PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.
MICHELONI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi abbiamo sul tavolo un tema, non voglio neanche chiamarlo problema, sul quale purtroppo discutiamo da dieci anni e che vorrei riportare alla vera dimensione.
Qui si tratta di riconoscere il diritto di partecipazione alle rappresentanze sindacali di base dei lavoratori a contratto che prestano servizio nella nostra rete consolare e diplomatica e negli istituti di cultura all'estero. Il collega Bettamio ha messo in evidenza che questi contratti sono regolati dalla legge locale. Questo è sicuramente vero, ma non è tutta la verità, perché i nostri contratti rispettano la legge locale solo nelle norme generali, come ad esempio, in Francia, sulle ore lavorative della settimana. Per qualsiasi altro tema e altro problema i sindacati locali e le leggi locali non sono operativi ed efficienti all'interno della nostra rete consolare e diplomatica e nei nostri istituti di cultura. Noi per fortuna abbiamo dei consoli generali e degli ambasciatori molto educati e molto bravi in diplomazia, che spesso ricevono i sindacati dei Paesi in cui si trovano questi nostri dipendenti - sono dipendenti dello Stato italiano - ma in genere offrono loro un buon caffè italiano e il tema è chiuso lì, perché, giustamente, ci troviamo in territorio italiano.
Ricordo che quando siamo arrivati qui come parlamentari eletti all'estero nel 2006 pensavamo di risolvere questo problema semplicemente con un emendamento alla finanziaria. Abbiamo quindi presentato ingenuamente alcune proposte senza capire subito perché non andassero in porto. Quando si è capito il tenore del problema, i colleghi Fedi, Bucchino, Di Biagio e altri alla Camera hanno presentato una proposta di legge. Il fine appare naturale e, lo vorrei dire agli amici che qui si occupano di lavoro, appare ancora più naturale ad un italiano all'estero che, per conquistare spazi nei sindacati locali ha lottato per anni e anni. Per noi è dunque ancora più evidente la necessità di riconoscere semplicemente il diritto di partecipare all'elezione delle RSU. Non stiamo parlando di altro in questo disegno di legge. I colleghi alla Camera hanno lavorato due anni su questo testo, composto da due articoli e che il relatore ci ha illustrato, che parla unicamente, ripeto e lo ripeterò fino alla conclusione dell'intervento, del diritto di partecipare all'elezione delle RSU.
Questo testo alla Camera è stato approvato all'unanimità, in sede legislativa, nella Commissione affari esteri. È arrivato poi qui in Senato, dove è all'esame della omologa Commissione da oltre un anno, bloccato da interessi esterni a questo ramo del Parlamento, che hanno esercitato pressioni tali da spingere oggi il relatore, che aveva ricevuto mandato a riferire favorevolmente su questo testo, a portare qui oggi un provvedimento emendato.
Nessuno di noi purtroppo è nato ieri mattina - siamo un po' tutti anziani, in Senato - ed è evidente che qualsiasi virgola che noi cambiamo a questo testo vuol dire semplicemente affossarlo: non c'è nessun miglioramento possibile, perché qui si riconosce solo il diritto al voto per la rappresentanza sindacale. Al contrario, gli emendamenti che sono stati presentati inventano qualcosa di non molto chiaro, di non ben specificato parlando di rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro, senza dire con quali funzioni, con quale ruolo e con quali poteri.
In questo momento, dunque, caro signor Sottosegretario - lo dico anche a lei - in cui i suoi colleghi stanno lavorando alla riforma del lavoro ed in cui noi stiamo lavorando per la semplificazione dello Stato e delle nostre organizzazioni, con questi emendamenti si tenta di inventare una nuova figura, che non esiste e che non ha alcuna funzione.
Il tentativo è allora chiaramente quello di rimandare alla Camera questo disegno di legge e di affossarlo definitivamente.
Voglio ricordare che stiamo parlando di circa 1.200 lavoratori dipendenti dello Stato italiano, che danno servizi all'estero. Qualsiasi intervento di revisione della spesa e di una riforma vera del Ministero degli affari esteri porterà a ridurre il personale di ruolo mandato da Roma nella nostra rete all'estero e ad aumentare la quota di contrattisti, perché è l'unica strada che l'economia ci permetterà di percorrere per garantire la nostra presenza nel mondo. Tuttavia, anche una volta che questa strada sarà stata percorsa, al massimo parleremo di circa 2.000 persone, perché di questo si tratta.
Ed è qui che interviene l'azione incredibile da parte delle corporazioni organizzate del personale di ruolo del Ministro degli affari esteri, che hanno fatto le pressioni necessarie per affossare questa iniziativa dei colleghi della Camera.
In conclusione - l'ora è quella che è, per cui non voglio dilungarmi troppo - chiedo ai presentatori degli emendamenti di ritirarli e di approvare semplicemente il testo che i colleghi della Camera, dopo due anni di lavoro, hanno approvato all'unanimità. Credo che questo sarebbe un segno di coerenza di questo ramo del Parlamento nei confronti di temi ben più ampi ed importanti che il Governo sta affrontando.
Caro relatore, se oggi noi non siamo in grado di rispondere a delle corporazioni su 1.000 e 2.000 lavoratori - tanti saranno un giorno - mi chiedo come questo Governo e questo Parlamento saranno in grado di affrontare veramente gli effetti della revisione della spesa, della riforma del Ministero degli affari esteri o, ancora di più, la riforma del mercato del lavoro, che sta interessando tutta la politica, tutto il Paese e tutti i lavoratori di questo Paese.
Non sono un esperto di queste cose, ma qui ho palpato la differenza tra corporazione e sindacati. Questa battaglia avrebbe dovuto portarla avanti quello che io chiamo un sindacato; le proposte emendative, le opposizioni e i tentativi di affossamento rappresentano quello che io definisco corporazione. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Randazzo. Ne ha facoltà.
RANDAZZO (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, a prima vista il disegno di legge n. 1843 in esame potrebbe sembrare ad alcuni colleghi - specie a quelli che non hanno molta dimestichezza, né con i meccanismi interni al funzionamento del Ministero degli affari esteri, né con la realtà, le operazioni e le sfide quotidiane della rete diplomatica e consolare nel mondo - qualcosa di vago, di accademico, di marginale, di scarsa importanza nel contesto politico e istituzionale nazionale.
Invece, ci troviamo di fronte ad un provvedimento di notevole incidenza e significato morale, sociale, politico e legislativo, un provvedimento che, prima di approdare in quest'Aula, è stato - come già ricordato - a conclusione di un lunghissimo e travagliatissimo iter, licenziato con esemplare determinazione dalla Camera dei deputati, e più precisamente dalla Commissione di merito in sede legislativa.
Già la titolazione stessa del disegno di legge indica in sintesi e con chiarezza la natura e l'essenza del provvedimento, come il relatore ci ha detto pochi minuti fa: «Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri».
Dall'articolato del testo si capisce subito che le "particolari categorie" di cui al titolo si riferiscono esclusivamente ai dipendenti di ambasciate, consolati e istituti italiani di cultura assunti con contratto all'estero, in base alle leggi locali del lavoro.
Ebbene, questi contrattisti, il cui numero si aggira intorno alle 1.600-1.700 unità ed è in costante prevedibile aumento per le note esigenze economiche dell'amministrazione dello Stato, non hanno goduto finora - e non godono ancora - del più elementare diritto di rappresentanza e tutela sindacale dei colleghi di ruolo, inviati da Roma ad ingenti costi, al cui fianco quotidianamente lavorano a parità di mansioni e responsabilità e con stipendi inferiori.
Vengono trattati - loro, italiani di nascita o di seconda e terza generazione, elementi di apprezzabile professionalità, specie per quanto riguarda il bilinguismo e la conoscenza delle leggi locali - come dipendenti pubblici di seconda categoria, una specie di "serie B".
Ora, l'articolo 1 di questo semplice quanto delicato disegno di legge, dopo il comma 3 dell' articolo 42 del vigente decreto legislativo n. 165 del 2001, come abbiamo appreso dal relatore, propone l'inserimento di un comma 3-bis così concepito: «Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43».
Con l'articolo 2 della proposta si specifica ulteriormente che le disposizioni si applicano anche al personale in servizio, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale.
Tutto qui, come ha già detto il collega Micheloni. Nulla di straordinario. Nulla di eccezionale. Nulla che possa mettere in allarme diplomatici di carriera e funzionari di ruolo per la tenuta del posto occupato. È una semplice misura di giustizia, di democrazia, di dignità, finora negata a lavoratori e lavoratrici indispensabili per l'operatività degli uffici italiani all'estero.
In queste situazioni bisogna tener presenti almeno due punti essenziali. Con la negazione di uno dei diritti elementari, quale la partecipazione libera, la rappresentatività e la tutela sindacale, si viola l'articolo 3 della nostra Costituzione, che, tra l'altro, recita testualmente: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Non può esserci dubbio che in quella organizzazione sociale figurata dai padri costituenti sia incluso anche e soprattutto il concetto di sindacato.
L'altro punto da tener presente - uno degli aspetti di fondo della questione - è che il lavoratore, il contrattista, assunto all'estero rappresenta una risposta alle esigenze di ridurre la spesa pubblica senza necessità di chiudere consolati e istituti di cultura, nonché una risposta anche a talune delle gravi problematiche della tanta strombazzata, ma ancora invisibile razionalizzazione della rete consolare. Questo provvedimento non solo non comporta oneri finanziari aggiuntivi, ma contribuisce, anche se in modesta misura, alla sempre invocata riduzione della spesa pubblica.
Pertanto, stiamo attenti: ritoccare anche minimamente il testo di questo disegno di legge significherebbe, come già è stato detto, rimandare il provvedimento alla Camera e porterebbe, nelle oggettive circostanze attuali, al suo immancabile insabbiamento per questa legislatura, un malinconico destino per uno dei pochissimi disegni di legge d'iniziativa parlamentare di tutta la legislatura. Sulla scia della prova di responsabilità e sensibilità della Camera dei deputati nell'approvare questo disegno di legge in sede legislativa della Commissione di merito, e non potendo più sperare in questa Camera in un'analoga approvazione in Commissione in sede deliberante, è secondo me auspicabile che il Senato compia l'utile gesto di un'approvazione senza emendamenti e senza fronzoli in quest'Aula. Le migliaia di contrattisti di oggi e di domani, i cinque milioni di cittadini italiani e i 60 milioni di oriundi italiani nel mondo ce ne saranno grati, e anche i contribuenti in Italia lo saranno, per le economie di spesa pubblica che si possono realizzare. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.
CARLINO (IdV). Signor Presidente, colleghi, onorevoli membri del Governo, il provvedimento in esame modifica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» al fine di riconoscere al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale e in servizio presso le sedi diplomatiche e consolari, oltre che presso gli istituti italiani di cultura all'estero, il diritto a partecipare alle rappresentanze sindacali unitarie e quello alle aspettative e ai permessi sindacali. Come tutti sanno, i circa 1.200 lavoratori del Ministero degli affari esteri, sia cittadini italiani che stranieri, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge del Paese straniero in cui si trova la rappresentanza diplomatica o consolare o l'istituto italiano di cultura presso cui lavorano, non hanno la facoltà di esercitare liberamente i loro diritti sindacali. Non essendo destinatari della contrattazione collettiva, tali lavoratori sono, infatti, esclusi dalla partecipazione alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
Secondo la relazione illustrativa del provvedimento di cui oggi discutiamo, tale grave discriminazione è in stridente contrasto con i princìpi costituzionali (articolo 3 della Costituzione) e con i principi comunitari in quanto non tiene conto dello spirito di diverse norme di leggi con le quali il legislatore aveva e ha inteso garantire la partecipazione di tutti i lavoratori alle consultazioni per le RSU.
Occorre ricordare infatti che, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», il personale del Ministero degli affari esteri è costituito, oltre che dalla carriera diplomatica, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali, anche dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura.
Tuttavia, l'articolo 1 interviene sull'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, aggiungendovi il nuovo comma 3-bis. Questo nuovo comma stabilisce, al primo periodo, che, ai fini della costituzione delle RSU, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale. Il secondo periodo, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che di quanto previsto dal nuovo comma si deve tener conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
La scelta di modificare il decreto legislativo n. 165 del 2001, che contiene norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è stata oggetto di un'osservazione da parte della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Questa osservazione è stata fatta propria dal mio Gruppo, il quale - condividendo lo spirito primario della discussione, ovvero l'estensione del diritto a tutti i lavoratori del Ministero degli affari esteri - ha deciso di presentare l'emendamento 1.100, che modifica non più il decreto legislativo, ma il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Oltre a ritenere più appropriata le sede della modifica legislativa, si è provveduto anche a riferirsi esplicitamente agli articoli di norme già vigenti ai quali collegare la stessa. Il tutto, signor Presidente, rappresenta peraltro, da quanto ci è consentito di sapere, un punto di sintesi tra ì sindacati confederali e le rappresentanze di base.
Per questi motivi, seppur in assenza di un consenso unanime (il collega Pedica infatti non condivide), l'Italia dei Valori non ritirerà il proprio emendamento, anche se la qualità della normazione alla quale andremmo incontro nel caso in cui il nostro emendamento fosse respinto non sarebbe di certo eccelsa. Tuttavia, lo dico chiaramente, voteremo comunque e convintamente a favore del disegno di legge che oggi stiamo discutendo. (Applausi dal Gruppo IdV).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.
ICHINO (PD). Signor Presidente, colleghi, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e il principio di libertà sindacale sancito dal primo comma dell'articolo 39 della Costituzione stessa, segnano un limite molto preciso alla discrezionalità del legislatore ordinario nella regolamentazione dei rapporti sindacali di cui stiamo discutendo. In particolare, vorrei sottolineare come il regime oggi vigente di libertà sindacale si distingua nettamente del regime corporativo previgente, in quanto il regime attuale abroga il cosiddetto inquadramento costitutivo, cioè quella norma in virtù della quale la categoria professionale e sindacale è definita autoritativamente dallo Stato e il contratto collettivo, al pari di qualsiasi altra attività sindacale, deve incanalarsi nell'alveo così precostituito. La norma costituzionale ha rovesciato quel rapporto tra categoria sindacale e contratto, stabilendo che è il contratto e solo il contratto, preceduto dal libero aggregarsi dei lavoratori e dall'attività che ne consegue, a istituire la categoria sindacale.
Tanto basta per escludere che il legislatore ordinario possa intervenire autoritativamente per precostituire una categoria a sé stante di lavoratori dipendenti delle ambasciate italiane all'estero, distinta da un'altra categoria precostituita ancora per legge.
Diverse norme europee e internazionali, ratificate dall'Italia, vietano qualsiasi differenza di trattamento disposta dall'ordinamento nazionale tra lavoratori regolari, fondata sulla loro nazionalità, sulla loro residenza o sulla loro origine nazionale.
Tra queste norme sovranazionali segnalo, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 143 del 1975, ratificata dall'Italia nel 1981, la quale, nella sua seconda parte, vincola gli Stati aderenti a «promuovere e garantire la parità di opportunità e di trattamento», sotto ogni aspetto, in favore dei lavoratori stranieri. A maggior ragione, tale principio deve applicarsi ovviamente a cittadini italiani residenti all'estero, in funzione della loro partecipazione all'elezione di rappresentanze sindacali relative alle sedi estere delle nostre ambasciate.
C'è, poi, l'articolo 39 del Trattato dell'Unione europea, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, origine o residenza dei lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione o le altre condizioni di lavoro, ed è pacifico, nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che tra le condizioni di lavoro vi siano anche le libertà sindacali.
Lo stesso principio è ribadito, sia pure in forma meno incisiva, dagli articoli 1, 2 e 3 della Carta sociale europea, che allarga l'area di applicazione di questo principio a tutti i Paesi aderenti.
È dunque evidente, a mio avviso, l'illiceità, nell'ambito dell'ordinamento internazionale e ancor più di quello europeo, di una differenza di trattamento motivata esclusivamente dalla dislocazione della residenza del lavoratore o della prestazione di lavoro in località estera piuttosto che sul territorio nazionale.
Se questi sono i princìpi generali e i vincoli cui la legislazione ordinaria deve fare riferimento, per un verso il disegno di legge oggi in esame, approvato dalla Camera dei deputati, appare come un atto dovuto: esso, infatti, non fa altro che applicare il principio di parità di trattamento sul piano dei diritti sindacali nei confronti di lavoratori che operano, in virtù di un rapporto di lavoro regolare, alle dipendenze delle ambasciate italiane all'estero.
Per altro verso, mi sembra errato il parere espresso dall'11a Commissione del Senato, nel quale sostanzialmente viene proposta una sorta di riedizione del regime precostituzionale dell'inquadramento costitutivo. Si sostiene, cioè, che ai fini sindacali e della contrattazione collettiva sarebbe la legge italiana stessa a definire a priori le categorie entro le quali dovrebbero svolgersi l'attività sindacale e la contrattazione collettiva del personale delle ambasciate residenti all'estero, vietando aggregazioni diverse.
Questa conclusione non muta per il fatto che una parte dei rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle nostre ambasciate sia per molti aspetti disciplinata dalla legge del Paese straniero, che viene in tal modo recepita dal nostro ordinamento nazionale. Qui, infatti, stiamo discutendo di un aspetto di quei rapporti di lavoro che, invece, la legge italiana intende disciplinare direttamente, cioè l'esercizio dei diritti sindacali in seno alle nostre ambasciate, con riferimento a tutti i dipendenti delle ambasciate stesse. Nella misura in cui la legge italiana interviene, essa deve rispettare il principio costituzionale di cui ho parlato e i principi di diritto internazionale che pure ho menzionato.
Aggiungo, infine, che entrambi i principi menzionati devono intendersi come facenti parte del cosiddetto ordine pubblico internazionale, il quale impedirebbe la ricezione nel nostro ordinamento di disposizioni provenienti da legislazioni straniere contrastanti con i principi stessi. Donde un'ulteriore conferma dell'applicabilità a tutti i dipendenti delle nostre ambasciate del principio di libertà sindacale e, in particolare, della libertà di aggregazione, di rappresentanza e di contrattazione collettiva.
Ancora una volta, quindi, si pone la necessità che questo disegno di legge venga approvato nel testo che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire che il mio Gruppo si manterrà coerente con il profilo tenuto durante l'esame di questo provvedimento nell'altro ramo del Parlamento. Ricordo che alla Camera questo testo è stato approvato con un'ampia maggioranza, tanto che è stato chiesto e ottenuto di svolgerne l'esame in sede legislativa, con l'accordo unanime di tutti i Gruppi, anche per procedere più celermente all'approvazione e rendere anche più significativa l'efficacia del provvedimento stesso. Dispiace che lo sforzo dei colleghi della Camera sia stato in parte vanificato dai quasi tre anni di attesa intercorsi fino al momento in cui tale testo è stato incardinato e inserito nei lavori del Senato.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge al nostro esame, non possiamo che riconoscere come dovuta e doverosa l'estensione delle norme sindacali acquisite nel nostro ordinamento anche a chi, seppur con contratti basati sul diritto locale, lavora presso le nostre rappresentanze a fianco del nostro personale diplomatico. Infatti dobbiamo soprattutto cercare di tutelare la posizione di tali lavoratori in quei Paesi dove simili tutele magari non esistono o non sono avanzate come in Italia.
Pertanto, preannuncio la conferma del voto favorevole da parte del nostro Gruppo al testo in esame, così come ci è pervenuto dalla Camera. (Applausi dal Gruppo LNP e della senatrice Giai).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castro. Ne ha facoltà.
CASTRO (PdL). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la ringrazio dell'attenzione che mi sta prestando con tanto garbo.
Intervengo nella mia qualità di Capogruppo del Popolo della Libertà in Commissione lavoro e quindi per un doveroso impegno istituzionale. Come loro ricorderanno, la Commissione lavoro fece registrare un'ampia convergenza intorno ad una mozione di censura dei contenuti di questo provvedimento che poi fu disattesa dal successivo dibattito. Parlavo di dovere istituzionale, ma adesso potrei parlare persino di un po' di piacere, dato che mi occorre tutte le mattine di essere soavemente svegliato da decine di e-mail scritte da baldi giovanotti che prestano servizio talora a Ouagadougou, talora a Ulan Bator, i quali mi rivolgono i più affettuosi insulti, avendo ben contezza, costoro, che io sia firmatario di un emendamento ostile alla loro tesi. Tra l'altro, signor Sottosegretario, se questo è l'atteggiamento di costoro nei confronti di un decisore pubblico, mi chiedo davvero se sappiano poi rappresentare l'interesse del Paese o delle imprese italiane nelle relazioni diplomatiche. (Applausi dal Gruppo PdL).
Ieri non potevo non sorridere - e guardo gli amici e colleghi Passoni e Nerozzi - per l'ultima accusa che mi è stata rivolta, cioè quella di essere una sorta di ancella della CGIL. Capisco che la mia sia una biografia minima, assolutamente periferica e irrilevante, ma questa non l'aveva mai pensata nessuno. Ancora una volta, signor Sottosegretario, sommessamente e umilmente le dico che se questi giovanotti di Ulan Bator e Ouagadougou studiano i dossier con i quali accompagnano le imprese e le vicende diplomatiche con la stessa cura con la quale accusano me di essere ancillare rispetto alla CGIL, qualche dubbio sull'effettività della loro tenuta professionale mi permetto di nutrirlo. (Applausi dal Gruppo PdL).
Le ragioni che sostiene la Commissione lavoro nella sua dominante componente, che personalmente sostengo convintamente, fanno riferimento al fatto che questa legge, se venisse approvata nella sua attuale versione, realizzerebbe un vulnus irrimediabile dei principi fondativi della rappresentanza sindacale nel nostro sistema. Si tratta di quei medesimi principi recepiti nell'accordo interconfederale del 28 giugno, a sua volta recepito con la manovra straordinaria d'agosto nella nostra legislazione strutturale.
È evidente, infatti, che nella nostra legislazione non è concepibile che la rappresentanza sia estranea al perimetro legale e contrattuale che ne costituisce l'unica fonte di legittimazione. È il principio in base al quale i dipendenti di un'impresa fornitrice o appaltatrice di servizi, ad esempio, non possono essere eletti RSU nella rappresentanza dell'impresa che si avvale della fornitura della ditta di loro provenienza. È assolutamente evidente, insomma, che i dipendenti della mensa o i dipendenti della società che cura le pulizie non possono essere eletti RSU dell'impresa alla quale la loro ditta fornisce un servizio di mensa o di pulizia.
Se si volesse ulteriormente sostenere che invece vale il principio dell'unicità del soggetto dell'impresa, sarebbero decine, anzi, centinaia i casi di siti produttivi nei quali il medesimo gruppo detiene società o divisioni che, occupandosi di business diversi, sono regolate da diversi contratti. La grande impresa di elettrodomestici, pertanto, ha inquadrati insieme nel settore del credito coloro che si occupano del factoring, in quello dei servizi coloro i quali si occupano di distribuzione e in quello metalmeccanico coloro che si occupano di produzione. Nessuno al mondo si è mai sognato che i dipendenti inquadrati nel settore del credito, dato che forniscono servizi di factoring, potessero essere eletti RSU insieme ai produttori di frigoriferi nella catena di montaggio degli stabilimenti di Susegana o Porcia. Se introducessimo tale principio, cadrebbe la sostanza stessa della tradizione giuslavoristica italiana. In un momento in cui il Governo, che tanto autorevolmente lei rappresenta, è impegnato con serietà, dedizione ed intelligenza a riscrivere il sistema delle regole non solo del mercato del lavoro italiano, ma anche delle relazioni industriali che costituiscono un fattore competitivo vettorialmente cruciale per il risanamento e la ripresa del Paese, questa sarebbe una sgrammaticatura, una claudicanza irrimediabile.
Signor Sottosegretario, guardiamo con grande favore al fatto che il Ministero degli affari esteri, nella prospettiva di quelle ragioni di tutela che ben comprendiamo, promuova l'introduzione, attraverso la contrattazione collettiva con le organizzazioni legittimate ad esercitarla, di una piattaforma comune di diritti sindacali minimi che potrebbero sostenere anche quei lavoratori che, essendo inquadrati in contratti locali, discendenti da leggi locali, altrimenti rischierebbero di vedere quel sistema di diritto inadeguatamente rappresentativo di uno standard internazionale che l'Italia riconosce doverosamente proprio. Si tratta, però, di un'attività radicalmente diversa dalla forzatura secondo la quale abusivamente chi è dipendente in base a una legge diversa e a un contratto diverso si troverebbe a rappresentare lavoratori regolati da altre leggi e altri contratti. Francamente, si tratta di un mostruoso OGM, di una creatura malefica e graveolente, di cui davvero non sentiamo bisogno di vedere l'immonda nascita. (Applausi dal Gruppo PdL).
SPADONI URBANI (PdL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPADONI URBANI (PdL). Signor Presidente, signor Sottosegretario, chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento del collega Castro, che poi è il medesimo del collega Tonini e del relatore, perché - senza essere ripetitiva nelle mie valutazioni - posso perfettamente fare mie le parole da lui testé espresse.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.
TONINI (PD). Signor Presidente, rinuncio a intervenire. Lo farò successivamente, in sede di dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
BETTAMIO, relatore. Signor Presidente, il problema ormai è chiaro. Mi ricollego a quanto poc'anzi sottolineato dal collega Castro, ma al riguardo ho parlato a lungo anche con il senatore Micheloni.
In questo caso, non si tratta di negare qualcosa a qualcuno, ma si tratta del fatto che i funzionari italiani che lavorano all'estero presso le ambasciate, i consolati e gli istituti italiani di cultura siano inseriti con tutte le garanzie sindacali nei sindacati locali, anziché nel sindacato nazionale, poiché è là che possono essere tutelati in tutte le loro aspettative. In questo caso, non vi è una mancanza di tutela giuridica né sindacale. D'altra parte, la dichiarazione che Susanna Camusso ha fatto pervenire alla stampa va in questa direzione: noi vogliamo che questi nostri funzionari abbiano le stesse garanzie, le stesse tutele e gli stessi vantaggi che avrebbero con la RSU italiana ma, essendo già tutelati e inseriti in un sindacato nel luogo in cui lavorano, non vi è alcun rischio di...
ICHINO (PD). Non è la legge che può stabilire a quale sindacato appartenere!
BETTAMIO, relatore. Non è la legge? Vediamo. È su questo che non ci troviamo d'accordo, e non soltanto noi, perché io sto leggendo documenti che non sono stati predisposti dalla mia parte politica.
In questo senso sono stati presentati alcuni emendamenti: anche gli emendamenti 1.101, dei senatori Tonini e Marinaro, e 1.102, del senatore Castro, vanno in tale direzione. Sempre in questo senso va anche l'emendamento 1.100, presentato dai senatori Belisario e Pedica, che non identifica una diminuzione delle garanzie per questi lavoratori, ma prevede che tali persone vengano inquadrati nel sindacato del loro Paese.
Questo è quello che attualmente ci divide. Poi, tra breve, esamineremo le singole proposte emendative.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DE MISTURA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, signore e signori senatori, vorrei sottolineare tre punti a proposito di questo importante ed intenso dibattito.
Innanzitutto, sottolineo (se posso fare un commento) che in 42 anni ho personalmente visitato 83 Paesi in cui abbiamo rappresentanze diplomatiche italiane e devo confermare che il nostro staff locale svolge un ottimo lavoro e quindi merita attenzione. Al riguardo non vi sono dubbi. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). Gli ambasciatori vengono e vanno, ma loro rimangono, me compreso, che andavo e partivo.
Ciò detto, mi rendo conto che il dibattito svolto - e mi complimento con il relatore per l'intensità con cui ha voluto portare avanti questo importante argomento - è molto intenso. Da una parte e dall'altra, voi state cercando di individuare una formula, almeno così mi auguro, che sia equa e nello stesso tempo fattibile ed operativa. Pertanto, quando avrete discusso ulteriormente tra voi questo punto, vi prego di arrivare ad una conclusione che tenga presente che non dobbiamo rompere l'armonia che più o meno esiste nell'ambito della Farnesina, tra fuori e dentro, perché alla fine dobbiamo renderla operativa. Sono appena tornato da una missione (che tra breve ripeterò), ma come è a tutti noto abbiamo molti impegni: dobbiamo tenere su il morale dei nostri colleghi, ma nello stesso tempo non dobbiamo produrre una situazione che non sia fattibile dal punto di vista operativo.
Se parliamo di diplomazia, dobbiamo evidenziare che c'è anche la diplomazia operativa. Quindi, troviamo una formula che non sia dilaniante, perché altrimenti alla fine non riusciremo a metterla in pratica, qualunque sia la decisione assunta. Questo è il punto di vista che mi permetto di portare avanti. (Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Gramazio).
PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
MONGIELLO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo e parere contrario sugli emendamenti».
PRESIDENTE. Colleghi, prima di passare all'esame degli emendamenti presentati, la Presidenza avverte che tutte le proposte di modifica tendono a sostituire integralmente il testo del disegno di legge in esame mediante una nuova formulazione dell'articolo 1 e la conseguente soppressione dell'articolo 2.
Per questo, un eventuale voto favorevole su uno di tali emendamenti si dovrà considerare equivalente alla votazione dell'intero provvedimento e non si darà corso, pertanto, ad altri voti, intendendosi così approvato il disegno di legge nel suo complesso.