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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 698 del 22/03/2012


LEGNINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

all'inizio del mese di marzo 2011 il territorio della regione Marche e la provincia abruzzese di Teramo sono state interessate da un'eccezionale ondata di maltempo che ha provocato tre vittime, esondazione dei fiumi, allagamenti diffusi, importanti danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, ingenti danni alle attività produttive agricole e non ed alle abitazioni private;

in particolare, nel territorio teramano l'esondazione di corsi d'acqua ha provocato allagamenti di aziende artigiane, industriali, commerciali, con conseguente interruzione dell'attività e pregiudizio della ripresa generalizzata e ha fortemente compromesso le colture, causando danni stimati in circa 110 milioni;

in data 10 marzo 2011 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato riconosciuto lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali in Abruzzo;

tale emergenza è stata la prima a ricadere nel campo dell'applicazione del cosiddetto decreto milleproroghe 2011 (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga in termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie") che all'articolo 2, comma 2-quater , ha istituito la cosiddetta tassa sulle disgrazie; in particolare, la disposizione prevede che in caso di situazioni emergenziali la Regione interessata debba acquisire le maggiori risorse tramite tassazioni aggiuntive a carico della stessa comunità regionale danneggiata, prima di poter accedere al Fondo nazionale di protezione civile;

per effetto di tali disposizioni non è stata stanziata alcuna somma dal Governo, e la Regione Abruzzo, che è sottoposta al rigore finanziario e fiscale connesso al piano di rientro sanitario, non ha provveduto a mettere a disposizione altre risorse né ad aumentare le accise;

la decisione di aprire un conflitto costituzionale contro tale disposizione normativa è stata adottata con la delibera di ricorso n. 538 approvata dal Governo regionale delle Marche il 19 aprile 2011 che ha visto il coinvolgimento di cinque altre Regioni, tra cui l'Abruzzo;

la Corte costituzionale con sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012 ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità costituzionale del citato articolo 2, comma 2-quater, nelle parti in cui impone alla Regione di deliberare aumenti fino al massimo consentito dei tributi di competenza in caso di dichiarazione dello stato di emergenza; inoltre, la stessa Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che consente l'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi in cui la Regione non possa far fronte alle spese aumentando i propri tributi fiscali;

considerato che si apprende che nei giorni scorsi è stata stipulata un'intesa tra la Regione Marche e il Governo con la quale, a seguito dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della "tassa sulla disgrazia", con la quale si provvede a stanziare i primi 25 milioni di euro per i danni subiti in occasione dell'alluvione verificatasi negli stessi giorni e con la stessa intensità di quella della provincia di Teramo e per cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato lo stato di calamità;

considerato, inoltre, che:

con la delibera del 30 luglio 2010, n. 79, il CIPE ha stabilito l'avvio della fase di riprogrammazione delle risorse FAS 2000-2006 non programmate e non impegnate e di quelle derivanti da economie e accantonamenti, oltre che alle risorse liberate della programmazione comunitaria 2000-2006 che risultano non impegnate;

con lo stesso provvedimento il CIPE ha stabilito che sarebbe stata una successiva delibera a definire gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

con la delibera n. 80/2011 del 30 settembre 2011 il CIPE ha stabilito di definanziare le risorse del FAS 2000-2006, fissando i criteri e le modalità per riassegnarle alle Regioni;

per la Regione Abruzzo la riprogrammazione delle somme definanziate, secondo quanto dispone tale delibera, dovrebbe essere pari a circa 10,3 milioni di euro;

tale somma è il residuo della programmazione PAR-FAS 2000-2006 che il CIPE dovrà esaminare per una nuova ed ulteriore riprogrammazione ed eventuale nuova assegnazione alla Regione Abruzzo,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Governo non ha provveduto ad adottare in favore della Provincia di Teramo lo stesso provvedimento riservato alla Regione Marche, considerato che entrambi i territori sono stati colpiti nei medesimi giorni e con la stessa intensità da un'eccezionale ondata di maltempo a seguito della quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

se, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012, non ritenga di dover provvedere con la massima urgenza all'emanazione dell'ordinanza attuativa assegnando alla Provincia di Teramo le risorse finanziarie provenienti dal Fondo nazionale di protezione civile al fine di consentire anche alle imprese e alle famiglie residenti nella provincia di far fronte ai gravi oneri economici e ai profondi disagi che l'evento calamitoso ha loro procurato;

se non ritenga di dover intervenire presso il CIPE affinché provveda in tempi rapidi alla riprogrammazione e quindi all'assegnazione dei 10,3 milioni di euro dei fondi FAS 2000-2006 a favore della Regione Abruzzo;

se, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga necessario prevedere a favore della Provincia di Teramo una proroga dello stato di emergenza dichiarato con il decreto del 10 marzo 2011 la cui scadenza è fissata per il prossimo il 31 marzo 2012, al fine di poter perfezionare l'iter per l'emanazione dell'ordinanza, con conseguente assegnazione di risorse sulla disponibilità del Fondo nazionale di protezione civile.

(3-02751)