Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (605 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 693 del 15/03/2012


Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, desidero intervenire brevemente, chiedendole l'autorizzazione a consegnare agli atti il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

Com'è noto, il personale del Ministero degli affari esteri assunto localmente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000, è da ritenersi a tutti gli effetti personale civile della pubblica amministrazione, in linea con le previsioni dell'articolo 93 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, sostituito dall'articolo 11 della legge n. 109 del 2003, che recita come segue: «Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali, come definiti e disciplinati dalla norma vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di cultura». Pertanto, al personale in questione sono applicabili il decreto legislativo n. 65 del 2001 e lo Statuto dei lavoratori.

Ciò premesso, e proprio in considerazione delle norme citate, richiamo l'attenzione sul fatto che questo personale ha avuto il diritto di elettorato attivo e passivo per il voto delle RSU in occasione della prima tornata elettorale, avvenuta nel 1998.

Proprio questo specifico aspetto, che rende il luogo di lavoro una «fortezza inespugnabile» da parte di magistrati e sindacati locali per via dell'extraterritorialità nonché dell'immunità diplomatica della quale godono i capi missione, pone il problema, non più procrastinabile, dell'assenza totale di tutela sindacale per questi lavoratori relativamente al proprio posto di lavoro.

Non dimentichiamo, inoltre, che il diritto alla rappresentanza sindacale, oltre ad essere previsto dalla normativa citata, è garantito anche dall'articolo 39 della nostra Costituzione, che stabilisce come l'organizzazione sindacale sia libera - e tale deve essere: lo ricordo all'amico e collega Castro - collocandolo questo tra i diritti fondamentali di tutti i lavoratori.

Non posso quindi fare a meno di esprimere la soddisfazione mia personale e del Gruppo dell'Italia dei Valori in relazione al testo che stiamo per votare e che è già stato approvato dalla Camera, il quale va considerato come un risultato importante per la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Per questi motivi, dichiaro a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori il voto favorevole al provvedimento in esame.

Prima di concludere, signora Presidente, per completezza, vorrei precisare che noi abbiamo votato il nostro emendamento, il quale volutamente - come ha sottolineato il presidente Belisario - non è stato ritirato, proprio per non essere considerato, come qualcuno avrebbe voluto, un oggetto strumentale, ma per chiarire alcuni concetti che il presidente Belisario ha ben evidenziato. La tutela dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali deve essere garantita, come recita l'articolo 39 della Costituzione, lo ribadisco: dal momento che ci atteniamo a questi principi, esprimeremo convintamente un voto favorevole su questo disegno di legge. (Applausi del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento.

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, signor Sottosegretario, il disegno di legge che stiamo discutendo animatamente oggi va a colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento giudiziario in materia di lavoro e di diritti sindacali.

Com'è noto, infatti, in base agli accordi quadro sulla rappresentanza sindacale presso le amministrazioni pubbliche siglati dall'ARAN, i lavoratori assunti con i contratti regolati dalla normativa locale presso le nostre sedi di rappresentanza diplomatica, presso gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero subiscono una discriminazione ingiustificata in tema di diritti sindacali.

Si tratta, per essere più precisi, di circa 1.200 persone che lavorano regolarmente, con professionalità, presso le nostre sedi diplomatiche all'estero e che si ritrovano, di fatto, anzitutto ad essere esclusi dal diritto di esprimere il proprio orientamento e la propria preferenza in occasione delle elezioni delle RSU.

In secondo luogo, il personale assunto presso le sedi diplomatiche all'estero sulla base dei contratti regolati dalla normativa locale non viene nemmeno computato ai fini del calcolo della rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale.

Come già ampiamente sottolineato sia alla Camera dei deputati che da alcuni colleghi qui, in Senato, l'esclusione dal voto e dal computo della rappresentatività sindacale dei contrattisti presso le sedi diplomatiche all'estero si scontra con almeno tre principali fondamenti normativi.

Il primo riguarda i criteri ispiratori del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successivamente del più recente decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, che riguarda ancor più in generale l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Lo spirito di tali provvedimenti è infatti proprio quello di garantire a tutti i lavoratori la partecipazione alle consultazioni per le RSU.

Il secondo riguarda la normativa europea e comunitaria, e in particolare sia l'articolo 39, comma 2, del Trattato dell'Unione europea, sia l'articolo 8, comma 1, del regolamento 1612 del 1968 in materia di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. In base a tale normativa, ad ogni lavoratore europeo occupato deve essere assicurata la parità di trattamento in materia di diritti sindacali e deve essere garantita l'effettiva possibilità di esercitare in particolare l'elettorato attivo e passivo nell'ambito degli organi di rappresentanza dei lavoratori.

Infine, vi è l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, il quale prevede esplicitamente che gli impiegati a contratto in servizio presso le sedi di rappresentanza diplomatica, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero sono in tutto e per tutto assimilati al personale dell'Amministrazione degli affari esteri appartenente alle aree funzionali come definito dalla normativa vigente.

Ribadisco che mi trovo pienamente d'accordo con il contenuto del presente disegno di legge, che finalmente colma questa grave lacuna introducendo esplicitamente all'interno del decreto legislativo n. 165 del 2001 la partecipazione alla costituzione delle RSU anche del personale assunto presso le sedi diplomatiche e consolari e presso gli istituti di cultura in base a contratti regolati dalla legge locale. Inoltre, esso inserisce una norma in base alla quale si deve tenere conto di suddetto personale ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale.

Il disegno di legge, infine, estende anche a questi lavoratori la disciplina relativa alle aspettative e ai permessi sindacali.

Riteniamo importanti le norme contenute in questo disegno di legge, perché investono un numero di persone non certo piccolo, che costituisce circa la metà dell'intero nostro personale all'estero e che - come ho avuto modo di dire poc'anzi e come ha evidenziato anche il signor Sottosegretario - svolge un ruolo di grande rilievo presso le nostre sedi diplomatiche. Il numero di questi lavoratori, poi, è destinato ad aumentare nel tempo. Per rendersi conto di ciò basta considerare che, se nei nostri uffici all'estero esso è circa il 50 per cento, nelle sedi diplomatiche di altri Paesi europei questo tipo di personale rappresenta circa l'80 per cento. Insomma, si tratta di una platea vasta e di grande professionalità che merita di ricevere tutte le adeguate garanzie al pari del restante personale della pubblica amministrazione.

Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati è frutto di un ottimo lavoro, e vanno il più possibile preservati i principi che ispirano il medesimo testo. In sintesi, tutti i lavoratori debbono essere egualmente rappresentati all'interno dei sindacati, sia per quanto concerne il diritto di esprimere la propria preferenza nelle consultazioni per le RSU, sia per quanto riguarda il computo della rappresentanza sindacale. L'ipotesi, che pure è emersa nel corso della discussione qui al Senato, di creare una sorta di rappresentanza sindacale di serie B per questi lavoratori del Ministero degli affari esteri presso le sedi diplomatiche all'estero, a mio avviso, è una deriva pericolosa.

Mi rendo conto che l'approvazione di questo disegno di legge non collima propriamente con l'interesse di alcune rappresentanze sindacali (ed è incredibile che lo dica io), ma per me la giustizia, l'uguaglianza e la parità di diritti di tutti i lavoratori sono valori che vengono prima dei calcoli di potere. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Congratulazioni).