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Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 693 del 15/03/2012


ICHINO (PD). Signor Presidente, colleghi, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il principio di libertà sindacale sancito dal primo comma dell'articolo 39 della Costituzione stessa, segnano un limite molto preciso alla discrezionalità del legislatore ordinario nella regolamentazione dei rapporti sindacali di cui stiamo discutendo. In particolare, vorrei sottolineare come il regime oggi vigente di libertà sindacale si distingua nettamente del regime corporativo previgente, in quanto il regime attuale abroga il cosiddetto inquadramento costitutivo, cioè quella norma in virtù della quale la categoria professionale e sindacale è definita autoritativamente dallo Stato e il contratto collettivo, al pari di qualsiasi altra attività sindacale, deve incanalarsi nell'alveo così precostituito. La norma costituzionale ha rovesciato quel rapporto tra categoria sindacale e contratto, stabilendo che è il contratto e solo il contratto, preceduto dal libero aggregarsi dei lavoratori e dall'attività che ne consegue, a istituire la categoria sindacale.

Tanto basta per escludere che il legislatore ordinario possa intervenire autoritativamente per precostituire una categoria a sé stante di lavoratori dipendenti delle ambasciate italiane all'estero, distinta da un'altra categoria precostituita ancora per legge.

Diverse norme europee e internazionali, ratificate dall'Italia, vietano qualsiasi differenza di trattamento disposta dall'ordinamento nazionale tra lavoratori regolari, fondata sulla loro nazionalità, sulla loro residenza o sulla loro origine nazionale.

Tra queste norme sovranazionali segnalo, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 143 del 1975, ratificata dall'Italia nel 1981, la quale, nella sua seconda parte, vincola gli Stati aderenti a «promuovere e garantire la parità di opportunità e di trattamento», sotto ogni aspetto, in favore dei lavoratori stranieri. A maggior ragione, tale principio deve applicarsi ovviamente a cittadini italiani residenti all'estero, in funzione della loro partecipazione all'elezione di rappresentanze sindacali relative alle sedi estere delle nostre ambasciate.

C'è, poi, l'articolo 39 del Trattato dell'Unione europea, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, origine o residenza dei lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione o le altre condizioni di lavoro, ed è pacifico, nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che tra le condizioni di lavoro vi siano anche le libertà sindacali.

Lo stesso principio è ribadito, sia pure in forma meno incisiva, dagli articoli 1, 2 e 3 della Carta sociale europea, che allarga l'area di applicazione di questo principio a tutti i Paesi aderenti.

È dunque evidente, a mio avviso, l'illiceità, nell'ambito dell'ordinamento internazionale e ancor più di quello europeo, di una differenza di trattamento motivata esclusivamente dalla dislocazione della residenza del lavoratore o della prestazione di lavoro in località estera piuttosto che sul territorio nazionale.

Se questi sono i princìpi generali e i vincoli cui la legislazione ordinaria deve fare riferimento, per un verso il disegno di legge oggi in esame, approvato dalla Camera dei deputati, appare come un atto dovuto: esso, infatti, non fa altro che applicare il principio di parità di trattamento sul piano dei diritti sindacali nei confronti di lavoratori che operano, in virtù di un rapporto di lavoro regolare, alle dipendenze delle ambasciate italiane all'estero.

Per altro verso, mi sembra errato il parere espresso dall'11a Commissione del Senato, nel quale sostanzialmente viene proposta una sorta di riedizione del regime precostituzionale dell'inquadramento costitutivo. Si sostiene, cioè, che ai fini sindacali e della contrattazione collettiva sarebbe la legge italiana stessa a definire a priori le categorie entro le quali dovrebbero svolgersi l'attività sindacale e la contrattazione collettiva del personale delle ambasciate residenti all'estero, vietando aggregazioni diverse.

Questa conclusione non muta per il fatto che una parte dei rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle nostre ambasciate sia per molti aspetti disciplinata dalla legge del Paese straniero, che viene in tal modo recepita dal nostro ordinamento nazionale. Qui, infatti, stiamo discutendo di un aspetto di quei rapporti di lavoro che, invece, la legge italiana intende disciplinare direttamente, cioè l'esercizio dei diritti sindacali in seno alle nostre ambasciate, con riferimento a tutti i dipendenti delle ambasciate stesse. Nella misura in cui la legge italiana interviene, essa deve rispettare il principio costituzionale di cui ho parlato e i principi di diritto internazionale che pure ho menzionato.

Aggiungo, infine, che entrambi i principi menzionati devono intendersi come facenti parte del cosiddetto ordine pubblico internazionale, il quale impedirebbe la ricezione nel nostro ordinamento di disposizioni provenienti da legislazioni straniere contrastanti con i principi stessi. Donde un'ulteriore conferma dell'applicabilità a tutti i dipendenti delle nostre ambasciate del principio di libertà sindacale e, in particolare, della libertà di aggregazione, di rappresentanza e di contrattazione collettiva.

Ancora una volta, quindi, si pone la necessità che questo disegno di legge venga approvato nel testo che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.