettuare valutazioni di impatto sulle produzioni italiane maggiormente svantaggiate dall'accordo e sui redditi delle imprese agricole, al fine di presentarle alla Commissione e al Parlamento europeo;

6) a vigilare e chiedere garanzie affinché l'aumento dei contingenti tariffari previsto dall'accordo sia adeguatamente regolamentato dall'UE e non ci sia errata interpretazione di attuazione del meccanismo dei prezzi di entrata;

7) a richiedere l'applicazione del meccanismo di composizione delle controversie, che consente a ciascuna delle parti di ottenere un risarcimento se l'altra non rispetta i termini dell'accordo, tenendo in maggiore considerazione le liste di prodotti sensibili da escludere dagli accordi;

8) a far applicare strumenti e meccanismi istituzionali specifici che l'accordo prevede, quali la cooperazione finalizzata ad evitare perturbazioni dei mercati, i gruppi di esperti con i Paesi terzi, compreso il Marocco, il sottocomitato per gli scambi agricoli nel quadro della gestione degli accordi di associazione, gli scambi di informazioni sulle politiche e la produzione nonché la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7 del protocollo;

9) a richiedere la realizzazione di un monitoraggio continuo, anche attraverso meccanismi specifici, per lo scambio di dati e di informazioni sulle produzioni e sugli scambi commerciali al fine di evitare perturbazioni dei mercati;

10) ad attivarsi affinché la Commissione promuova l'equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l'Unione europea per quanto concerne le norme ambientali e in materia di sicurezza alimentare, in modo da garantire una concorrenza equa tra i due mercati.

(1-00610)

Interrogazioni

MASCITELLI - Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

con l'adozione del piano di rientro dai disavanzi, al fine del contenimento della spesa per la medicina di base, la Regione Abruzzo fissa dei tetti di spesa e con tali risorse vengono remunerate le prestazioni dei medici di famiglia, di continuità assistenziale (ex guardia medica), del 118 e dei pediatri di libera scelta nel rispetto del trattamento economico fissato, per singola voce, dall'accordo collettivo nazionale e regionale;

il fabbisogno complessivo per tali remunerazioni comporterebbe una spesa media annua di circa 159 milioni di euro, di cui 133 per le voci del contratto nazionale e 26 per le voci del contratto regionale (delibera della Giunta regionale n. 916 del 2006);

l'intesa Stato-Regioni sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale attribuisce alla Regione Abruzzo e per la medicina di base: anno 2010, 161.452.900 euro; anno 2011, 161.080.222 euro; anno 2012, 164.142.990 euro;

la spesa a consuntivo è stata (dati ufficiali riportati nel piano operativo 2010): anno 2009, 149.769.000 euro; anno 2010, 152.281.000 euro; e il tendenziale della spesa a consuntivo si attesta, per il 2011 e 2012, sui valori del 2010;

tali somme sono poi ripartite tra le Aziende sanitarie locali (Asl), per categorie di medici a contratto nazionale e regionale, tenendo conto del numero degli assistiti dei medici di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e delle ore lavorate dai medici di continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale. Tale meccanismo fa sì che una quota maggiore di risorse sia attribuita al contratto nazionale (che poi non viene interamente speso generando risparmi ulteriori) e una quota, insufficiente (circa 20 milioni di euro), vada a finanziare il contratto regionale. A tale riguardo si cita il caso dei medici di assistenza primaria che nel 2010 hanno avuto per il contratto nazionale 26.654.561 euro a fronte di una spesa a consuntivo di 20.951.336 euro;

l'inadeguatezza sistematica delle risorse per il livello regionale ha comportato negli anni un progressivo taglio di servizi (comunque rientranti nei livelli essenziali di assistenza - LEA) erogati dai medici di base e una decurtazione del valore economico degli stessi: si cita l'esempio della Asl di Chieti che, in via unilaterale, ha ridotto di circa il 60 per cento le remunerazioni delle voci del contratto regionale dei medici del 118,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano accertare, nell'ambito delle loro competenze, se, dalle somme erogate per l'esercizio corrente, siano state detratte quote superiori ai 7 milioni all'anno, destinate al funzionamento della medicina di base che eroga LEA, mentre ulteriori somme, quali differenze tra lo speso e il finanziato, siano state inutilizzate per circa un milione all'anno, sottraendo quindi, complessivamente, circa 8 milioni all'anno dal finanziamento dell'esercizio corrente del Fondo sanitario regionale (FSR) e considerate quote di risparmio finalizzate all'abbattimento del disavanzo generale, mentre nella medicina di base non vi era alcun disavanzo da ripianare, rientrando la spesa abbondantemente entro il finanziamento ex delibera CIPE come recepito dall'intesa Stato-Regioni nelle annualità in vigenza del piano di rientro;

se non considerino necessario fare chiarezza sul mancato rispetto, nei tempi e nei modi, degli impegni assunti dal commissario ad acta attraverso i decreti commissariali, sugli strumenti individuati per la riorganizzazione della medicina di base e la migliore allocazione delle risorse, anche a correzione delle delibere aziendali che hanno perseguito il rispetto dei tetti di spesa con abolizione di servizi (definiti in contrattazione a livello regionale) e riduzione dei trattamenti economici dei medici convenzionati del settore;

se a loro giudizio quanto sopra non determini, per evidente e grave violazione del mandato e delle prerogative del commissario ad acta, causa ostativa al proseguimento dell'attività commissariale e la decisione di rimuovere lo stesso commissario.

(3-02789)

BOLDI - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'art. 11 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, reca disposizioni riguardanti il "potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria";

l'Ufficio legislativo del Ministero della salute, interpellato dal Gruppo interregionale in merito a dei chiarimenti circa l'interpretazione del citato art. 11, ha fornito un parere interpretativo di dubbia legittimità;

infatti tale parere contiene evidenti forzature ed incongruenze che non rispettano la volontà parlamentare manifestatasi nell'iter di conversione del decreto-legge e che soprattutto avranno gravi ripercussioni sul servizio farmaceutico nazionale;

occorre necessariamente chiarire che l'Ufficio legislativo di un qualunque Ministero non ha alcuna competenza a fornire pareri circa la corretta interpretazione di un decreto-legge;

considerato che:

secondo l'Ufficio legislativo del Ministero, le modifiche all'art. 2 della legge n. 475 del 1968 introdotte con l'art. 11, comma 1, del decreto-legge in materia di liberalizzazioni, eliminerebbero l'istituto della pianta organica delle farmacie e resterebbe quindi operante il parametro della popolazione ai soli fini di determinazione del numero delle farmacie da aprire in ciascun comune;

secondo questa interpretazione sarebbero le amministrazioni comunali a dover indicare le zone nelle quali aprire le nuove farmacie, senza più la necessità di delimitare il territorio di pertinenza di ciascun esercizio; secondo tale indirizzo quindi la determinazione delle "zone" potrebbe avvenire in forma assolutamente generica e non sarebbe limitata dalla preesistente perimetrazione delle sedi già aperte;

dalla discussione in sede di approvazione della disposizione, la nozione di "sede farmaceutica", invece, viene mantenuta anche con le modifiche dell'art. 11, e vuole intendere proprio l'ambito territoriale all'interno del quale può avvenire il trasferimento della farmacia e in tal senso, naturalmente, prevede che ci sia una precisa e dettagliata individuazione dei relativi confini (infatti il testo così come modificato mantiene un'esplicita continuità terminologica con la precedente formulazione, proprio nel senso della necessità di dover confermare per ciascuna farmacia il perimetro della relativa sede);

non è stato abrogato l'art. 5 della legge n. 362 del 1991, il quale stabilisce che "in sede di revisione della pianta organica delle farmacie" le Regioni debbano provvedere "alla nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche" esprimendo una necessità oggettiva di equo trattamento dei farmacisti;

sempre in base a questa errata interpretazione, l'Ufficio legislativo ritiene che le disposizioni contenute all'art. 11, comma 17, vadano interpretate nel senso che il limite di età per la direzione delle farmacie sia 65 anni e che tale norma debba trovare applicazione anche nei confronti dei titolari individuali, i quali dunque al superamento del limite di età potrebbero mantenere la titolarità della farmacia ma dovrebbero delegare l'esercizio a un direttore responsabile, pena la chiusura della farmacia;

nel caso di farmacie ubicate in piccoli comuni, in pratica di esercizi a basso reddito, non sarà possibile al farmacista titolare assumere un direttore e questo si tradurrebbe in un grave danno e per i cittadini e per i titolari di farmacie;

una simile interpretazione ignora completamente una specifica osservazione recata nel parere approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera sul richiamato decreto-legge n. 1 del 2012 (Atto Camera 5025), tendente invece ad "evitare che si creino ostacoli al corretto svolgimento del servizio farmaceutico e si dia luogo a controversie e contenziosi" e non tiene conto della lettura data dai Servizi Studi di Camera e Senato sui quali si è basato il voto dei parlamentari;

soprattutto tale interpretazione è manifestamente illegittima, in quanto trascura totalmente il principio di legalità, secondo il quale ogni atto del pubblico potere deve avere il suo fondamento in una norma di legge, ed è lapalissiano che nella disposizione in commento nessun riferimento viene fatto ad un illecito disciplinare e meno che mai all'ipotesi che possa determinare la drastica sanzione della chiusura della farmacia;

nell'ordinamento esistono previsioni legislative che consentirebbero anche al farmacista che abbia superato i 65 anni di mantenere la titolarità dell'esercizio;

l'art. 15-novies del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce al comma 1 che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è stabilito al compimento dei 65 anni e comunque il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età;

il comma 3 dell'articolo stabilisce che "Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di attuazione" ed è noto che l'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 disciplina i rapporti tra il SSN e le categorie ad esso legate da un rapporto convenzionale, ivi compresi i farmacisti;

stando a quanto sin qui esposto, non si comprende come l'Ufficio legislativo del Ministero della salute abbia potuto completamente trascurare quanto previsto da queste norme, fissando il limite di età a 65 anni, andando decisamente nella direzione opposta all'ormai generale tendenza dell'aumento dell'età pensionabile;

tale interpretazione risulta iniqua e penalizzante per i farmacisti che indubbiamente hanno un ruolo di rilievo nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità,

si chiede di sapere quali iniziative legislative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per chiarire una situazione che reca grave danno al comparto farmaceutico.

(3-02790)

RANUCCI, FILIPPI Marco - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

SDA Express Courier è un corriere espresso specializzato per le consegne in Italia; dal 1998, fa parte del gruppo Poste italiane ed è il partner unico per la gestione logistica, distributiva, l'e-commerce e per la vendita a distanza; ha una forza lavoro di circa 3.000 unità, tra dipendenti e collaboratori, e 4.000 addetti alla distribuzione che collegano l'Italia quotidianamente;

la FILT-CGIL Roma-Lazio ha richiesto e ottenuto, dalla Direzione provinciale del lavoro, una verifica ispettiva, tuttora in corso, presso la SDA Express Courier SpA, per il persistere di gravi mancanze nelle applicazioni delle previsioni contrattuali nei confronti dei lavoratori che vengono utilizzati come addetti alle consegne/ritiri pacchi e plichi; tali lavoratori sono quasi sempre lavoratori in appalto, formalmente dipendenti o soci di società/cooperative, spesso fittizie, ai quali vengono imposte tariffe assurde ed inspiegabili a causa delle quali gli stessi lavoratori si trovano a loro volta costretti a non poter rispettare le norme di legge che regolano il settore;

il segretario regionale della FILT-CGIL Roma-Lazio ha ricevuto il 30 marzo 2012 dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una comunicazione dalla quale si evince che, nella prima parte della verifica ispettiva, su 252 lavoratori intervistati, al momento dell'accesso, 37 risultavano in nero;

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha già presentato in data 17 novembre 2011 l'interrogazione 4-06282 ancora in corso e quindi in attesa di risposta con il quale si chiedeva ai Ministri competenti quali iniziative intendevano adottare per verificare e porre fine alla deplorevole questione che vedeva negati e calpestati i diritti dei lavoratori coinvolti presso la SDA Express Courier SpA;

nel codice etico di Poste italiane si legge: "Poste Italiane, consapevole che l'etica nei comportamenti costituisce valore e condizione di successo, e che principi quali l'onestà, l'integrità morale, la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità rappresentano la base fondamentale di tutte le attività che caratterizzano la sua mission, definisce (...) le linee guida a cui devono essere improntati i comportamenti nelle relazioni interne" e nei rapporti con l'esterno;

Poste italiane, inoltre, ha adottato il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001 che ha introdotto una nuova e aggiuntiva responsabilità degli enti per alcuni reati commessi materialmente da amministratori, rappresentanti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo;

considerato che, alla luce di quanto sopra, risulta bizzarro, a giudizio degli interroganti, che il gruppo Poste italiane abbia siglato e dato ampio rilievo pubblicitario all'accordo con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) relativo all'acquisto ed alla riscossione dei buoni lavoro presso gli uffici postali, da dove si evince, tra l'altro, l'impegno al contrasto del lavoro nero,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulla vicenda deplorevole riguardante l'azienda SDA Express Courier SpA che vede la negazione dei diritti basilari dei lavoratori, oltre all'ipotesi di gravi reati tra cui evasione fiscale e contributiva.

(3-02791)

SANNA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) attribuisce inequivocabilmente alla Regione le competenze sulla continuità territoriale ed il cabotaggio marittimo tra la Sardegna e le sue isole;

la città di Porto Torres è da anni collegata all'isola dell'Asinara da navi traghetto che rendono il servizio di trasporto pubblico di persone e merci;

tale collegamento è stato sospeso il 31 marzo 2012 in quanto la Regione Sardegna non ha bandito procedure di evidenza pubblica per il servizio di trasporto, né ha prorogato la convenzione scaduta;

con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 è stato istituito, a tutela e valorizzazione ambientale dell'isola, l'ente Parco nazionale dell'Asinara, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

si chiede di sapere:

quali conseguenze sull'attività del Parco, sulle attività economiche che esso ha attivato e sullo sviluppo di iniziative e progetti in corso produrrebbe la persistente sospensione dei collegamenti marittimi tra Porto Torres e l'isola dell'Asinara;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere una forte iniziativa di sollecitazione della Regione Sardegna perché assuma i provvedimenti di propria competenza idonei a garantire il ripristino delle corse.

(3-02792)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

STIFFONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa il sindacato dei pensionati, negli ultimi giorni, ha evidenziato la palese ingiustizia che potrebbe scaturire dall'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) introdotta ex art. 13 de3l decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto decreto salva Italia, qualora non venisse specificato che l'aliquota più bassa si applichi all'abitazione principale e alle abitazioni assimilate all'abitazione principale;

il comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, infatti, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

all'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che aveva stabilito, a decorrere dal 2008, l'esclusione dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, era precisato che "per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto";

l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica;

per quanto riguarda, invece, le fattispecie degli immobili assimilati all'abitazione principale, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, rinviava alle assimilazioni effettuate dai singoli Comuni con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

questa disposizione deve essere letta in combinato disposto con altre norme vigenti in materia, che con essa vanno ad interferire. Il riferimento corre, in primo luogo, all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, negando tale potestà esclusivamente per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, dell'aliquota massima dei singoli tributi, e dispone che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 93 del 2008 si coordinava perfettamente con il disposto dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dove prevedeva, appunto, l'esclusione dall'ICI - oltre che delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale secondo la definizione ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1992 - delle unità immobiliari che i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, abbiano inteso equiparare alle stesse;

l'unico limite, che il legislatore del 2008 poneva ai Comuni per il riconoscimento dell'assimilazione, consisteva nella necessità che la stessa fosse effettuata con regolamento o delibera comunale vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 93 del 2008;

la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2008 deve poi coordinarsi anche con le ipotesi di assimilazione espressamente previste da alcune disposizioni di legge già vigenti in materia. Si tratta, innanzi tutto, dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette al Comune di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si tratta, altresì, dell'art. 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la possibilità di considerare abitazioni principali - con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste - quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

tassare l'abitazione principale è profondamente ingiusto perché significa colpire un bene primario incidendo due volte sul frutto del lavoro e del risparmio in netta violazione del principio costituzionale di cui all'art. 53 che sancisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva secondo il criterio della progressività. Ancor più iniquo è non considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda con propria circolare o altro atto specificare in modo incontrovertibile che, nell'applicazione della tassazione IMU, sia considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(3-02788)

LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la Corte costituzionale, presidente Quaranta, e relatore Criscuolo, con la sentenza n. 78 del 2 aprile 2012, depositata il 5 aprile 2012, ha dichiarato incostituzionale l'art. 2, comma 61, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, con cui il precedente Governo, che vedeva alla guida del dicastero dell'economia e delle finanze l'on. Giulio Tremonti, decideva di cancellare con un "colpo di spugna" gli effetti della sentenza n. 24418, emessa dalle Sezioni unite di Cassazione il 2 dicembre 2010 sull'anatocismo (capitalizzazione trimestrale dell'interesse), che riconosceva al correntista debitore il diritto di recupero, dalla data di inizio del rapporto e sino alla chiusura, di tutti gli indebiti pagamenti ricevuti dalla banca con gli addebiti trimestrali di illecite competenze;

la saga dell'anatocismo - cioè degli interessi sugli interessi calcolati in maniera illegittima sui conti correnti che vanno in rosso - risale ai primi anni '50. Ma fino al 1999, la norma contenuta nell'articolo 1283 del codice civile secondo cui, "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi", era stata interpretata, dai giudici di legittimità e dalle banche, nel senso di poter attribuire alla locuzione "salvo gli usi contrari" una valenza, per così dire, negoziale. Gli istituti di credito capitalizzavano gli interessi trimestrali facendo leva sulle necessità dei correntisti che avevano accesso ad alcune operazioni bancarie soltanto accettando tale odiosa pratica;

gli usi e gli abusi bancari, praticati per oltre mezzo secolo dagli istituti di credito, subivano l'ennesima sconfitta dalla sentenza n. 21095 emessa dalle Sezioni unite di Cassazione in data 4 novembre 2004. La tentata rivincita dell'Associazione bancaria italiana (Abi) e delle banche, che pretendevano di ribaltare precedenti limpide sentenze di Cassazione sull'anatocismo, ossia quell'illegale pratica vietata dall'art. 1283 del codice civile, ma consentita dagli "usi bancari" applicati per oltre mezzo secolo di capitalizzare gli interessi sui prestiti effettuati dalle banche ogni 3 mesi, annualizzando quelli sui depositi, subiva l'ennesimo duro colpo dopo i ricorsi intentati dall'Adusbef, l'associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari;

nel 1999 la Suprema Corte ha chiarito, con le sentenze n. 2374/99 e n. 3096/99, che gli usi a cui si riferisce la norma sono esclusivamente quelli normativi in senso tecnico. In altre parole, ha sancito la Cassazione, "gli usi contrari, suscettibili di derogare al precetto dell'articolo 1283 codice civile, sono non i meri usi negoziali di cui all'articolo 1340 Codice Civile, ma esclusivamente i veri e propri usi normativi, di cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. cc, consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo) ma giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico" (sentenza 21095/2004);

tali decisioni, scaturite dopo una dura battaglia dell'Adusbef, hanno ritenute nulle le clausole bancarie anatocistiche la cui stipulazione rispondesse a un uso meramente negoziale, dipendente, cioè, dalla volontà della banca. I clienti si erano così abituati all'illegittima capitalizzazione non perché convinti che fosse conforme alle norme in materia, ma perché questa veniva imposta con l'inserimento nei moduli predisposti dagli istituti di credito, 'in conformità con le direttive dell'Abi (associazione di categoria). Per di più la sottoscrizione di tali clausole era un presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Anche La Corte costituzionale, su ricorso di Adusbef, con la sentenza n. 425/2000 sul decreto legislativo 4 agosto 1999 (cosiddetto decreto salvabanche), recante "Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", nei giudizi promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1999 dal Tribunale di Benevento, il 21 ed il 29 ottobre 1999 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, l'8 novembre 1999 dal Tribunale di Brindisi, il 10 dicembre 1999 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce, il 9 dicembre 1999 dal Tribunale di Brindisi, aveva assestato un definito colpo all'anatocismo sia per l'ingiustificata disparità di trattamento, nei confronti dei clienti delle banche, nella fase anteriore al regime fissato con la delibera del Comitato internazionale per il credito e il risparmio (CICR), tra la posizione debitoria verso la banca - con validità dell'anatocismo trimestrale - e la posizione creditoria - con invalidità di tale anatocismo, sia per l'irragionevole attribuzione di validità a clausole anatocistiche già riconosciute illecite dalla Corte di cassazione, con le sentenze 16 marzo 1999, n. 2374, e 30 marzo 1999, n. 1096;

ma a giudizio dell'interrogante la protervia e lo strapotere delle banche e dell'Abi, aduse a chiedere ed ottenere leggi, sentenze e regolamenti a loro uso e consumo, si manifestava nel dicembre 2010, subito dopo che Adusbef aveva ottenuto, dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre del 2010, la condanna le banche a favore dei cittadini. A distanza di poche settimane, il Governo (all'epoca guidato da Silvio Berlusconi) ha rovesciato la pronuncia. Così il sistema bancario italiano non ha dovuto restituire ingenti somme ai clienti (imprese e famiglie) che - classico caso di danno oltre la beffa - si sono visti addebitare in passivo interessi, di fatto, illegittimi;

le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista devono considerarsi nulle anche se contratte prima del noto orientamento giurisprudenziale che, nella primavera del 1999, ne ha negato l'uso. In sostanza, è da attribuire valore retroattivo all'inesistenza dell'uso normativo concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi. È la sintesi della sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, che ha bocciato la pretesa delle banche e dell'Abi di ribaltare le precedenti sentenze sull'anatocismo, sentenza che si può così riassumere a titolo di esempio: si devono 1.000 euro alla banca, che applica un 5 per cento di interessi passivi; sul primo trimestre si dovranno quindi alla banca 50 euro di interessi passivi oltre al capitale (1.000). La banca sommava i 50 euro al capitale, così nel secondo trimestre il calcolo degli interessi si effettuava non su 1.000, ma su 1.050 dando luogo a 52,50 euro, che si sommavano al capitale nel terzo trimestre, dando luogo alla somma di 1.000, 50 e 52, pari a 1102 sul quale si calcola ancora il 5 per cento pari a 55,10 che poi si continua a sommare al capitale, 1.102 sommato a 55,10, dà 1157,10 su cui si calcola l'ultimo 5 per cento pari a 57,855. Se la banca calcolasse un "numero" (il computo su cui si calcolano gli interessi attivi dovuti sui conti corrente) pari a 1.000, darebbe, per un anno con il 5 per cento di interessi, 50 euro, ma ne prenderebbe, in caso di interessi passivi, 57,855, quasi 8 euro in più. Questo è l'anatocismo;

considerato che:

il 5 aprile 2012, in un comunicato, Adusbef rivendica la vittoria, tramite il suo Presidente ed il suo Vice presidente avvocato Antonio Tanza (difensore dei correntisti sia dinanzi alla Consulta, che dinanzi alle Sezioni unite di Cassazione); l'Associazione ha combattuto da sola contro tutto il sistema bancario, su una norma inserita nel decreto milleproroghe che violava vari principi costituzionali, tra cui quello di ragionevolezza ed uguaglianza, nonché i principi delle norme della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo);

sul quotidiano "Il Sole-24 ore" del 5 aprile 2012, è stato pubblicato un articolo dal titolo: "Salva banche illegittimo, la Consulta boccia la prescrizione breve". Francesco Machina Grifeo, nella sezione Guida al Diritto, pubblica un approfondimento sulla sentenza 5 aprile 2012, n. 78, della Corte costituzionale: «Salta la norma "salva banche" contenuta nel Milleproroghe di fine 2010. La Corte costituzionale con una ampia sentenza di 70 pagine redatta dal giudice Criscuolo boccia la lettura retroattiva dell'articolo 2935 del codice civile in base alla quale per le operazioni bancarie di conto corrente la prescrizione decorreva dal giorno dell'annotazione e non da quello di chiusura del conto. L'articolo 2, comma 61, del Dl 225/2010, aggiunto in sede di conversione, dalla legge 10/2011, imponeva, infatti, una simile lettura configurandosi come norma interpretativa con valore retroattivo. E ciò contro non solo una consolidata giurisprudenza di merito ma anche una decisione a Sezioni Unite della Cassazione (24418/2010). Violati dunque il principio di uguaglianza e ragionevolezza, articolo 3 della Costituzione, ma anche il 117 con riferimento alla violazione delle norme internazionali sul divieto di interferenza nel processo. Una sorta di show down fra banche e consumatori quello svoltosi oggi al Palazzo della Consulta dove sono stati riuniti in un unico giudizio i ricorsi promossi dai Tribunali di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, Benevento, Lecce, sezione distaccata di Maglie, Potenza, Catania, Nicosia e Venezia. Sul fronte opposto si era costituita una "folla" di banche: Monte dei Paschi di Siena, quale incorporante Antonveneta, San Paolo Banco di Napoli, Unicredit, quale incorporante della Unicredit Banca di Roma e Banco di Sicilia, Banca nazionale del lavoro, Banca Carime e Banco Popolare, quale incorporante della Banca Popolare di Lodi (alcune di esse fuori termine); oltre alla presidenza del Consiglio dei ministri. "Ancora una volta Davide ha battuto il Golia delle banche e la loro arroganza", è stato il commento lapidario di Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef. Si riaprono, dunque, i giochi per tutti i correntisti che negli anni '90 ritengono di aver subito un torto per l'addebito di interessi non dovuti. In particolare, tutto origina dall'uso invalso da parte degli istituti di credito della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che portava al cosiddetto anatocismo: la maturazione cioè di interessi sugli interessi già maturati. La prescrizione del codice. Il codice civile regolamenta all'articolo 2935 stabilendo che essa "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Osserva la Corte che si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che "presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare". La giurisprudenza di merito. In questo quadro, nella giurisprudenza di merito, vi era già un orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito doveva decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi. In questo senso "la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente". Mentre "soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione". Le Sezioni unite. A fare definitivamente chiarezza era intervenuta la Cassazione, sentenza 2 dicembre 2010 n. 24418, che aveva affermato il seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". Rispetto alle pronunzie precedenti, dunque, la sentenza della Cassazione, chiariva anche che la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito soltanto qualora "si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido)". L'intervento "salva banche". A fronte dunque di una situazione chiara e definita è intervenuto l'articolo 2, comma 61, del Dl n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La norma nel primo periodo dispone che "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 Cc si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa". La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva. Per la Consulta, però, così facendo lede, in primo luogo, il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Infatti non si versava in quella "situazione di oggettiva incertezza del dato normativo" che legittima la necessità da parte del legislatore di intervenire con una norma interpretativa retroattiva. Il quadro, infatti, come visto, era chiaro. La ripetizione dell'indebito. La Corte costituzionale precisa poi che nel novero dei "diritti nascenti dall'annotazione", devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via). Ma la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata). "Ne deriva - continua - che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ". "Pertanto, la norma censurata, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione". Il pregiudizio per i correntisti. Anzi, - prosegue la sentenza - l'efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l'arco temporale disponibile per l'esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all'entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate". I vincoli internazionali. Ma vi è anche un altro profilo di illegittimità. Secondo la Corte infatti, le norme della Cedu integrano, quali "norme interposte", il parametro costituzionale espresso dall'articolo 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. La violazione del principio di non ingerenza nel processo. E la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, "nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'articolo 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia". Pertanto, è vero che sussiste uno spazio, delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva, ma soltanto se giustificato da "motivi imperativi d'interesse generale". Che in questo caso non è dato ravvisare. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall'articolo 117, primo comma, Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. E "la declaratoria di illegittimità comprende anche il secondo periodo della norma ("In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del quale, dunque, segue la sorte»,

si chiede di sapere:

se le numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno annullato il tempestivo intervento dei Governi ad emanare norme salvabanche, non debbano indurre il Governo a facilitare le richieste di rimborso presentate nei tribunali a favore di piccoli e medi imprenditori "strozzati" ed usurati dal sistema creditizio anche con pratiche illegali denominate anatocismo;

se l'ultima sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 5 aprile 2012 - dove si sancisce inconfutabilmente che, nel novero dei «diritti nascenti dall'annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via), poiché la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 del codice civile) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010) - non debba indurre il Governo a promuovere l'abrogazione dell'ultimo decreto salvabanche sulle commissioni, che potrebbe essere dichiarato nullo, qualora impugnato alla Consulta;

se al Governo risulti che l'inserimento tempestivo della disposizione nel decreto milleproroghe del 2010 da parte del Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore, la cui incostituzionalità era stata immediatamente eccepita dall'Adusbef e dall'avvocato Antonio Tanza, vice-presidente dell'Associazione, disposizione abrogata dalla Consulta con la suddetta sentenza n. 78, è dovuto alle pressioni dell'Abi e delle banche, con ventilate minacce di non acquistare i titoli del debito pubblico da parte del sistema bancario italiano;

se risulti che l'inserimento del "salvabanche" nel milleproroghe del 2010, che ancorava con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto, per individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 del codice civile, con la norma censurata che lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 del codice civile, ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione, creando un gravissimo pregiudizio per i correntisti, è stato effettuato mediante pratiche "persuasive", benché illegittime, da parte dell'Abi e dei banchieri;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare per restituire la certezza del diritto e dell'esecuzione delle sentenze della Cassazione ai consumatori-utenti vessati dalle banche che, in una fase di difficilissima crisi economica come l'attuale, a fronte di una richiesta di rientro del fido con un preavviso di 24 ore o di credito di poche migliaia di euro negato da un sistema bancario che ha ricevuto dalla Banca centrale europea un prestito triennale di 268 miliardi di euro regolato al tasso dell'1 per cento, arrivano anche a gesti estremi, nonché per contribuire ad offrire liquidità alle imprese ed alle famiglie e ad uscire dalla difficile congiuntura economica e dagli effetti recessivi.

(3-02793)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUTTI - Al Ministro della difesa - Premesso che:

l'esigenza di maggior sicurezza è sempre avvertita dai cittadini come prioritaria, soprattutto nelle zone del marianese e del Canturino, in provincia di Como, dove si registra un preoccupante aumento di fenomeni criminosi micro e macro, come le tristemente note rapine in villa;

l'interrogante già nel 2009 ha rappresentato al Ministero le proprie istanze in ordine alla necessità di trasformare la stazione dei Carabinieri di Mariano Comense in tenenza;

il Ministero della difesa ha già manifestato attenzione a questo problema, prevedendo un potenziamento dell'organico presso la stazione di Mariano Comense, per un totale di 25 addetti impiegati;

di fatto però l'organico non risulta al completo in quanto alcuni militari sono stati trasferiti temporaneamente presso altre stazioni di comuni limitrofi;

con il passaggio da stazione a tenenza dei Carabinieri si potrebbe garantire il mantenimento dell'organico (25 addetti), con la possibilità di impiegare altro personale nel ruolo di sottufficiali, carabinieri, mezzi e soprattutto la presenza di un ufficiale in qualità di comandante,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere tutte le misure di propria competenza per promuovere l'istituzione della tenenza dei Carabinieri a Mariano Comense, territorio che ha come unico presidio di sicurezza la caserma dei Carabinieri, che a tutt'oggi può contare su un organico ridotto, garantendo in tal modo un più efficiente controllo del territorio.

(4-07249)

PORETTI, PERDUCA - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

con un'ordinanza del 21 ottobre 2011, il Tribunale di Napoli ha respinto gli appelli proposti nell'interesse di R.P. madre di un bimbo piccolo attualmente sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere;

le ragioni del rigetto sono riferibili alla nuova legge sulle detenute-madri, che, in mancanza della completa attuazione del piano straordinario penitenziario, non potrà produrre i suoi effetti prima di gennaio 2014;

considerato che R.P. non potrà usufruire di una pena più leggera poiché gli istituti a custodia attenuata (Icam), di cui all'articolo 3 della legge n. 62 del 2011, non sono stati ancora regolamentati, ma risultano avviati soltanto in forma sperimentale nella città di Milano;

rilevato che decisivo per escludere la praticabilità di un'alternativa al carcere nell'ordinanza napoletana non sia stata tanto la gravità del reato contestato, su cui si fonda la custodia cautelare dopo la condanna in appello a 14 anni, ma il fatto che la funzione degli Icam non sia regolamentata da alcuna fonte di rango normativo;

atteso che:

una recente sentenza della Corte di cassazione (depositata il 28 marzo 2012) sulla legge sulle detenute madri ritiene che la previsione di favore dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale possa prevalere sulla previsione di sfavore del comma 3 dello stesso articolo (secondo cui la custodia cautelare è imposta, salvo prova contraria, quando si procede per determinati reati, come, nel caso di specie, traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa);

la modifica dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale introdotta dalla nuova legge n. 62 del 2011 non è ancora applicabile per la mancanza di strutture, e in particolare, circa l'aumento dell'età dei figli che possono restare con i genitori, la Corte critica decisamente la formulazione della norma, aggiungendo che «sarebbe davvero paradossale ed in contrasto con più parametri di costituzionalità, far dipendere l'applicazione di un regime carcerario di indubbio favore dalla semplice esistenza e disponibilità di "posti" presso una struttura sperimentale dell'amministrazione penitenziaria» (sentenza della Corte di cassazione n. 11714/2012),

si chiede di sapere:

se e come il Governo intenda reagire, adeguando le disposizioni della legge sulle detenute madri, alla luce della sentenza della Corte di cassazione;

se comunque non condivida la necessità di rendere quanto prima operativa la legge n. 62 del 2011;

quando intenda dare completa attuazione al piano straordinario penitenziario con la previsione di apposita regolamentazione degli Icam e conferimento delle relative risorse economiche di funzionamento;

quando intenda emanare il decreto ministeriale che - ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 - entro 180 giorni dalla data di sua entrata in vigore doveva, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determinare le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354;

quali siano tempi entro i quali intenda stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge n. 62 del 2011.

(4-07250)

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali - Premesso che:

si apprende dalla lettura di alcuni quotidiani di un progetto del Comune di Roma per realizzare a Ostia, in via delle Baleniere, un grande parcheggio multipiano del costo preventivato di 3.600.000 euro;

dato che via delle Baleniere è proprio nel mezzo del XIII municipio di Roma, non si capisce se questo parcheggio multipiano sarà costruito abbattendo i palazzi esistenti oppure demolendo una porzione della pineta di Ostia, benché inserita nella riserva naturale statale del litorale romano;

questa nuova iniziativa si affianca ad un altro incredibile progetto: costruire una pista da sci sul lungomare di Ostia, con un investimento di un milione e mezzo di euro. L'idea, a giudizio degli interroganti decisamente surreale, pare che preveda, oltre alla pista da sci (così secondo il sito Internet di "Panorama") anche un campo da minigolf, un maneggio per l'ippoterapia, il tiro con l'arco e un ristorante in perfetto stile tirolese;

a quanto risulta agli interroganti non si sta parlando di una boutade del Sindaco di Roma, ma di proposte concrete, dato che entrambi i progetti sono stati iscritti nel bilancio del 2012-2014 del Comune;

un Comune, mentre taglia su scuole e servizi sociali, non può finanziare imbarazzanti e strampalati progetti,

si chiede di conoscere:

se il Governo, al fine di vigilare sul rispetto dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, del territorio, dell'ambiente, dei beni architettonici, della trasparenza, dell'imparzialità e della legittimità nell'azione della pubblica amministrazione, non intenda attivarsi nell'ambito delle proprie competenze al fine di accertare se l'amministrazione comunale di Roma, nel prevedere nel proprio bilancio la realizzazione di un parcheggio multipiano e di una pista da sci nel XIII municipio, non abbia espressamente violato le proprie prerogative istituzionali e specifiche disposizioni di legge;

se non intenda attivarsi al fine di sospendere l'iter di approvazione dei suddetti progetti e convocare una conferenza dei servizi, in cui siano invitati tutti gli enti interessati, in modo da verificare il rispetto delle norme urbanistiche e in materia di vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici a tutela di beni storici, paesaggistici e culturali.

(4-07251)

DELLA SETA, ICHINO, MARCUCCI, FERRANTE - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

il Piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile (PIUSS) del Comune di Lucca annovera, tra vari altri progetti che beneficiano in parte di finanziamenti europei, la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere eventi musicali e, in particolare, il "Lucca Summer festival" che da anni si svolge in piazza Napoleone durante il mese di luglio raccogliendo oltre 50.000 presenze. La nuova localizzazione di questa imponente ed affollata manifestazione è stata individuata nell'area di piazzale Verdi, dove l'amministrazione comunale vorrebbe realizzare un grande anfiteatro;

tale opera è assai onerosa per le casse comunali: dei 5 milioni e oltre di euro di costo preventivato, solo 3 milioni proverrebbero dai fondi europei del programma PIUSS, mentre oltre 2 milioni sono a carico del Comune;

l'iniziativa appare per diversi aspetti molto discutibile. Da una parte, la nuova struttura sarebbe in grado di accogliere poche centinaia di spettatori in più rispetto alla piazza Napoleone, dall'altra la sua realizzazione sottrarrebbe somme preziose del bilancio comunale in una situazione già di larga difficoltà finanziaria e nella quale, per esempio, scarseggiano le risorse per la conservazione e la manutenzione ordinaria della preziosa cinta muraria di Lucca;

inoltre va sottolineato che nella stessa area interessata dal progetto insiste anche il Parco della rimembranza, monumento di grande valore tutelato sia come bene culturale (exart. 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) sia quale vestigia della prima guerra mondiale (exlegge n. 78 del 2001). Il Parco, costruito negli anni tra il 1923 e il 1928 in memoria dei caduti nella prima guerra mondiale, è articolato in assi viari che confluiscono verso la porta S. Anna collegandola al vecchio decumano (via S. Paolino) e al nuovo decumano (via della Rotonda, poi via Vittorio Emanuele II);

l'associazione "Italia nostra", insieme al circolo di Lucca di Legambiente, ha ripetutamente espresso la propria contrarietà al progetto giacché, a fronte di un'assai dubbia utilità, esso lede con evidenza l'interesse costituzionale della tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, prevedendo tra l'altro la manomissione del Parco della Rimembranza che invece andrebbe recuperato e restaurato dopo decenni di incuria;

è importante evidenziare che l'attuale soprintendente Agostino Bureca, con decreto n. 38 del 5 ottobre 2010, ha revocato il nulla osta con il quale in data 9 febbraio 2010 il Soprintendente dell'epoca aveva autorizzato il progetto dell'anfiteatro. Il Comune di Lucca ha impugnato con un ricorso al TAR la decisione del nuovo soprintendente, e senza attendere l'esito del ricorso ha comunque indetto la gara d'appalto; di conseguenza Italia Nostra, sostenuta dal circolo di Lucca di Legambiente e da oltre 2.000 firme raccolte tra i cittadini contrari al programma di radicale sconvolgimento del piazzale Verdi, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per denunciare sia la natura del tutto illegale e arbitraria della decisione del Comune e sia il fatto che il nuovo anfiteatro causerebbe la mutilazione del Parco della rimembranza e l'abbattimento di circa 70 lecci,

si chiede di conoscere:

se, al fine di vigilare sul rispetto dei principi costituzionali di tutela del paesaggio, del territorio, dell'ambiente, dei beni architettonici, della trasparenza, dell'imparzialità e della legittimità nell'azione della pubblica amministrazione, il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi nell'ambito delle proprie competenze al fine di accertare se l'amministrazione comunale di Lucca, nel procedere alla realizzazione di un anfiteatro nell'area di piazzale Verdi, non abbia espressamente violato le proprie prerogative istituzionali e specifiche disposizioni di legge;

se non intenda immediatamente sospendere la gara d'appalto e convocare una conferenza dei servizi, in cui siano invitati tutti gli enti interessati, in modo da verificare il rispetto delle norme urbanistiche e in materia di vincoli paesaggistici, ambientali e architettonici a tutela di beni storici, paesaggistici e culturali.

(4-07252)

LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

le insidie contenute nei contratti derivati, che molti enti locali italiani hanno stipulato dal 2002 fino al divieto introdotto nel giugno 2008, sono sfociate in due direttrici principali, quella della revisione normativa e quella dei contenziosi tra banche ed enti, che si sono incrociate nell'ultimo anno;

relativamente alla revisione normativa: a settembre 2009 il Dipartimento del Tesoro ha messo in consultazione una bozza di regolamento in materia di contratti derivati stipulabili da Regioni ed enti locali; nella bozza si introducevano importanti novità per assicurare la trasparenza contrattuale attraverso l'illustrazione di scenari di probabilità che dovevano chiarire all'ente (prima della sottoscrizione del contratto) i rischi e i costi (anche impliciti) del derivato; il regolamento non è mai stato emanato. Il Dipartimento sta mantenendo in piedi da oltre due anni un divieto agli enti locali di sottoscrivere derivati e nel frattempo sta approfondendo il tema; l'approfondimento consiste nel vagliare soluzioni di trasparenza alternative agli scenari probabilistici: le "analisi di sensitività". Si tratta di semplici esercizi di statica comparata (primo anno della facoltà di Economia) dove si mostra ad esempio quanto sale il costo di una passività comprensiva del derivato proposto all'ente nel contratto se i tassi aumentano del 10 per cento; da notare che la statica comparata ha ben poco a che fare con il concetto di rischio di un'operazione in derivati. Perciò abbandonare le probabilità per l'analisi di sensitività è un non progresso nell'opera di accrescimento della trasparenza dato che le sovra-semplificazioni e le ipotesi implicite negli esercizietti di statica comparata occultano i veri rischi del derivato e possono fuorviare le decisioni dell'ente locale;

il "padre" dell'analisi di sensitività in opposizione agli scenari di probabilità è il professor Carlo Domenico Mottura che ha certamente condiviso la sua soluzione di trasparenza con la dottoressa Cannata, attuale dirigente generale responsabile della Direzione del debito pubblico del Dipartimento del Tesoro: a quanto risulta all'interrogante, in un intervento in un Convegno a Palermo nel novembre 2010 la dottoressa Cannata ha dichiarato che a seguito di ulteriori approfondimenti erano emersi punti di debolezza dell'approccio probabilistico e si rendeva necessario valutare soluzioni di trasparenza alternative come appunto quelle basate sull'analisi di sensitività; le argomentazioni usate in quel convegno dalla dottoressa Cannata sono state identiche a quelle presentate solo tre mesi dopo (febbraio 2011) da Mottura in un convegno dell'Associazione bancaria italiana (ABI) ove è intervenuta anche la dottoressa Cannata; nello stesso convegno Mottura proponeva come soluzione per la trasparenza dei derivati l'analisi di sensitività; meno di un mese dopo (marzo-aprile 2011) circolava in via ufficiosa (formalmente smentita dalla dottoressa Cannata) una nuova bozza di regolamento sui derivati degli enti locali dove gli scenari di probabilità erano stati rimpiazzati proprio dall'analisi di sensitività proposta da Mottura;

relativamente ai contenziosi tra banche ed enti locali, nella vicenda della Provincia di Pisa contro le banche Dexia e Depfa per costi occulti sul derivato sottoscritto dalla Provincia: la società MTM Advisors (Mottura) è consulente tecnico delle banche; con ordinanza del 7 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha disposto delle consulenze tecniche in ordine al derivato in questione; a ottobre 2011 la dottoressa Cannata, inizialmente nominata consulente tecnico d'ufficio, ha rigettato la consulenza rappresentando (invero dopo alcuni articoli a lei sfavorevoli apparsi sulla stampa nazionale) l'esistenza di una situazione asseritamente ostativa all'espletamento del mandato;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

il professor Carlo Domenico Mottura, ordinario di Matematica finanziaria e di Modelli di risk management all'Università degli studi "Roma 3", è socio fondatore della società MTM Advisors, società di consulenza e assistenza nei contratti finanziari, specie contratti derivati e strutturati;

uno degli altri due soci fondatori è Andrea Monorchio, ordinario di Contabilità di Stato e degli enti pubblici nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Siena;

Monorchio, che è suocero di Mottura, è stato il diciassettesimo Ragioniere generale dello Stato dal 1° settembre 1989 al 30 giugno 2002;

in questo periodo (a dicembre 2000), la dottoressa Maria Cannata è diventata direttore della Direzione del debito pubblico in seno al Dipartimento del Tesoro, la cui nomina (secondo alcune indiscrezioni di cui l'interrogante è venuto a conoscenza) sarebbe stata fortemente "sponsorizzata" dall'allora Ragioniere generale dello Stato;

Mottura è uno dei più quotati consulenti tecnici delle banche in tutti i contenziosi con enti locali italiani. Oltre a quello tra Dexia/Depfa e la Provincia di Pisa si cita, ad esempio, quello tra BNL e il Comune di Messina;

nel corso di tale contenzioso il Dipartimento del Tesoro il 7 ottobre 2011 ha espresso un parere secondo cui i contratti swap sono qualificati dalla normativa nazionale e dalle regole Eurostat non come debito ma come strumenti di gestione del debito. Il giudizio di convenienza economica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001 non è quindi applicabile - secondo il citato parere - all'ipotesi di stipula di swap, bensì esclusivamente alla rinegoziazione di debiti attraverso nuovi debiti, nel qual caso la norma impone di valutare se, per effetto dell'avvenuta rinegoziazione, il costo del finanziamento si è ridotto;

a giudizio dell'interrogante è abbastanza evidente che il parere non è a favore del Comune di Messina, ma della BNL di cui Mottura è consulente;

in un precedente atto di sindacato ispettivo l'interrogante aveva già sollevato l'evidente conflitto di interessi visto che a proprio giudizio:

due consulenti del Consiglio di Stato dovrebbero astenersi dalla consulenza tecnica, proprio perché Maria Cannata, dirigente del Ministero dell'economia, è impegnata nella stesura definitiva del regolamento che sbloccherà la stipula di nuovi derivati per gli enti locali servendosi di un consulente delle banche;

occorrerebbe evitare che i derivati avariati collocati presso gli enti locali per un controvalore di 52,2 miliardi di euro con pochissime probabilità di guadagno per i contraenti, moltissime per le banche, i cui contratti sono annullabili a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, possano essere resuscitati da consulenze posticce;

il conflitto di interessi lampante sull'operato del consulente delle banche, che potrebbe essere l'anima portante della versione finale del regolamento condiviso dallo stesso Ministero, è la prova inconfutabile di un Ministero dell'economia che si fa dettare le regole dalle banche mediante i suoi strapagati consulenti;

gli accademici, i giuristi, i consulenti che hanno rapporti professionali con le banche e che hanno dichiarato di preferire l'analisi di sensitività sui prodotti derivati, sostenendo che le informazioni sulle probabilità non sarebbero utili a individuare i rischi, possono mettere a rischio l'evidenza dei costi occulti praticati, con il concorso di dirigenti del Ministero dell'economia che dovrebbero al contrario vigilare sulla correttezza e trasparenza degli swap emessi, nella maggior parte dei casi, non per alleviare i debiti degli enti locali, ma per ingrassare i bilanci delle banche, le stock option dei banchieri e gli incentivi dei piazzisti (atto 3-02421),

si chiede di sapere:

se, a quanto risulta al Ministro in indirizzo, Carlo Domenico Mottura, ordinario della facoltà di Economia nell'Università Roma Tre e consulente di Dexia e Depfa, sia lo stesso professionista che il Ministero dell'economia ha sentito negli ultimi mesi, probabilmente su indicazione della dottoressa Cannata, proprio per rivedere il regolamento sugli enti locali, proponendo di sostituire le informazioni sulle "probabilità di convenienza" dello swap con l'"analisi di sensitività", in linea con le posizioni espresse dal mondo bancario;

se la dottoressa Cannata, che non si è ancora attivata per l'emanazione dei regolamenti in materia di derivati a quasi 4 anni dal loro divieto, abbia subito influenze per favorire le banche di affari e le banche estere molto attive nel collocare tali strumenti presso gli enti locali per un valore nozionale di ben 60 miliardi di euro;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare sia per trovare soluzioni allo scandalo dei derivati che per allontanare i sospetti di vera e propria collusione tra dirigenti del Ministero e banche.

(4-07253)

FERRANTE, DELLA SETA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

si apprende dalla lettura di diversi articoli pubblicati, nelle scorse settimane, su vari quotidiani, tra cui "la Repubblica" e "il Fatto Quotidiano", che Vittorio Sgarbi avrebbe intenzione di candidarsi nuovamente per la carica di Sindaco di una città siciliana: questa volta, dopo Salemi (Trapani), alle elezioni amministrative di maggio 2012 toccherà a Cefalù, uno dei principali centri turistici siciliani, a pochi chilometri da Palermo. "Mi candido - ha spiegato il critico d'arte - per non lasciare l'amministrazione della città, la difesa della dignità della bellezza e dei valori positivi della Sicilia, nelle mani di personaggi inadeguati, pavidi e incapaci di difenderla dai disonesti e dai finti onesti";

si sottolinea che la città di Cefalù, caratterizzata da un centro storico d'impianto medievale, custodisce uno dei duomi più belli del nostro Paese, è in pratica la "porta delle Madonie" e il suo territorio è in parte ricompreso nell'omonimo parco; inoltre Cefalù è compresa tra i borghi più belli d'Italia, ovvero l'associazione tra piccoli centri italiani che si distinguono per grande interesse artistico, culturale e storico. Vittorio Sgarbi ha formalizzato nei giorni scorsi l'accettazione della candidatura nello studio di un notaio romano;

sempre dalla lettura dei suddetti articoli si apprende che: "Io proverò a fare il sindaco di Cefalù per continuare l'opera iniziata a Salemi - ha annunciato Sgarbi - la creazione del Museo della Follia deve essere letta in questo senso: a Salemi abbiamo creato il Museo della Mafia, a Cefalù faremo quello della Follia. L'unico antidoto che io conosco contro la mafia è la lotta all'immobilismo, fare cose di cui si parli";

a tal proposito è importante ricordare che a Salemi, nella sua precedente avventura a quanto risulta agli interroganti finita assai poco gloriosamente, dietro il sindaco Sgarbi si allungava l'ombra di "Pino" Giammarinaro, arrestato per mafia, poi assolto, ma alla fine scivolato in altre indagini di mafia. Da sorvegliato speciale dal 2001 al 2005 Giammarinaro ha continuato a fare affari con sanità pubblica e privata; qualche mese fa i magistrati di Trapani gli hanno sequestrato beni per 35 milioni di euro. Come si evidenzia in un articolo di "la Repubblica" del 6 aprile, in uno stralcio di una relazione del Ministro in indirizzo si leggeva che: «Questi, (...) partecipando alle riunioni di giunta ed avvalendosi di fidati esponenti della compagine elettiva, sui quali esercita il proprio ascendente, è riuscito a condizionare l'attività dell'ente locale...» e che in pratica «Decideva tutto "Pino". Anche quando l'amministrazione doveva cedere un terreno confiscato al boss Salvatore Miceli. "Mai a Libera e a don Ciotti", diceva Sgarbi a un suo assessore tenendo conto dei desideri di Giammarinaro». Questi, tra gli altri, sono i motivi per cui è stato sciolto per mafia il Comune di Salemi;

è importante sottolineare che non sono trascorse neanche tre settimane da quando il Comune di Salemi è stato "sciolto" per mafia e che il "Sea Palace" di Cefalù, l'albergo dove il 17 marzo 2012 il critico d'arte (e saggista, opinionista, conduttore televisivo, ex deputato ed ex Sottosegretario di Stato) ha annunciato ufficialmente che avrebbe corso per la candidatura a sindaco, è di proprietà di Giuseppe Farinella;

premesso altresì che a quanto risulta agli interroganti:

in pratica Sgarbi non solo passerebbe da Salemi a Cefalù, ma fatto grave passerebbe da un ex sorvegliato speciale, Giuseppe Giammarinaro detto "Pino", a un condannato per mafia, Giuseppe Giusi Farinella detto "Oro colato";

Farinella, noto imprenditore della zona appartiene a una "famiglia" di peso, fu arrestato su mandato di Giovanni Falcone più di 20 anni fa e condannato dalla Cassazione nel 1998 a 4 anni e 6 mesi per associazione mafiosa, estorsione, porto abusivo d'armi e materiale esplodente;

costretto ad andarsene in fretta da Salemi per commissariamento e per le sospettissime intromissioni nella sua Giunta di Pino Giammarinaro, sembra quindi che Sgarbi si rimetterebbe in pista per le amministrative di maggio appoggiato da qualche lista civica e dallo stesso Farinella;

a giudizio degli interroganti, con la candidatura di Vittorio Sgarbi appare quindi concreto il rischio che quello che accadeva a Salemi si possa replicare a Cefalù,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga improcrastinabile accertare se quanto sopra corrisponda al vero e, in caso affermativo, come intenda intervenire per evitare infiltrazioni mafiose nelle prossime elezioni amministrative di Cefalù.

(4-07254)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02771, del senatore De Lillo, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-02791, dei senatori Ranucci e Marco Filippi, su alcune assunzioni irregolari da parte di un'azienda del gruppo Poste italiane;

12 a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02790, della senatrice Boldi, sull'interpretazione dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 in materia di servizio farmaceutico.

Interrogazioni, ritiro di firme

La senatrice Poli Bortone ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 3-02768 dei senatori Gallo ed altri.