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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 695 del 20/03/2012


BUTTI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il Governo, con legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è stato delegato ad adottare un piano per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari;

l'accorpamento o, ancor peggio, la soppressione di sezioni distaccate di tribunali, se effettivamente realizzata, alla luce della peculiare morfologia del territorio comasco e della considerevole entità dell'indice di densità di imprese e di popolazione presenti sul territorio di competenza delle stesse, costituirebbe un gravissimo danno per una delle zone più produttive del Paese;

tutto ciò non rappresenterebbe una razionalizzazione, ma piuttosto un grave danno che pone in serio rischio il buon andamento del sistema giustizia;

il Ministero della giustizia ha pubblicato sul proprio sito Internet la relazione illustrativa ed il testo dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dello scorso 16 dicembre 2011 da cui si evince una riduzione del 75 per cento delle sedi del giudice di pace, la soppressione e il successivo accorpamento di 674 uffici su 846;

entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace tuttora esistenti con competenza sui rispettivi territori di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale loro accorpamento;

gli enti locali devono farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che dovrà essere messo a disposizione dagli enti medesimi con il solo obbligo finanziario da parte del Ministero di procedere alla loro formazione;

la relazione illustrativa spiega che all'art. 4 si prevede che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze;

la riassegnazione, non essendo vigenti disposizioni legislative in contrasto, verrà effettuata in conformità a tutte le altre determinazioni delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari, ovvero con decreto del Ministro;

l'amministrazione comunale di Erba (Como), volendo mantenere gli uffici del giudice di pace ora esistenti sul proprio territorio, si è adoperata a tal fine effettuando una valutazione analitica dei conseguenti costi ed attivando una consultazione con le restanti amministrazioni comunali appartenenti all'ambito di competenza del predetto ufficio al fine di condividerne la gestione e suddividerne i relativi oneri su base consorziale o convenzionale;

tale attività posta in essere dal Comune di Erba ha evidenziato le considerevoli problematicità derivanti dall'accollo agli enti locali di tali ulteriori ragioni di spesa fino ad oggi sostenute dallo Stato;

al fine di rendere effettivamente possibile per le amministrazioni comunali, che in tal senso si sono attivate, il mantenimento degli esistenti uffici del giudici di pace, si ritiene quanto mai necessario che il Governo, a fronte dell'attribuzione agli enti locali delle spese ed oneri di gestione, ivi compreso quello del personale necessario al loro funzionamento, inserisca nei decreti attuativi che verranno a tal fine emanati misure che facilitino questo gravoso compito;

a tal fine, ad esempio, si evidenzia l'opportunità, secondo le modalità ritenute più idonee, di prevedere l'accredito diretto o mediante ristorno a favore dell'ente o del consorzio di enti che si facciano carico del servizio del contributo unificato versato dagli utenti per l'iscrizione a ruolo presso gli uffici del giudice di pace dei procedimenti "non esenti". Contributo quest'ultimo che ad oggi è introitato dallo Stato quale erogatore del relativo servizio;

si evidenzia altresì l'opportunità di attribuire all'ente o al consorzio di enti che si facciano carico del servizio la facoltà di richiedere agli utenti degli uffici del giudice di pace il versamento di diritti aggiuntivi al contributo avanti indicato al fine di contribuire ai relativi oneri di gestione. Tali diritti potrebbero essere determinati in un entità parametrata ai costi che il cittadino si accollerebbe con la trasferta dall'ufficio di gestione comunale (ad esempio Erba) a quello presso il quale il servizio sarebbe diversamente accorpato (nel medesimo esempio il capoluogo di provincia Como). Ciò consentirebbe altresì di recuperare quanto meno una parte dei costi di gestione del servizio anche dagli utenti dei comuni che non dovessero aderire alle convenzioni di gestione;

si sottolinea che l'attribuzione della facoltà di istituire tale diritto aggiuntivo, quanto meno nei limiti sopra indicati, non comporterebbe alcun aggravio ulteriore all'utenza in quanto sostitutiva dei maggiori oneri di trasporto, parcheggio e del tempo impiegato da quest'ultima per raggiungere gli uffici destinatari dell'accorpamento di funzioni;

si evidenzia infine la necessità di mantenere in funzione presso gli uffici dei giudici di pace gestiti dagli enti locali, anche in caso di soppressione delle relative sezioni distaccate di tribunale (che si ritiene in Provincia di Como assolutamente dannosa e non opportuna), gli uffici degli ufficiali giudiziari per l'espletamento delle relative attività e funzioni nei relativi ambiti di competenza;

la soppressione di tali uffici comporterebbe infatti non solo gravi disagi all'utenza ma anche la produzione di ingenti oneri, segnatamente alla luce della particolare orografia del territorio comasco, derivanti dalle frequenti e lunghe trasferte che il personale di tali uffici dal capoluogo dovrebbe sobbarcarsi per svolgere le proprie attività nell'intero ambito provinciale,

si chiede di sapere:

quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di agevolare il ruolo degli enti locali che decidono di mantenere gli uffici dei giudice di pace sul proprio territorio;

se ritenga attuabili e condivisibili le iniziative in merito sopra illustrate;

se condivida l'opportunità di mantenere in funzione tutte le sezioni distaccate del Tribunale di Como scongiurandone l'accorpamento e la soppressione, anche prevedendo l'apertura di un tavolo di consultazione con le parti interessate in grado di consentire la diretta sottoposizione al Governo delle ragioni giustificanti la sopravvivenza delle strutture esistenti in provincia di Como;

se condivida l'opportunità di mantenere in funzione presso le sedi dei giudici di pace gestite dagli enti locali gli esistenti uffici degli ufficiali giudiziari e segnatamente, alla luce della sua particolare orografia, quelli situati nel territorio provinciale comasco.

(4-07123)