PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
MICHELONI (PD). Il provvedimento riconosce il diritto di partecipare all'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie (un elementare diritto sindacale) anche al personale della rete diplomatica e degli istituti di cultura assunto con contratto regolato dalla legge dello Stato estero di residenza. Alla Camera il disegno di legge è stato approvato all'unanimità, mentre al Senato il suo iter è stato bloccato dall'intervento di interessi esterni al Parlamento, che si sono tradotti in emendamenti il cui unico scopo è quello di affossare l'iniziativa. Chiede dunque di ritirare tutti gli emendamenti e di approvare il testo senza modifiche.
RANDAZZO (PD). Il disegno di legge in esame ha grande significato perché interviene a tutela dei diritti sindacali del personale assunto con contratto estero, che gode di minori garanzie rispetto ai colleghi di ruolo. Con la negazione dei diritti alla partecipazione, alla rappresentatività e alla tutela sindacale si viola l'articolo 3 della Costituzione. Peraltro, l'assunzione all'estero di contrattisti risponde all'esigenza di contenere della spesa pubblica senza incidere sulla rete diplomatica e di rappresentanza. Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Dato l'approssimarsi della fine della legislatura, modificare il testo significa non volerne consentire l'approvazione.
CARLINO (IdV). Il disegno di legge in esame si riferisce a circa 1200 lavoratori cui il decreto legislativo n. 165 del 2001 non si applica, contenendo norme relative ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in generale. Meglio sarebbe sostituire l'oggetto della modifica legislativa individuandolo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, così come propone l'emendamento 1.100, andando incontro in tal modo anche alle esigenze sia dei sindacati confederali che delle rappresentanze di base.
ICHINO (PD). La dislocazione della prestazione di lavoro all'estero non può essere discriminante a svantaggio di determinate categorie di lavoratori. Muovendosi quindi all'interno dei limiti fissati dalla Costituzione italiana e dai principi del diritto internazionale, è necessario ristabilire il principio di libertà sindacale, di rappresentanza e di contrattazione collettiva e grarantire parità di trattamento anche a coloro il cui rapporto di lavoro nelle ambasciate e nelle sedi consolari è regolato dalle leggi del Paese di accoglienza.
DAVICO (LNP). L'unanimità di posizioni dei Gruppi sul disegno di legge in esame avvalora la necessità di procedere alla modifica legislativa. Preannuncia pertanto il voto favorevole della Lega Nord sul provvedimento.
CASTRO (PdL). Il disegno di legge così come congegnato rischia di creare un vulnus ai principi fondativi della rappresentanza sindacale presenti nell'ordinamento italiano, che non concepisce, ad esempio, che i dipendenti di un'impresa appaltatrice di servizi siano eletti nella RSU dell'impresa appaltante. Sarebbe semmai opportuno che il Governo promuovesse l'introduzione, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, di una piattaforma comune di diritti sindacali minimi che coinvolga anche il personale assunto dalle istituzioni italiane all'estero sulla base della legislazione del Paese ospitante.
SPADONI URBANI (PdL). Sottoscrive l'emendamento 1.102.
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
BETTAMIO, relatore. Ribadisce che l'intento del disegno di legge è quello di inserire nel sistema di garanzia nazionale chi lavora all'estero al servizio dello Stato italiano ed è tutelato sotto il profilo sindacale dalle leggi locali.
DE MISTURA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Le differenti posizioni sull'argomento devono necessariamente trovare un punto di sintesi a vantaggio del personale delle sedi diplomatiche e consolari che svolge un ottimo lavoro anche in contesti molto difficili.
MONGIELLO, segretario. Dà lettura del parere non ostativo della Commissione bilancio.