Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pedica sui disegni di legge nn. 1843 e 978
Presidente, colleghi, come noto, il personale del Ministero degli affari esteri, assunto localmente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal decreto legge 103 del 2000, è da ritenersi a tutti gli effetti personale civile della pubblica amministrazione, in linea con le previsioni dell'articolo 93, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, sostituito dall'articolo 11 della legge n. 109 del 2003, che recita: «Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura».
Pertanto al personale in questione sono applicabili le seguenti norme di legge: la legge n. 165 del 2001, (articolo 42 e seguenti) con tutti i diritti e le prerogative in essa riconosciute. La stessa è infatti applicabile senza alcuna restrizione a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione a prescindere dalla regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro.
In secondo luogo, è applicabile lo Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), il quale prevede agli articoli da 1 a 14 la libertà sindacale; all'articolo 19, il diritto di istituire rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro; all'articolo 20, il diritto di assemblea; all'articolo 23, i diritti o permessi sindacali; agli articoli 24 e 30, i permessi non retribuiti e permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
Ciò premesso, e proprio in considerazione delle norme citate, richiamo l'attenzione sul fatto che questo personale ha partecipato attivamente e passivamente al voto RSU in occasione della prima tornata elettorale avvenuta nel 1998!
La partecipazione di questi lavoratori avvenne in maniera pacifica. Essi ebbero la facoltà di candidarsi e di votare per i loro candidati e la loro partecipazione al voto non determinò assolutamente alcun risvolto in termini di riconoscimenti del loro status giuridico a livello di atti pattizi e dunque senza cagionare alcun costo per il proprio datore di lavoro, ovvero per il Ministero degli affari esteri.
I lavoratori assunti localmente dal Ministero degli affari esteri hanno, oltre a un datore di lavoro del tutto italiano, anche un luogo di lavoro del tutto italiano, in quanto le nostre rappresentanze diplomatico-consolari nonché gli istituti italiani di cultura sono a tutti gli effetti territorio dello Stato italiano.
Proprio questo specifico aspetto che pone il luogo di lavoro quale «fortezza inespugnabile» da parte di magistrati e di sindacati locali per via dell'extraterritorialità nonché dell'immunità diplomatica di cui godono i capi missione, determina un problema non più procrastinabile di assenza totale di tutela sindacale per questi lavoratori relativamente al proprio posto di lavoro.
Si ricorda a questo fine che vi sono molteplici Paesi che non solo non prevedono forme di organizzazione sindacale, ma i cui regimi non garantiscono addirittura forme di tutela giuridica per i cittadini residenti.
Non dimentichiamo, inoltre, che il diritto alla rappresentanza sindacale, oltre ad essere previsto dalla normativa citata, viene garantito anche dalla nostra Costituzione che lo colloca tra i diritti fondamentali di tutti i lavoratori.
Non posso quindi che esprimere la mia soddisfazione personale in relazione al testo che stiamo per votare (già votato alla Camera) e che è da considerare un risultato importante per la democrazia e la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.
Per questi motivi desidero esprimere il voto favorevole mio e del Gruppo dell'Italia dei Valori al provvedimento in esame.